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Commento Artt. 170 par. I e II, 171, 172 e 173, Codice proprietà industriale

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Testo completo

(1)

€ 230,00

i.v.a. inclusa

(2)

L. C. U

bertazzi

, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, 7

a

ed.

(3)

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 –

9 –

10 –

11 –

12 –

13 –

14 –

C. Consolo - C. Glendi - Commentario

bre-ve alle leggi del processo tributario

4

R. Cavallo Perin - A. Romano -

Commenta-rio breve al testo unico sulle autonomie locali

L. Costato - F. Pellizzer - Commentario

breve al codice dell’ambiente

2

A. Maffei Alberti - Commentario breve al

diritto delle società

4

A. Zaccaria - Commentario breve al diritto

della famiglia

3

A. Carullo - G. Iudica - Commentario breve

alla legislazione sugli appalti pubblici e privati

3

G. Volpe Putzolu - Commentario breve al

diritto delle assicurazioni

2

G. De Cristofaro - A. Zaccaria -

Commen-tario breve al diritto dei consumatori

2

G. Falsitta - A. Fantozzi - G. Marongiu

- F. Moschetti - Commentario breve alle leggi

tri-butarie: Tomo I Diritto costituzionale tributario e

Statuto del contribuente,

a cura di G. Falsitta; Tomo

II Accertamento e sanzioni,

a cura di F. Moschetti;

Tomo III Testo unico delle imposte sui redditi

e leggi complementari,

a cura di A. Fantozzi;

To-mo IV Imposta sul valore aggiunto e imposte sui

trasferimenti,

a cura di G. Marongiu

M.V. Benedettelli - C. Consolo - L.G.

Radi-cati di Brozolo - Commentario breve al diritto

dell’arbitrato nazionale ed internazionale

2

G. Cian - Codice civile e leggi collegate.

Commento giurisprudenziale sistematico

2

R. Ferrara - G.F. Ferrari - Commentario breve

alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia

3

S. Bartole - P. De Sena - V. Zagrebelsky -

Commentario breve alla Convenzione

Euro-pea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo

e delle Libertà fondamentali

G. Forti - P. Patrono - G. Zuccalà - Codice

penale e leggi collegate. Commento

giurispru-denziale sistematico

A. Zaccaria - Commentario breve alla

disci-plina delle locazioni immobiliari

G. Spangher - A. Marandola -

Commenta-rio breve al Codice antimafia e alle altre

pro-cedure di prevenzione

R. Costi - F. Vella - Commentario breve al

Testo Unico Bancario

15 –

16 –

17 –

18 –

19 –

20 –

21 –

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26 –

27 –

28 –

29 –

30 –

31 –

G. Cian - A. Trabucchi - Commentario breve

al codice civile

13

a cura di Giorgio Cian

Commentario breve al codice civile -

Comple-mento giurisprudenziale. Edizione per prove

concorsuali ed esami 2019

A. Maffei Alberti - Commentario breve alla

legge fallimentare

6

F. Carpi - M. Taruffo - Commentario breve

al codice di procedura civile

9

Commentario breve al codice di procedura

civi-le - Compcivi-lemento giurisprudenziacivi-le

10

(con CD)

Commentario breve al codice di procedura

ci-vile - Complemento giurisprudenziale.

Edizio-ne per prove concorsuali ed esami 2019

G. Forti - S. Seminara - Commentario breve

al codice penale

6

Commentario breve al codice penale -

Com-plemento giurisprudenziale

12

(con CD)

Commentario breve al codice penale -

Com-plemento giurisprudenziale. Edizione per prove

concorsuali ed esami 2019

L.C. Ubertazzi - Commentario breve alle

leggi su proprietà intellettuale e concorrenza

7

G. Conso - G. Illuminati - Commentario

bre-ve al codice di procedura penale

2

G. Illuminati - L. Giuliani - Commentario

breve al codice di procedura penale -

Comple-mento giurisprudenziale. Edizione per prove

concorsuali ed esami 2019

S. Bartole - R. Bin - Commentario breve

alla Costituzione

2

L. Salamone - P. Spada - Commentario breve

al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri

strumenti di credito e mezzi di pagamento

5

G. Conso - V. Grevi - Prolegomeni a un

com-mentario breve al nuovo codice di procedura

penale

(opera esaurita)

A. Romano - R. Villata - Commentario

bre-ve alle leggi sulla giustizia amministrativa

3

G. Alpa - P. Zatti - Commentario breve al

codice civile. Leggi complementari

(3 tomi)

Tomo I

4

Tomo II

4

Tomo III

4

R. De Luca Tamajo - O. Mazzotta -

Com-mentario breve alle leggi sul lavoro

6

F. Pocar - Commentario breve ai Trattati

del-la Comunità e dell’Unione europea

2

F.C. Palazzo - C.E. Paliero - Commentario

breve alle leggi penali complementari

2

BREVIARIA IURIS

fondati da G

iorGio

C

ian

e a

Lberto

t

rabUCChi

e continuati da G

iorGio

C

ian

e M

arCo

C

ian

(4)

2019

COMMENTARIO BREVE

ALLE LEGGI SU

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

E CONCORRENZA

7

a

edizione

LUIGI CARLO UBERTAZZI

già Ordinario nell’Univ. di Pavia

(5)

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, eco-nomico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell’Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autoriz-zazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per even-tuali involontari errori o inesattezze.

Composizione: Sinergie Grafiche srl - Corsico (MI) Stampato dalla L.E.G.O. S.p.A. Viale dell’Industria, 2 - 36100 - Vicenza

(6)

01_Presentazione - prima bozza

PRESENTAZIONE

Nulla hanno da dire i Direttori della Collana se non sottolineare – unitamente

all’espressione del proprio grazie al Direttore dell’Opera e a tutti i suoi Collaboratori

– il fatto che anche questa settima edizione continua a realizzare nel modo migliore, pur

in un’eta` di continue rilevanti trasformazioni normative, lo scopo del Commentario, che

e` quello di presentare una approfondita e aggiornata illustrazione di tutto quanto e`

essenziale nel settore del diritto industriale e dei beni immateriali.

Padova, giugno 2019

G

IORGIO

C

IAN

M

ARCO

C

IAN

(7)
(8)

02_Prefazione - prima bozza

PREFAZIONE

La settima edizione di questo Commentario ne lascia inalterate concezioni di fondo

e caratteristiche essenziali; aggiorna i commenti allo stato attuale della legislazione; e li

ha aggiornati in corsa anche al d.l. 30 aprile 2019, n. 34. Anche questa volta rinnovo di

cuore tutti i ringraziamenti espressi dall’edizione precedente: ed in particolare ai

cura-tori delle sezioni, agli aucura-tori di questa edizione ed a quelli delle edizioni precedenti i cui

commenti sono stati qui ripresi in qualche misura. E mi assumo naturalmente il piacere

e la responsabilita` derivanti dal coordinamento generale dell’Opera.

