COMUNE di CREMA
Servizio Tributi e Catasto
“IUC” IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2015
Nota informativa di ausilio al Contribuente
La riforma della fiscalità immobiliare comunale ha preso avvio in maniera decisa e irreversibile, con l’introduzione di moltissime novità non sempre coordinate e coerenti, con modifiche intervenute nel corso dell’anno o addirittura a ridosso delle scadenze attraverso norme nazionali talvolta appiattite sui grandi centri urbani e poco attente alle migliaia di comuni italiani di piccola e media grandezza.
Per effetto di tali notevoli cambiamenti normativi, abbiamo dovuto gestire la nuova imposta IUC regolamentando l’introduzione di tutte e tre le sue componenti.
È intenzione di questa amministrazione, consapevole del tortuoso percorso normativo che il legislatore ha intrapreso, attivare tutte le azioni possibili per poter far fronte alle nuove incombenze e alle richieste dei cittadini sempre più in difficoltà di fronte ad una legislazione in continua evoluzione che ad oggi non raggiunge gli obiettivi di semplificazione e di equità tanto attesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad opera dell’articolo 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014). Questa nuova entrata comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
IMU
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili,e terreni agricoli). L’IMU si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
SOGGETTO PASSIVO IMU
L’IMU non si paga per i seguenti immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo o ad essa equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono assoggettati all’imposta:
• l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;
• l’imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all’abitazione principale:
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i.;
alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 28, comma 1 D.Lgs. n. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’Art. 13 del decreto Legge n. 201 del 2011;
agli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o comunque utilizzati anche da soggetti terzi.
• In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta :
L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
L’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;
SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DELL’IMU
a) chi possiede un abitazione principale di tipo signorile (cat. A1), ville (cat. A8), palazzi storici e castelli (cat. A9) e relative pertinenze
b) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9) c) coloro che possiedono immobili (oltre all’abitazione principale), inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi
uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie
d) i concessionari in caso di concessione di aree demaniali
e) i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione
COME SI CALCOLA L’IMU
IL VALORE DEI FABBRICATI
Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2015, rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:
Categoria: A1 - A2 - A3 - A4 - A5- A6 - A7- A8 - A9 - C2 - C6 - C7 Moltiplicatore: 160
Categoria: A10 - D5 Moltiplicatore: 80
Categoria: B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - C3 - C4 - C5 Moltiplicatore: 140
Categoria: C1 Moltiplicatore: 55
Categoria: D1 - D2 - D3 - D4 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 Moltiplicatore: 65
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
L’inagibilità dell’immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o casuale; non sono pertanto, in nessun caso, da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi.
AREE FABBRICABILI
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il Comune può determinare ogni anno i valori minimi di riferimento delle aree. Se il contribuente dichiara e paga l’imposta per un valore dell’area superiore a quello stabilito dal Comune, non interviene alcun accertamento in rettifica da parte del Comune.
Il contribuente deve dichiarare il valore delle aree fabbricabili anche in caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione e in caso di recupero edilizio, dalla data di inizio fino al termine dei lavori. Dalla data di termine dei lavori, o dall’utilizzo del fabbricato se precedente il termine dei lavori, il contribuente dichiara il valore del fabbricato.
IL VALORE DEI TERRENI AGRICOLI
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2015, rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.
