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vista la delibera del 12 maggio 2021 con cui è stato reso, ai sensi dell’art

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Risoluzione sulla normativa in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari.

(delibera 7 dicembre 2021)

«Il Consiglio,

vista la delibera del 29 aprile 2021 con cui è stato reso, ai sensi dell’art. 10 della legge 21 marzo 1958, n. 195, il parere sul disegno di legge presentato il 28 settembre 2020 alla Camera dei Deputati (A.C. 2681) recante “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura”, con particolare riferimento alle disposizioni attinenti all’accesso in magistratura;

vista la delibera del 12 maggio 2021 con cui è stato reso, ai sensi dell’art. 10 della legge 21 marzo 1958, n. 195, il parere sul Disegno di legge AS n. 2167 di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, con particolare riferimento alle disposizioni attinenti allo svolgimento delle prove scritte del concorso indetto con decreto del Ministero della giustizia del 29 ottobre 2019;

letto l’art. 26 bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, con cui il Ministero della giustizia è stato autorizzato ad indire un concorso pubblico per il reclutamento di cinquecento magistrati ordinari;

rilevato che la normativa in materia di accesso alla magistratura riveste primario rilievo, tanto per assicurare la massima legittimazione professionale dei magistrati tanto per garantire l’efficace organizzazione del servizio giustizia;

ritenuta l’opportunità, anche nell’ottica di un proficuo confronto con il Ministero della giustizia, di adottare apposita risoluzione in materia, tenuto conto delle criticità della normativa di cui alla legge 30 luglio 2007, n. 111, del disegno di legge presentato in data 28 settembre 2020 e degli interventi normativi adottati nella presente situazione di emergenza sanitaria;

ritenuta altresì l’opportunità di dedicare un particolare approfondimento alla fase dell’accesso, dello svolgimento e della correzione delle prove scritte, in quanto, pure a fronte di sistemi di reclutamento oggetto di significative riforme normative, si registra sempre un significativo scarto tra coloro che presentano domanda, i partecipanti alla prova scritta presenti il primo giorno, i candidati che portano a termine la prova scritta e quelli che sono poi ammessi alla prova orale, a riprova del fatto che il momento oggettivamente selettivo rimane sempre costituito dalla prova scritta;

osserva

I. La ricognizione delle fonti normative in materia di accesso alla magistratura.

Il principio per cui l’accesso in magistratura è consentito solo tramite concorso pubblico è assai risalente, essendo stato introdotto dalla legge 8 giugno 1890, n. 6878 che

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prevedeva una procedura concorsuale con prove scritte e orali, gestita da una commissione composta da sette membri nominati dal Ministero della Giustizia.

Tale principio fu poi costituzionalizzato (art. 106, I co., Cost.), con la previsione di due deroghe: il reclutamento dei magistrati onorari e la designazione, per meriti insigni, dei professori universitari in materie giuridiche e degli avvocati che abbiano quindici anni di esercizio della professione e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (art.

106, commi II e III, Cost.).

Il descritto assetto normativo rimase sostanzialmente immutato sino al 1997, quando, per l’urgenza di coprire i posti vacanti, soprattutto nelle sedi più disagiate, nonché per l’esigenza di ridurre i tempi di definizione delle procedure concorsuali e di ammettere allo svolgimento delle prove scritte aspiranti in possesso di una maggiore qualificazione professionale, fu approvata la legge 15 maggio 1997, n. 127, con la quale venne conferita al Governo una delega per la semplificazione e la maggiore speditezza delle modalità di svolgimento del concorso e la modifica del sistema di reclutamento dei magistrati.

In attuazione di detta legge delega fu adottato il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 che introdusse significative modifiche volte a dare attuazione alle finalità che avevano ispirato l’intervento riformatore. In particolare, il percorso privilegiato per l’acceso al concorso venne individuato nel conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione (contestualmente istituite presso le università sedi della facoltà di giurisprudenza), all’esito di un concorso di durata biennale, di tipo teorico e integrato da esperienze pratiche. In conseguenza venne modificato l’art. 123 del R.D. n. 12/41 1, stabilendosi che, per chi non avesse conseguito il diploma di specializzazione di cui all’art. 17, comma 113 della legge 17 novembre 1997, n. 127, l’accesso al concorso dovesse essere preceduto dalla partecipazione ad una prova preselettiva di tipo informatizzato 2.

Il filtro della prova preselettiva venne sperimentato nei concorsi banditi tra il 1998 e il 2004 e, in disparte le pronunce del giudice amministrativo di accoglimento dei ricorsi con cui erano stati denunciati vizi relativi alla prova preselettiva, produsse risultati alquanto insoddisfacenti, sia con riferimento al mancato decremento del numero dei partecipanti sia con riguardo ai tempi di durata della procedura concorsuale sia con riguardo all’inefficacia di una selezione che privilegiava candidati con maggiori capacità mnemoniche anziché con più approfondita cultura giuridica 3.

Il sistema di accesso alla magistratura fu dunque nuovamente riformato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48, con cui in particolare venne abolita la prova preselettiva, fu introdotto un reclutamento straordinario (da effettuarsi, secondo una procedura semplificata con due sole prove scritte, mediante tre concorsi, banditi con un unico decreto) e vennero previste ulteriori significative modifiche destinate ad operare a regime (tra cui: lo svolgimento della prova

1 Art. 1 del D. Lgs. n. 398/97: “L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: "Art. 123 (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame. 2. L'esame consiste: a) nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-bis, per i candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127; b) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-bis; c) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123- ter”.

