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IL CASO CAPPATO, L’INCOSTITUZIONALITÀ DIFFERITA E LA DIGNITÀ NELL’AUTODETERMINAZIONE ALLA MORTE

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(1)

Cassazione

penale

D o m e n i c o C a r c a n o

M a r i o D ’ A n d r i a

d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o

c o n d i r e t t o r e

LIX - febbraio 20 19 , n 02

02

20

19

|

estratto

IL CASO CAPPATO, L’INCOSTITUZIONALITÀ

DIFFERITA E LA DIGNITÀ

NELL’AUTODETERMINAZIONE ALLA MORTE

con nota di

Cristiano Cupelli

ISSN 1

(2)

57.1

LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

SULL’ART. 580 C.P.

C. cost. - Ordinanza (24 ottobre) 16 novembre 2018, n. 207 - Pres. Lattanzi - Rel.

Modu-gno (

G.U. 1^ serie speciale, n. 46 del 21 novembre 2018)

ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO

- Incriminazione dei fatti di aiuto al suicidio a prescindere dal

contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidiario - Violazione degli artt. 2, 13,

comma 1, e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2 e 8 CEDU - Aiuto al suicidio - Comminatoria

edittale - Violazione degli artt. 3, 13, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost. - Questioni di legittimità

costituzionale - Rinvio all’udienza del 24 settembre 2019.

(C

OST

.

ARTT

. 2, 3, 13, 25, 27, 117;

C

.

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.

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. 580; CEDU

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. 2, 8)

Deve essere rinviata al 24 settembre 2019, per consentire al Parlamento ogni opportuna riflessione e

iniziativa, la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. a) nella parte

in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi,

a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, in

riferimento agli artt. 2, 13, comma 1, e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2 e 8 CEDU;

b) nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non

incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della

reclu-sione da 5 a 12 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, in riferimento agli artt. 3,

13, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost. (1).

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., promosso dalla Corte di assise di Milano, nel pro-cedimento penale a carico di M.C., con ordinanza del 14 febbraio 2018, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti l’atto di costituzione di M.C., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, del Centro Studi “Rosario Livatino”, della libera associazione di volontariato “Vita è” e del Movimento per la vita italiano;

udito nella udienza pubblica del 23 ottobre 2018 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Simone Pillon per la libera associazione di volontariato “Vita è”, Mauro Ronco per il Centro Studi “Rosario Livatino”, Ciro Intino per il Movimento per la vita italiano, Filomena Gallo e Vittorio Manes per M.C. e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

R I T E N U T O I N F A T T O -

1.

Con ordinanza del 14 febbraio 2018, la Corte d’assise di Milano ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.:

a) «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suici-dio», per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 13, primo comma, e 117 Cost., in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848;

b) «nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 [recte: 12] anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione», per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.

Con riguardo alle questioni sub a), il riferimento all’art. 3 (anziché all’art. 2) Cost. che compare nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione deve considerarsi frutto di mero errore materiale, alla luce del tenore complessivo della motivazione e delle «[c]onclusioni» che precedono immediatamente il dispositivo stesso.

(3)

Secondo quanto riferito dal giudice a quo, le questioni traggono origine dalla vicenda di F.A., il quale, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, era rimasto tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale (dunque, permanente). Non era autonomo nella respirazione (necessitando dell’ausilio, pur non continuativo, di un respiratore e di periodiche asportazioni di muco), nell’alimenta-zione (venendo nutrito in via intraparietale) e nell’evacuanell’alimenta-zione. Era percorso, altresì, da ricorrenti spasmi e contrazioni, produttivi di acute sofferenze, che non potevano essere completamente lenite farmacologi-camente, se non mediante sedazione profonda. Conservava, però, intatte le facoltà intellettive.

All’esito di lunghi e ripetuti ricoveri ospedalieri e di vari tentativi di riabilitazione e di cura (compren-sivi anche di un trapianto di cellule staminali effettuato in India nel dicembre 2015), la sua condizione era risultata irreversibile. Aveva perciò maturato, a poco meno di due anni di distanza dall’incidente, la volontà di porre fine alla sua esistenza, comunicandola ai propri cari. Di fronte ai tentativi della madre e della fidanzata di dissuaderlo dal suo proposito, per dimostrare la propria irremovibile determinazione aveva intrapreso uno “sciopero” della fame e della parola, rifiutando per alcuni giorni di essere alimentato e di parlare.

Di seguito a ciò, aveva preso contatto nel maggio 2016, tramite la propria fidanzata, con organizzazioni svizzere che si occupano dell’assistenza al suicidio: pratica consentita, a certe condizioni, dalla legislazione elvetica.

Nel medesimo periodo, era entrato in contatto con M.C., imputato nel giudizio a quo, il quale gli aveva prospettato la possibilità di sottoporsi in Italia a sedazione profonda, interrompendo i trattamenti di ventilazione e alimentazione artificiale.

Di fronte al suo fermo proposito di recarsi in Svizzera per il suicidio assistito, l’imputato aveva accettato di accompagnarlo in automobile presso la struttura prescelta. Inviata a quest’ultima la documentazione attestante le proprie condizioni di salute e la piena capacità di intendere e di volere, F.A. aveva alfine ottenuto da essa il “benestare” al suicidio assistito, con fissazione della data. Nei mesi successivi alla relativa comunicazione, egli aveva costantemente ribadito la propria scelta, comunicandola dapprima agli amici e poi pubblicamente (tramite un filmato e un appello al Presidente della Repubblica) e affermando «di viverla come “una liberazione”».

Il 25 febbraio 2017 era stato quindi accompagnato da Milano (ove risiedeva) in Svizzera, a bordo di un’autovettura appositamente predisposta, con alla guida l’imputato e, al seguito, la madre, la fidanzata e la madre di quest’ultima.

In Svizzera, il personale della struttura prescelta aveva nuovamente verificato le sue condizioni di salute, il suo consenso e la sua capacità di assumere in via autonoma il farmaco che gli avrebbe procurato la morte. In quegli ultimi giorni, tanto l’imputato, quanto i familiari avevano continuato a restargli vicini, rappresentandogli che avrebbe potuto desistere dal proposito di togliersi alla vita, nel qual caso sarebbe stato da loro riportato in Italia.

Il suicidio era peraltro avvenuto due giorni dopo (il 27 febbraio 2017): azionando con la bocca uno stantuffo, l’interessato aveva iniettato nelle sue vene il farmaco letale.