L

UIGI

C

ARLO

U

BERTAZZI

(9)

03_Autori - prima bozza

AUTORI DELL’OPERA

D

IRETTORE

L

UIGI

C

ARLO

U

BERTAZZI

C

URATORI DELLE SEZIONI

Federico Ghezzi, Andrea Giussani, Carlo Emanuele Mayr

C

OLLABORATORI DI QUESTA EDIZIONE

Alberto Alessandri

Aurelio Assenza

Francesca Benatti

Sabrina Borocci

Bianca Caruso

Alessandro Cassinelli

Valentina Cingano

Alessandro Cogo

Paolo Comoglio

Serena Corbellini

Pierluigi Cottafavi

Francesca Cuomo Ulloa

Daniele De Angelis

Giulia Di Fazzio

Patrizia Di Tullio

Gualtiero Dragotti

Philipp Fabbio

Daniele Fabris

Marco Fazzini

Francesca Ferrari

Giuseppe Finocchiaro

Giuliano Fonderico

Paolo Galli

Roberto Gandin

Federico Ghezzi

Domenico Giordano

Andrea Giussani

Francesco Goisis

Davide Graziano

Giovanni Guglielmetti

Paolo Iannuccelli

Gianlorenzo Ioannides

Simona Lavagnini

Arturo Leone

Cristina Lo Surdo

Veronica Maffei Alberti

Corrado Malberti

Giuseppina Mangione

Giovanna Massarotto

Carlo Emanuele Mayr

Chiara Muraca

Andrea Ottolia

Claudio Partesotti

Luca Passanante

Alessandra Pedriali Kindler

Anna Porporato

Roberto Romandini

Angelo Maria Rovati

Fabrizio Sanna

Cristiana Sappa

Davide Sarti

Federica Senerchia

Raffaele Servanzi

Giulio Enrico Sironi

Serena Stella

Paolina Testa

Mario Todino

Anna Maria Toni

Andrea Tosato

Michele Trimarchi

Giuseppe Urbano

Carla Zuddas

C

OLLABORATORI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI

*

Giovanni Angelicchio

Giulio Bergomi

Michele Bertani

Jole Bertone

Antonio Legrottaglie

Elisabetta Guidi

Lamberto Liuzzo

Mariateresa Maggiolino

Armando Plaia

*

Sono qui indicati soltanto gli autori dei commenti delle edizioni precedenti che sono stati

(10)
(11)

04_Curatori - prima bozza

CURATORI DELLE SEZIONI ED AUTORI DEI COMMENTI

NORME GENERALI SULLA PROPRIETA

` INTELLETTUALE

Luigi Carlo Ubertazzi

Trattato FUE

art. 36 D. Sarti

Regolamento 1215/2012/UE sulla competenza giurisdizionale

artt. 1-81 F. Ferrari

D. legisl. 27 giugno 2003, n. 168

artt. 1-7 P. Comoglio

CODICE DELLA PROPRIETA

` INDUSTRIALE

Luigi Carlo Ubertazzi

D. legisl. 10 febbraio 2005, n. 30

artt. 1-6 R. Servanzi

introduzione agli artt. 7-28 C.E. Mayr

artt. 7-10 par. I-III C.E. Mayr

art. 10 par. IV D. Fabris

artt. 11-16 C.E. Mayr

art. 17 C.E. Mayr (A.M. Rovati*)

artt. 18-28 C.E. Mayr

artt. 29-30 P. Di Tullio (G. Angelicchio*)

introduzione agli artt. 31-44 F. Sanna

artt. 31-44 F. Sanna

introduzione agli artt. 45-81 A. Ottolia

artt. 45-55 par. I-II A. Ottolia

art. 55 par. III D. Fabris

art. 56 parr. I-III A. Ottolia

art. 56 parr. IV-XV D. Fabris

art. 57 A. Ottolia

art. 58 parr. I-II A. Ottolia

art. 58 par. III D. Fabris

art. 59 parr. I-II A. Ottolia

art. 59 par. III D. Fabris

artt. 60-61 A. Ottolia

art. 62 A. Cassinelli (E. Guidi*)

artt. 63-65 A. Ottolia (E. Guidi*)

artt. 66-67 A. Ottolia (G. Angelicchio*)

art. 68 parr. I-VII A. Ottolia

art. 68 parr. VIII-XII D. Fabris

artt. 69-74 A. Cassinelli (G. Angelicchio*)

art. 75 G. Dragotti

artt.76-79 R. Gandin

artt. 80-81 G. Dragotti

introduzione agli artt. 81-bis-81-octies R.

Romandini

artt. 81-bis-81-octies R. Romandini

artt. 82-86 M. Fazzini

artt. 87-97 G. Guglielmetti

artt. 98-99 A. Ottolia

introduzione agli artt. 100-116 C.E. Mayr

artt. 100-116 C.E. Mayr

introduzione agli artt. 117-143 G. Di Fazzio

artt. 117-119 P. Di Tullio (G. Angelicchio*)

artt. 120-123 G. Di Fazzio

artt. 124-126 A.M. Rovati

art. 127 A. Alessandri

artt. 128-132 L. Passanante

introduzione all’art. 133 L. Passanante

art. 133 L. Passanante

artt. 134-137 P. Comoglio

artt. 138-140 A. Tosato

artt. 141-143 F. Goisis

artt. 144-146 G. Di Fazzio

introduzione agli artt. 147-173 A. Porporato

artt. 147-161 A. Porporato

art. 162 R. Romandini

art. 163 parr. I-II A. Porporato

art. 163 par. III A. Cassinelli

artt. 164-169 A. Porporato

art. 170 parr. I-II A. Porporato

art. 170 par. III A. Cassinelli

art. 170-bis A.M. Rovati

art. 170-ter A. Cassinelli

artt. 171-184-decies A. Porporato

artt. 185-190 A.M. Rovati (P. Galli*)

artt. 191-193 V. Cingano

art. 194 F. Goisis

artt. 195-197 A.M. Rovati (P. Galli*)

artt. 198-200 V. Cingano

introduzione agli artt. 201-222 F. Goisis

artt. 201-222 F. Goisis

(12)

04_Curatori - prima bozza

introduzione agli artt. 223-230 V. Cingano

artt. 223-230 V. Cingano

introduzione agli artt. 231-236 A.M. Rovati

(A. Cogo*)

artt. 231-236 A.M. Rovati (A. Cogo*)

artt. 237-245 F. Sanna

art. 245-bis D. Graziano

art. 246 F. Sanna

D. legisl. 13 agosto 2010, n. 131

art. 128 F. Sanna

SEGNI DISTINTIVI E DESIGN

Carlo Emanuele Mayr

Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell’Unione europea

artt. 1-17 G.E. Sironi

art. 18 C.E. Mayr

artt. 19-29 G.E. Sironi

artt. 30-44 non commentati

artt. 45-48 G.E. Sironi

artt. 49-73 non commentati

artt. 74-93 F. Senerchia

artt. 94-121 non commentati

artt. 122-136 G. Dragotti

artt. 137-138 V. Maffei Alberti

artt. 139-212 non commentati

Codice civile

artt. 2563-2568 C.E. Mayr

Regolamento CE n. 6/02 su disegni e modelli

Introduzione al RDM, F. Sanna

artt. 1-9 F. Sanna

art. 10 C. Partesotti

artt. 11-13 non commentati

artt. 14-21 C. Partesotti

art. 22 F. Sanna

art. 23 non commentato

artt. 24-26 V. Maffei Alberti

artt. 27-34 F. Benatti - A.M. Toni

artt. 35-51 non commentati

artt. 52-54 V. Maffei Alberti

artt. 55-78 non commentati

artt. 79-94 V. Maffei Alberti

art. 95 non commentato

art. 96 F. Sanna

artt. 97-111 non commentati

INVENZIONI

Luigi Carlo Ubertazzi

Convenzione sul brevetto europeo

Introduzione alla CBE, A.M. Rovati

(P. Galli*), con par. LXIV

Brexit e brevetto UE L.C. Ubertazzi

artt. 1-51 non commentati

art. 52 A. Ottolia (P. Di Tullio*)

artt. 53-55 A. Ottolia (A. Cassinelli*)

art. 56 A. Ottolia (P. Di Tullio*)

art. 57 A. Ottolia (A. Cassinelli*)

artt. 58-62 A. Ottolia (D. Sarti*)

art. 63 non commentato

art. 64 A. Ottolia (L. Liuzzo*)

artt. 65-66 non commentati

artt. 67-69 A. Ottolia (L. Liuzzo*)

artt. 70-137 non commentati

art. 138 A. Ottolia (A. Cassinelli*)

artt. 139-178 non commentati

DIRITTO D’AUTORE

Luigi Carlo Ubertazzi

L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge autore)

