• Non ci sono risultati.

44-60 Persone fisiche - Situazioni esistenziali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "44-60 Persone fisiche - Situazioni esistenziali"

Copied!
18
0
0

Testo completo

(1)

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Prof. Marcello D’Ambrosio

Diritto Privato

Parte terza - Situazioni giuridiche

(2)

SITUAZIONI ESISTENZIALI

Situazioni giuridiche (rilevanti per l’ordinamento giuridico)

di natura non patrimoniale (non suscettibili di essere

valutate secondo una stima economica)

Diritti della personalità

Nozione

Situazioni giuridiche soggettive esistenziali

proprie di ogni uomo in quanto tale.

Caratteristica: la persona è allo stesso tempo

soggetto titolare della situazione giuridica e punto

di riferimento oggettivo della tutela offerta

dall’ordinamento.

(3)

SITUAZIONI ESISTENZIALI

Natura giuridica

: Diritti assoluti opponibili erga omnes (all’intera

comunità di consociati), inalienabili, irrinunziabili e imprescrittibili

Fonti Normative Nazionali:

Costituzione, codice civile (artt. 5-10,

art. 2043), codice penale, leggi speciali e complementari in materia

(interruzione di gravidanza, parità di trattamento indipendentemente

dalla razza, pari opportunità tra uomo e donna, diritto d’autore, codice di

protezione dei dati personali, riforma del diritto internazionale privato).

Fonti Normative Internazionali e Comunitarie:

o 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo – Onu – 1948.

o 

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle

libertà fondamentali – Roma – 1950 (ratificata con L. 848/55).

o 

Patti dell’Onu sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e

culturali – New York – 1966 (ratificati con L. 881/77).

o 

Trattato di Helsinki

(4)

SITUAZIONI ESISTENZIALI

Fondamento 1) Teoria atomistica: rilevano i soli diritti della

personalità espressamente previsti e disciplinati

dall’ordinamento giuridico mentre nuove situazioni

soggettive sono tutelabili soltanto con interpretazione

estensiva o analogica delle norme esistenti.

2) Teoria monistica: esiste un unico diritto della

personalità di contenuto vago/indeterminato che

riassume tutti gli altri diritti senza identificarsi con la loro

somma.

Se unica è la persona, quindi unico è il bene protetto, si

può in realtà individuare un fondamento unitario dei

diritti della personalità (artt. 2 e 3 Cost.), anche se poi

molteplici e diversamente identificabili e tutelabili sono

le possibili manifestazioni della personalità.

(5)

SITUAZIONI ESISTENZIALI

Spettanza

Discussa è la possibilità di ritenere titolari dei diritti della

personalità: il nascituro, il defunto, i familiari del

defunto, lo straniero.

Forme

di Tutela

→ Tutela preventiva: obblighi di contenuto positivo a

carico di chi è tenuto a tutelare e a promuovere la

personalità del soggetto titolare e obblighi di contenuto

negativo a carico dello stesso soggetto titolare

(autolimitazioni) a tutela di altri diritti personali e del

valore della dignità umana; azione inibitoria (azione

diretta a far cessare o a non far iniziare il

comportamento antigiuridico del danneggiante).

→ Tutela successiva alla lesione: risarcimento del

danno in forma specifica (ove possibile) o in forma

generica per equivalente.

(6)

SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Contenuto

Rispetto della vita umana (diritto alla vita) e divieto di disporre del

proprio corpo in modo tale da cagionare una diminuzione

permanente della propria integrità fisica (diritto all’integrità

psicofisica – art. 5 c.c.), entro i limiti fissati dalle leggi speciali in

materia (ad es. per i trapianti), a fini terapeutici o a favore di un altro

soggetto, in nome del principio di solidarietà costituzionale.

Riferimenti

normativi

Art. 36 Cost.; art. 5 c.c..; l. 22.5.1978 n. 194 (interruzione di

gravidanza); l. 19.2.04 n.40 (procreazione medicalmente assistita);

artt. 575 ss c.p.

