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Inquinamento acustico autostradale : Caratterizzazione , progettazione e collaudo con analisi di time-history

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Academic year: 2021

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(1)

PREMESSA

Il rumore è uno dei fattori che concorrono alla valutazione dello stato di salute dell’ambiente in quanto dà origine a una vera e propria forma di inquinamento: l’inquinamento acustico. Nei paesi a economia avanzata come il nostro, questa forma di inquinamento è dovuta sia al continuo aumento delle sorgenti di rumore legate alle attività industriali e al traffico sia alla formazione di agglomerati urbani sempre più estesi e popolati. Si osservi tuttavia che il rumore non è un problema che affligge soltanto la società moderna. Esso ha influenzato anche la qualità della vita nell’antichità: nel 600 a. C, nella città di Sibari, era proibito lavorare entro le mura della città agli artigiani che svolgevano attività rumorose (in particolare ai calderai); nell’antica Roma, la Lex Julia Municipalis stabiliva limitazioni al passaggio dei cavalli e dei carri in determinate ore del giorno e della notte. Purtroppo in una società come quella contemporanea il rumore è un indicatore ambientale spesso sottovalutato: la conseguenza più grave di questo atteggiamento è il fatto che al degrado e ai danni da esso causati viene data un’importanza relativa, sicuramente minore di quella con cui si valutano le altre forme di inquinamento ambientale. A conferma di quanto detto si può osservare che, fino a pochi anni fa, sia a livello comunitario che nazionale, la produzione normativa e legislativa in questo ambito era carente se paragonata a quella degli altri temi legati all’ambiente; tale carenza era dovuta, da una parte, alla natura degli effetti che l’inquinamento acustico provoca sull’uomo (che sono poco evidenti e subdoli rispetto alle conseguenze di altre forme di inquinamento ambientale) e, dall’altra, al fatto che quello dell’inquinamento acustico è sempre stato considerato un problema riguardante le amministrazioni locali, e per questo difficilmente regolamentabile su più grande scala.

Sono attualmente disponibili numerosi dati, estrapolati dalle indagini di opinione condotte sulla popolazione di grandi centri urbani, che mettono in evidenza livelli di rumore spesso assai elevati a causa della presenza contemporanea di numerose fonti (infrastrutture di trasporto, attività produttive e commerciali, luoghi di intrattenimento ecc.). Uno studio effettuato dall’OCSE aveva messo in evidenza già nel 1980 che nei Paesi facenti parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e per lo Sviluppo Economico, oltre 100 milioni di persone (pari al 15% della popolazione) vivevano in condizioni inaccettabili dal punto di vista acustico (essendo esposte ad un livello continuo equivalente di rumore nelle ore diurne superiore a 65 dBA), mentre altri 240 milioni di persone erano sottoposte a impatti

(2)

sonori il cui livello rendeva poco confortevole l’ ambiente di vita. A tale studio si sono ispirate varie analisi successive: per quello che riguarda l’Unione Europea i dati raccolti sono alquanto incoerenti e difficili da confrontare in quanto frutto di tecniche di rilevamento e descrittori acustici diversi. Il dato certo, come mostra un’indagine sull’ambiente del 19951, è che il rumore viene considerato dalla popolazione come la quinta fonte di preoccupazione per l’ambiente locale subito dopo il traffico (al quale risulta indissolubilmente legato), l’inquinamento atmosferico, la salvaguardia del paesaggio e la gestione dei rifiuti. Attualmente l’attenzione della popolazione nei confronti dell’inquinamento acustico e dei danni da esso provocati è in forte crescita; proprio per questo motivi, in questi ultimi anni, si sta assistendo a grossi sforzi normativi e legislativi sia a livello comunitario, dove si è finalmente arrivati ad unificare la materia con la direttiva 49/2002/CE, sia a livello nazionale, dove sono stati emanati quasi tutti i decreti attuativi della legge quadro n. 447/1995.

La presente tesi intende approfondire gli aspetti legati alla rumorosità ambientale causata dalla infrastruttura autostradale proponendo un esempio di intervento di mitigazione passivo in un caso concreto: il Comune di Lucca, nella fattispecie in via Corte Per bel tempo. Oggi giorno Il trasporto autostradale è senza ombra di dubbio una necessità, sia per il soddisfacimento di una richiesta commerciale, intesa come trasporto di merci su camion, ma anche in funzione del movimentazione di persone. Tuttavia esso costituisce un duplice impatto: in primis quello più conosciuto ovvero, inquinamento atmosferico dovuto dal rilascio del particolato presente nelle benzine, in secondo luogo un inquinamento acustico sul territorio, in special modo nelle ore notturne e nell’attraversamento di zone ad alto indice di urbanizzazione.

Per questo motivo il problema della valutazione delle emissioni acustiche nel trasporto autostradale, dei relativi effetti sull’uomo e del loro contenimento, è oggetto di un interesse crescente in sede di ricerca e di sviluppo legislativo e normativo. Nella prima parte del presente lavoro è stata effettuata una ricerca bibliografica sull’argomento. Tale ricerca è stata condotta al fine di:

- fornire una panoramica sulla normativa vigente (cap. 1);

- analizzare le diverse sorgenti di rumore in ambito urbano e, in particolar modo, approfondire le problematiche relative al rumore autostradale (cap. 2);

1

(3)

- esaminare lo stato dell’arte per quello che riguarda la misura del rumore e l’utilizzo di modelli di calcolo per la simulazione dello stato acustico nell’ambiente esterno (cap. 3);

- fornire le basi per la progettazione di possibili misure di controllo e mitigazione del rumore (cap. 4).

Nella seconda parte viene affrontato lo studio dell’impatto acustico prodotto dalla autostrada A11, nel comune di Lucca. Tale studio si articola nelle seguenti fasi:

- analisi del territorio ed elaborazione dei dati forniti da SALT sulla zona in esame ( cap. 5);

- implementazione dei dati raccolti da ARPAL toscana, tramite specifici programmi di calcolo (SOUND PLAN) al fine di ottenere la “mappatura acustica” del sito in esame (cap. 6);

- rilievi fonometrici lungo la linea autostradale, effettuando il collaudo di soddisfacimento della rumorosità presente e per controllare la bontà dei risultati ottenuti con i programmi di calcolo ( cap. 7).

(4)

CAPITOLO

1

E

VOLUZIONE DELLA NORMATIVA E LEGISLAZIONE VIGENTE

In Italia il primo concreto strumento di intervento legislativo contro l’inquinamento acustico è stato reso esecutivo, peraltro con grave ritardo rispetto ad altri paesi europei, nel 1991 con l’emanazione il 1 marzo di quell’anno, del DPCM “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”. Fino a quel momento, la materia era stata regolata principalmente da due articoli. Il primo facente parte del Codice Civile (’art. 844) “Immissioni” e il secondo del Codice Penale (’art. 659) “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, norme che, a tutt’oggi, conservano, in alcune occasioni, attualità e applicabilità.

1.1.