Introduzione alla l.a. A.M. Rovati (D. Sarti*)

artt. 1-5 P. Galli

introduzione agli artt. 6-11 P. Galli

artt. 6-16 P. Galli

(13)

04_Curatori - prima bozza

art. 16-bis P. Galli

artt. 17-18 P. Galli

art. 18-bis A.M. Rovati (D. Sarti*)

art. 19 P. Galli

introduzione agli artt. 20-24 P. Galli

artt. 20-24 P. Galli

introduzione agli artt. 25-32-ter P. Galli

artt. 25-43 P. Galli

introduzione agli artt. 44-50 D. De Angelis

artt. 44-46 D. De Angelis

art. 46-bis P. Galli

artt. 47-50 D. De Angelis

artt. 51-64 P. Galli

introduzione agli artt. 64-bis-64-quater

P. Galli

artt. 64-bis-64-quater P. Galli

introduzione agli artt. 64-quinquies-64-sexies

S. Lavagnini

artt. 64-quinquies-64-sexies S. Lavagnini

introduzione agli artt. 65-71-quinquies

R. Servanzi

artt. 65-68-bis R. Servanzi

artt. 69-69-septies C. Sappa

artt. 70-71-quinquies C. Sappa

introduzione agli artt. 71-sexies-71-decies

C. Zuddas

artt. 71-sexies-71-decies C. Zuddas

introduzione al titolo II capo I C. Zuddas

(M. Bertani*)

artt. 72-78-bis C. Zuddas (M. Bertani*)

art. 78-ter A.M. Rovati (P. Galli*)

art. 78-quater A.M. Rovati

introduzione al capo II C. Zuddas

(M. Bertani*)

art. 79 C. Zuddas (M. Bertani*)

introduzione al capo III C. Sappa

artt. 80-85-quinquies C. Sappa

art. 86 S. Corbellini

introduzione al capo V C. Sappa

artt. 87-92 A. Pedriali Kindler

artt. 93-95 S. Corbellini

artt. 96-98 A. Pedriali Kindler

art. 99 S. Corbellini

art. 99-bis P. Galli

artt. 100-102-quinquies S. Lavagnini

artt. 103-106 A. Tosato

artt. 107-110-bis A. Cogo

art. 111 A. Tosato

artt. 112-141 A. Cogo

artt. 142-143 S. Corbellini

introduzione agli artt. 144-155 P. Galli

artt. 144-155 P. Galli

introduzione agli artt. 156-170 (parte sost.)

A.M. Rovati

introduzione agli artt. 156-170 (parte proc.)

L. Passanante (G. Bergomi*)

artt. 156-157 G. Di Fazzio

artt. 158-160 A.M. Rovati

artt. 161-162 L. Passanante

artt. 162-bis-162-ter L. Passanante

artt. 163-165 L. Passanante

art. 166 A.M. Rovati

art. 167 A. Tosato

artt. 168-170 A.M. Rovati

artt. 171-174 A. Alessandri

artt. 174-bis-179 non commentati

artt. 180-184 D. Giordano

artt. 185-189 P. Galli

artt. 190-195 non commentate

artt. 196-206 P. Galli

CONCORRENZA SLEALE, PUBBLICITA

` E CONSUMATORI

Luigi Carlo Ubertazzi

Codice civile

artt. 2595-2597 P. Di Tullio (F. Sanna*)

art. 2598 P. Di Tullio

artt. 2599-2601 F. Cuomo Ulloa

(G. Guglielmetti*)

Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale

Introduzione, A. Pedriali Kindler

norme generali A. Pedriali Kindler

artt. 1-2 P. Testa

artt. 3-12-bis P. Cottafavi

artt. 13-15 P. Testa

artt. 16-28-ter P. Cottafavi

artt. 29-35 non commentati

artt. 36-45 P. Cottafavi

art. 46 P. Testa

D. legisl. 2 agosto 2007 n. 145 - Attuazione dell’art. 14 della direttiva 2005/29/CE

che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita` ingannevole

artt. 1-4 P. Testa

artt. 5-7 P. Cottafavi

art. 8 sez. I A. Alessandri

art. 8 sez. II A. Leone

art. 8 sez. III P. Testa

art. 9 P. Testa

(14)

04_Curatori - prima bozza

D. legisl. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)

artt. 1-3 P. Cottafavi (A. Plaia*)

artt. 4-17 omissis

artt. 18-20 P. Cottafavi

art. 21 parr. I-III P. Testa

art. 21 par. IV P. Cottafavi

art. 22 parr. I-II P. Testa

art. 22 par. III P. Cottafavi

art. 22 parr. IV-VI P. Testa

art. 22-bis non commentato

art. 23 parr. I-V P. Testa

art. 23 par. VI P. Cottafavi

art. 23 par. VII P. Testa

artt. 24-26 P. Cottafavi

art. 27 sez. I A. Alessandri

art. 27 sez. II parr. I-IV A. Leone

art. 27 sez. II parr. V-VII P. Testa

artt. 27-bis-27-quater P. Testa

artt. 28-135 omissis

artt. 136-138 non commentati

artt. 139-140 G. Finocchiaro

art. 140-bis A. Giussani

artt. 141-141-decies G. Finocchiaro

Legge 18 giugno 1998 n. 192 (subfornitura)

artt. 6-7 P. Fabbio

art. 9 P. Fabbio

DIRITTO ANTITRUST

Federico Ghezzi

Trattato FUE (artt. 101-106)

art. 101 sezz. I-II parr. I-XII A. Assenza

(F. Ghezzi*)

art. 101 sez. II par. XIII B. Caruso

(M. Maggiolino*)

art. 101 sez. III parr. XIV-XXVI

A. Assenza (F. Ghezzi*)

art. 101 sez. III par. XXVII A. Assenza

(M. Maggiolino*)

art. 101 sez. III parr. XXVIII-XXIX

C. Malberti

art. 101 sezz. IV-V G. Massarotto (F. Ghezzi*)

art. 101 sez. VI P. Iannuccelli

art. 102 M. Todino

artt. 103-105 G. Fonderico

art. 106 G. Ioannides

Regolamento CE n. 1/2003

artt. 1-6 B. Caruso (J. Bertone*)

artt. 7-8 S. Borocci (J. Bertone*)

art. 9 G. Massarotto

artt. 10 S. Borocci (J. Bertone*)

artt. 11-16 P. Iannuccelli

artt. 17-19 S. Borocci (J. Bertone*)

artt. 20-22 C. Muraca (A. Legrottaglie)

art. 23 parr. I-VII F. Ghezzi (A. Legrottaglie)

art. 23 parr. VIII-XII C. Muraca

(A. Legrottaglie)

artt. 24-26 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)

artt. 27-28 P. Iannuccelli

art. 29 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)

artt. 30-33 P. Iannuccelli

artt. 34-45 non commentati

Regolamento CE n. 139/2004 (concentrazioni)

art. 1 G. Mangione

artt. 2-3 sez. I G. Mangione

artt. 2-3 sez. II M. Todino

artt. 2-3 sez. III G. Mangione

artt. 4-26 G. Mangione

L. 10 ottobre 1990, n. 287 (legge antitrust)

art. 1 G. Mangione

art. 2 sez. I parr. I-X F. Ghezzi

art. 2 sez. I par. XI B. Caruso

(M. Maggiolino*)

art. 2 sez. II parr. XII-XXIV F. Ghezzi

art. 2 sez. II parr. XXV-XXVI G. Massarotto

(M. Maggiolino*)

art. 2 sez. II parr. XXVII-XXVIII F. Ghezzi

art. 2 sez. III P. Iannuccelli

art. 3 M. Todino

art. 4 F. Ghezzi

artt. 5-7 sez. I G. Mangione

artt. 5-7 sez. II M. Todino

artt. 5-7 sez. III G. Mangione

artt. 8-9 G. Fonderico

artt. 10-11 G. Urbano

artt. 12-13 M. Trimarchi

art. 14-14-ter S. Stella

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04_Curatori - prima bozza

art. 15 C. Lo Surdo

artt. 16-19 G. Mangione

artt. 20-23 G. Fonderico-G. Ioannides

artt. 24-25 G. Fonderico

artt. 26-30 non commentati

art. 31 A. Alessandri

art. 32 non commentato

art. 33 P. Comoglio

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Coordinamento delle norme commentate da P.