Di ritorno dal viaggio, M.C. si era autodenunciato ai carabinieri.

A seguito di ordinanza di “imputazione coatta”, adottata ai sensi dell’art. 409 c.p.p. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano, egli era stato tratto quindi a giudizio davanti alla Corte rimettente per il reato di cui all’art. 580 c.p., tanto per aver rafforzato il proposito di suicidio di F.A., quanto per averne agevolato l’esecuzione.

Il giudice a quo esclude, peraltro, la configurabilità della prima ipotesi accusatoria. Alla luce delle prove assunte nel corso dell’istruzione dibattimentale, F.A. avrebbe, infatti, maturato la decisione di rivolgersi all’associazione svizzera prima e indipendentemente dall’intervento dell’imputato.

La Corte rimettente ritiene, invece, che l’accompagnamento in auto di F.A. presso la clinica elvetica integri, in base al “diritto vivente”, la fattispecie dell’aiuto al suicidio, in quanto condizione per la realizza-zione dell’evento. L’unica sentenza della Corte di cassarealizza-zione che si è occupata del tema ha, infatti, affer-mato che le condotte di agevolazione, incriminate dalla norma censurata in via alternativa rispetto a quelle di istigazione, debbono ritenersi perciò stesso punibili a prescindere dalle loro ricadute sul processo deliberativo dell’aspirante suicida (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 febbraio-12 marzo 1998, n. 3147).

(4)

Su questo presupposto, la Corte d’assise milanese dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale della norma censurata, anzitutto nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio anche quando esse non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima.

Il giudice a quo rileva come la disposizione denunciata presupponga che il suicidio sia un atto intriso di elementi di disvalore, in quanto contrario al principio di sacralità e indisponibilità della vita in correlazione agli obblighi sociali dell’individuo, ritenuti preminenti nella visione del regime fascista.

La disposizione dovrebbe essere, però, riletta alla luce della Costituzione: in particolare, del principio personalistico enunciato dall’art. 2 – che pone l’uomo e non lo Stato al centro della vita sociale – e di quello di inviolabilità della libertà personale, affermato dall’art. 13; principi alla luce dei quali la vita – primo fra tutti i diritti inviolabili dell’uomo – non potrebbe essere «concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto al suo titolare». Di qui, dunque, anche la libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza.

Il diritto all’autodeterminazione individuale, previsto dall’art. 32 Cost. con riguardo ai trattamenti terapeutici, è stato, d’altronde, ampiamente valorizzato prima dalla giurisprudenza e poi dal legislatore, con la recente l. 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che sancisce l’obbligo di rispettare le decisioni del paziente, anche quando ne possa derivare la morte.

La conclusione sarebbe avvalorata, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uo-mo. Essa avrebbe conosciuto una evoluzione, il cui approdo finale sarebbe rappresentato dall’esplicito riconoscimento, sulla base degli artt. 2 e 8 CEDU (che riconoscono e garantiscono, rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata), del diritto di ciascun individuo «di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà».

A fronte di ciò, il bene giuridico protetto dalla norma denunciata andrebbe oggi identificato, non già nel diritto alla vita, ma nella libertà e consapevolezza della decisione del soggetto passivo di porvi fine, evitando influssi che alterino la sua scelta.

In quest’ottica, la punizione delle condotte di aiuto al suicidio che non abbiano inciso sul percorso deliberativo della vittima risulterebbe ingiustificata e lesiva degli artt. 2, 13, primo comma, e 117 Cost. In tale ipotesi, infatti, la condotta dell’agevolatore rappresenterebbe lo strumento per la realizzazione di quanto deciso da un soggetto che esercita una libertà costituzionale, risultando quindi inoffensiva.

La Corte d’assise milanese censura, per altro verso, la norma denunciata nella parte in cui punisce le condotte di aiuto al suicidio, non rafforzative del proposito dell’aspirante suicida, con la stessa severa pena – reclusione da cinque a dieci [recte: dodici] anni – prevista per le condotte di istigazione, da ritenere nettamente più gravi.

La disposizione violerebbe, per questo verso, l’art. 3 Cost., unitamente al principio di proporzionalità della pena al disvalore del fatto, desumibile dagli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.

2.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, il quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità delle questioni sotto plurimi profili, deducendone, in ogni caso, l’infondatezza nel merito.

3.

Si è costituito altresì l’imputato nel giudizio a quo, il quale, con memoria integrativa – contestata la

fondatezza delle eccezioni di inammissibilità – ha rilevato come, di là dalla generica formulazione del

petitum, le questioni debbano ritenersi radicate sul caso di specie: prospettiva nella quale ha chiesto – sulla base di articolate considerazioni – che l’art. 580 c.p. sia dichiarato illegittimo «nella parte in cui punisce la condotta di chi abbia agevolato l’esecuzione della volontà, liberamente formatasi, della persona che versi in uno stato di malattia irreversibile che produce gravi sofferenze, sempre che l’agevolazione sia strumentale al suicidio di chi, alternativamente, avrebbe potuto darsi la morte rifiutando i trattamenti sanitari»; ovvero, in subordine, «nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione al suicidio che non abbiano inciso sulla formazione del proposito suicidario siano punite allo stesso modo della istigazione al suicidio».

Nella memoria per l’udienza, la parte costituita ha prospettato anche la possibilità di un superamento dei problemi di costituzionalità denunciati a mezzo di una sentenza interpretativa di rigetto.

(5)

4.

Con ordinanza pronunciata all’udienza pubblica del 23 ottobre 2018 questa Corte ha dichiarato

inammissibili gli interventi ad opponendum del Centro Studi “Rosario Livatino”, della libera associazione di volontariato “Vita è” e del Movimento per la vita italiano.

C O N S I D E R A T O I N D I R I T T O -

1.

La Corte d’assise di Milano dubita della legittimità

costitu-zionale dell’art. 580 c.p., che prevede il reato di istigazione o aiuto al suicidio, sotto due distinti profili. Da un lato, pone in discussione il perimetro applicativo della disposizione censurata, lamentando che essa incrimini anche le condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima. Dall’altro, contesta il trattamento sanzionatorio riservato a tali condot-te, dolendosi del fatto che esse siano punite con la medesima, severa pena prevista per le più gravi condotte di istigazione.