DPCM

1

MARZO

1991

L’obiettivo del DPCM 1 marzo 1991 è quello di tutelare la «qualità ambientale e l’esposizione umana al rumore in attesa dell'approvazione di una legge quadro stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane»; il decreto stabilisce infatti:

 l’obbligo di stesura da parte dei Comuni di una classificazione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee in relazione alle diverse destinazioni d’uso del territorio stesso (tab. 1);

 i limiti massimi di esposizione al rumore all’interno delle suddette zone, distinti a seconda che il tempo di riferimento sia diurno (dalle 6 alle 22) o notturno (dalle 22 alle 6) (tab. 2);

 le modalità di misura del livello sonoro quantificato in modo univoco tramite il Livello di Pressione Sonora Continuo Equivalente Ponderato “A”, L LAeq,T2 e le penalizzazioni nel caso di rumori con componenti impulsive o tonali.

2 É il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

( )

[

( )

] ( )

dove Pa(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A; Po è il valore della pressione sonora di riferimento; T è l'intervallo di tempo di integrazione; Leq (A),T

(5)

I due allegati del decreto riportano sia le definizioni relative alle grandezze cui si fa riferimento , poi riprese e integrate successivamente dalla Legge 447 e dal DM 16/3/1998 (ALLEGATO A) e la strumentazione che la modalità di misura del rumore (ALLEGATO B).

CLASSE I

Aree particolarmente

Protette

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed alto svago, aree residenziali rurali, aree di particolare

interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

CLASSE II

Aree destinate ad uso

prevalentemente

residenziale

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III

Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza

di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali o con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV

Aree di intensa attività

umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con atta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciati e uffici, con presenza di attività artigianati, te aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie:

le aree portuali con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V

Aree prevalentemente

industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI

Aree esclusivamente

industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

TABELLA 1. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE ACUSTICAMENTE OMOGENEE.

esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

(6)

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

DIURNO NOTTURNO

I

Aree particolarmente protette

50

40

II

Aree prevalentemente residenziali

55

45

III

Aree di tipo misto

60

50

IV

Aree di intensa attività umana

65

55

V

Aree prevalentemente industriali

70

60

VI

Aree esclusivamente industriali

70

70

TABELLA 1. VALORI DEI LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE (LAEQ ) RELATIVI ALLE CLASSI ACUSTICHE

Il decreto introduce un criterio di notevole importanza: in tutte le aree indicate in Tab.1, escluse quelle ubicate in zona 6 (aree esclusivamente industriali), devono essere rispettati sia il limite assoluto di esposizione al rumore sia il limite differenziale.

Per chiarire meglio il concetto di limite differenziale bisogna introdurre le seguenti definizioni: – livello di rumore ambientale La: rappresenta il livello continuo equivalente di pressione

sonora prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo;

– livello di rumore residuo Lr : rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti3.

In base al criterio del limite differenziale, lo scarto tra livello di rumore ambientale e livello di rumore residuo deve rispettare le seguenti condizioni:

 La-Lr <5 dB(A) nel periodo diurno;  La-Lr <3 dB(A) nel periodo notturno.

Tale verifica riguarda le sorgenti sonore selettivamente identificabili che costituiscono la causa del disturbo (dette sorgenti specifiche); la misura per stabilire la differenza La-Lr deve essere

3

(7)

effettuata all’interno delle abitazioni a finestre aperte e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

Nel DPCM 1 marzo 1991 si trovano già affrontati, sebbene in forma di bozza, i criteri principali che ancora oggi, come si vedrà nei paragrafi successivi, disciplinano il settore della tutela dall’inquinamento acustico in Italia. Quel testo di legge, tuttavia, risentiva di una profonda mancanza di sistematicità, oltre che di pesanti lacune: ciò rendeva impossibile affrontare in modo concreto i diversi problemi di interesse (competenze, scadenze, controlli e sanzioni). È quanto la disciplina successiva ha tentato di colmare.

1.2.

I

L

DPCM

N

377

DEL

10

A

GOSTO

1988

Il DPCM 377/88, pur attenendosi specificamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA), affronta in maniera l’inquinamento acustico non solo in termini di vigilanza e risanamento ma soprattutto in termini di prevenzione.

Nell’ambito della VIA il rumore viene riconosciuto come fattore ambientale e viene prescritto uno studio della ricaduta ambientale del fono-inquinamento causato dalla realizzazione delle grandi opere (infrastrutturali e produttive) che contenga “la specificazione delle emissioni sonore prodotte e gli accorgimenti e le tecniche riduttive del rumore previsti”.

Le norme tecniche relative a quel decreto sono state emanate mediante il DPCM 27/12/88 e prescrivono che “la caratterizzazione della qualità dell’ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall’opera, di verificare la compatibilità con gli standard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate” e sanciscono che tali definizioni e verifiche avvengano sia attraverso la definizione della mappa di rumorosità, le cui modalità sono state codificate, a loro volta, nelle Norme Internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2, sia tramite la stima delle modificazioni introdotte dalla realizzazione dell’opera in questione. Le norme ISO cui si fa riferimento riguardano la definizione delle grandezze rilevanti per la descrizione del rumore ambientale, le tecniche di misura da utilizzare (ISO 1996/1 ) e le disposizioni relative alla redazione delle mappe del rumore (ISO 1996/12).

(8)

1.3.

L

A LEGGE QUADRO

:

L

A LEGGE

447

DEL

26

OTTOBRE

1995

La Legge 447 del 26 ottobre 1995 e costituisce a tutti gli effetti una legge quadro ed è la prima disciplina organica italiana in materia di inquinamento acustico. Oggetto della tutela di questa normativa sono l’ambiente esterno e l’ambiente abitativo; quest’ultimo viene definito come “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità” a esclusione degli “ambienti destinati ad attività produttive” per cui si rinvia alla speciale disciplina ( D.lgs. N. 277 del 1991 e D.lgs. N. 626 del 1994 e n.494 del 1996).

L’inquinamento acustico viene definito, in relazione agli effetti che produce, come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi” e viene distinto a seconda che esso provenga da sorgenti sonore fisse o da sorgenti sonore mobili. Questa differenziazione fa chiarezza su un punto lasciato vago dal DPCM 1/3/91 che si limitava definire come “sorgente sonora" “qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore”. In nome di tale enunciato poteva accadere che non venissero riconosciute come fonti di inquinamento alcuni tipi di sorgente.

Nella legge quadro vengono invece puntualmente definite e individuate le cosiddette sorgenti fisse. Esse sono:

impianti tecnici degli edifici: ascensori, impianti di riscaldamento o di condizionamento, gli apparecchi per uso domestico e per attività umane, gli impianti idraulici ed elettrici ecc.;

 le installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore (per esempio, i sistemi di allarme);

 le infrastrutture: stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali, agricole;

 i parcheggi;

 le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;  i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;

 le aree adibite ad attività sportive e ricreative (per esempio i campi di tiro a segno, gli stadi, le discoteche, ecc.).

(9)

Le sorgenti mobili non sono invece state elencate nella legge: pertanto la loro definizione è per esclusione. Sono sorgenti mobili tutte le sorgenti sonore che non siano sorgenti fisse (per esempio, le automobili prive di marmitta, i rumori prodotti da animali domestici, gli antifurto delle auto, ecc.). E’ chiara, a questo punto, la distinzione fra l’infrastruttura di trasporto e il traffico ad essa correlato, che rientra fra le sorgenti fisse, e i singoli veicoli che sono invece da considerarsi sorgenti mobili. Per entrambe le categorie di sorgente vengono determinati due tipi di valore limite:

i valori limite di emissione : valori massimi di rumore che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa;

i valori limite di immissione : valori massimi di rumore che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurati in prossimità dei ricettori. I limiti di immissione si distinguono a loro volta in:

o assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

o differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.

