• Non ci sono risultati.

319-327 contratto requisiti formazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "319-327 contratto requisiti formazione"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Economiche e

Statistiche

Prof. Marcello Prof. Marcello

D’Ambrosio D’Ambrosio

Corso di Istituzioni di Diritto Privato

Parte quarta – Autonomia negoziale

Il contratto

Il contratto

Requisiti Formazione

(2)

REQUISITI DEL CONTRATTO (art.

1325 c.c.)

Definizione: Il contratto è l’accordo tra due o più

parti per costituire, modificare o estinguere un

rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

Si distingue

tra:

SOGGETTO

e

PARTE

Centro di interessi che può essere formato da uno o più

(3)

REQUISITI DEL CONTRATTO – parti

Parte formale → autore dell’atto ovvero del procedimento

di formazione del negozio. Deve essere necessariamente

determinata altrimenti lo stesso accordo non è configurabile.

Parte sostanziale → destinatario degli effetti negoziali.

Può anche non essere determinata (salvo che per i negozi

intuitu personae). Es. Rappresentanza in incertam personam.

Casi particolari: Attribuzione diretta dagli effetti negoziali

ad un soggetto diverso dalla parte sostanziale.

per volontà dei contraenti, es. Contratto a favore di terzi

a titolo di responsabilità, es. Il falsus procurator è

destinatario dell’obbligo di dare esecuzione ad un negozio, a seguito del suo comportamento.

(4)

REQUISITI DEL CONTRATTO – parti

Determinazione negoziale dei soggetti → identificazione

Mezzi di identificazio ne:

Segni rappresentativi della soggettività o della personalità.

Nome falso

Non rileva, non incide sulla validità ed efficacia del

contratto.

Le parti sono rilevanti nella loro identità fisica e l’uso di false generalità non impedisce l’esatta individuazione fisica del soggetto.

Nome altrui

Rileva, sorge il dubbio sul soggetto al quale debba

attribuirsi il negozio (al soggetto il cui nome è stato usurpato o al soggetto usurpatore).

Consegue nze:

Sono diverse a seconda delle circostanze e della rilevanza della persona all’interno del negozio. Ad es., i

(5)

REQUISITI

DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 1325 c.c. i requisiti del

contratto sono:

l’accordo delle parti;

la causa;

l’oggetto;

la forma, quando è prescritta dalla legge

a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

(6)

REQUISITI DEL CONTRATTO –

accordo

Definizione: incontro delle volontà dei

contraenti

Esiste una disputa sulla rilevanza nell’atto negoziale della

volontà interna

(Teoria della volontà) o della volontà esterna (Teoria

della dichiarazione).

La dichiarazione può essere espressa o tacita:

Dichiarazione espressa

Dichiarazione tacita

La volontà è manifestata con segni espressivi idonei ad esprimere immediatamente e direttamente la volontà.

Comportamento dal quale è

possibile desumere in modo univoco la volontà negoziale →

(7)

REQUISITI DEL CONTRATTO -

accordo

Silenzio Negozio di attuazioneProtestatio

Comportamento ambiguo che non esprime

alcuna volontà.

Di norma è irrilevante. In alcuni casi, previsti dalla legge, assume rilievo, esprimendo una volontà. In tali ipotesi acquista il valore di una

dichiarazione espressa.

L’atto negoziale si può realizzare mediante un comportamento attuativo. La volontà del privato si estrinseca senza la dichiarazione.

Es. Abbandono, occupazione (art. 923 c.c.), distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.).

Il soggetto agente può contestare il significato attribuito al suo comportamento, manifestando

(8)

Nozione: Procedimento finalizzato alla formazione di

manifestazioni di volontà, dirette (dichiarazioni) o indirette (comportamenti concludenti), per la stipulazione di un contratto.

L’ordinamento disciplina diversi procedimenti idonei a produrre regole contrattuali:

Scambio dei consensi: due o più persone si accordano sul contenuto del contratto che intendono concludere. C’è

coincidenza tra il regolamento che entrambe le parti

hanno dichiarato di volere.

Momento e luogo della conclusione del

contratto

Ove lo scambio avviene tra persone distanti, il contratto si intende concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte

FORMAZIONE DEL CONTRATTO

(9)

atto prenegoziale con il quale il proponente prospetta all’oblato il

contenuto contrattuale, che deve essere completo di tutti gli

elementi ed espresso nella forma eventualmente richiesta per la validità del contratto.

Ove la proposta sia incompleta, può valere come invito a proporre.

recettizio

inefficace in caso di:

revoca inviata all’oblato prima di venire a conoscenza

dell’accettazione (ma con obbligo di indennizzare l’accettante delle spese e delle perdite scaturenti dall’iniziata esecuzione) (art. 1328 c.c.);

morte o incapacità sopravvenuta del proponente prima della conclusione del contratto, salvo il caso di proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) ovvero di proponente imprenditore non piccolo (ma salvo che dalla natura dell’affare o da altre circostanze risulti l’inefficacia) (art. 1330 c.c.).

In caso di accettazione non conforme si ha una nuova proposta (c.d.

controproposta).

Proposta (art. 1326 c.c.)

326

FORMAZIONE DEL CONTRATTO -

scambio dei consensi

(10)

Accettazione (art. 1326 c.c.)

manifestazione di volontà di un futuro regolamento di interessi, tra soggetti determinati, con gli elementi interamente individuati nella proposta;

deve pervenire al proponente nel termine da questi stabilito, ovvero

ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. In caso di accettazione tardiva il proponente ha la facoltà di considerarla efficace, salvo l’obbligo di avvisare immediatamente l’accettante;

la forma è stabilita dal proponente o richiesta dalla legge;

atto prenegoziale recettizio;inefficace in caso di:

revoca dichiarata dall’accettante e conosciuta dal proponente prima dell’accettazione (art. 1328 c.c.);

FORMAZIONE DEL CONTRATTO -

scambio dei consensi

Riferimenti

Documenti correlati

All’atto della consegna, il Fornitore, anche per mezzo dell’eventuale soggetto da questi incaricato del trasporto dei prodotti, dovrà redigere un “Verbale di Consegna”

-eventuali provvedimenti che si suggeriscono per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento, altrimenti non risolvibili mediante manutenzione correttiva. Nelle copie

Viceversa il conduttore non può cedere il contratto di affitto a un’altra persona – e quindi consentire a quest’ultima di vivere nell’appartamento pagando i relativi canoni –

Data la peculiarità delle attività descritte e ai fini del raggiungimento degli obiettivi commissionati, il Consulente viene autorizzato a far parte di gruppi di lavoro, che

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente contratto

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. Possono altresì partecipare alla gara i consorzi di cui agli artt.. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla

Si tratta della rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, che consente di impugnare l’accordo davanti al giudice ogni volta che una parte si sia vista costretta

L’Esercente si impegna pertanto a garantire la possibilità al personale incaricato della Società – ivi compresi eventuali collaboratori e/o consulenti esterni - di accedere,