Si intende il rapporto tra due soggetti in forza del quale Si intende il rapporto tra due soggetti in forza del quale il primo è tenuto nei confronti del secondo ad una determinata prestazione
Il creditore ha un diritto che esercita nei confronti del debitore (diritto relativo)
debitore (diritto relativo)
1. Contratto 1. Contratto 2. Fatto illecito 3. Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle
Per effetto dell’obbligazione naturale il debitore non è Per effetto dell’obbligazione naturale il debitore non è giuridicamente vincolato ma se esegue la prestazione non può chiederne la restituzione (soluti retentio)
1. Spontaneità dell’esecuzione 1. Spontaneità dell’esecuzione
2. Capacità del soggetto che esegue la prestazione
3. Proporzionalità tra la prestazione eseguita da un lato ed i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare
Debito prescritto Debito prescritto Debito di gioco
Devono essere determinati o determinabili Devono essere determinati o determinabili
Obbligazioni solidarie: a) ciascun debitore è obbligato ad Obbligazioni solidarie: a) ciascun debitore è obbligato ad effettuare a favore dell’unico creditore, l’intera prestazione (obbligazione solidale passiva); b) ciascun creditore ha diritto nei confronti dell’unico debitore all’intera prestazione (obbligazione solidale attiva)
Obbligazioni parziarie: a) ciascuno dei più debitori è Obbligazioni parziarie: a) ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire una parte soltanto dell’unitaria prestazione (obbligazione parziaria passiva); b) ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto dell’unitaria prestazione (obbligazione parziaria attiva)
Art. 1294 in caso di pluralità di debitori gli stessi sono Art. 1294 in caso di pluralità di debitori gli stessi sono tenuti in solido se non risulta diversamente dalla legge o dal titolo.
In caso di pluralità di creditori la solidarietà ricorre solo In caso di pluralità di creditori la solidarietà ricorre solo nelle ipotesi previste dalla legge o dal titolo
Per tali si intendono quelle che hanno ad oggetto una Per tali si intendono quelle che hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale
Sono le obbligazioni suscettibili di adempimento Sono le obbligazioni suscettibili di adempimento parziale
La distinzione tra obbligazioni
divisibili e indivisibili ha importanza
in tema di obbligazioni
plurisoggettive dato che
plurisoggettive dato che
normalmente l’obbligazione
indivisibile è solidale
1. Suscettibile di valutazione economica 1. Suscettibile di valutazione economica
2. Rispondere ad un interesse (anche non patrimoniale) del creditore
1. In un dare 1. In un dare 2. In un facere
3. In un non facere
1. In obbligazioni di mezzi 1. In obbligazioni di mezzi 2. In obbligazioni di risultato
1. In obbligazioni fungibili 1. In obbligazioni fungibili 2. In obbligazioni infungibili
Hanno ad oggetto un’unica prestazione Hanno ad oggetto un’unica prestazione
Hanno ad oggetto due o più prestazioni ma il debitore Hanno ad oggetto due o più prestazioni ma il debitore si libera eseguendone una
Hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore Hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendone un altra
Per effetto di questa obbligazione il debitore è tenuto a Per effetto di questa obbligazione il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di denaro.
In questo modo dunque il rischio di deprezzamento In questo modo dunque il rischio di deprezzamento monetario grava sul creditore
Non trova applicazione per le obbligazioni di valore Non trova applicazione per le obbligazioni di valore aventi ad oggetto originariamente una prestazione diversa dalla dazione di una somma di denaro (responsabilità civile)
1. Attraverso la quantificazione in termini monetari 1. Attraverso la quantificazione in termini monetari
del valore
2. Successiva rivalutazione di detto importo 3. Applicazione degli interessi compensativi
Gli interessi sono una particolare obbligazione pecuniaria che ha carattere pecuniaria che ha carattere
accessorio rispetto
all’obbligazione principale
1. Legale 1. Legale
2. Convenzionale
1. Corrispettivi (dovuti al creditore sui capitali lasciati 1. Corrispettivi (dovuti al creditore sui capitali lasciati
nella disponibilità di terzi)
2. Compensativi (per le obbligazioni di valore) 3. Moratori (dovuti dal debitore in mora)
1. Legale 1. Legale
2. Convenzionale (si richiede la forma scritta; senza forma scritta sono dovuti nella misura legale)
Si hanno nel caso in cui le parti convengano interessi Si hanno nel caso in cui le parti convengano interessi superiori al 50% al tasso medio praticato dalle banche.