Comoglio, F. Cuomo Ulloa, G. Di Fazzio, G. Finocchiaro, A. Giussani, L. Passanante a cura

di Andrea Giussani

INDICI

a cura di Raffaele Servanzi

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02a_Codice industriale - prima bozza

vede la possibilita` di rivendicare in una domanda di brevetto la priorita` di piu` domande precedenti, sal-vo il controllo del requisito di unita` inventiva, rico-noscendo, nel caso in cui questo non sussista, la possibilita` per l’Ufficio di chiedere la divisione della domanda ai sensi dell’art. 161 cpi.nIl co. 5 dell’art. 169 cpi riprende il testo dell’art. 21, d.p.r. 795/48, omettendone gli ultimi quattro commi. Il co. 5 rin-via ad un regolamento per disciplinare cio` che la vecchia disposizione regolava nei quattro commi ora abrogati.nAi sensi dei co. 6 e 8 dell’art. 169 cpi, per i brevetti, i modelli di utilita` e le varieta` vegetali viene sancita la regola secondo cui ove la priorita` sia richiesta fuori termine oppure da chi non sia legittimato o nel caso in cui il documento di priorita` non venga prodotto entro i termini sta-biliti, la priorita` stessa deve essere rifiutata. Del rifiuto della priorita` e` necessario fare menzione nel certificato di brevettazione o registrazione, mentre per il certificato di varieta` vegetale il co. 8 prevede che del rifiuto non se ne faccia menzione.

nIl d. legisl. 13-8-2010, n. 131 ha aggiunto i co. 5-bis e 5-ter, ai sensi dei quali la dichiarazione di priorita` puo` non essere presentata contestualmente alla do-manda, ma essere aggiunta successivamente e co-munque modificata nel termine di 16 mesi dalla data della prima priorita` rivendicata. La previsione si riferisce all’ipotesi in cui il titolare della domanda

di cui si rivendica la priorita` sia diverso dal richie-dente che rivendica tale priorita` e per tale ragione prescrive di produrre documenti idonei a legittima-re il richiedente alla rivendicazione di priorita`. Tali modifiche sono conformi alla normativa del PLT (Trattato sul diritto dei brevetti, art. 13 e reg. 14) nonche´ del PCT (Trattato di cooperazione in ma-teria di brevetti, reg. 26-bis) e alla reg. 52 della CBE 2000 (v. La relazione illustrativa al decreto corretti-vo, IDI 10, 571-572).nA mente del co. 6 dell’art. 169 cpi, il termine per produrre il documento di priorita` e` di sei mesi dalla data di deposito della domanda. L’inosservanza di tale termine comporta che la rivendicazione di priorita` non venga ricono-sciuta e che la brevettazione o la registrazione av-vengano senza la menzione della priorita`. E` stato evidenziato che il riferimento ad opera del co. 6 dell’art. 169 cpi alla sola disposizione del co. 1 del medesimo articolo e` da ritenersi incompleto in quanto che, anche il mancato deposito della docu-mentazione indicata nel co. 2, riguardante la cessio-ne del diritto di priorita`, entro il termicessio-ne dei sei mesi dal deposito della domanda, deve comportate la concessione del titolo senza la priorita` (SCUFFI -FRANZOSI, op. cit., 1074).nIl co. 7 dell’art. 169 cpi precisa che il rifiuto della rivendicazione di priorita` deve essere riportato sul titolo.

170

Esame delle domande. 1. L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la

regolarita` formale, e` rivolto ad accertare:

a) per i marchi: se puo`trovare applicazione l’articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o

l’articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono

essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a),

b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui all’articolo 3;

b) per le invenzioni ed i modelli di utilita`che l’oggetto della domanda sia conforme a quanto

previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita`, ove sia disciplinata con decreto

ministeriale la ricerca delle anteriorita`e in ogni caso qualora l’assenza di essi risulti assolutamente

evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla

stregua del notorio;

c) per i disegni e modelli che l’oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni

dell’ar-ticolo 31 e dell’ardell’ar-ticolo 33-bis;

d) per le varieta` vegetali, i requisiti di validita` previsti nella sezione VIII del capo II del

codice, nonche´l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 della stessa sezione. L’esame

di tali requisiti e`compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere

vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La Commissione

opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al

fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali puo`

chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione

neces-sario per effettuare il controllo;

e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l’oggetto della domanda sia conforme a

quello previsto dall’articolo 87, esclusi i requisiti di validita`fino a quando non si sia provveduto a

disciplinare l’esame con decreto ministeriale.

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione,

che utilizzano denominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio ed ogni

altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di

competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

2-bis. L’esame delle modifiche al regolamento d’uso di marchi collettivi o di marchi di

certi-ficazione e` rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste

rispetti-5

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02a_Codice industriale - prima bozza

vamente all’articolo 11 e all’articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d’uso acquistano

efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.

2-ter. L’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove

questa risulti essere il motivo in base al quale e` stata proposta:

a) un’opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea;

b) un’azione di revoca di una registrazione dell’Unione europea;

c) un’istanza di decadenza o nullita` ad una domanda di marchio dell’Unione europea;

d) un’azione di decadenza di una registrazione dell’Unione europea.

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l’Ufficio italiano brevetti e marchi

provvede ai sensi dell’articolo 173, comma 7.

3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita`previsti nella sezione VIII del capo II del Codice,

nonche´ sulla osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 e` espresso dal Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:

a) direttore generale della competitivita` per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, che la presiede;

b) responsabile dell’Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta` del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;

c) responsabile dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per

nuove varieta` vegetali;

d) esaminatore tecnico dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;

e) funzionario dell’Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta` del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali;

f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali.

3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e`richiesta la designazione di un

supplente.

3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e).

3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a

titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede

nell’am-bito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della

com-missione, di volta in volta e per l’esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.

3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo` sentire, di propria

iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti.

3-octies. Il parere e` corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e

delle ispezioni eseguite nonche´ dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del

richiedente.

