Veneto: Piano Regionale Prevenzione 2014-2018
Workshop: Cancerogeni in ambienti di lavoro
Padova, 28 gennaio 2016
Aula Magna, Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore
I Valori Guida nella valutazione
dell’esposizione a cancerogeni
Giovanni Battista Bartolucci
Professore Ordinario di Medicina del Lavoro
Università degli Studi di Padova
Art. 236 D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro
effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o
mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui
all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei
quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare
nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al
loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa
compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in
una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La
valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione,
compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
Valori Limite di esposizione per cancerogeni indicati nel D.Lgs
81/08, a confronto con quelli di ACGIH e DFG (valori in mg/m
3).
Sostanza
D.Lgs 81/08
ACGIH
TRK-DFG
Benzene
3.2
1.6
3.2
Legni duri
5.0
1.0
2.0
SCOEL (Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits), 2009.
SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits),
2009.
Distinzione di cancerogeni e mutageni in 4 gruppi:
- gruppo A: Cancerogeni genotossici senza soglia, ovvero quelli
per i quali appare appropriato il modetto cosiddetto LNT
(Linear Non-Threshold, Lineare senza soglia);
- gruppo B: Cancerogeni genotossici per i quali non è
adeguatamente supportata, al presente, l’esistenza di una soglia
(in questi casi, vista l’incertezza scientifica, si può utilizzare il
modello LNT);
- gruppo C: Cancerogeni genotossici per i quali è possibile
definire un limite pratico;
- gruppo D: Cancerogeni non genotossici e cancerogeni non
DNA-reattivi, per i quali un vero («perfetto») limite è associato
con un chiaro ed evidente NOAEL (No Observed Adverse
I Valori di Riferimento sono di estrema
utilità nel campo della medicina ambientale e
del lavoro, in quanto non solo sono degli
indicatori
dell’inquinamento
complessivo
dell’ecosistema
ma
costituiscono
un
importante termine di confronto per valutare
l’esposizione
professionale.
Ipotesi di “identificare i valori di riferimento
dei cancerogeni ubiquitari (ambientali e
professionali) con i valori limite professionali”
(Prof. Gaffuri, Convegno SIVR Siena, 1995).
µg/m3
Valori Obiettivo definiti dal D.Lgs 155/2010 «Attuazione
della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa»
Classificazione di cancerogeni nelle diverse liste per i
quali viene proposto un valore limite biologico
Sostanza ACGIH (BEI) DFG (EKA o BAT) JSOH (OEL-B) Acrilonitrile A3 (in studio) 2 (EKA) 2A (-) Anilina A3 (BEI) 3B (BAT) - (-)
Arsenico A1 (BEI) 1 (BLW) 1 (-)
Benzene A1 (BEI) 1 (EKA) 1 (-)
Cadmio A2 (BEI) 1 (BAT) 1 (-)
Cloruro di vinile A1 (in studio) 1 (EKA) 1 (-)
Cobalto A3 (BEI) 2 (EKA) 2B (-) Cromo A1 (BEI) 2 (EKA) 1 (-)
Diclorometano A3 (BEI) 3A (EKA) 2B (-) Dimetilsolfato A3 (-) 2 (EKA) 2A (-) Etilene A4 (-) 3B (EKA) - (-) Idrazina A3 (in studio) 2 (EKA) 2B (-) Mercurio A4 (BEI) 3B (BAT) 2B (OEL-B) Nichel A1 (in studio) 1 (EKA) 1 (-)
Ossido di etilene A2 (in studio) 2 (EKA) 1 (-) Pentaclorofenolo A3 (BEI) 2 (EKA) - (-) Percloroetilene A3 (BEI) 3B (EKA) 2B (-) Piombo A3 (BEI) 3B (BAT) 2B (OEL-B) Toluene-2,4-diamina - (-) 2 (EKA) - (-) Tricloroetilene A5 (nuova proposta) 1 (EKA) 2B (OEL-B)
EKA DFG per nichel
Composto
Nichel in aria
Nichel in urine
Nichel metallico
0.10 mg/m
315
µ
g/l
0.30 mg/m
330
µ
g/l
0.50 mg/m
345
µ
g/l*
Composti solubili
0.025 mg/m
325
µ
g/l
0.050 mg/m
340
µ
g/l*
0.100 mg/m
370
µ
g/l
Confronto tra BEI ed EKA per il benzene: acido
t,t-muconico (t,t-MA) e S-fenilmercapturico (S-PMA)
BEI-ACGIH t,t-MA BEI-ACGIH S-PMA Benzene in aria mg/m3 EKA-DFG t,t-MA EKA-DFG S-PMA 500 µg/g Cr 25 µg/g Cr 1.0 - 10 µg/g Cr 2.0 1.6 mg/l 25 µg/g Cr 3.0 - 40 µg/g Cr 3.2 2 mg/l* 45 µg/g Cr* 6.5 3 mg/l 90 µg/g Cr 13 5 mg/l 180 µg/g Cr 19.5 7 mg/l 270 µg/g Cr
* EKA corrispondenti al TRK
Conclusioni del Prof. Vigliani
(«Limiti massimi tollerabili degli agenti nocivi nell’ambiente di lavoro»
XXXII Congresso Nazionale – Montecatini Terme 29-30 ottobre 1969)
Mentre a livello internazionale si cercherà di ottenere il risultato di una
unificazione quanto più possibile completa delle tabelle, occorre che nel nostro
Paese non si attenda il raggiungimento di questo scopo, ma si prepari al più
presto un elenco di massime accettabili concentrazioni… Tuttavia non basta
possedere o pubblicare un elenco delle massime accettabili concentrazioni;
bisogna continuamente rivedere questo elenco …bisogna che le industrie
controllino le concentrazioni…e si adoperino per ridurle…
Per ottenere ciò, è opportuno prendere in considerazione i punti seguenti:
1° - Aumentare il volume dei nostri studi di igiene industriale…..
2° - Sviluppare ed estendere la informazione tossicologica…..
3° - Creare un comitato permanente formato esclusivamente da esperti che si
occupino della elaborazione e dell’aggiornamento dell’elenco delle
Art. 232 D.Lgs 81/08 - Adeguamenti normativi
1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato consultivo per la
determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla
Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
Art. 242 D.Lgs 81/08 - Accertamenti sanitari e norme preventive e
protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria.
Art. 243 D.Lgs 81/08 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è
riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o
mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la
tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto
registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio
secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).
Distribuzione dell’ac.
t,t
-MA urinario
(µg/l) in benzinai suddivisi per mansione
Esposizione a benzene in addetti alla distribuzione di
carburanti stazioni Autogrill anni 2012-2015
Analita N media±ds mediana range
Benzene ambientale (µg/m3) 83 14,5±17,0 7,6 <1,0÷80,0 Benzo(a)pirene ambientale (ng/m3) 83 1,0±2,0 <1,0 <1,0÷16,0 Benzene urinario (µg/l) 83 0,37±0,51 0,23 <0,05÷3,45 Ac. t,t-muconico (µg/g creat) 72* 54,8±52,3 32,5 7,6÷220,2
1-idrossipirene (µg/g creat) 72* 0,04±0,02 0,03 0,01÷0,09