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Condizioni e procedimento della esdebitazione

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€ 32,00

ISBN: 978-88-3379-064-0

9 7 8 8 8 3 3 7 9 0 6 4 0

CODICE

DELLA CRISI D’IMPRESA

E DELL’INSOLVENZA

COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO

12 GENNAIO 2019, N. 14

a cura di

Mariacarla Giorgetti

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Accogliendo le segnalazioni degli studiosi e degli operatori della materia,

oltre che le sollecitazioni provenienti dall’Unione europea, il legislatore è

fi-nalmente intervenuto realizzando una riforma organica della materia

dell’in-solvenza e delle procedure concorsuali ad essa connesse.

La nuova disciplina, in ideale continuità con gli altri interventi precedenti e con

l’obiettivo di facilitare la conservazione sul mercato delle aziende in difficoltà,

accentua ancora maggiormente il favor per gli strumenti di composizione

stra-giudiziale della crisi. Non a caso è superato il concetto di fallimento,

norma-tivamente sostituito dalla liquidazione giudiziale; è introdotta una fase

pre-ventiva di allerta, funzionale ad una tempestiva individuazione dello stato di

crisi anche nell’ottica di una sua pronta soluzione; escono centralizzati i c.d.

piani attestati di risanamento e ulteriormente valorizzati gli accordi di

ristruttu-razione dei debiti; il tutto, in un impianto di regole processuali semplificate ed

ispirate a principi di unicità e organicità.

Di tutte tali significative modifiche il volume, che è il frutto della collaborazione

di professionisti con estrazioni diverse, offre una rappresentazione immediata

ma al contempo chiara e completa, così perseguendo l’obiettivo di offrire a

tutti gli studiosi e agli operatori interessati una prima bussola con la quale

ori-entarsi tra gli aspetti salienti della riforma e le relative problematiche.

Mariacarla Giorgetti è ordinario di Diritto Fallimentare presso l’Università degli

Studi di Bergamo, ove è altresì titolare della cattedra di Diritto dell’Arbitrato e

di Diritto Processuale Civile. È titolare dell’insegnamento di Diritto Fallimentare

presso l’Accademia della Guardia di Finanza. Vanta una pluriennale

espe-rienza professionale quale Avvocato, abilitato al patrocinio innanzi alle Corti

Superiori, nel settore, tra gli altri, del diritto fallimentare, della crisi d’impresa

e delle procedure concorsuali. Ha rivestito il ruolo di Curatore e di

Liquida-tore giudiziale. È autrice di saggi e opere monografiche sulla materia e ha

partecipato come relatrice a numerosi convegni e incontri di studio in ambito

nazionale ed internazionale.

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CODICE

DELLA CRISI D’IMPRESA

E DELL’INSOLVENZA

COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO

12 GENNAIO 2019, n. 14

a cura di

Mariacarla Giorgetti

(5)

© Copyright 2019 by Pacini Editore Srl ISBN 978-88-3379-064-0 Realizzazione editoriale Via A. Gherardesca 56121 Pisa Responsabile di redazione Gloria Giacomelli Fotolito e Stampa

Industrie Grafiche Pacini

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume /fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

(6)

Indice

PREFAZIONE . . . . p . 1

DISPOSIZIONI GENERALI (ARTT . 1-11) . . . .» 3

Mariacarla Giorgetti 1 . Ambito di applicazione e definizioni . . . .» 3

2 . Obblighi e doveri delle parti coinvolte . . . .» 8

3 . La prededucibilità dei crediti . . . .» 11

4 . I principi di carattere processuale . . . .» 13

5 . La giurisdizione internazionale . . . .» 15

LE PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI (ARTT . 12-25) . . . .» 17

Elisa Ceccarelli e Fabio Valerini 1 . Introduzione . . . .» 17

2 . L’emersione tempestiva della crisi . . . .» 18

3 . Le procedure di allerta e l’ambito di applicazione . . . .» 18

4 . Gli obblighi di segnalazione . . . .» 21

5 . La procedura di allerta . . . .» 24

6 . L’audizione del debitore in via riservata e confidenziale . . . .» 25

7 . La composizione assistita della crisi . . . .» 27

8 . Misure protettive e cautelari . . . .» 28

9 . La conclusione del procedimento . . . .» 30

10 . L’accordo di composizione della crisi . . . .» 30

11 . Segnalazione al pubblico ministero . . . .» 31

12 . Tempestività e misure premiali . . . .» 32

13 . Successione di procedure . . . .» 34

14 . L’organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) . . . .» 34

15 . I compensi dell’OCRI . . . .» 35

GIURISDIZIONE E COMPETENZA NELLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (ARTT . 26-32) . . . .» 37

Arianna Di Bernardo 1 . Giurisdizione italiana . . . .» 37

1 .1 . Centro degli interessi principali del debitore . . . .» 39

2 . Competenza . . . .» 41

2 .1 . Incompetenza . . . .» 43

2 .2 . Competenza sulle azioni che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione .» 45 CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL DEBITORE (ARTT . 33-36) . . . .» 47

Arianna Di Bernardo 1 . Cessazione dell’attività . . . .» 47

2 . Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto . . . .» 50

(7)

VI

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

L’INIZIATIVA E IL PROCEDIMENTO UNITARIO PER L’ACCESSO ALLE PROCEDURE

DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA (ARTT . 37-53) . . . .» 55

Riccardo Fedele 1 . Iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza . . . .» 55

2 . Iniziativa del pubblico ministero . . . .» 56

3 . Obblighi del debitore che chiede l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza . . . .» 56

4 . Domanda di accesso alla procedura . . . .» 57

5 . Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale . . . .» 57

6 . Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo . . . .» 58

7 . Rinuncia alla domanda . . . .» 58

8 . Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione . . . .» 58

9 . Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini . . . .» 59

10 . Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione . . . .» 59

11 . Apertura del concordato preventivo . . . .» 60

12 . Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti . . . .» 60

13 . Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale . . . .» 61

14 . Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale . . . .» 61

15 . Impugnazioni . . . .» 62

16 . Sospensione della liquidazione, dell’esecuzione del piano o degli accordi . . . .» 62

17 . Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione . . . .» 63

LE MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE E IL PROCEDIMENTO (ARTT . 54, 55) . . . . .» 65

Riccardo Fedele 1 . Misure cautelari e protettive . . . .» 65

2 . Procedimento . . . .» 66

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI: GLI ACCORDI (ARTT . 56-64) . . .» 67

Riccardo Fedele 1 . Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento . . . .» 67

2 . Accordi di ristrutturazione dei debiti . . . .» 67

3 . Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano . . . .» 68

4 . Coobbligati e soci illimitatamente responsabili . . . .» 68

5 . Accordi di ristrutturazione agevolati . . . .» 68

6 . Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa . . . .» 69

7 . Convenzione di moratoria . . . .» 69

8 . Transazione fiscale . . . .» 70

9 . Effetti degli accordi sulla disciplina societaria . . . .» 70

LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (ARTT . 65-83) . . . .» 71

Alessandro Fabbi e Fabio Valerini 1 . Introduzione . . . .» 71

2 . Composizione della crisi da sovraindebitamento: profili generali . Presupposti oggettivi ed ambito soggettivo di applicazione . . . .» 73

2 .1 . “Procedure familiari” . . . .» 75

(8)

VII

Indice

4 . Ristrutturazione dei debiti del consumatore . . . .» 80

4 .1 . La domanda . . . .» 80

4 .2 . La riformata “meritevolezza” . . . .» 81

4 .3 . Ruolo dell’OCC, completezza del piano ed accesso alle banche dati . . . .» 82