Oltre ai limiti di immissione e di emissione, inoltre, vengono introdotti due nuovi parametri per caratterizzare i fenomeni acustici, i valori di attenzione e i valori di qualità, fatto che rende evidente come, con questa legge, a differenza di quanto accadeva con il DPCM del 1991, si sia voluto prestare attenzione sia alla tutela della salute sia al conseguimento di un clima acustico ottimale per il comfort delle persone. I due parametri sono valori di controllo e di requisito che permettono una migliore gestione delle politiche per la difesa dall’inquinamento acustico e la legge li definisce in questi termini

:

valore di attenzione: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

valore di qualità: valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti.

La legge quadro non determina tutti i valori considerati, ma indica che devono essere stabiliti in funzione

:

 della tipologia della sorgente (fissa o mobile);  del periodo della giornata (diurno o notturno):

(10)

 della destinazione d’uso della zona da proteggere (in base alle sei classi individuate nel DPCM).

Naturalmente, poiché si tratta di una legge quadro, vengono fissati solo i principi generali, demandando ad altri organi di stato (Ministero dell’Ambiente, dei Lavori Pubblici, della Sanità, Regioni, ecc.) l’emanazione di tutta una serie di provvedimenti (decreti ministeriali, DPCM, regolamenti di attuazione, leggi regionali) che possono essere di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

In particolare tali provvedimenti devono riguardare:

 prescrizioni relative ai livelli sonori massimi e ai metodi di misurazione;

 procedure di collaudo e omologazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai limiti ammissibili (per le sorgenti mobili);

 interventi di riduzione del rumore, distinti in: 1. attivi: adottati sulle emissioni delle sorgenti;

2. passivi: adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione;

 piani del traffico, piani dei trasporti urbani, provinciali, regionali, piani per la pianificazione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

 pianificazione urbanistica con particolare attenzione alla localizzazione delle attività rumorose e dei ricettori particolarmente sensibili.

Senza entrare nel merito della ripartizione delle competenze fra i vari enti (Stato, Regioni, Province, Comuni)4 è utile ricordare che la legge quadro prevede, dal punto di vista amministrativo, un complesso sistema di pianificazione acustica. Vengono individuati, infatti:

 piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore per lo svolgimento di servizi pubblici di trasporto (di competenza dello stato);

 piani triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico (di competenza delle regioni);

 piani di risanamento acustico (di competenza dei comuni).

Come si può facilmente constatare, con questa legge si completa il quadro di controllo sul territorio avviato con l’obbligo della predisposizione di piani di classificazione acustica introdotto dal DPCM del 1991. Tale controllo parte da una gestione a livello locale, il territorio comunale, per arrivare a un coordinamento a livello regionale e statale. A questo punto è

4

(11)

opportuno soffermarsi sui compiti dei Comuni, in quanto essi saranno oggetto di approfondimento nella parte applicativa della tesi.

Le competenze dei Comuni possono essere così riassunte:

 obbligo di redigere il piano comunale di classificazione acustica (PCCA);  coordinamento tra PCCA e gli strumenti urbanistici già adottati;  adozione di piani di risanamento acustico (PRA);

 controllo del rispetto della normativa all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a servizi commerciali polifunzionali;

 adozioni di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico e adeguamento dei regolamenti di igiene e sanità.

La legge quadro demanda alle Regioni il compito di stabilire le modalità, le scadenze e le sanzioni per la redazione dei piani di classificazione acustica comunali, mentre dà indicazioni specifiche per quello che riguarda i piani di risanamento acustico.

Essa stabilisce infatti l’obbligo di stesura di un PRA5 da parte di un Comune ogni qualvolta si verifichino, all’interno del piano di classificazione acustica adottato, o il superamento dei valori di attenzione o situazioni di contatto fra aree i cui valori massimi di qualità si discostino in misura superiore a 5 dB (A).

A livello pratico questo vuol dire che il Comune deve predisporre il piano di classificazione acustica del territorio, intervenire con piani di risanamento se si verificano, fra le varie zone, situazioni di incompatibilità impossibili da evitare in fase di elaborazione del PCCA (per esempio, la presenza di un ricettore sensibile all’interno di una zona di classe superiore) e infine procedere a periodici controlli per accertare il rispetto dei limiti massimi consentiti all’interno delle diverse zone. I piani di risanamento acustico costituiscono un efficace strumento nelle mani dell’amministrazione comunale anche nel caso in cui non ci siano situazioni da risanare, ma si voglia perseguire il raggiungimento dei valori di qualità, nel rispetto del principio informatore della legge che è la tutela della salute del cittadino (in questi casi vengono indicati come Piani di Miglioramento acustico).

Naturalmente i piani di risanamento (o miglioramento) devono adeguarsi ai piani triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento predisposto dalle Regioni e devono recepire i

5

(12)

contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dai servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, strade statali, autostrade ecc. elaborati dallo Stato. Altri due punti importanti definiti all’interno della legge quadro riguardano:

1. l’obbligo di fornire, su richiesta del Comune, una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: aeroporti, strade, ferrovie, discoteche, circoli privati; impianti sportivi e ricreativi; 2. l’ obbligo di allegare una valutazione previsionale di clima acustico alla richiesta di

realizzazione di: scuole, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici, nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità delle opere descritte al punto 1.

A integrazione di questa sintesi delle disposizioni della legge 447, si conclude fornendo l’elenco dei decreti a essa correlati e a tutt’oggi pubblicati:

 applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo continuo (DM 11/121996);  caratteristiche delle sorgenti sonore nei locali di pubblico spettacolo (DPCM

18/09/1997 sostituito da DPCM 16/04/1999 n. 215);

 misura e disciplina del rumore aeroportuale (DM 31/101997, DPR 111201997 n.496, DPR 09/11/1999 n.476, DM 20/05/1999, DM 03/12/1999);

 determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (DPCM 14/11/1997);  determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 05/12/1997);

 determinazione delle tecniche di rilevamento e misura del rumore (DM 16/03/1998);  criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente (DPCM 31/03/1998);  norme di esecuzione dell’art.11 della L.447/95 in materia di inquinamento acustico

derivante da traffico ferroviario (DPR 18/11/1998 n.459);

 criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore (DM 29/11/2000);

 disciplina delle emissione sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norme dell’art,.11 della L.447/95 (DPR 03/04/2001);

 disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare (DPR 30/03/2004 n.142);

Nel paragrafo successivo di questo primo capitolo verrà analizzato solo il decreto riguardante i valori limite delle sorgenti sonore (DPCM 14/11/1997), mentre nel capitolo secondo verranno presi in esame i decreti relativi alle infrastrutture autostradali (DM 29/11/00 e DPR 30/03/04);

(13)

nel terzo capitolo, infine, saranno oggetto di analisi quelli inerenti alle tecniche di rilevamento e misura del rumore (DM 16/3/98).

