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ASSICURAZIONI SUL LAVORO 3.

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3.

ASSICURAZIONI

SUL

LAVORO

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3. ASSICURAZIONI SUL LAVORO

3.1 Introduzione Pag. 3.2 La Costituzione e la figura del lavoratore Pag. 3.3 Assistenza e previdenza sociale a confronto Pag. 3.4 Il valore economico della persona Pag. 3.5 Il Testo Unico (DPR 30 Giugno 1965 "L’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali")

Pag.

3.6 L’INAIL Pag.

3.7 Requisiti oggettivi e soggettivi per l’attivazione

dell’assicurazione INAIL Pag. 3.8 Le conseguenze dell’evento lesivo: le prestazioni

INAIL e l’indennizzo Pag. 3.9 Il ruolo dell’INAIL Pag. 3.10 Principi di base dell’indennizzo e del risarcimento

Pag. 3.11 Il meccanismo dell’assicurazione obbligatoria Pag. 3.12 Costo alle imprese della mancata sicurezza Pag.

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Il presente capitolo vuole affrontare un argomento di particolare rilevanza economica e sociale quale è quello del valore della persona ed in particolare del lavoratore, che è suscettibile, in caso di lesione e menomazione psicofisica causata da infortunio, di essere indennizzato nel sistema dell’assicurazione pubblica obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, o risarcito nel sistema civilistico del risarcimento del danno a carico del terzo responsabile o dell’assicurazione privata. Tale problematica, ancora oggi poco considerata nell’ambito dei rapporti economici e sociali, nell’ordinamento giuridico italiano attiene all’ambito della previdenza sociale presidiato dalle competenze dell’Ente Pubblico Non Economico INAIL. L’ente previdenziale interviene con strumenti di tutela nei casi di infortunio lavorativo e malattia professionale a sussidio economico, secondo i principi costituzionali affermati dall’articolo 38 della costituzione, secondo un meccanismo di tipo prettamente indennitario rispetto al danno economico effettivamente subito dall’infortunato.

Il valore economico della persona trova peculiare riscontro nei principi civilistici affermatisi nella giurisprudenza in materia di risarcimento del danno da illecito con la particolarità che assume connotazione economica nel momento in cui si rende necessario risarcire il lavoratore per il danno subito. L’elaborato affronta la tematica del "valore economico della persona nei casi di menomazione psicofisica" in ambito lavorativo e cioè della quantificazione

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economica delle conseguenze derivanti dal fatto illecito stesso e che ricadono nella sfera fisica e, di riflesso, in quella esistenziale del soggetto leso.

3.2 La Costituzione e la figura del lavoratore

La Costituzione Italiana afferma nei principi fondamentali il diritto al lavoro, che spetta ad ogni singolo cittadino e che cerca di perseguire uno scopo comune e solidaristico di progresso spirituale e materiale. Il lavoro ha sempre rappresentato uno dei pilastri fondamentali della nostra società, che nasce e si sviluppa intorno alla complessa rete economica, trama di scambi e flussi monetari in continua movimentazione. L’uomo rappresenta il fulcro centrale della complessa struttura economica, anche se la continua evoluzione tecnica e scientifica ha trasformato la persona stessa in uno strumento di reddito.

Questa nuova situazione ha reso sempre più forte e necessario il bisogno di maggior tutela e garanzia per chi impiega le proprie energie nell’esercizio di un’attività, per trarne i mezzi necessari alla propria esistenza, cioè il lavoratore che non è e non deve essere un mero ingranaggio di un sistema più ampio, ma che deve rimanere, sempre e comunque, un individuo, persona con una propria dignità,

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Impossibile è quindi prescindere dalla "visione umana” dell’attività lavorativa e produttiva di reddito per la persona.

3.3 Assistenza e previdenza sociale a confronto

La tutela della persona del lavoratore trova riferimento e referenza nella Costituzione nel sistema di Sicurezza sociale, definito come l’insieme di norme comprendenti sia le forme di carattere previdenziale che assistenziale.

Le prime sono fondate sul finanziamento contributivo o statale e si preoccupano di erogare prestazioni a determinati soggetti nel momento in cui vengono a verificarsi determinate condizioni.

Le forme assistenziali, invece, erogano le prestazioni ai cittadini in caso di bisogno mediante servizi pubblici.

Dalla sicurezza sociale è perciò possibile ricavare quei valori e quelle norme in grado di creare una tutela globale per la persona del lavoratore, tutela che al suo interno comprende all’evidenza i casi di menomazione della persona del lavoratore nelle fattispecie di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Gli stessi costituzionalisti avevano ben presente questo, non solo assicurandosi di introdurre nel testo della Costituzione il lavoro come diritto per il cittadino, ma inserendo anche una chiara forma di tutela dello stesso, nei riguardi della mansione da esso svolta, al suo diritto a una retribuzione proporzionata (art. 36 Costituzione) e nei casi di invalidità.

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Entra così in campo l’articolo 38 della Costituzione che assolve proprio questo compito chiarendo come il cittadino abbia diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Diritti che gli permettono di provvedere al recupero dei mezzi necessari ad assicurargli un esistenza dignitosa nei casi in cui sia impossibilitato a procurarseli da solo.