2 Con D.M. 1.6.1998, n. 228, fu stabilito che la prova, da effettuarsi in due ore, avrebbe avuto ad oggetto novanta domande di diritto civile, penale ed amministrativo, a risposta multipla e con punteggio diversificato. La predisposizione delle domande venne demandata ad una commissione incaricata anche di aggiornare periodicamente l’archivio informatico, che nel concorso bandito nel 2002 comprendeva 15.600 quesiti.

3 In occasione del concorso bandito con D.M. 9.12.1998, a fronte di 25.535 domande, 12.964 candidati parteciparono alla prova preliminare, superata solo da 3.024 concorrenti, per un numero complessivo di ammessi alle prove scritte pari a 4.108 candidati e una durata complessiva delle operazioni concorsuali di circa due anni.

Nei concorsi banditi con i successivi DD.MM. - 17.10.2000 e 12.3.2002 - il numero degli ammessi alla prova scritta subì un decremento, essendo essi risultati pari, rispettivamente, a 1.833 e 1.724.

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scritta in più sedi in videoconferenza, con operatività della Commissione a Roma e di un comitato di vigilanza composto da cinque magistrati in quelle secondarie; la possibilità, nel caso in cui i canditati fossero risultati più di cinquecento, di ricorrere sino a 300 correttori esterni: lo svolgimento di un concorso per magistrato di tribunale riservato agli avvocati con almeno cinque anni di attività professionale e con età non superiore ad anni quarantacinque).

A causa della mancata emanazione dei previsti regolamenti attuativi e del fatto che la disciplina concorsuale indetta con procedura semplificata con D.M. 12 marzo 2002 venne sottoposta al vaglio di costituzionalità, la legge 13 febbraio 2001, n. 48 venne modificata con il decreto-legge n. 234/04, convertito dalla legge 7 settembre 2004, n. 262, con cui fu ampliato il novero dei soggetti esonerati dalla prova preselettiva 4 e fu conseguentemente del tutto vanificato il già non decisivo effetto deflattivo della prova preliminare preselettiva, mantenuta, peraltro, solo in via transitoria.

Le accresciute criticità di gestione e la maggior durata delle procedure concorsuali derivanti dall’elevato numero dei partecipanti determinò l’avvio di un ulteriore percorso di riforma con l’approvazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione della quale è stato adottato il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, c.d. “riforma Castelli”.

Detto intervento normativo, nel suo originario impianto, prevedeva: l’indicazione, nella domanda di partecipazione al concorso, delle funzioni, giudicanti e requirenti, cui l’aspirante magistrato intendeva accedere; l’espletamento di un colloquio di idoneità psico-attitudinale da effettuarsi a cura di un unico docente universitario di scienze e tecniche psicologiche e che avrebbe dovuto tener conto anche dell’indicazione delle funzioni specifiche indicate nella domanda di ammissione; il definitivo superamento dei test preselettivi e la predeterminazione del numero dei candidati da ammettere al concorso; l’introduzione, in funzione di contenimento del numero dei partecipanti al concorso, di più stringenti requisiti per l’accesso allo stesso.

In particolare, il concorso venne prefigurato come di secondo grado, potendo accedervi solo persone che avessero superato un ulteriore esame (diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali, dottorato di ricerca in materie giuridiche, diploma di specializzazione post-universitario in una disciplina giuridica, abilitazione all’esercizio della professione forense) o che potessero vantare, per effetto della pregressa attività svolta, un apprezzabile bagaglio tecnico-culturale (derivante dall’esercizio, per almeno tre anni, di funzioni direttive nella pubblica amministrazione ovvero dall’esercizio di funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza sanzioni disciplinari).

Il nuovo assetto dell’accesso alla magistratura disegnato dalla legge cd. Castelli fu aspramente criticato per la surrettizia introduzione di una forma di separazione tra le funzioni giudicanti e requirenti, per la dubbia validità scientifica e la possibile strumentalizzazione del test psico- attitudinale, per l’eccessiva lunghezza ed onerosità economica del percorso di studi da

4 Art. 1 D.L. n. 234/04, conv. in L. n. 262/04: “Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 1, le parole: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"; b) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresì, inclusi: a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense; b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e svolgono, da almeno tre anni, senza essere stati sanzionati disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario; c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche". 2. Con decreto del Ministro della giustizia sono regolati gli effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

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compiere per acquisire il titolo di legittimazione, con inevitabile innalzamento dell’età dei magistrati reclutati e il rischio di una selezione affidata all’elemento censitario.

Insediatosi il nuovo Parlamento, con la legge 24 ottobre 2006, n. 269, venne sospesa l’efficacia del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e con la legge 30 luglio 2007, n. 111, fu nuovamente riformato il sistema di reclutamento dei magistrati, con l’introduzione di quello attualmente vigente.

Questo prevede, per quanto in questa sede più rileva, che sono ammessi alla prova scritta i laureati in giurisprudenza a seguito di un corso universitario della durata di quattro anni che siano:

a) magistrati amministrativi e contabili;

b) procuratori dello Stato non incorsi in sanzioni disciplinari;

c) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

d) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, non incorsi in sanzioni disciplinari;

e) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

f) avvocati iscritti all’albo, non incorsi in sanzioni disciplinari 5;

g) coloro che abbiano svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, che non siano stati revocati e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

h) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni 6;

5 La Corte Costituzionale con sentenza 6-15 ottobre 2010, n. 296, ha dichiarato l’illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l’abilitazione all’esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati.

6 L’art. 16, D. Lgs. n. 398/97, dedica alla scuola di specializzazione un solo articolo, che fissa alcuni principi generali, rimandando la indispensabile normativa di dettaglio all’emanazione di un ulteriore decreto ministeriale.