Tutela

Obblighi di contenuto positivo (ad es.: dovere di soccorso penale

– art. 593 c.p. – e civile – art. 2087 c.c.) e obblighi di contenuto

negativo (ad es.: divieto di atti di disposizione del proprio corpo).

Diritto alla Vita ed all’integrità psicofisica

Il bene “vita” è tutelato non come bene inteso in senso naturalistico

(esistenza biologica), ma in senso normativo ex art. 36 Cost. come pretesa

ad una vita libera e dignitosa.

(7)

SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Contenuto Diritto al sano e libero sviluppo della persona e alla realizzazione della sua libertà e dignità.

Riferimenti normativi

Artt. 2, 3 e 32 Cost.

L’art. 32 Cost. individua il diritto alla salute come situazione soggettiva complessa individuale azionabile e tutelabile dinanzi al giudice.

Tutela Obblighi di contenuto negativo che realizzano allo stesso tempo la tutela

della dignità e della libertà della persona (ad es. è esclusa la possibilità di interventi sanitari obbligatori o coattivi in contrasto con i valori della persona costituzionalmente garantiti – art.32 Cost.) e obblighi di contenuto positivo (ad es.: assistenza sanitaria obbligatoria).

Nuova forma di tutela è offerta dal risarcimento del danno c.d.“biologico”.

Diritto alla Salute

Il bene “salute” è tutelato non in sé, quale bene autonomo, o in senso negativo

quale assenza di patologie, ma in senso positivo quale condizione di equilibrio

psico-fisico sanitario, sociale ed ambientale, cioè quale stato di benessere

generale del soggetto.

(8)

SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Contenuto

Diritto all’integrità morale e al rispetto della dignità

umana

Riferimenti

normativi

Artt. 2 , 3 Cost.; art. 10 c.c.; artt. 594 e 595 c.p. (reati

di ingiuria e di diffamazione)

Tutela

Azione inibitoria e risarcimento del danno in forma

specifica (rettifica e pubblicazione della sentenza di

condanna per la lesione attuata a mezzo stampa o

telecomunicazioni).

Diritto all’onore e alla reputazione

(9)

SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Contenuto

Riferimenti normativi

Tutela

Diritto alla non pubblicazione, al non sfruttamento e alla non utilizzazione della propria immagine senza il proprio consenso o comunque qualora ne derivi pregiudizio alla reputazione e/o al decoro. La legge non richiede come necessario il consenso se la riproduzione o la pubblicazione sono giustificate dalla notorietà della persona o da finalità di interesse pubblico, ma comunque entro i limiti del rispetto della dignità umana.

Art. 10 c.c.; r.d. 21.6.1942 n.929; L.22.4.1941 n.633 (diritti d’autore)

Tutela inibitoria (possibilità di ottenere la cessazione dell’abuso) e risarcimento del danno.

Diritto all’immagine

Commistione tra interessi personalistici ed interessi economici.

L’immagine acquista rilievo come aspetto della identità di una persona (da tutelare in

quanto espressione della personalità) e come bene giuridico economicamente

(10)

SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Contenuto

In senso positivo: diritto alla privacy e all’esclusione dalla vita privata dell’altrui ingerenza; in senso negativo: mero divieto di divulgazione di notizie riservate.

Divulgazione

di notizie

economiche

relative

ad un

Soggetto

Riferimenti

Normativi

Discussa l’esistenza del diritto alla c.d. privacy economica: si propende, anche alla luce dei dati normativi esistenti (forme di pubblicità delle informazioni economiche legalmente previste), per l’esistenza, in materia di divulgazione delle notizie economiche, di un principio tendenziale di libertà, quale condizione essenziale per lo svolgimento e lo sviluppo della vita e della politica economica.