ALIQUOTE IMU ANNO 2015
Tipologia aliquote Detrazioni note
Abitazione principale (categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze nella misura massima di una unità per categoria catastale C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo
esenti
Abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze nella misura massima di una unità per categoria catastale C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo
4 per mille € 200,00
Seconde case non locate e seconde case locate : categoria catastale da A/1 a A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una unità per categoria catastale C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo
9,6 per mille
Fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/2 (magazzini e locali deposito) - C/6 (rimesse, autorimesse) - C/7 (tettoie chiuse od aperte) non costituenti pertinenza di abitazione
9,6 per mille
Altri Fabbricati – Aliquota ordinaria 9,6 per mille Altri fabbricati sfitti e altri fabbricati dati in locazione
appartenenti alla categoria catastale:
- A/10 (uffici e studi privati) - B
- C/1 (negozi e botteghe) - C/3 (laboratori per arti e mestieri) - C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi)
9,6 per mille
Immobili a destinazione speciale sfitti o locati appartenenti alla categoria catastale D
9,6 per mille 7,6 per mille quota
spettante allo stato 2 per mille quota spettante al comune
Aree edificabili 9,6 per mille
Terreni agricoli 9,6 per mille
Abitazione e relative pertinenze ammesse concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Si considera tale dalla data in cui il comodatario abbia stabilito la propria residenza anagrafica nell’abitazione concessa e vi dimori abitualmente
5 per mille
Immobili classificati nel gruppo catastale D, posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’Art. 10 del D.lgs. n. 460/1997 destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma
7,6 per mille
Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’Art. 93 D.P.R. n. 61/1977
4 per mille € 200,00
DICHIARAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE
Per l’abitazione (e le pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, il soggetto passivo di imposta deve presentare al Servizio Tributi del Comune, entro il 16 dicembre 2015, una dichiarazione sottoscritta su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune, con l’indicazione:
- dell’aliquota applicata
- dell’ubicazione e degli identificativi catastali dell’immobile - dei dati anagrafici del conduttore che abita l’immobile
CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CON MODELLO F24
•Codice Comune di Crema D142
3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze ( solo se cat. Cat. A1, A8, A9) - Comune 3914 IMU per i terreni - Comune
3916 IMU aree fabbricabili - Comune 3918 IMU per altri fabbricati - Comune
3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato
3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento Comune
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
L’IMU deve essere versata in due rate, la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2015, è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti deliberate per l’anno 2015. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2015, è a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno (imposta annua meno acconto). Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2015.
Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure l’apposito bollettino postale. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito, gli uffici postali e sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Non si fa luogo al versamento se l’imposta da versare (1° rata) è uguale o inferiore a 12 euro. Il versamento va effettuato unicamente alla scadenza del saldo purché l’importo totale delle rate sia superiore ad euro 12,00.
VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO
Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata. Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non
incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all’imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo per i quali si effettua il versamento e l’anno cui si riferisce il pagamento stesso, da indicare in quattro cifre (es. 2015 ).
DICHIARAZIONE IMU
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dall’1/1/2015 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2016.
TASI
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
TASI – CHI DEVE PAGARE E IMMOBILI SU CUI SI PAGA
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
La TASI si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune. Per l’abitazione principale e le relative pertinenze e per le abitazioni ad essa equiparate è riconosciuta una detrazione.
IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI
La TASI deve essere versata per le seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse:
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;
l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente (equiparata a abitazione principale), a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata (equiparata a altro fabbricato – seconda casa).
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata (equiparata a abitazione principale);
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i.;
alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 28, comma 1 D.Lgs. n.
19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (equiparata a abitazione principale);
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’Art. 13 del decreto Legge n. 201 del 2011;
agli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o comunque utilizzati anche da soggetti terzi.
Si deve altresì versare la TASI sugli altri immobili, ancorché locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione, e sulle aree fabbricabili.
Sono soggetti al pagamento della TASI per gli immobili sopra indicati:
coloro che possiedono immobili come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione o superficie
l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare
i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione
nel caso di fabbricati occupati, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 70%
del tributo è versato dal titolare del diritto reale (immobili categoria cat. A, B, C e D).
IL VALORE DEGLI IMMOBILI
La base imponibile è costituita dal valore degli immobili: fabbricati ed aree fabbricabili.
Il Valore dei Fabbricati
Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2015, rivalutate del 5 per cento i moltiplicatori utilizzati ai fini IMU.
