Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche
Prof. Marcello Prof. Marcello
D’Ambrosio D’Ambrosio
Corso di Istituzioni di Diritto Privato
Parte quarta – Autonomia negoziale
Il contratto
Il contratto
Requisiti Formazione
REQUISITI DEL CONTRATTO (art.
1325 c.c.)
Definizione: Il contratto è l’accordo tra due o più
parti per costituire, modificare o estinguere un
rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).
Si distingue
tra:
SOGGETTO
e
PARTE
Centro di interessi che può essere formato da uno o più
REQUISITI DEL CONTRATTO – parti
●Parte formale → autore dell’atto ovvero del procedimento
di formazione del negozio. Deve essere necessariamente
determinata altrimenti lo stesso accordo non è configurabile.
●Parte sostanziale → destinatario degli effetti negoziali.
Può anche non essere determinata (salvo che per i negozi
intuitu personae). Es. Rappresentanza in incertam personam.
●Casi particolari: Attribuzione diretta dagli effetti negoziali
ad un soggetto diverso dalla parte sostanziale.
per volontà dei contraenti, es. Contratto a favore di terzi
a titolo di responsabilità, es. Il falsus procurator è
destinatario dell’obbligo di dare esecuzione ad un negozio, a seguito del suo comportamento.
REQUISITI DEL CONTRATTO – parti
Determinazione negoziale dei soggetti → identificazione● Mezzi di identificazio ne:
Segni rappresentativi della soggettività o della personalità.
Nome falso
Non rileva, non incide sulla validità ed efficacia del
contratto.
Le parti sono rilevanti nella loro identità fisica e l’uso di false generalità non impedisce l’esatta individuazione fisica del soggetto.
Nome altrui
Rileva, sorge il dubbio sul soggetto al quale debba
attribuirsi il negozio (al soggetto il cui nome è stato usurpato o al soggetto usurpatore).
● Consegue nze:
Sono diverse a seconda delle circostanze e della rilevanza della persona all’interno del negozio. Ad es., i
REQUISITI
DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 1325 c.c. i requisiti del
contratto sono:
l’accordo delle parti;
la causa;
l’oggetto;
la forma, quando è prescritta dalla legge
a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
REQUISITI DEL CONTRATTO –
accordo
● Definizione: incontro delle volontà dei
contraenti
Esiste una disputa sulla rilevanza nell’atto negoziale della
volontà interna
(Teoria della volontà) o della volontà esterna (Teoria
della dichiarazione).
La dichiarazione può essere espressa o tacita:
Dichiarazione espressa
Dichiarazione tacita
La volontà è manifestata con segni espressivi idonei ad esprimere immediatamente e direttamente la volontà.
Comportamento dal quale è
possibile desumere in modo univoco la volontà negoziale →
REQUISITI DEL CONTRATTO -
accordo
● Silenzio ● Negozio di attuazione ● ProtestatioComportamento ambiguo che non esprime
alcuna volontà.
Di norma è irrilevante. In alcuni casi, previsti dalla legge, assume rilievo, esprimendo una volontà. In tali ipotesi acquista il valore di una
dichiarazione espressa.
L’atto negoziale si può realizzare mediante un comportamento attuativo. La volontà del privato si estrinseca senza la dichiarazione.
Es. Abbandono, occupazione (art. 923 c.c.), distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.).
Il soggetto agente può contestare il significato attribuito al suo comportamento, manifestando
●Nozione: Procedimento finalizzato alla formazione di
manifestazioni di volontà, dirette (dichiarazioni) o indirette (comportamenti concludenti), per la stipulazione di un contratto.
L’ordinamento disciplina diversi procedimenti idonei a produrre regole contrattuali:
Scambio dei consensi: due o più persone si accordano sul contenuto del contratto che intendono concludere. C’è
coincidenza tra il regolamento che entrambe le parti
hanno dichiarato di volere.
• Momento e luogo della conclusione del
contratto
Ove lo scambio avviene tra persone distanti, il contratto si intende concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte
FORMAZIONE DEL CONTRATTO
atto prenegoziale con il quale il proponente prospetta all’oblato il
contenuto contrattuale, che deve essere completo di tutti gli
elementi ed espresso nella forma eventualmente richiesta per la validità del contratto.
Ove la proposta sia incompleta, può valere come invito a proporre.
recettizio
inefficace in caso di:
• revoca inviata all’oblato prima di venire a conoscenza
dell’accettazione (ma con obbligo di indennizzare l’accettante delle spese e delle perdite scaturenti dall’iniziata esecuzione) (art. 1328 c.c.);
• morte o incapacità sopravvenuta del proponente prima della conclusione del contratto, salvo il caso di proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) ovvero di proponente imprenditore non piccolo (ma salvo che dalla natura dell’affare o da altre circostanze risulti l’inefficacia) (art. 1330 c.c.).
In caso di accettazione non conforme si ha una nuova proposta (c.d.
controproposta).
● Proposta (art. 1326 c.c.)
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FORMAZIONE DEL CONTRATTO -
scambio dei consensi
● Accettazione (art. 1326 c.c.)
manifestazione di volontà di un futuro regolamento di interessi, tra soggetti determinati, con gli elementi interamente individuati nella proposta;
deve pervenire al proponente nel termine da questi stabilito, ovvero
ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. In caso di accettazione tardiva il proponente ha la facoltà di considerarla efficace, salvo l’obbligo di avvisare immediatamente l’accettante;
la forma è stabilita dal proponente o richiesta dalla legge;
atto prenegoziale recettizio; inefficace in caso di:
• revoca dichiarata dall’accettante e conosciuta dal proponente prima dell’accettazione (art. 1328 c.c.);