1.4.

I

L

D.P.C.M.

14

NOVEMBRE

1997

Il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore“ è molto importante perché fissa i valori dei limiti di immissione, di emissione, di qualità e di attenzione previsti dalla legge quadro: esso sostituisce e integra il DPCM 1/3/1991.

I valori di immissione

I valori di immissione costituiscono la rumorosità complessiva immessa da tutte le sorgenti nell’ambiente esterno (si parla di valori assoluti di immissione) o nell’ambiente abitativo (si parla di valori differenziali di immissione). I valori limite assoluti di immissione ricalcano quelli già indicati nel DPCM 1/3/1991, così come sono le stesse le classi di destinazione d’uso del territorio.

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno

Notturno

I

Aree particolarmente protette

50

40

II

Aree prevalentemente residenziali

55

45

III

Aree di tipo misto

60

50

IV

Aree di intensa attività umana

65

55

V

Aree prevalentemente industriali

70

60

VI

Aree esclusivamente industriali

70

70

TABELLA 2. VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE- LEQ IN DB(A)

Per quanto riguarda i valori limite differenziali di immissione, viene ripreso il concetto, già stabilito nel DPCM 1/3/1991, di differenza tra la rumorosità dovuta a tutte le sorgenti presenti

(14)

(La) e la rumorosità residua (Lr), quella cioè che si avrebbe eliminando le sorgenti di rumore specifiche (criterio del livello differenziale).

Tale differenza, misurata all’interno delle abitazioni a finestre aperte, deve essere:  5 dB(A) nel periodo diurno,

 3 dB(A) nel periodo notturno.

I limiti assoluti e differenziali di immissione devono essere verificati contemporaneamente tranne nei seguenti casi, dove vale solo il limite assoluto:

 nelle zone di classe VI;

 per le infrastrutture di trasporto (all’esterno delle fasce di pertinenza);

 per i servizi ed impianti a servizio comune dell’edificio disturbato stesso (ascensore, centrale termica);

 quando il livello di immissione, è inferiore a:

- 50 dB(A) di giorno e 40 dB(A) di notte se misurato a finestra aperte; - 35 dB(A) diurni e 25 dB(A) notturni se misurato a finestre chiuse.

È inoltre importante sottolineare che i valori limite assoluti di immissione non si applicano all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto. In esse i limiti assoluti di immissione sono indicati nei rispettivi decreti attuativi della legge quadro che stabiliscono la larghezza delle fasce di pertinenza per le diverse tipologie di infrastruttura e i valori massimi di immissione al loro, come si vedrà in modo specifico per le infrastrutture ferroviarie (DPR 18/11/1998).

I valori di emissione

I valori limiti di emissione rappresentano il valore massimo di rumore prodotto da una singola sorgente e sono strutturati in modo del tutto simile a quelli di immissione ma sono inferiori numericamente di 5 dB (Tab.2). I valori indicati in tabella sono riferiti sia alle sorgenti fisse che a quelle mobili.

A differenza della legge quadro, dove si prescriveva di misurare la rumorosità della sorgente in prossimità della sorgente stessa, il DPCM 14/11/97 prescrive di effettuare i rilevamenti e le verifiche in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità. Questa prescrizione è valida per tutte le sorgenti fisse, mentre per la rumorosità prodotta dalle sorgenti mobili si rimanda, laddove previsto, alle norme specifiche di omologazione e certificazione delle stesse.

(15)

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno

Notturno

I

Aree particolarmente protette

45

35

II

Aree prevalentemente residenziali

50

40

III Aree di tipo misto

55

45

IV Aree di intensa attività umana

60

55

V

Aree prevalentemente industriali

65

55

VI Aree esclusivamente industriali

65

65

TABELLA 3. VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE- LEQ IN DB(A)

Dal confronto fra le due precedenti tabelle si ricava che, per esempio, in una zona di classe III il rumore prodotto da una singola sorgente sonora non può superare i 55 dB(A) diurni e i 45 dB(A) notturni, mentre il rumore immesso da tutte le sorgenti non può superare i 60 dB(A) e i 50 dB(A) rispettivamente.

I valori di qualità

I valori di qualità, definiti precedentemente come i valori da raggiungere nel breve, medio o lungo termine per realizzare gli obiettivi di tutela previsti, dipendono anch’essi dalla destinazione d’uso del territorio e sono, pertanto, strutturati come i valori limite assoluti di immissione ma risultano di 3 dB inferiori, tranne che per le aree in classe VI dove coincidono con essi (Tab. 6).

(16)

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno

Notturno

I

Aree particolarmente protette

47

37

II

Aree prevalentemente residenziali

52

42

III Aree di tipo misto

57

57

IV Aree di intensa attività umana

62

52

V

Aree prevalentemente industriali

67

57

VI Aree esclusivamente industriali

70

70

TABELLA 4. VALORI LIMITE DI QUALITÀ- LEQ IN DB(A)

I valori di attenzione

I valori di attenzione, rappresentano i livelli soglia che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e, quindi, sono valori che, se superati, fanno scattare la necessità di predisporre un piano di risanamento acustico. Proprio per questo motivo il decreto suddivide i valori di attenzione a seconda che i livelli equivalenti (misurati o calcolati) siano riferiti ad un’ora o siano relativi ai tempi di riferimento (diurno o notturno). Infatti una misurazione effettuata per un periodo di un’ora è più penalizzante, dal punto di vista acustico, di una misurazione effettuata in tutto il periodo diurno (o notturno), in quanto, se il fenomeno è confinato solo in alcuni momenti della giornata, la misurazione fatta proprio in quei momenti non dà una stima veritiera del clima acustico generale della zona.

In base a quanto detto, i valori di attenzione corrispondono ai limiti assoluti di immissione se il livello equivalente è riferito al tempo di riferimento (Tab.6), mentre corrispondono agli stessi limiti aumentati di 10 dB nel periodo diurno e 5 dB nel periodo notturno, se il livello equivalente è riferito ad un’ora (Tab. 7).

(17)

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno

Notturno

I

Aree particolarmente protette

50

40

II

Aree prevalentemente residenziali

55

45

III Aree di tipo misto

60

50

IV Aree di intensa attività umana

65

55

V

Aree prevalentemente industriali

70

60

VI Aree esclusivamente industriali

70

70

TABELLA 5. VALORI DI ATTENZIONE - LEQ IN DB(A) CALCOLATO PER TR

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno

Notturno

I

Aree particolarmente protette

60

45

II

Aree prevalentemente residenziali

65

50

III Aree di tipo misto

70

55

IV Aree di intensa attività umana

75

60

V

Aree prevalentemente industriali

80

65

VI Aree esclusivamente industriali

80

75

TABELLA 6. VALORI DI ATTENZIONE - LEQ IN DB(A) CALCOLATO PER TM=1 ORA

Le fasce di pertinenza

All’articolo 3 “Valori limite assoluti di immissione”, il decreto si occupa specificatamente, del traffico veicolare stabilendo la non applicabilità dei valori assoluti di immissione e di emissione fissati dal decreto stesso all’interno delle fasce di pertinenza delle singole infrastrutture. Ne consegue, quindi, che la regolamentazione dei valori limite di immissione per questo tipo di sorgente sonora si articola in più decreti.