Fabbricati di interesse storico
La base imponibile TASI è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
ALIQUOTE TASI
Il Consiglio Comunale di Crema ha deciso le seguenti aliquote:
Aliquote Tipologia Detrazioni
3,3 per mille Unità immobiliari, adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate - categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze nella misura massima di una unità per categoria catastale C/2, C/6 e C/7
Vedi tab.
successiva 2 per mille Unità immobiliari, adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate - categoria catastale A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una unità per categoria catastale C/2, C/6 e C/7
1 per mille Unità immobiliari - categoria catastale da A/1 ad A/9 e pertinenze ammesse (c.d. seconde case sfitte)
1 per mille Ripartizioni 0,70 per mille
___
0,30 per mille
Unità immobiliari - categoria catastale da A/1 a A/9 e pertinenze ammesse - concessi in locazione
dell’ammontare complessivo del tributo versato dal titolare del diritto reale, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione
dell’ammontare complessivo del tributo versato dall’occupante, a qualsiasi titolo l’immobile, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione
1 per mille Unità immobiliari - categoria catastale A/10 - B e C - immobili sfitti 1 per mille
Ripartizioni 0,70 per mille
___
0,30 per mille
Unità immobiliari - categoria catastale A/10 - B e C - concessi in locazione
dell’ammontare complessivo del tributo versato dal titolare del diritto reale, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione
dell’ammontare complessivo del tributo versato dall’occupante, a qualsiasi titolo l’immobile, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione
1 per mille Fabbricati produttivi - categoria catastale D - immobili sfitti 1 per mille
Ripartizioni 0,70 per mille
___
0,30 per mille
Fabbricati produttivi - categoria catastale D - concessi in locazione
dell’ammontare complessivo del tributo versato dal titolare del diritto reale, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione
dell’ammontare complessivo del tributo versato dall’occupante, a qualsiasi titolo l’immobile, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione
1 per mille Aree edificabili
2,5 per mille Abitazione e relative pertinenze ammesse, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale
1 per mille Fabbricati produttivi classificati nel gruppo catastale D - posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 - destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate nella norma
1 per mille Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’Art. 93 D.P.R. n. 61/1977
1 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale
2,5 per mille Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati
DETRAZIONE TASI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
E’ prevista l’applicazione di una detrazione destinata ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad essa equiparate, articolata come segue sulla base di specifiche fasce di valore imponibile dell’abitazione:
Rendita catastale (€) abitazione principale + pertinenze
Valore catastale (€) abitazione principale + pertinenze
Detrazione TASI
percentuale dell’imposta dovuta
fino a 300,00 fino a 50.400 detrazione del 75% dell’imposta complessivamente dovuta
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione
da 300,01 a 400,00 da 50.401 a 67.200 detrazione del 50% dell’imposta complessivamente dovuta rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione
da 400,01 a 500,00 da 67.201 a 84.000 detrazione del 25% dell’imposta complessivamente dovuta rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione
A seguito della detrazione, l’imposta complessivamente dovuta deve essere divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto.
La rendita catastale di riferimento, al fine della determinazione della detrazione per l’abitazione principale, è quella dell’intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente.
CALCOLO DELLA TASI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Rendita catastale dell’abitazione e delle eventuali pertinenze rivalutata del 5%
X 160 =
Valore catastale dell’abitazione
X 3.3 : 1000 =
Tributo annuo da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all’anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni)
_
Detrazione (*)
TASI DOVUTA =
(*) la detrazione per l’abitazione principale e per le eventuali pertinenze, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell’immobile che vi dimorano indipendentemente dalla quota di possesso
CALCOLO DELLA TASI PER ALTRI FABBRICATI LOCATI
Rendita catastale dell’abitazione e delle eventuali pertinenze rivalutata del 5%
X 160 =
Valore catastale
dell’abitazione X 1.0 : 1000 =
Tributo annuo da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all’anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni) Ripartizione del tributo
0.70 per mille
Quota del tributo spettante al proprietario delle unità immobiliari concesse in locazione rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione
TASI dovuta dal proprietario delle unità immobiliari
0.30 per mille
Quota del tributo spettante al conduttore delle unità immobiliari locate
TASI dovuta dall’affittuario delle unità immobiliari
PERIODO DI POSSESSO
La TASI è dovuta in proporzione ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dell’immobile. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni.
