Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Prof. Marcello D’Ambrosio
Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
SITUAZIONI ESISTENZIALI
Situazioni giuridiche (rilevanti per l’ordinamento giuridico)
di natura non patrimoniale (non suscettibili di essere
valutate secondo una stima economica)
Diritti della personalità
Nozione
Situazioni giuridiche soggettive esistenziali
proprie di ogni uomo in quanto tale.
Caratteristica: la persona è allo stesso tempo
soggetto titolare della situazione giuridica e punto
di riferimento oggettivo della tutela offerta
dall’ordinamento.
SITUAZIONI ESISTENZIALI
•
Natura giuridica
: Diritti assoluti opponibili erga omnes (all’intera
comunità di consociati), inalienabili, irrinunziabili e imprescrittibili
•
Fonti Normative Nazionali:
Costituzione, codice civile (artt. 5-10,
art. 2043), codice penale, leggi speciali e complementari in materia
(interruzione di gravidanza, parità di trattamento indipendentemente
dalla razza, pari opportunità tra uomo e donna, diritto d’autore, codice di
protezione dei dati personali, riforma del diritto internazionale privato).
•
Fonti Normative Internazionali e Comunitarie:
o
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo – Onu – 1948.
o
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali – Roma – 1950 (ratificata con L. 848/55).
o
Patti dell’Onu sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e
culturali – New York – 1966 (ratificati con L. 881/77).
o
Trattato di Helsinki
SITUAZIONI ESISTENZIALI
Fondamento 1) Teoria atomistica: rilevano i soli diritti della
personalità espressamente previsti e disciplinati
dall’ordinamento giuridico mentre nuove situazioni
soggettive sono tutelabili soltanto con interpretazione
estensiva o analogica delle norme esistenti.
2) Teoria monistica: esiste un unico diritto della
personalità di contenuto vago/indeterminato che
riassume tutti gli altri diritti senza identificarsi con la loro
somma.
Se unica è la persona, quindi unico è il bene protetto, si
può in realtà individuare un fondamento unitario dei
diritti della personalità (artt. 2 e 3 Cost.), anche se poi
molteplici e diversamente identificabili e tutelabili sono
le possibili manifestazioni della personalità.
SITUAZIONI ESISTENZIALI
Spettanza
Discussa è la possibilità di ritenere titolari dei diritti della
personalità: il nascituro, il defunto, i familiari del
defunto, lo straniero.
Forme
di Tutela
→ Tutela preventiva: obblighi di contenuto positivo a
carico di chi è tenuto a tutelare e a promuovere la
personalità del soggetto titolare e obblighi di contenuto
negativo a carico dello stesso soggetto titolare
(autolimitazioni) a tutela di altri diritti personali e del
valore della dignità umana; azione inibitoria (azione
diretta a far cessare o a non far iniziare il
comportamento antigiuridico del danneggiante).
→ Tutela successiva alla lesione: risarcimento del
danno in forma specifica (ove possibile) o in forma
generica per equivalente.
SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
Contenuto
Rispetto della vita umana (diritto alla vita) e divieto di disporre del
proprio corpo in modo tale da cagionare una diminuzione
permanente della propria integrità fisica (diritto all’integrità
psicofisica – art. 5 c.c.), entro i limiti fissati dalle leggi speciali in
materia (ad es. per i trapianti), a fini terapeutici o a favore di un altro
soggetto, in nome del principio di solidarietà costituzionale.
Riferimenti
normativi
Art. 36 Cost.; art. 5 c.c..; l. 22.5.1978 n. 194 (interruzione di
gravidanza); l. 19.2.04 n.40 (procreazione medicalmente assistita);
artt. 575 ss c.p.
Tutela
Obblighi di contenuto positivo (ad es.: dovere di soccorso penale
– art. 593 c.p. – e civile – art. 2087 c.c.) e obblighi di contenuto
negativo (ad es.: divieto di atti di disposizione del proprio corpo).
Diritto alla Vita ed all’integrità psicofisica
Il bene “vita” è tutelato non come bene inteso in senso naturalistico
(esistenza biologica), ma in senso normativo ex art. 36 Cost. come pretesa
ad una vita libera e dignitosa.
SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
Contenuto Diritto al sano e libero sviluppo della persona e alla realizzazione della sua libertà e dignità.
Riferimenti normativi
Artt. 2, 3 e 32 Cost.
L’art. 32 Cost. individua il diritto alla salute come situazione soggettiva complessa individuale azionabile e tutelabile dinanzi al giudice.