(18)

È opportuno fare un breve specchio riassuntivo per facilitare il riferimento ai diversi testi di legge e per chiarire quali sono i limiti da applicare:

 all’ interno delle fasce di pertinenza tutte le sorgenti presenti, ad esclusione dell’infrastruttura stessa, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 (vd. tab. 2);

 all’ esterno delle fasce di pertinenza l’infrastruttura concorre al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, ma ad essa non si applica il criterio del limite differenziale.

E’ chiaro, a questo punto, che la fascia di pertinenza di una infrastruttura non costituisce una zona territoriale autonoma, dotata di propria classe di rumorosità. Infatti, la classificazione acustica del territorio viene fatta come se l’infrastruttura non ci fosse o, meglio, tenendo conto della sua presenza solo i termini di traffico prodotto. Alle zone limitrofe alle infrastrutture di trasporto viene attribuita, solitamente, la classe IV (aree interessate da intenso traffico, aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie), ma non è detto che l’estensione di tali zone sia uguale alla larghezza delle fasce di pertinenza dell’infrastruttura. La distinzione, come già visto precedentemente, viene fatta solo in fase di verifica del rispetto dei limiti di immissione all’interno delle fasce: il rumore prodotto dalla sola infrastruttura deve essere considerato separatamente e sottostare ai limiti per esso previsti mentre, per ciò che concerne le altre sorgenti sonore, la presenza dell’infrastruttura e della relativa fascia risultano del tutto ininfluenti e il rumore da esse prodotto è soggetto ai limiti di immissione e di emissione previsti per la classe di appartenenza del territorio.

1.5.

D

IRETTIVA

49/2002/CE

Nel presente lavoro il problema dell’inquinamento acustico è stato affrontato facendo riferimento alla legislazione tuttora vigente in Italia. È tuttavia opportuno, per completare il quadro fin qui sinteticamente tracciato, fare un breve cenno anche alla normativa europea e in particolare alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo relativa alla determinazione del rumore ambientale che è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo n.194 del 19/08/2005.

(19)

Le novità introdotte dalla direttiva sono molte e la loro integrazione all’interno della normativa nazionale comporta difficoltà legate soprattutto al fatto che essa introduce descrittori acustici diversi da quelli previsti dalla legge 447/95. Si riportano i punti salienti della direttiva:

1. utilizzo di nuovi descrittori acustici e, conseguentemente, specifiche metodologie di calcolo;

2. introduzione di mappature acustiche strategiche per gli agglomerati urbani e per le zone extraurbane vicine alle infrastrutture;

3. adozione da parte degli Stati membri di piani d’azione, a scadenze prefissate, volti alla riduzione dell’inquinamento acustico laddove necessario e alla conservazione della qualità acustica qualora questa sia buona;

4. attenzione rivolta alla informazione e consultazione della popolazione relativamente al rumore e ai suoi effetti;

5. identificazione e conservazione delle aree di quiete.

I descrittori acustici e le metodologie di calcolo

La direttiva si pone come obiettivo quello di migliorare il livello di tutela della salute e dell’ambiente dal punto di vista acustico attraverso l’utilizzo di descrittori e metodi, armonizzati a livello comunitario, per la determinazione dei livelli di esposizione, lasciando ai singoli Stati membri il compito di determinare i valori dei livelli massimi di esposizione in modo da tener conto delle specifiche esigenze locali. La direttiva individua, quali descrittori acustici comuni per tutti gli Stati membri, i seguenti parametri:

 Lden (livello giorno-sera-notte) come indicatore generale di disturbo;  Lnight (livello del rumore notturno) come indicatore per i disturbi del sonno.

I descrittori acustici indicati servono per elaborare le mappature acustiche strategiche, devono essere determinati sul periodo di un anno e sono così definiti:

(

) [1]

dove:

Lden è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO

(20)

Levening è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO

1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di un anno;

Lnight è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO

1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno.

Il calcolo di Lden prevede la divisione delle 24 ore del giorno in 3 periodi (giorno, sera, notte): la direttiva consiglia di considerare la durata del giorno pari a 12 ore (fascia 07:00-19:00), quella della sera pari a 4 ore (fascia 19:00-23:00) e quella della notte pari a 8 ore (fascia 23:00-07:00), ma lascia agli Stati membri il compito di adattare la durata in modo da facilitare l’implementazione della norma nelle legislazioni nazionali.

Il livello Lnight è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A» così come definito nella

norma ISO 1996-2: 1987, relativo a tutti i periodi notturni di un anno e in cui la durata della notte è di 8 ore (o come eventualmente modificato dal singolo stato membro).

Per quanto riguarda il periodo di determinazione dei due descrittori, la direttiva fa riferimento a un anno inteso come anno di osservazione per l’emissione acustica e anno medio sotto il profilo meteorologico. Il valore dei descrittori acustici ai fini della mappatura acustica strategica può essere determinato mediante misurazione o calcolo. Per ciò che riguarda la misurazione, il punto di misura deve essere posto sulla facciata più esposta alla sorgente specifica e a un’altezza pari a 4 metri, considerando solo il livello sonoro incidente e tralasciando il suono riflesso dalla facciata degli edifici. E’ chiaro che descrittori a lungo termine come Lden e Lnight si prestano in modo particolare ad essere determinati attraverso il calcolo: per questo motivo la direttiva prevede dei metodi provvisori di previsione lasciando comunque la facoltà agli Stati membri di utilizzare altri metodi, autorizzati dalle legislazioni nazionali, purché si dimostri che forniscono risultati equivalenti a quelli ottenuti con i metodi provvisori raccomandati.

I “modelli provvisori” per il calcolo, riportati nell’Allegato II, sono:  ISO 9613-2 per il rumore dell’attività industriale;

 Documento 29 ECAC.CEAC per il rumore aeroportuale;  Metodo francese NMPB-Routes.96 per il rumore stradale;  Metodo olandese RMR-96 per il rumore ferroviario.

(21)

Le mappature acustiche strategiche

Le mappe acustiche strategiche sono delle rappresentazioni di dati che possono riguardare aspetti diversi. La direttiva prevede, infatti, che si possano realizzare delle mappature relativamente a:

 situazioni di rumore precedenti, esistenti o previste in funzione di un descrittore acustico;

 superamento di un valore limite;

 numero stimato di ricettori esposti a specifici valori di un descrittore acustico;  numero stimato di persone che si trovano in una zona esposta al rumore.

All’interno della direttiva vengono date indicazioni riguardo i tempi di predisposizione delle mappature strategiche. In particolare viene fissato il termine del 30 giugno 2007 per l’elaborazione e l’adozione da parte delle autorità competenti delle mappe acustiche relative a:

 agglomerati con più di 250000 abitanti;

 assi stradali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno;  assi ferroviari su cui transitano più di 60000 convogli all’anno;  aeroporti principali.