La quantificazione del tributo in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell’immobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d’uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l’intero mese quei caratteri distintivi agli effetti della TASI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.
VERSAMENTO
Per il Comune di Crema è possibile versare l’acconto TASI entro il 16 giugno 2015.
La prima rata, da versare entro 16 giugno 2015, è pari al 50% del tributo dovuto per l’intero anno. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2015, è a saldo del tributo dovuto per l’intero anno (tributo meno acconto).
Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2015.
Il versamento TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il modello di versamento e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.
Il codice del Comune di Crema è: D142
I codici tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti:
3958 TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze 3959 TASI - tributo per i servizi indivisibili per i fabbricati rurali ad uso strumentale 3961 TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
Non si fa luogo al versamento se l’imposta da versare (1° rata) è uguale o inferiore a 12 euro. Il versamento va effettuato unicamente alla scadenza del saldo purché l’importo totale delle rate sia superiore ad euro 12,00.
E’ possibile calcolare la TASI dovuta per l’anno 2015 collegandosi al sito internet del Comune di Crema: www.
comune.crema.cr.it - imposte, tributi, commercio e catasto - imposta unica comunale - IUC. Il servizio consente il calcolo del tributo in maniera semplice e fornisce la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento.
Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata. Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
DICHIARAZIONE TASI
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
Pertanto le dichiarazioni per l'anno 2015 devono essere presentate entro il 30/6/2016.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Restano in via generale valide le dichiarazioni presentate sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia ai fini dell'imposta municipale propria in quanto compatibili.
Si precisa che va presentata la dichiarazione per:
• le variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale;
• le pertinenze dell'abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unità pertinenziale che per legge deve essere una per categoria;
TARI
TASSA SUI RIFIUTI, FINANZIA I COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
LA TARI, COME DEL RESTO GIÀ LA TARSU E LA TARES, NON VIENE APPLICATA AUTOMATICAMENTE SULLA BASE DELL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE ANAGRAFICHE, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCORRE INFATTI PRESENTARE APPOSITA DICHIARAZIONE
Occorre dichiarare:
l’inizio del possesso o detenzione (dichiarazione di nuova iscrizione)
la cessazione del possesso o detenzione, trasferimento in altro comune (dichiarazione di cessazione)
la variazione della superficie e/o destinazione d’uso, a suo tempo dichiarata (dichiarazione di variazione)
il cambiamento di abitazione o trasferimento di sede dell’attività entro la città (dichiarazione di trasferimento)
TARI - dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.
TARI – quando deve essere pagata
Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
TARI – chi deve pagare
La TARI è dovuta da tutti i soggetti che occupano o detengono locali o aree scoperte site nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, nel quale è svolto il servizio di raccolta rifiuti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
TARI – perché deve essere pagata
Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed i costi per lo spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
TARI – casi di esenzione totale o parziale
Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
TARI – riduzioni previste per utenze domestiche
La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero:
riduzione del 30 %.
TARI - Scadenze:
Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e addizionale provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate, scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre 2015, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio 2015.
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE
DOVE:
Comune di Crema - Ufficio Tributi - Piazza Duomo – piano secondo NUMERI TELEFONICI:
0373 894 295 Imu/Tasi 0373 894 239 Tari
0373 894 259 Imu/Tasi 0373 894 229 Tari
0373 894 295 Sportello Catasto 0373 8941 Centralino
Fax 0373 894309
www:comune.crema.cr.it
Email:[email protected] Email:[email protected]
QUANDO:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00,
il martedì 14,30 alle ore 16,30 - il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,00.
E’ disponibile il calcolo IUC nell’area dedicata del sito www.comune.crema.cr.it