Con la particolarità che ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione I° comma ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, mentre ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione II° comma i lavoratori (anche se non cittadini italiani) hanno diritto che siano posti in essere mezzi adeguati alle loro esigenza di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Il secondo comma dell’art 38 Cost. si dedica proprio alla figura del lavoratore, alla sua tutela dai rischi della menomazione o della perdita della capacità lavorativa a causa di eventi naturali o connessi al suo lavoro. In questo caso parliamo proprio di previdenza sociale che si occupa in particolare:

 dei disoccupati

 dei lavoratori colpiti da malattie o incidenti sul lavoro  delle donne in maternità

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le perdute energie di lavoro o fronteggiare situazioni di bisogno che si sono verificate a causa dei rischi professionali (infortuni,malattie professionali, disoccupazione involontarie) e non-professionali (vecchiaia e malattie) a cui era sottoposto il lavoratore. Viene a definirsi, così, una forma obbligatoria di prevenzione dai rischi grazie all’erogazione di prestazioni economiche e sanitarie calcolate sulle condizioni di vita del soggetto in base ai propri bisogni o alla gravità del danno da questo subito, gravità che si tramuta in un importo calcolato per ogni singola conseguenza sopravvenuta che sia essa permanente o temporanea.

ASSISTENZA SOCIALE

PREVIDENZA SOCIALE

DESTINATARI Cittadini Lavoratori

PRESUPPOSTO DELLA TUTELA Ricorrenza stato di bisogno Esistenza rapporto di lavoro e previsione di forme di assicurazione obbligatorie SITUAZIONE GIURIDICA TUTELATA Diritto all’assistenza sociale Diritto alla previdenza sociale

GARANZIE OFFERTE Assicurare condizioni

di vita dignitose e condizioni minime di

Assicura al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita

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sussistenza

L’articolo 38 al terzo comma definisce come a questi compiti provvedano organi ed istituti predisposti dallo Stato, tra questi l’INPS e l’INAIL. La detta norma, inoltre, identifica il carattere pubblicistico che deve caratterizzare i detti enti. Una scelta che aveva lo scopo di creare una forma di garanzia per il cittadino-lavoratore nelle fattispecie costituzionalmente individuate come casi di bisogno, permettendogli di usufruire di prestazioni medico-economiche adeguate ed immediate, indipendentemente dalla possibilità di risarcimento del danno in fattispecie di responsabilità di terzi o del datore di lavoro.

3.4 Il valore economico della persona

Per gli economisti classici, come Marx, il valore di un bene è determinato dalla quantità di lavoro che esso incorpora, il valore delle merci è la somma del lavoro diretto e indiretto impiegato per crearle. In economia, il valore è il concetto che identifica la quantità di denaro alla quale un bene o un servizio possono essere scambiati. Il valore è l'oggetto tipico delle operazioni di stima, con le quali si cerca in genere di determinare il più probabile valore venale in comune commercio di un dato bene o servizio

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persona. Nel settore della previdenza e in particolare dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, il valore economico è la quantificazione economica della perdita subita. Ogni menomazione ha un proprio valore in relazione alla perdita che produce per il soggetto. In ambito previdenziale si è, dunque, cercato di dare il giusto valore a ogni singolo danno, ad ogni menomazione o perdita di capacità, permettendo al soggetto di essere, almeno economicamente, indennizzato per il danno subito. Certo, nessun valore economico potrà mai ripagare la perdita di un arto, della capacità di correre o della possibilità di avere una vita lunga e sana ma, nonostante ciò, il sistema previdenziale è deputato a garantire al lavoratore infortunato una tutela sostanzialmente economica e di assistenza nella riabilitazione e nel reinserimento nel mondo del lavoro.

Dare un valore a ogni singolo danno e, quindi, a ogni singola perdita è la soluzione migliore che si possa operare per il cittadini-lavoratori, che grazie alle somme ricevute sarà in grado di potersi curare, sostenere economicamente, guarire e di continuare a condurre una vita dignitosa, senza che l’infortunio diventi, a sua volta, un ulteriore danno economico e morale per il lavoratore infortunato.

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3.5 Il Testo Unico (DPR 30 Giugno 1965 "L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali")

Articolo 38 della Costituzione: “Ogni cittadino inabile al lavoro e

sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.”

Passiamo dunque a identificare gli Enti citati dall’articolo 38, che sono preposti all’assistenza previdenziale.

Il più conosciuto è sicuramente l’INPS, l’ente pubblico a cui sono obbligatoriamente assicurati tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché maggior parte dei lavoratori autonomi. L’INPS principalmente eroga le pensioni previdenziali (pensione di anzianità, pensione di invalidità) e si preoccupa di corrispondere tutte le prestazioni a sostegno del reddito (fondo di garanzia TFR, indennità di maternità, ecc.).

Lo stesso articolo 38 è divenuto poi la base per la definizione di quella che oggi è "L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" disciplinata nel TU DPR 30 Giugno 1965 con lo scopo principale di assistere il lavoratore in caso di infortunio o malattia. L’assistenza avviene attraverso l’identificazione delle categorie di lavoratori che possono beneficiarvi, le attività protette, le procedure da seguire, il ruolo del datore di lavoro, con la particolarità dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile che scaturisce dall’evento lesivo, con l’eccezione delle fattispecie di

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condanna penale per omicidio o lesioni personali gravissime in caso di violazione delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

L’ente preposto alla gestione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è l’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

Il detto Ente ha compiti che si estendono all’intero ciclo di tutela integrata e globale del lavoratore: dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla riabilitazione e reinserimento del lavoratore, fino alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il lavoratore quindi rappresenta il valore principale, il focus dell’operato dell’INAIL. Le sue attività non sono limitate al momento dell’infortunio, ma si estendono su tutta la sfera lavorativa del soggetto: dalla prevenzione a monte fino al suo reinserimento a valle. L’INAIL si preoccupa in particolare dei suoi bisogni fisici ed economici che sorgono al momento dell’infortunio o della malattia, determinanti una menomazione psico-fisica, e che l’Istituto dovrà quantificare sulla persona e valutare. Verranno così stabilite le prestazioni di legge, in corrispondenza del grado di danno biologico accertato in sede medico-legale, le quali saranno erogate in favore del lavoratore infortunato.