3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della

proprieta` industriale in materia di nuove varieta` vegetali, comprensive delle disposizioni relative

alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. La disciplina ante novella del 2019. - III. La novella del 2019. I. I precedenti della norma.nSui precedenti e sulla

storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario ed aggiungo che l’art. 170 cpi e` stato novellato da ultimo anche nel 2019, con la novella di cui diro` al successivo para-grafo III di questo commento all’art. 170. II. La disciplina ante novella del 2019. nL’art. 170, co. 1, lett. a), cpi disciplina l’esame delle do-mande di registrazione per marchio, stabilendo che l’UIBM, verificata la regolarita` formale della do-manda, accerti che la domanda abbia per oggetto

un segno registrabile ai sensi degli artt. 11 (marchio collettivo), 7 (segno rappresentabile graficamente), 8 (ritratti, nomi, segni notori), 9 (marchio di forma), 10 (stemmi), 13, co. 1 (segni divenuti di uso comune e segni costituiti esclusivamente dalle denominazio-ni generiche di prodotti o servizi cui si riferiscono) e 14, co. 1, lett. a) e b) (liceita`). Sussistera` la regola-rita` formale di una domanda nel caso in cui dalla verifica risulti la completezza dei dati e della docu-mentazione da allegare, il rispetto di termini appli-cabili, l’esattezza nel pagamento delle tasse e

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l’applicazione del bollo (GHIDINI-DE BENEDETTI,

Codice di proprieta` industriale, 443). nLa lett. a) del co. 1 dell’art. 170 cpi, nell’indicare le condizioni che devono essere verificate dall’UIBM ai fini della registrazione del marchio, riprende sostanzialmente la disciplina previgente. Per una ricostruzione siste-matica della giurisprudenza della Commissione dei ricorsi v. SPADA, R. d. ind. 99, 226 ss.; cfr. anche CR 11/99 del 29-1-1999; CR 54/98 del 5-10-1998; CR 8/ 98 del 4-3-1998; CR 84/98 del 12-12-1998; CR 100/ 91 del 5-12-1991; CR 86/85 del 13-4-1985). Ai sensi della lett. a) del co. 1 dell’art. 170 cpi, nell’esame della registrazione del marchio, l’Ufficio deve ac-certare che la domanda abbia per oggetto un segno registrabile ai sensi dell’art. 7, quindi, in particolare, che si tratti di un segno rappresentabile graficamen-te; che, ove si tratti di marchio di forma di cui al-l’art. 9, il segno non sia costituito dalla forma impo-sta dalla natura stessa del prodotto; che, laddove il marchio abbia per oggetto un ritratto, sia stato pre-stato il consenso previsto dall’art. 8, co. 1 oppure, qualora l’oggetto del marchio sia un nome di per-sona diverso da quello di colui che chiede la regi-strazione, non si verifichi una lesione della fama, del credito o del decoro di chi ha diritto di portare il nome, salva la possibilita` dell’Ufficio di subordi-nare la registrazione al consenso di quest’ultimo ai sensi dell’art. 8, co. 2. Nel caso in cui il marchio comprenda nomi o segni notori in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, oppure de-nominazioni e sigle di manifestazioni o enti notori previsti dall’art. 8, co. 3, l’Ufficio ha la facolta` di controllare che la domanda sia presentata da chi abbia diritto al nome o alla denominazione in quan-to, al medesimo o a terzi da questi autorizzati, e` riservata la registrazione e l’uso come marchio.

nL’Ufficio deve verificare che il segno di cui si chiede la registrazione non sia costituito da uno stemma riconosciuto da convenzioni internazionali o da simboli o emblemi di interesse pubblico, ren-dendosi necessaria, altrimenti, ai sensi dell’art. 10 cpi, l’autorizzazione dell’autorita` competente. Inol-tre, il segno non potra` essere rappresentato da pa-role o segni con significato politico o aventi valore simbolico, richiedendosi, in tal caso, ai sensi dell’art. 10 cpi, il parere delle amministrazioni pubbliche interessate o competenti. Ancora, secondo quanto stabilito dall’art. 10 cpi, l’Ufficio deve controllare che il marchio non abbia caratteristiche tali da poter essere considerato contrario all’ordine pubblico e al buon costume, potendo, in caso di dubbio, sentire il parere delle amministrazioni competenti. nL’art. 86, co. 1, d. legisl. 131/10 ha modificato l’art. 170, co. 1, lett. a), cpi relativo all’esame di merito delle domande di marchio, eliminando il riferimento ai ‘‘segni divenuti di uso comune nel linguaggio cor-rente o negli usi costanti del commercio’’ dall’art. 12, co. 1, lett. a), cpi ed inserendo il medesimo nella previsione dell’art. 13, co. 1, lett. a), cpi. Questa modifica ha comportato la collocazione di tale im-pedimento fra quelli che riguardano il difetto di capacita` distintiva e non il difetto di novita`. nA mente dell’art. 13, co. 1, lett. b), cpi, l’Ufficio dovra` verificare che i marchi non risultino costituiti esclu-sivamente dalle denominazioni generiche di prodot-ti o servizi o da indicazioni descritprodot-tive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono

servire a designare la specie, la qualita`, la quantita`, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. nOve si tratti di domanda per marchio collettivo, l’Ufficio ha il compito di accertare che i requisiti previsti dall’art. 11 cpi siano rispettati.nAi sensi dell’art. 14, co. 1, cpi l’Ufficio e` tenuto a verificare al fine della registrazione dei segni come marchio d’impresa che non si tratti di segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (lett. a)) e di segni idonei ad ingan-nare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita` dei prodotti o servizi (lett. b)).nNel caso poi in cui i richiedenti la registrazione del segno siano cittadini stranieri, l’Ufficio deve verificare se possano essere applicate alcune delle norme previste dall’art. 3 cpi.nAi sen-si del co. 1, lett. b) dell’art. 170 cpi per le domande aventi ad oggetto invenzioni e modelli di utilita`, l’UIBM deve accertare se l’oggetto della domanda di brevetto sia una invenzione oppure se si tratti di una delle fattispecie menzionate nell’art. 45 cpi: sco-perte, teorie scientifiche o metodi matematici; piani, principi e metodi per attivita` intellettuali, per gioco o per attivita` commerciali; presentazioni di informa-zioni considerate in quanto tali; metodi per il trat-tamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; razze animali e procedimenti es-senzialmente biologici per l’ottenimento delle stes-se. L’Ufficio deve esaminare il contenuto delle do-mande per verificarne la liceita` e controllare se l’at-tuazione dell’invenzione possa essere contraria al-l’ordine pubblico o al buon costume ai sensi dell’art. 50 cpi. Deve essere inoltre verificata la qualificazio-ne dell’oggetto della domanda come invenzioqualificazio-ne in-dustriale o come modello di utilita`, in particolare nel caso in cui l’oggetto della domanda sia atto a conferire particolare efficacia o comodita` di appli-cazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conforma-zioni, disposiconforma-zioni, configurazioni o combinazioni di parti, ai sensi dell’art. 82 cpi. La norma precedente all’entrata in vigore del d. legisl. 131/10 escludeva dall’esame la valutazione dei requisiti di validita`, fino a quando non fosse stata disciplinata la ricerca delle anteriorita` con decreto ministeriale. nL’art. 86, co. 2, d. legisl. 131/10 ha modificato la lett. b), co. 1 dell’art. 170 cpi, stabilendo che l’esame sia diretto ad accertare che «l’oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82 cpi, inclusi i requisiti di validita`, ove sia discipli-nata con decreto ministeriale la ricerca delle ante-riorita` e in ogni caso qualora l’assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse di-chiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio». A tal riguardo, va rammentato che il sistema di ricerca delle ante-riorita` e` stato introdotto dal d.m. 3-10-2007 il quale ha attribuito all’UEB la competenza ad effettuare la ricerca di anteriorita` per le domande di brevetto depositate presso l’UIBM. Anche l’art. 24 del Re-golamento di attuazione del codice, il d.m. 13-1-2010, n. 33, ha ribadito la competenza dell’UEB in ordine alla ricerca di anteriorita` relativamente

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© Wolters Kluwer Italia 170 CODICE DELLA PROPRIETA` INDUSTRIALE 986