Tutela Obblighi di contenuto negativo che realizzano allo stesso tempo la tutela
della dignità e della libertà della persona (ad es. è esclusa la possibilità di interventi sanitari obbligatori o coattivi in contrasto con i valori della persona costituzionalmente garantiti – art.32 Cost.) e obblighi di contenuto positivo (ad es.: assistenza sanitaria obbligatoria).
Nuova forma di tutela è offerta dal risarcimento del danno c.d.“biologico”.
Diritto alla Salute
Il bene “salute” è tutelato non in sé, quale bene autonomo, o in senso negativo
quale assenza di patologie, ma in senso positivo quale condizione di equilibrio
psico-fisico sanitario, sociale ed ambientale, cioè quale stato di benessere
generale del soggetto.
SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
Contenuto
Diritto all’integrità morale e al rispetto della dignità
umana
Riferimenti
normativi
Artt. 2 , 3 Cost.; art. 10 c.c.; artt. 594 e 595 c.p. (reati
di ingiuria e di diffamazione)
Tutela
Azione inibitoria e risarcimento del danno in forma
specifica (rettifica e pubblicazione della sentenza di
condanna per la lesione attuata a mezzo stampa o
telecomunicazioni).
Diritto all’onore e alla reputazione
SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
Contenuto
Riferimenti normativi
Tutela
Diritto alla non pubblicazione, al non sfruttamento e alla non utilizzazione della propria immagine senza il proprio consenso o comunque qualora ne derivi pregiudizio alla reputazione e/o al decoro. La legge non richiede come necessario il consenso se la riproduzione o la pubblicazione sono giustificate dalla notorietà della persona o da finalità di interesse pubblico, ma comunque entro i limiti del rispetto della dignità umana.
Art. 10 c.c.; r.d. 21.6.1942 n.929; L.22.4.1941 n.633 (diritti d’autore)
Tutela inibitoria (possibilità di ottenere la cessazione dell’abuso) e risarcimento del danno.
Diritto all’immagine
Commistione tra interessi personalistici ed interessi economici.
L’immagine acquista rilievo come aspetto della identità di una persona (da tutelare in
quanto espressione della personalità) e come bene giuridico economicamente
SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
Contenuto
In senso positivo: diritto alla privacy e all’esclusione dalla vita privata dell’altrui ingerenza; in senso negativo: mero divieto di divulgazione di notizie riservate.Divulgazione
di notizie
economiche
relative
ad un
Soggetto
Riferimenti
Normativi
Discussa l’esistenza del diritto alla c.d. privacy economica: si propende, anche alla luce dei dati normativi esistenti (forme di pubblicità delle informazioni economiche legalmente previste), per l’esistenza, in materia di divulgazione delle notizie economiche, di un principio tendenziale di libertà, quale condizione essenziale per lo svolgimento e lo sviluppo della vita e della politica economica.
Resta fermo l’obbligo della circolazione corretta di notizie vere. Infatti:
n in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica effettuata da un
concorrente è ammessa la tutela ex art. 2598, comma 2, c.c. (concorrenza sleale);
n in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica provenienti da
organi di stampa o da non concorrenti è ammessa la tutela ex art. 2043 c.c.(illecito civile).
Art. 2 Cost.; Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950; artt. 614 ss c.p. – inviolabilità del domicilio – e artt.621 ss c.p. – tutela del segreto.; D.lgs. 30.6.03 n. 196 (codice di protezione dati personali).
Riservatezza e banche dati – disciplina del trattamento dei dati personali.
La raccolta e l’elaborazione dei dati personali pone un problema di tutela della riservatezza intesa in senso più ampio quale diritto al controllo della divulgazione delle informazioni relative ad aspetti personali della propria vita, e quindi diritto al controllo del sempre maggiore potere informatico.
La tutela e la disciplina in materia sono previste dal codice di protezione dei dati personali (D.lgs. 30.6.03 n. 196). Questo, in sintesi, il contenuto della normativa:
n Ruolo e funzioni del Garante (artt. 153 ss. d.lgs 196/03).
n Nozione di trattamento dati: “qualsiasi operazione o complesso di operazioni effettuate anche
senza l’ausilio di strumenti elettronici e applicate a dati personali” (v. art. 4 d.lgs.196/03).
n Obblighi del titolare del trattamento (obblighi specifici di informazione) (v. art. 11 ss. d.lgs.
196/03).
n Diritti dell’interessato (diritti specifici di accesso e di informazione) (v. art. 7 ss. d.lgs. 196/03).
n Rilevanza del consenso e necessità dell’autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati
cd. Sensibili (v. art. 23 ss. d.lgs. 196/03).
n Forme di tutela specifica (responsabilità civile, penale e amministrativa) (v. art. 152 ss. e 167
ss. d.lgs. 196/03).