Il termine ultimo per l’elaborazione delle mappe acustiche di tutti gli agglomerati, le strade e le ferrovie presenti sui singoli territori nazionali viene fissato per il 30 giugno 2012. Per ciò che riguarda il Comune di Lucca, tale mappa acustica è stata presentata nell’aprile del 2004. Le mappe acustiche strategiche devono soddisfare requisiti specifici ed essere riesaminate e rielaborate in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni a partire dalla prima compilazione.

I piani d’azione

I piani d’azione sono i piani destinati a gestire i problemi legati all’inquinamento acustico e i relativi effetti che le autorità competenti devono mettere a punto sulla base delle indicazioni contenute nelle mappe strategiche. All’interno dei piani d’azione devono essere previste tutte le misure atte a diminuire il rumore nelle zone in cui i livelli massimi sono superati oppure ad evitare l’aumento di rumore nelle zone silenziose. Così come per le mappe acustiche strategiche, sono previsti sia i termini entro cui le autorità competenti devono predisporre i piani sia la rielaborazione dei piani stessi almeno ogni 5 anni.

(22)

L’informazione della popolazione

La direttiva assegna un ruolo importante alla consultazione e informazione della popolazione, la cui partecipazione attiva alla trattazione del problema è considerata un elemento chiave per la risoluzione programmatica e sostenibile dello stesso. Per questo motivo ci sono disposizioni specifiche affinché le mappe strategiche e i piani d’azione siano resi disponibili e divulgati al pubblico in modo chiaro, comprensibile e accessibile.

Le aree di quiete

L’ambito di applicazione della direttiva riguarda il rumore ambientale “cui è esposto l’essere umano in particolare nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore.”

E’ evidente l’intenzione di voler preservare la tutela acustica delle cosiddette ”zone di quiete”, in quanto considerata un elemento indispensabile alla loro fruizione.

1.6.

N

ORME TECNICHE

Oltre alla Direttiva 49/2002/ CE, di importanza rilevante al fine di effettuare il monitoraggio contro il rumore è prevista l’attuazione di altre norme tecniche vigenti.

In questo paragrafo sono presentate alcune delle norme tecniche, utilizzate nella determinazione e valutazione del rumore.

UNI ISO 1996-2:2010 “Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale; parte 2: determinazione dei livelli di rumore ambientale” . La norma descrive come i livelli di pressione sonora possono essere determinati attraverso misurazioni dirette, per estrapolazione di risultati di misura per mezzo di calcoli, o esclusivamente per mezzo di calcoli, intesi come base per accertare il rumore ambientale. Vengono introdotte le condizioni preferibili per le misure o i calcoli da applicarsi nei casi in cui non si applicano altre norme.

UNI ISO 9613-1:2006 “Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto. Parte 1: Calcolo dell’assorbimento atmosferico” . In questa norma viene specificato il metodo analitico per calcolare l’attenuazione sonora causata dall’assorbimento atmosferico in

(23)

diverse condizioni meteorologiche quando il suono proveniente da qualunque sorgente si propaga in atmosfera libera.

UNI ISO 9613-2: 2006 “Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto. Parte 2: Metodo generale di calcolo”.

UNI 11022:2003 “Misurazione dell’efficacia acustica dei sistemi antirumore (Insertion loss), per infrastrutture di trasporto, installati in ambiente esterno”.

UNI 11160:2005 “Linee guida per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo di sistemi antirumore per le infrastrutture di trasporto via terra”.

UNI/TR 11326:2009 “Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica. Parte 1: Concetti generali”.

UNI CEI ENV 13005:2000 “Guida all’espressione dell’incertezza di misura”.

UNI 10855:1996 “Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti”. IEC 61672-1:2002 “Sound level meters – Part 1: Specifications”.

(24)

CAPITOLO

2:

LE SORGENTI SONORE IN AMBITO URBANO : IL RUMORE DA TRAFFICO

AUTOSTRADALE

2.1.

C

LASSIFICAZIONE DELLE SORGENTI SONORE

Come già accennato nel capitolo precedente la classificazione delle sorgenti sonore avviene attraverso la realizzazione di un atto tecnico-politico ad opera dell’amministrazione comunale, che pianifica gli obiettivi ambientali di un’area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. Nello specifico, la classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso tramite lo studio della relazione tecnica del piano regolatore generale e delle relative norme tecniche di attuazione. L’obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Il P.C.C.A.(Piano Comunale di Classificazione Acustica) viene comunemente chiamato "zonizzazione acustica" (abbreviato in ZAC per Zonizzazione Acustica Comunale) ed è in realtà un atto tecnico con il quale l'organo politico del comune, non solo fissa i limiti per le sorgenti sonore esistenti, ma pianifica gli obiettivi ambientali di un’area, tanto che gli strumenti urbanistici comunali (piano regolatore generale, piano urbano del traffico e piano strutturale) devono adeguarsi al piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Il comune con il P.C.C.A. fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d’uso dello stesso e nel contempo, individua le eventuali criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare gli inquinamenti acustici esistenti.

Per la realizzazione dello Z.A.C l’amministrazione segue, fondamentalmente, due criteri generali:

 Criteri metodologici;  Criteri operativi.

(25)

I primi sono definiti da ogni regione per il proprio territorio, unitamente agli altri indirizzi della pianificazione degli enti locali. In genere vengono stabiliti i criteri per l’individuazione delle classi estreme I, V, VI (aree particolarmente protette, aree prevalentemente industriali ed aree esclusivamente industriali ), e vengono dettati i metodi per determinare le classi intermedie II, III, IV (aree prevalentemente residenziali, aree di tipo misto ed aree di intensa attività umana), viene considerata la classificazione in presenza di viabilità stradale e ferroviaria e quella in prossimità degli aeroporti, inoltre viene consigliato di procedere individuando prima le classi estreme poi quelle intermedie. L’inserimento in classe I deve essere valutato con attenzione e deve essere accompagnato da specifici rilievi fonometrici che ne provino la sostenibilità. Le scuole possono essere inserite anche in classi superiori alla prima eventualmente facendo presente se alcune aree dell’edificio necessitano di una particolare tutela. Le aree di particolare interesse ambientale devono essere classificate in classe I solo per le porzioni di territorio di cui si intenda salvaguardare l’uso prettamente naturalistico. Bisogna inoltre tenere conto che la presenza in tali aree di attività ricreative o sportive o di piccoli servizi, come bar o posteggi, non è compatibile con i limiti della classe I. L’individuazione delle classi acustiche intermedie (II, III, IV) viene fatta tenendo conto della densità di popolazione, della presenza di attività commerciali e uffici, della presenza di attività artigianali o di piccole industrie. Per i criteri operativi si fa riferimento alla relazione tecnifica proposta dai “tecnici competenti in acustica ambientale” che articolano la loro relazione in due fasi distinte a cui si aggiunge in genere la verifica del piano svolta con l’amministrazione comunale:

1. la classificazione automatica del territorio, eseguita seguendo un metodo parametrico, puramente quantitativo;

2. la verifica e l’ottimizzazione dello schema ottenuto, espletata mediante un approccio qualitativo.