3.6 L’INAIL

Finalità e attività dell’Istituto

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 Protezione economica e sanitaria (assistenza curativa e riabilitativa) al lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale;

 Assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto in conseguenza dell’evento infortunistico.

Raggiunge questi scopi grazie a differenti attività:

- tutela dei lavoratori: essendo presente in tutte le aree dell’ambiente di lavoro, dalla sicurezza alla prevenzione, dall’infortunio alla riabilitazione;

- sicurezza sul lavoro: l’Inail svolge attività di prevenzione dei rischi lavorativi, di informazione, di formazione e assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro per contribuire alla riduzione degli infortuni e per far crescere nel Paese una vera e propria cultura della sicurezza;

- certificazione, prove e verifiche: si occupa della verifica della conformità dei prodotti e degli impianti, verificando l’effettivo stato di conservazione ed efficienza dei materiali e attrezzature di lavoro; - riabilitazione e reinserimento: l’INAIL svolge la sua attività nei confronti degli infortunati non solo per la parte relativa alle prestazioni economiche ma, anche, per la valorizzazione delle capacità residue e per la piena reintegrazione della persona con disabilità in ambito familiare, sociale e lavorativo;

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- attività sanitaria: per la cura, riabilitazione, protesizzazione, recupero delle capacità lavorative, prestazioni medico legali, erogazione di presidi di supporto e di assistenza sociale;

- ricerca: si basa sull’insieme delle attività dell’INAIL, dalla prevenzione, alla formazione, alla sicurezza, collaborando anche con altri stati a livello europeo.

Metodo di finanziamento

E’ bene capire come l’INAIL sia in grado economicamente di svolgere la sua attività. Una delle particolarità principali riguarda il suo metodo di finanziamento, che risulta diverso da quello dell’INPS, che opera grazie ai fondi pubblici: l’INAIL si autofinanzia, infatti la maggior parte delle sue entrate deriva dalla riscossione dei premi assicurativi che si configurano grazie al rapporto che intercorre tra l’Istituto, il soggetto assicuratore e l’assicurato.

Il TU 1124/1965 identifica esattamente tutte quelle categorie di lavoratori obbligati a sottoscrivere l’assicurazione, lasciando poi l’onere agli stessi datori di lavoro di entrare in contatto con l’istituto e da qui instaurare il legame ente - soggetto assicurante:

- almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’attività il datore di lavoro deve presentare la denuncia di esercizio relativa alla natura dei lavori che intende svolgere;

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- ricevuta la denuncia e aperta la posizione assicurativa, l’INAIL classifica la lavorazione nella giusta voce della tariffa dei premi, e comunica al datore di lavoro il tasso di premio e la richiesta del primo acconto.

I premi assicurativi vengono versati periodicamente dal datore di lavoro all’Istituto e sono calcolati in base a un metodo complesso che tiene conto di più fattori.

Come si calcola?

RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI x TASSO APPLICATO DALL’INAIL

La base imponibile è costituita da tutte le somme, a qualunque titolo, percepite in relazione al rapporto di lavoro.

Il tasso di premio varia a seconda della natura e dell’entità del rischio assicurato, che dipende dall’attività lavorativa.

La tariffa dei premi è ordinata secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, suddivise in 10 gruppi con all’interno ulteriori articolazioni.

Per ciascuna lavorazione viene identificato il tasso medio nazionale, che viene calcolato sul rapporto tra gli oneri sostenuti dall’INAIL per le prestazioni, e il monte retributivo imponibile di tutti gli addetti a quella lavorazione.

Nel corso del rapporto assicurativo entra in campo anche il tasso specifico aziendale. Può accadere, infatti, che il tasso medio di tariffa vari, cioè che si riduca o aumenti nei casi in cui si verifichi un maggior

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rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, o in base alla variazione dell’andamento infortunistico aziendale.

Anche nella struttura del proprio finanziamento, si può notare come l’INAIL basi la determinazione dei premi sul valore uomo, visto sotto la luce del rischio professionale a cui è sottoposto ogni lavoratore e che diviene uno degli elementi per la determinazione del tasso di premio, in correlazione con l’andamento infortunistico dei settori lavorativi (Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività).

La determinazione del tasso è indirettamente correlata agli aspetti prevenzionali, essendo l’oscillazione del tasso (in aumento o in diminuzione) determinata dall’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della singola azienda.

La riduzione dei casi di infortunio e malattia portano ad una diminuzione del tasso, con conseguente riduzione di valore economico del premio assicurativo, riducendo così l’onere gravante sul datore di lavoro.

Viene a crearsi una sorta di circolo virtuoso, dove nel punto di inizio e di fine troviamo la figura del lavoratore, la cui tutela diviene la base di partenza e di arrivo per l’economia nella determinazione del premio assicurativo, nel momento in cui si realizzi appieno la tutela antinfortunistica con l’effettiva eliminazione o riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

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Danno

La definizione di ‘danno’ venne individuata dalla Corte Costituzionale, che chiarì la definizione di fatto illecito (condotta antigiuridica o contrasto con le norme) e di danno ingiusto (lesione di beni giuridici protetti o di interessi specifici tutelati), cioè casi in cui si verifica la lesione della sfera giuridica di altrui soggetti.

Il danno viene suddiviso in “danno patrimoniale” (danno all’avere, contro la persona o le cose), e il “danno non patrimoniale” (danno all’essere, perché colpisce e quindi pregiudica l’integrità psicofisica dell’individuo).

Su tali ambiti è fondato il valore economico della persona, in quanto costituiscono le basi per la formulazione dei criteri impiegati per la valutazione del grado di menomazione psico-fisica, e per la conseguente valutazione economica del minor grado di validità: si distingue il danno non patrimoniale biologico come menomazione psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, ed il danno patrimoniale come invalidità al lavoro e cioè come perdita della capacità di produrre reddito da lavoro.

