Università di Sassari/Seminario di Diritto Romano/Pubblicazioni-6
Giovanni Lobrano
“Uxor quodammodo domina”
Riflessioni su Paul. D. 25.2.1
Sassari 1989
Cap. II
FONTI SULLA NATURA COMUNITARIA DEL MATRIMONIO ROMANO
SOMMARIO: 1. Una questione preliminare: ius o humanitas?. 2. La definizione del matrimonio
come consortium e/o societas. a. Consortium omnis vitae. b. Societas coniugalis. 3. Definizioni della
uxor come (con) domina. a. «Dove tu Gaio io Gaia ... dove tu signore e padrone anche io signora e
padrona». b. Uxor domina nelle formule testamentarie. 4. Uxor amministratrice domestica. Il
'potere delle chiavi' delle uxores dalle XII tabulae a Tertulliano. 5. Attestazioni di una comunità
coniugale di beni nel matrimonio cd. cum manu. a. Communio omnium bonorum. b. Ripudio e
divisione dei beni comuni. c. Successione reciproca tra coniugi? 6. Continuità — anche — di regime
patrimoniale tra il matrimonium cd. cum manu e il regime dotale. a. La dottrina più recente:
continuità nel segno del potere maritale ed 'evoluzione' nel segno della liberazione muliebre. b. La
laudatio Turiae e il patrimonium commune. c. Il Senatoconsulto silaniano: i servi del maritus 'e'
della uxor. d. La dos dal matrimonio cd. cum manu al matrimonio cd. sine manu. e. Regime
patrimoniale del divorzio dopo Spurio Carvilio Ruga: dalla divisione dei beni comuni alla actio rei
uxoriae.
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1. Una questione preliminare: ius o humanitas?
Per quanto sia nota la frequenza presso le fonti romane di ogni epoca, della
nozione societaria e comunitaria del matrimonio, non mi consta che sia stata realizzata
una raccolta organica delle fonti sia 'giuridiche' sia 'letterarie' in materia di societé/o
comunione coniugale.
A una simile iniziativa ha — credo — ostato la chiusura — sarebbe forse più
giusto parlare di 'rigetto — di natura dogmatico — sistematica consolidatasi nei
confronti di tutte le fonti — pur giuridiche — le quali affermino o lascino comunque
intendere la esistenza di una comunione domestica, anche soltanto tra coniugi.
Tentare una raccolta e una considerazione complessiva di tali fonti può allora
apparire in partenza fatica sprecata, almeno sotto il profilo e ai fini di una ricostruzione
giuridica dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
In realtà, la pregiudiziale chiusura dottrinaria a ogni loro valutazione giuridica è,
già allo stato della dottrina, molto meno solida di quanto, in forma tralatizia, si soglia
credere.
Il rigetto (della rilevanza giuridica) delle fonti in questione infatti è, per quanto
concorde, operato in forza di due argomenti che, essendo di segno opposto, si elidono a
vicenda, lasciandolo così oggettivamente ingiustificato.
L'argomento più diffuso, che si fa comunemente risalire allo Schulz e che,
comunque, ha avuto dallo Schulz la formulazione più completa è che questo tipo
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di fonti non esprime lo stato di diritto ma — soltanto — uno stato di fatto che a quello di
diritto si oppone, bilanciandolo in forza e in nome di una "humanitas" capace di
temperare nella vita pratica i rigori dogmatico-sistematici della giuridicità, pure
restando ad essa assolutamente estranea: «Was das Ehegüterrecht angeht, so ist die