La classificazione automatica è realizzata assumendo come unità territoriali iniziali le sezioni censuarie e associando a queste degli indici correlati ai parametri fondamentali per la caratterizzazione acustica del territorio, opportunamente quantificati. Tali parametri sono: il traffico veicolare, la densità di popolazione, la presenza di attività agricole, produttive (industriali e artigianali), terziarie (commercio, uffici e servizi), di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie e di aree portuali. La delimitazione delle sezioni censuarie viene riportata su un software desktop GIS che permetta di creare ed eseguire editing sui dati geografici. In ogni sezione censuaria viene inserito con dati aggiornati il numero totale dei residenti ed a queste informazioni si aggiungono quelle sul numero di addetti per tipologia di attività (agricola, produttiva o terziaria).

(26)

Tali indici possono essere costruiti nel seguente modo: Per le attività agricole, produttive e terziarie si considera il numero di addetti per Km2. La densità di popolazione può essere espressa come numero di abitanti per Km2. Per la determinazione dell’indicatore di traffico le strade non locali vengono distinte in due tipologie, a seconda dell’importanza e dell’intensità del traffico veicolare in esse circolante. A ciascuna tipologia viene associato un peso (Pi) . L’indicatore di traffico è dato dalla seguente formula:

[2]

dove:

i: rappresenta la tipologia della strada;

ni : il numero dei corrispondenti tratti che interessano una determinata area censuaria

di superficie Asez (Km2).

Per la determinazione dell’indice Itraff si procede visualizzando contemporaneamente

l’applicazione delle sezioni di censimento e quello lineare della viabilità. I valori assunti dagli indicatori della popolazione e delle attività produttive e terziarie si raffrontano con alcune soglie ricavate dall’analisi statistica della distribuzione di tali indicatori sulle sezioni censuarie dell’intero territorio regionale. Per l’indicatore di traffico si considera un’unica soglia numerica per tutti i comuni della regione sulla base di valutazioni fatte relativamente ad alcuni comuni di dimensioni e caratteristiche diverse. Le soglie così individuate delimitano dei campi di variabilità per ciascuno dei suddetti indici (popolazione, traffico, attività produttive e terziarie). Ad ogni indicatore viene associato un livello a seconda del campo in cui si trova il suo valore. Ad ogni sezione censuaria viene assegnata una classe acustica in base al valore assunto dai quattro livelli e dalla loro somma, considerando anche la presenza o meno di attività agricole. Per la classificazione automatica delle aree attorno alle Infrastrutture dei trasporti di Grande Comunicazione (IGC) viene seguita una metodica differente che non tiene conto delle sezioni censuarie. Le strade di grande comunicazione e le linee ferroviarie devono essere inserite in classe IV e la larghezza delle fasce di influenza acustica fiancheggianti su entrambi i lati le IGC viene determinata seguendo le indicazioni delle linee guida regionali. In genere l’ampiezza delle fasce per le infrastrutture stradali, individuata secondo la loro classificazione da codice della strada, è di 150 metri per le autostrade, di 100 metri per le strade di tipo B (strade extraurbane principali) e di 50 metri per quelle di tipo C (strade extraurbane secondarie) ed è ritenuta congrua una larghezza di 100 metri per le fasce attorno alle linee ferroviarie. In tutti i casi è possibile ridurre motivatamente le fasce di influenza fino ad un minimo di 30 metri, in

(27)

base ai livelli di rumore misurati o valutati. Quella così ottenuta è soltanto una bozza iniziale che deve fungere da base di partenza per la successiva elaborazione, nella quale bisogna tenere conto delle specifiche realtà territoriali. Spesso le sezioni censuarie racchiudono un territorio utilizzato in maniera eterogenea; il metodo automatico permette di individuare la destinazione d’uso media sull’intera area da esse ricoperta, senza tener conto dell’eventuale possibilità di suddivisione in zone acustiche differenti. Per contro, può capitare che le sezioni censuarie racchiudano un’area territoriale limitata a pochi edifici, causando un innalzamento vertiginoso dei valori degli indicatori e determinando quindi l’assegnazione di una classe acustica troppo elevata. Può inoltre accadere che attività produttive che in realtà si svolgono altrove vengano assegnate alle sezioni censuarie dei centri abitati dove è presente la sede legale. Tale situazione si verifica spesso per le attività cantieristiche e a volte anche per altri tipi di attività produttive.

2.2 IL

CAMPO SONORO E LA SUA PROPAGAZIONE

Ciò che nel lessico comune si definisce suono, sia esso piacevole come una sinfonia melodica, o sgradevole come un urlo, non sono altro che delle rapide variazione di pressione (compressione e rarefazione) intorno al valore assunto dalla pressione atmosferica in quel punto. Affinché il suono si propaghi, dalla sua sorgente all’eventuale ricettore, occorre che il mezzo che circonda la sorgente sia dotato di elasticità (modulo, densità). La porzione di spazio interessata dalle suddette variazioni di pressione è definita campo sonoro.

Se la generazione del suono avviene mediante un mezzo elastico come l'aria (sfera pulsante) ; le pulsazioni provocate generano delle variazioni di pressione intorno al valore della pressione atmosferica che si propagano nello spazio circostante a velocità finita per mezzo di onde sferiche progressive nell'aria stessa.

Le particelle del mezzo entrano in vibrazione propagando la perturbazione alle particelle vicine e così via fino alla cessazione del fenomeno perturbatorio.

La differenza tra suono e rumore sta, per tanto, nel numero delle variazioni di pressione compiute in un secondo, chiamato frequenza del suono e si misura in Hertz (simbolo Hz o s-1). Se le oscillazioni sonore hanno una frequenza (numero di cicli in un secondo) compresa all’incirca tra 20 e 20.000 Hz (campo di udibilità) ed una ampiezza, ovvero contenuto

(28)

energetico, corrispondente a una pressione superiore a 2×10-5 Pa, definita soglia di udibilità, queste sono allora udibili dall'orecchio umano e possono talora suscitare sensazioni avvertite come fastidiose o sgradevoli, cui attribuiamo genericamente la denominazione di “rumore”, anziché di suono.

Quando si misura il rumore, dobbiamo riconoscerne il tipo, in modo da scegliere i parametri da misurare, la strumentazione da impiegare e la durata della misura. Si distinguono diversi tipi di rumore; rumore continuo (esempio industrie, macchinari) e in rumore discontinuo (esempio, aeroporti, ferrovie, autostrade). Esistono molteplici fattori che possono influenzare la propagazione del rumore tra cui ricordiamo; l’ambiente esterno ( presenza vegetazione, assorbimento del suolo, riflessione, presenza di ostacoli o barriere) la condizione climatica della zona circostante ( assorbimento acustico dell’atmosfera, la presenza di pioggia, umidità) la distanza dalla sorgente e il tipo di sorgente.

2.2.1

L

A PROPAGAZIONE DI UNA SORGENTE PUNTIFORME

Le sorgenti puntiformi ( o sferiche) sono caratterizzate da una fonte piccola rispetto alla lunghezza d’onda generata e relativamente lontana dal ricevitore. La pressione sonora si propaga in modo sferico, cosicché il livello sonoro è lo stesso per tutti i punti posti alla stessa distanza dalla sorgente. Il caso più semplice che si può avere è quello di una sorgente puntiforme omnidirezionale (Fig.1 ) ossia una sorgente che non privilegia alcuna direzione.