Il fatto illecito che produca come evento sfavorevole una menomazione psico-fisica comporta la necessità di quantificare il danno come conseguenza pregiudizievole per il soggetto leso, con l’effetto di determinare il risarcimento del danno a carico del soggetto

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responsabile, cioè di colui che dovrà rispondere economicamente del fatto.

Principio dell’Automaticità delle Prestazioni

La costituzione del rapporto assicurativo con l’INAIL è automatico al ricorrere dei presupposti definiti dal legislatore. Il rapporto giuridico, quindi, sorge a prescindere dalla volontà delle parti. Il principio afferma come "qualsiasi lavoratore che incorra in un infortunio

lavorativo o contragga una malattia professionale, avrà diritto ad usufruire delle prestazioni dell’Istituto, anche se, il datore di lavoro non ha assicurato il lavoratore o non ha denunciato l’infortunio”. Il principio

dell’automaticità presenta dei limiti, perchè non si applica ai lavoratori autonomi (artigiani titolari di azienda, piccoli pescatori, ecc.) e alle casalinghe.

Questo principio riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell’infortunato e nel ruolo che l’INAIL persegue come ente pubblico in materia previdenziale.

Il soggetto leso ha la sicurezza di poter ottenere le prestazioni di legge a tutela dello stato di bisogno conseguente all’infortunio, non dovendosi preoccupare del fatto che il proprio datore di lavoro abbia onorato gli adempimenti assicurativi, come invece avviene nell’assicurazione privata.

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L’Istituto con la sua struttura pubblicistica garantisce proprio questa sicurezza a tutti i lavoratori, operando senza scopo di lucro e preoccupandosi solo di dare a ogni lavoratore il suo giusto valore e ricompensandolo per i rischi di cui questo si è fatto carico.

3.7 Requisiti oggettivi e soggettivi per l’attivazione

dell’assicurazione INAIL

L’INAIL, come si è detto riguardo al principio dell’automaticità delle prestazioni, nel momento in cui viene a verificarsi il fatto lesivo attiva il rapporto assicurativo fornendo le prestazioni di cui necessita l’infortunato.

Rimane comunque chiaro come, prima di mettere in moto la macchina assicurativa, l’Istituto esegue tutte le verifiche del caso per valutare se il soggetto possiede i criteri oggettivi e soggettivi necessari. Questi criteri sono stabiliti dalla legge nel TU 1124/65 dove, con alcuni esempi, si identificano:

- Criteri oggettivi (art. 1): identificati come le “attività protette” per le quali è obbligatoria l’assicurazione (persone occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, ecc.);

- Criteri soggettivi (art. 4): coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera

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manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione (gli artigiani, gli insegnanti, i sacerdoti, ecc.).

I due articoli descrivono in modo accurato diverse categorie di mansioni e figure professionali nell’intento di creare una tutela quasi globale che abbracci le classi più disparate di lavoratori.

Assicurazione per quali eventi?

L’oggetto dell’assicurazione Inail riguarda tre categorie: infortuni, malattie professionali e infortunio in itinere.

1. L’infortunio sul lavoro

Quando si parla di infortunio sul lavoro ci si riconduce alla definizione secondo l’art.2 del D.P.R.1124 del 30 giugno 1965 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”: “L’assicurazione comprende tutti i

casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.

Oltre alla definizione vengono precisate le principali caratteristiche: - L’elemento eziologico: causa violenta. Gli attributi della causa violenta sono rappresentati dall’esteriorità, cioè l’ambiente dove si svolge il lavoro; dall’idoneità lesiva, ossia la capacità di produrre danno e dalla concentrazione cronologica, quest’ultima scaturisce

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l’elemento distintivo tra infortunio sul lavoro e malattia professionale, poiché è la durata del contatto tra l’agente esterno e l’organismo del lavoratore che deve avvenire in modo rapido e concentrato nel tempo. - L’elemento circostanziale: occasione di lavoro. L’occasione di lavoro sorge da due elementi: rischio lavorativo o professionale e la finalità di lavoro. Il rischio lavorativo può essere di tre forme: generico, comprende quei casi di forza maggiore (terremoti, inondazione ect); generico aggravato, si realizza quando un lavoratore in ragione del proprio lavoro si trova ad essere esposto con maggior facilità e frequenza ad un rischio di carattere generico (es: agricoltore-colpo di sole); specifico, grava solo su un lavoratore adibito ad una particolare attività ed è specifico dell’attività lavorativa.

- L’elemento consequenziale: inabilità. Rappresenta la limitazione o perdita delle capacità lavorative del soggetto e vengono considerate, ai fini assicurativi, l’inabilità permanente assoluta, che toglie “completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro” (art. 74 T.U.);

permanente parziale, che diminuisce “in parte, ma essenzialmente e

per tutta la vita, l’attitudine al lavoro” (art.74 T.U.); temporanea

assoluta, che impedisce “totalmente e di fatto all’infortunato di

attendere al lavoro” (art.68 T.U.).

2. La malattia professionale

Per essere considerata tale deve trarre origine direttamente dal lavoro svolto dal lavoratore che l’ha contratta. La malattia come l’infortunio agisce sulla capacità lavorativa del soggetto,

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3. L’infortunio in itinere

È il fatto occorso al lavoratore nel tragitto da casa al lavoro o viceversa. Non trovando riscontro nella legislazione italiana si riconduce al rischio generico aggravato dalle condizioni di lavoro. Il rischio quindi è strettamente legato all’attività lavorativa, anche se sono necessari ulteriori elementi per poter far rientrare l’accaduto nella categoria dell’infortunio in itinere, quali: il mezzo impiegato (messo a disposizione dal datore di lavoro o utilizzato dal lavoratore per recarsi e tornare dal luogo di lavoro perché impossibilitato all’utilizzo di mezzi pubblici), e il percorso seguito (il lavoratore deve aver percorso il tragitto che conduce esclusivamente al luogo di lavoro e quindi non debbano essersi verificate deviazioni per motivi personali rispetto al percorso abituale).