I principi fissati sono i seguenti:

- la durata biennale delle scuole, istituite dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni intra universitarie;

- la formazione comune per l’assunzione delle funzioni di magistrato ordinario e l’esercizio delle professioni di avvocato e notaio, basata sull’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche condotte, queste ultime, anche presso sedi giudiziarie, studi professionali, scuole del notariato, attraverso accordi o convenzioni e con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai;

- la presenza nel Consiglio delle scuole di specializzazione di almeno un magistrato, un avvocato ed un notaio;

- un’ammissione alle scuole programmata o a “numero chiuso”, determinata con decreto ministeriale e comunque per un numero di laureati non inferiore al dieci per cento di quello complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso del precedente anno accademico; si dovrà altresì tenere conto delle esigenze delle

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i) laureati che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche 7;

l) laureati che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 8.

Sono, inoltre, ammessi a partecipare al concorso anche i laureati in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73, co. 11 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n.

69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Consegue da quanto premesso che, anche dopo l’ultima riforma, tenuto conto dei titoli richiesti per l’ammissione al concorso, questo non ha perso la connotazione di un concorso di secondo grado.

La struttura delle prove concorsuali è rimasta immutata: la prova scritta si articola nello svolgimento di tre elaborati, nelle materie del diritto civile, penale e amministrativo.

rispettive professioni legali (numero di magistrati e notai cessati dal servizio e numero di abilitati all’esercizio della professione forense), oltre che delle condizioni di ricettività delle scuole;

- accesso alla scuola mediante concorso per titoli ed esami, da emanarsi ai sensi dell’art. 17 comma 114 1.

127/97 con decreto, sentito il C.S.M., che deve definire; l) la composizione della commissione esaminatrice, nella quale deve essere assicurata la presenza di magistrati, avvocati e notai; 2) il contenuto della prova d’esame, che deve essere identico sul territorio nazionale e svolgersi in tutte le sedi delle scuole; 3) i criteri oggettivi di valutazione delle prove con votazione finale da esprimersi in sessantesimi;

- quanto ai titoli per la formazione della graduatoria, si deve tener conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari per un massimo di dieci punti sui sessanta previsti in totale;

- il rilascio del diploma di specializzazione, subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche materiali e delle prove finali d’esame.

7 Il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche si consegue mediante superamento di un concorso universitario per l’accesso al dottorato e generalmente a seguito di un concorso della durata di tre anni, al termine dei quali il dottorando deve sostenere una tesi di dottorato.

8 Art. 1 del D.P.R. n. 162/82: “Finalità. Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università. Presso le Università possono essere costituite: a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario; b) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista; c) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente”; art. 11: “L'istituzione delle scuole di specializzazione è disposta nello statuto dell'Università. Le Università e gli Istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificità professionale, nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Gli statuti delle Università stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3 per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche, stabilendo la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalità di svolgimento degli esami. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”.

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La commissione viene nominata con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del C.S.M., nei quindici giorni che precedono l’inizio della prova scritta ed è composta da ventinove commissari: il presidente della commissione viene scelto tra i magistrati che abbiano conseguito la sesta valutazione di professionalità, a prescindere dalle funzioni di legittimità o di merito esercitate; gli altri magistrati componenti (n. 20) della commissione devono, invece, aver conseguito la terza valutazione di professionalità e sono selezionati sulla base delle disponibilità acquisite a seguito di un interpello disposto dal C.S.M.

La commissione è composta anche da esponenti del mondo accademico e dell’avvocatura, in specie da cinque professori universitari di ruolo, titolari di insegnamenti nelle materie di esame, oltre che da tre avvocati, iscritti nell’albo speciale dei patrocinatori dinanzi alle magistrature superiori.

Non possono far parte della Commissione di concorso i componenti del Comitato direttivo della Scuola della Magistratura (art. 6, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26), così come resta confermata l’impossibilità di partecipare alla commissione per coloro che abbiano già svolto tale incarico in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

I magistrati componenti della commissione sono totalmente esonerati, per tutta la durata delle attività concorsuali (e quindi dall’insediamento della commissione fino alla formazione della graduatoria finale), dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali, assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare; per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno da almeno tre componenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Sono stati, infine, ulteriormente scanditi i tempi per la correzione degli elaborati, nel senso che la commissione deve articolare i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi, a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell’ultima prova scritta. Le commissioni devono mensilmente correggere gli elaborati di almeno 600 candidati e procedere all’esame orale di almeno 100 di essi. L’intera procedura concorsuale deve essere espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte. L’inosservanza delle cadenze e dei termini indicati può determinare la revoca della nomina del presidente della commissione da parte del C.S.M.

2. Le criticità emerse e l’attività istruttoria svolta dal Consiglio.

Pure a fronte dei suesposti, ripetuti, interventi di riforma il numero delle domande di partecipazione al concorso, seppur diminuito, è rimasto comunque significativamente elevato, mentre si è fortemente innalzata l’età di ingresso in magistratura, passando dai 25 anni di età media degli anni ’60 agli attuali 32 anni.

E’ stata quindi istituita una Commissione di studio sulla ricognizione delle attività formative finalizzate all’accesso alla magistratura ordinaria (decreti del Ministro della giustizia 22 dicembre 2017 e 3 gennaio 2018), cosiddetta «Commissione Sirena», allo scopo di verificare l’omogeneità, la qualità e l’efficacia delle singole iniziative formative, di valutare possibili proposte formative, anche alternative, che possano qualificare specificamente l’attività didattica in funzione dell’accesso alla magistratura ordinaria abbassando, al contempo, l’età media di ingresso nella stessa, di valutare il ritorno al concorso di primo livello, di individuare le possibili soluzioni, soprattutto attraverso modalità tecniche, telematiche ed informatiche, per la gestione di un rilevante numero di domande di partecipazione al concorso d’accesso.

