INDICE
PARTE PRIMA
Capitolo 1 – Presentazione del caso pratico
1.
La società Alfa SPA ………...………42.
Verbale di accordo in sede sindacale di esperita procedura ex art. 47 legge 428/90 e successive modificazioni...………53.
Il contratto di affitto………...………11PARTE SECONDA
Capitolo 2 – La tutela dei lavoratori
1.
Art. 2112 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda………....262.
Continuità del rapporto e conservazione dei diritti che ne conseguono….293.
La contrattazione collettiva………...304.
La solidarietà tra cedente e cessionario………..……315.
I diritti futuri………...326.
Licenziamento e dimissioni nel trasferimento d’azienda………347.
La procedura di consultazione sindacale nel trasferimento di azienda Con oltre 15 dipendenti………..………378.
I diritti dei lavoratori nel trasferimento di aziende in crisi:a.
L’accordo sindacale………39b.
Le deroghe all’art. 2112 c.c. ………...44c.
L’affitto di azienda: il contratto di affitto………...46Capitolo 3 – Il licenziamento collettivo
1.
Il licenziamento collettivo………..………502.
Procedimento:a.
Fase sindacale……….…………54b.
Fase amministrativa………563.
Contenuto della comunicazione………...……..………564.
Criteri per la scelta dei lavoratori da licenziare……...………595.
Riferendoci al caso della società Alfa SPA………..……...61Capitolo 4 – Combinato disposto art. 2109 – art. 10 D.lgs.
8/04/2003 n. 66.
1. L’istituto delle ferie……….……...652. Art. 36 Costituzione………...………...66
3. Art. 2109 c.c. – Periodo di riposo………...…….……...67
4. D.Lgs. 66/2003 art. 10………...………...69
5. CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare………...…74
6. Riferendoci al caso della società Alfa SPA………..……...74
Capitolo 5 – La tutela della dignità e della professionalità del
lavoratore
1. La costituzione: a. Art. 32 Costituzione………76b. Art. 41 Costituzione………78
2. Codice Civile: a. Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro...……….……79
b. Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito………83
d. Art. 2103 c. c. – Prestazione del lavoro………...………...88
3. Gli obblighi del lavoratore subordinato………...…...……93
4. Riferendoci al caso della società Alfa SPA………...…………94
Capitolo 6 – Lo statuto dei lavoratori
1. Art. 13 – Mansioni del lavoratore…………...………952. Art. 15 – Atti discriminatori………...………97
3. Riferendoci al caso della società Alfa SPA……….……...98
PARTE TERZA
Capitolo 7 – Proseguimento del caso
1.
Il provvedimento d’urgenza………...992.
L’accusa………...1013.
La difesa………...103Capitolo 1 – Presentazione del caso pratico.
La società Alfa SPA.
La società Alfa SPA svolge attività di sviluppo, produzione, vendita e distribuzione di prodotti per l’alimentazione. Ha sede legale e stabilimenti in O. (oltre ad ulteriori stabilimenti in M.).
La società Alfa SPA si trova in una situazione di forte crisi economica e finanziaria che rischia di pregiudicare irrimediabilmente i livelli occupazionali esistenti. Verificatasi una crisi di liquidità, la società Alfa SPA nel corso del 2015 ha vanamente elaborato un piano di risanamento ex art. 182 bis Legge Fallimentare. Successivamente, in data 4 settembre 2015 è stata posta in liquidazione. Nelle more della liquidazione la società Alfa SPA ha, tuttavia, proseguito la normale attività produttiva.
Al fine di garantire la continuità aziendale per la miglior soddisfazione dei creditori e la salvaguardia dei livelli occupazionali, il 16 ottobre 2015 la società Alfa SPA in liquidazione, ha predisposto una proposta concordataria ex art. 161 Legge Fallimentare, con la previsione di procedere all’affitto di azienda con la società Beta SRL. L’affitto di azienda è stato previsto con la finalità di una acquisizione da parte della società Beta SRL, dopo aver svolto gli opportuni sondaggi di mercato al fine di reperire gli eventuali soggetti interessati all’operazione. Ha inoltre sottoscritto con la medesima società e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le RSU un’ipotesi di verbale di accordo in sede sindacale esperita procedura ex art. 47 legge 428/90 e successive modificazioni.
In data 21 ottobre 2015 la società Alfa SPA in liquidazione, con la dichiarata finalità di salvaguardare i livelli occupazionali e conservare i valori d’impresa ha sottoscritto un contratto di affitto di azienda avente decorrenza dal 9 novembre 2015 con la società Beta SRL avente ad oggetto lo stabilimento di M. e quello di A.. Il motivo dell’operazione di affitto di azienda consiste nell’interesse congiunto di Alfa SPA e Beta SRL teso a salvaguardare i principali valori aziendali, materiali
e immateriali, al fine di consentire, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, la miglior soddisfazione dei creditori, la salvaguardia dei livelli occupazionali e l’acquisizione della medesima azienda ad opera della affittuaria nel rispetto delle procedure di legge.
La società Beta SRL è una società di nuova costituzione, partecipata da Gamma SRL e Delta SRL.
Verbale di accordo in sede sindacale di esperita procedura ex
art. 47 legge 428/90 e successive modificazioni
Il giorno 16 ottobre 2015 in G. si sono incontrate le società Alfa SPA, Beta SRL e le organizzazioni sindacali dei lavoratori per il raggiungimento di un accordo in sede sindacale ex art. 47 legge 428/90.
Il verbale di accordo in sede sindacale di esperita procedura ex art. 47 legge 428/90 e successive modificazioni, così prevede:
1. i rapporti dei lavoratori occupati nell'azienda, oggetto dell'operazione
d'affitto di ramo d'azienda, al momento del trasferimento, fatta eccezione per massimo tre dipendenti che si reputano necessari per l'espletamento delle procedure liquidatorie e concordatarie, saranno trasferiti, senza soluzione di continuità, alla società affittuaria Beta SRL col mantenimento dei trattamenti economici e giuridici esistenti, ma con l’espressa deroga in riferimento alla solidarietà passiva dell'affittuaria Beta SRL, solidarietà passiva che espressamente viene esclusa per ogni pretesa giuridica ed economica vantata nei confronti della Alfa SPA dai dipendenti e da ogni altro soggetto comunque rivendicante pretese relative al rapporto di lavoro, ivi incluso il TFR.
La deroga esplica la sua efficacia nel periodo di vigenza del contratto di affitto di ramo d'azienda tra Alfa SPA ed Beta SRL.
Nel caso in cui Beta SRL non divenga aggiudicataria del ramo d’azienda in questione o cessi l‘attività, l’efficacia della deroga rimane irreversibile; conseguentemente tutto il personale in forza alla Beta SRL a tale data sarà retrocesso alla Alfa SPA.
Nel caso in cui Beta SRL divenga aggiudicataria definitiva del ramo d'azienda in questione si procederà come segue:
a) Beta SRL si impegna, sin d’ora, a chiedere agli organi della procedura di acconsentire alla compensazione dell'importo del TFR complessivo con il prezzo di acquisto del ramo d'azienda aggiudicato alla Beta SRL; laddove tale autorizzazione pervenga, quest'ultima procederà al relativo accollo del TFR scomputando il relativo importo dal prezzo di acquisto e la deroga di cui al punto che precede cesserà e Beta SRL si accollerà il TFR. b) Qualora invece gli organi della procedura non acconsentano alla
compensazione di cui al punto a) precedente, la procedura stessa provvederà alla corresponsione di tutte le spettanze provenienti da Alfa SPA compreso il TFR e la deroga di cui al presente punto rimane efficace e irreversibile.