3.8 Le conseguenze dell’evento lesivo: le prestazioni INAIL e l’indennizzo

Nell’insieme di attività dell’INAIL una delle preminenti si trova all’interno del campo della tutela dei lavoratori: si parla dell’erogazione delle diverse prestazioni che divengono necessarie nel momento in cui si verifica il fatto illecito. Tra le diverse tipologie di prestazioni erogate abbiamo:

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- prestazioni economiche: indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, indennizzo per menomazione all’integrità psicofisica, rendita per inabilità permanente, ecc.

- prestazioni sanitarie: cure ambulatoriali presso le sedi Inail, fornitura protesi e ausili, ecc.

- prestazioni integrative: assegno di incollocabilità, brevetto e distintivo d’onore, ecc.

Le prestazioni a carattere dominante sono quelle economiche, essenziali per l’infortunato, in situazioni di danno non grave dove sorge un’impossibilità lavorativa temporanea. Nel lungo termine, nel caso di conseguenze gravi l’Istituto provvede a quantificare le conseguenze permanenti sulla persona e a tramutarle in valore economico, che rappresenterà poi la somma spettante all’infortunato o ai superstiti dovuta come compensazione della perdita fisica subita. All’interno delle prestazioni economiche, perciò, assume rilevanza il ruolo dell’indennizzo, inteso come la somma dovuta ad un soggetto per un pregiudizio da lui subìto che, però, non scaturisce da un atto illecito e quindi da responsabilità civile.

La legge ha definito l’operato dell’INAIL come conseguenza del fatto lecito, infatti l’INAIL non diviene il responsabile civile del fatto, che sarà il datore di lavoro o un terzo, ma diviene il soggetto che per primo risponde. L’Istituto così verserà le somme calcolate all’infortunato come indennizzo, lasciando poi al responsabile l’onere di risarcire completamente il soggetto leso.

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Al verificarsi dell’evento lesivo la procedura assicurativa si attiva sia grazie agli adempimenti del datore di lavoro che dovrà denunciare il fatto, sia grazie alle verifiche fatte dall’INAIL. L’INAIL valuterà se 66all’infortunato. Dopo questa prima fase l’Istituto erogherà all’infortunato determinate somme a titolo di indennizzo e cioè non con lo scopo di un totale ristoro del danno ma come sostegno sociale al soggetto leso. Fatta salva la possibilità poi per l’ente di surrogarsi al danneggiato per ottenere dal responsabile le somme versate.

3.9 Il ruolo dell’INAIL

L’infortunio è indennizzabile se ha come conseguenza una lesione personale o la morte del lavoratore. Dall’infortunio può derivare l’impedimento assoluto a svolgere la propria attività lavorativa per un periodo fino alla guarigione clinica, oppure la perdita parziale o completa della capacità lavorativa in modo permanente.

L’INAIL nella sua funzione assicurativa e indennitaria ha dovuto strutturare diverse categorie di prestazioni economiche, e definirne il loro calcolo partendo dall’ evento che ha dato vita al danno, ma soprattutto dalle sue ripercussioni sul soggetto leso. Si è preoccupata

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in particolare di definire prestazioni che rispecchiassero il valore della perdita subita dal soggetto, che può essere strettamente economica oppure fisica: quest’ultima introduce maggiori problematiche per la sua determinazione, poiché si basa su elementi della sfera umana e psicofisica del soggetto, che dovranno essere rielaborate in chiave economica definendo il loro valore monetario.

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

Il presupposto fondamentale che determina la presenza di una inabilità temporanea assoluta è l’incapacità del lavoratore infortunato di svolgere il suo lavoro. Per questo deve configurarsi uno stato invalidante del soggetto che, se pur temporaneamente, gli impedisce di attenersi alla sua specifica attività lavorativa. Lo scopo principale dell’indennità temporanea è quella di sopperire alla mancata retribuzione del soggetto, il quale non potendo svolgere la propria mansione perde la sua capacità di produrre reddito.

Struttura dell’erogazione dell’indennità temporanea assoluta:

giorni dopo l’infortunio: % retribuzione media giornaliera: 1-3 periodo di carenza

4-90 60% <90 75%

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La tabella identifica come l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta non abbia limiti di tempo. Essa infatti sarà erogata dall’Ente fino al momento in cui l’infortunato recupererà la sua capacità di lavorare.

La liquidazione dell’indennità utilizza come elemento preminente del calcolo la retribuzione del soggetto, scelta come base perché rappresenta il miglior strumento per garantire non solo la possibilità di continuare ad ottenere un reddito, ma soprattutto la possibilità di percepire un’entrata monetaria necessaria per il sostentamento del soggetto infortunato o del suo nucleo familiare. Infatti, senza la riscossione dell’indennità il lavoratore infortunato non sarebbe in grado di far fronte da solo alle sue esigenze o a quelle delle persone a suo carico.

La retribuzione media giornaliera è calcolata sulla base dei 15 giorni immediatamente precedenti all’infortunio, utilizzando come metodo di calcolo la semplice media ponderata.