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02a_Codice industriale - prima bozza

alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l’UIBM. Le modalita` di ricerca di anteriorita` per i brevetti di invenzione sono state stabilite da una Convenzione stipulata tra il Mini-stero dello sviluppo economico-UIBM e l’Organiz-zazione europea dei brevetti e firmata il 18-6-2008. Alla Convenzione ha fatto seguito l’emanazione del d.m. 27-6-2008 che ha dettato le norme regolamen-tari in materia di ricerca dell’anteriorita` che integra-no la disciplina del Codice (v. in tal senso SCUFFI, Diritto processuale della proprieta` industriale ed in-tellettuale 09, 18 e ss.; PELLICANO`, La disciplina

del-l’esame, in C. GALLI, 202 ss.). Tale decreto e` stato

emesso pero` limitatamente alle sole domande di brevetto per invenzione depositate a partire dal 1-7-2008 senza rivendicazione di priorita`. Per contro, sempre ai sensi dell’art. 170, co. 1, lett. b), cpi, non e` prevista alcuna ricerca di anteriorita` per le doman-de di brevetto per invenzione che rivendicano una priorita`, per le domande che siano state depositate prima del 1-7-2008 e per tutte le domande di bre-vetto per modello di utilita`; per tali domande l’UIBM si limitera` a verificare se l’assenza dei re-quisiti di validita` «risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio» (co. 1, lett. b, art. 170 cpi). nL’art. 170, co. 1, lett. b) non richiama la disposizione di cui all’art. 51 cpi, relativa all’esame circa la sufficienza della descrizione, fra le fattispecie soggette all’esa-me preventivo dell’UIBM (sul punto v. SENAI, 284, testo e nota 75 e 361; GRECO-VERCELLONEI, 160; SCUFFI, op. cit., 8). L’UIBM non deve valutare il valore tecnico ed economico dell’invenzione, trat-tandosi di un parametro che non costituisce un re-quisito di validita` del brevetto (FLORIDIA, in

AA.VV., Diritto industriale, 285).nAnche per quan-to riguarda la disciplina dei marchi, la competenza dell’UIBM non si e` mai spinta ad un vero e proprio «esame preventivo» (SCUFFI, op. cit., 15).n

Nell’at-tesa dell’emanazione del decreto ministeriale con-tenete la disciplina della ricerca delle anteriorita`, era preclusa all’Ufficio la verifica dei requisiti di validita` di un’invenzione o di un modello: novita`, attivita` inventiva e industrialita`, a motivo della im-possibilita` per l’Ufficio stesso di eseguire adeguate ricerche di anteriorita` sulle quali basare l’esame (in tal senso v. GHIDINI-DE BENEDETTI, op. cit., 444;

SENAI, 285; GIAN. GUGLIELMETTI, Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979, 110; SPOLIDORO, R. trim. 81, 1081 ss.; AMMENDOLA, R. d. ind. 87, II, 118 ss.; CAMPANELLI, ivi 981, II, 259 ss.; DICATALDOIII, 24; VANZETTI-DICATALDO, IV ed., 355; SCUFFI, Diritto processuale dei brevetti e dei marchi, 10; v. anche SENAI, 234; GRECO-V ERCELLO-NEI, 161 ss.; ASCARELLI, 577; SORDELLI, L’antitesi tra sistemi di rilascio del brevetto con o senza esame preventivo ed i compiti dell’Ufficio Centrale Brevetti, Probl. attuali dir. ind., 1087; VERBARI, Procedimenti

amministrativi in materia di invenzioni, modelli e marchi, 236 ss.; ed in giurisprudenza, C 90/7218; C 85/918; C 82/2168; Trib. Milano 9-6-1977, GADI 77, 541; CR 9-2-1990, R. d. ind. 91, II, 259, che ha so-stenuto che l’UIBM non fosse abilitato a compiere un esame preventivo dei requisiti sostanziali di va-lidita` a motivo della mancanza di mezzi adeguati per la necessaria istruttoria). Alcuni autori hanno

sottolineato che, in realta`, non era previsto un espli-cito divieto legislativo di esame sostanziale della domanda (in tal senso v. BOCCHINI, R. d. ind. 85, I, 135 ss.; GRECO-VERCELLONEI, 161; VERBARI, op. cit., 235 ss., secondo cui se la legge non ha previsto che l’autorita` amministrativa svolga indagini sull’o-riginalita` del trovato e sulle eventuali anteriorita`, cio` non significa che tali indagini debbano ritenersi vietate; ed in giurisprudenza cfr. C 81/3169; CR 28-11-1994, IDI 95, 547; CR 23-2-1993, GADI 93, 3001; CR 9-2-1990, cit.).nAncora a mente della lett. b) del co. 1 dell’articolo in commento, l’UIBM puo` rifiutare la concessione del brevetto o la registrazio-ne quando l’assenza dei requisiti di validita` risulti a) «assolutamente evidente sulla base delle stesse di-chiarazioni ed allegazioni del richiedente» oppure b) «sia certa alla stregua del notorio». L’UIBM potra`, quindi, rilevare la mancanza dei requisiti di novita` od originalita`, sia sulla base delle ammissioni del richiedente nella domanda, sia sulla base di quanto puo` essere considerato notorio nel settore tecnico dell’invenzione (in tal senso v. gia` relativa-mente alla disciplina previgente SORDELLI, ibidem;

ASCARELLI, 578; GRECO-VERCELLONE I, ibidem;

GIAN. GUGLIELMETTI, op. cit., 113; SPOLIDORO, op. cit., 1088; CAMPANELLI, op. cit., 254 ss.; PERNA, F. it. 91, I, 1525 ss.; CASARI, R. d. ind. 91, II, 183 ss.; AMMENDOLA, op. cit., 138 ss.; SCUFFI, ibidem, secon-do cui l’Ufficio puo` rifiutare la registrazione qualo-ra il difetto dei requisiti di novita` risulti ex actis, da un esame prima facie degli stessi; ed in giurispru-denza, C 90/7218; C 82/2168; C 81/3169; CR 28-11-1994 cit.; CR 23-2-1993 cit.; sulla verifica da parte dell’Ufficio del requisito dell’attivita` inventiva e dell’industrialita` v. anche SENAI, 285; GRECO-V ER-CELLONE I, 161; CR 13-12-1975, GADI 76, 876). nLa norma in commento non chiarisce cosa si deb-ba intendere per «notorio» (con riferimento all’im-piego della nozione di «notorio» nel diritto indu-striale v. in particolare BOCCHINI, op. cit., 153 ss.,

secondo cui «tale nozione, estratta dal diritto proces-suale e applicata all’azione amministrativa, crea pro-blemi di notevole difficolta`»; in giurisprudenza, per contro, si e` fondato il rigetto della domanda di bre-vettazione proprio sul presupposto che l’invenzione fosse notoria: cfr. in tal senso CR 19-10-1984, R. d. ind. 87, II, 118 ss.; CR 4-12-1963, Giust. civ. 70, IV, 164; CR 11-7-1960; CR 13-10-1976, chiarisce che si debbono considerare dati tecnici notori «quei dati la cui conoscenza faccia parte delle comuni cognizio-ni»; v. anche C 82/2168, GADI 82, 1468; C 81/3169, GADI 81, 1371; contra CR 3-5-1962, Giust. civ. 70, IV, 164).nLa norma non offre neppure i criteri per valutare quale debba essere il «patrimonio conosci-tivo di chi si appresti all’esame amministraconosci-tivo della domanda» (cosı` SCUFFI, Diritto processuale dei bre-vetti e dei marchi, 13 ss.); tale lacuna legislativa si riverbera anche sull’individuazione del parametro che dovrebbe essere utilizzato come criterio per valutare cio` che e` notorio (sul punto v. C 90/7218 che aveva ritenuto che il parametro per la valuta-zione di cio` che e` notorio dovesse fondarsi sulla «media cultura» dell’esaminatore, quale quella che puo` vantare una persona che «viva nel mondo e sia attenta ai suoi mutamenti»; in senso difforme CR 23-2-1993, GADI 94, 3003, ad avviso della quale l’e-sperienza dell’esaminatore andrebbe in ogni caso