4 .4 . La “responsabilizzazione” degli enti finanziatori . . . .» 84

4 .5 . Procedimento e omologazione del piano . . . . .» 85

4 .6 . Misure cautelari e protettive . . . .» 86

4 .7 . Esecuzione del piano . . . .» 86

4 .8 . Revoca dell’omologazione . . . .» 87

4 .9 . Conversione nella procedura liquidatoria . . . .» 88

5 . Concordato minore . Profili generali . . . .» 88

5 .1 . La domanda . . . .» 89

5 .2 . Ruolo dell’OCC . . . .» 90

5 .3 . Procedimento e omologazione . . . .» 91

5 .4 . Misure cautelari e protettive . . . .» 93

5 .5 . Esecuzione del concordato minore . Regime della continuità aziendale . . . .» 94

5 .6 . Revoca dell’omologazione . . . .» 95

5 .7 . Conversione nella procedura liquidatoria . . . .» 95

CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT . 84-93) . . . .» 97

Federico Ungaretti Dell’Immagine 1 . Introduzione: il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza . . . .» 97

2 . Il concordato preventivo . . . .» 99

3 . Il concordato liquidatorio . . . .» 101

4 . Il concordato in continuità . . . .» 103

4 .1 . Il concordato misto . . . .» 105

4 .2 . L’utilità specificamente individuabile . . . .» 106

5 . La domanda di concordato: presupposti di ammissibilità . . . .» 106

5 .1 . Presupposto oggettivo (segue) . . . .» 107

6 . La proposta di concordato: modalità della ristrutturazione . . . .» 108

7 . Trattamento dei creditori e formazione delle classi . . . .» 109

8 . Moratoria di pagamento nel concordato in continuità . . . .» 110

9 . Il piano: contenuto necessario . . . .» 111

10 . Le proposte concorrenti . . . .» 113

10 .1 . Il procedimento . . . .» 115

11 . Le offerte concorrenti . . . .» 116

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT . 94-120) . . . .» 119

Patrick Morselli 1 . Gli effetti della presentazione della domanda di concordato . . . .» 119

2 . Disposizioni speciali nel concordato in continuità . . . .» 120

3 . Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo » 121 4 . Contratti pendenti . . . .» 121

5 . Prededuzione nel concordato preventivo . . . .» 123

6 . Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti . . . .» 123

7 . Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi . . . .» 124

8 . Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo di accordi di ristrutturazione dei debiti . . . .» 125

(9)

VIII

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

PROVVEDIMENTI IMMEDIATI (ARTT . 103-106) . . . .» 127

Patrick Morselli 1 . Scritture contabili . . . .» 127

2 . Convocazione dei creditori . . . .» 127

3 . Operazioni e relazione del commissario . . . .» 128

4 . Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura . . . .» 129

VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT . 107-111) . . . .» 131

Patrick Morselli 1 . Discussione e voto dei creditori . . . .» 131

2 . Ammissione provvisoria dei crediti contestati . . . .» 132

3 . Maggioranza per l’approvazione del concordato . . . .» 132

4 . Adesioni alla proposta di concordato . . . .» 133

5 . Mancata approvazione del concordato . . . .» 134

OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT . 112-120) . . . .» 135

Patrick Morselli 1 . Giudizio di omologazione . . . .» 135

2 . Chiusura della procedura . . . .» 135

3 . Cessioni dei beni . . . .» 135

4 . Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni . . . .» 136

5 . Trasformazione, fusione o scissione . . . .» 137

6 . Effetti del concordato . . . .» 137

7 . Esecuzione del concordato . . . .» 137

8 . Risoluzione del concordato . . . .» 139

9 . Annullamento del concordato . . . .» 139

PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ORGANI PREPOSTI (ARTT . 121-141) . . . .» 141

Roberto Razzini 1 . Premessa . . . .» 141

2 . I presupposti della liquidazione . . . .» 142

3 . Il Tribunale concorsuale . . . .» 142

4 . Il giudice delegato . . . .» 143

5 . I reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale . . . .» 144

6 . Il curatore . . . .» 145

7 . Il comitato dei creditori . . . .» 148

EFFETTI DELL’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE E PER I CREDITORI (ARTT . 142-162) . . . .» 151

Violetta Clementi 1 . Effetti sostanziali e processuali per il debitore . . . .» 151

2 . Beni esclusi dalla procedura ed altri presidi a tutela della persona del debitore . . . .» 152

3 . Obblighi del debitore . . . .» 153

4 . Effetti sostanziali e processuali per i creditori . . . .» 153

5 . Crediti della massa . . . .» 154

6 . Creditori di più coobbligati in solido . . . .» 155

EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (ARTT . 163-171) . . . .» 157

Federico Ungaretti Dell’Immagine 1 . Il dies a quo del periodo sospetto . . . .» 157

(10)

IX

Indice

2 . L’inefficacia degli atti compiuti tra parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o

conviventi di fatto . . . .» 158

GLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI (ARTT . 172 -192) . . . .» 159

Monica Baranca 1 . Oggetto e ambito di applicazione . . . .» 159

2 . La liquidazione giudiziale ed i contratti preliminari . . . .» 163

3 . I rapporti di lavoro subordinato; la Naspi e il trasferimento di azienda . . . .» 168

CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ARTT . 193-199) . . . .» 173

Gaia Iappelli 1 . L’apposizione dei sigilli . . . .» 173

2 . Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione . . . .» 174

3 . Redazione dell’inventario . . . .» 176

4 . Diritti reali o personali su beni mobili chiaramente riconoscibili, titoli di godimento opponibili e presa in consegna dei beni . . . .» 177

5 . Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari e mobiliari . . . .» 178

6 . Fascicolo della procedura . . . .» 179

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ARTT . 200-210) . . . .» 181

Gaia Iappelli 1 . Avviso ai creditori e agli altri interessati . . . .» 181

2 . La domanda di ammissione al passivo . In particolare, la domanda del creditore ipotecario su beni compresi nella liquidazione a garanzia di un debito altrui . . . .» 182

3 . L’accertamento dello stato passivo . . . .» 184

4 . Le impugnazioni avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo . . . .» 185

5 . Domande tardive . . . .» 188

6 . Procedimenti relativi a domande di rivendica e di restituzione . . . .» 189

ESERCIZIO DELL’IMPRESA DEL DEBITORE E LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO (ARTT . 211-219) . . . .» 191

Vincenzo De Carolis 1 . Dall’esercizio «provvisorio» dell’impresa del fallito come eccezione allo «esercizio» dell’impresa del debitore come regola generale . . . .» 191

2 . Programma di liquidazione “razionalizzato” . . . .» 194

3 . Nuovi ruoli degli organi della procedura in relazione al programma . . . .» 195

4 . Le novità in tema di procedura di vendita dei beni . . . .» 196

RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO (ARTT . 220-232) . . . .» 201

Tiziana Anna Ghiotto 1 . Procedimento di ripartizione . . . .» 201

2 . Ordine di distribuzione delle somme e disciplina dei crediti prededucibili . . . .» 210

3 . Rendiconto del curatore . . . .» 215

(11)

X

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E

CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ARTT . 233-246) . . . .» 217

Vincenzo De Carolis 1 . La conferma delle ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale e gli adattamenti previsti per la chiusura della liquidazione di società di capitali . . . .» 217

2 . La chiusura della procedura ed i giudizi pendenti: il nuovo art . 234 . . . .» 219