Resta fermo l’obbligo della circolazione corretta di notizie vere. Infatti:

n in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica effettuata da un

concorrente è ammessa la tutela ex art. 2598, comma 2, c.c. (concorrenza sleale);

n in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica provenienti da

organi di stampa o da non concorrenti è ammessa la tutela ex art. 2043 c.c.(illecito civile).

Art. 2 Cost.; Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950; artt. 614 ss c.p. – inviolabilità del domicilio – e artt.621 ss c.p. – tutela del segreto.; D.lgs. 30.6.03 n. 196 (codice di protezione dati personali).

(11)

Riservatezza e banche dati – disciplina del trattamento dei dati personali.

La raccolta e l’elaborazione dei dati personali pone un problema di tutela della riservatezza intesa in senso più ampio quale diritto al controllo della divulgazione delle informazioni relative ad aspetti personali della propria vita, e quindi diritto al controllo del sempre maggiore potere informatico.

La tutela e la disciplina in materia sono previste dal codice di protezione dei dati personali (D.lgs. 30.6.03 n. 196). Questo, in sintesi, il contenuto della normativa:

n Ruolo e funzioni del Garante (artt. 153 ss. d.lgs 196/03).

n Nozione di trattamento dati: “qualsiasi operazione o complesso di operazioni effettuate anche

senza l’ausilio di strumenti elettronici e applicate a dati personali” (v. art. 4 d.lgs.196/03).

n Obblighi del titolare del trattamento (obblighi specifici di informazione) (v. art. 11 ss. d.lgs.

196/03).

n Diritti dell’interessato (diritti specifici di accesso e di informazione) (v. art. 7 ss. d.lgs. 196/03).

n Rilevanza del consenso e necessità dell’autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati

cd. Sensibili (v. art. 23 ss. d.lgs. 196/03).

n Forme di tutela specifica (responsabilità civile, penale e amministrativa) (v. art. 152 ss. e 167

ss. d.lgs. 196/03).

Nuovo reg. UE 679 2016

(12)

SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Contenuto Diritto di acquisire e diffondere informazioni – libertà di manifestazione del pensiero – diritto di cronaca

Riferimenti normativi

Artt. 21 e 41, comma 2, cost.

Tutela a) limiti interni del diritto di cronaca e del diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 cost.): la libertà di cronaca è esercitata legittimamente se

l’informazione divulgata è socialmente utile, se la notizia è frutto di un serio lavoro di ricerca e se l’esposizione e la valutazione dei fatti è resa in forma civile (questo, in sintesi, l’orientamento della giurisprudenza).

b) diritto di rettifica: legge sulla stampa: rettifica in caso di lesione della

dignità umana anche in presenza di informazioni veritiere; legge sul servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva: rettifica in caso di lesione di interessi materiali o morali nel corso di trasmissioni contrarie a verità.

Diritto all’informazione

Diritto di informare

Diritto del cittadino al corretto funzionamento delle istituzioni: informazione,

personalità e democrazia rilevano come valori indissolubilmente connessi nella

società democratica.

(13)

SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Contenuto

Interesse individuale e collettivo ad essere messi in condizione di

poter conseguire una notizia.

Riferimenti

normativi

Artt. 2 e 9 cost., l. 241 del 90 sulla trasparenza degli atti

amministrativi.

Diritto all’informazione

Diritto ad essere informato

Contenuto

Diritto di accesso alle fonti di informazione

Riferimenti

normativi

D.lgs. 30.6.03 n. 196 (codice di protezione dati personali)

Diritto ad informarsi

Diritto del cittadino al corretto funzionamento delle istituzioni: informazione,

personalità e democrazia rilevano come valori indissolubilmente connessi nella

società democratica.

(14)

SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Contenuto

Diritto – dovere allo svolgimento di un’attività o di una funzione che

concorra al progresso materiale e spirituale della società.

Riferimenti

normativi

Artt. 2, 3, 4, comma 2, 9, 30, 31 e 32 cost.