Ovviamente, in tal caso, il TFR maturato in costanza del rapporto di lavoro con Beta SRL verrà corrisposto ai lavoratori dalla Beta SRL stessa.
Al fine di consentire al lavoratore stesso di percepire direttamente da Alfa SPA le spettanze arretrate e il relativo TFR, tutti di competenza di Alfa SPA, nel periodo in cui il personale proveniente dalla Alfa SPA si trovi alle dipendenze della Beta SRL per effetto del contratto di affitto di ramo d’azienda o comunque per il periodo di efficacia della deroga le parti si impegnano a regolare come segue i casi di risoluzione dei rapporto del lavoro:
Nel caso in cui si manifestasse l'esigenza di procedere alla cessazione di singoli rapporti di lavoro, le parti si impegnano a stipulare in sede protetta un accordo nel quale si preveda il passaggio
(preventivamente alla risoluzione del rapporto) del dipendente stesso da Beta SRL a Alfa SPA affinché sia quest'ultima a procedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Le parti si impegnano altresì a dare corso a tutte le attività necessarie e
prodromiche all'ottenimento in capo alla Beta SRL dei benefici di cui al contratto di solidarietà attualmente vigente ed efficace presso la Alfa SPA e a dare corso alle opportune iniziative e richieste tese all'ottenimento della Cassa integrazione nei termini che saranno ritenuti necessari.
3. Alfa SPA su espressa richiesta delle parti sindacali si impegna a
corrispondere ai lavoratori prima del deposito della domanda di concordato preventivo le spettanze relative al mese di gennaio 2015, 11 giorni del mese di febbraio 2015 e tredicesima 2014 in luogo della mensilità di ottobre 2015 che non verrà erogata e rimarrà regolarmente appostata nei debiti della procedura.
Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, la Alfa SPA si impegna fin d’ora al pagamento di acconti omogenei a tutti i lavoratori sulle spettanze differite non corrisposte.
4. L’accordo sarà efficace dalla concreta sottoscrizione del contratto di affitto
di azienda tra le società, vincolante tra le parti per ogni successivo accordo che debba rendersi necessario in conseguenza ed in virtù della procedura concorsuale attivata.
5. Le parti confermano che le deleghe sindacali attualmente in essere presso
Alfa SPA saranno trasferite a Beta SRL.
6. Con la sottoscrizione del verbale di accordo le parti si danno
reciprocamente atto che è stata legittimamente avviata, compiutamente esperita e positivamente conclusa la procedura di consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428/90 e s.m.i. avviata con comunicazione datata 22 settembre 2015.
Dalla lettura del verbale si vede che viene prevista una espressa deroga alla solidarietà passiva di cui all’art. 2112 c.c., con una duplice ipotesi per le sorti dei lavoratori:
In caso di mancata aggiudicazione del ramo d’azienda da parte di Beta SRL o di cessazione d’attività, si prevede la retrocessione di tutto il personale a Alfa SPA in liquidazione.
In caso di aggiudicazione, o la procedura concordataria acconsente a che il monte TFR sia portato in compensazione sul prezzo di acquisto del ramo di azienda (e in questo caso sarà quindi corrisposto da Beta SRL), oppure il TFR sarà corrisposto dalla procedura.
Inoltre si nota una clausola particolare che prevede che, al fine di consentire al lavoratore di percepire direttamente da Alfa SPA le spettanze arretrate e il relativo TFR tutte di competenza di Alfa SPA, nel periodo in cui il personale proveniente dalla Alfa SPA si trovi alle dipendenze della Beta SRL per effetto del contratto di affitto di ramo d’azienda, nel caso in cui si manifestasse l’esigenza di procedere alla cessazione di singoli rapporti di lavoro, le parti si impegnano a stipulare in sede protetta un accordo nel quale si preveda il passaggio (preventivamente alla risoluzione del rapporto) del dipendente stesso da Beta SRL a Alfa SPA affinché sia quest’ultima a procedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Se Beta SRL voleva dunque licenziare, a farlo non sarebbe stata lei stessa, ma Alfa SPA in liquidazione, previa retrocessione del singolo rapporto di lavoro facente capo al licenziando (con una rinuncia preventiva ed incondizionata da parte dei lavoratori a far valere eventuali motivi di impugnazione del licenziamento).
Nell’ottobre 2015 la società Alfa SPA ha depositato ricorso per concordato preventivo in continuità, essendo nel frattempo pervenuta un’interessante proposta di affitto da parte di Beta SRL. La proposta di affitto di ramo d’azienda finalizzata alla successiva acquisizione, si presentava soddisfacente soprattutto dal punto di vista occupazionale; Alfa SPA in liquidazione avrebbe “ceduto” tutti i propri dipendenti (ad eccezione di 3 che sarebbero stati necessari per l’espletamento delle procedure liquidatorie e concordatarie) a Beta SRL mantenendo così inalterato il livello occupazionale. Rifiutare la proposta di affitto di ramo d’azienda con contestuale proposta di acquisto pervenuta da Beta SRL, avrebbe significato il
fallimento di Alfa SPA in liquidazione con ogni immaginabile conseguenza per tutti i propri dipendenti (quasi 200) e il più generale assetto economico sociale locale (la società Alfa SPA è tra le più grandi imprese dell’agroalimentare italiano).
Ciò posto sono state avviate le procedure per il trasferimento dei dipendenti da Alfa SPA in liquidazione a Beta SRL attraverso la sottoscrizione del verbale di accordo in sede sindacale di esperita procedura ex art. 47 L. 428/90 e successive modificazioni.
Nei giorni immediatamente successivi alla firma dell’accordo di cui sopra, i lavoratori hanno sostenuto di essere stati sottoposti a fortissime pressioni per sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi e per gli effetti degli art. 2113 c.c., 410 e 411 c.p.c.. Nel verbale erano riportati contenuti dell’ipotesi di accordo in sede sindacale del 16 ottobre 2015 con l’impegno di Alfa SPA a corrispondere entro e non oltre il 15 novembre 2015 le competenze relative alla mensilità di gennaio 2015 ed entro il 30 novembre le competenze relative alla tredicesima mensilità 2014 ed agli 11 giorni di febbraio 2015, con l’impegno di corrispondere i 7/12 di quattordicesima o una parte di questi sempre entro il 30 settembre 2015 e comunque prima della presentazione della richiesta di ammissione alla procedura di concordato.
Tali somme non sono state riconosciute ai lavoratori non sottoscriventi l’accordo. Infatti il 17 novembre 2015 la società Alfa SPA ha corrisposto ai lavoratori non sottoscriventi la retribuzione, ma nessun arretrato. A quanto consta, ai lavoratori che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione (e anche ai tre lavoratori che sono rimasti in carico a Alfa SPA in liquidazione, in ossequio a quanto previsto nel contratto di affitto di azienda) sono stati invece corrisposti alcuni emolumenti, e in particolare la mensilità di gennaio.
Nei giorni successivi i lavoratori non sottoscriventi hanno chiesto reiteratamente a Alfa SPA la consegna della documentazione necessaria per elaborare i conteggi relativi agli arretrati ancora non corrisposti; la società si è rifiutata.