Il giudice a quo non pone alcun rapporto di subordinazione espressa tra le questioni. Esso è, però, in re

ipsa. Appare, infatti, evidente che le censure relative alla misura della pena hanno un senso solo in quanto le condotte avute di mira restino penalmente rilevanti: il che presuppone il mancato accoglimento delle questioni intese a ridefinire i confini applicativi della fattispecie criminosa.

2.

Ciò puntualizzato, le eccezioni di inammissibilità formulate dal Presidente del Consiglio dei

mini-stri non sono fondate.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato, la circostanza che il giudice a

quoabbia già escluso che, nella specie, il comportamento dell’imputato sia valso a rafforzare il proposito di suicidio della vittima non rende le questioni irrilevanti. Queste ultime poggiano, infatti, sulla premessa ermeneutica che l’agevolazione del suicidio sia repressa anche se non influente sul percorso deliberativo del soggetto passivo e mirano proprio a denunciare l’illegittimità costituzionale di una simile disciplina.

Si tratta, a ben vedere, di una premessa corretta. La soluzione interpretativa di segno inverso risulte-rebbe, in effetti, in contrasto con la lettera della disposizione, poiché si tradurrebbe in una interpretatio

abrogans. Nel momento stesso in cui si ritenesse che la condotta di agevolazione sia punibile solo se generativa o rafforzativa dell’intento suicida, si priverebbe totalmente di significato la previsione – ad opera della norma censurata – dell’ipotesi dell’aiuto al suicidio, come fattispecie alternativa e autonoma («ovve-ro») rispetto a quella dell’istigazione.

Ciò è sufficiente ad escludere che possa ritenersi fondata l’ulteriore eccezione formulata dall’Avvoca-tura generale dello Stato, di inammissibilità delle questioni perché finalizzate a conseguire un avallo interpretativo e non precedute dal doveroso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata. Come affermato più volte da questa Corte, l’onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all’incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione (ex plurimis, sentenze n. 268 e n. 83 del 2017, n. 241 e n. 36 del 2016, n. 219 del 2008). In quest’ottica, non influisce, dunque, sull’ammissibilità delle questioni la circostanza che il presupposto ermeneutico su cui esse poggiano risulti recepito, per affermazione della stessa Corte rimet-tente, in un’unica pronuncia resa da una sezione semplice della Corte di cassazione (la sola in argomento: Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 febbraio-12 marzo 1998, n. 3147); pronuncia che, proprio perché isolata, non sarebbe di per sé idonea a determinare – contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo – la formazione di un “diritto vivente” (ex plurimis, sentenze n. 223 del 2013 e n. 258 del 2012, ordinanza n. 139 del 2011).

3.

Ugualmente infondata – in rapporto al petitum del giudice a quo – è la conclusiva eccezione

dell’Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità delle questioni per avere la Corte rimettente richiesto una pronuncia manipolativa in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore – come quella dell’individuazione dei fatti da sottoporre a pena – in assenza di una soluzione costituzionalmente obbli-gata.

Al riguardo, va osservato che il giudice a quo chiede, in via principale, a questa Corte di rendere penalmente irrilevante l’agevolazione dell’altrui suicidio che non abbia inciso sulla decisione della vittima, a prescindere da ogni riferimento alle condizioni personali del soggetto passivo e alle ragioni del suo gesto: il che equivarrebbe, nella sostanza, a rimuovere la fattispecie criminosa dell’aiuto al suicidio, facendola

(6)

ricadere integralmente in quella dell’istigazione. Di là dalla formulazione letterale del petitum, la Corte d’assise milanese invoca, dunque, una pronuncia a carattere meramente ablativo: pronuncia che, nella prospettiva della rimettente, rappresenterebbe una conseguenza automatica della linea argomentativa posta a base delle censure, senza implicare alcun intervento “creativo”. Ad avviso del giudice a quo, infatti, gli artt. 2, 13, primo comma, e 117 della Costituzione, in riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, attribuirebbero a ciascuna persona la libertà di scegliere quando e come porre fine alla propria vita: ottica nella quale l’aiuto al suicidio prestato in favore di chi si sia autonomamente determinato nell’esercizio di tale libertà costituzionale si tradurrebbe, in ogni caso, in una condotta inoffensiva.

4.

Nel merito, la tesi della Corte rimettente, nella sua assolutezza, non può essere condivisa.

Analogamente a quanto avviene nelle altre legislazioni contemporanee, anche il nostro ordinamento non punisce il suicidio, neppure quando sarebbe materialmente possibile, ossia nel caso di tentato suicidio. Punisce, però, severamente (con la reclusione da cinque a dodici anni) chi concorre nel suicidio altrui, tanto nella forma del concorso morale, vale a dire determinando o rafforzando in altri il proposito suicida, quanto nella forma del concorso materiale, ossia agevolandone «in qualsiasi modo» l’esecuzione. Ciò, sempre che il suicidio abbia luogo o che, quantomeno, dal tentato suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima (nel qual caso è prevista una pena minore).

Il legislatore penale intende dunque, nella sostanza, proteggere il soggetto da decisioni in suo danno: non ritenendo, tuttavia, di poter colpire direttamente l’interessato, gli crea intorno una “cintura protettiva”, inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi modo con lui.

Questo assetto non può ritenersi contrastante, di per sé, con i parametri evocati.

5.

Non è pertinente, anzitutto, il riferimento del rimettente al diritto alla vita, riconosciuto

implicita-mente – come «primo dei diritti inviolabili dell’uomo» (sentenza n. 223 del 1996), in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri – dall’art. 2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonché, in modo esplicito, dall’art. 2 CEDU.

Dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire.

Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla tematica dell’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito).

6.

Neppure, d’altro canto – contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo – è possibile

desu-mere la generale inoffensività dell’aiuto al suicidio da un generico diritto all’autodeterminazione indivi-duale, riferibile anche al bene della vita, che il rimettente fa discendere dagli artt. 2 e 13, primo comma, Cost.

In senso contrario, va infatti rilevato come non possa dubitarsi che l’art. 580 c.p. – anche nella parte in cui sottopone a pena la cooperazione materiale al suicidio – sia funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.

È ben vero quanto rileva il giudice a quo, e cioè che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice in esame (peraltro già presente nel previgente codice penale del 1889: art. 370), intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile, anche in funzione dell’interesse che la collettività riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini. Ma è anche vero che non è affatto arduo cogliere, oggi, la ratio di tutela di una norma quale l’art. 580 c.p. alla luce del mutato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfa-cimento di interessi collettivi.

L’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordina-menti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile,

(7)

come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere.