3 . Novità in tema di concordato (non più detto) «fallimentare» . . . .» 224

3 .1 . Segue . La previsione di una nuova ipotesi generale di conflitto d’interesse del creditore nel voto sulla proposta di concordato . . . .» 225

CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ARTT . 247-253) . . . .» 229

Tiziana Anna Ghiotto 1 . Reclamo . . . .» 229

2 . Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale . . . .» 231

3 . Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale . . . .» 232

4 . Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale . . . .» 232

5 . Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale . . . .» 233

6 . Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale . . . .» 233

7 . Nuova proposta di concordato . . . .» 234

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ (ARTT . 254-267) . . . .» 237

Francesco Keller 1 . Liquidazione giudiziale . . . .» 237

2 . Concordato . . . .» 241

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO (ARTT . 268-277) . . . .» 247

Francesco Keller e Marina De Cesare 1 . La procedura di liquidazione controllata . . . .» 247

2 . Riflessioni operative . . . .» 252

CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE (ARTT . 278-283) . . . .» 257

Alessio Bonafine e Piera Pellegrinelli 1 . Premesse . . . .» 257

2 . Oggetto e ambito di applicazione . . . .» 259

3 . Condizioni temporali e soggettive per l’esdebitazione . . . .» 264

4 . Procedimento . . . .» 267

5 . L’esdebitazione del sovraindebitato . . . .» 270

6 . Il debitore incapiente . . . .» 272

PROCEDURE SULLA CRISI E L’INSOLVENZA DEI GRUPPI DI IMPRESE (ARTT . 284-292) . . . .» 275

Alessandro Fabbi 1 . Premessa . La situazione precedente alla riforma e la evoluzione giurisprudenziale . . . . . .» 275

2 . Regolazione della crisi e dell’insolvenza di gruppi di imprese: profili generali . Coordinamento di procedimenti paralleli . Obblighi dichiarativi . . . .» 278

3 . Concordato e accordi di ristrutturazione “di gruppo” . . . .» 280

3 .1 . Aspetti procedimentali . . . .» 281

4 . Procedura unitaria di liquidazione giudiziale . . . .» 283

5 . Ulteriori norme comuni alle procedure coinvolgenti gruppi di imprese . . . .» 284

5 .1 . Azioni di inefficacia e revocatorie . . . .» 284

5 .2 . Azioni di responsabilità e denunzia di gravi irregolarità di gestione . . . .» 284

(12)

XI

Indice

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI (ARTT . 293-316) . . . .» 287

Davide Legnani 1 . Oggetto e ambito di applicazione . . . .» 287

2 . Rapporti tra la liquidazione coatta amministrativa e altre procedure concorsuali . . . .» 288

3 . L’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza . . . .» 289

4 . Il provvedimento di liquidazione . . . .» 291

5 . Gli organi della liquidazione coatta amministrativa ed ipotesi di responsabilità . . . .» 291

6 . Effetti della liquidazione . . . .» 292

7 . La figura e i poteri del Commissario liquidatore . . . .» 292

8 . La formazione dello stato passivo . . . .» 294

9 . Liquidazione e ripartizione dell’attivo . . . .» 294

10 . La chiusura della liquidazione . . . .» 295

11 . Le funzioni delle autorità amministrative di vigilanza . . . .» 295

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI (ARTT . 317-321) . . . . .» 297

Davide Legnani 1 . I rapporti tra liquidazione giudiziale e le misure penali . . . .» 297

2 . I sequestri . . . .» 297

CONSIDERAZIONI PENALISTICHE SULLA NUOVA BOZZA DI RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE (ARTT . 322-347; 372) . . . .» 299

Nicolò Perfetti 1 . Le novità dal punto di vista penalistico . . . .» 299

2 . L’inerzia del legislatore sulla bancarotta e la formale scomparsa del fallimento . . . .» 299

3 . Una nuova causa di non punibilità per i reati fallimentari ed un’attenuante ad effetto speciale per gli altri reati . . . .» 302

4 . Liquidazione giudiziale e procedimento di prevenzione . . . .» 306

DISPOSIZIONI GENERALI, STRUMENTI DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI (ARTT . 348-355) . . . .» 309

Giuseppina Fanelli 1 . Inquadramento generale . . . .» 309

2 . L’adeguamento delle soglie dell’impresa minore . . . .» 310

3 . L’eliminazione di ogni riferimento al «fallimento» e altre variazioni lessicali . . . .» 310

4 . Gli organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI) . . . .» 312

5 . Gli strumenti di allerta e i meccanismi di controllo . . . .» 314

ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE (ARTT . 356-358) . . . .» 317

Giuseppina Fanelli 1 . Inquadramento generale . . . .» 317

2 . L’albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure della crisi e dell’insolvenza . . . .» 318

3 . Il funzionamento dell’albo . . . .» 320

4 . I requisiti per la nomina degli incaricati . . . .» 321

CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE (ARTT . 359-371; 374) . . .» 325

Paola Licci 1 . Le disposizioni sul procedimento telematico e sulla accelerazione delle procedure concorsuali . . . .» 325

2 . I debiti contributivi e per premi assicurativi e i debiti fiscali . . . .» 329

(13)

XII

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

4 . Le disposizioni in materia di lavoro . . . .» 332

5 . La liquidazione coatta amministrativa . . . .» 339

6 . Le abrogazioni . . . .» 340

MODIFICHE AL CODICE CIVILE (ARTT . 375-384) . . . .» 341

Arianna Di Bernardo 1 . Modifiche al Titolo II e al Titolo V del Libro V del codice civile: il nuovo paradigma di organizzazione e gestione dell’impresa . . . .» 341

GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE (ARTT . 385-388) . . . .» 345

Arianna Di Bernardo 1 . I nuovi rimedi avverso l’elusione dell’obbligo di rilascio della fideiussione e della polizza indennitaria decennale . . . .» 345

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (ARTT . 389-391) . . . .» 349

Arianna Di Bernardo 1 . Entrata in vigore, disciplina transitoria e disposizioni finanziarie . . . .» 349

(14)

PREFAZIONE

Il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame

defi-nitivo, il decreto legislativo che, in attuazione della l . 19 ottobre 2017, n . 155,

introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza .

Si tratta di un’importante passo, preannunciato da tempo, che mira a fornire

un quadro giuridico esaustivo e completo in tema di gestione della crisi d’impresa .

Il legislatore, in particolare, ha voluto munire l’ordinamento giuridico

ita-liano di strumenti che assicurino la tempestiva emersione dello stato di crisi,

poiché il successo nel superamento delle difficoltà economiche dipende, in primo

luogo, dal sapere riconoscere i primi segnali .

La possibilità di garantire l’efficace ristrutturazione delle società che

ver-sano in situazioni di temporanea difficoltà è cruciale per accrescere la

produttivi-tà e favorire l’erogazione del credito .

Al contempo, la predisposizione di strumenti che assicurino la tempestiva

liquidazione delle imprese non più produttive è necessaria per evitare che le

dif-ficoltà economiche possano coinvolgere altri soggetti giuridici .

L’attuale intervento normativo deve essere visto in prosecuzione – senza

soluzione di continuità – con l’azione di riforma intrapresa nell’ultimo decennio,

a partire dalla stagione di Riforme inaugurata nel 2005 .

Pur operando in continuità non possono non essere messi in risalto le

no-vità, rappresentate dalla volontà di promuovere una logica di prevenzione e di

intervento precoce, attraverso la disciplina dei sistemi di allerta e di

composi-zione assistita della crisi; e dalla necessità di colmare alcune lacune esistenti, ad

esempio con l’introduzione di una disciplina per la gestione delle crisi dei gruppi

di imprese conforme alle migliori pratiche internazionali .