Il "periodo di carenza" è quel periodo che intercorre tra l’infortunio e la data di inizio erogazione dell’indennità giornaliera temporanea da parte dell’Inail. Sapendo che la copertura assicurativa dell’INAIL inizia a partire dal 4° giorno dall’infortunio, il periodo di carenza ha una durata di 4 giorni: considerando il giorno in cui è avvenuto l’infortunio e i 3 giorni successivi. In questo lasso di tempo il lavoratore ha diritto a parte della sua retribuzione, che per legge è versata dal datore di lavoro stesso in misura del:

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- 60% per i 3 giorni successivi.

L’indennità giornaliera permanente rappresenta un’immediata integrazione che sopperisce alla perdita reddituale gravante sul lavoratore infortunato. L’INAIL in questo modo garantisce al soggetto leso le disponibilità economiche primarie immediatamente necessarie per la sussistenza, attuando le volontà e le finalità dell’Istituto, fornendo così garanzia e assistenza immediata. Il valore dell’indennità viene determinato sull’individuo e sulle conseguenze da questo riportate a causa del fatto, in quanto le somme erogate dipenderanno, volta per volta, dalla retribuzione dello stesso e dal periodo di incapacità assoluta.

L’indennizzo per la menomazione all’integrità psicofisica (danno biologico)

Il danno biologico è definito come la “lesione dell’integrità psicofisica

suscettibile di valutazione medico-legale della persona”(D.L. 38/2000).

Si afferma come il danno biologico sia fortemente legato al concetto di valore umano della persona nel suo complesso. Ogni individuo è considerato e tutelato nel suo modo di esistere, di essere, e in tutte le attività attraverso le quali si realizza la sua personalità morale. In relazione al danno biologico, l’indennizzo non è più calcolato in base

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alla retribuzione, e quindi alla capacità lavorativa, ma in base alle dirette implicazioni che ricadono sull’infortunato.

I requisiti fondamentali per ottenere l’indennizzo riguardano: la causa lavorativa dell’infortunio o della malattia; il grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%.

Le menomazioni sono indennizzate in base a diverse tabelle che permettono la conversione di un danno fisico in valore economico, passando per la determinazione della gravità del danno stesso. Il grado di menomazione viene definito in percentuale ed è il risultato di una valutazione medico-legale eseguita dai medici dell’INAIL grazie ad una o più visite.

La "tabella delle menomazioni", prevista dal D.Lgs. 38/2000 e nel corso degli anni più volte aggiornata, parte dalla specifica menomazione e in relazione a questa ne identifica la percentuale.

3.10 Principi di base dell’indennizzo e del risarcimento

Con il termine risarcimento ci riferiamo a quella situazione in cui “colui che danneggia un altro soggetto, provocandogli un danno

contrattuale o extracontrattuale, è tenuto a risarcirlo del pregiudizio arrecato".

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In ambito civilistico il risarcimento non è altro che la reintegrazione per equivalente economico della menomazione psicofisica (danno non patrimoniale), e la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nel caso di danno patrimoniale, per riportarlo nella situazione in cui si sarebbe trovato se la lesione non si fosse verificata.

Il ripristino della situazione patrimoniale precedente deve essere tendenzialmente totale ed effettiva, ed in tal senso si parla di risarcimento integrale della persona.

Sempre in ambito civilistico l’indennizzo è la somma di denaro dovuta a titolo di ristoro patrimoniale, per riparare ‘parzialmente’ la diminuzione economica subita dalla parte, anche in conseguenza di un atto ‘lecito’ (diminuzione che consegue a fatti che sacrificano diritti altrui ma che non sono antigiuridici in quanto autorizzati o imposti da una norma di legge). Tale concetto è traslato in ambito pubblicistico per l’indennizzo dei diritti costituzionalmente garantiti, quale è l’indennizzo previsto nel sistema dell’assicurazione contro gli infortuni su lavoro.

All’interno delle prestazioni dell’Istituto, l’indennizzo si ricollega al risarcimento solo per quanto attiene alla rivalsa dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro o dei terzi responsabili per il recupero delle prestazioni erogate per infortunio.

Il sistema dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è basato sulla salvaguardia delle esigenze essenziali ed in tal senso risponde al principio indennitario.

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L’Inail agisce prontamente fornendo le cure e le somme immediatamente necessarie al soggetto infortunato, permettendo a quest’ultimo di essere sollevato dagli ulteriori danni che su di esso ricadrebbero, in quanto senza l’intervento dell’Istituto si ritroverebbe a dover sostenere spese per cure mediche e dovrebbe rinunciare, non potendo lavorare, all’entrata reddituale che scaturiva dal suo lavoro. La distinzione tra indennizzo e risarcimento in rapporto al medesimo evento, sta nella automaticità della prestazione dell’Istituto, indipendentemente dalla illiceità del fatto e dalla responsabilità di terzi o del datore di lavoro, laddove il risarcimento del danno presuppone, invece, un fatto illecito definito come un comportamento antigiuridico, cioè contrario alle norme dell’ordinamento.

Il risarcimento è dunque un obbligo a carico del responsabile nei confronti del danneggiato, in conseguenza della sua responsabilità civile nell’accadimento del fatto ingiusto consistente nell’infortunio lavorativo.

La responsabilità determina l’obbligo di risarcire il danno integralmente secondo i criteri utilizzati in giurisprudenza per la valutazione economica del bene giuridico leso e cioè della integrità psico-fisica lesa dal fatto illecito consistente nell’evento infortunistico.

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Lo Stato stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro e di malattie professionali, causate dalla stessa attività lavorativa. La legge suddivide le attività lavorative rischiose in due grandi gruppi: quelle svolte mediante l’uso di macchine, apparecchi o impianti ed altre che sono tassativamente indicate in specifici elenchi.

L’INAIL è un ente pubblico non economico erogatore di servizi a carattere nazionale, con personalità giuridica e autonoma di gestione, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’Ente eroga prestazioni ai lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro o contraggono malattie causate dall’attività lavorativa.