La circostanza, del tutto comprensibile e rispondente ad una opzione da tempo universalmente radi-cata, che l’ordinamento non sanzioni chi abbia tentato di porre fine alla propria vita non rende affatto incoerente la scelta di punire chi cooperi materialmente alla dissoluzione della vita altrui, coadiuvando il suicida nell’attuazione del suo proposito. Condotta, questa, che – diversamente dalla prima – fuoriesce dalla sfera personale di chi la compie, innescando una relatio ad alteros di fronte alla quale viene in rilievo, nella sua pienezza, l’esigenza di rispetto del bene della vita.

Il divieto in parola conserva una propria evidente ragion d’essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto. Al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.).

7.

Le medesime considerazioni ora svolte valgono, altresì, ad escludere che la norma censurata si

ponga, sempre e comunque sia, in contrasto con l’art. 8 CEDU, il quale sancisce il diritto di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata.

Nel menzionato caso Pretty contro Regno Unito, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha, in effetti, dichiarato che il divieto, penalmente sanzionato, di assistere altri nel suicidio costituisce un’interferenza con il diritto in questione: diritto che comporta in linea di principio – e salvo il suo necessario bilanciamento con interessi e diritti contrapposti, di cui si dirà poco oltre – il riconoscimento all’individuo di una sfera di autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona. Tale affermazione è stata ulteriormente esplicitata dalla Corte in plurime occasioni successive, nelle quali i giudici di Strasburgo hanno affermato – ancora in riferimento a casi in cui i ricorrenti si dolevano di altrettanti ostacoli frapposti dallo Stato resistente al proprio diritto di ottenere un aiuto a morire a traverso la somministrazione di farmaci letali – che il diritto di ciascuno di decidere come e in quale momento debba avere fine la propria vita, sempre che si tratti di persona capace di prendere una decisione libera e di agire in conformità a tale decisione, è uno degli aspetti del diritto alla vita privata riconosciuto dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera; nello stesso senso, sentenza 19 luglio 2012, Koch contro Germania, e sentenza 14 maggio 2013, Gross contro Svizzera).

In forza del paragrafo 2 dello stesso art. 8, una interferenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto è possibile solo se prevista dalla legge e necessaria, «in una società democratica», per gli scopi ivi indicati, tra i quali rientra «la protezione dei diritti e delle libertà altrui». Per consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il concetto di necessità implica, altresì, che l’interferenza debba risultare pro-porzionata al legittimo scopo perseguito.

A questo riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha, peraltro, riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezzamento, sottolineando a più riprese come incriminazioni generali dell’aiuto al suicidio siano presenti nella gran parte delle legislazioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa (Corte EDU, sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito; sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera; sentenza 19 luglio 2012, Koch contro Germania). E la ragione atta a giustificare, agli effetti dell’art. 8, paragrafo 2, CEDU, simili incriminazioni è stata colta proprio nella finalità – ascrivibile anche alla norma qui sottoposta a scrutinio – di protezione delle persone deboli e vulnerabili (Corte EDU, sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito).

8.

Da quanto sinora osservato deriva, dunque, che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può

(8)

Occorre, tuttavia, considerare specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo: situa-zioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali.

Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolu-tamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, secondo comma, Cost. Parametro, questo, non evocato nel dispositivo nell’ordinanza di rimessione, ma più volte richiamato in motivazione.

Paradigmatica, al riguardo, la vicenda oggetto del giudizio principale, relativa a persona che, a seguito di grave incidente stradale, era rimasta priva della vista e tetraplegica, non più autonoma nella respirazione (necessitando dell’ausilio, pur periodico, di un respiratore inserito in un foro della trachea), nell’alimen-tazione (essendo nutrita in via intraparietale) e nell’evacuazione: conservando, però, intatte le capacità intellettive e la sensibilità al dolore. Alle sofferenze psicologiche indotte dalla drammatica condizione di cecità e di totale immobilità si accompagnavano così quelle fisiche, particolarmente acute, prodotte dagli spasmi e dalle contrazioni da cui il soggetto era quotidianamente percorso. Condizione, questa, risultata refrattaria a ogni tentativo di cura, anche sperimentale ed effettuata persino fuori dai confini nazionali.

In simili casi, la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. Ciò, segnatamente in forza della recente l. 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento): legge che si autodichiara finalizzata alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 1, comma 1).

La disciplina da essa recata, successiva ai fatti oggetto del giudizio principale, recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza ordinaria – in parti-colare a seguito delle sentenze sui casi Welby (Tribunale ordinario di Roma, 17 ottobre 2007, n. 2049) ed Englaro (Corte di cassazione, sezione prima civile, 16 ottobre 2007, n. 21748) – nonché le indicazioni di questa Corte riguardo al valore costituzionale del principio del consenso informato del paziente al tratta-mento sanitario proposto dal medico: principio qualificabile come «vero e proprio diritto della persona», che «trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”» (sentenza n. 438 del 2008), svolgendo, in pratica, una «funzione di sintesi» tra il diritto all’autodetermina-zione e quello alla salute (sentenza n. 253 del 2009).

In quest’ottica, la citata legge n. 219 del 2017 riconosce ad ogni persona «capace di agire» il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione arti-ficiale (art. 1, comma 5). L’esercizio di tale diritto viene, peraltro, inquadrato nel contesto della «relazione di cura e di fiducia» – la cosiddetta alleanza terapeutica – tra paziente e medico, che la legge mira a promuovere e valorizzare: relazione «che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autono-mia decisionale del paziente e la competenza, l’autonol’autono-mia professionale e la responsabilità del medico», e che coinvolge, «se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo» (art. 1, comma 2). È in particolare previsto che, ove il paziente manifesti l’intento di rifiutare o interrompere trattamenti necessari alla propria sopravvivenza, il medico debba prospettare a lui e, se vi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze della sua decisione e le possibili alternative, e promuovere «ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi

(9)

dei servizi di assistenza psicologica». Ciò, ferma restando la possibilità per il paziente di modificare in qualsiasi momento la propria volontà (art. 1, comma 5).

In ogni caso, il medico «è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo», rimanendo, «in conseguenza di ciò, [...] esente da responsabilità civile o penale» (art. 1, comma 6).

