Prof. Marcello D’Ambrosio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Adempimento
La disciplina trova un fondamento nel principio della necessaria
giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale.
Indebito oggettivo
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Chi non è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore
●
Si verifica nelle ipotesi di inesistenza originaria o sopravvenuta
(nullità, annullamento, inefficacia, rescissione o risoluzione del
vincolo, avveramento della condizione risolutiva) del titolo
dell'obbligazione.
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Il solvens può ripetere quanto prestato (art. 2033 c.c., azione di
Indebito
soggettivo
l Chi è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore o non è legittimato a ricevere la prestazione
l L'accipiens (colui che ha ricevuto la prestazione) non ha titolo per trattenere quanto ricevuto.
l Il solvens non è liberato, per cui deve adempiere una
seconda volta, ma è legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens (art. 2033 e 1189 c.c.).
l Viceversa, il solvens è liberato, provando la sua buona
fede, qualora adempia al creditore apparente (art. 1189, comma 2, c.c.). L'azione di ripetizione, in questa ipotesi, compete al vero creditore e non al debitore.
Ex latere
accipientis
l Chi non è debitore o è debitore di un terzo adempie nei
confronti di chi è creditore di un terzo.
l L'accipiens ha astrattamente titolo per trattenere quanto
ricevuto dal momento che qualsiasi terzo può adempiere un
debito altrui (arg. ex art. 1180 c.c.).
l Il solvens può ripetere quanto prestato qualora si sia creduto
debitore in base ad un errore scusabile (effettiva conoscenza dell'altruità del debito) purché il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito (art. 2036, comma 1, c.c.).
l Viceversa, il solvens non può ripetere quanto prestato, se
ha adempiuto in base ad un errore non scusabile, ma subentra nei diritti del creditore (surrogazione legale ex art. 2036, comma 3, c.c.).
Ex latere
solventis
Indebito
soggettivo
l personale, cioè esperibile dal solvens soltanto nei confronti dell’accipiens
l restitutoria, cioè presuppone l'esecuzione di una prestazione (di dare) che
abbia ad oggetto una somma di danaro, una quantità di cose fungibili (artt. 2033 e 2036 c.c.) ovvero un bene o una cosa determinati, la dazione dei quali sia suscettibile, appunto, di restituzione (art. 2037 e 2038 c.c.).
prestazioni di fare → reintegrazione per equivalente
l con funzione di riequilibrio dei patrimoni e non con finalità sanzionatoria.
l si prescrive nel termine ordinario di dieci anni a decorrere:
• nelle ipotesi di inesistenza e nullità del vincolo, dall'esecuzione della prestazione
• nelle altre ipotesi dell'avveramento della condizione risolutiva o dalla sentenza avente ad oggetto l'annullamento, la rescissione o la risoluzione
del vincolo stesso.
Caratteri e disciplina dell'azione di ripetizione
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