L’obiettivo è quello di allineare il sistema italiano di gestione delle crisi

alle regole che si vanno definendo in ambito europeo . Le finalità perseguite

mi-rano da un lato ad operare un riordino del quadro regolamentare esistente,

com-pendiando in un unico Codice la disciplina di tutte le situazioni di indebitamento

e di crisi, a prescindere dalla natura giuridica dei soggetti che si trovano in tali

situazioni; dall’altro a rendere più efficiente e rapida la procedura di liquidazione

ed accrescere l’efficacia degli strumenti negoziali .

Ci si auspica che il quadro normativo delineato possa essere di valido aiuto sia

per i destinatari delle norme sia per i professionisti che si occupano di crisi d’impresa .

Gennaio 2019

Prof . Mariacarla Giorgetti

(15)
(16)

Condizioni e procedimento della esdebitazione

(Parte I – Titolo X – Capo III-VII – artt. 359-371; 374)

Paola Licci

Sommario: 1. Le disposizioni sul procedimento telematico e sulla accelerazione delle

procedure concorsuali. – 2. I debiti contributivi e per premi assicurativi e i debiti fiscali. – 3.

Le spese della procedura. – 4. Le disposizioni in materia di lavoro. – 5. La liquidazione coatta

amministrativa. – 6. Le abrogazioni.

1. Le disposizioni sul procedimento telematico e sulla

accelerazione delle procedure concorsuali.

Attenendosi ai principi generali della legge delega, il codice della crisi e

dell’insolvenza introduce una serie di norme finalizzate a uniformare e

sempli-ficare i vari riti speciali in materia concorsuale, in raccordo con le disposizioni

sul processo telematico, così stabilendo una regola comune a tutti i procedimenti

sulle modalità di notificazione al debitore degli atti della procedura.

In particolare, come si è visto supra

1

, si è previsto che l’atto che dà inizio

al procedimento di accertamento dello stato della crisi debba essere notificato al

debitore all’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o

all’indirizzo di posta elettronica del debitore risultante dal registro delle imprese

o dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese.

Così, nell’ambito della disciplina comune ai procedimenti, gli artt. 359 – 361

prevedono una serie di regole volte a dare attuazione alle procedure telematiche.

Posto che l’art. 40 comma 6 permette particolari modalità di notificazione,

consentendo, come si è già detto, che la notifica al debitore degli atti del

procedi-mento, quando non possa essere fatta all’indirizzo pec del destinatario per causa

a lui imputabile, venga eseguita presso un’area web, ovvero un servizio

elettroni-co di recapito certificato qualificato, l’art. 359 cit. individua nel Ministero dello

sviluppo economico il soggetto che deve realizzare l’area web, sentita l’Agenzia

per l’Italia digitale e avvalendosi delle strutture indicate all’interno del Codice

dell’amministrazione digitale.

(17)

326

Paola Licci

Le modalità tecniche di funzionamento dell’area web dovranno poi essere

determinate, con decreto da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del

codice della crisi e dell’insolvenza, dal Mef di concerto con il Ministero della

Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Nello specifico le indicazioni ministeriali riguarderanno:

• la codifica degli eventi da cui può dipendere una mancata consegna,

distin-guendo quelli imputabili al destinatario da quelli non imputabili, per comprendere

quando sia possibile quindi la consegna dell’atto presso l’area web (lett. a));

• le modalità attraverso le quali sarà possibile l’inserimento automatico

degli atti nell’area web riservata (lett. b));

• le modalità di accesso all’area riservata da parte del titolare (lett. c));

• le modalità di comunicazione all’interessato, titolare dell’area web

riser-vata, del link per accedere all’atto oggetto di notifica (lett. d));

• il contenuto e le modalità di rilascio da parte della cancelleria

dell’atte-stazione dell’avvenuto inserimento dell’atto da notificare nell’area web, posto

che a partire dal rilascio di tale attestazione la notifica si considera perfezionata

(lett. e));

• il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica presso l’area web e le

modalità di firma elettronica (lett. f));

• il periodo di tempo in cui è garantita la conservazione dell’atto presso

l’area web (lett. g));

• le misure di protezione dei dati personali (lett. h)).

Si tratta quindi di una serie di aspetti tecnici non ancora contenuti nel

co-dice e senza i quali i procedimenti telematici e, segnatamente, le notificazioni

presso l’area web, non saranno operativi.

Ed invero, come stabilisce l’art. 361 del codice in commento, fin quando

non sarà realizzata l’area web e non saranno emessi i decreti attuativi volti a

definire le modalità tecniche per l’operatività dell’area, non troverà applicazione

l’art. 40 comma 6 e le notifiche, per l’ipotesi in cui non dia esito positivo la

noti-ficazione via pec ai sensi dell’art. 40 comma 5, si eseguiranno esclusivamente di

persona a norma dell’art. 107, comma 1, DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, presso

la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel

regi-stro delle imprese, presso la residenza.

Il codice della crisi e dell’insolvenza prevede così, per il periodo transitorio

successivo alla sua entrata in vigore, e precedente all’emanazione dei decreti

at-tuativi, che non operi l’area web riservata. Le notificazioni perciò, quando non

po-tranno essere eseguite ai sensi dell’art. 40 comma 5, dovranno attuarsi attraverso la

procedura descritta dal comma 7 dell’art. 40: dapprima presso la sede dell’impresa

e poi, quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, con

il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro

(18)

327

Condizioni e procedimento della esdebitazione

delle imprese ovvero presso la residenza, per i soggetti non iscritti nel registro delle

imprese. La notificazione in questi ultimi casi si considera perfezionata, a mente

dell’art. 40 comma 7 cit., nel momento del deposito stesso.

Per coordinare tale disciplina con quella del processo telematico, l’art. 360

d.lgs. 14/2019 prevede l’aggiunta del comma 4 bis all’art. 16 bis del d.l. 18 ottobre

2012, n. 179, sugli atti processuali assoggettati a deposito telematico obbligatorio

2

,

stabilendo così che in ogni grado di giudizio, nei procedimenti giudiziali diretti

all’apertura delle procedure concorsuali, gli atti dei difensori e degli ausiliari del

giudice, nonché i documenti, debbano essere depositati telematicamente, nel

ri-spetto della disciplina concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione

dei documenti informatici. Fermo restando che il presidente del tribunale può

au-torizzare il deposito con modalità non telematiche, quando i sistemi informatici del

dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.

Ne consegue così che, nell’ambito delle procedure concorsuali, anche il

ricorso per cassazione, a differenza di quanto avviene nel processo civile, può e

deve essere depositato telematicamente.

Tuttavia, la disposizione sull’obbligatorietà del deposito dinanzi alla Corte

di legittimità acquisirà efficacia solo a decorrere dal sessantesimo giorno

suc-cessivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del

respon-sabile dei sistemi informatizzati del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro

un anno dall’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza, attestante

la piena funzionalità dei servizi di comunicazione. Sicché allo stato, anche nelle

procedure concorsuali, il deposito degli atti e dei documenti innanzi alla

Cassa-zione resta di tipo analogico.

Sempre nell’ottica di implementare le modalità telematiche di

notificazio-ne e comunicazionotificazio-ne, così agevolando il flusso di informazioni relative al

debito-re e consentidebito-re un’anticipata emersione della crisi e una gestione più efficiente

dell’insolvenza, l’art. 367 del d.lgs. 14/2019 stabilisce che, nei procedimenti per

l’apertura della liquidazione giudiziale e di concordato preventivo, le pubbliche

amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese,

dell’A-nagrafe tributaria e dell’Inps, mediante il sistema di cooperazione applicativa

previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, trasmettano automaticamente

alla cancelleria i dati relativi al debitore, per consentirne così la diretta

acquisi-zione al procedimento.