Integrando le previsioni della l. 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) – che tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del paziente, inserendole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza – la legge n. 219 del 2017 prevede che la richiesta di sospensione dei trattamenti sanitari possa essere associata alla richiesta di terapie palliative, allo scopo di alleviare le sofferenze del paziente (art. 2, comma 1). Lo stesso art. 2 stabilisce inoltre, al comma 2, che il medico possa, con il consenso del paziente, ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, per fronteggiare sofferenze refrat-tarie ai trattamenti sanitari. Tale disposizione non può non riferirsi anche alle sofferenze provocate al paziente dal suo legittimo rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quali la ventilazione, l’idratazione o l’alimentazione artificiali: scelta che innesca un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte.

9.

La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico che ne sia richiesto di mettere a

disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte.

In tal modo, si costringe il paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care.

Secondo quanto ampiamente dedotto dalla parte costituita, nel caso oggetto del giudizio a quo l’inte-ressato richiese l’assistenza al suicidio, scartando la soluzione dell’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposizione a sedazione profonda (soluzione che pure gli era stata prospettata), proprio perché quest’ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida. Non essendo egli, infatti, total-mente dipendente dal respiratore artificiale, la morte sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni: modalità di porre fine alla propria esistenza che egli reputava non dignitosa e che i propri cari avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo.

Nelle ipotesi in esame vengono messe in discussione, d’altronde, le esigenze di tutela che negli altri casi giustificano la repressione penale dell’aiuto al suicidio.

Se, infatti, il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegni-mento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale.

Quanto, poi, all’esigenza di proteggere le persone più vulnerabili, è ben vero che i malati irreversibili esposti a gravi sofferenze sono solitamente ascrivibili a tale categoria di soggetti. Ma è anche agevole osservare che, se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordi-namento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale trattamento, non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri, quale alternativa reputata maggior-mente dignitosa alla predetta interruzione.

Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della

(10)

dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest’ultimo, peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana).

10.

Al riscontrato vulnus ai principi sopra indicati, questa Corte ritiene, peraltro, di non poter porre

rimedio, almeno allo stato, attraverso la mera estromissione dall’ambito applicativo della disposizione penale delle ipotesi in cui l’aiuto venga prestato nei confronti di soggetti che versino nelle condizioni appena descritte.

Una simile soluzione lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi.

In assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, qualsiasi soggetto – anche non esercente una professione sanitaria – potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e infor-mato della scelta da essi espressa e dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti.

Di tali possibili conseguenze della propria decisione questa Corte non può non farsi carico, anche allorché sia chiamata, come nel presente caso, a vagliare la incompatibilità con la Costituzione esclusiva-mente di una disposizione di carattere penale.

Una regolazione della materia, intesa ad evitare simili scenari, gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità, è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali: come, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sani-tario coinvolto nella procedura.

D’altra parte, una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe essere introdotta, anziché mediante una mera modifica della disposizione penale di cui all’art. 580 c.p., in questa sede censurata, inserendo la disciplina stessa nel contesto della legge n. 219 del 2017 e del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della «relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico», opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge medesima.

Peraltro, l’eventuale collegamento della non punibilità al rispetto di una determinata procedura po-trebbe far sorgere l’esigenza di introdurre una disciplina ad hoc per le vicende pregresse (come quella oggetto del giudizio a quo), che di tale non punibilità non potrebbero altrimenti beneficiare: anche qui con una varietà di soluzioni possibili.

Dovrebbe essere valutata, infine, l’esigenza di adottare opportune cautele affinché – anche nell’appli-cazione pratica della futura disciplina – l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza – in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 – sì da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza. Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente.

I delicati bilanciamenti ora indicati restano affidati, in linea di principio, al Parlamento, il compito naturale di questa Corte essendo quello di verificare la compatibilità di scelte già compiute dal legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità politica, con i limiti dettati dalle esigenze di rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolti.

11.

In situazioni analoghe a quella in esame, questa Corte ha, sino ad oggi, dichiarato

(11)

provve-desse all’adozione della disciplina necessaria al fine di rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato: pronuncia alla quale, nel caso in cui il monito fosse rimasto senza riscontro, ha fatto seguito, di norma, una declaratoria di illegittimità costituzionale (ad esempio: sentenza n. 23 del 2013 e successiva sentenza n. 45 del 2015).

Questa tecnica decisoria ha, tuttavia, l’effetto di lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori applica-zioni, per un periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione. La even-tuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente all’accertamento dell’inerzia legislativa presuppone, infatti, che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, so-pravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità, mentre nelle more la disciplina in discussione continua ad operare.

Un simile effetto non può considerarsi consentito nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti.

Onde evitare che la norma possa trovare, in parte qua, applicazione medio tempore, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità – ferma restando l’esigenza di assicurare la tutela del malato nei limiti indicati dalla presente pronuncia – la Corte ritiene, dunque, di dover provvedere in diverso modo, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale: ossia di disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale all’udienza del 24 settembre 2019, in esito alla quale potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela. Rimarrà nel frattempo sospeso anche il giudizio a quo. Negli altri giudizi, spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manife-stamente infondate, così da evitare l’applicazione della disposizione stessa in parte qua.

La soluzione ora adottata si fa carico, in definitiva, di preoccupazioni analoghe a quelle che hanno ispirato la Corte Suprema canadese, allorché ha dichiarato, nel 2015, l’illegittimità costituzionale di una disposizione penale analoga a quella ora sottoposta allo scrutinio, nella parte in cui tale disposizione proibiva l’assistenza medica al suicidio di una persona adulta capace che abbia chiaramente consentito a por fine alla propria vita, e che soffra di una patologia grave e incurabile che provoca sofferenze persistenti e intollerabili. In quell’occasione, i supremi giudici canadesi stabilirono di sospendere per dodici mesi l’efficacia della decisione stessa, proprio per dare l’opportunità al parlamento di elaborare una complessiva legislazione in materia, evitando la situazione di vuoto legislativo che si sarebbe creata in conseguenza della decisione (Corte Suprema del Canada, sentenza 6 febbraio 2015, Carter contro Canada, 2015, CSC 5). Lo spirito della presente decisione è, d’altra parte, simigliante a quello della recente sentenza della Corte Suprema inglese in materia di assistenza al suicidio, in cui la maggioranza dei giudici ritenne «istituzionalmente inappropriato per una corte, in questo momento, dichiarare che [la disposizione allora oggetto di scrutinio] è incompatibile con l’art. 8 [CEDU]», senza dare al Parlamento l’opportunità di considerare il problema (Corte Suprema del Regno Unito, sentenza 25 giugno 2014, Nicklinson e altri, [2014] UKSC 38). Sottolinearono in quell’occasione i supremi giudici inglesi che una anche solo parziale legalizzazione dell’assistenza al suicidio medicalmente assistito rappresenta una questione difficile, con-troversa ed eticamente sensibile, che richiede un approccio prudente delle corti; e aggiunsero che una simile questione reclama una valutazione approfondita da parte del legislatore, che ha la possibilità di intervenire – in esito a un iter procedurale nel quale possono essere coinvolti una pluralità di esperti e di portatori di interessi contrapposti – dettando una nuova complessiva regolamentazione della materia di carattere non penale, comprensiva di uno schema procedurale che consenta una corretta applicazione ai casi concreti delle regole così stabilite. Il tutto in un contesto espressamente definito «collaborativo» e «dialogico» fra Corte e Parlamento.

