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CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DELL AQUILA E L ISTITUTO DI CREDITO...

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(1)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DELL’AQUILA E GLI ISTITUTI DI CREDITO CHE VI ADERIRANNO PER L’ATTIVAZIONE DEL FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI COINVOLTI IN PROCESSI

DI CRISI AZIENDALE

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DELL’AQUILA E L’ISTITUTO DI CREDITO...

LA PROVINCIA DELL’AQUILA (di seguito indicata come “Provincia”), rappresentata dal Dirigente del Settore Tributi, mutui e finanziamenti, Dott. Pietro Ventrella, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’Ente in L’Aquila, Via S. Agostino n. 7, autorizzato alla stipula del presente atto giusta

………..……….

E

L’Istituto di credito ……… con sede in ………..Partita IVA n.

………(di seguito indicato come “Istituto di credito”), rappresentato dal Dott………….…. , in qualità di …...…, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’Istituto, in Via ……...n. …….

PREMESSO

- che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 52 del 9/8/2006, ha disposto l’istituzione di un Fondo di solidarietà destinato a far fronte a situazioni di particolare contingenza economica in cui versano i soggetti di cui all’allegato n. 1della presente convenzione;

- che l’Istituto di credito intende aderire all’iniziativa promossa dalla Provincia dell’Aquila nei termini e con le modalità di seguito specificate;

- che i soggetti di cui al citato allegato n. 1, in attuazione delle misure di sostegno deliberate e previa verifica della sussistenza dei requisiti, potranno beneficiare di un contributo destinato a coprire le competenze che maturano sulle operazioni bancarie come indicate all’art. 3 del presente accordo;

(2)

- che in conformità allo scopo del fondo, l’intervento coinvolge tutti quei soggetti che presentino cumulativamente almeno uno dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all’allegato n. 1 del presente accordo;

- che la presente convenzione tende a definire le modalità con cui viene erogato il predetto contributo;

TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. -1-

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. -2- - Oggetto -

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Provincia e l’Istituto di credito relativi alla copertura degli oneri comunque denominati (es. interessi, commissioni sul massimo scoperto) che maturano sulle operazioni bancarie assistite e concesse dall’Istituto di credito firmatario, nei confronti dei soggetti beneficiari delle misure di sostegno richiamate in premessa.

Art. -3-

Obblighi della Provincia

La Provincia, in forza della presente intesa, si obbliga a corrispondere all’Istituto di credito gli oneri che maturano sulle operazioni bancarie assistite, nei limiti e con le modalità di seguito specificate.

Conformemente alle disposizioni del regolamento richiamato in premessa, per operazione bancaria assistita si intende qualsiasi forma di credito, comunque denominata, sia essa già concessa o da concedere, da parte di soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, ai soggetti ritenuti beneficiari del contributo.

(3)

Il versamento di detti oneri da parte della Provincia, determina una corrispondente riduzione delle obbligazioni pecuniarie contratte dai soggetti beneficiari nell’ambito delle operazioni bancarie assistite.

L’intervento da parte dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, ha natura di contributo individuale destinato all’abbattimento del costo degli interessi bancari passivi, inclusi gli interessi di mora, delle commissioni, delle spese ed di ogni altro onere che matura sulle operazioni bancarie assistite, fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 7.

A tal fine si applicano i seguenti criteri:

1. per i suddetti oneri che vengono addebitati in ragione del tempo, quali gli interessi passivi, sono ammessi a beneficio quelli dovuti successivamente alla data in cui maturano i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all’Allegato 1 ed anteriormente al momento in cui uno dei predetti requisiti viene meno;

2. per le spese che non sono proporzionali al decorso del tempo, quali le commissioni di massimo scoperto, il beneficio è concesso per gli addebiti operati dalla banca nel lasso di tempo intercorrente tra le date di cui al precedente punto 1.