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rapportata ad una «cultura di livello universitario specializzata nel settore tecnologico di appartenenza del trovato oggetto della domanda»; v. anche S OR-DELLI, Il paradigma della «persona esperta del ra-mo» nella legge sulle invenzioni, St. on. Franceschel-li, 234 ss.).nNel caso di richiesta di registrazione di disegni e modelli, l’esame deve verificare, a mente della lett. c), co. 1 dell’art. 170, che l’oggetto della registrazione sia costituito dall’aspetto dell’intero prodotto, o di una sua parte, quale risulta, in parti-colare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento (art. 31 cpi). Il co. 3 dell’art. 86, d. legisl. 13-8-2010, n. 131 ha aggiunto il riferimento all’art. 33-bis introdotto dal medesimo decreto, con-sentendo cosı` all’Ufficio di effettuare un esame completo delle domande. Ai sensi dell’art. 33-bis non puo` costituire oggetto di registrazione il dise-gno o modello contrario all’ordine pubblico o al buon costume. Non puo` costituire oggetto di regi-strazione il disegno o modello che costituisce utiliz-zazione impropria di uno degli elementi elencati nell’art. 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta` industriale, testo di Stoc-colma del 14-7-1967, ratificato con l. 28-4-1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato. L’esa-me delle domande di disegni e modelli non si esten-de alla validita` esten-del disegno o esten-del moesten-dello.nA men-te della lett. d), co. 1 dell’art. 170 cpi, le domande di privativa per varieta` vegetale devono essere sotto-poste ad un esame di merito relativo ai requisiti previsti dal capo II, sez. VIII cpi, dedicato alle va-rieta` vegetali. Inoltre, deve essere valutata l’idonei-ta` della denominazione varietale proposta dal costi-tutore (art. 114 cpi). L’esame e` demandato all’atti-vita` del Ministero delle politiche agricole e forestali che esprime un parere vincolante, corredato delle indicazioni delle sperimentazioni, delle metodolo-gie e delle ispezioni eseguite nonche´ dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale di una commissione apposita-mente designata che ha anche il compito di accer-tare la permanenza dei requisiti richiesti (sul punto v. SCUFFI, op. cit., 5 ss.; FLORIDIA, in AA.VV., Diritto

industriale, 284).nSi deve al d. legisl. 13-8-2010, n. 131, per il tramite dell’art. 86, co. 4 e 5, l’introdu-zione di una sostanziale riforma della composil’introdu-zione e del funzionamento della commissione consultiva in materia di varieta` vegetali, commissione gia` pre-vista dal d.p.r. 12-8-1975, n. 974 il quale e` stato abrogato. Tale riforma e` contenuta nei co. 3-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, nonies dell’art. 170 cpi.nL’art. 170, co. 1, lett. e) disciplina l’esame delle domande di registrazione delle topo-grafie dei prodotti a semiconduttori, prevedendo che l’UIBM debba provvedere ad un esame esclu-sivamente formale, che deve riguardare la confor-mita` della domanda a quanto stabilito dall’art. 87 cpi e cioe` che l’oggetto della domanda si riferisca effettivamente ad un prodotto a semiconduttori co-me definito dall’art. 87 cpi. L’UIBM dovra`, cioe`, accertare: a) che l’oggetto sia un prodotto finito o intermedio consistente in un insieme di materiali

che comprende uno strato di materiale semicondut-tore, contenente uno o piu` strati composti di mate-riale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito e destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica e b) che la topografia del prodotto a semiconduttori di cui si richiede la registrazione sia una serie di disegni cor-relati, comunque fissati o codificati rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si com-pone un prodotto a semiconduttori, nella quale se-rie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione. La disposi-zione di cui alla lett. e) prevede la possibilita`, sulla base di un futuro decreto ministeriale, di un esame dei requisiti di validita` delle topografie dei prodotti. Al momento in cui si scrive il presente commento non risulta essere stato emanato il citato d.m.n Se-condo la disciplina previgente contenuta nella l. 70/ 89, l’UIBM doveva svolgere, ai sensi dell’art. 11 di tale legge, oltre al controllo della regolarita` formale della domanda, anche l’esame di merito della sussi-stenza dei requisiti di validita` (critiche sul punto erano state mosse dalla dottrina con riferimento all’art. 11, l. 70/89 da BOSOTTI, F. pad. 89, II, 144; OLIVIERI, Dir. inf. 90, 65 ss.; GIA. GUGLIELMETTI, AIDA 92, 239 ss.).nIl co. 2 dell’art. 170 cpi disci-plina i marchi relativi a prodotti agricoli ed agroa-limentari di prima trasformazione che utilizzano de-nominazioni geografiche; anche riguardo a tale fat-tispecie (come per le varieta` vegetali ex art. 170, co. 1, lett. d) l’Ufficio si avvale dell’attivita` del Ministe-ro delle politiche agricole e forestali che deve espri-mere un parere. Diversamente da quanto previsto dall’art. 170, co. 1, lett. d) per le varieta` vegetali, non e` pero` specificato con riguardo ai marchi se tale parere sia vincolante o meno per l’UIBM. A tal proposito, e` stato ipotizzato che per analogia si po-trebbe adottare la procedura prevista dall’art. 10, co. 4, cpi per gli stemmi, la quale prevede che se l’amministrazione competente chiamata ad espri-mersi dichiara avviso contrario alla registrazione del marchio, l’UIBM e` tenuto a respingere la do-manda (GHIDINI-DEBENEDETTI, op. cit., 446).nE`

stato evidenziato in dottrina che l’utilizzazione di termini geografici all’interno dei marchi potrebbe dar luogo ad alcuni problemi a motivo della possi-bilita` che questi possano confliggere con denomina-zioni d’origine, designazione d’origine protette ed indicazioni di origini protette, forme di protezione disciplinate, dapprima dal r. CE 92/2081 e ora dal r. CE 06/510. Proprio il r. CE 06/510 disciplina le re-lazioni fra marchi e designazioni o indicazioni geo-grafiche protette. Inoltre, il parere che viene reso dal Ministero delle politiche agricole e forestali do-vrebbe precisare se il termine geografico oggetto della domanda di marchio relativa a prodotti agroa-limentari costituisca o meno una denominazione protetta in base alle norme nazionali o comunitarie (in tal senso v. GHIDINI-DEBENEDETTI, op. cit., 446). nE` stato sottolineato come l’uso del termine ‘‘de-nominazioni geografiche’’ nel co. 2 dell’art. 170 cpi potrebbe considerarsi improprio se si pone atten-zione alla circostanza secondo la quale tale termine definisce un concetto giuridicamente specifico e se-parato; a tal riguardo il termine ‘‘nome geografico’’

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sarebbe stato piu` idoneo (SCUFFI-FRANZOSI, Diritto

industriale italiano, tomo II, Diritto procedimentale e processuale 14, 1155).nIl co. 3 dell’art. 170 cpi prevede che qualora all’esito dell’esame l’UIBM non abbia riscontrato le condizioni indicate dai co. precedenti dell’art. 170 cpi, lo stesso debba inviare una comunicazione ufficiale al richiedente ai sensi dell’art. 173, co. 7, cpi. A mente di tale ultima di-sposizione l’UIBM, prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano gia` stati oggetto di rilievi, assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l’Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l’istanza e` respinta in tutto o in parte (su art. 173, co. 7, cpi v. infra il relativo commento).

nCome gia` anticipato, il d. legisl. 13-8-2010, n. 131 con l’art. 86, co. 4 e 5 ha introdotto una sostanziale riforma della composizione e del funzionamento della commissione consultiva in materia di varieta` vegetali attraverso le disposizioni dei co. 3-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, nonies del-l’art. 170 cpi. In particolare, il co. 3-nonies stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo econo-mico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano definite le disposizioni attuative del cpi in materia di nuove varieta` vegetali, comprensive delle disposizioni re-lative alla nomina ed al funzionamento della com-missione di cui al co. 3-bis. Ai sensi della disposi-zione del co. 3-nonies e` stato emanato il d.m. 16-5-2012 recante «Disposizioni attuative del decreto le-gislativo 13 agosto 2010, n. 131 in materia di priva-tive per nuove varieta` vegetali, comprese le dispo-sizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varieta` vegetali». Tale d.m. e` stato pubblicato in GURI n. 230 del 2-10-2012.