Diritto all’istruzione e all’educazione

Diritti della personalità, nei confronti dello Stato e della collettività,

funzionali allo sviluppo dell’individuo.

(15)

SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Contenuto

del diritto

al nome

Diritto al rispetto del proprio segno di identificazione sociale.

Contenuto

del diritto

allidentità

Interesse alla veritiera rappresentazione, all’interno della società,

della propria personalità spirituale e professionale.

Riferimenti

normativi

Art. 2 cost.; artt. 6 e 7 c.c.

Segni, non solo fisici, di identificazione e di distinzione della

persona

(16)

Singoli diritti della personalità

Tutela del diritto al

nome

Fondamento - Interesse di carattere pubblico: il diritto del soggetto è

tutelato se e quando coincide con l’interesse pubblico.

- interesse di carattere privato: l’ambito della tutela è

circoscritto alle ipotesi di confusione personale

Azioni Azione di reclamo: presuppone la contestazione da parte

del terzo a che il titolare usi il suo nome;

Azione di usurpazione: presuppone l’uso indebito o

pregiudizievole che altri facciano del proprio nome.

Tali azioni sono esercitabili anche da chi, pur non essendo il titolare del nome, abbia un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di tutela. Possibilità, inoltre, di ricorrere alla tutela specifica offerta dalla rettifica, nonché al ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c e all’azione ordinaria di responsabilità per ottenere il risarcimento del danno.

(17)

SINGOLI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Tutela dello

pseudonimo

Artt. 6 e 7 c.c.: tutela analoga a quella prevista per il

nome purché lo pseudonimo abbia raggiunto la

stessa importanza di questo, giungendo a notevole

notorietà.

Diritto

all’identità

sessuale

L.14.4.1982 n.164

(18)

E DIGNITÀ DELL’UOMO

Contenuto

Affermazione della giustizia sociale, ristabilimento di equi

rapporti sociali, eliminazione di ingiustificati privilegi, pieno e

libero sviluppo di ogni persona, tutela e realizzazione della

dignità umana.

Riferimenti

Normativi

Artt. 2 e 3 cost.

Diritti di libertà

La nostra Costituzione è espressione di libertà c.d. positive (libertà di) che si traducono in situazioni soggettive attive di natura esistenziale. Il modello di libertà dell’uomo non è più rappresentato né dalle c.d. libertà negative (libertà da) né dalle c.d. libertà economiche, pur presenti nella Costituzione. La nuova dimensione delle libertà giustifica le limitazioni interne imposte ai diritti soggettivi e la finalizzazione della libera attività umana alla realizzazione della personalità e della dignità dell’uomo e, al contempo, al progresso materiale e spirituale della società.

Le formazioni sociali

Definizione:

comunità in

grado di realizzare la funzione

di espressione dell’uomo e dei

suoi diritti fondamentali.

Riferimenti normativi:

art.

2 Cost.

Riferimenti

Documenti correlati

Il citato Provvedimento Generale del Garante (G.U.300 del 24 dicembre 2008) prescrive che vengano portati a conoscenza degli operatori i nominativi degli amministratori

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e

SOGGETTO RICHIEDENTE PROGETTO SPESA. PREVENTIVATA CONTRIBUTO

 in tale colonna, da compilare nel solo caso di sostenimento della spesa da più soggetti beneficiari del credito (“contitolari”), si indica l’importo totale delle spese

62/11, l’"Accordo di Programma Quadro Metropolitana di Napoli – Linea 1”, Stato-Regione Campania-Comune di Napoli, che assegna 300 Meuro di risorse FSC del Piano Nazionale per

A novembre 2013, Ferrovia Circumetnea pubblica sulla GUUE il bando di gara per l'affidamento, mediante appalto integrato, per l’affidamento della progettazione esecutiva ed

 Controllano e coordinano il trattamento dei dati relativi alle attività esercitate nell’ambito delle rispettive competenze funzionali;.  Nominano gli

Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la