Va dunque conclusivamente rilevato che, laddove, come nella specie, la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolga l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, questa Corte reputa doveroso – in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale – consentire, nella specie, al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che, nei termini innanzi illustrati, una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili,

(12)

ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale.

P.Q.M.- La Corte costituzionale rinvia all’udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione delle

questioni di legittimità costituzionale sollevate con l’ordinanza indicata in epigrafe.

(1) Allo scarno dispositivo che statuisce il rinvio della causa relativa al cd. “caso Cappato” all’udienza del

24 settembre 2019, corrisponde una motivazione dell’ordinanza qui pubblicata densa di contenuti e di

spunti di riflessione.

La Corte affronta, in primo luogo, le questioni connesse all’interpretazione dell’art. 580 c.p. sulle

quale si erano basate le eccezioni di inammissibilità dell’Avvocatura dello Stato: il giudice delle leggi

aderisce all’impostazione del giudice a quo secondo cui l’agevolazione del suicidio è penalmente rilevante

anche se non influente sul percorso deliberativo del soggetto passivo, posto che se si ritenesse che la

condotta di agevolazione sia punibile solo se generativa o rafforzativa dell’intento suicida, si priverebbe

totalmente di significato la previsione – ad opera della norma censurata – dell’ipotesi dell’aiuto al suicidio

come fattispecie alternativa e autonoma («ovvero») rispetto a quella dell’istigazione.

All’esito di un’approfondita disamina tesa a delineare il bene protetto dalla norma incriminatrice, la

Corte osserva che essa conserva una propria evidente ragion d’essere anche, se non soprattutto, nei

confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali

potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento

consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, sicché non

può ritenersi preclusa al legislatore penale l’incriminazione di condotte che spianino la strada a scelte

suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale svincolata dalle condizioni

concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite.

Se, dunque, l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la

Costituzione, una specifica considerazione si rende necessaria con riguardo alle ipotesi in cui il soggetto

agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze

fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di

trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli: un profilo,

quello tracciato dal giudice delle leggi con riguardo alle ipotesi meritevoli di specifica (e, può aggiungersi,

differenziata) considerazione al quale potrà far riferimento il Legislatore, alla cui discrezionalità la Corte,

in una prospettiva di leale collaborazione, ha affidato la rivisitazione normativa del tema. Un sollecito alla

rivisitazione che ha assunto non già la tradizionale forma della sentenza-monito, ma quella – imposta dalle

peculiarità del tema in discussione – del rinvio ad udienza già fissata.

La “vicenda Cappato” ha naturalmente sollecitato l’attenzione della dottrina: P

ULITANÒ

, Il diritto

penale di fronte al suicidio, in Diritto penale contemporaneo, n. 7/2018, p. 57; D

I

G

IOVINE

, Procreazione

assistita, aiuto al suicidio e biodiritto in generale: dagli schemi astratti alle valutazioni in concreto, in

Dir. pen. proc., n. 7/2018, p. 913. L’ordinanza di rimessione è stata commentata, tra gli altri, D’A

MICO

,

Scegliere di morire “degnamente” e “aiuto” al suicidio: i confini della rilevanza penale dell’art. 580 c.p.

davanti alla Corte costituzionale, in Corr. giur., n. 6/2018, p. 737.

(13)

Il caso Cappato, l’incostituzionalità

differita e la dignità

nell’autodeterminazione alla morte

“Cappato Case”: the Deferred Unconstitutionality and the Dignity to Self-Determine the

Death

Il contributo analizza l’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, nella quale si valorizza

la tutela della dignità umana in particolari situazioni critiche, di estrema vulnerabilità della

perso-na, legate alla fase terminale della vita e inimmaginabili all’epoca in cui l’art. 580 c.p. fu introdotto,

enucleando un diritto alla piena dignità anche nell’autodeterminazione alla morte. Si esamina inoltre

l’originale soluzione processuale adottata dalla Corte di rinviare l’udienza e differire la

dichiara-zione della pur ravvisata parziale incostituzionalità della condotta di agevoladichiara-zione al suicidio,

suggerendo al contempo al Parlamento, del quale si riconosce la discrezionalità (ancor più al

cospetto di delicati bilanciamenti in materie eticamente sensibili), tempi, modi e luoghi di un

intervento legislativo idoneo a colmare il ravvisato vulnus costituzionale.

The paper analyses the order No. 207/2018 issued by the Italian Constitutional Court, which affirms the right of self-determination to die with dignity and promotes the protection of human dignity in critical cases, unimaginable when the art. 580 c.p. was introduced and characterised by the estreme vulnerability of people in terminal phase of life. Moreover, the paper examines the procedural solution adopted by the Court, which has decided to adjourn the case to a new hearing and postpone the declaration of unconstitutionality regarding conducts of assisted suicide, suggesting to the appreciation of the Italian Parliament principles and guide lines of a legislative action to remedy the constitutional vulnus.

( Traduzione in inglese a cura dell’Autore)

di Cristiano Cupelli

Professore associato di Diritto penale - Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

Sommario

Premessa. — 1. La vicenda. — 2. L’ordinanza n. 207 del 2018. — 2.1. L’aiuto al suicidio e

la perdurante giustificazione della sua incriminazione. — 2.2. Le situazioni all’epoca inimmaginabili

e gli odierni margini di illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. — 2.3. I rischi del nuovo normativo

e le linee guida per l’intervento del legislatore. — 2.4. La tecnica decisoria. — 3. Merito e metodo. —

3.1. Il diritto alla piena dignità anche nella morte. — 3.2. L’incostituzionalità accertata ma non (ancora)

dichiarata. — 4. Una questione (quasi) conclusa?

