Giusta causa recesso contratto di agenzia: ultime sentenze
written by Redazione | 14/10/2021
Scioglimento del contratto; termine di preavviso; gravità dell’inadempimento.
Nel rapporto di agenzia, in quali casi il preponente può recedere per giusta causa? Quando ricorrono le dimissioni per giusta causa del lavoratore? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.
Giusta causa di recesso e poteri valutativi del giudice
Nel caso di recesso operato nell’ambito di un contratto di agenzia il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa, tenendo conto delle dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale. A tal proposito rileverà solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa
importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, ‘anche provvisoria’, del rapporto.
Tribunale Milano sez. XI, 06/08/2021, n.6915
Sussistenza giusta causa di recesso
Nel contratto di agenzia, il recesso dell’agente va disciplinato tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello ‘ordinario’ di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudice deve valutare le complessive dimensioni economiche del contratto, nonché l’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, al fine di verificare la sussistenza di una giusta causa di recesso da parte dell’agente, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, ‘anche provvisoria’, del rapporto.
Tribunale Modena sez. lav., 23/07/2021, n.303
Recesso contratto di agenzia e obbligo di preavviso
Nel contratto di agenzia, a meno che non ricorra l’ipotesi della giusta causa, la parte che recede è obbligata al preavviso nel termine stabilito dall’art. 1750 c.c., in mancanza del quale resta tenuta al risarcimento del danno derivante da tale omissione.
Tuttavia va escluso che debbano essere risarciti altri danni, poiché la risoluzione del rapporto è espressione di un diritto potestativo delle parti (salva l’ipotesi del cosiddetto licenziamento ingiurioso, ravvisabile non in ogni caso di infondatezza degli addebiti di natura disciplinare o d’insussistenza dell’inadempimento posto a base del recesso, ma soltanto in presenza di una particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate dal datore di lavoro o da eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento).
Tribunale Alessandria sez. lav., 14/07/2021, n.199
Principio dell’immediatezza
Nel recesso dal contratto di agenzia per giusta causa, senza preavviso, il principio della immediatezza deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, la cui valutazione è demandata al giudice di merito.
Corte appello Milano sez. lav., 04/06/2021, n.691
Violazione principi di lealtà e buona fede
Il tentativo da parte dell’agente di sottrarre alcuni collaboratori della società preponente, al fine di intraprendere con essi una attività imprenditoriale in concorrenza con quest’ultima, rappresenta una violazione della lealtà e buona fede che deve caratterizzare l’esecuzione dell’incarico.
Di conseguenza, è legittimo il recesso per giusta causa del contratto di agenzia. Ad affermarlo è la Cassazione che legittima la sanzione del recesso dal rapporto di lavoro per il tentativo di storno dei collaboratori, indice di slealtà e non correttezza dell’agente nei confronti del preponente.
Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021, n.6915
Obbligo di non concorrenza nel contratto di agenzia
Non spettano all’ex-agente le indennità né di clientela e meritocratica né di preavviso laddove lo scioglimento del contratto di agenzia derivi da esercizio da parte del preponente della facoltà di recesso per giusta causa, essendo compresa tra le ipotesi di giusta causa la violazione da parte dell’agente dei propri obblighi contrattuali, quale è l’obbligazione di non trattare affari per conto proprio in concorrenza con il preponente ex art. 1743 cod. civ.
Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, n.16934
Giusta causa di recesso: in cosa consiste?
In tema di contratto di agenzia, i risultati insoddisfacenti della collaborazione commerciale registrati negli ultimi mesi non possono in alcun modo essere valutati come giusta causa di recesso, e cioè come causa di cessazione del rapporto imputabile all’altra parte, se si considera che la giusta causa di recesso deve consistere, obiettivamente, in un inadempimento talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto.
Tribunale Trani, 01/06/2020, n.859
La gravità dell’inadempimento dell’agente
In tema di giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, per il quale si applicano analogicamente i parametri previsti dall’art. 2119 c.c. del rapporto di lavoro subordinato, la gravità dell’inadempimento dell’agente deve essere parametrata alla durata del rapporto e tale da non consentire la prosecuzione provvisoria dello stesso.
(Nel caso di specie, l’inadempimento dell’agente di commercio con esclusiva durato sei mesi rispetto al contratto in essere da quattro anni, perché per sei mesi aveva venduto anche prodotti concorrenti con quelli dell’agente, non può essere considerato motivo di giusta causa di recesso dal contratto di agenzia).
Tribunale Lucca, 03/04/2020, n.318
Durata del contratto di agenzia e recesso
Nel contratto di agenzia, analogamente a quanto previsto nei rapporti di lavoro privi di stabilità, ove non ricorra l’ipotesi della giusta causa, la parte che recede è obbligata a darne preavviso nel termine stabilito ai sensi dell’art. 1750 cod. civ., mentre resta tenuta, in caso di mancato preavviso, al risarcimento del danno derivante da tale omissione.
Tuttavia, come per gli altri rapporti di lavoro privi della stabilità reale od obbligatoria, deve escludersi, in linea generale, la configurabilità di altri danni
risarcibili, poiché la risoluzione del rapporto costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti, salva l’ipotesi del cosiddetto licenziamento ingiurioso, ravvisabile non in ogni caso di infondatezza degli addebiti di natura disciplinare o d’insussistenza dell’inadempimento posto a base del recesso ma soltanto in presenza di una particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate dal datore di lavoro o da eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento.
