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Nuovo ISEE da gennaio 2015: cosa cambia

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Academic year: 2022

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Nello specifico la circolare chiarisce che l’ISEE continua ad essere il metro di valutazione per poter accedere a determinate prestazioni sociali, non destinate alla gene- ricità dei soggetti, ma limitate al possesso di particolari requisiti di natura economica.

Rispetto alla normativa valida fino al 31/12/2014, non vengono modificate né la definizione né il metodo di calcolo dell’ISEE quale rapporto tra l’ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza. Non cambia neanche la nozione dell’ISE, che ri- mane il valore dato dalla somma dei redditi e il 20% dei patrimoni mo- biliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.

Ai fini dell’Indicatore della situazione reddituale (ISR), oltre ai redditi e ai proventi già considerati dalla disciplina previgente, diventa rilevante ogni altra fonte di reddito, anche se esente, soggetta a imposta sosti- tutiva o a ritenuta a titolo d’imposta o prodotta all’estero. La circolare spiega nel dettaglio il calcolo dell’ISR, indica le componenti reddituali e le spese da sottrarre e spiega come applicare le franchigie da sca- lare.

Nuovo ISEE da gennaio 2015: cosa cambia

L’INPS pubblica le istruzioni relative al nuovo ISEE, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, a seguito della riforma dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, apportata dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159. Con la Circolare 18/12/2014, n. 171, l’Istituto illustra i principi normativi e fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa.

Premessa Premessa

A cura di

Tania Buttigliero

Dottore Commercialista e Revisore contabile

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Diminuisce la franchigia sul patrimonio mobiliare, che viene articola- ta in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Nel calcolo dell’indicatore si dovrà considerare oltre al saldo del conto corrente al 31 dicembre 2014, anche la giacenza media nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la cir- colare evidenzia la sua validità che, inizia con la sua presentazione e finisce al 15 gennaio dell’anno successivo.

L’INPS sottolinea che il nuovo ISEE è stato pensato sia per misura- re con maggior precisione la situazione economica delle famiglie, sia per semplificare la compilazione del modello. Rispetto al passato, al cittadino sono richieste meno informazioni in sede di dichiarazione: i dati già noti all’INPS e al Fisco verranno acquisiti in automatico.

La nuova DSU, inoltre è modulare, strutturata in più moduli e quadri, in funzione delle prestazioni richieste e delle caratteristiche del nu- cleo familiare.

Nella maggior parte delle prestazioni agevolate basterà compila- re una dichiarazione semplificata, la DSU MINI, per ottenere l’ISEE standard o ordinario.

In particolare, la DSU MINI non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni:

 presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosuf- ficienti;

 richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;

 presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;

 esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

Il calcolo dell’indicatore verrà fatto direttamente dall’INPS che, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU, renderà disponibile al dichiarante un’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della dichiarazione e i dati acquisiti dagli archivi ammini- strativi. La consegna dell’attestazione avverrà tramite posta elettro- nica certificata oppure mediante accesso al portale web dell’INPS o ancora dando mandato di ritiro al CAF, attraverso una delega speci- fica. Nel caso in cui, una volta ricevuto l’ISEE, si rilevino errori o ine- sattezze negli elementi indicati dall’INPS, si potrà inviare un modello integrativo, contenente la rettifica dei dati contestati.

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Viene confermato il principio che ai fini dell’ISEE il nucleo familiare è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia ana- grafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), così come rimangono praticamente immutate le regole per i coniugi che hanno una diversa residenza anagrafica, per i figli minori di 18 anni, per i minori in affidamento temporaneo e pre-adottivo, per i soggetti che si trovano in convivenza anagrafica.

Le principali novità riguardano il coniuge cittadino italiano iscritto nell’anagrafe dei residenti all’estero (A.I.R.E.) attratto nel nucleo del coniuge residente in Italia e l’appartenenza al nucleo dei soggetti non conviventi a carico ai fini IRPEF, ristretta ai soli figli maggiorenni non coniugati e senza figli, che fanno parte del nucleo dei genitori.

Esempio: nello stato di famiglia di Alessandro sono presenti oltre a Alessandro, i genitori anziani e due figli minori di Alessandro. Ales- sandro ha poi un figlio maggiorenne non convivente, non coniugato e senza figli, che è ancora a carico fiscalmente di Alessandro. La mo- glie di Alessandro è cittadina italiana iscritta all’A.I.R.E.. Tutte queste persone fanno parte del nucleo familiare di Alessandro ai fini dell’I- SEE ordinario.

Viene meno la regola che “ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare”, infatti il D.P.C.M. prevede, solo per alcune pre- stazioni, l’appartenenza di un soggetto ad un diverso nucleo familiare (esempio: il genitore non coniugato e non convivente con l’altro geni- tore, che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di pre- stazioni per i minori, si considera facente parte del nucleo del figlio).

La riforma prevede modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.

Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, più ISEE diversi, in ragione della prestazione richiesta e delle caratteristiche del nucleo.

Viene differenziato il calcolo dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario (esempio: agevolazioni per tasse universitarie, mensa e alloggi universitari a tariffa agevolata).

Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non ricorrano en-

Il nucleo familiare Il nucleo familiare

ISEE previsti ISEE previsti dalla riforma dalla riforma

ISEE Università

ISEE Università

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ISEE Sociosanitario ISEE Sociosanitario

a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della do- manda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito, da valutare fa- cendo riferimento alle disposizioni dell’università che discipli- nano la richiesta della prestazione.

Esempio: Margherita è una studentessa universitaria, che ha la re- sidenza in un appartamento condiviso con altri compagni di studi.

I genitori di Margherita sono coniugati tra loro e hanno stessa resi- denza. Se non sono verificate le condizioni di autonomia di Margheri- ta (ad esempio, l’appartamento è di proprietà della mamma), Marghe- rita verrà attratta nel nucleo dei genitori.

Rispetto alla vecchia normativa, cambia la data da prendere come ri- ferimento per verificare la variazione di residenza dello studente uni- versitario: i due anni decorrono dalla data di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi e non più dalla data di presentazione della DSU.

Ciò, tuttavia, comporta che lo studente non potrà mai essere conside- rato autonomo per i primi due anni dopo l’iscrizione al corso di studio, pertanto è auspicabile un chiarimento in merito.

La circolare precisa che, per prestazioni universitarie non si inten- dono quelle connesse ai dottorati di ricerca, per le quali valgono le regole generali dell’ISEE standard, con la possibilità di scegliere un nucleo ristretto formato dal richiedente, dal coniuge e dai figli, esclu- dendo quindi altri eventuali componenti la famiglia anagrafica (analo- gamente a quanto previsto per le prestazioni sociosanitarie).

Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sono prestazioni so- ciali agevolate rivolte a persone con disabilità o limitazioni dell’auto- nomia che possono consistere in interventi di aiuto domestico (per favorire la permanenza nel proprio domicilio), di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali o semiresidenziali (per persone non as- sistibili a domicilio) nonché atti a favorire l’inserimento sociale (in- clusi interventi di natura economica o buoni spendibili per l’acquisto di servizi).

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Per la richiesta di prestazioni sociosanitarie rivolte a persone maggio- renni si ha la facoltà di dichiarare il nucleo ristretto.

Esempio: nel caso di persona con disabilità, maggiorenne non coniu- gata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto può essere composto dalla sola persona con disabilità.

Alcune regole particolari si applicano alle prestazioni socio sanita- rie residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non as- sistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio (secondo le modalità di cui all’allegato 2, co. 1, del D.P.C.M.). La componente non è calcolata quando sia accertata una condizione di disabilità per il figlio o per un componente del suo nucleo ovvero l’estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici. In sede di calcolo dell’ISEE, inoltre, per tali prestazioni residenziali, non sono applicabili alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale) e sono valorizzate nel patrimonio del richiedente le do- nazioni di immobili effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta, se effettuate in favore di persone non comprese nel suo nu- cleo ISEE.

Per le prestazioni socio sanitarie rivolte a minorenni, non è prevista la possibilità di scegliere il nucleo ristretto e l’ISEE è ordinario se i geni- tori sono coniugati o conviventi, mentre viene calcolato nelle modali- tà spiegate di seguito, se i genitori non sono coniugati e tra loro non conviventi.

L’ISEE Minorenni è l’indicatore per le prestazioni sociali agevolate ri- volte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di com- ponenti minorenni nel nucleo familiare (esempio: esenzione retta asi- lo nido o tariffa mensa scolastica), in presenza di genitori non coniu- gati e tra loro non conviventi.

Sono previste diverse modalità di calcolo dell’indicatore in considera- zione della condizione del genitore non convivente.

ISEE Minorenni

ISEE Minorenni

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In breve, al solo fine dell’ottenimento delle prestazioni per minorenni, il genitore non convivente, si considera facente parte del nucleo fami- liare del figlio (come se fosse una componente del nucleo), a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del ve- rificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma:

a) il genitore è coniugato con persona diversa dall’altro genitore;

b) il genitore ha figli con persona diversa dall’altro genitore;

c) è stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’art. 333, c.c., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Tuttavia, qualora non ricorrano i casi descritti alle lett. c), d), e), ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lett. a) e b), si tiene conto, ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni, della situazione economica di tale genitore, non come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva, secondo le modalità di cui all’allegato 2, co. 2 del D.P.C.M..

La nuova ISEE, fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, che in presenza di ri- levanti variazioni del reddito, potrebbero non riflettere la reale situa- zione economica del nucleo familiare.

La nuova normativa, pertanto, prevede la possibilità per chi possiede già un ISEE in corso di validità, di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi, che saranno moltiplicati per sei, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo fami- liare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE precedentemente calcolato.

ISEE Corrente

ISEE Corrente

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Per la richiesta dell’ISEE corrente è necessario compilare l’apposito modello, denominato Modulo Sostitutivo.

L’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presenta- zione del Modulo Sostitutivo.

Le variazioni della situazione lavorativa, che consentono di richiedere l’ISEE corrente sono:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia inter- venuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensio- ne dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rap- porto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

I redditi ed i trattamenti, che in presenza delle altre condizioni previ- ste, possono essere aggiornati sono i seguenti:

 redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazio- ne;

 redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individua- ti secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell’esercizio dell’attività;

 trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazio- ni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione.

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