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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 dicembre 2012, n. 22828

In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto

compatibili con quelle del contratto prevalente (Cass. Sez. U, n. 11656 del

12/05/2008; Cass. Sez. 3, a 13399 del 22/06/2005). Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 dicembre 2012, n. 22828

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi Presidente‐

Dott. BURSESE Gaetano Antonio rel. Consigliere‐ Dott. BERTUZZI Mario Consigliere‐

Dott. CARRATO Aldo Consigliere‐ Dott. FALASCHI Milena Consigliere‐ ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29612 2006 proposto da:‐

(OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO TITOLARE P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

ricorrente

‐ ‐

contro

(OMISSIS) SPA in liquidazione P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

controricorrente

‐ ‐

avverso la sentenza n. 2133/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2012 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

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difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso e deposita note; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 21.09.2000 l' (OMISSIS) spa, concessionaria (OMISSIS), citava in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, la

(OMISSIS) e, premesso che la ditta convenuta in forza di un contratto stipulato tra le parti, aveva promosso per conto di essa attrice, la vendita di autovetture nuove (OMISSIS) esposte presso in propri locali, chiedeva la condanna del (OMISSIS) al pagamento della somma di lire 26.106.490, dovute per forniture di merci e vendite di automezzi.

Si costituiva il (OMISSIS) eccependo che tra le parti era intervenuto un contratto di deposito a fronte del quale dalla societa' concessionaria gli erano state consegnate autovetture nuove di marca (OMISSIS) per la sola esposizione nei propri locali; chiedeva quindi il rigetto della domanda attrice e proponeva domanda

riconvenzionale per il riconoscimento delle spese sostenute per le autovetture depositate presso di lui dalla societa' attrice, spese quantificate in lire 46.809.683. L'adito tribunale, con sentenza n. 41/2002, qualificava il contratto come contratto misto (agenzia/deposito), con prevalenza delle norme regolanti il contratto di agenzia, per cui accoglieva la domanda attrice ed in parte anche la riconvenzionale del convenuto, riconoscendo in piccola parte le spese da esso sostenute (le sole spese per la pulizia quotidiana delle autovetture esposte).

Avverso tale sentenza proponeva appello il (OMISSIS); la societa' appellata

formulava impugnazione incidentale. L'adita Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2133/05 depositata in data 15.9.2005, rigettava l'appello principale del (OMISSIS) ed accoglieva quello incidentale della (OMISSIS), e qualificato l'intero contratto come contratto di agenzia, escludeva la ricorrenza della fattispecie del deposito, per cui il (OMISSIS) nessun diritto poteva vantare a tale titolo per il rimborso delle spese sostenute per l'esposizione delle vetture ex articolo 1748 c.c., u.c. (che non prevede rimborsi di spese del concessionario).

Per la cassazione della sentenza ricorre il (OMISSIS) sulla base di n. 4 mezzi; resiste la societa' intimata con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'articolo 345 c.p.c.,‐ comma 3 e deduce che era inammissibile la produzione in sede d'appello di un documento nuovo (la missiva 4.3.1994 non disconosciuta da (OMISSIS), con la quale questi si era proposto come agente delle autovetture nuove previa corresponsione di provvigione); la corte non doveva ammettere la produzione del predetto

documento in quanto nuovo, ne' poteva ritenersi esauriente la motivazione della sentenza su tale specifico punto.

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Invero la corte distrettuale, dopo avere richiamato il precedente orientamento giurisprudenziale dominante, ha correttamente motivato l'ammissione del documento nuovo, prodotto solo in sede d'appello dalla soc. l' (OMISSIS) spa, essendo all'epoca consentita la sua produzione a mente dell'articolo 345 c.p.c. nel testo allora vigente, in quanto documento precostituito ed indispensabile ai fini della decisione, ad integrazione di quelli gia' acquisiti in primo grado (proposta in data 9.3.94 (OMISSIS) e "autorizzazione" (OMISSIS) in data 5.5.94). Il giudice distrettuale ha infatti considerato il documento in questione di "decisiva

importanza" ai fini della decisione (Cass. Sez. U, n. 8203 del 20/04/2005; Cass. n. 26020 del 5.12.2011; Cass. n. 8877 del 1.06.2012).

2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimento‐ a quanto previsto dall'articolo 2 del "contratto" intercorso tra le parti. Quanto alle asserite provvigioni che, secondo la Corte distrettuale il (OMISSIS) avrebbe ricevute‐ dalla (OMISSIS) , osserva l'esponente che manca in proposito una qualsiasi‐

motivazione, atteso che "tutta la causa si e' basata sulla negazione della parte ricorrente di avere mai pattuito e percepito provvigioni durante tutto il rapporto contrattuale"; in realta' non vi e' alcuna prova che esso (OMISSIS) avesse ricevuto emolumenti per automobili vendute; la provvigione sarebbe stata al piu' una sola, per un solo contratto stipulato nel 1998 con tale (OMISSIS), ma si trattava in realta' di una somma dovuta a titolo di "sconto" al rivenditore per l'avvenuta vendita del veicolo. L'esponente censura inoltre l'affermazione del giudice distrettuale che stabilisce l'autonomia di vendita della ditta (OMISSIS) per i soli autoveicoli usati e non anche per quelli nuovi; tale affermazione non considera ne' le prove prodotte in giudizio circa l'autonomia del ricorrente per la vendita di veicoli nuovi, ne' le stesse previsioni dell'articolo 2 del contratto sottoscritto da (OMISSIS) che statuisce quanto segue: "prendiamo atto che da parte vostra continuerete a svolgere

autonomamente il commercio di autoveicoli e che non intendete assumere ....alcun vincolo in ordine alla promozione dei nostri affari ...ne' di altri simili obbligazioni o vincoli".