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Nella relazione conclusiva la Commissione ha tra l’altro evidenziato: le criticità dell’esperienza delle scuole di specializzazione, che sono state percepite ed utilizzate soprattutto in quanto canale privilegiato per fruire del titolo di ammissione per la partecipazione al concorso più che per l’effettiva finalizzazione della relativa offerta didattica alla preparazione delle prove concorsuali; gli effetti negativi dell’innalzamento dell’età di ingresso nella magistratura, in termini di maggiori tempi per avere un magistrato consolidato professionalmente, di impatto sugli standard previdenziali attuali tenuto conto del contestuale abbassamento a 70 anni dell’età pensionabile, di pericolo di una selezione anche censitaria delle persone che possono partecipare al concorso, dal momento che le famiglie meno abbienti non hanno la possibilità economica di mantenere i figli allo studio per un numero così elevato di anni; l’opportunità di riportare il concorso ad esame di primo livello, senza restringimento aprioristico della platea dei partecipanti; la possibilità di fare fronte all’incremento del numero delle domande di partecipazione tramite le nuove modalità informatiche di gestione delle domande stesse, nella fase di accettazione delle domande, nella fase di l’accoglienza dei candidati in sede di prove scritte unitamente alla loro identificazione, nella fase di espletamento delle prove scritte (anche mediante l’uso di p.c. in condizioni di assoluta sicurezza, con positive ricadute anche sulla successiva fase della correzione), oltre che tramite la possibilità di introdurre la consultazione informatica dei codici e della normativa necessaria per la prova concorsuale, messa a disposizione dall’amministrazione.

Al fine di valutare l’idoneità dell’attuale sistema di reclutamento dei magistrati, la Sesta Commissione ha svolto un’approfondita attività istruttoria, consistita: nella richiesta al Ministero della giustizia dei dati relativi al numero delle domande presentate, dei candidati presenti in occasione delle prove scritte e di quelli risultati idonei in occasione dei concorsi banditi sino alla data della richiesta, a decorrere dal concorso per 500 posti, indetto con D.M.

27 febbraio 2008 (il primo svolto secondo il sistema di accesso riformato); nell’acquisizione delle tracce somministrate in occasione dei predetti concorsi; nella formulazione, con l’ausilio della Scuola superiore della magistratura, di un questionario, da compilarsi in forma anonima, da parte dei vincitori del concorso indetto con D.M. 12 febbraio 2019, volto ad accertare l’età di accesso alla magistratura, le esperienze formative precedenti l’espletamento del concorso, l’utilità di queste.

Dall’esame dei predetti dati emerge che, a partire dai concorsi svolti secondo il nuovo sistema, vi è stato un decremento delle domande rispetto al numero di quelle presentate nel 2004; si è infatti registrata una progressiva costante flessione fino ad un sostanziale assestamento, a partire dal 2014, su un numero comunque elevato di domande 9.

Tuttavia la durata della procedura concorsuale, valutata tenendo conto del D.M. di indizione del concorso e di quello di nomina dei vincitori (coincidente con l’inizio del tirocinio), non ha fatto registrare analoga flessione ed è tendenzialmente pari a due anni e sei mesi circa, con differenze di pochi mesi tra le durate dei diversi concorsi 10.

Del resto, come detto, il vero snodo della procedura concorsuale ed il momento oggettivamente selettivo è costituito non tanto dalla gestione delle domande presentate, quanto piuttosto dalla correzione della prova scritta 11.

Ebbene, a fronte del decremento delle domande presentate, non è dato registrare analogo progressivo decremento nel numero dei candidati che hanno consegnato gli elaborati scritti,

9 In particolare, considerando il totale delle domande di partecipazione (comprensive delle domande irricevibili) si sono registrate: 25.109 domande del 2002, 41.527 e 45.404 del 2004, 31.857 nel 2008, 26.235 nel 2009, 22.605 nel 2010, 19.339 nel 2011, 20.501 nel 2013, 16.136 nel 2014, 16.144 nel 2015, 17.111 nel 2016, 15.020 nel 2017, 15.368 nel 2018.

10 In particolare si registrano dati che passano da 27 mesi circa nel minimo a 31 mesi circa nel massimo.

11 Si consideri infatti anche che il numero di ammessi alle prove orali è molto vicino al numero di idonei al concorso, con percentuali generalmente superiori al 90%.

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che sono stati: 3.193 nel 2008; 3.072 nel 2009; 1.731 nel 2010; 2.805 nel 2011; 3.400 nel 2013; 2.954 nel 2014; 2.895 nel 2015; 2.751 nel 2016; 1.920 nel 2017 12.

Notevole è stato invece l’incremento dell’età media dei vincitori di concorso.

L’età media al D.M. di nomina è progressivamente cresciuta: i vincitori di concorso assunti dal 1965 al 2008 avevano un’età media di 27-28 anni; i vincitori di concorso successivi al 2008 hanno, invece, un’età media compresa tra i 30 e i 32 anni attuali, in un trend di progressiva crescita.