Per quanto riguarda le attività lavorative assicurate presso l’INAIL, sono state specificate le seguenti “gestioni” (raggruppamento assicurativo dei datori di lavoro, regolato da norme sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro):

 INDUSTRIA nell’ambito della quale, secondo la normativa del Decreto Legislativo 38/2000, sono state individuate quattro gestioni o macrosettori:

1. Industria: per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività

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2. Artigianato: per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;

3. Terziario: per le attività commerciali, comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; per le relative attività ausiliarie;

4. Altre Attività: per le attività non rientranti fra quelle di cui ai punti 1 2 e 3 fra cui quelle svolte da enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’art. 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

 AGRICOLTURA: comprende le aziende agricole e forestali che esercitano un’attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e ad attività connesse.  CONTO STATO: comprende tutti gli infortuni dei dipendenti delle

amministrazioni centrali dello Stato e degli studenti e degli insegnanti delle scuole pubbliche.

Con la legge n. 493/99 (assicurazione contro gli infortuni domestici) viene tutelato anche chi, uomo o donna, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, svolge in ambito domestico ed in via esclusiva (non svolga cioè lavori che diano luogo ad altra forma di assicurazione obbligatoria di previdenza sociale), un’attività finalizzata alla cura del nucleo familiare. Questa attività deve essere gratuita e senza vincolo di subordinazione. Inoltre, il D. Lgs. 38/2000, introduce l’estensione della copertura assicurativa ai

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lavoratori dell’area dirigenziale, agli sportivi professionisti, nonché ai lavoratori parasubordinati.

Considerando gli obblighi in caso di infortunio, il lavoratore deve informare il datore di lavoro e presentare il primo certificato medico e gli eventuali successivi. In caso di infortunio mortale la denuncia deve essere fatta per telegramma o per fax entro le ventiquattro ore dall’evento. Il datore di lavoro, a sua volta, deve inviare la denuncia entro due giorni all’INAIL e all’autorità di Pubblica Sicurezza se l’infortunio non è guaribile entro tre giorni, e pagare per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio. L’Ente, ricevuta la denuncia di infortunio, verifica la presenza dei requisiti previsti dall’assicurazione (causa violenta, occasione di lavoro, inabilità temporanea assoluta per un periodo superiore a tre giorni ovvero la morte) e procede agli accertamenti ritenuti necessari. Il diritto a ricevere le prestazioni INAIL si prescrive nei 3 anni e 150 giorni dalla data dell’infortunio.

È necessario, quindi, introdurre alcune definizioni relative alle procedure amministrative dell’Ente per comprenderne l’operato:

Infortunio denunciato: quando all’INAIL perviene una

denuncia di infortunio da un datore di lavoro o un certificato medico di infortunio, esso viene automaticamente registrato come infortunio denunciato e si avvia l’iter sanitario e amministrativo che al termine definirà se si tratta di un infortunio con diritto a ricevere delle prestazioni dall’istituto

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spesso utilizzati per l’immediata disponibilità del dato, però è necessario fare attenzione perché non c’è una corrispondenza diretta tra l’andamento delle denunce e dei casi realmente riconosciuti in un secondo tempo come infortuni sul lavoro (molti casi vengono chiusi con definizione negativa o in franchigia).

Infortunio definito: l’infortunio per cui è stato concluso l’iter di

cui sopra è detto ora “definito”. I tipi di definizione sono:

- Negativa: il caso non possiede i requisiti di legge per essere riconosciuto come infortunio sul lavoro. La motivazione può essere di vario tipo: mancanza dell’occasione di lavoro, soggetto non assicurato, assenza della lesione, ecc.

- Franchigia: infortuni che non hanno determinato un’inabilità temporanea assoluta con assenza dal lavoro superiore a tre giorni e quindi non sono compresi nella normativa del T.U. 1124/65.

- Temporanea: casi che hanno comportato un’inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni e non hanno determinato postumi permanenti superiori alla percentuale stabilita per la definizione in “permanente”.

- Permanente: infortuni con postumi permanenti di entità indennizzabile, cioè: grado di inabilità superiore al 10% per gli infortuni avvenuti prima del 25/07/2000; grado di “danno biologico” superiore al 5% per gli infortuni dopo tale data.

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- Mortale con o senza superstiti: si tratta di soggetti deceduti in seguito all’infortunio sul lavoro.

- Regolare senza indennizzo: pur trattandosi di eventi riconoscibili come veri e propri infortuni sul lavoro, l’INAIL non ha erogato prestazioni economiche; si tratta di casi particolari, per esempio di dipendenti dello Stato per i quali vige una convenzione specifica.

Tutti gli infortuni denunciati vengono definiti, però va sottolineato il fatto che questa procedura talvolta possa richiedere anche alcuni anni. Una delle cause del ritardo nella definizione è costituita dalla necessità di attendere la stabilizzazione dei postumi o la cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta (soprattutto nei casi più gravi o controversi). Per assicurare, quindi, un buon compromesso tra la necessità di disporre di dati confrontabili in tempi non eccessivi e la necessità di avere dati il più possibile completi e omogenei tra varie annate, il gruppo di lavoro nazionale Flussi Informativi ha scelto di considerare stabilizzati i dati delle definizioni dopo che sono trascorsi due anni dall’anno solare dell’evento.

Infortunio riconosciuto: questi sono i casi che corrispondono alla

definizione prevista dall’art.2 del citato T.U. sia per quanto riguarda l’aspetto sanitario che quello amministrativo. Rientrano

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Permanente, Mortale (con o senza superstiti), Regolare senza indennizzo. Rappresentano il dato più importante da considerare in quanto sono quelli che rientrano a pieno titolo nella definizione di infortunio sul lavoro e più completi dal punto di vista delle informazioni registrate.

