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La nuova Legge sui servizi educativi per 0-6 anni:

D.L 65/2017

di Silvana Calaprice

Il paradosso del sentimento dell’infanzia che caratterizza la nostra so-cietà ormai è un dato di fatto. Nonostante oggi l’idea di un/a bambi-no/a da 0-6 anni bisognoso solo di assistenza e affetto sia stata culturalmente e socialmente superata da tempo, grazie anche alla Con-venzione Internazionale sui diritti dell’infanzia del 1989, in molti casi si fa ancora fatica a realizzare un’azione educativa che renda tale bam-bino/a attivo, partecipe, competente e dunque protagonista e attore/at-trice dei propri cambiamenti.

Il D.L. N. 65 del 13 aprile 2017, Sistema integrato di educazione e di

istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, partendo dalla consapevolezza che l’educazione e la cura della

prima infanzia costituiscono la base essenziale per il buon esito del-l’apprendimento permanente, dell’integrazione sociale, dello sviluppo personale di tutti i soggetti, ha finalmente recepito tale paradosso e reso operativa e reale una progettualità educativa e formativa nuova. Tale decreto pertanto, rappresenta la parte più innovativa e qualificante della legge 107 /2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e

forma-zione, della cosiddetta Buona Scuola, in quanto per la prima volta tale

fascia d’età ne entra a far parte.

Molti i suoi punti qualificanti, ma quelli più significativi sono pre-senti nell’art.1 e nell’art.13.

Dopo aver definito all’ art. 1 comma 1 che i servizi educativi per l’infanzia devono essere articolati in

a) nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera b) scuole dell’infanzia statali e paritarie

© Pensa MultiMedia Editore srl ISSN 1722-8395 (print) / ISSN 2035-844X (on line) Studium Educationis • anno XVIII - n. 3 - ottobre 2017

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tale decreto sottolinea che

Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per svilup-pare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, 1udico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

Sottolinea cioè che la funzione educativa e sociale di tali istituzioni deve mirare da subito all’inclusione di tutti i soggetti.

Inclusione che all’art.1, comma 2, viene ben declinata attraverso le finalità che esso si pone e cioè:

a) promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare

riferimento al primo ciclo di istruzione, favorendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Si-stema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

b) concorrere a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorire

l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un’adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;

c) accogliere e rispettare le diversità;

d) sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie, favorendone il

coin-volgimento nell’ambito della comunità educativa e scolastica;

e) favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la

cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;

f) promuovere la qualità dell’offerta educativa avvalendosi di personale

edu-cativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.

Per la prima volta, attraverso tale decreto, viene legittimato che so-no proprio le primissime esperienze dei bambini quelle che gettaso-no le basi per ogni forma di apprendimento ulteriore.

Viene deliberato non solo culturalmente ma anche giuridicamente che la formazione, per offrire a tutti la possibilità di partecipare atti-vamente al mondo sociale, culturale e professionale, deve partire dai primi giorni di vita del bambino e lavorare sia sulle componenti logi-co-razionali del suo sviluppo che su quelle emotive e affettive, atti-vando un processo che si svolge in una serie di apprendimenti, progetti e verifiche successive.

Per realizzare tutto ciò, l’altro aspetto qualificante di tale decreto è l’art. 14, comma 3, in cui viene precisato

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che a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze del-l’educazione nella classe L.19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l’infanzia.

Con chiara consapevolezza pedagogica, attraverso questo articolo viene deliberato che, la formazione di coloro che, in qualità di care

giver e dunque di educatori, devono supportare lo sviluppo di tali

sog-getti, deve essere acquisita secondo un ben definito percorso univer-sitario. Un corso di laurea che già da anni la pedagogia realizza convinta che solo operatori competenti possono rispondere agli au-tentici bisogni di sviluppo di tutti i soggetti a partire dai primi giorni di vita.

Questo decreto oggi in forma già attuativa, anticipa e supporta in parte la proposta di legge Iori 2656 (oggi in senato 2443) che ha nel suo impianto il riconoscimento giuridico di tutti gli educatori socio-pedagogici laureati nei corsi di laurea L-19 triennali e tra cui anche quella di educatore per l’infanzia. Un riconoscimento che oggi non può più essere disatteso.

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