In questo caso la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
1) Una domanda giudiziale diretta al conseguimento 1) Una domanda giudiziale diretta al conseguimento
degli interessi;
2) Una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi primari
3) In ogni caso gli interessi primari devono essere scaduti da 6 mesi
Esempi: (i) cessione del credito; (ii) delgazione attiva Esempi: (i) cessione del credito; (ii) delgazione attiva
Di regola i crediti possono essere ceduti salvo che:
Di regola i crediti possono essere ceduti salvo che:
1)Credito sia strettamente personale 2)Trasferimento vietato dalla legge 3)Vi sia patto contrario
Questo contratto si perfezione in forza di un accordo Questo contratto si perfezione in forza di un accordo fra terzo e creditore. Non si richiede il consenso del debitore
L’obbligazione rimane inalterata: il credito è infatti
trasferito al cessionario con i privilegi e le garanzie
personali e reali. Il debitore può di conseguenza
opporre le stesse eccezioni che avrebbe potuto
opporre al cedente. Non la compensazione
qualora abbia accettato la cessione o credito sorto
posteriormente alla cessione.
Se la cessione è a titolo oneroso il cedente salvo patto Se la cessione è a titolo oneroso il cedente salvo patto contrario garantisce al cessionario l’esistenza del credito al momento della cessione. Non garantisce la solvenza del debitore
Se la cessione è a titolo gratuito il cedente garantisce la Se la cessione è a titolo gratuito il cedente garantisce la verità del credito solo in caso di apposito patto
Quando la cessione sia stata effettuata per estinguere Quando la cessione sia stata effettuata per estinguere un debito del cedente verso il cessionario si presume che questa sia fatta pro solvendo (la liberazione solo a pagamento del debitore ceduto). Con apposito accordo si può escludere questo effetto cessione pro soluto.
Consiste in un accordo in forza del quale il creditore Consiste in un accordo in forza del quale il creditore delega il debitore ad impegnarsi ad effettuare la prestazione al terzo
A differenza della cessione del credito qui c’è un accordo con il debitore
debitore
1) Delegazione passiva 1) Delegazione passiva 2) Espromissione 3) Accollo
Trattandosi del soggetto passivo e non attivo occorre Trattandosi del soggetto passivo e non attivo occorre chiarire che per il creditore non è affatto indifferente chi sia il debitore. Ne deriva che la sostituzione del debitore non è possibile senza il consenso del creditore
La prima figura è delegazione passiva che si distingue La prima figura è delegazione passiva che si distingue in delegazione a promettere e delegazione di pagamento
Normalmente questo schema non libera il debitore Normalmente questo schema non libera il debitore originario dal debito con il creditore. È ammesso un patto contrario
Funzione immediatamente solutoria Funzione immediatamente solutoria
È un accordo bilaterale tra creditore e terzo con il quale È un accordo bilaterale tra creditore e terzo con il quale quest’ultimo si impegna nei confronti del primo a pagare il debito del debitore originario.
La differenza fra delegazione promissoria si rinviene La differenza fra delegazione promissoria si rinviene nella spontaneità dell’iniziativa del terzo. Anche l’espromissione è di regola cumulativa. Il terzo subentra nella stessa posizione del debitore originario.
Nel caso in cui il terzo non si assume un impegno ma provvede tout court allora si ha la figura dell’adempimento del terzo.
L’accollo consiste in un accordo tra debitore ed un terzo L’accollo consiste in un accordo tra debitore ed un terzo in forza del quale quest’ultimo assume a proprio carico l’onere di procurare al creditore il pagamento del debito del primo
Accollo interno si ha quando le parti non intendono Accollo interno si ha quando le parti non intendono attribuire diritto alcuno al creditore verso l’accollante.
Accollo esterno si ha quando l’accordo tra accollante ed accollato ha la struttura di un contratto a favore di terzo. Questo tipo di accordo può essere cumulativo o liberatorio. Il terzo in questo caso può opporre tutte le eccezioni che poteva opporre il debitore