La maggior parte dei lavoratori hanno sottoscritto il verbale di conciliazione, rinunciando espressamente ad avvalersi della solidarietà passiva della società cessionaria per tutti i crediti pregressi, ottenendo come contropartita, da parte della società Alfa SPA in liquidazione, l’impegno al pagamento delle spettanze arretrate; nessun impegno veniva invece assunto dalla società acquirente per il pagamento delle competenze relative a ferie e permessi arretrati, alla mensilità di ottobre 2015 e neppure con riferimento al TFR maturato alle dipendenze di Alfa SPA.
Undici dipendenti ritenendolo gravemente lesivo dei propri diritti e pregiudizievole per i propri interessi giuridici ed economici, si sono rifiutati di fare altrettanto.
Da quel momento in poi i lavoratori raccontano di essere stati sottoposti a pressioni per la sottoscrizione dell’accordo. Nel frattempo veniva diffusa la voce che se anche soltanto uno dei dipendenti Alfa SPA si fosse rifiutato di sottoscrivere l’accordo, non si sarebbe concluso il contratto di affitto di azienda; questo evidentemente con l’intento di creare malcontento anche da parte degli altri lavoratori e additati come responsabili del possibile fallimento del tentativo di “salvataggio” dell’impresa.
Tutto ciò, fino a che la mattina del 9 novembre 2015 (data prevista per il perfezionamento del trasferimento d’azienda), recatisi regolarmente presso la propria sede di lavoro, ai lavoratori non sottoscriventi è stato impedito di entrare in azienda (con contestuale disattivazione del badge elettronico); il caporeparto ha comunicato inoltre ai lavoratori che questi erano stati collocati in ferie. Contestualmente, ai lavoratori è stata consegnata una nota del seguente testuale tenore: “con la presente la informiamo che a seguito dell’affitto del ramo
d’azienda alla società Beta SRL, a partire dal 9 novembre 2015 dovrà usufruire delle ferie e permessi maturati fino al 6 novembre 2015”.
Risultato: i lavoratori che hanno rifiutato di aderire al verbale ex art. 47 legge n. 428/1990 e di sottoscrivere il pedissequo accordo individuale, appena si è perfezionato il trasferimento, sono stati esclusi dalla cessione di azienda cui erano addetti e dalla corresponsione degli emolumenti arretrati nelle more erogati in favore delle maestranze “cedute”.
A questo punto i lavoratori non sottoscriventi si sono rivolti ad un legale il quale contestava l’illegittimità del provvedimento perché manifestatamente ritorsivo, diffidando la società Beta SRL a consentire al lavoratore di riprendere immediatamente la propria attività.
Inoltre i lavoratori vantavano un credito nei confronti di Alfa SPA in liquidazione a causa della mancata corresponsione della retribuzione per numerose mensilità ed altri emolumenti a cui avevano intenzione di avvalersi, per la soddisfazione dei rispettivi crediti, del disposto di cui all’art. 2112 c.c. (solidarietà passiva dell’affittuaria).
Il contratto di affitto.
La società Alfa SPA si trovava in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che ha comportato l’impossibilità, per la stessa, di continuare l’attività aziendale e ciò sia per la mancanza dei mezzi finanziari sia per la difficoltà negli approvvigionamenti da parte dei fornitori di beni e servizi con conseguenti impossibilità di ricercare e dare esecuzione a nuovi rapporti contrattuali e coltivare le trattative in corso. Tali fatti sono suscettibili di determinare la diminuzione del valore dei principali componenti patrimoniali attivi di Alfa SPA, quale quello delle immobilizzazioni tecniche, della organizzazione, dell’avviamento commerciale e delle scorte di magazzino, nonché di aumentare notevolmente il passivo in ordine a possibili azioni contrattuali da parte dei singoli committenti, nell’eventualità di mancata o irregolare esecuzione di quanto contrattualmente pattuito.
In questa fase, l’affitto di azienda di proprietà della concedente appare essere lo strumento più idoneo, soprattutto nell’interesse dei creditori, per ridurre drasticamente le perdite patrimoniali.
Pertanto, con lo scopo di garantire il profitto derivante dai canoni di affitto e dalla possibile futura cessione, Alfa SPA ha individuato nella società Beta SRL il soggetto idoneo a condurre in affitto l’azienda al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell’attività aziendale al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali.
In data 21 ottobre 2015 la società Alfa SPA in liquidazione, con la dichiarata finalità di salvaguardare i livelli occupazionali e conservare i valori d’impresa, ha sottoscritto un contratto di affitto di azienda avente decorrenza dal 9 novembre 2015 con la società Beta SRL avente ad oggetto lo stabilimento di M. e di A..
Il contenuto del contratto di affitto riguarda:
Articolo 1 – BENI E DIRITTI OGGETTO DI AFFITTO.
L’azienda concessa in affitto è costituita dagli elementi qui di seguito elencati con esclusione di quanto non espressamente riportato. In particolare, si intendono compresi nel suddetto patrimonio:
(i) Cespiti: tutti i beni esattamente indicati nel libro cespiti fatta
eccezione per quelli indicati nell'allegato A);
(ii) know-how tecnico e commerciale (compresa l'utilizzazione dei
marchi e dei brevetti meglio specificati nell‘allegato G);
(iii) Contratti: i contratti in corso stipulati per l’esercizio dell’azienda
fatta eccezione per quelli espressamente elencati nell'allegato B);
(iv) Dipendenti: i dipendenti di Alfa SPA alla data del 31 ottobre 2015
indicati nel LUL (allegato C) e quindi con esclusione delle tre unità necessarie alla prosecuzione delle operazioni di liquidazione.
Articolo 2 - BENI E DIRITTI ESCLUSI DALL’AFFITTO
Sono esclusi dell’affitto di azienda, oltre ai contratti di cui al punto precedente, i seguenti elementi del patrimonio aziendale:
(i) Crediti anteriori all’affitto: i crediti di qualsiasi genere e/o natura
sorti anteriormente alla data di efficacia del contratto di affitto, ivi compresi i corrispettivi ricevuti da clienti e le fatture già emesse o da emettere agli stessi, che rimarranno quindi in capo e di esclusiva pertinenza di Alfa SPA in quanto correlati a prestazioni maturate a tale data.
(ii) Debiti maturati e/o sorti anteriormente all’affitto: i debiti di
qualsiasi genere e/o natura e qualunque onere o impegno maturato e/o sorto anteriormente alla data di efficacia del contratto di affitto, ivi compresi i debiti per imposte e tasse, che rimarranno, quindi, in capo e di esclusiva pertinenza di Alfa SPA. Resta inteso che rimarranno a carico di Alfa SPA e non verranno trasferiti i debiti che seppur sorti nel periodo compreso tra la data di efficacia del contratto di affitto e quella della sua cessazione (ivi inclusi debiti derivanti da provvedimenti giudiziali e/o amministrativi di qualsiasi natura o specie), abbiano la propria causa in fatti, azioni od omissioni antecedenti rispetto alla data di efficacia del contratto di affitto.
(iii) Contratti: tutti i contratti espressamente elencati nell’allegato B al
presente contratto di affitto e che, pertanto, benché sottoscritti da Alfa SPA nel contesto della gestione del ramo di azienda, non si intendono trasferiti, anche in espressa deroga all'art. 2558 del Codice Civile.
(iv) Magazzino: la disponibilità delle scorte di magazzino, dei
semilavorati e dei prodotti finiti.