Nel caso in cui lo stesso soggetto sia destinatario di una pluralità di finanziamenti, il beneficio assisterà la forma di credito specificamente indicata dal soggetto nel modello di domanda di accesso all’iniziativa; in mancanza di tale indicazione verrà adottato il seguente criterio di priorità:

• apertura di credito in conto corrente;

• mutui per acquisto o ristrutturazione immobili;

• prestiti personali;

• altre forme di finanziamento a medio e lungo termine.

Ai fini del calcolo del contributo accordato e dei versamenti da effettuare all’Istituto di credito, la voce interessi sarà computata sulla base del tasso che regola il finanziamento assistito, con il limite del 4% nominale annuo; a detta voce verranno poi sommate le altre competenze che matureranno sul finanziamento, fermo restando il limite di € 1.000,00 stabilito all’art. 4.

Rimangono escluse dalla copertura dell’intervento, le spese di chiusura del conto corrente e/o quelle riferibili alla tenuta dello stesso.

(4)

In ogni caso, per gli oneri bancari non ammessi a contribuzione nessuna azione di rivalsa potrà essere intrapresa nei confronti della Provincia .

I versamenti vengono effettuati dalla Provincia nella misura delle competenze documentate con le modalità di cui all’art 5, punto 2 e con i limiti dapprima illustrati, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.;

Costituisce onere della Provincia la comunicazione di eventuali variazioni delle disposizioni regolamentari e/o di altre modifiche che comportino variazioni dell’importo del contributo assegnato; tali modifiche hanno efficacia nei rapporti tra le parti a far data dalla comunicazione delle stesse.

Art. -4-

Individuazione dei soggetti beneficiari ed entità del contributo

L’individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente convenzione rimane di esclusiva competenza della Provincia, che, sulla scorta delle risultanze istruttorie, determina, altresì, l’entità del contributo riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario.

Le generalità dei beneficiari, gli elementi necessari per l’individuazione del finanziamento assistito e l’entità del suddetto contributo, vengono comunicati all’Istituto di credito al termine della fase istruttoria.

L’Istituto di credito prende atto che, conformemente all’art. 5 del regolamento attuativo, l’ammontare massimo dell’intervento non potrà superare l’importo di € 1000,00 (mille) per ciascuna posizione; ai fini del calcolo del contributo accordato e dei versamenti da effettuare all’Istituto di credito, la voce interessi sarà computata sulla base del tasso che regola il finanziamento assistito, con il limite del 4% nominale annuo; a detta voce verranno poi sommate le altre competenze che matureranno sul finanziamento, fermo restando il limite di € 1.000,00 sopra citato.

(5)

Art. -5-

Obblighi e responsabilità dell’Istituto di credito

L’Istituto di credito si impegna a curare l’istruttoria delle nuove richieste di finanziamento presentate dai soggetti beneficiari, in base ai criteri in uso presso lo stesso, deliberando a suo insindacabile giudizio; tale istruttoria deve essere ultimata entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dei nominativi di cui al precedente art. 4, ed i relativi esiti vengono tempestivamente comunicati alla Provincia.

L’Istituto di credito si impegna, inoltre, a:

1. non variare le condizioni che regolano gli oneri bancari con modalità meno favorevoli per i soggetti beneficiari, rispetto alle variazioni apportate alle operazioni bancarie aventi le medesime caratteristiche tecniche di quelle accordate a persone diverse rispetto ai soggetti beneficiari;

2. porre a disposizione della Provincia l’estratto scalare o altro documento equivalente da cui si evinca l’importo delle competenze addebitate al soggetto beneficiario nel corso del trimestre precedente; detto documento dovrà essere accompagnato da autocertificazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 2 della presente convenzione ed in conformità delle norme di cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto o da dipendente all’uopo autorizzato;

3. accreditare in favore del soggetto beneficiario il contributo concesso dalla Provincia con valuta non superiore al giorno di ricevimento;

4. porre in essere idonee iniziative, tese a divulgare in maniera adeguata l’intervento di sostegno di cui alla presente convenzione.

