• Non ci sono risultati.

comitato per la valutazione dei docenti componente docenti.pdf — Liceo Medi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "comitato per la valutazione dei docenti componente docenti.pdf — Liceo Medi"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

LICEO STATALE “Enrico Medi”

Liceo Linguistico - Liceo Scientifico e opzione

Scienze Applicate

Viale IV Novembre, 21 – 60019 SENIGALLIA (Ancona)

Tel. 07163814 - 0717926570 - Presidenza 0717915252 - Fax 07160533 E-mail: [email protected] - Posta Certificata: [email protected] www.liceomedi-senigallia.it - Cod. M.I.U.R: ANPS010009 - Cod. Fiscale: 83005110420

Senigallia, 16 novembre 2015

Prot. n. 5135 /A19e

A tutti i Docenti del Liceo Statale “Enrico Medi” di Senigallia

Oggetto: Comitato per la valutazione dei Docenti. Art.1 comma 129 della legge 107/2015 “La

Buona Scuola”. Componente Docenti.

Cari Tutti,

la legge 107/2015 ha introdotto all’art. 1 comma 129, il Comitato per la valutazione dei Docenti che è riportato in calce in questa nota.

L’USR per le Marche, facendo seguito alle note del MIUR sta provvedendo a individuare la componente esterna del Comitato per la valutazione e quindi il Collegio deve esprimersi in merito individuando, per quanto di sua competenza, la componente Docente in numero di due unità.

La designazione di tali componenti avverrà in occasione del Collegio dei Docenti che sarà convocato Mercoledì 16 dicembre 2015; al fine di procedere alla designazione, con votazione segreta, dei rappresentanti dei Docenti di competenza collegiale, si invitano le SS.VV. a presentare le proprie candidature per iscritto in autografo, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso pdf inviato per pec a [email protected] entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 14 dicembre 2015; coloro che lo ritenessero utile potranno allegare una breve descrizione delle motivazioni della propria candidatura.

Alla votazione parteciperà l’intero Collegio ma potranno candidarsi esclusivamente i Docenti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato fino alla conclusione delle attività del corrente anno scolastico ma, pur esistendo l’istituto della surroga, si rammenta che il Comitato di Valutazione resta in carica per tre anni.

Per la componente Docenti è anche prevista la designazione di un ulteriore Docente da parte del Consiglio d’Istituto.

Anche in questo caso coloro che ritenessero di poter dare il proprio contributo come componente di tale importante nuovo organo delle Istituzioni Scolastiche, sono invitati a presentare la propria candidatura per iscritto in autografo, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso pdf inviato per pec [email protected] entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 14 dicembre 2015.

(2)

I candidati potranno, anche in questo caso, se lo riterranno utile, esplicitare le proprie motivazioni ma, comunque, saranno invitati ad un breve colloquio con il Consiglio d’Istituto che è organo delegato alla designazione di questa parte della componente “Docenti”.

Si ribadisce che, pur esistendo lo strumento della surroga della componente designata, il Comitato di valutazione ha la durata di 3 anni scolastici a partire dal presente anno scolastico.

La designazione avverrà, a votazione segreta, presumibilmente nella riunione del Consiglio d’Istituto che seguirà il Collegio del 16 dicembre p.v.

Il Comitato, le cui prerogative sono chiarite dal testo sotto, integralmente, riportato, è organo necessario e funzionale all’applicazione dei commi 127 e 128 dell’art.1 della Legge 107/2015.

La presenza nel Comitato per la valutazione dei Docenti è cumulabile con altri incarichi, elettivi e non, ricoperti in questo Istituto.

Cordialmente,

Il Dirigente Scolastico Prof. Daniele Sordoni

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015): Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2015

ART 1 …..

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un

rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché’ del successo formativo e scolastico degli studenti;

(3)

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le

competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Riferimenti

Documenti correlati

OGGETTO: Delibera del collegio dei docenti della scuola secondaria del 26 marzo 2020 sugli obiettivi, le modalità e i criteri di applicazione della didattica a distanza e

b) Descrittori relativi al colloquio orale. Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità c competenze

− non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio. Il

“fortemente consigliate” in riferimento alle proposte di formazione FAMI risponde all’esigenza di non imporre formazione se non è espressamente richiesto dal

Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Dirigente Scolastico tra i collaboratori, sovrintende alla stesura del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni e

DOCENTI a TEMPO INDETERMINATO CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 28 APRILE 2015.. Nominativo Data di nascita e Luogo di nascita Firma

tutoraggio tra pari (in classe) D calcolatrice, formulari 4 differenziate sulla base del PEP proposte in

Posto vacante 25/25 Nomina Dirigente Scolastico Assunzione art... PEZZUTTI SIMONA POSTO COMUNE