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Sentenza n. 1086/2019 pubbl. il 18/12/2019 RG n. 3813/2017

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RGAC 3813/2017

TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3813/2017, posta in deliberazione all’udienza del 18 dicembre 2019 tra:

,

elettivamente domiciliato in Isernia, Via A. Gramsci 2 presso lo studio degli avvocati Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis, che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine del ricorso introduttivo

-ricorrente E

ISTITUTO NAZIONALE per l’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante p.t.

elettivamente domiciliata in Frosinone, Via G. Marconi 31 presso lo studio degli avv.ti Patrizia Bontempo e Luciano Giuseppe Caputo, giusta procura generale alle liti

-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l’INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali, in persona del suo legale rappresentante, e premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura

Da: PASTORE ROSSELLA GIUSI Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 260fcdd7e3d26bdb

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amministrativa, ha chiesto al Giudice di accertare l’origine professionale delle patologie denunciate dal ricorrente, nonché di dichiarare il suo diritto a percepire le prestazioni Inail ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 38/2000 e conseguentemente di condannare l'INAIL alla erogazione delle prestazioni Inail, previa unificazione alla preesistenza lavorativa stimata dall'INAIL nella misura del 14%

In particolare il ricorrente ha precisato di essere stato dipendente dell’Enel Distribuzione Spa (già Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) e di avere aver svolto dall’ 1.10.1974 al 31.12.2005 le mansioni di o Elettricista di Nucleo di Distribuzione.Il ricorrente ha in particolare allegato di essere stato addetto in modo esclusivo alla costruzione/manutenzione/smantellamento ed ammodernamento di elettrodotti M.T., B.T., dapprima presso l’Agenzia di Frosinone (dal 1974 al 1985) per poi essere trasferito presso il Nucleo B della Sede Enel di Alatri (dal 1986 al 1990) e nel restante periodo (dal 1991al 2005) presso il Nucleo A della Sede Enel di Alatri, ove vengono affidati i lavori più pesanti (di costruzione, smantellamento e ammodernamento di elettrodotti) svolti nelle zone montuose di Alatri, Veroli, Boville, Ferentino, Collepardo, Vico nel Lazio, Fumone, Guarcino, Campocatino.

A fondamento della sua domanda, il ricorrente ha dedotto che tali mansioni, unitamente alle condizioni di lavoro gravose e disagevoli, anche a causa delle caratteristoche morfologihe del territorio, gli hanno comportato scuotamenti e vibrazioni meccaniche al corpo intero e microtraumi ripetuti, posture incongrue, sovraccarico biomeccanico degli arti e movimentazione manuale di carichi.

Il ricorrente ha pertanto concluso di aver contratto una malattia professionale a causa dell’espletamento della sua attività lavorativa, consistente nella “Gonartrosi bilaterale con condropatia femoro-rotulea di alto grado. Periartrite scapolo- omerale bilaterale”.

Si è costituito in giudizio l'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali, in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.

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L’INAIL ha contestato che il ricorrente abbia svolto le mansioni indicate nel ricorso, e escluso in ogni caso la sussistenza del nesso eziologico tra le lavorazioni asseritamente eseguite e le malattie contratte.

Espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, concesso termine per note difensive, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti che seguono.

Come è noto, per malattia professionale si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa.

Mentre per le malattie cd. Tabellate opera una presunzione di legge circa l'origine lavorativa della patologia, nelle ipotesi di malattie non tabellate grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e il lavoro svolto.

Ciò chiarito, si osserva in primo luogo che può dirsi provato, all’esito della prova testimoniale (vedi teste Cesare De Santis e Pacifici Giuseppe) che il ricorrente abbia espletato le attività lavorative descritte nel ricorso introduttivo, e che in particolare, era solito scavare buche con il martello a percussione, utilizzava martelli pneumatici; eseguiva le riparazioni dei giunti sottoreannei e che, durante lo svolgimento delle sue mansioni, era solito trasportare materiale da lavoro pesante a spalla quando il cantiere era inaccessibile con altri mezzi.

In particolare, il teste Cesare De Santis, collega del ricoreente per oltre venticinque anni, ha riferito che “Entrambi lavoravamo le dipendenze dell’Enel ed eravamo nella stessa squadra. Quando io sono andato in pensione il ricorrente ancora lavorava. Sia io che la ricorrente ci occupavamo di lavori molto pesanti, per esempio tentavamo i pali, facevamo le buche, il tutto rigorosamente a mano, con il cobra e la divella. Il ricorrente inoltre era un operatore mezzi speciali, ovvero portava la gru e altri mezzi pesanti. È vero che il ricorrente si occupava anche dell’ammodernamento smantellamento di elettrodotti aerei e sotterranei. Il ricorrente si occupava anche della esecuzione di

allacci rurali, e della manutenzione ordinaria e straordinaria di Da:

PASTORE ROSSELLA GIUSI Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 260fcdd7e3d26bdb

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tutti gli elettrodotti. Noi lavoravamo nella provincia di Frosinone nei territori di Alatri e dei comuni vicini come Guercino, Vico, Veroli, Tecchiena, Ferentino. I pali, venivano movimentati sempre manualmente, ovvero a spalla e spesso dovevamo portarli lontani in mezzo alla campagna. Noi lavoravamo otto ore al giorno. Avevamo altresì dei turni di reperibilità. Il ricorrente lavorava all’aperto e questo anche quando pioveva. Il ricorrente si occupava poi anche insieme a noi di caricare manualmente il camion di tutte le apparecchiature che ci servivano per. Ricordo che la gru c’era solo nei posti “comodi”, mentre negli altri posti un po’ scomodi da raggiungere noi facevamo tutto manualmente. I muletti noi non ce l’avevamo.

Confermo le attività indicate nel cap. 11 del ricorso. In particolare, per quanto concerne l’armamento sostegni, preciso che dovevamo stare su un palo in alto su delle staffe per anche due o tre ore, o anche mezza giornata se occorreva. Le braccia le dovevamo tenere sia sopra la testa e sia ad altezza inferiore, dipendeva dalle lavorazioni da fare. Portavamo su con la corda i materiali che ci servivano. Queste attività le faceva anche il ricorrente. Su questi pali generalmente dovevamo salire tutti i giorni. Usavamo tutti i giorni martelli pneumatici e cobra. Il ricorrente poi faceva i giunti sotterranei dentro ad una buca oppure sui pali. Quando eravamo a terra, eravamo inginocchiati, e ci voleva circa 3 o 4 ore, anche una giornata, dipendeva. Sui pali invece salivamo sulle staffe come ho detto prima”.

La deposizione è stata poi integralmente confermata dal teste Pacifici Giuseppe, il quale ha lavorato con il ricorrente dal 1976 al 1986, e poi nuovamente dal 2000 al 2004, che ha riferito che

“Entrambi lavoravamo le dipendenze dell’Enel ed eravamo nella stessa squadra nel periodo dal 2000 al 2004, nel periodo antecedente sopra riferito a volte eravamo nella stessa squadre, altre volte no, ma comunque eravamo nello stesso reparto.

Quando io sono andato in pensione il ricorrente ancora lavorava. Sia io che la ricorrente ci occupavamo di lavori molto pesanti, per esempio montavamo i pali, facevamo le buche, il tutto a mano, con il compressore, cobra e la vanga, e anche con la mazza, paletta. Il ricorrente inoltre era un operatore mezzi speciali, ovvero portava la gru e altri mezzi pesanti che servivano a fare le buche nelle rocce, dotati di una trivella. È vero che il ricorrente si occupava anche dell’ammodernamento e smantellamento di elettrodotti aerei e sotterranei. Il ricorrente si occupava anche della esecuzione di allacci rurali, e della

manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli elettrodotti. Da: PASTORE ROSSELLA GIUSI Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 260fcdd7e3d26bdb

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Noi lavoravamo nella provincia di Frosinone fino a Cassino e anche in alcuni territori del Comune di Roma (Subiaco).

I pali, venivano movimentati manualmente, ovvero a spalla quando i mezzi non riuscivano a passare a causa delle strade piccole e di collina per esempio. Noi lavoravamo otto ore al giorno, di solito e a volte facevamo anche lo straordinario.

Avevamo altresì dei turni di reperibilità. Il ricorrente lavorava all’aperto e questo anche quando pioveva. Il ricorrente si occupava poi anche insieme a noi di caricare manualmente il camion di tutte le apparecchiature che ci servivano per lavorare.

In genere il camion veniva caricato di mattina. Ricordo che la gru c’era solo nei posti “comodi”, mentre negli altri posti un po’

scomodi da raggiungere noi facevamo tutto manualmente. I muletti noi non ce l’avevamo. Confermo le attività indicate nel cap. 11 del ricorso. In particolare, per quanto concerne l’armamento sostegni, preciso che dovevamo stare su un palo in alto o su delle staffe o su delle scale, per anche più ore al giorno dipendeva dalle lavorazioni che dovevamo fare. Le braccia le dovevamo tenere sia sopra la testa e sia ad altezza inferiore, dipendeva dalle lavorazioni da fare. Portavamo su con la fune i materiali che ci servivano. Queste attività le faceva anche il ricorrente. Su questi pali salivano con frequenza variabile, poteva capitare anche tutti giorni, oppure poteva capitare di doverci salire solo due giorni in una settimana. Dipendeva dalle lavorazioni da fare. Usavamo con frequenza variabile i martelli pneumatici e il cobra, poteva capitare di doverli usare tutti i giorni per una buca molto grande o anche di non doverli usare per qualche giorno di seguito. Il ricorrente poi faceva i giunti sotterranei dentro ad una buca oppure i terminali che si fanno invece sui pali. Quando eravamo a terra, eravamo inginocchiati, e ci voleva circa 7 o 8 ore, anche una giornata, dipendeva se bisogna fare uno o più giunti. Sui pali invece salivamo sulle staffe o scale come ho detto prima”.