(v) Debiti e i crediti sorti durante l’affitto: i debiti e i crediti sorti nel
quella della sua cessazione, per qualsiasi causa, saranno, rispettivamente, a carico e a favore unicamente di Beta SRL.
(vi) Rapporti con istituti di credito: i rapporti con gli istituti di credito
e qualsiasi rapporto di natura finanziaria sia a credito che a debito della concedente.
(vii) Gli immobili di proprietà di Alfa SPA.
Articolo 3 - CANONE
Le parti convengono quale corrispettivo per l’affitto di azienda un canone annuale di Euro 120.000,00 che Beta SRL corrisponderà a Alfa SPA con inizio dalla data di efficacia.
L’Affittuaria corrisponderà alla concedente il canone pattuito in 12 uguali rate mensili anticipate, dell’importo di euro 10.000,00 ciascuna, da pagarsi entro il 5 di ogni mese.
Articolo 4 - DURATA
Il contratto di affitto sarà efficace dalle ore 00.01 del giorno 1 novembre 2015 (modificato poi al “16 novembre 2015 o, se anteriore, dalle 00.01 del giorno in cui risulterà intervenuta la sottoscrizione da parte di tutti i dipendenti trasferiti di rinuncia in sede protetta alla solidarietà passiva dell’affittuaria quanto ad ogni pretesa giuridica ed economica vantata nei confronti della Alfa SPA da parte dei dipendenti e di ogni altro soggetto comunque rivendicante pretese di natura giuslavoristica tra le quali il TFR maturato […]”), con contestuale consegna ed immissione nel possesso di azienda a favore di Newco fatto salvo quanto disposto dall'art. 9.
La durata del contratto è legata allo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura competitiva per la vendita di azienda oggetto del presente contratto d’affitto nel contesto della introducenda procedura di concordato preventivo. In
particolare, l’affitto perdurerà dalla data di efficacia sino al 60° giorno successivo al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del concordato preventivo, e comunque non oltre il 31 luglio 2016. Resta inteso che nel caso in cui vi fossero ritardi nell’ambito della procedura di omologazione, ovvero della procedura di aggiudicazione definitiva dell’azienda oggetto di acquisto che sarà indetta nell'ambito della introducenda procedura concordataria, le parti si incontreranno, nei 60 giorni precedenti la predetta scadenza del 31 luglio 2016, per discutere in buona fede eventuali rinnovi del contratto che si rendessero necessari. Resta inteso che, in ogni caso, l'affittuaria avrà facoltà di recedere liberamente dal contratto di affitto di azienda a far data dal e non prima del 31 luglio 2016.
Articolo 5. DIPENDENTI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.
I) Si dà atto di aver dato corso alla procedura sindacale di cui all’articolo 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, cosi come successivamente modificato ed integrato (e più precisamente sono decorsi i termini di cui all’art. 47, comma 1 e 2) e che il buon esito della stessa è condizione risolutiva della efficacia del presente contratto.
II) In relazione ai contratti di lavoro subordinato dei dipendenti di cui all’allegato C l’affittuaria prende atto delle condizioni economiche attualmente applicate dai contratti collettivi di lavoro vigenti e garantisce la conservazione della qualifica e delle retribuzioni attuali.
III) Il fondo per il trattamento di fine rapporto a favore dei dipendenti trasferiti, nonché tutti i ratei maturati alla data di efficacia del presente atto sulle retribuzioni e relativi contributi, rimangono a carico della concedente e pertanto i relativi debiti non vengono trasferiti a Beta SRL.
IV) Dalla data di efficacia, l'affittuaria provvederà ad adempiere a tutte le obbligazioni inerenti le somme dovute per il TFR, i ratei di tredicesima
e quattordicesima mensilità, le ferie, i permessi maturati dai dipendenti, di sua competenza.
V) Nell'ipotesi di risoluzione di rapporti di lavoro dei lavoratori trasferiti sia nella ipotesi in cui i lavoratori abbiano titolo a rivendicare dalla concedente Alfa SPA crediti diversi derivanti dal rapporto di lavoro in essere, l’affittuaria non sarà tenuta a corrispondere alcunché giuste le rinunce individuali sottoscritte dai lavoratori nelle forme di legge.
Articolo 6 - OBBLIGHI E DIRITTI DI BETA SRL
Per tutta la durata del contratto di affitto:
I) Beta SRL si impegna a mantenere l’efficienza, l’organizzazione strutturale, produttiva, commerciale e amministrativa dell’azienda e gestire la stessa senza modificare l’attuale destinazione e l’attuale oggetto di attività.
II) Beta SRL si impegna a stipulare a propria cura e spese un’adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile a copertura dei danni a cose o persone.
III) Beta SRL potrà installare nuovi macchinari, impianti, attrezzature, senza arrecare pregiudizio a quelli preesistenti e all‘immobile. Detti beni rimarranno di proprietà di Beta SRL.
IV) Beta SRL potrà sostituire impianti e macchinari, a proprie cure e spese, previa autorizzazione scritta di Alfa SPA e, ove dovuta, dei competenti organi delle eventuali procedure instaurande. I beni sostituiti verranno riconsegnati a Alfa SPA al termine del contratto di affitto.
V) Beta SRL avrà l’obbligo della manutenzione ordinaria dei macchinari, dell'arredamento, degli attrezzi e degli immobili, fatto salvo il diritto di richiedere il rimborso delle opere di straordinaria manutenzione previa autorizzazione degli organi della procedura.
VI) Beta SRL dovrà sostenere tutte le spese relative alle forniture di telefono, gas, energia elettrica e acqua, servizi per la cui fornitura Beta SRL stessa dovrà provvedere tempestivamente a stipulare contratti a proprio nome manlevando Alfa SPA da eventuali richieste successivamente pervenute e relative al periodo di efficacia del presente contratto.
VII) Beta SRL dovrà assicurare agli organi della liquidazione e a quelli
della procedura la disponibilità di locali e attrezzature necessarie al regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione e della procedura introducenda.
VIII) Beta SRL è responsabile nei confronti della concedente dei danni ai
beni facenti parte dell’azienda causati da colpa o dolo propri o dei propri dipendenti ed ausiliari.
IX) L’affittuario risponderà, altresì, di ogni danno che per effetto proprio
e dei propri dipendenti o ausiliari, possa derivare dall'esercizio dell‘attività aziendale all'affittante, ai suoi dipendenti o a terzi.
Articolo 7 - OBBLIGHI E GARANZIE DI ALFA SPA
I) Alfa SPA si obbliga a propria cura e spese a eseguire tutti gli adempimenti amministrativi (ivi incluse le comunicazioni ai terzi contraenti ceduti, ai sensi dell’art. 2568 del c.c.) e a compiere ogni incombenza necessaria a consentire il trasferimento dei rapporti e dei contratti strumentali, all’attività aziendale fatto salvo quelli già
disdettati. Inoltre Alfa SPA si impegna a fare quanto opportuno e necessario per consentire a Beta SRL di gestire l’azienda nel rispetto di ogni disposizione contrattuale e di legge.
II) Alfa SPA dichiara e garantisce che:
La sottoscrizione e l'adempimento del contratto di affitto da parte di Alfa SPA non danno luogo a violazioni di norme di legge o di regolamento o di statuto e non costituiscono inadempimento rispetto ad ulteriori obbligazioni assunte da Alfa SPA e comunque, poste a carico della stessa.