Point Source

w r

(29)

In questo caso la legge della propagazione che descriva questo particolare caso in cui l’onda si propaga in un campo libero è data da :

[3]

Dove :

I: è l’intensità; W: la potenza e r: il raggio.

Se il livello di potenza sonora (Lr) è riferito a (π rif = 10-12 W) l’equazione vale

[4]

In questo caso il livello di pressione sonora (Lp) a distanza r è espresso dall’equazione:

Si possono avere anche casi in cui la sorgente puntiforme è direttiva, ossia ha una direzione privilegiata di propagazione. In questi casi s’inserisce nella formula appena descritta un coefficiente Q di direttività. esso è inteso come rapporto tra l'intensità sonora in un punto ad una certa distanza dalla sorgente in esame e l'intensità sonora che si sarebbe avuta nello stesso punto nel caso di sorgente sonora isotropa (si suppone, ovviamente, che entrambe le sorgenti emettano la stessa potenza sonora), in tal caso il livello di pressione sonore Lp a distanza r è espresso dalla seguente relazione:

(30)

Se la sorgente è puntiforme e la propagazione avviene in campo libero, l’energia che si propaga resta in prima approssimazione costante, la densità sonora, invece, diminuisce e si distribuisce su una superficie sempre maggiore (vedi figura 4). Si ha un’attenuazione di 6dB per raddoppio di distanza.

In generale il fattore Q è funzione della direzione; ad esempio, un altoparlante emetterà onde sonore in determinate direzioni piuttosto che in altre. Qualora una sorgente isotropa sia posta in prossimità di una parete perfettamente riflettente, essa indirizzerà verso il semispazio libero una potenza acustica doppia di quanto farebbe in campo libero totale. Per tener conto di

FIGURA 2 SORGENTE PUNTIFORME DIRETTIVA

(31)

questa riflessione si può attribuire alla sorgente un fattore di direzionalità Q = 2 per cui, ad esempio, si ottiene:

Nella realtà il campo di propagazione non è mai completamente libero ma si ha tutta una serie di fattori che aumentano o diminuiscono il livello del suono, primo fra tutti è il terreno che può considerare una superficie piana che, quando è colpita da un’onda sonora, la riflette.

2.2.2. L

A PROPAGAZIONE DI UNA SORGENTE LINEARE

Oltra alla sorgente puntiforme, la propagazione del rumore può esser generata da una sorgente unica, come una conduttura, oppure può essere composta da molte sorgenti puntiformi che funzionano simultaneamente, come un flusso di veicoli su una strada ad alto scorrimento. Il livello sonoro si propaga in modo cilindrico così il livello di pressione sonora è lo stesso in tutti i punti posti alla stessa distanza dalla linea.

FIGURA 4 – CAMPO LIBERO DIRETTIVITÀ. Q=1 SORGENTE PUNTIFORME SFERICA; Q=2 SORGENTE PUNTIFORME SFERICA POSTA SU UN PIANO PERFETTAMENTE RIFLETTENTE; Q=4 SORGENTE PUNTIFORME SFERICA POSTA IN UN ANGOLO TRA LE DUE SUP. RIFLETTENTI; Q=8 SORGENTE PUNTIFORME SFERICA POSTA IN UNA ANGOLO TRA TRE SUP. RIFLETTENTI.

(32)

Se si indica con π la potenza acustica emessa da una sorgente lineare molto lunga emettente in tutto lo spazio circostante, si può osservare come questa, a distanza r dalla sorgente sonora, venga a distribuirsi su una superficie cilindrica di area 2 π r L. Se la sorgente ha una potenza W, a distanza r l’intensità è:

dove L= /L che indica la potenza emessa per unità di lunghezza della sorgente

.

Ovviamente, nel caso che la sorgente sonora lineare si trovi in prossimità del terreno e nel caso che questo possa considerarsi come perfettamente riflettente la potenza acustica nel semispazio libero risulterà doppia e pertanto, analogamente al caso precedentemente discusso per la simmetria sferica, si può considerare anche in questo caso un fattore di direzionalità Q = 2 ottenendo:

Indicando ora con L il livello di potenza sonora riferito a rif,L = 10^-12 W, si ottiene che il livello di pressione sonora Lp è dato da:

Come, si nota nella Figura 5 la variazione di livello di pressione sonora ΔLp,div e cioè l'attenuazione per divergenza delle onde sonore risulta minore del caso precedente (sorgente sonora a simmetria sferica).

FIGURA 5 PROPAGAZIONE DEL SUONO DA UNA SORGENTE LINEARE

(33)

A differenza del caso di una sorgente puntiforme, se si raddoppia la distanza il livello di intensità (equivalente) diminuisce di 3 dB

Come già detto nei paragrafi precedenti, la propagazione del rumore può essere attenuata in eccesso (excess attenuation) dalle condizione ambientale in cui la sorgente si trova ad emettere il rumore. Di seguito verranno trattati alcuni fattori che possono intervenire sull’attenuazione del rumore.

In generale all'aperto il livello sonoro decade con r più rapidamente di quanto previsto dalle relazioni appena ottenute che sono relative a soli effetti geometrici (divergenza delle onde sonore). Le cause principali dell'eccesso d’attenuazione sono costituite da:

 parziale assorbimento dell'energia sonora delle onde da parte dell'aria atmosferica (in genere può essere sensibile solo se le distanze in gioco sono rilevanti);

 presenza di vegetazione (cespugli, alberi) tra la sorgente ed il ricevitore;

 effetti di natura metereologica, quali presenza di vento, gradienti verticali di temperatura nell'atmosfera, effetti di turbolenza atmosferica, etc.

Pertanto, per stimare il livello effettivo di pressione sonora L*p in un luogo all'aperto occorrerà sottrarre al valore L p calcolato solo sulla base della divergenza geometrica delle onde sonore anche gli ulteriori contributi di attenuazione A i presenti.

A

ttenuazione

d

ovuta

a

ll’

a

ssorbimento

a

tmosferico

L'assorbimento atmosferico di parte dell’energia acustica consegue alla trasformazione in energia termica di parte dell'energia cinetica degli elementi d'aria alternativamente compressi e rarefatti durante il propagarsi delle onde sonore. Indicativamente, per suoni la cui frequenza sia compresa in un’ottava con frequenza di centro banda fc , l'entità di quest’effetto risulta

dipendere dalla temperatura T e dall'umidità relativa i % dell'aria atmosferica e risulta significativa a distanze notevoli soprattutto per frequenze del suono crescenti come evidenziato dalla seguente relazione approssimata valida alla temperatura di 20 °C:

6

6Per A

Figura

TABELLA 2. VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE- LEQ IN DB(A)
TABELLA 3. VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE- LEQ IN DB(A)
TABELLA 6. VALORI DI ATTENZIONE - LEQ IN DB(A) CALCOLATO PER TM=1 ORA
FIGURA 4 – CAMPO LIBERO DIRETTIVITÀ. Q=1 SORGENTE PUNTIFORME SFERICA; Q=2 SORGENTE PUNTIFORME SFERICA  POSTA SU UN PIANO PERFETTAMENTE RIFLETTENTE; Q=4 SORGENTE PUNTIFORME SFERICA POSTA IN UN ANGOLO TRA  LE DUE SUP
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