In particolare, i dati trasmessi dal Registro delle imprese alla cancelleria

so-no i bilanci degli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti di compimento delle

2 Per una disamina degli atti processuali soggetti a deposito telematico obbligatorio e sulla natura

del deposito telematico v tra tutti, A. Bonafine, L’atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie, Napoli, 2017.

(19)

328

Paola Licci

operazioni sul capitale (aumento o riduzione), nonché quelle di trasformazione

so-cietaria (fusione, scissione, trasferimenti di azienda o di rami di essa) e tutti quelli

che potranno essere individuati con decreto del Ministero della Giustizia, di

con-certo con il Mef, come utili all’istruttoria sui debiti nelle procedure su indicate.

I dati dell’Anagrafe tributaria trasmessi dall’Agenzia delle entrate alla

can-celleria, invece, consistono nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi,

nell’elenco degli atti sottoposti a imposta di registro o a tassazione.

Infine, i dati trasmessi dall’Inps sono relativi ai debiti contributivi.

Tanto in relazione ai debiti tributari quanto a quelli previdenziali, le

Au-torità competenti potranno individuare con decreto ulteriori dati da trasmettere

agli uffici giudiziari nelle procedure di apertura della liquidazione giudiziale e di

concordato preventivo.

In sintesi, e per concludere sul punto, il sistema di accesso alle

informazio-ni imposto dall’art. 367 cit. è diretto ad agevolare e semplificare l’istruttoria sui

debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l’apertura della

liquida-zione giudiziale o del concordato preventivo.

Quanto al regime transitorio previsto per le modalità di accesso alle

in-formazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche, l’art. 367 cit. ultimo

comma stabilisce che esse non siano immediatamente operabili giacché la

spe-ciale istruttoria regolata dai commi precedenti potrà acquisire efficacia solo a

partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta

Uffi-ciale del provvedimento del Responsabile dei sistemi informativi automatizzati

del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del

decreto 14/2019, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico tra

le pubbliche amministrazioni, anche a seguito di convenzioni che, in mancanza

di adozione di regole tecniche da parte degli uffici interessati alla trasmissione

dei dati per dare applicazione al sistema di cooperazione applicativa regolata dal

Codice dell’amministrazione digitale, potranno garantire la fruibilità informatica

dei dati.

Infine, allo scopo di assicurare una maggiore celerità nella trattazione e

de-finizione delle controversie concorsuali, è stabilito dall’art. 362 cit. che vengano

destinati, alla sezione della Corte di cassazione che si occupa della materia, un

numero congruo di magistrati, proporzionato al carico della sezione stessa.

La norma, pur ragionevole nelle sue intenzioni, è tuttavia meramente

indi-cativa giacché non è accompagnata da nessun criterio oggettivo volto ad indicare

il numero di magistrati da assegnare alla sezione e non è accompagnata da

para-metri che diano conto, nell’assegnazione dei giudici, del loro grado di

(20)

specializ-329

Condizioni e procedimento della esdebitazione

zazione

3

. Vi è più che il secondo e ultimo comma dell’art. 362 cit. stabilisce che

l’assegnazione del personale di magistratura alla sezione del comma 1 ha luogo

nei limiti della dotazione organica vigente, e tenuto anche conto che, in base

all’art. 391 del codice della crisi e dell’insolvenza, per l’attuazione delle

disposi-zioni del d.lgs. 14/2019 si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e

strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica

4

.

Ne consegue quindi che l’art. 362 ha la ridotta funzione di fissare un

prin-cipio guida di rispetto della proporzionalità tra l’organico e il carico di lavoro

dell’ufficio. Principio valevole non solo nelle controversie in esame ma, in senso

molto più ampio, nel più generale complesso dei processi civili e commerciali.

2. I debiti contributivi e per premi assicurativi e i debiti fiscali.

Con la finalità di favorire l’istruttoria sui debiti da parte del tribunale,

uni-tamente alla previsione di modalità telematiche di accesso alle informazioni

de-bitorie risultanti dai pubblici registri di cui all’art. 367, il codice della crisi e

dell’insolvenza prevede l’obbligo di rilascio di certificazione relativa ai debiti

contributivi, assicurativi o fiscali, da parte degli Enti preposti alla gestione dei

predetti dati, su richiesta del debitore o del tribunale.

In particolare, l’Inps e l’Inail, ove il debitore o il tribunale ne facciano

ri-chiesta, comunicano i crediti vantati dagli stessi Enti nei confronti del debitore a

titolo di contributi e premi assicurativi (art. 363).

Analogamente, gli uffici dell’amministrazione finanziaria e gli enti

pre-posti all’accertamento dei tributi di propria competenza rilasciano, sempre su

richiesta del tribunale o del debitore, comunicazione sui debiti fiscali, indicando

altresì se rispetto a tali debiti sia sorta contestazione e se le eventuali opposizioni

siano già state definite, confermando l’esistenza del debito (art. 364).

La comunicazione dei debiti contributivi, assicurativi e tributari sarà

rila-sciata nelle forme della certificazione unica, il cui contenuto e le cui modalità

tecniche di richiesta e di rilascio saranno stabilite, entro novanta giorni dalla data

3 Non è da sottovalutare che oltre che dall’aumento del numero dei giudici, l’accelerazione e

l’effi-cientamento dei processi passa per la specializzazione dei magistrati in rapporto alle cause che essi sono chiamati a trattare. Sull’importanza della specializzazione dei giudici v. le osservazioni di G. Verde, Il giudice fra specializzazione e «diritto tabellare», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 133

4 La clausola di invarianza finanziaria, ovvero di riforma a costo zero, è una costante delle riforme

delle norme processuali. V. sul punto, B. Capponi, Il d.d.l. n. 2953/C/XVII «delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile», in www.judicium.it; G. Impagnatiello, Crescita del Paese e funzionalità delle impugnazioni civili: note a prima lettura del d.l. 83/2012, ivi.

(21)

330

Paola Licci

di entrata in vigore del d.lgs 14/2019 con provvedimento di Inps e Inail, quanto ai

crediti contributivi e assicurativi, e con provvedimento dell’Agenzia delle entrate

per i debiti fiscali.

Fintanto però che non saranno emanati i regolamenti attuativi degli artt.

363 e 364, a seguito di domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del

concordato preventivo, le informazioni sui debiti saranno acquisite dalla

cancel-leria presso gli uffici competenti (art. 365).

3. Le spese della procedura.

L’art. 366 del d.lgs. 14/2019 interviene modificando l’art. 147 del DPR 30

maggio 2002, n. 115, in punto di spese di giustizia, per l’ipotesi di revoca della

dichiarazione di fallimento (oggi di revoca della dichiarazione di apertura della

liquidazione giudiziale).

La nuova disciplina interviene in misura notevolmente più limitata sull’art.

147 cit. di quanto si attendesse. Giova all’uopo segnalare che, in una prima

ver-sione di schema di decreto, era stata opportunamente regolata anche l’ipotesi in

cui la dichiarazione di fallimento non fosse imputabile ad alcun soggetto privato,

stabilendo che in tale fattispecie le spese andassero a carico dell’Erario che

do-veva provvedere al pagamento sulla base del decreto di liquidazione del tribunale

fallimentare.