Le deposizioni sono pienamente attendibili, stante la precisione con cui sono state descritte le situazioni e il disinteresse manifestato ai fatti di causa. Si osserva peraltro che i testi hanno riferito su circostanze apprese direttamente, essendo stati entrambi colleghi di lavoro del ricorrente per lunghi periodi.

Ritenuto provato pertanto lo svolgimento delle mansioni dedotte nel ricorso, si evidenzia che la Consulenza medica espletata ha accertato che il ricorrente “è affetto dalle seguenti infermità,

quale conseguenza di malattia professionale: Da: PASTORE ROSSELLA GIUSI Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 260fcdd7e3d26bdb

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- Spondiloartrosi con protusioni discali. Gonartrosi e Coxartrosi.

già giudicate in data 20.06.’13 dall’INAIL come malattia professionale con danno inabilitante di grado 18%. ai sensi D.LGS 38/2000 e Periartrite scapolo-omerale bilaterale con danno inabilitante di grado 8%”. Codice 226 D.LGS 38/2000. In merito, non si concorda con il giudizio valutativo espresso in base a quanto manifestato e documentato in sede di accertamento dell’INAIL ed oggetto del presente contenzioso;

con il rilievo di una valutazione dell’inabilità secondo i baremes valutativi del D.L.38/00 sopra specificati; per un totale complessivo, applicando le previste formule di calcolo riduzionistiche, del danno del 23 (ventitre)% a decorrere dalla domanda di riconoscimento e confermato allo stato attuale”.

All’udienza odierna, il CTU, chiamato a chiarimento dal Giudicante, ha specificato che “le persistenze già riconosciute dall’Inail erano in percentuale di quattordici (14%) e non come per refuso indicate nell’18%, mentre confermo il riconoscimento della patologia per cui oggetto di causa (perioartrite scapolo omerale bilaterale) che come da Codice tabellare D.L. 38/2000 è valutata come inabilitante di grado otto per cento (8%). Pertanto l’insieme del baremes valutativo applicando le previste formule di calcolo, comporta un danno al 21% (ventuno per cento) da riconoscersi dalla domanda amministrativa”.

Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.

Va soltanto specificato che nel presente giudizio non è stat5o chiesto l’aggravamento della malattia già riconosciuta, che quindi deve essere valutata al 14%.

Sulla percentuale di danno biologico, giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all’11%.

Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l’erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita ( art.13 ).

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La nuova disciplina si applica alle malattie professionali denunciate (e agli infortuni sul lavoro verificatisi) a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.

Il ricorrente avrà quindi diritto alla costituzione della rendita di cui all’art.13 comma 2 del D.Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 21%, tenendo in considerazione l’istanza di unifica dei postumi contenuta nelle conclusioni del ricorso, con decorrenza dalla domanda amministrativa.

Le spese di lite e quelle di CTU sono a carico dell'Ente assicuratore, secondo la norma della soccombenza, sulla base della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.

Le spese di CTU, sono poste in capo all’Inail, e liquidate sulla base della completezza e complessità dell’accertamento peritale.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l’INAIL, in data 22.12.2017, nella causa iscritta al n. 3813/2017 R.G.A.C. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:

Dichiara la natura professionale della malattia contratta da (“Periartrite scapolo-omerale bilaterale) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità

psico-fisica in misura pari all’8%, che unificato alla precedente malattia professionale già riconosciuta dall’Inail (Spondiloartrosi con protusioni discali. Gonartrosi e Coxartrosi), determina una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura pari al 21

%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;

dichiara il diritto di parte ricorrente alla costitutzione della rendita di cui all’art.13 comma 2 del D.Lvo n.38 del 2000 e condanna l'INAIL ad erogare la prestazione con

decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi ligali e rivalutazione monetaria;

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Condanna l’INAIL al pagamento, in favore di

delle spese di lite, che si liquidano in euro 1800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi;

pone definitivamente a carico dell’INAIL le spese di C.T.U. in favore del dott. Luca Sabatino, che si liquidano in euro 580,00 oltre Iva e accessori.

Frosinone, 18 Dicembre 2019

Il Giudice Rossella Giusi Pastore

Da: PASTORE ROSSELLA GIUSI Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 260fcdd7e3d26bdb

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