• Non ci sono risultati.

risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito bancario e finanziario

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito bancario e finanziario"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Risoluzione Stragiudiziale delle

Controversie in ambito bancario

e finanziario

Introduce Maria Elena Salerno, Università di Siena

La tutela del cliente nell’esperienza dell’Arbitro Bancario Finanziario, Fabrizio Maimeri, Università Guglielmo

Marconi di Roma

La tutela del cliente nell’esperienza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, Marilena Rispoli Farina,

Università di Napoli Federico II

Coordina Angelo Barba, Università di Siena

contatti

antonella.brozzetti@unisi.it Siena, 12 aprile 2019, ore 10

Aula Franco Romani Presidio San Francesco

Comitato Scientifico: Angelo Barba

Antonella Brozzetti - Ciro G. Corvese

Gabriella Gimigliano - Maria Elena Salerno (contatti:

Riferimenti

Documenti correlati

362 ss., il quale, dopo aver sostenuto che le decisioni dell’ABF costituirebbe atti simili ad un parere pro veritate, privi di qualunque effetto incidente sulla sfera giuridica

attraverso la loro conciliazione; l’atto risolutivo della controversia da parte di detto organismo non sembra favorire, in quanto condizionato dalla necessaria corrispondenza

Più in generale, nel 2019, come nell’anno precedente, il numero di ricorsi ricevuti dall’ABF è stato superiore al numero di nuovi procedimenti iscritti in mediazione o in

Il presente lavoro muove dallo studio dell’attività pratica dell’Organismo istituito nel 2009 presso la Banca d’Italia per la risoluzione delle controversie in

integrazioni necessarie, restituendo al contempo il ricorso alla segreteria; (v) cura la formazione del fascicolo contenente il ricorso, le controdeduzioni, la

In ragione della forte ingerenza esercitata dall'Autorità per la vigilanza, la giurisprudenza più recente ha ritenuto quest'ultima “far parte” dell'Autorità per la vigilanza

(iv) a norma del comma 4-bis dell’art. 8, «dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti

150/2011 (in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione) di un rimedio cautelare tipico. In considerazione dell’esistenza del rimedio cautelare