PREMESSA

Con il deposito dell’ordinanza n. 207 del 2018, con la quale è stata rinviata all’udienza pubblica

del 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla

Corte d’assise di Milano al fine di consentire al legislatore di disciplinare medio tempore la

ma-teria dell’aiuto al suicidio, la Corte costituzionale inaugura una strada nuova e coraggiosa sotto

molteplici punti di vista: amplia i margini dell’autodeterminazione individuale, spostandone –

nel rispetto dell’esigenza di bilanciare la salvaguardia del bene della vita – i confini oltre l’attuale

perimetro garantito dall’art. 32, comma 2, Cost.; innova il catalogo delle tecniche decisorie,

ri-conoscendo, pur non (ancora) dichiarando, la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 580

(14)

c.p.; attualizza il dialogo con il Parlamento, al quale, pur non disconoscendone la fisiologica

di-screzionalità (vieppiù al cospetto di materie eticamente sensibili), suggerisce tempi, modi e

luo-ghi

dell’intervento legislativo idoneo a colmare il ravvisato vulnus costituzionale.

Come è evidente, allora, l’interesse per il provvedimento, anticipato da un comunicato

diffuso a ridosso dell’udienza

(1)

, trascende i riflessi strettamente penalistici (sui quali, in

questa sede, ci si concentrerà), toccando snodi di ragguardevole rilievo non solo sul piano

bioetico, filosofico, religioso e costituzionale in generale, ma anche – e soprattutto – sul terreno

processuale degli strumenti di decisione del giudice delle leggi

(2)

.

1. LA VICENDA

Per cogliere a pieno la portata e i riflessi della soluzione innovativa proposta, appare

indispen-sabile un preliminare inquadramento della vicenda, a partire dalla ricostruzione delle

condi-zioni all’interno delle quali è maturata la scelta suicidaria.

Fabiano Antoniani (noto come DJ Fabo), nel giugno 2014, a seguito di un grave incidente

automobilistico, rimane tetraplegico e affetto da cecità permanente, non autonomo nella

re-spirazione, nell’alimentazione e nell’evacuazione e in stato di costante e acuta sofferenza,

lenibile solo mediante sedazione profonda. Conservando tuttavia intatte le facoltà intellettive e

consapevole dell’irreversibilità della condizione, esprime la ferma volontà di porre fine alla sua

esistenza; volontà in alcun modo scalfita dai numerosi tentativi di fargli cambiare idea da parte

dei suoi cari e anzi ribadita dapprima con uno sciopero della fame e della parola e

successiva-mente con più comunicazioni pubbliche.

(1) Pubblicato tempestivamente sul sito della Corte costituzionale (oltre che in Dir. pen. cont., 25 ottobre 2018) e

commentato da A. RUGGERI, Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora... (a margine di un

comunicato sul caso Cappato), in Consulta on line, 26 ottobre 2018, da N. FIANO, Caso Cappato, vuoti di tutela

costituzionale. Un anno al Parlamento per colmarli. Riflessioni a caldo a partire dal modello tedesco, in Forum di

Quaderni costituzionali, 25 ottobre 2018 e da U. ADAMO, Sull’aiuto al suicidio la Corte ha rinviato la palla al

Parlamento, in lacostituzione.info, 26 ottobre 2018.

(2) Non è un caso che infatti i primi commenti all’ordinanza si siano incentrati, in via principale, proprio sulla

valutazione della tecnica seguita dalla Corte costituzionale nella vicenda, restando sullo sfondo il profilo sostanziale e la scelta nel merito: così, ad esempio, M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad

incosti-tuzionalità differita, in Questione giustizia, 19 novembre 2018 e A. RUGGERI, Venuta alla luce alla Consulta l’ircocervo

costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in Consulta on line, 20 novembre 2018; A. NATALINI, Ordinanza monito con rinvio a data fissa, un caso da manuale, in Guida dir., n. 49-50/2018, p. 25 ss; G.M. SALERNO, Nei principi direttivi indicazioni utili per la futura decisione, ivi, p. 35 ss.; M. PICCHI, “Leale e dialettica

collaborazione” fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, in Osservatorio sulle

fonti, n. 3/2018, p. 14 ss.; F.S. MARINI, L’ordinanza “Cappato”: la decisione di accoglimento parziale nelle forme

dell’ordinanza di rinvio, in corso di pubblicazione; U. ADAMO, La Corte è attendista...«facendo leva sui poteri di

gestione del processo costituzionale». Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in Forum di Quaderni costituzionali, 23 novembre 2018; lo stesso Autore insiste invece sul merito della decisione in altro, successivo, contributo (U. ADAMO,

In tema di aiuto al suicidio la Corte intende favorire l’abbrivio di un dibattito parlamentare, in Diritti comparati, 23 novembre 2018). Soprattutto sui profili penalistici, si soffermano invece L. EUSEBI, Un diritto costituzionale a morire

«rapidamente»? Sul necessario approccio costituzionalmente orientato a Corte cost. (ord.) n. 207/2018, in

Discri-men, 19.12.2018 (e in corso di pubblicazione in Riv. it. med. leg., n. 4/2018) e P.F. BRESCIANI, Termini di giustificabilità

del reato di aiuto al suicidio e diritti dei malati irreversibili, sofferenti, non autonomi, ma capaci di prendere decisioni libere e consapevoli (Nota a Corte cost., ord. n. 207/2018), in Forum di Quaderni costituzionali, 14 dicembre 2018; una dettagliata ricostruzione del percorso argomentativo dell’ordinanza e dei profili innovativi introdotti, tanto sul piano contenutistico quanto su quello procedurale, in F. VIGANÒ, The Italian Constitutional Court on assisted suicide, in

(15)

In questa fase entra in contatto con Marco Cappato, il quale gli prospetta inizialmente la

possibilità di interrompere in Italia i trattamenti di ventilazione, idratazione e nutrizione

artificiale, con contestuale sottoposizione a sedazione profonda. A fronte del saldo proposito di

recarsi all’estero per ottenere assistenza alla morte volontaria, Cappato decide di assecondare

le richieste di Fabiano e di accompagnarlo, guidando un’autovettura appositamente

predispo-sta, in Svizzera, ove, dopo un’ulteriore verifica da parte del personale della struttura prescelta

delle sue condizioni di salute, del permanere del consenso e della capacità di assumere in via

autonoma il farmaco che gli avrebbe procurato la morte, si compie, due giorni dopo il ricovero

(esattamente il 27 febbraio 2017), il suicidio, realizzato azionando con la bocca uno stantuffo,

attraverso il quale viene iniettato nelle vene il farmaco letale.