L’art. 147 infatti, già prima della riforma attuata con il d.lgs. 14/2019,

indi-viduava espressamente solo i soggetti tenuti al pagamento delle spese della

pro-cedura e del compenso del curatore, per le ipotesi in cui l’apertura del fallimento

fosse comunque imputabile a responsabilità di un soggetto privato: il debitore o

il creditore. Non contemplava invece il caso della revoca del fallimento per cause

non collegabili alla responsabilità di tali soggetti.

In questa ultima ipotesi, la giurisprudenza aveva tentato di colmare il vuoto

normativo affermando che il professionista poteva ottenere le proprie

competen-ze relative alla procedura fallimentare dal Ministero

5

.

Tale riconoscimento però, in mancanza di una previsione espressa, non

po-teva operare automaticamente, richiedendo sempre l’instaurazione di un giudizio

ad hoc

che riconoscesse come soggetto passivo lo Stato, non potendo il curatore

conseguire direttamente il pagamento da parte dell’Erario sulla base del decreto

di liquidazione emesso dal tribunale fallimentare e senza necessità di instaurare

altra procedura contenziosa.

(22)

331

Condizioni e procedimento della esdebitazione

Occorre però prendere atto che il codice della crisi e dell’insolvenza non è

intervenuto sul punto, nonostante l’iniziale tentativo di farlo, così che continuano

a non essere prese in esame dall’art. 147 cit. tutte le ipotesi in cui la revoca

di-pende da un fallimento non imputabile al creditore o al debitore, come nel caso

in cui non sia accertata alcuna colpa del creditore istante, ovvero nel caso in cui

l’istante non sia una parte privata (ad esempio, il P.M.)

Inoltre, è da osservarsi che restava scoperta dalla previsione normativa del

vecchio art. 147 DPR 115/2002 anche l’ipotesi in cui vi fosse stato un mero

accertamento della colpa del creditore non seguito da condanna al risarcimento

dei danni, poiché la norma collegava l’attribuzione delle spese della procedura al

creditore, solo all’esito di un giudizio risarcitorio che lo avesse visto

soccomben-te e condannato a pagare i danni.

Il giudizio circa l’individuazione del soggetto responsabile delle spese del

fallimento e del compenso del curatore veniva effettuato in sede di impugnazione

della sentenza dichiarativa di fallimento, essendo inscindibilmente legato, quale

responsabilità aggravata, all’accertamento della responsabilità processuale

6

. Il

giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento non

presup-poneva però l’effettiva condanna del creditore al risarcimento dei danni, ma

sol-tanto l’accertamento del titolo della responsabilità, vale a dire che questi avesse

chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa

7

.

Detto giudizio costituiva quindi l’antecedente logico per la condanna del

creditore istante al compenso del curatore e alle spese della procedura

fallimen-tare, condanna che non poteva che essere demandata ad un successivo giudizio

ordinario nel contraddittorio con il creditore istante, anche in considerazione

del-la decadenza degli organi deldel-la procedura fallimentare.

Oggi, al fine di semplificare l’individuazione del soggetto tenuto a farsi

carico di tali spese, il legislatore ha stabilito che spettino al creditore che ha

chie-sto la dichiarazione di fallimento con colpa, senza necessità che vi sia stata, in

ragione di tale colpa, la sua condanna al risarcimento dei danni.

Resta invariata la previsione che le spese siano a carico del fallito persona

fisica se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.

È infine da osservarsi che continua a non essere presa in esame dall’art.

147 DPR 115/2002 la sorte delle spese del difensore che abbia assistito il

falli-mento, poi revocato senza responsabilità di una parte privata.

V’è da dirsi che, con riferimento a tale ipotesi, la giurisprudenza ha finora

affermato il principio che, in caso di revoca del fallimento, in assenza di colpa del

6 Ex multis Cass., 20 maggio 2016, n. 10518. 7 Così, Cass. 21 febbraio 2007, n. 4096.

(23)

332

Paola Licci

creditore istante e di imposizione a carico dell’Erario delle spese della procedura,

l’avvocato che abbia svolto prestazioni professionali in favore della procedura

stessa possa richiedere, benché in sede ordinaria, il pagamento delle proprie

spet-tanze all’Amministrazione dello Stato, la quale è tenuta al rimborso

8

.

4. Le disposizioni in materia di lavoro.

L’art. 368 si occupa di coordinare la nuova disciplina sulla crisi d’impresa

con le norme che regolano i rapporti di lavoro nelle imprese insolventi, da un lato

attraverso un mero raccordo formale, dall’altro attraverso l’introduzione di

modi-fiche sostanziali che mirino a dare maggiore attuazione (rispetto a quanto finora

fatto dalla normativa interna) alle istanze europee in punto di contemperamento tra

le esigenze di tutela dei lavoratori e quelle occupazionali delle imprese subentranti.

Sotto il primo profilo, in primo luogo, l’art. 368 coordina la disciplina

con-tenuta nel codice della crisi e dell’insolvenza con quella in materia di mobilità

e licenziamenti collettivi, prevedendo che la sanzione stabilita dal terzo periodo

del settimo comma dell’art. 18 l. 300/1970 si applichi non solo nel caso di

man-cato rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione regionale per

l’impiego e alle associazioni di categoria stabilite per l’ipotesi di licenziamento

collettivo, ma anche nel caso di violazione delle procedure imposte dall’art. 189

comma 6 del codice della crisi e dell’insolvenza quando il curatore, nel caso di

liquidazione giudiziale, intenda procedere a licenziamento collettivo. Inoltre è

previsto che nel caso di violazione dell’art. 189 comma 6 cit., per l’ipotesi di

li-cenziamento collettivo assoggettato al d.lgs. 23/2015, si applichi la stessa

sanzio-ne stabilita dal c.d. Jobs Act per il licenziamento intimato in difetto di giustificato

motivo oggettivo o di giustificato motivo soggettivo o di giusta causa.

Quanto alla procedura di licenziamento collettivo, grazie ad un

coordina-mento tra l’art. 24 l. 223/1991 e l’art. 189 comma 6 del codice della crisi, è

sta-bilito che, fermi restando i requisiti numerici e temporali previsti dall’art. 24 cit.,

per procedere a licenziamento collettivo, alle imprese assoggettate a liquidazione

giudiziale si applica la speciale procedura stabilita nel nuovo codice.

Passando invece alle modifiche sostanziali, la norma in esame interviene

sulla disciplina applicabile in caso di trasferimento di imprese assoggettate a

procedura concorsuale

9

.

8 Vd. Cass., 17 aprile 2008, n. 10099.

9 Erroneamente la Relazione illustrativa al decreto riferisce l’intera disciplina dell’art. 47 l. 428/1990

ai trasferimenti d’azienda in cui siano occupati più di quindici dipendenti. In realtà, il requisito dimensionale è discriminante solo con riferimento alle procedure di consultazione e informazione previste dal primo e secondo comma dell’art. 47 cit., nel senso che tali commi si applicano solo alle

(24)

333

Condizioni e procedimento della esdebitazione

Come è noto, l’art. 2112 c.c. stabilisce una regola generale, per l’ipotesi

di trasferimento d’azienda

10

, che garantisca la più ampia tutela dei lavoratori,

statuendo che il lavoratore continua a conservare le garanzie che discendono dal

proprio contratto di lavoro. In particolare, è previsto che il rapporto prosegue

im-mutato con il cessionario in tutti i suoi aspetti, con la conseguenza che il

lavora-tore potrà automaticamente far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti già

maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente, potendo

even-tualmente, e previo accordo nelle sedi protette ex artt. 410 e 411 c.p.c., liberare il

cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Se nessun accordo liberatorio è raggiunto, cedente e cessionario restano

obbligati in solido al pagamento dei crediti del lavoratore.