3 Con il 3 motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione‐

dell'articolo 1362 c.c. nonche' la mancata applicazione, della disciplina codicistica di cui agli articoli 1766 e 1774 cpv. c.c. alla fattispecie contrattuale del deposito, che era ipotizzabile nel caso in esame. Invero, nell'articolo 1 del contratto si parla esplicitamente di "deposito"; in esso si prevede infatti: "avete facolta' di esporre al pubblico nostri autoveicoli nuovi di fabbrica che eventualmente dovessimo affidarvi in deposito per esposizione con osservanza delle norme di legge; dette unita'

resteranno di nostra esclusiva proprieta' e ci verranno da voi ( (OMISSIS)) restituite a semplice nostra richiesta, il tutto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di deposito e di bolle di accompagnamento viaggianti". Ne' l'interpretazione della corte appare convincente e congrua quando afferma che "tale ripetuto richiamo alle

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di contenuto fiscale ..." norme che neppure indica o specifica e non anche alla

disciplina civilistica del deposito, per cui sono state violate dal giudice dell'appello le norme in tema d'interpretazione del contratto di cui all'articolo 1362 c.c.. In realta' le prove dedotte dimostrano prosegue il ricorrente oltre ogni dubbio che le parti‐ ‐ avevano previsto e concluso un contratto di deposito a cui avevano dato seguito nei quattro anni di vigenza del rapporto contrattuale.

4 Con il 4 motivo viene dedotta l'insufficiente e contraddittoria della motivazione‐ su un fatto controverso e la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1742 e ss. c.c. nonche' dell'articolo 1362 c.c.. Il giudice ritenendo applicabile la disciplina del contratto di agenzia non ha tenuto conto dell'articolo 4 del contratto che invece chiaramente esclude tale rapporto, atteso che seconda tale clausola prevedeva: "...la vostra attivita' si limitera' alla segnalazione dei clienti, con esclusione di ogni rappresentanza della nostra societa', non solo la conclusione del contratto, ma anche le prestazioni relative alla sua esecuzione, come il pagamento del

prezzo...dovranno intercorrere direttamente tra il cliente e noi".

Le predette censure possono essere congiuntamente separate essendo

strettamente connessi, in quanto tutte dirette a contrastare l'interpretazione della Corte distrettuale del rapporto negoziale intervenuto tra le parti, che secondo il ricorrente non e' inquadrabile nell'ambito dell'agenzia quanto piuttosto in quello del deposito.

Osserva il Collegio circa la questione delle provvigioni che il (OMISSIS) avrebbe ricevuto dalla (OMISSIS), che effettivamente non e' chiarito sulla base di quali prove la Corte distrettuale abbia desunto che vi erano state tali elargizioni. Ne' vi e' stata ammissione di sorta da parte del (OMISSIS), perche' questi nella sua domanda riconvenzionale non ha chiesto il pagamento di provvigioni, ne' ha dedotto di avere trattenuto a tale titolo la somma pretesa ex adverso, che rappresentavo invece, a suo avviso, il prezzo di una vendita di un'auto da lui direttamente stipulata, per il quale aveva riscosso il prezzo (contravvenendo pero' in tal modo la clausola contrattuale che gliene faceva divieto).

Sembra poi fondata la dedotta violazione dell'articolo 1362 e ss. c.c. atteso che nel cennato contratto, si parla apertis verbis e per ben due volte di "deposito" ("... il tutto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di deposito"...). Ne' sembrano convincenti le argomentazioni svolte in proposito dal giudice distrettuale che fanno riferimento ad una rilevanza solo fiscale del richiamo al "deposito", che e' solo ipotetica, priva di riscontro e in contrasto con il primario criterio lessicale

ermeneutico. Conclusivamente sembra al Collegio piu' equilibrata la soluzione adottata dal primo giudice che aveva inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito del contratto misto; gli elementi di quello prevalente (agenzia o commissione) non rendono inapplicabile del tutto quelli del contratto concorrente (deposito), ove non

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vi sia evidente incompatibilita'; in effetti il contratto di deposito prevede il rimborso

delle spese, ma cio' non e' in contrasto con il contratto d'agenzia che a ben vedere, cio' non vieta; non vi e' quindi incompatibilita' tra le due fattispecie negoziali in esame, a nulla rilevando il richiamo all'articolo 1748 c.c., u.c. operato dalla corte di merito.

Questa S.C. ha statuito al riguardo che, in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico

nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli

altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (Cass. Sez. U, n. 11656 del 12/05/2008; Cass. Sez. 3, a 13399 del 22/06/2005).

Conclusivamente: va rigettato il primo motivo del ricorso ed accolte le altre censure; la sentenza dev'essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, la quella decidera' sulla base del principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie gli altri; cassa la sentenza

impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.

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