Di ritorno dal viaggio, Cappato si autodenuncia ai Carabinieri di Milano; la Procura della

Repubblica, all’esito delle indagini, chiede in prima battuta l’archiviazione, ritenendo che,

sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., la condotta

debba ritenersi non punibile; in via subordinata, chiede che venga sollevata questione di

legittimità costituzionale del medesimo articolo. Il GIP rigetta entrambe le richieste,

disponen-do invece, ai sensi dell’art. 409, comma 5, c.p.p., l’imputazione coatta nei confronti di Cappato,

il quale viene così tratto a giudizio davanti alla Corte di assise di Milano, chiamato a rispondere,

con riferimento alla morte di Antoniani, sia per averne rafforzato il proposito suicidario, sia per

averne materialmente agevolato l’esecuzione.

2. L’ORDINANZA N. 207 DEL 2018

L’odierno intervento della Corte costituzionale trae origine dai dubbi di legittimità sollevati,

con ordinanza 14 febbraio 2018

(3)

, dai giudici milanesi

(4)

.

Nel dettaglio, la tenuta dell’art. 580 c.p. è posta in discussione:

1) nella parte in cui «incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di

(3) In Dir. pen. cont., 16 febbraio 2018, con osservazioni di M. FORCONI, La Corte di Assise di Milano nel caso

Cappato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., fasc. 2/2018, p. 182 ss.; commenti all’ordi-nanza di rimessione anche in S. GIANELLO, La strada impervia del giudizio incidentale. Note all’ordinanza di

rimes-sione nel processo “Cappato”, in www.diritticomparati.it, 26 febbraio 2018; C. MAGNANI, L’ordinanza “Cappato”.

L’aiuto al suicidio davanti alla Consulta, in Forum di Quaderni costituzionali, 22 febbraio 2018; M. D’AMICO, Scegliere

di morire “degnamente” e “aiuto” al suicidio: i confini della rilevanza penale dell’art. 580 c.p. davanti alla Corte costituzionale, in Corr. giur., 2018, p. 737 ss.; P. FIMIANI, La responsabilità penale nelle scelte di fine vita in attesa della

Corte costituzionale nel caso Cappato, in Dir. pen. cont., 22 maggio 2018; A. MASSARO, Il “caso Cappato” di fronte al

giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio, ivi, 14 giugno 2018; D. PULITANÒ, Il diritto penale di

fronte al suicidio, ivi, fasc. 7-8/2018, 57 ss.; R. BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità

dell’aiuto al suicidio, ivi, fasc. 10/2018, p. 97 ss.; S. BISSARO, Le (non insuperabili) strettoie del giudizio incidentale alla

prova del caso “Cappato”, in Forum di Quaderni costituzionali, 28 luglio 2018; G. STAMPANONIBASSI, La questione di

legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. sollevata dalla Corte di Assise di Milano nel processo a Marco Cappato, in

Giurisprudenza penale web, 10 settembre 2018; I. PELLIZZONE, Aiuto al suicidio, dal codice Rocco alla Carta

costitu-zionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ivi, 17 settembre 2018; C. TRIPODINA, Quale morte per gli

“immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano di altri”, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 3/2018, p. 139 ss.; G. GENTILE, Il caso Cappato e il diritto a

morire (senza soffrire), in Arch. pen., fasc. 3/2018.

(4) Sulla vicenda, in termini più generali, cfr. P. BERNARDONI, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte

dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, in Dir. pen. cont., 8 maggio 2017; ID.,

Aiuto al suicidio: il g.i.p. di Milano rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, ivi, 18 luglio 2017; R. E. OMODEI, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione

(16)

istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del

proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 117 Cost., in relazione

agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Diritti dell’Uomo»;

2) laddove «prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non

incidano sul processo deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della

reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto

contrasto con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 Cost.».

2.1. L’aiuto al suicidio e la perdurante giustificazione della sua

incri-minazione

Ebbene, nell’ordinanza n. 207, una volta ricostruito l’iter processuale e dichiarate infondate le

eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura dello Stato, la Corte costituzionale

chiarisce subito come la tesi dell’illegittimità costituzionale, sostenuta dalla Corte d’assise di

Milano, non possa essere condivisa «nella sua assolutezza» (§ 4); l’incriminazione dell’aiuto al

suicidio non è ritenuta di per sé incompatibile con la Costituzione, trovando essa anzi una

perdurante giustificazione (anche nell’ipotesi di chi ne agevoli «in qualsiasi modo»

l’esecuzio-ne) nella finalità di «proteggere il soggetto da decisioni in suo danno,» creando intorno al

soggetto ‘debole’ una sorta di «”cintura protettiva”, inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi

modo con lui» (§ 4).

Più nel dettaglio, l’incriminazione non è ritenuta in contrasto:

a)

con il diritto alla vita, ricondotto dalla Corte d’assise all’art. 2 Cost. e all’art. 2 CEDU, visto

che dai due articoli richiamati «discende il dovere dello stato di tutelare la vita di ogni

indivi-duo» e «non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di

ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire» (§ 5);

b)

con un generico «diritto all’autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene

della vita, che il rimettente fa discendere dagli artt. 2 e 13, comma 1, Cost.», giacché è

indubi-tabile che l’art. 580 c.p. «sia funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte

dell’ordinamento» e segnatamente «alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più

deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e

irreparabile, come quella del suicidio», assolvendo «allo scopo, di perdurante attualità, di

tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo

che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano

interferenze di ogni genere» e conservando, in quest’ottica, «una propria evidente ragion

d’essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse,

psicologica-mente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilpsicologica-mente indotte a

congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di

coo-perare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale

tornaconto» (§ 6);

c)

con il «diritto di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata», rapportato all’art.

penale che incrimina l’istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato, in

Giuri-sprudenza Penale Web, 11/2017; A. SANTOSUOSSO- P. BELLOLI, Paradossi nel procedimento Cappato. Tre aporie

generate dall’art. 580 c.p. a proposito di aiuto al suicidio, cit.; A. ALBERTI, Il reato d’istigazione o aiuto al suicidio

davanti alla Corte costituzionale. Il “caso Cappato” e lalibertà di morire, in Forum di Quaderni costituzionali, 20 marzo 2018.

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