Inoltre, con riguardo alle esperienze lavorative e formative svolte prima di partecipare al concorso, dal sondaggio tra i MOT nominati con D.M. 19 febbraio 2019 (svolto dalla Scuola superiore della magistratura su richiesta del Consiglio) è emerso che elevatissima è la percentuale di coloro che, in concomitanza con la frequentazione delle scuole di specializzazione forense o lo svolgimento del tirocinio ex art. 73 del D.L. n. 69/2013 presso gli uffici giudiziari o l’Avvocatura dello Stato, hanno frequentato corsi di preparazione organizzati da scuole private. L’utilità dell’offerta formativa delle scuole private è stata ritenuta generalmente elevata, tendenzialmente elevata o buona è stata ritenuta l’esperienza di tirocinio presso gli uffici giudiziari o l’Avvocatura dello Stato, modesta o al più buona è stata dai più valutata l’offerta formativa delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Dalla graduazione, in ordine decrescente, del grado di utilità riconosciuto alle offerte formative, rispettivamente, delle scuole private, del tirocinio e delle scuole di specializzazione se ne deduce ancora che la struttura dell’attuale sistema di reclutamento, che richiede a chi non abbia i requisiti per l’accesso diretto un arricchimento della preparazione universitaria con ulteriori esperienze formative (stage formativi o scuole di specializzazione), non è ritenuto idoneo a fornire un’adeguata preparazione per il superamento delle prove. La formazione per affrontare le prove concorsuali continua, quindi, ad essere rimessa all’iniziativa dei singoli, che, in gran parte, optano per la frequentazione delle scuole private, che, pertanto, continuano ad essere il canale privilegiato di accesso al concorso.

Sempre in quest’ottica trova spiegazione la circostanza che gli stage formativi presso gli uffici giudiziari13, ancorché valutati mediamente come utili, siano stati ritenuti, da soli, insufficienti a fornire quel supporto di conoscenze necessario per affrontare il concorso, tenuto conto del fatto che la strutturazione del tirocinio (non articolato secondo un programma che abbia la specifica finalità di preparare chi lo svolge alle prove concorsuali e tendenzialmente settoriale, in quanto svolto nelle materie di competenza del giudice affidatario) non risulta idoneo a garantire quella sistematicità e completezza dello studio necessari per affrontare le prove.

Quanto, invece, alle ragioni dell’insuccesso delle scuole di specializzazione, gli stessi possono essere ricondotti ad una pluralità di fattori: programmi che tendono a riprodurre i corsi universitari; inadeguatezza della dotazione organica delle facoltà di giurisprudenza, rimasta sostanzialmente invariata; insufficiente coinvolgimento nell’attività didattica degli

12 Inoltre nel concorso indetto con D.M. 10.10.2018 sono stati consegnati gli elaborati da 3.091 candidati, mentre nel concorso indetto con D.M. 29.10.2019 sono stati consegnati gli elaborati da 3.797 candidati.

13 Lo stage formativo presso gli uffici giudiziari, nelle intenzioni del legislatore, aveva l’obiettivo principale di contribuire a migliorare l’efficienza del sistema giustizia, destinando i tirocinanti all’ufficio del processo e non già quello di contribuire alla formazione del futuro giurista o dell’aspirante magistrato, per questo escludendolo, per come si desume dai lavori parlamentari, dal novero delle esperienze che abilitavano all’accesso al concorso, sul presupposto dell’incompleta formazione dallo stesso assicurata in mancanza di un apporto di preparazione derivante dalla scuola. Successivamente si è, invece, ritenuto che l’inserimento del tirocinante nell’ufficio del processo potesse assicurare allo stesso una esperienza formativa equiparabile a quella che può essere conseguita con la frequentazione delle scuole di specializzazione, svolgendo il giudice il ruolo di formatore e dovendo, anche sulle specifiche indicazioni fornite dal Consiglio, il tirocinante essere coinvolto in attività qualificanti, come le ricerche dottrinali e giurisprudenziali, o la redazione di bozze di provvedimenti.

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appartenenti alla magistratura ordinaria e all’avvocatura, fisiologicamente portatori di un sapere più orientato ad un approccio pratico alle questioni.

3. Il progetto di riforma ed il parere reso dal Consiglio.

Con il disegno di legge n. 2681, al Capo I composto dagli articoli da 1 a 5, sono stati dettati principi di delega per la riforma della magistratura.

Per quanto in questa sede rileva la riforma: comporta il superamento, per l’accesso alla magistratura ordinaria, del modello del concorso di secondo grado, consentendo l’accesso allo stesso subito dopo la laurea; determina l’anticipazione del periodo di formazione finalizzato al superamento del concorso ad una fase anteriore al conseguimento del titolo accademico, attraverso lo svolgimento dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari dopo il superamento dell’ultimo esame e nelle more della discussione della tesi; estende le competenze della Scuola superiore della magistratura che si occuperà anche della formazione degli aspiranti magistrati che frequentino o abbiano frequentato i tirocini formativi; prevede, infine, una riduzione del numero delle materie oggetto della prova orale.

La riforma parte, evidentemente, dalla constatazione che, a seguito della crescita notevole dei candidati al concorso a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, hanno avuto un esito non pienamente soddisfacente i tentativi di deflazionamento perseguiti dal legislatore attraverso la previsione, prima, di una prova preselettiva informatizzata per scremare i partecipanti agli scritti e, poi, di una ristrutturazione del concorso mediante la previsione di titoli aggiuntivi rispetto alla laurea in giurisprudenza.

Il numero delle domande di partecipazione al concorso, infatti, è rimasto alto e si è invece innalzata l’età di ingresso in magistratura (dai 25 anni di età media degli anni ’60 si è passati agli attuali 32/33 anni).

Il ritorno a un concorso di primo grado, e cioè a un meccanismo di accesso diretto al concorso da parte di tutti i laureati in giurisprudenza, è pertanto finalizzato ad evitare “restringimenti aprioristici della platea dei partecipanti” e, come risulta affermato nella Relazione di accompagnamento, ad “abbassare l’età media dell’ingresso in magistratura e di evitare quei lunghi periodi di attesa che precludono la partecipazione al concorso agli appartenenti alle famiglie meno abbienti” 14.

Con delibera del 29 aprile 2021 il Consiglio, rendendo il proprio parere in ordine al sopra indicato disegno di legge, ha espresso pieno apprezzamento in ordine a tali interventi sul sistema di reclutamento.