Alfa SPA ha il pieno e pacifico godimento dei beni concessi in affitto e gli stessi sono liberi da pesi, privilegi, sequestri e pignoramenti e non esistono pendenze fiscali (dirette o indirette) relative al ramo di azienda diverse da quelle regolarmente appostate nelle scritture contabili e che saranno inserite nel concordato.
Non esistono e non sono minacciate azioni o controversie, in sede giudiziaria, arbitrale o amministrativa, anche di natura fiscale, previdenziale e valutaria, dalle quali possa derivare un pregiudizio anche solo economico nei confronti di Beta SRL. Oltre ai dipendenti e alle tre unità escluse come sopra non ci sono
altri dipendenti che svolgono la propria attività di lavoro subordinato presso l’azienda.
Alfa SPA è attualmente in regola con tutte le leggi, le norme ed i criteri generalmente adottati (nonché a quelli della migliore prassi) nel settore d’appartenenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro dei dipendenti, nonché di tutela dell’ambiente di lavoro, oltre che con le disposizioni sia di legge che dei contratti nazionali collettivi in materia di salari ed orari di lavoro, previdenza, nonché con ogni altra norma inerente la disciplina del rapporto di lavoro fatta eccezione per le voci che risultano
regolarmente appostate nelle scritture contabili e che saranno inserite nel concordato.
Tutti gli adempimenti posti a carico di Alfa SPA dalle applicabili norme di legge o dei contratti collettivi in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in relazione ai dipendenti, sono stati eseguiti fatta eccezione per quanto appresso specificato. Tutte le imposte e i contributi previdenziali dovuti in base alle leggi e normative applicabili sono stati pagati e/o interamente versati e/o adeguatamente accantonati e/o appostati in bilancio come poste debitorie in conformità ai principi contabili fermo restando che tutti i relativi costi e/o oneri (ivi incluso le spese legali e il saldo di ogni trattamento economico di fine rapporto) rimangono a esclusivo carico di Alfa SPA come previsto al punto 5.
Non esistono pretese, contestazioni e/o procedimenti riguardanti contratti di lavoro o la loro risoluzione e non è in corso alcun contenzioso con i dipendenti e con ex-dipendenti che svolgevano la propria attività presso l’azienda. L'eventuale contenzioso attivo o passivo insorgendo nonché tutti i relativi costi e/o oneri (ivi incluso le spese legali e il saldo di ogni trattamento economico di fine rapporto) rimangono a esclusivo carico di Alfa SPA come previsto al punto 5.
L’attività oggetto dell’azienda (nonché l’utilizzo dei beni e dei diritti e l'esercizio dei rapporti organizzati ai fini di detta attività) è sempre stata condotta senza dare luogo a infrazioni o violazioni di norme di legge, regolamentari o di altra natura applicabili a tale attività (e, oltre a ciò, nell’osservanza di ogni procedura e controllo tipici della migliore prassi) fatta eccezione per le vicende e voci regolarmente iscritte nelle scritture contabili e che saranno inserite nel concordato.
Di essere in possesso di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell’attività d’azienda e per l’utilizzo
dei beni che la compongono e che ad essa sono strumentali. Per quanto occorrer possa, Alfa SPA si impegna a consentire la voltura di quelle licenze, autorizzazioni od utenze che risultassero necessarie a Beta SRL per l’esercizio dell’azienda.
III) L'affittuaria, nell’eventualità in cui riceva richiesta e/o diffida al pagamento di costi e/o debiti pregressi, nessuno escluso, scaduti o non, che in realtà sono di competenza del periodo di gestione dell’azienda svolto dalla concedente, provvederà a darne tempestiva informazione alla concedente medesima senza provvedere al pagamento di alcuna somma; la concedente provvederà alla gestione della relativa posizione, assumendosene oneri e costi, secondo il piano concordatario e nel rispetto della par condicio creditorum ed impegnandosi altresì ad evitare che da detta posizione possano derivare pregiudizi verso l’affittuaria.
IV) Atteso che la concedente costituisce un esportatore abituale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di legge IVA, le parti convengono, con effetto dalla data di decorrenza dell’affitto, di procedere al trasferimento a favore del conduttore affittuario delle posizione soggettive della concedente maturata ai fini del diritto all’esecuzione di acquisti di beni o di servizi ovvero di importazioni senza applicazione dell’imposta (cd. «Plafond IVA»).
Articolo 8 – DIVIETO DI SUBAFFITTO
E’ fatto divieto alla affittuaria di subaffittare in tutto o in parte i beni oggetto del presente contratto e di cedere il presente contratto, salvo previo accordo con la concedente.
Articolo 9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA
I) Alfa SPA avrà il diritto di risolvere il contratto di affitto, in tutto o in parte, dandone comunicazione scritta ai sensi dell'art.1456 del c.c., salvo il maggior danno:
In caso di mancato accordo sindacale ex art. 47 l. 428/90. In caso di mancata sottoscrizione entro e non oltre il 30 ottobre
2015 (modificato al 16 novembre 2015) da parte di tutti i dipendenti trasferiti di rinuncia in sede protetta alla solidarietà passiva dell‘affittuaria che espressamente viene esclusa quanto ad ogni pretesa giuridica ed economica vantata nei confronti della Alfa SPA da parte dei dipendenti e di ogni altro soggetto comunque rivendicante pretese di natura giuslavoristica tra le quali il TFR maturato.
In caso di mancato pagamento totale o parziale del canone, decorsi 60 giorni dalla scadenza.
In caso di mancata consegna, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto di affitto, della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile a copertura dei danni a cose o persone;
II) Beta SRL avrà il diritto di risolvere il presente contratto di affitto, in tutto o in parte, dandone comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1456 del c.c., salvo il maggior danno:
Qualora Alfa SPA non presenti, entro 80 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto di affitto, la domanda di concordato ex art. 161, R.D. n. 267/1942;
Al verificarsi, durante la vigenza del contratto di affitto, di uno dei seguenti eventi:
a) l’emissione, da parte del tribunale competente, di un decreto di inammissibilità della domanda di concordato;
b) la mancata approvazione del piano di concordato da parte dei creditori;
c) l’emissione da parte del tribunale competente di un decreto di inammissibilità e, quindi, la mancata omologa del concordato;
d) l’opposizione di uno o più creditori al decreto di omologa del concordato che abbia quale conseguenza la mancata omologazione definitiva dello stesso;
e) omesso inserimento nella domanda di concordato e nel piano di concordato della cessione delle attività e dei beni; f) la mancata omologazione in via definitiva della introducenda proposta di concordato.
Articolo 10 - RICONSEGNA DELL’AZIENDA
I) Alla data di cessazione dell’efficacia del contratto di affitto, l'affittuaria
sarà tenuta a restituire alla concedente l’azienda, nel medesimo stato in cui si trova al momento della data di efficacia, salvo il deterioramento naturale dovuto all’uso dei beni e degli impianti.