Infortunio definito negativamente: sono gli infortuni con

definizione Negativa o Franchigia. Solo con le modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2008 è stata resa obbligatoria la trasmissione telematica all’INAIL, ai soli fini statistici, anche di questi eventi; dal 1994 (con il D. Lgs. 626/94) era obbligatoria la registrazione sul registro infortuni, ma non la comunicazione all’INAIL, degli eventi con prognosi compresa tra uno e tre giorni escluso quello dell’evento.

Infortunio indennizzato: è l’infortunio al quale l’INAIL ha erogato

una prestazione economica, quindi: Temporanea, Permanente, Mortale (con o senza superstiti). Si tratta di un sottoinsieme degli infortuni riconosciuti che esclude i casi Regolare senza indennizzo.

Sottolineate queste prime definizioni, è fondamentale entrare nel merito dell’infortunio stradale. L’INAIL considera tale l’infortunio avvenuto sulla pubblica via e causato da circolazione stradale, quindi non viene considerato l’infortunio che avviene all’interno di un cantiere di lavoro poiché non è avvenuto in area pubblica aperta a circolazione, né è legato a particolare rischio da circolazione di autoveicoli.

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Le caratteristiche che connotano, quindi, l’infortunio stradale sono:

 pubblica via: si intendono strade e piazze aperte alla circolazione dei veicoli e le loro pertinenze (marciapiede, area di sosta a bordo strada, parcheggi pubblici, ecc.)

 circolazione stradale: causato da veicoli nei loro spostamenti su strada, escludendo, per esempio, le operazioni di carico/scarico merci o uso di attrezzature di movimentazione .

L’infortunio può avvenire in orario di lavoro e quindi viene definito “Infortunio stradale in orario di lavoro”, o al di fuori dell’orario di lavoro ed è classificato “Infortunio in itinere”.

Con D.Lgs.38/2000 il legislatore disciplina l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere per eventi dal 16 marzo 2000. Ferme restando le condizioni di luogo (normalità del percorso) e di tempo (congruità di distanza temporale tra inizio e fine lavoro), il rischio generico della strada si trasforma in rischio generico aggravato solo per il fatto che il viaggio è finalizzato al raggiungimento del posto di lavoro o al ritorno alla propria abitazione. Il percorso è da considerarsi normale quando è il più breve e diretto, ma anche più lungo se più sicuro e molto meno trafficato, quando la distanza è ragionevole e se privo di deviazioni o interruzioni salvo che queste siano determinate da causa di forza maggiore (viabilità interrotta, guasto meccanico, ecc.) o collegate ad esigenze essenziali o

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di incidente, ecc.). Tutte le modalità di spostamento sono comprese nella tutela, con la precisazione che l’uso del mezzo privato deve essere necessitato, in quanto se lo stesso percorso può essere effettuato a piedi o con mezzo pubblico, l’utilizzo del proprio mezzo costituisce una mera comodità e quindi un rischio elettivo non indennizzabile. La tutela non opera in caso di guida senza patente, o quando l’infortunio sia direttamente cagionato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. Durante l’intervallo per il pasto l’infortunio non è indennizzabile se all’interno del luogo di lavoro è presente una mensa aziendale o servizi equivalenti a breve distanza. Il mancato utilizzo della mensa o di servizi equivalenti è giustificabile solo se determinato da esigenze di salute.

3.12 Costo alle imprese della mancata sicurezza

Il premio annuo all’istituto assicuratore ha lo scopo di garantire al lavoratore un compenso adeguato e prestabilito, in relazione alla sua assenza dal lavoro o alla diminuzione della sua capacità lavorativa derivante da infortunio. Rimangono, invece, sempre a carico dell’impresa stessa numerose altre spese complementari, denominate costi indiretti, che facilmente sfuggono ad un’analisi superficiale ma che possono avere entità notevoli.

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Le principali spese indirette sono: - il costo del tempo perso dall’operaio infortunato; - costo del tempo perso dagli altri operai che soccorrono l’infortunato; - costo del tempo perso dai capi e dai dirigenti per svolgere inchieste e riorganizzare il lavoro; - costo per danno a macchine, materiali, attrezzi e al prodotto finito; - costo per la sostituzione del lavoratore infortunato; - costo per eventuali azioni legali; - costo derivante dal minore rendimento dell’operaio infortunato nel primo periodo in cui, nel caso di infortunio senza conseguenze gravi, ritorna al lavoro.

La determinazione dei costi indiretti risulta molto complessa, poiché comporta l’analisi di numerosi elementi talvolta di difficile valutazione. Il costo totale degli infortuni di un’impresa è determinato dalla somma dei costi diretti, ovvero le assicurazioni, e quelli indiretti. Da diverse analisi dei costi dell’evento infortunistico scaturiscono le seguenti osservazioni:

- l’infortunio è sempre conseguenza di un incidente avvenuto all’impianto e/o macchina o al rapporto macchina, uomo-ambiente e uomo-sostanze pericolose, dal quale deriva un danno alle persone;

- l’infortunio è un evento che spesso interrompe l’attività produttiva, provocando generalmente danni alle cose e non necessariamente alle persone.

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Parlando negli aridi termini di “utile dell’azienda”, ridurre il numero e la gravità degli infortuni significa contare su una continuità di lavoro che si traduce in migliore qualità e quantità di resa e di una più alta commercializzazione dei prodotti.

Si può concludere affermando che condizioni di lavoro agevoli e sicure che favoriscono il miglioramento della qualità della vita del lavoratore portano rendimento economico all’interno dell’azienda. È bene, anche se può essere visto come un concetto superfluo, mettere in risalto che il valore della vita umana non ha prezzo, e non può essere stimato.

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