I lavoratori trasferiti, inoltre, conservano i diritti già maturati presso

l’im-presa cedente sebbene le condizioni e le modalità della prestazione lavorativa

possono mutare, anche in senso peggiorativo, in virtù del contratto collettivo

applicato dal cessionario, contratto che di norma prevale in concreto su quello

applicato dall’impresa cedente.

L’art. 2112 c.c. è frutto di una serie di modifiche normative che si sono

succedute nel tempo e volte a dare attuazione a norme comunitarie finalizzate

a rendere compatibile le regole sul trasferimento d’azienda con il quadro delle

relazioni industriali, via via modificatesi nel tempo.

A partire dalla l. 428/1990, passando per il d.lgs. 18/2001 e il d.lgs.

276/2003, le maglie dell’art. 2112 c.c. si sono sempre più allargate nell’ottica di

offrire maggiore tutela al prestatore di lavoro, rendendo indifferente la tutela dei

suoi diritti alle vicende dell’impresa, indipendentemente dalle cause originarie

del trasferimento.

Tuttavia, mentre la disciplina della circolarità dei patrimoni aziendali si

espandeva, parallelamente, la stessa disciplina per le imprese in stato di

insolven-za andava restringendosi.

In particolare, le garanzie normalmente riconosciute ai lavoratori occupati

nell’azienda ceduta in crisi sono derogabili da parte della contrattazione

colletti-va quando la cessione dell’azienda costituisca una opportunità per la salcolletti-vaguar-

salvaguar-imprese con più di quindici dipendenti. Mentre, quando la cessione riguarda compendi aziendali che occupano meno di quindici dipendenti, la procedura di informazione non è necessaria e sarà sempre possibile il raggiungimento dell’accordo sindacale di cui ai commi 4 bis e 5 art. 47 cit. Così Cass., 26 maggio 2006, n. 12573.

10 Ai sensi dell’art. 2112 c.c., per trasferimento d’azienda deve intendersi qualsiasi operazione che,

in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato.

(25)

334

Paola Licci

dia dei livelli occupazionali. Ciò comporta un restringimento delle tutele dei

la-voratori per agevolare la circolazione del patrimonio aziendale.

L’art. 47 l. 428/1990 prevedeva una disapplicazione dell’art. 2112 c.c.,

pre-vio accordo sindacale, nell’ipotesi di crisi d’impresa

11

, contravvenendo alla

Di-rettiva del Consiglio 77/187/CEE che consentiva un trattamento peggiorativo per

il prestatore di lavoro solo in presenza di una procedura concorsuale finalizzata

alla liquidazione del patrimonio

12

.

Le successive direttive 98/50/CE e 2001/23/CE, sulla spinta della

giuri-sprudenza comunitaria, introducevano una netta distinzione, in punto di deroga

all’art. 2112 c.c., tra le imprese assoggettate a procedure liquidatorie e imprese

assoggettate a procedure non liquidatorie, potendosi solo nel primo caso non

applicare la disciplina di maggior favore per il lavoratore.

Disapplicando l’art. 2112 c.c. nelle procedure liquidatorie si poteva così

consentire una maggiore circolazione dei patrimoni aziendali a scapito dei

lavo-ratori, ai quali non si poteva offrire la garanzia della conservazione del posto in

capo all’impresa cessionaria.

Senonché, perdurando la disciplina nazionale nel non prevedere

differen-ziazioni tra procedure concorsuali liquidatorie e non liquidatorie, e subordinando

la disapplicazione dell’art. 2112 c.c. solo ad un eventuale accordo sindacale, la

Corte di Giustizia condannava lo Stato italiano per l’assimilazione dei due tipi di

insolvenza in punto di disciplina sul trasferimento di azienda

13

.

Così, in risposta a tale condanna, con l. 166/2009 è stato modificato l’art.

47 l. 428/1990, introducendo il comma 4 bis con una disciplina sul trasferimento

d’azienda diversa rispetto a quella del comma 5, riguardante altre forme di crisi

d’impresa.

Il comma 4 bis, infatti, prevedeva che nel caso in cui fosse stato raggiunto

un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’art. 2112

c.c. potesse trovare applicazione, seppure con i dovuti adattamenti e limitazioni

stabiliti dall’accordo stesso. Tale “rimodulazione”

14

dell’art. 2112 c.c. si

applica-va solo alle imprese rispetto alle quali fosse stata accertata dall’autorità pubblica

11 Imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di

concor-dato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria.

12 V. Corte gius. 7 dicembre 1995, causa C 472/93; Corte gius. 25 luglio 1991, causa C-362/89

se-condo cui non sono equiparabili la situazione di crisi d’azienda, in cui si intravedono possibilità di ripresa e di continuazione dell’attività imprenditoriale, e le situazioni in cui invece l’impresa è destinata alla liquidazione.

13 Corte gius. 11 giugno 2009, causa C-561-07, in Lav. Giur., 2009, con nota di Cosio.

14 Cfr. M. Marrazza, D. Garofalo, Insolvenza del datore di lavoro e tutele del lavoratore, Torino,

(26)

335

Condizioni e procedimento della esdebitazione

competente

15

una crisi aziendale, alle imprese per le quali fosse stata disposta

l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata

cessazio-ne dell’attività, alle imprese per le quali vi fosse stata la dichiaraziocessazio-ne di apertura

della procedura di concordato preventivo e a quelle per le quali vi fosse stata

l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

16

.

Quando invece il datore di lavoro cedente fosse stato assoggettato a

proce-dure concorsuali con finalità liquidatorie, il comma 5 prevedeva che quando fosse

stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione,

ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continuava con l’acquirente non trovasse

ap-plicazione l’art. 2112 c.c. salvo che dall’accordo non risultassero condizioni di

mi-glior favore. L’impresa cessionaria poteva perciò scegliere di assumere solo alcuni

dei lavoratori e, in tale eventualità, purché cristallizzata in un accordo sindacale,

non sarebbe stata tenuta a seguire i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare

17

.

In altri termini, la salvaguardia di alcuni rapporti prevaleva sulla necessità di

garantire la conservazione di tutti i posti di lavoro, posto che imporre l’automatica

prosecuzione di tutti i rapporti in capo alla cessionaria avrebbe potuto di per sé

osta-colare la liquidazione dell’impresa in crisi o, per converso, la sua sopravvivenza.

In entrambi i casi, procedure liquidatorie e non liquidatorie, l’accordo

sin-dacale si profilava come fonte regolatrice della fattispecie del passaggio e/o del

non passaggio dei lavoratori, già dipendenti dell’impresa fallita. Qualora perciò

l’accordo collettivo non fosse idoneo a costituire la norma che regolava la

fat-tispecie, nei confronti dei lavoratori che non passavano alle dipendenze

dell’a-zienda cessionaria e/o che non potevano essere definiti eccedentari sulla base

dell’accordo medesimo, l’art. 2112 c.c. era destinato a riespandersi

18

.

Tuttavia, anche sotto la vigenza delle modifiche introdotte con l. 166/2009,

continuavano a sorgere dubbi circa la compatibilità della disciplina nazionale con

quella comunitaria. In particolare, con riferimento al comma 4 bis, relativo alle

imprese assoggettate a procedure non liquidatorie, si discuteva se la previsione

collettiva potesse derogare all’art. 2112 c.c. al punto da negare il trasferimento

di tutti i rapporti lavorativi in capo all’impresa subentrante. Stando alla lettera

della norma, infatti, in presenza di un accordo circa il mantenimento “anche

par-ziale” dell’occupazione, l’art. 2112 c.c. trovava applicazione con i limiti indicati

dall’accordo medesimo. Non era perciò chiaro se l’accordo potesse anche

pre-vedere l’esclusione del trasferimento di alcuni rapporti, così derogando all’art.