II) Fermo quanto previsto al punto precedente in ogni ipotesi di cessazione dell’efficacia del contratto di affitto di azienda ed in qualsiasi altro caso in cui il contratto sia terminato e non si sia addivenuti alla cessione dell’azienda alla Beta SRL per qualsiasi causa che non sia imputabile all’inadempimento dell’affittuaria, Alfa SPA riconoscerà all’affittuaria:
i rimborsi derivanti dagli investimenti effettuati nell’azienda debitamente documentati e, se investimenti straordinari al di fuori della gestione ordinaria corrente, previamente autorizzati da Alfa SPA; in generale, saranno rimborsati tutti gli investimenti effettuati nell’azienda, laddove ragionevoli e debitamente documentati. Quelli d’importo superiore a Euro 10.000 ovvero
considerabili rilevanti rispetto alla normale gestione corrente, dovranno essere previamente autorizzati ovvero ratificati da Alfa SPA;
Le spese di manutenzione straordinaria effettuate dall’affittuaria purché debitamente documentate e autorizzate da Alfa SPA; Un premio, da giustificarsi con la conservazione della continuità
oltreché per l'incremento del valore aziendale pari al 50% dell'eventuale maggior prezzo ricavato nella vendita a terzi dell’azienda rispetto a quello oggetto della eventuale proposta irrevocabile d'acquisto formulata dall'affittuaria, al netto delle somme previste ai precedenti primi due punti.
III) Relativamente ai crediti e ai debiti sorti nel periodo di vigenza del contratto di affitto, gli stessi rimarranno rispettivamente a favore e carico dell’affittuaria così come espressamente disciplinato all'art. 2.
IV) Per quanto attiene i contratti aziendali in corso al momento della risoluzione del contratto di affitto, la concedente subentrerà di diritto negli stessi, ai sensi dell’art. 2558 del c.c., salvo diverso accordo tra le parti.
V) Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti, gli stessi saranno ritrasferiti alla concedente. Per le nuove assunzioni, e fatti salvi i diversi accordi sindacali e/o individuali, Beta SRL assumerà i nuovi dipendenti solo a tempo determinato in attesa di divenire la definitiva aggiudicataria del ramo di azienda. I relativi contratti nel caso di mancata aggiudicazione del ramo di azienda si esauriranno alla loro naturale scadenza.
VI) Le somme accantonate nell'interesse dei dipendenti trasferiti, a titolo di TFR e altre indennità verranno trasferite dall’affittuario alla concedente,
affinché quest'ultima provveda ai relativi adempimenti nei confronti dei medesimi dipendenti.
Articolo 11 – DOMICILIO E COMUNICAZIONI
I) Per tutti gli effetti derivanti dal presente contratto di affitto (ivi comprese notifiche ai fini giudiziari), ciascuna parte elegge il proprio domicilio secondo quanto disposto al successivo paragrafo.
II) Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita sulla base del presente contratto di affitto dovrà essere fatta e inviata presso gli indirizzi indicati o presso tale altro indirizzo che ciascuna delle parti potrebbe successivamente fornire all’altra parte per mezzo di comunicazione scritta.
Articolo 12 – TASSE IMPOSTE SPESE
I) Tutti i pagamenti che dovranno essere effettuati sulla base della presente scrittura privata sono indicati come non comprensivi di IVA e l'eventuale IVA imponibile, relativamente a tali pagamenti, sarà addizionata all'ammontare totale e pagata in aggiunta a questo.
II) Le parti danno atto che il presente contratto di affitto è soggetto a registrazione a tassa fissa essendo il canone soggetto ad IVA e dando le parti espressamente atto che il ramo di azienda non ricomprende immobili.
III) Le spese di registrazione, le spese notarili e le imposte relative al presente contratto di affitto sono a carico di Beta SRL.
Articolo 13 – DISPOSIZIONI FINALI
L'eventuale nullità od invalidità di una singola clausola del contratto di affitto non comporterà la nullità o l'invalidità delle restanti clausole del presente contratto di affitto, le quali continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia, fermo il disposto dell’art. 1419 c.c..
Articolo 14 – LEGGE APPLICABILE FORO COMPETENTE
I) Il contratto di affitto sarà regolato a tutti gli effetti, ivi compresa la validità, l'interpretazione e l'efficacia, dalle leggi della Repubblica Italiana.
II) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto di affitto, sarà competente esclusivamente il Foro di G., salve le inderogabili disposizioni di legge.
In data 26 novembre 2015 i lavoratori non sottoscriventi il verbale di conciliazione hanno ricevuto una nota dalla società Alfa SPA in liquidazione nella quale la società, riconosciuto il contratto di affitto di azienda stipulato con Beta SRL (ed il suo acquisto di efficacia a far data dal 9 novembre 2015), ha affermato tuttavia essere rimasti in carico ad Alfa SPA non tre (come specificato in tutti gli atti sopra menzionati, ivi compreso il contratto di affitto) ma quattordici dipendenti, e cioè i tre preventivati con l’aggiunta degli undici che si sono rifiutati di sottoscrivere il verbale di conciliazione.
Nella nota in parola Alfa SPA ha dichiarato di aver cessato ogni “attività produttiva residuando allo stato solo la necessità di svolgere le operazioni liquidatorie e di assistenza agli organi della procedura concordataria”, precisava di ritenere i ricorrenti “un esubero oggettivamente e soggettivamente non riassorbibile” e che, in ottemperanza “al compito istituzionale di non aggravare l’attuale dissesto nell’interesse dei creditori”, i liquidatori “attiveranno le
opportune azioni al fine di consentire agli organi della procedura l’avvio delle iniziative previste dalla legge per procedere al licenziamento collettivo dei dipendenti”.
Quanto al destino di tali lavoratori nel breve periodo, l’azienda li informava che “nelle more di dette iniziative la stessa è stata collocata in ferie ed esaurite queste ultime e ogni altro istituto fruibile potrà rimanere a disposizione dell’azienda presso la sua abitazione, sino alla risoluzione del rapporto nelle forme di legge,
stante la impossibilità di ogni diversa sua utilizzazione e allocazione”.
PARTE SECONDA
Capitolo 2 – La tutela dei lavoratori
Art. 2112 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento d’azienda.
L’art. 2112 è stato profondamente modificato dall’art. 32 del D.Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, e successivamente ritoccato con il D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. L’art. 2112 prevede che: 《In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276》.
Dal quinto comma del sopracitato articolo, si può dedurre che si ha trasferimento di azienda ogni volta che viene ceduto un insieme di beni che di per sé è potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l’esercizio di impresa. Questo ricomprende sia i casi di trasferimento dell’intero complesso di beni, sia quando viene considerato solo una parte d’azienda (cd. “ramo”) dotata di organicità operativa.
Il ramo d’azienda in quanto articolazione dotata di autonomia funzionale deve essere identificato come tale dal cedente e dal cessionario all’atto di procedere al suo trasferimento.
In definitiva, il trasferimento di azienda si ha con qualsiasi operazione che comporti il mutamento anche parziale nella titolarità di una attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della prosecuzione o dello scambio di beni o servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, ivi compresi l’usufrutto e l’affitto d’azienda1.
La conservazione dell’integrità aziendale, o di suoi singoli rami diventa importante sia per una migliore collocazione dell’azienda sul mercato sia per una tutela dei lavoratori.
L’art. 2112 attribuisce al lavoratore una triplice tutela:
La continuità del rapporto di lavoro e di tutti i diritti che ne conseguono. Perdurante applicazione dei contratti collettivi del cedente fino alla loro
naturale scadenza (salvo siano sostituiti da altri di medesimo livello applicabili al cessionario).
La solidarietà del cessionario per i debiti del cedente verso il lavoratore al momento del trasferimento.
L’affitto di azienda può essere vantaggiosa sia per l’impresa stessa, sia per il nuovo conduttore. Innanzitutto con l’affitto di azienda si consente la continuazione dell’attività produttiva o commerciale affidandola ad un imprenditore che (in teoria) potrebbe esercitare l’attività meglio rispetto al vecchio conduttore.
