Comune di Pertica Alta
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AREA AFFARI GENERALI MANUTENZIONI ufficio servizi amministrativi
Determinazione responsabile del servizio n. 12 del 10.02.2016.
OGGETTO: impegno di spesa per lavori di riparazione e manutenzione da idraulico riparazioni scuola dell’Infanzia e Primaria di LAVINO
CIG ZC0187757F
.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ SINDACO
Considerato che si tratta di provvedere all’assunzione di impegno di spesa a’ sensi degli articoli 183 e 191 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000 per lavori manutenzione da idraulico manutenzione lavori da idraulico, mediante riparazioni degli impianti sanitario e riscaldamento della scuola dell’infanzia e primaria di Lavino.
Considerato che i servizi sono le attività di cui all’Allegato II del Codice dei contratti D. lgs. n. 163/2006. L’Allegato II si divide in due parti: Allegato II A e Allegato II B. L’applicabilità del Codice varia al mutare dell’appartenenza di un servizio all’Allegato II A o all’Allegato II B. A norma dell’art. 20 del Codice, lo stesso si applica per intero solo ai servizi di cui all’Allegato II A, mentre trova applicazione solo parziale per i servizi di cui all’Allegato II B. Il concetto di servizio identifica qualsiasi attività strumentale di cui un’amministrazione necessita per realizzare i fini che l’ordinamento le conferisce. Il servizio rappresenta, pertanto, la soddisfazione di un bisogno strumentale dell’amministrazione.
Nel concetto di fornitura rientra invece tutto ciò che non è lavoro o servizio e porta ad avere la disponibilità di prodotti, disponibilità che si può ottenere mediante acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto o altre forme contrattuali.
Atteso che in caso di prestazioni eterogenee, «vanno individuate quali prestazioni siano prevalenti e quale sia il nesso direzionale che regola il rapporto di strumentalità tra le diverse componenti, stabilendo se la gestione delle opere e degli impianti sia funzionale e strumentale alla loro realizzazione o alla gestione del servizio» (Consiglio di stato, sezione V, sentenza 435 del 24 gennaio 2013).
Visto l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000 e l’art. 11 comma 2 del codice degli appalti d.lgs. n. 163/2006 a mente dei quali
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
Visto l’art. 125 del D. lgs. n. 163/2006 del seguente tenore: “10. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi (…)”.
Atteso che l’individuazione dell’oggetto e dei limiti di importo delle singole voci di spesa può avvenire con atto del responsabile del servizio che coincide normalmente con l'atto gestionale col quale il dirigente / responsabile del servizio addetto alle acquisizioni, oppure che cura le acquisizioni, determina sia quali beni e servizi acquistare con le procedure di cui all’art. 125 del D. lgs. n. 163/2006, sia i limiti di spesa (ovviamente nell'ambito di quelli previsti dal d.lgs- stesso), sia i valori unitari (magari per genere) delle singole acquisizioni. Si tratta, insomma, di quelle voci che una volta erano appunto comprese proprio nei regolamenti, e che adesso vanno disciplinate da un atto non avente natura normativa.
Atteso che a’ sensi dell’art. 125 comma 11 del predetto D. lgs. n. 163/2006 “11(…). Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”. Gli importi, in applicazione della regola generale di cui all’art. 28 del D.Lgs. n.163/2006, sono da intendersi al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Vista la Circ. 30-10-2012 n. 4536 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.” Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265 punto 1 “1. Affidamento in economia.
Limiti di importo previsti dagli
articoli 267
, comma 10, e334
, comma 1, delD.P.R. n. 207/2010
.” Il quale rammenta che “L'art. 4, comma 2, lettera m-bis) delD.L. 13 maggio 2011, n. 70
, come convertito conlegge 12 luglio 2011, n. 106
, ha modificato il comma 11 dell'art. 125
del Codice, innalzando il limite dell'importo consentito per affidamento diretto in economia di servizi e forniture da 20.000 euro a 40.000 euro. (…) Pertanto, si chiarisce che l'importo massimo consentito per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia, fatto salvo il disposto di cui all'art. 125
, commi 6 e 10, del Codice dei contratti pubblici, è da intendersi pari a 40.000 euro.”Vista la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012 n. 274 che sancisce un principio innovativo secondo cui le regole comunitarie in materia di concorrenza possono subire un’attenuazione i particolari territori svantaggiati come quelli montani.