Nuovo reg. UE 679 2016
SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
Contenuto Diritto di acquisire e diffondere informazioni – libertà di manifestazione del pensiero – diritto di cronaca
Riferimenti normativi
Artt. 21 e 41, comma 2, cost.
Tutela a) limiti interni del diritto di cronaca e del diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 cost.): la libertà di cronaca è esercitata legittimamente se
l’informazione divulgata è socialmente utile, se la notizia è frutto di un serio lavoro di ricerca e se l’esposizione e la valutazione dei fatti è resa in forma civile (questo, in sintesi, l’orientamento della giurisprudenza).
b) diritto di rettifica: legge sulla stampa: rettifica in caso di lesione della
dignità umana anche in presenza di informazioni veritiere; legge sul servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva: rettifica in caso di lesione di interessi materiali o morali nel corso di trasmissioni contrarie a verità.
Diritto all’informazione
Diritto di informare
Diritto del cittadino al corretto funzionamento delle istituzioni: informazione,
personalità e democrazia rilevano come valori indissolubilmente connessi nella
società democratica.
SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
Contenuto
Interesse individuale e collettivo ad essere messi in condizione di
poter conseguire una notizia.
Riferimenti
normativi
Artt. 2 e 9 cost., l. 241 del 90 sulla trasparenza degli atti
amministrativi.
Diritto all’informazione
Diritto ad essere informato
Contenuto
Diritto di accesso alle fonti di informazione
Riferimenti
normativi
D.lgs. 30.6.03 n. 196 (codice di protezione dati personali)
Diritto ad informarsi
Diritto del cittadino al corretto funzionamento delle istituzioni: informazione,
personalità e democrazia rilevano come valori indissolubilmente connessi nella
società democratica.
SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
Contenuto
Diritto – dovere allo svolgimento di un’attività o di una funzione che
concorra al progresso materiale e spirituale della società.
Riferimenti
normativi
Artt. 2, 3, 4, comma 2, 9, 30, 31 e 32 cost.
Diritto all’istruzione e all’educazione
Diritti della personalità, nei confronti dello Stato e della collettività,
funzionali allo sviluppo dell’individuo.
SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
Contenuto
del diritto
al nome
Diritto al rispetto del proprio segno di identificazione sociale.
Contenuto
del diritto
allidentità
Interesse alla veritiera rappresentazione, all’interno della società,
della propria personalità spirituale e professionale.
Riferimenti
normativi
Art. 2 cost.; artt. 6 e 7 c.c.
Segni, non solo fisici, di identificazione e di distinzione della
persona
Singoli diritti della personalità
Tutela del diritto al
nome
Fondamento - Interesse di carattere pubblico: il diritto del soggetto è
tutelato se e quando coincide con l’interesse pubblico.
- interesse di carattere privato: l’ambito della tutela è
circoscritto alle ipotesi di confusione personale
Azioni Azione di reclamo: presuppone la contestazione da parte
del terzo a che il titolare usi il suo nome;
Azione di usurpazione: presuppone l’uso indebito o
pregiudizievole che altri facciano del proprio nome.
Tali azioni sono esercitabili anche da chi, pur non essendo il titolare del nome, abbia un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di tutela. Possibilità, inoltre, di ricorrere alla tutela specifica offerta dalla rettifica, nonché al ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c e all’azione ordinaria di responsabilità per ottenere il risarcimento del danno.
SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
Tutela dello
pseudonimo
Artt. 6 e 7 c.c.: tutela analoga a quella prevista per il
nome purché lo pseudonimo abbia raggiunto la
stessa importanza di questo, giungendo a notevole
notorietà.
Diritto
all’identità
sessuale
L.14.4.1982 n.164
E DIGNITÀ DELL’UOMO
Contenuto
Affermazione della giustizia sociale, ristabilimento di equi
rapporti sociali, eliminazione di ingiustificati privilegi, pieno e
libero sviluppo di ogni persona, tutela e realizzazione della
dignità umana.
Riferimenti
Normativi
Artt. 2 e 3 cost.
Diritti di libertà
La nostra Costituzione è espressione di libertà c.d. positive (libertà di) che si traducono in situazioni soggettive attive di natura esistenziale. Il modello di libertà dell’uomo non è più rappresentato né dalle c.d. libertà negative (libertà da) né dalle c.d. libertà economiche, pur presenti nella Costituzione. La nuova dimensione delle libertà giustifica le limitazioni interne imposte ai diritti soggettivi e la finalizzazione della libera attività umana alla realizzazione della personalità e della dignità dell’uomo e, al contempo, al progresso materiale e spirituale della società.