L’Istituto di credito è responsabile del corretto e puntuale espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, del rispetto dei termini e delle modalità convenute in relazione ai finanziamenti e/o anticipi da concedere.

Ogni rischio in merito alle concessioni del credito rimane integralmente a carico dell’Istituto erogante.

(6)

Art. -6-

Modalità di erogazioni del contributo

La Banca provvede a trasmettere, con periodicità trimestrale a mezzo raccomandata a/r al competente servizio della Provincia, la documentazione di cui al precedente art.

5, punto 2, attestante la liquidazione delle proprie competenze maturate sul conto di riferimento dell’operazione bancaria assistita.

La Provincia, previa verifica del rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento e nel presente atto, provvede alla liquidazione del contributo, secondo le modalità e i limiti fissati agli artt. 3, 4 e 5 della presente convenzione.

-Art. -7- Validità e recesso

Il presente accordo ha una validità di mesi 12 (dodici) dalla sua sottoscrizione e può essere rinnovato per uguale periodo con semplice scambio di lettera raccomandata, previa apposita determinazione autorizzativa da parte della Provincia.

Ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere la presente intesa, anche prima del termine naturale di scadenza, nel caso di comprovato inadempimento degli obblighi e degli impegni assunti.

Ciascuna delle parti potrà, inoltre, liberamente recedere dalla convenzione previa comunicazione da effettuarsi con almeno trenta giorni di preavviso.

In entrambi i caso l’accordo manterrà i suoi effetti relativamente ai rapporti pendenti.

Ogni modifica deve essere concordata tra le parti.

(7)

-Art. -8- Foro competente

Per la risoluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite bonariamente, le parti riconoscono come foro competente il Tribunale di L’Aquila.

Letto, confermato e sottoscritto.

L’Aquila, lì

Il Dirigente L’Istituto di credito

(8)

ALLEGATO N. 1

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’INTERVENTO

In conformità allo scopo del fondo, l’intervento coinvolge tutti quei soggetti che presentino cumulativamente almeno uno dei requisiti oggettivi e uno dei requisiti soggettivi di seguito specificati.

Da un punto di vista oggettivo, i beneficiari dell’intervento sono individuati tra i lavoratori di imprese aventi sede operativa nel territorio della Provincia dell’Aquila e che sono interessate da uno dei seguenti processi:

− crisi aziendale ( art. 2 comma 5° Legge n. 675/77, art. 1 comma 5° e 6°

Legge n. 223/91);

− processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale (art.

1 comma 2 e 3 Legge n. 223/91);

− procedure concorsuali (art. 3 Legge n. 223/91).

Inoltre, da un punto di vista soggettivo, sono destinatari dell’iniziativa i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) ai sensi dell’ art. 1 Legge n. 223/91;

2. lavoratori iscritti in lista di mobilità ex artt. 3, 4, 11 e 24 della Legge n.

223/91;

3. soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30/12/2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legge 14/03/2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14/05/2005, n.80.

4. lavoratori sottoscrittori di contratti di solidarietà difensivi (Legge n.

863/84);

5. tutti quei soggetti che, sebbene abbiano titolo a percepire le indennità di cui ai precedenti punti, sono in attesa che si concludano le relative procedure di erogazione dell’ammortizzatore sociale spettante.

(9)

Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo, il contributo può essere accordato esclusivamente a coloro che già percepiscono o, comunque, hanno titolo a percepire una qualsiasi forma di ammortizzatore sociale sopra citate.

(10)

ALLEGATO N. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000)

Il sottoscritto ……….., nato a ………il

………...e residente a ………in via ………., in qualità di ………..1 dell’Istituto di credito………., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che il documento ………..2 è conforme all’originale depositato agli atti di questo Istituto di credito.

Luogo e data………...

Il dichiarante

………

N.B.: ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00, la presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

1 Indicare la qualifica del dichiarante (es. rappresentante legale, dirigente, quadro, funzionario ecc.).

2 Indicare la tipologia del documento.

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