Dall’altro lato il nuovo conduttore potrà avvantaggiarsi di un’organizzazione di beni ad un prezzo solitamente molto inferiore rispetto a quello di mercato, impiegando le maestranze ancora in forza all’impresa con notevoli vantaggi in ordine all’utilizzo totale o parziale della popolazione aziendale, nonché delle condizioni economico e normative applicabili ai rapporti di lavoro. Inoltre potrebbe esercitare anche il diritto di successivo acquisto dell’azienda 2 .
1 BUFFA F. e DE LUCIA G., Il lavoratore nel trasferimento di azienda, Halley Editrice, Matelica, 2006. 2 BONETTI P. SCAINI F., I rapporti di lavoro nel fallimento, Ipsoa, Assago, 2013.
Continuità del rapporto e conservazione dei diritti che ne
conseguono.
<<In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano>>.
Il rapporto di lavoro, come abbiamo appena visto con la lettura dell’art. 2112, prosegue senza soluzione di continuità con il cessionario.
Il trasferimento d’azienda può quindi configurarsi come successione legale nel contratto. Pertanto, differentemente da quanto accadrebbe in caso di cessione del contratto, gli effetti del passaggio si producono automaticamente, senza necessità di consenso da parte del lavoratore3.
Per permettere tale automatismo è necessario che il rapporto di lavoro, all’atto del trasferimento, sia in corso con il cedente4. Non vi sarà pertanto prosecuzione automatica per i rapporti di lavoro che alla data del trasferimento siano già terminati, ovvero legittimamente risolti.
Oltre alla continuità occupazionale, il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dal pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze del cedente e non soltanto quelli derivanti dall’anzianità5.
L’ordinamento vuole impedire che il nuovo datore di lavoro possa aggirare il diritto del lavoratore all’infrazionabilità della anzianità mediante una risoluzione fittizia del rapporto di lavoro seguita da una riassunzione da parte del medesimo datore di lavoro, con conseguenze negative in materia di TFR, per l’accesso agli ammortizzatori sociali e la determinazione dell’anzianità6.
《Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento》.
3 Cass. 30 luglio 2004, n. 14670; Cass. 8 settembre 1999, n. 9545. 4 Cass. 2 marzo 1995, n. 2417.
5 Cass. 1° luglio 1998, n. 6428. 6 Cass. 2 ottobre 1998, n. 9806.
Il lavoratore può evitare mediante le dimissioni l’automatica prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario. Poiché è automatico il trasferimento dei dipendenti dal cedente al cessionario, non è nemmeno previsto che il lavoratore ceduto presti il proprio consenso al trasferimento, né è rilevante l’eventuale dissenso del dipendente trasferito, il quale può avvalersi solo della facoltà di richiedere le proprie dimissioni (D.Lgs. 18/2001)7.
Salvo il caso in cui vi sia il consenso espresso del lavoratore, ogni pattuizione tra cedente e cessionario che, in deroga all’art. 2112 c.c., preveda che una quota parte di lavoratori non passi alle dipendenze del cessionario deve considerarsi nulla. Il trasferimento non opererà per quel lavoratore che, nonostante la cessione, continua a prestare la propria attività lavorativa in favore dell’imprenditore cedente senza passare di fatto al servizio del cessionario.
La contrattazione collettiva
《Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello》.
Il terzo comma dell’art. 2112 prevede che il cessionario è tenuto ad applicare fino alla scadenza ai lavoratori il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro, nazionali, territoriali ed aziendali vigenti all’atto del trasferimento.
Il legislatore ha voluto tutelare i lavoratori garantendo loro la protezione offerta dalla contrattazione collettiva applicata prima della disposizione della azienda da parte del vecchio conduttore, la quale regolava il loro rapporto presso l’azienda
7 FORNERO L., NEGRO M., ODETTO G., Cessione, conferimento, affitto e donazione d’azienda, Ipsoa,
ceduta, soprattutto nel caso in cui la cessionaria non applichi alcun contratto collettivo8.
In caso di presenza di contratti collettivi di medesimo livello applicati dal cessionario, questi sostituiscono, in via automatica, i previgenti in capo ai lavoratori (quindi con sopravvivenza dei contratti di livello diverso non sostituiti). Tuttavia la parità del livello non implica la garanzia di eguali condizioni, potendo accadere che vi sia un peggioramento determinato dalla sostituzione9. Tale peggioramento non può però pregiudicare i diritti acquisiti (c.d. “diritti quesiti”) dal lavoratore nel corso della precedente contrattazione.
Tale principio trova applicazione anche in materia di usi aziendali, i quali, al pari dei contratti collettivi, vengono considerati come fonti eteronome di regolamento dei rapporti individuali di lavoro10.
Nella prassi è opportuno prevedere contratti ad hoc, cd. “di armonizzazione”, per garantire una equilibrata transazione tra i due contratti.
La solidarietà tra cedente e cessionario
《Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento》.
Il cessionario risponde solidalmente con il cedente dei crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Tale previsione opera nei confronti del cessionario a prescindere che questi ne fosse a conoscenza. Inoltre la giurisprudenza maggioritaria estende tale tutela anche ai quei crediti relativi a rapporti di lavoro cessati prima del trasferimento, purché risultino dai libri contabili11.
8 Cass. 8 settembre 1999, n. 9545. 9 Cass. 4 aprile 1997, n. 2955. 10 Cass. 11 marzo 2010, n. 588. 11 Cass. 19 dicembre 1997, n. 12899.
Il regime di solidarietà ha limiti ben precisi: infatti si deve prendere in considerazione i crediti del lavoratore al momento del trasferimento, e non quelli maturati successivamente. Inoltre la giurisprudenza di legittimità esclude dalla solidarietà i debiti contributivi del cedente verso gli enti previdenziali, considerandoli come diritti di terzi12.
Diversa è la disciplina del trattamento di fine rapporto. Riguardo a questo particolare credito dei lavoratori, deve considerarsi unico debitore il titolare dell’impresa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, andando a ricomprendere anche il periodo alle dipendenze del precedente datore di lavoro. Infatti dobbiamo considerare che solo in quel momento il TFR matura ed è esattamente determinabile nel suo importo, del quale la cessazione è fatto costitutivo13.
Si deve precisare però che i mutamenti della titolarità dell'azienda, come abbiamo appena detto, non interferiscono con i rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, assumendo però non solo le obbligazioni, ma anche i diritti e i poteri del cedente nella gestione di un identico rapporto di lavoro che continua. Ne consegue la legittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore, intimato dal cessionario, per fatto accaduto prima del trasferimento d'azienda14.
I diritti futuri
Consideriamo che: 《con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro》.
Con le procedure conciliative di cui agli art. 410 e 411 c.p.c., il lavoratore può liberare il cedente dalle obbligazioni derivanti dal pregresso rapporto di lavoro.
12 TIRABOSCHI M., Formulario dei rapporti di lavoro, Giuffrè Editore, Milano, 2011. 13 Cass. 14 dicembre 1998, 12548.
Diventa importante analizzare i limiti in cui può operare l’istituto conciliativo, in quanto le norme del nostro ordinamento sottraggono a tale istituto alcune materie. Come è noto il campo normale di applicazione riguarda i diritti disponibili. Tuttavia non è sempre facile nella pratica andare a stabilire quali sono i diritti disponibili e quali indisponibili, mancando una norma che individui espressamente le situazioni non ammesse da questo istituto. Spetterà all’organo conciliatore accertare caso per caso se la materia sia o meno conciliabile.