Nel caso in esame va quindi rilevato che il contratto di agenzia era sottoposto al regime di libera recedibilità delle parti, per cui, al recesso della mandante consegue esclusivamente il diritto dell’agente di percepire l’indennità sostitutiva del preavviso, dal momento che il recesso avrebbe potuto essere liberamente e legittimamente esercitato con il solo rispetto del preavviso contrattuale.
Tribunale Vicenza sez. lav., 03/02/2020, n.386
Valutazione della gravità della condotta
L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell’agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti).
Cassazione civile sez. lav., 12/11/2019, n.29290
Contratto di agenzia: dimissioni per giusta causa
Se nel rapporto di lavoro l’inadempimento dell’obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia a giustificare un recesso senza preavviso dell’agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente medesimo.
Tribunale Lecce sez. lav., 28/04/2019, n.953
Giusta causa di recesso: quando?
Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall’art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto.
Tribunale Milano sez. lav., 23/01/2019, n.3247
Legittimità del recesso per giusta causa nel contratto di agenzia
L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, comma 1, cod.
civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità
rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.
Tribunale Catania sez. lav., 16/01/2019, n.141
Inadempimento dell’agente dimissionario
L’inadempimento dell’agente dimissionario, verificatosi nel periodo di preavviso lavorato, non comporta l’insorgenza del diritto alla restituzione della relativa indennità in favore del preponente non inadempiente, che può recedere per giusta causa dal rapporto ancora in atto in quel periodo, e formulare la domanda di risarcimento del danno, assolvendo al relativo onere di allegazione e prova.
Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n.20821
Recesso per giusta causa: è applicabile al contratto di agenzia?
L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tenere conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata.
Tribunale La Spezia sez. lav., 04/04/2018, n.104
Mancata progressione professionale e recesso senza preavviso dell’agente
In merito al recesso senza preavviso dell’agente per l’asserita violazione degli accordi economici contrattuali, le rassicurazioni ricevute dal preponente possono aver creato una aspettativa di mero fatto la cui lesione non può assurgere al rango di giusta causa di recesso né integrare alcun inadempimento imputabile al preponente che, in ogni caso, dopo solo due anni dall’inizio del rapporto ha concesso al promotore un aumento del livello provvigionale in Master, unitamente al conferimento del superiore incarico accessorio di Directional Manager, e successivamente, alla scadenza del patto di stabilità quinquennale, gli ha confermato per iscritto che dal primo giugno successivo avrebbe conseguito l’agognato livello Excellence.
Corte appello Genova sez. lav., 20/03/2018, n.48
Quando si configura la giusta causa di recesso?
Nel rapporto di agenzia il disposto di cui all’art. 2119 c.c. deve essere applicato in vista della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza delle parti nell’economia complessiva dello stesso; ne consegue che il giudizio circa la sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere compiuto tenuto conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, rilevando principalmente, a tal ultimo proposito, la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non costituire la prosecuzione, pur provvisoria, del rapporto.
(Nella caso di specie, il Tribunale ha escluso la configurabilità di una giusta causa di recesso avendo il ricorrente indicato solo con una missiva, indirizzata peraltro all’agente precedentemente in carica rispetto ai convenuti, l’ingiustificata diminuzione delle provvigioni quale ragione per la sussistenza di una giusta causa di recesso, senza allegare e dimostrare nella missiva di dimissione, né con il ricorso introduttivo del giudizio, l’effettiva riduzione delle provvigioni integrante
tale giusta causa).
Tribunale Rovigo sez. lav., 06/03/2018, n.87
Contratto di agenzia: diritto dell’agente all’indennità
In forza dell’art. 1749 c.c., il preponente é tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare una giusta causa di scioglimento e del recesso senza preavviso del rapporto di agenzia, con il consequenziale diritto dell’agente recedente all’indennità prevista dall’art. 1751 c.c. È richiesto in particolare, un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente medesimo.
Tribunale Marsala, 05/03/2018, n.204
Rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato
Il recesso senza preavviso per giusta causa effettuato dalla società dal contratto stipulato con un agente, avvenuto a mezzo di difensore non munito di procura e non ratificato, è efficace in quanto il rapporto di agenzia non è assimilabile ad un rapporto di lavoro subordinato per cui il recesso non soggiace alle forme di cui all’art. 2 l. 604/1966 e può attuarsi con libertà di forma, del resto il difensore è lo stesso al quale è stata conferita procura per agire in sede cautelare.
Tribunale Ferrara, 16/10/2017
Violazione del patto di non concorrenza
Deve ritenersi pienamente provato il grave inadempimento nel quale è incorso l’agente che ha violato il patto di non concorrenza promuovendo prodotti riconducibili ad aziende diverse dalla proponente in alternativa ad analoghi prodotti di quest’ultima.
Trattasi di comportamento connotato da una gravità tale da impedire la
prosecuzione anche solo temporanea del rapporto, che legittima, quindi, il recesso per giusta causa intimatogli dalla società preponente, odierna appellante. In conseguenza del recesso per giusta causa il medesimo non ha diritto a percepire l’indennità di preavviso e quella suppletiva riconosciutegli dal Tribunale.
Corte appello Ancona sez. lav., 07/08/2017, n.334