Visti gli articoli 328 e seguenti del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.in ordine al mercato elettronico
Visto l’art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. del seguente tenore:
1. “450. (…) Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all' articolo
1
deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, (…), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (…). A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”Atteso che, a’ sensi dell’art. 125, co. 12, del Codice, l’affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per partecipare agli affidamenti in economia gli operatori debbono essere in possesso dei medesimi requisiti di ordine generale e di capacità richiesti dagli artt.
38 e ss.
delcodice degli appalti
per le procedure soprasoglia. In particolare, i requisiti richiesti agli operatori economici devono “risultare adeguati e comunque non eccessivi rispetto a dette esigenze e pertanto commisurati all’effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificità del servizio appaltando ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della struttura in cui deve svolgersi, nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed imparzialità dell’azione amministrativa e dei principi di derivazione comunitaria ed immanenti nell’ordinamento nazionale, di concorrenza ed apertura del mercato degli appalti pubblici” (TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 6.12.2006 n. 1775).Ribadito che “I beni e servizi in economia possono essere distinti in amministrazione diretta o per cottimo. Nella prima ipotesi i lavori sono eseguiti direttamente dai dipendenti dell'Amministrazione, mentre nella seconda è un dirigente che affida lo svolgimento del lavoro, di solito di modesta entità, ad una ditta esterna dallo stesso discrezionalmente e sotto propria responsabilità individuata. In tale ultimo caso, proprio perché si tratta di servizi di importo ridotto, non rilevano le disposizioni in tema di appalti di servizi pubblici e neppure quelle in ambito di pubbliche forniture e lavori pubblici.”( T.A.R. Lombardia Brescia, 23-03-2004, n. 243 ).
Atteso che a’ sensi dell’art. 125, co. 2, del Lgs. n. 163/2006, per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento, come individuato dall’art. 10 dello stesso Codice. Quest’ultimo stabilisce, in particolare, che il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal Codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
L’art. 10, comma 1 del Codice stabilisce che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.
Il comma 5 dell’art. 10 stabilisce: «Il responsabile del procedimento per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. «In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il Responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio». il soggetto al quale sono affidate le funzioni di responsabile del procedimento tramite contratto di diritto pubblico o di diritto privato a tempo determinato assolve ai propri compiti istituzionali in quanto incardinato funzionalmente nell’ente
Per il settore dei servizi e delle forniture, a termini dell’articolo 272, comma 1 del regolamento, “Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice – per i dipendenti in servizio – contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell’atto di programmazione di cui all’articolo 271, ove presente.”
Viste le “funzioni” desumibili dalle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 273 del regolamento attuativo del codice degli appalti. A memoria dei due riferimenti, rispettivamente, il RUP – tra gli altri compiti – è tenuto a formulare proposte
“all’amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell’intervento” ed a coordinare e/o curare “l’andamento delle attività istruttorie (…)”.
Atteso che è ammissibile la confluenza in capo al responsabile del procedimento delle competenze istruttorie e di quelle decisorie ( art. 6, comma 1, lett. e) l. n. 241/1990).
Visto l’art. 1 comma 41 della legge L. 6-11-2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.” Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265 recante “Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” il quale così dispone:” 41. Nel capo II della
legge 7 agosto 1990, n. 241
, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: «Art.6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.».
Atteso che, a mente dell’art. 1326 del codice civile, il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Cosicché, se da un lato l’offerta da parte del fornitore è vincolante per il medesimo sin dalla sua presentazione, il vincolo per l’Ente sorge solo dopo l’adozione dell’atto di aggiudicazione nel quale, oltre all’oggetto della fornitura, sono definiti altresì il fornitore ed il prezzo
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012 n. 274 che sancisce un principio innovativo secondo cui le regole comunitarie in materia di concorrenza possono subire un’attenuazione i particolari territori svantaggiati come quelli montani.