L’art. 2113 e l’art. 1418 c.c. rivestono un ruolo fondamentale, prevedendo l’invalidità delle transazioni poste in essere dai lavoratori con riguardo ai diritti nascenti dal rapporto di lavoro in essere, ma non ancora sorti15.
In particolare la giurisprudenza afferma che le norme inderogabili, le quali prevedono diritti in favore del lavoratore, possono essere violate da un negozio che ostacola l’acquisizione del diritto provocando la nullità ex art. 1418 c.c. di una rinuncia preventiva a diritti futuri ed eventuali, o da un negozio che incide su un diritto già acquisito, provocando l’annullabilità ex art. 2113 c.c.16.
Dall’insieme delle norme citate si desume che l’invalidità ivi prevista non è una nullità insanabile, persino evitabile se l’atto è adottato in sedi particolari.
Al secondo comma dell’art. 2113 viene previsto un termine di decadenza di 6 mesi per l’impugnazione della rinuncia o della transazione.
Al quarto comma troviamo delle eccezioni all’operatività di tale regime. Infatti le disposizioni precedentemente descritte non si applicano quando la rinuncia o la transazione, pur avente ad oggetto una disposizione di diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, è stipulata dal lavoratore:
con l’assistenza di un’associazione sindacale dei lavoratori;
davanti alla Commissione provinciale di conciliazione costituita presso la DTL;
15 RAUSEI P., Amministrazione del personale, Ipsoa, Assago, 2013.
16 NASCOSI A., Il tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale nelle controversie di lavoro,
davanti a un giudice
davanti ad un organo abilitato alla certificazione dei contratti di lavoro. Si può quindi dire che la conciliazione, quando verte su diritti indisponibili, mette a disposizione delle parti un percorso di spontaneo adeguamento alla volontà inderogabile di legge, con ulteriore funzione di prevenzione rispetto alla composizione del conflitto.
Viene riconosciuto un ruolo attivo in capo al conciliatore nella definizione e nella verifica dei contenuti dell’accordo conciliativo, onde garantire che l’accordo stesso rispetti e, ove sia possibile, dia attuazione ai diritti delle parti17.
Licenziamento e dimissioni nel trasferimento d’azienda.
L’art. 2112, comma 4 c.c. prevede che 《fermo restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia, il trasferimento di azienda non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento》.
Laddove il datore di lavoro voglia procedere con il licenziamento di un dipendente, in presenza di un trasferimento di azienda, non potrà prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo ai sensi della disciplina limitativa del licenziamento. Questo comporta che il licenziamento non supportato da giustificato motivo è illecito, pena la condanna del nuovo datore di lavoro al risarcimento del danno secondo le norme di diritto comune (artt. 1218 c.c. ss.)18. La Cassazione ha osservato che il trasferimento, nonostante non escluda la possibilità di attivare la procedura dei licenziamenti collettivi, non rappresenta un giustificato motivo di licenziamento, essendo solo un mutamento nella titolarità dell’azienda e non nella struttura produttiva e organizzativa19.
17 CUOMO F., La conciliazione: modelli di composizione dei conflitti, Cedam, Padova, 2008. 18 Trib. Grosseto 19 dicembre 2006, in Lav. nella giur. 2007, n. 838.
Inoltre, per evitare una elusione fraudolenta della norma, è da considerarsi nulla – per illiceità della causa – la fattispecie negoziale costituita da un licenziamento accompagnato dalla promessa di riassunzione da parte della società acquirente, in cambio della rinuncia a tutte le pretese nei confronti della cedente (principio di infrazionabilità a tutela del lavoratore).
È chiaro che, al di là della dichiarazione di principio, appare difficile in pratica pensare a ragioni di licenziamento che esulino totalmente dal trasferimento d’azienda. La dottrina20 ritiene che il licenziamento intimato dal cedente sarebbe legittimo se la riorganizzazione produttiva ed organizzativa richiesta dal cessionario fosse immediata e non complessa, nonché giustificata a prescindere dal trasferimento, sia nel caso di licenziamenti individuali che collettivi.
Quindi si può dire che, purché avvengano nel rispetto della disciplina, sono possibili licenziamenti motivati da esigenze tecnico-produttive del cedente o da ristrutturazioni aziendali programmate dal cessionario.
In tal senso la Cassazione ha affermato che il trasferimento può costituire giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui il cedente dimostri la necessità di procedere ad un ridimensionamento del personale occupato dall’azienda, in quanto necessario per la corretta prosecuzione dell’attività in seguito al trasferimento in capo al cessionario21.
Laddove venga illegittimamente disposto il licenziamento, sarà il cessionario ad avere l’obbligo di ripristinare il rapporto di lavoro, nelle medesime condizioni previgenti (infatti verrà considerato come mai interrotto).
Nel caso particolare in cui il lavoratore licenziato venga immediatamente riassunto dal cessionario, questi deve provare di non avere alcun intento fraudolento, o che ci sia stato l’effettivo, esplicito ed anteriore consenso del lavoratore alla
20BRAN E., CARANO C., GUGLIELMUCCI E., GUGLIELMUCCI L., MALTESE D., MANENTE D.,
MARTONE C., MENGHINI L., MIRONE A., POLACCO P., SIMEON M., VATTOVANI L., VIGO R., VINCRE S., I contratti in corso di esecuzione delle procedure concorsuali, Cedam, Padova, 2006.
risoluzione immediata, altrimenti il rapporto di lavoro si considera come se non si fosse mai interrotto.
Nel caso in cui il lavoratore riscontri irregolarità nel trasferimento di azienda può invocare la tutela giudiziale. È previsto un termine di decadenza per l’impugnazione di 60 giorni dalla data del trasferimento22.
Il trasferimento di azienda può essere impugnato dal lavoratore nei confronti del cessionario anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato prima del trasferimento stesso (per la particolarità del rapporto di lavoro di rimanere insensibile alle vicende traslative dell’azienda e dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario)23.
《Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma》.
Il trasferimento d’azienda, quindi, può consistere in una giusta causa per il recesso del lavoratore con gli effetti dell’art. 2119.
Si tratta di un diritto potestativo in capo al lavoratore che ritiene che le condizioni di lavoro in seguito al trasferimento siano peggiorate dal punto di vista economico, normativo e professionale.
L’azienda naturalmente può opporsi, laddove ritenga che i presupposti siano insufficienti o inesistenti, comportando la qualifica delle dimissioni come volontarie.
22 SANTORO PASSARELLI G., Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’impresa e di articolazione funzionalmente autonoma, Giappichelli Editore, Torino, 2014.
La procedura di consultazione sindacale nel trasferimento di
aziende con oltre 15 dipendenti.
Se l’impresa occupa più di 15 dipendenti deve essere applicato l’art. 47 della legge 428/1990 con le modifiche introdotte dall’art. 1 del D.lgs. n. 18/2001, il quale prevede una speciale procedura di consultazione e di informazione con i sindacati. La procedura sindacale deve essere osservata anche nel caso in cui venga trasferito, solo parte d’azienda, anche se i lavoratori effettivamente trasferiti siano di un numero inferiore a 15.
Il primo comma prevede che: 《Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d’azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d’azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi》.
Per una corretta prosecuzione della procedura, il cedente e il cessionario devono informare (25 giorni prima che si perfezioni il trasferimento):