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COMUNE DI QUINGENTOLE DELIBERAZIONE N 9 Provincia di Mantova del

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COMUNE DI QUINGENTOLE DELIBERAZIONE N°9

Provincia di Mantova del 25.03.2016

Prot. n°830

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA di prima convocazione

***************

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELIBERA DELLE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 C.C.

N°21 DEL 07/08/2015

L’anno duemilasedici, addì venticinque del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE

1) CALEFFI Dr.ssa Anna Maria X

2) GHIRARDI Dr. Lorenzo X

3) RIVA Erica X

4) LONGHI Ing. Franco X

5) CALEFFI Rita X

6) MERLOTTI Mauro X

7) MAGNANI Guido X

8) ZENEZINI Lino X

9) MANICARDI Dr. Alberto X

10) MARANGONI Mauro X

11) GHIZZONI Amedeo X

TOTALI 11

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. CARDAMONE Dott. Franco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CALEFFI Dott.ssa Anna Maria nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

(2)

Delibera di C.C. N° 09 del 25/03/2016

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con presente atto:

IL RESPONSABILE del SETTORE Economico - Finanziario F.to Tanchella Rag. Marzia _____________________________

(3)

Per quanto riguarda il dibattito e le dichiarazioni di voto dei gruppi consiliari, si rinvia a quanto riportato nel verbale della precedente deliberazione CC. N° 07 approvata nella seduta odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 21 adottata nella seduta del 7 agosto 2015, avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe per il tributo comunale sui rifiuti (TARI) Anno 2015", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione Comunale aveva approvato le tariffe del tributo per le utenze domestiche, le utenze non domestiche e le ambulanti mercatali secondo il piano finanziario per la copertura integrale dei costi del servizio;

Preso atto dei rilievi formali mossi dal Ministero dell'Economia e Finanze:

* nota prot. 46025 del 6 ottobre 2015 ad oggetto: "Tassa rifiuti (TARI). Deliberazione n. 21 del 7 agosto 2015 – Approvazione delle tariffe per l’anno 2015. Imposta municipale propria (IMU).

Deliberazione n. 22 del 7 agosto 2015. – Approvazione delle aliquote per l’anno 2015. Addizionale comunale all’IRPEF. Deliberazione n. 24 del 7 agosto 2015. - Approvazione delle aliquote per l’anno 2015"

* e ricorso per annullamento della delibera del consiglio comunale n. 21 del 07.08.2015, resa nota al Ministero dell’economia e delle finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale in data 18 agosto 2015, avente a oggetto l’approvazione delle aliquote TARI Anno 2015, adottata oltre il termine del bilancio di previsione, nonché di ogni atto e/o provvedimento che ne costituisce attuazione, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti";

Atteso che i due coerenti atti ministeriali sopra richiamati muovono dall'interpretazione letterale del disposto di cui all'art. 1, co. 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ai sensi del quale

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Rilevato da parte del Ministero delle Finanze che per l'anno 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato posticipato con decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, e da ultimo ulteriormente e definitivamente differito al 31 luglio 2015 dalla Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 49, Legge n. 208 del 28/12/2015), e che il termine previsto dall'art. 1, co. 169 della legge n. 296 del 2006 è stato ritenuto di natura perentoria dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, nelle sentenze n. 3808/2014, n. 3817/2014, n. 4409/2014 e n.

1495/2015;

Ritenuto doveroso provvedere all'eliminazione dell'atto ritenuto viziato (violazione termine perentorio), in ossequio al principio generale dell'autotutela degli organi amministrativi, di cui l'autoannullamento ne costituisce manifestazione;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi art. 49 TUEL;

(4)

Con voti favorevoli n°8 (Maggioranza), contrari n°3 (Minoranza) espressi in forma espressi in forma palese;

DELIBERA

Le premesse si intendono qui integralmente trascritte ed approvate formando parte integrante del presente provvedimento, venendone a costituire altresì motivazione alla sua adozione.

La deliberazione del Consiglio comunale n. 21 adottata nella seduta del 7 agosto 2015, avente ad oggetto ""Approvazione delle tariffe per il tributo comunale sui rifiuti (TARI) Anno 2015", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, viene annullata in via di autotutela.

Di darsi atto che, a seguito dell'annullamento in autotutela della delibera citata n. 21/2015, conseguirà da parte del Comune di Quingentole l'applicazione delle tariffe già vigenti nell’anno 2014.

Di dar mandato all'Ufficio Tributi dell'adozione di ogni atto conseguente necessario a dar esecuzione alla presente delibera, affinché provveda agli eventuali rimborsi o recuperi in occasione dell’emissione della bollettazione anno 2016.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze e provvedere tempestivamente alla sua pubblicazione sul sito del Comune.

Con separata successiva votazione, con voti favorevoli n°8 (Maggioranza), contrari n°3 (Minoranza), il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, TUEL 2000, al fine di eliminare al più presto il provvedimento viziato.

(5)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CALEFFI Dott.ssa Anna Maria F.to CARDAMONE Dott. Franco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267) Pubbl. n°83

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 30/03/2016

Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 – del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°

267;

Il Segretario Comunale F.to CARDAMONE Dott. Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il ………

ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°

267.

Il Segretario Comunale F.to CARDAMONE Dott. Franco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario Incaricato F.to Borghi Angela

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