In particolare è stato evidenziato che l’effetto combinato del prolungamento della durata del corso di laurea in giurisprudenza da quattro a cinque anni e dell’istituzione sostanziale di un concorso di secondo grado ha portato ad un notevole innalzamento dell’età media dei vincitori di concorso e che tale innalzamento ha a sua volta prodotto significative ricadute negative sulla condizione personale dei neo – magistrati e sull’organizzazione giudiziaria nel suo complesso.

Sotto il primo profilo, è stato osservato come affrontare le prove concorsuali sia divenuto eccessivamente gravoso, non solo per i costi connessi all’eventuale frequentazione di scuole private, quanto per la necessità di poter fruire di un adeguato sostegno economico durante il tempo occorrente per maturare i requisiti di legittimazione e completare la procedura concorsuale, con il rischio di dover ricercare il primo impiego in una età già avanzata in caso di insuccesso delle prove.

14 Tali finalità vengono perseguite anche anticipando la possibilità di accedere ai tirocini formativi già durante la fase finale del corso di laurea prevedendo che i costi della formazione presso la Scuola superiore della magistratura siano a carico dei partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei partecipanti

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Sotto il secondo profilo, è stato sottolineato che l’inizio dell’attività lavorativa in età matura rende inevitabilmente più gravoso il trasferimento, in conseguenza dell’assegnazione della prima sede, in luoghi lontani dai nuclei familiari, frequentemente appena costituiti. Ciò determina l’instaurarsi di un diffuso pendolarismo durante la permanenza nelle sedi di prima destinazione, l’immediato abbandono di queste ultime al maturare del periodo di legittimazione per il rientro in sedi più vicine, con conseguente elevato turnover in uffici, la cui copertura è possibile unicamente tramite i magistrati in tirocinio e che sono già caratterizzati da maggiori criticità, con negative ricadute sulla loro funzionalità.

E’ stato conseguentemente espresso favore per il ritorno al concorso di primo grado, in quanto idoneo a determinare l’effetto positivo di abbassare l’età media di accesso alla magistratura con conseguente beneficio in termini di organizzazione degli uffici, che vedrebbero ridotta l'incidenza del turn over.

Con la suindicata delibera è stata poi rappresentata l’opportunità, per fronteggiare il prevedibile incremento del numero dei partecipanti alla procedura selettiva, di prevedere l’incremento del numero dei componenti della commissione di concorso e la possibilità di formare più sottocommissioni deputate alle correzioni 15.

Al fine di contemperare l’eliminazione degli attuali sbarramenti per l’accesso al concorso con l’imprescindibile necessità che i criteri di reclutamento restino estremamente rigorosi e funzionali a individuare le specifiche attitudini che la complessità della funzione giurisdizionale richiede al magistrato ‘contemporaneo’, è stata evidenziata l’opportunità di una diversa strutturazione delle prove scritte, in modo che risulti esaltata non tanto una preparazione di tipo nozionistico, quanto la capacità del candidato di prospettare, sulla base delle conoscenze degli istituti generali del diritto, soluzioni giuridiche adeguate in relazione alle questioni oggetto della tracce somministrate 16.

4. L’impatto dell’emergenza pandemica sulle procedure concorsuali in corso.

Nelle more, a causa della contingente emergenza pandemica e dell’impatto della stessa sulle procedure concorsuali in atto, il Governo, con l’art. 11 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è intervenuto dettando misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019.

In sintesi, per quanto di interesse, in base a tale intervento normativo:

- la prova scritta del suddetto concorso (rimandata, per effetto di successivi interventi, complessivamente di circa un anno rispetto al momento in cui avrebbe dovuto fisiologicamente svolgersi, nel giugno 2020) si è potuta svolgere, anche in deroga alle disposizioni vigenti per l’emergenza pandemica, secondo le modalità che previste con successivo decreto del Ministro della giustizia, previo parere favorevole del Comitato tecnico- scientifico;

- la prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 è consistita nello svolgimento di sintetici elaborati teorici, da presentarsi nel termine di quattro ore dalla dettatura, su due delle materie di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile

15Di contro è stata rappresentata la non percorribilità di una preventiva selezione effettuata sulla base del voto di laurea o della media degli esami. Costituisce, infatti, fatto notorio che tra le singole Università sussistono notevoli difformità nei criteri utilizzati per la valutazione della performance dei laureati, con il rischio che possano risultare agevolati quelli provenienti da Atenei inclini a valutazioni più benevole.

16 Nel parere, al quale si rimanda, sono state altresì ritenute sostanzialmente condivisibili e sono state oggetto di puntuale approfondimento la soluzione di attribuire alla Scuola superiore della magistratura la facoltà di organizzare corsi, anche in sede decentrata, per la preparazione al concorso e la scelta di anticipare la frequenza dei tirocini formativi già nel periodo terminale del corso di laurea,

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2006, n. 160 (vale a dire diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo), individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova;

- nella definizione a cura della commissione definisce dei criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, deve tenersi conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati.

In ordine a tale intervento il Consiglio, con delibera del 12 maggio 2021, ha reso il proprio parere evidenziando, in primo luogo, favore per un intervento d’urgenza idoneo a consentire lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario bandito quasi due anni prima pur in un contesto di grave situazione epidemiologica, stante l’assoluta necessità di fare fronte ad un significativo tasso di scopertura nell’organico della magistratura ordinaria (all’epoca, su 10.751 posti previsti nelle piante organiche a seguito dell’ultimo aumento disposto con D.M. 14/9/2020, infatti, le presenze effettive di magistrati in servizio erano 9.445).

Tuttavia il Consiglio ha rappresentato criticità sia con riguardo alla riduzione delle prove scritte sia con riguardo alla durata ed alla tipologia delle stesse.