Sottolineato che Corte dei Conti sez. reg. contr. Piemonte, delibera 6 luglio 2012 n. 271 e Corte dei Conti – sez- contr.
Lombardia – parere 23 aprile 2013 n. 165 hanno evidenziato che sembrano da escludere dall’obbligo di cui all’art. 33 comma 3bis D. Lgs. n. 163/2006, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta ed anche le ipotesi di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all’art. 125 comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici che, rispettivamente, per lavori ovvero servizi o forniture inferiori a 40.000 (quarantamila) euro, consentono l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Visto:
• l’art. 1 comma 343 della legge di stabilità 2014 n. 147/2013 che ha inserito l’art. 33, comma 3-bis nel Codice dei Contratti D: Lgs. N. 163/2006 del seguente tenore:” 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.” – (aggiunto dall'art. 23, comma 4, D.L. 06.12.2011, n. 201 con decorrenza dal 06.12.2011 ed applicazione alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012 ai sensi dall'art. 23, comma 5, del citato decreto;- modificato dall'art. 1 D.L.
06.07.2012, n. 95 con decorrenza dal 07.07.2012;- modificato dall'art. 1, comma 343, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014;-sostituito dall'art. 9, comma 4, D.L. 24.04.2014, n. 66 con decorrenza dal 24.04.2014).;
• l’art. 9 comma 4 del d.l. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 il quale procede ad una nuova riscrittura del comma 3-bis dell'articolo 33 del codice degli appalti e stabilisce che "i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (Cig) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma".
• il testo dell’art. 33 comma 3 –bis Codice dei Contratti D: Lgs. N. 163/2006 modificato dall'art. 23-bis, D.L.
24.06. 2014, n. 90 così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 11.08.2014, n. 114 con decorrenza dal 19.08.2014.del seguente tenore:” 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province,
ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56
. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”Considerato che nella suddetta disposizione non si appalesa alcuna deroga se non quella (alternativa alla centralizzazione) di procedere per gli acquisti di beni e servizi attraverso le forme di mercato elettronico di cui all'articolo 328 del regolamento attuativo del codice degli appalti o comunque con il ricorso alle convenzioni di Consip o delle centrali di committenza regionali.
Atteso che pertanto, a far data dal primo luglio 2014, i comuni - esclusi i capoluogo di provincia - potranno procedere alle acquisizioni, a pena di impossibilità di esperire la procedura, attraverso una delle seguenti opzioni:
- centralizzazione dei procedimenti di acquisto nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- costituire un apposito accordo consortile tra comuni e avvalersi dei competenti uffici;
- ricorrere a un soggetto aggregatore (centrale di committenza);
- ricorrere agli uffici competenti delle province;
- utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento (rimane fermo, pertanto, per gli enti locali il disposto di cui all'articolo 328 del regolamento attuativo del codice degli appalti).
MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.
Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l’inderogabilità del principio della separazione e distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) che costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una “riserva di competenza” che comporta in capo alla dirigenza (Responsabili dei Servizi) una responsabilità “in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell’intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l’altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. Nell'ultimo decennio, la riforma della p.a. italiana ha gradualmente ridotto, sin quasi all'eliminazione, ogni competenza gestionale in capo all'organo politico, nel convincimento che le decisioni sulla gestione della cosa pubblica debbano essere adottate in piena autonomia dai dirigenti (vedi Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 138/2013). I Dirigenti/Responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale. In dipendenza di ciò, in base al principio di separazione tra “politica ed amministrazione” negli enti locali, una responsabilità dell’organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche condizioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo: e, cioè, quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all’esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l’organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire (in primis, dallo stesso funzionario preposto, il quale abbia segnalato difficoltà od ostacoli di natura economico-finanziaria che solo gli organi politici potrebbero affrontare e risolvere), ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell’apparato competente, e abbia ciò nondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio ( Cass. civ., sez. I, 27.9.2006, n.
