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CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE ACCETTAZIONE CONDIZIONI

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Academic year: 2022

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CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE

ACCETTAZIONE CONDIZIONI Art. 1 Oggetto

1. Il Consulente si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione d’opera intellettuale, con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario nei confronti del Committente, secondo le modalità e le richieste concordate con il Committente, nei limiti del presente incarico, ed in particolare, svolgendo attività di:

a. Interlocuzione con istituzioni europee, nazionali e regionali: coordinamento delle rispettive attività e gestione dell’iter propedeutico alla adozione della bozza di progetto definitivo finalizzata alla individuazione della Regione Friuli Venezia Giulia quale pilot del Green Deal europeo;

b. Organizzazione a Trieste degli “stati generali dell’ambiente” dell’area geografica dell’alto Adriatico e del centro Europa;

c. Ricerca di partnership con altri stati membri e coordinamento delle attività per l’istituzione di un organismo internazionale dedicato all’alta formazione in campo ambientale nell’ambito dell’UNESCO.

2. Data la peculiarità delle attività descritte e ai fini del raggiungimento degli obiettivi commissionati, il Consulente viene autorizzato a far parte di gruppi di lavoro, che verranno nel corso del contratto costituiti e che saranno formati da altri consulenti e/o da dipendenti della Committente. La partecipazione ed il coordinamento con tali gruppi di lavoro sono esclusivamente richiesti ai fini della ottimizzazione dei risultati che il Consulente si impegna comunque a garantire in piena autonomia.

3. Il Consulente, per l’organizzazione della propria attività, utilizzerà mezzi e strumenti personali, quali:

computer, veicoli di trasporto, etc. La Committente fornirà, peraltro, laddove ritenuto necessario, i protocolli e le procedure di sicurezza implementate per regolamentare l’accesso sicuro e controllato ai propri locali e ai propri sistemi informativi.

Art. 2 Stipulazione, durata e avvio dell’esecuzione del contratto

1. La stipula del contratto avviene mediante accettazione dell’offerta da parte del Committente come specificato nell’avviso pubblico con il quale è stata indetta la procedura di selezione del consulente.

2. L’efficacia del contratto è sospesa nelle more dell’espletamento delle attività contabili di registrazione dell’impegno di spesa fino al ricevimento di un’apposita comunicazione del Committente. Fino a tale momento non può essere data esecuzione al contratto.

3. Il presente incarico ha durata dal 1 gennaio 2021 fino al completamento delle attività e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, restando esclusa ogni proroga tacita; ogni ulteriore accordo concernente l’eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Art. 3 Compenso e rimborsi spese

1. Il compenso lordo per lo svolgimento delle prestazioni, comprensivo anche dell’utilizzo da parte del

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Consulente di propri mezzi, viene pattuito in € 30.000,00 (IVA inclusa).

2. Le spese sostenute e documentate dal Consulente per viaggi, vitto ed alloggio verranno rimborsate solo se le trasferte siano state preventivamente autorizzate a mezzo mail dal Committente, a fronte della trasmissione al Committente medesimo della relativa documentazione giustificativa con cadenza mensile. Dette spese saranno rimborsate solo a seguito della comunicazione di positiva verifica di conformità, in occasione del pagamento della prima fattura utile successiva a detta comunicazione e dovranno essere inserite in fattura.

Art. 4 Modalità di esecuzione del contratto e pagamenti

1. Il consulente deve con cadenza bimestrale decorrente dalla data di avvio dell’esecuzione trasmettere al Committente a mezzo PEC una relazione recante lo stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto.

2. La relazione deve essere contenuta entro 100 righe (carattere times new romans - dimensione 11) ed essere suddivisa in 3 paragrafi, aventi come rubrica le 3 attività in cui si articola l’oggetto del contratto.

3. Il Committente entro 30 giorni dalla ricezione della relazione valuta lo stato di avanzamento delle attività, attesta la regolarità della prestazione che comunica al Consulente.

4. Dalla comunicazione di cui al e comma 3 il consulente può emettere fattura.

5. La fattura è emessa in formato elettronico, tramite piattaforma SDI, e trasmessa al seguente codice univoco ufficio: 858NAJ.

6. L’importo fatturato deve corrispondere ad 1/12 del compenso pattuito + IVA.

7. Il Committente provvede al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento.

8. Il termine di pagamento è sospeso nel periodo intercorrente tra il 15 novembre e il 15 gennaio.

Art. 5 Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. La Committente, in particolare, è l’esclusiva titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico, quali tutte le informazioni che la Committente stessa comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: “RISERVATO”. In alcun modo, pertanto, il Consulente sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali del Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente o il presente incarico, divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate al Consulente medesimo.

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Art. 6 Sicurezza sul lavoro

1. Il Consulente si impegna nell’esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento all’attività che comporti la presenza del Consulente presso la sede della Committente, a rispettare quanto previsto dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008. La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità, in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al Consulente, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l’inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

Art. 7 Estinzione del contratto

1. ll presente contratto cessa alla scadenza prefissata.

2. Il Committente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di giorni 30 decorrenti dal ricevimento della PEC da parte del Consulente.

3. L’estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l’obbligo da parte del Consulente di consegnare la documentazione, incluso indici, procedure, tracciati di cui il Consulente medesimo possa essere venuto a conoscenza nell’ambito del presente incarico.

Art. 8 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Il Consulente deve osservare il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con d.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 039/Pres, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato.

2. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia è accessibile al link:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazione- trasparente/allegati/12032015_Codice_di_comportamento.pdf

Art. 9 Clausola anti Pantouflage

1. Il Consulente non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal comma 1.

3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 10 Trattamento dati personali

1. Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Piazza dell’Unità d’Italia, 1 - 34121 Trieste - telefono +39 040 3773710 mail: presidente@regione.fvg.it - PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.

- il Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste.

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e–mail: privacy@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it.

- il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso con l’erogazione dei servizi oggetto del

“Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia” la Società Insiel S.p.A. - Sede legale via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste - telefono +39 0403737 111 mail: info@insiel.it - PEC: protocollo@pec.insiel.it

- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione Friuli Venezia Giulia implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria.

Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;

- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Art.11 Responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto

1. Il Consulente, nell’ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore. Il Consulente esonera e comunque tiene indenne la Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall’esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

Art. 12 Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in sede di esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 13 Disposizioni generali

1. Ai fini del presente contratto fanno fede esclusivamente le comunicazioni scambiate a mezzo PEC.

2. Ai sensi delle vigenti disposizioni sull’anagrafe tributaria, le parti dichiarano che il codice fiscale è, per la Regione, il numero 80014930327 e, per il Consulente ________________, il numero __________.

3. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Consulente.

4. Il presente contratto è registrato solo in caso d’uso ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2222 a 2238 del codice civile.

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Letto e sottoscritto per accettazione Il Candidato

dott. ………

(firmato digitalmente)

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