Con riferimento al primo profilo il Consiglio ha evidenziato come la necessità di garantire la preparazione dei candidati su tutte e tre le materie fosse ampiamente soddisfatta dalla circostanza che il concorso in questione era stato bandito sin dall’ottobre 2019, mentre con il meccanismo del sorteggio avrebbero potuto essere selezionati positivamente candidati la cui preparazione non sia stata vagliata in relazione ad una delle due materie (diritto civile o diritto penale) oggetto precipuo dello svolgimento delle funzioni giudiziarie ordinarie.

Con riferimento al secondo profilo il Consiglio ha ritenuto in primo luogo criticabile la trasformazione della prova scritta nello svolgimento di un sintetico elaborato teorico, perché l’incerta nozione di “sintetico elaborato teorico” avrebbe potuto determinare, in sede di correzione, gravi difficoltà valutative da parte della Commissione, oltre a mettere a rischio l’idoneità della prova, così descritta, a selezionare effettivamente i candidati migliori e non quelli che, semplicemente, si erano preparati le “tracce” (appunto “sintetiche”) in modo nozionistico e passivo.

Il Consiglio ha dunque auspicato il ripristino della prova scritta tradizionale, limitandosi a una parziale riduzione del tempo a disposizione per lo svolgimento.

Con specifico riferimento all’entità della riduzione del tempo previsto per lo svolgimento della prova scritta il Consiglio ha ritenuto criticabile la riduzione a sole quattro ore del tempo concesso ai candidati per elaborare ed esprimere compiutamente le complesse argomentazioni giuridiche che il concorso richiede, sia per tracce dal taglio generale sia per tracce maggiormente specifiche e puntuali.

5. L’impatto dell’emergenza pandemica sulle future procedure concorsuali.

In ragione del protrarsi dell’emergenza pandemica e delle attuali – notevoli - percentuali di scopertura dell’organico di numerosi uffici, il Governo è nuovamente intervenuto adottando apposite misure speciali destinate a trovare applicazione unicamente con riguardo all’espletamento della prossima procedura di reclutamento.

In particolare, ai sensi dell’art. 26 bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante

“Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è stato previsto che il Ministero della giustizia è autorizzato ad indire un concorso pubblico per il reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio sulla base di alcune disposizioni speciali contenute nel medesimo articolo.

Per quanto in questa sede maggiormente rileva è stato previsto:

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- che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da ventitre magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all’articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense;

- che la prova scritta consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la commissione esaminatrice tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati;

- che gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla dettatura;

- che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare; per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano; in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede; ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato;

- che per il concorso di prossima pubblicazione, nonché per quello indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, per l’espletamento della prova orale il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare;

- che, con modifica dell’art. 7 comma terzo del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ai candidati è consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, è loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalità informatiche.

In relazione a tale intervento normativo deve senz’altro condividersi la scelta di indire una procedura concorsuale pur in costanza di emergenza pandemica e di prevedere il reclutamento di un numero consistente di magistrati.

L’attuale situazione di scopertura degli organici presenta infatti carattere di assoluta gravità:

su 10.751 posti previsti nelle piante organiche a seguito dell’ultimo aumento disposto con D.M. 14/9/2020 17, infatti, le presenze effettive di magistrati in servizio in uffici giudiziari sono 9.131.

Tale situazione è peraltro destinata a protrarsi (ed anzi ad aggravarsi per effetto dei prevedibili collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età) per un significativo arco temporale, tenuto conto del fatto che, assegnate le sedi ai M.O.T. nominati con D.M. 2.3.2021, non potranno essere assegnate nuove risorse agli uffici sino all’espletamento del tirocinio dei M.O.T. che saranno nominati all’esito della definizione della procedura concorsuale in atto (procedura che allo stato è ancora nella fase della correzione delle prove scritte).

17 Al netto del recente incremento di venti ulteriori posti relativi ai procuratori europei delegati, operato con decreto legge 24 agosto 2021, n. 118.

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In un simile quadro desta viva preoccupazione la situazione degli uffici dei vari gradi, peraltro contestualmente impegnati, come noto, nel perseguimento degli ambiziosi obiettivi delineati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tale contesto di assoluta gravità rende quindi quanto mai necessario che la procedura concorsuale consegua lo scopo di addivenire all’effettivo reclutamento di magistrati in numero pari o prossimo a quello dei posti messi a concorso, pur sempre mantenendo l’alto livello di selezione che si è avuto nei concorsi per un numero di posti molto inferiore alle cinquecento unità.

In tale ottica l’intervento normativo, già contenuto nel suindicato disegno di legge ed ampiamente condiviso, finalizzato ad un ritorno al concorso di primo grado potrebbe opportunamente essere veicolato in apposito provvedimento normativo che, ove applicabile sin dalla procedura concorsuale di prossima indizione, potrebbe garantire un significativo ampliamento della platea dei partecipanti tale da garantire il più probabile reclutamento di un congruo numero di magistrati, rischiandosi diversamente di frustrare le finalità poste a fondamento dell’autorizzazione all’espletamento di un concorso per un numero così elevato di posti.

Con riguardo inoltre alle caratteristiche della prova scritta (consistente nello svolgimento di sintetici elaborati teorici da consegnarsi in un tempo di cinque ore) non può che ribadirsi quanto già affermato con la precedente delibera del 12 maggio 2021, auspicandosi ulteriori interventi normativi che consentano di assicurare tempi di svolgimento delle prove scritte di almeno sei ore e senza trasformazioni, per la magistratura ordinaria, della tradizionale prova scritta in altra tipologia di prova di incerta interpretazione in fase di correzione e di dubbia utilità rispetto all’effettiva selezione dei candidati migliori.