III. La novella del 2019. nSin qui la disciplina precedente al d. legisl. 20-2-2019, n. 15. Quest’ulti-mo ha introdotto tre ordini di Quest’ulti-modifiche.nUn pri-mo ordine di pri-modifiche riguarda il raccordo e il coordinamento con le novelle intervenute in mate-ria di marchi di certificazione e di impedimenti alla registrazione per denominazioni di origine, indica-zioni geografiche, menindica-zioni tradizionali dei vini, specialita` tradizionali garantite e denominazioni di varieta` vegetali. Rispetto alla disciplina precedente, il legislatore assegna all’UIBM ulteriori attivita`: (i) con riferimento ai marchi di certificazione, l’UIBM dovra` verificare se la domanda e` completa del re-golamento d’uso del marchio di certificazione e se il marchio possa creare situazioni di ingiustificato

pri-vilegio ‘‘o comunque recare pregiudizio allo svilup-po di altre analoghe iniziative nella regione’’, chie-dendo il parere di eventuali amministrazioni pub-bliche interessate (art. 11-bis cpi); (ii) con riferi-mento a tutti i marchi, l’UIBM dovra` verificare se ricorrano impedimenti alla registrazione, ivi com-presi i nuovi impedimenti introdotti dalla novella del 2019 (i.e.: denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali dei vini, speciali-ta` tradizionali garantite e denominazioni di variespeciali-ta` vegetali; cfr. art. 14 cpi). La ratio della disposizione e` il rafforzamento delle norme a tutela di DOC, IGP, STG, MTV, in conformita` a quanto previsto dalla d. UE 15/2436, considerando n. 15 (‘‘al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche dalla legislazione dell’Unio-ne e dal diritto nazionale sia applicato in modo uni-forme e completo nell’esame degli impedimenti asso-luti e relativi alla registrazione in tutta l’Unione, e` opportuno che in relazione alle indicazioni geografi-che la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009. E` inoltre oppor-tuno garantire che la portata degli impedimenti asso-luti sia estesa in modo da includere anche menzioni tradizionali protette per i vini e le specialita` tradizio-nali garantite’’).nIn secondo luogo, in relazione ai marchi di certificazione, l’UIBM viene incaricato di verificare ogni modifica relativa al regolamento d’u-so, sempre sulla base dei principi dell’art. 11-bis cpi. Le modifiche acquistano efficacia una volta trascrit-te nel registro.nLa novella del 2019, in terzo luogo, ricolloca al co. 2-ter le disposizioni gia` previste nel-l’art. 180, co. 3-bis, cpi (a sua volta introdotto dal d. legisl. 131/10) sistemando cosı` in un unico articolo le disposizioni relative all’esame della domanda di marchio. La norma disciplina le ipotesi in cui la domanda di marchio deve essere esaminata dal-l’UIBM con precedenza rispetto alle altre. L’art. 180, co. 3-bis, cpi prevedeva tale precedenza nel caso in cui la domanda nazionale avesse costituito la base per un’opposizione ad una domanda di mar-chio UE o per la revoca marmar-chio UE. La novella del 2019 aggiunge due ulteriori casi. La domanda dovra` essere esaminata dall’UIBM con priorita` anche nel caso in cui essa abbia costituito la base per (i) la presentazione di un’istanza di decadenza o nullita` ad una domanda di marchio UE; (ii) per la propo-sizione di un’azione di decadenza del marchio UE. La ratio resta quella ante-riforma di evitare che i tempi di esame della domanda nazionale rallentino le procedure di opposizione, nullita` e decadenza del marchio UE, cosı` come eventuali ricorsi presso la Commissione Ricorsi o la CG UE.

170

bis

Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche. 1. L’Ufficio italiano bre-

vetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilita` di invenzioni

biotecno-logiche, al fine di garantire quanto previsto dall’articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), puo`

richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base

dell’invenzione, e` dichiarata all’atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di

origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di

esportazione, sia in relazione all’organismo biologico dal quale e` stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale

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teriale biologico: in tal caso si applicheranno le di-sposizioni dell’art. 170-bis, co. 7, cpi al cui commen-to si rinvia.nLe due fattispecie previste dai co. 2 e 3 non si applicheranno in tutti i casi in cui la dichia-razione di origine non sia allegata alla domanda di

brevetto. L’unica conseguenza di tale omissione sa-ra` infatti l’attivazione della procedura prevista dal-l’art. 173, co. 7 e, in difetto di integrazione della domanda, il suo rigetto.

171

Esame dei marchi internazionali. 1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua

l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle norme

rela-tive ai marchi nazionali ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a).

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in

tutto o in parte, ovvero se e`stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell’articolo 176,

provvede, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei

marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del

relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, all’emissione di

un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne da` comunicazione

all’Organizza-zione mondiale della proprieta` intellettuale.

3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e` emesso entro un anno per le registrazioni

internazionali basate sull’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e

diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono dalle date

rispettiva-mente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.

4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e` la medesima di quella di una

domanda di marchio depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Entro il termine perentorio all’uopo fissato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare

di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all’Organizzazione

mon-diale della proprieta` intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi

dell’articolo 201, puo` presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell’atto di

oppo-sizione sulla base del quale e` stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare

della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l’Ufficio comunica alle

parti l’avviso di cui all’articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di

oppo-sizione di cui agli articoli 178 e seguenti.

6. Qualora entro il termine di cui al comma 5 il titolare della registrazione internazionale non

presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell’atto di opposizione secondo le

modalita` prescritte, l’Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.

7. L’Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all’Organizzazione mondiale della proprieta`

intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l’Italia.

8. Nel caso che il marchio designante l’Italia in base al protocollo di Madrid sia

successiva-mente radiato in tutto o in parte su richiesta dell’ufficio di proprieta` industriale d’origine, il suo

titolare puo` depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l’Ufficio italiano

brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con

l’even-tuale priorita` riconosciuta, o da quella dell’iscrizione dell’estensione territoriale concernente

l’I-talia.

9. La domanda e` depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di

radiazione della registrazione internazionale e puo` riguardare solo i prodotti e servizi in essa

compresi relativamente all’Italia.

10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali.

I. I precedenti della norma.nSui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario.

II. Osservazioni generali.nL’art. 171 cpi integra la disciplina previgente contenuta negli artt. 8, co. 3 e 8-ter-8-quinquies, l.m.nIn conformita` con quanto stabilito dall’Accordo di Madrid e dal Protocollo di Madrid, rispettivamente alla disposizione dell’art. 4,

in merito alla totale equiparazione tra le estensioni all’Italia dei marchi internazionali ed i marchi na-zionali, il co. 1 dell’art. 171 cpi prevede l’esame dei marchi internazionali da parte dell’UIBM secondo le stesse regole applicabili ai marchi nazionali. La norma sancisce, quindi, la totale assimilazione delle registrazioni internazionali e delle relative doman-de alle registrazioni nazionali e relative domandoman-de,

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