21010). A mente dell’art. 107 comma 1 del tuel (testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a’ sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell’art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell’art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali compete non solo la gestione amministrativa, ma anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale. Consiglio di Stato, sezione V sentenza n. 4778 del 26 settembre 2013 afferma, a questo riguardo, che il principio afferente il riparto tra compiti di governo, di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti di gestione, spettanti ai dirigenti, costituisce la
«struttura fondante dell'intera riforma delle autonomie locali» (Consiglio di Stato, sezione V, 15 novembre 2001, n.
5833).
L’elenco delle competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo un valore esemplificativo e non esaustivo.
Visti:
gli articoli 183 ( segnatamente il comma 1) e 191 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in ordine all’assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.
gli articoli 183 comma 9, l’art. 107 comma 3 lettera d) e 109 tuel d. lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” dei responsabili dei servizi nonché l’art. 4 comma 2 e l’art. 17 comma 1 lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.
Atteso che:
• l'art.
107 del citato Dlgs n. 267/2000
, dopo aver stabilito, al co. 1, che 'spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizisecondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti', e dopo aver aggiunto, nella seconda parte della norma, che 'questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria etecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo', prevede espressamente, al co. 6, che 'i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente,della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione'”(vedi decisione n. 417/2011 della terza sezione d'appello della Corte dei conti)
• l’art. 107, c. 2 del Tuel stabilisce che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 (del Tuel)”.
• Il Principio n. 2 approfondisce quanto detto dal Tuel specificando che: • la competenza ad adottare i provvedimenti che comportano impegno di spesa è, di norma, dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione dei singoli interventi e/o servizi o funzioni del bilancio, che vi provvedono con propria determinazione (Punto 48);
• il responsabile che adotta l’atto di impegno deve assicurare la verifica della coerenza dell’operazione con il sistema delle poste di bilancio che l’autorizzano nonché della legittimità nei riguardi della corretta applicazione delle norme dell’ordinamento finanziario e contabile (Punto 46);
• l’atto di impegno di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Punto 47);
a’ sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 e nel rispetto delle misure organizzative adottate dall’amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare.
l’art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l’art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l’organizzazione degli uffici in base, tra l’altro a criteri di “ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2”;
l’art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell’art. 6,comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n.
15 che mira a “(…) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(…)”;
l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale “2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.”
l’articolo 45 del d.lgs. 80/1998 stabilì, ben 11 anni fa, che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”;
la legge delega (legge 15/2009) all'art. 6 contempla principi e criteri in materia di dirigenza pubblica dettati «al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo».
l’art. 70 comma 6 del D. lgs. n. 165/2001, a’ sensi del quale “(…) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, s’intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”;
gli articoli 183 comma 9, l’art. 107 III° comma 3 lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché l’art. 4 II° comma e l’art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n.
165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.
Atteso che nei piccoli Comuni il Sindaco , ai sensi all’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e dell’art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (finanziaria 2002), può assumere la responsabilita' di uno o piu' servizi in luogo del dirigente ( o responsabili dei servizi ), fatta salva l'ipotesi di attribuzione di competenze gestionali ai segretari comunali ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del Tuoel. La norma, così riformulata, ha permesso l'attribuzione di poteri gestionali al singolo componente la giunta comunale, ma non ne permette l'attribuzione alla giunta nella sua interezza, non potendosi modificare le attribuzioni assegnate a ogni singolo organo di governo dalla legge. La norma non rimette alla giunta, ma solo ai suoi componenti, l'espletamento, uti singuli e non, quindi, in sede collegiale, di compiti normalmente spettanti alla dirigenza / Responsabili dei Servizi. (vedi Tar Campania, Napoli, sez. VIII,
sentenza n. 9545 del 29 luglio 2008
, )Acquisito, mediante sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio del presente atto, il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a’ sensi dell’art. 147 comma 1 e 147-bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 ( tuel enti locali)
DETERMINA
1. di affidare alla ditta RAVANI MASSIMO con sede in Mura (BS), via Veriano, 17, la fornitura di materiali atti all’effettuazione di lavori di manutenzione e riparazione da idraulico presso la
scuola dell’Infanzia e Primaria di LAVINO
, al prezzo di € 1031,12 oltre IVA CIG ZC0187757F con contestuale assunzione di impegno di spesa di pari importo per € 1031,12 a mente degli articoli 183 e 191 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000.2. Di imputare la spesa TOTALE DI € 1031,12 oltre iva cosi distinta:
1) capitolo 1750 cod. bil. 04.02-1.03.02.09.005 del bilancio esercizio 2016 in fase di predisposizione € 536,80 Impegno n. 33/2016;
2) capitolo 1740 cod bil. 04.02-1.03.02.000 del bilancio esercizio 2016 in fase di predisposizione € 721,17, Impegno n. 32/2016;
Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a’
sensi dell’art. 147 bis del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art.