In ragione delle obiettive difficoltà dello svolgimento delle prove concorsuali nella presente contingenza pandemica, tali ulteriori interventi normativi potrebbero trovare un supporto in specifici pareri richiesti al Comitato Tecnico Scientifico circa l’effettiva incidenza di una riduzione tanto significativa dei tempi (in confronto con una più contenuta) sulla possibilità di diffusione del virus avuto riguardo al momento di pianificato svolgimento delle prove scritte, anche tenuto conto delle eventuali criticità concretamente riscontrate in occasione dello svolgimento delle prove scritte di altre procedure concorsuali.

6. Conclusioni e prospettive future.

Traendo le fila da quanto in precedenza esposto, si ha che il sistema attuale di reclutamento in magistratura, anche senza considerare le disposizioni eccezionali adottate per l’espletamento del concorso in atto e di quello di futura indizione, presenta numerose criticità.

In primo luogo, l’effetto combinato del prolungamento della durata del corso di laurea in giurisprudenza da quattro a cinque anni e dell’istituzione sostanziale di un concorso di secondo grado ha portato ad un notevole innalzamento dell’età media dei vincitori di concorso.

L’innalzamento dell’età dei neo-magistrati ha prodotto ricadute negative sulla condizione personale di questi ultimi e sull’organizzazione giudiziaria nel suo complesso.

Sotto il primo profilo, deve osservarsi come affrontare le prove concorsuali sia divenuto eccessivamente gravoso, non tanto per i costi connessi all’eventuale frequentazione di scuole private, quanto per la necessità di poter fruire di un adeguato sostegno economico durante il tempo occorrente per maturare i requisiti di legittimazione e completare la procedura concorsuale, con il rischio di dover ricercare il primo impiego in una età già avanzata in caso di insuccesso delle prove.

Sotto il secondo profilo, è intuitivo che l’inizio dell’attività lavorativa in età matura rende inevitabilmente più gravoso il trasferimento, in conseguenza dell’assegnazione della prima sede, in luoghi lontani dalle famiglie, frequentemente appena costituite.

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Ciò ha determinato l’instaurarsi di un diffuso pendolarismo durante la permanenza nelle sedi di prima destinazione, l’immediato abbandono di queste ultime al maturare del periodo di legittimazione per il rientro in sedi più vicine, con conseguente elevato turnover negli uffici caratterizzati da maggiori criticità e negative ricadute sulla loro funzionalità, trattandosi di sedi che nella gran parte dei casi è possibile coprire solo tramite l’assegnazione dei magistrati in tirocinio.

E’ dunque evidente che l’innalzamento dell’età di accesso alla magistratura ha inciso negativamente – ed in misura significativa - sulla razionale organizzazione delle attività giurisdizionali e non potrà che incidere in misura maggiore in una contingenza, come l’attuale, in cui agli uffici è richiesto un impegno eccezionale nella riduzione dell’arretrato civile e del c.d. disposition time.

Risulta quindi auspicabile ed urgente il ripristino del concorso di primo grado, atteso che l’efficacia del sistema di reclutamento non può esaurirsi nella sola valutazione della maggiore o minore difficoltà di gestione operativa della fase che precede la consegna delle prove scritte, ma deve essere parametrata su tutte le fasi concorsuali e, soprattutto, deve perseguire concretamente l’obiettivo di un reclutamento funzionale alla migliore organizzazione dell’attività degli uffici ed alla selezione dei migliori aspiranti senza pericoli di surrettizie cernite censitarie.

Deve peraltro sottolinearsi che, oltre a quanto già sopra evidenziato circa l’impatto negativo del concorso di secondo grado, l’attuale sistema di reclutamento, non incidendo in misura significativa sul numero degli elaborati consegnati, non garantisce neanche una drastica riduzione del tempo intercorrente tra il D.M. di indizione del bando di concorso ed il D.M. di nomina, come emergente dai dati emersi nell’istruttoria svolta.

Né può ritenersi che la frequenza delle scuole di specializzazione, attualmente percepita come adempimento meramente formale, possa assicurare un incremento qualitativo della platea dei reclutandi, finendo piuttosto con l’assolvere alla diversa finalità della riduzione delle domande di partecipazione al concorso.

La gestione di un numero maggiore di domande di partecipazione potrebbe dunque essere efficacemente perseguito mediante il maggiore ricorso all’informatizzazione nella fase di presentazione delle domande stesse, nella fase di consegna e di controllo dei codici e con interventi sul materiale da utilizzarsi durante gli scritti (profilo, quest’ultimo, su cui il legislatore è da ultimo intervenuto con apposita misura sicuramente apprezzabile).

Parimenti potrebbe rivelarsi efficace l’articolazione, in via stabile, dello svolgimento del concorso in più sedi, come anche utile sarà verificare gli effetti delle misure, di recente introduzione, relative al numero dei commissari ed alle modalità di correzione della prova scritta.

In una prospettiva sistematica risulta di contro necessario il ritorno in via stabile alla prova scritta tradizionale in luogo del sintetico elaborato teorico, costituendo la prova scritta tradizionale un sicuro metodo di selezione dei migliori candidati, soprattutto ove accompagnata dalla formulazione di tracce che permettano al candidato di sviluppare, in un tempo congruo, un ragionamento logico-giuridico tale da consentire una valutazione dei candidati pienamente meritocratica, viepiù nell’ottica del ripristino del concorso di primo grado.

Da ultimo, in ragione dell’eccezionale situazione di scopertura degli organici e del contestuale impegno per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, appare auspicabile un confronto con il Ministero della giustizia anche per la migliore pianificazione dei prossimi concorsi.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di approvare la presente risoluzione e di trasmetterla al Ministro della Giustizia.»

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