15 Conformemente a quanto statuito da Corte gius. 11 giugno 2009, cit.

16 L’applicazione della disciplina del comma 4 bis alle imprese assoggettate a concordato preventivo

o per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione si deve all’art. 46-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

17 Così Cass., 19 gennaio 2018, n. 1383, in Foro It., 2018, 3, 1, 891. 18 Cass., 22 settembre 2011, n. 19282.

(27)

336

Paola Licci

2112 c.c. o se, invece, tutti i contratti di lavoro si trasferissero al cessionario,

derogandosi solo alle condizioni applicabili ai lavoratori

19

e sempre allo scopo di

garantire il livello occupazionale

20

.

Stando così la persistenza del dubbio circa la portata della deroga

contenu-ta nel comma 4 bis dell’art. 47 cit., il codice della crisi e dell’insolvenza

intervie-ne sul punto, modificando i commi 4 bis e 5, e introducendo i commi 5 bis e 5 ter.

Quanto al comma 4 bis, è precisato che, quando l’impresa in crisi sia

as-soggettata a procedura non liquidatoria

21

, tutti i rapporti di lavoro si trasferiscono

al cessionario.

In tal caso gli accordi sindacali, allo scopo di salvaguardare

l’occupazio-ne – tenuto conto, come si è detto, che tutti i rapporti sono trasferiti – possono

prevedere delle limitazioni all’applicazione dell’art. 2112 c.c. solo in punto di

condizioni di lavoro. Tutti gli altri profili regolati dall’art. 2112 c.c. trovano

per-ciò piena applicazione

22

.

Il nuovo comma 4 bis stabilisce poi che gli accordi sindacali per la

salva-guardia dell’occupazione possono essere i contratti collettivi nazionali,

territo-riali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più

rappre-sentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro

rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale

unita-ria, secondo quanto previsto dall’art. 51 d.lgs. 81/2015.

19 Ad esempio l’esclusione della responsabilità solidale.

20 Sul punto v. App. Roma 16 febbraio 2007, in Riv. giur. lav., 2017, II, 455 con nota di Cavallini,

secondo cui, in caso di trasferimento di aziende in stato di crisi, l’accordo collettivo di cui all’art. 47, comma 4 bis, l. n. 428/1990, non può spingersi fino a prevedere limitazioni al trasferimento dei rapporti di lavoro all’impresa cessionaria, potendo prevedere modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, risultando una diversa interpretazione della di-sposizione in contrasto con la dir. n. 2001/23 come interpretata dalla Corte di Giustizia, anche in sede di condanna emessa nei confronti dell’Italia. Così anche App. Roma, 18 maggio 2016, in LPO, 2016, 656, con nota di Di Candilo e in Riv. giur. lav., 2017, II, 96 con nota di Raimondi; T. Roma 15 gennaio 2016, in Ilgiuslavorista.it, 2016; T. Padova 27 marzo 2014, in Dir. fallim., 2015, II, 487, con nota di Caiafa. Contra T. Roma, 06 maggio 2016,secondo cui il comma 4 e 5 dell’art. 47 cit. esprimono il principio secondo cui la priorità di tutela, dal piano del singolo lavoratore, si è spostata sul piano dell’interesse collettivo al perseguimento dell’agevolazione alla circolazione dell’azienda, quale strumento di salvaguardia della massima occupazione in una condizione di obiettiva crisi im-prenditoriale, anche al prezzo di sacrificio di alcuni diritti garantiti dall’art. 2112 c.c. pur sempre in un ambito tutelato di consultazione sindacale.

21 Sono considerate procedure non liquidatorie per il nuovo codice delle imprese in crisi il concordato

preventivo in regime di continuità indiretta ai sensi dell’art. 84 co. 2 del codice (con trasferimento di azienda successivo all’apertura del concordato stesso), l’amministrazione straordinaria in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività, l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, se gli accordi non hanno carattere liquidatorio.

22 Dovrebbe perciò finanche trovare applicazione la regola della solidarietà tra cedente e cessionario.

(28)

337

Condizioni e procedimento della esdebitazione

Il comma 4 bis risolve perciò la questione circa la portata derogatoria degli

accordi nel caso di trasferimento di azienda in crisi sottoposta a procedura non

liquidatoria, confermando l’orientamento prevalente seguito dalla

giurispruden-za nazionale di merito a mente del quale le procedure di insolvengiurispruden-za (e gli accordi

sindacali stipulati dopo le comunicazioni del primo comma dell’art. 47) non

pos-sono giustificare una totale disapplicazione dell’art. 2112 c.c., e, segnatamente,

dei commi 1 e 2, come accade nelle ipotesi di procedura liquidatoria.

Gli accordi sindacali, nei casi previsti dal comma 4 bis, non possono quindi

incidere sulla continuazione del rapporto di lavoro e sulla solidarietà tra cedente

e cessionario, previsti dall’art. 2112, co. 1 e co. 2 c.c.; la deroga all’art. 2112 c.c.,

consentita dal comma 4 bis può perciò riguardare esclusivamente le modalità del

rapporto di lavoro, essendo altrimenti necessario l’accordo con il singolo

lavora-tore interessato, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., per incidere sui diritti a questi

assicurati dai commi 1 e 2 dell’art. 2112 c.c.

Qualora l’impresa in crisi sia sottoposta a procedura concorsuale a

carat-tere liquidatorio

23

, il trasferimento d’azienda comporta anche il trasferimento di

tutti i rapporti di lavoro. Tuttavia gli accordi sindacali possono prevedere una

deroga ai commi 1,3 e 4 dell’art. 2112 c.c., con la conseguenza di escludere il

trasferimento di alcuni rapporti di lavoro.

In altri termini, mentre il comma 4 bis stabilisce la piena applicazione

dell’art. 2112 c.c. eccezion fatta, se previsto dagli accordi sindacali, per i profili

normativi ed economici del contratto individuale ai quali è possibile derogare, il

comma 5 prevede una rimodulazione della disciplina sul trasferimento d’azienda

per le imprese sottoposte a procedura concorsuale liquidatoria.

La regola generale è che l’art. 2112 commi 1,3 e 4 si applichi. È però

pos-sibile che gli accordi sindacali stabiliscano una deroga escludendo così alcuni

rapporti dal trasferimento o negando l’operatività in seno all’impresa cessionaria

della disciplina normativa ed economica prevista dall’impresa cedente.

Inoltre l’esclusione dal trasferimento di un singolo rapporto di lavoro – in

caso di esodo incentivato – se non previsto dalla contrattazione collettiva, può

es-sere stabilita da un accordo individuale stipulato nelle sedi protette ai sensi dell’art.

2113 c.c. ultimo comma (conciliazione giudiziale, conciliazione stragiudiziale ex

artt. 410 e 411 e 412 ter c.c.).

È invece sempre esclusa l’applicazione dell’art. 2112 c.c. comma 2 per le

imprese del comma 5 sicché non opererà il vincolo di solidarietà tra cedente e

23 Sono considerate tali, ai sensi del codice delle imprese in crisi, la liquidazione giudiziale, il

concor-dato preventivo liquiconcor-datorio, la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordina-ria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata.

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