3 D.L. 10.10.2012, n.
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così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012, è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.Di convenire con l’affidatario che,, a’ sensi della piattaforma elettronica di cui all’art. 27 del d.l. n. 66/2014, il pagamento delle fatture relative al presente appalto viene convenuto in modo espresso, in ragione della natura e dell’oggetto del contratto, in 60 ( sessanta) giorni dalla data di ricevimento fattura. o di equivalete richiesta di pagamento e che pertanto, prima della scadenza del predetto termine di 60 giorni, non abbiano a decorrere gli i interessi moratori di cui all'art. 4 del dlgs 231/2002.
Di rammentare al prestatore affidatario dell’appalto l’obbligo di uniformarsi ai principi e obblighi contenuti nel
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune”, in conformità a quanto disposto dal d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2, comma 3, del citato d.p.r.
Di dare atto che l’affidatario è assoggettabile ai controlli di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n. 190 (WHITE LIST) e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 al decreto Legislativo 15 novembre 2012 n.
218 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2012 n. 136.
Di disporre che le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto/fornitura e che insorgano a seguito del presente affidamento abbiano ad essere deferite ad arbitri a’ sensi dell’art. 1 comma 19 della legge 6 novembre 2012 n. 190 e dell’articolo 241 comma 1 del Codice dei Contratti d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
La presente determinazione, controfirmata dalla ditta affidataria, tiene luogo del formale contratto, a tenore dell’art. 11 comma 13 del Codice dei Contratti D. lgs. N. 163/2006, sostituito dal comma 3 dell’art.
6
,D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
, convertito, con modificazioni, dallaL. 17 dicembre 2012, n. 221
, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dello stesso art. 6, e dell’art. 17 del Rd 2240/1923 (vedi determinazione n. 1/ 2013 l'Authority) e così pure tien luogo del contratto lo scambio di lettere per pec secondo gli usi del commercio a’ sensi dell’articolo 334 del Regolamento e del principio di ragionevolezza e non aggravamento per gli operatori economici con il dare atto della causa di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall’art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190 di modifica dell’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 con l’inserimento del comma 16- ter e degli articoli 2 comma 3 (obblighi di condotta) 7 (obbligo di astensione) e 14 comma 2 del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013 n. 62Il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009
La presente determinazione che comporta impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria di quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge ed a’ sensi del punto 47 del principio contabile n. 2 a mente del quale l’atto di impegno di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Punto 47).
Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all’albo pretorio on line informatico a’
sensi dell’art. 124 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell'art.
32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69
avente a oggetto "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" il quale sancisce che dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con "la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".
Il presente provvedimento soggiace inoltre all’obbligo di pubblicazione concernente i contratti pubblici di servizi, lavori e forniture di cui agli articoli 23 comma 1, lettera b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
Si comunichi il presente provvedimento:
-al responsabile del servizio finanziario.
-all’ufficio segreteria.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Il responsabile del servizio / sindaco
F.to Flocchini Giovanmaria
Attestazione a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, 147 bis comma 1 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e del punto 47 del principio Contabile 2.
Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a’ sensi dell’art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.
Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell’art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n.
78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, nonché la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 18 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica.
Pertica Alta 10.02.2016