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Sentenza n /2019 pubbl. il 03/07/2019 RG n /2015 Repert. n /2019 del 03/07/2019

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cecilia Bernardo, ha emesso la seguente S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 44612 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, t atte uta i de isio e all’udie za dell’11.12.2018 e vertente

T R A INTERFIDI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Elettivamente domiciliata in Roma, via dell’A a A ada n. 24, presso lo studio degli avv.ti Matteo Di Pumpo e Massimiliano Mileto, che la rappresentano e difendono in virtù di procura unita all’atto di itazio e.

ATTRICE E

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA.

Elettivamente domiciliata in Roma, Oslavia n. 40, presso lo studio dell’avv. Massimo Bevere, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti.

CONVENUTA OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI

All’udie za di p e isazio e delle conclusioni dell’ . .2018, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190

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c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:

-Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Interfidi srl. in liquidazione conveniva in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro spa., esponendo che:

-aveva intrattenuto con la Banca convenuta il rapporto di conto corrente n.

4200/16832, acceso nel 1993 e chiuso in data 23.6.2015;

-nulla doveva la società attrice nei confronti della Banca;

-tuttavia, si era resa conto che, nel corso del rapporto, la Banca aveva applicato interessi illegittimi, così da condurre la società attrice a chiedere una verifica contabile;

-all’esito di tale ve ifi a, e a e e so he la a a aveva applicato interessi usurari, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, aveva omesso di indicare i tassi creditori e debitori, aveva applicato lo ius variandi in assenza di specifica pattuizione;

-la società attrice vantava, dunque, un credito restitutorio nei confronti della Banca pa i ad € . , .

-Premesso ciò, la parte attrice chiedeva:

In via principale:

- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione del T.U.B. e degli artt. 1283, , . . e .p. ovve o l’illegitti ità e la ullità delle p ati he di usu a, a ato is o, applicazione di commissioni di massimo scoperto, di tassi ultralegali pattuiti con rinvio uso piazza, di tassi di interesse creditorî e debitorî decisi unilateralmente e indebito arricchimento e l’i effi a ia di og i e ualsivoglia apitalizzazio e di i te essi o hé l’i effi a ia delle odifi he apportate unilate al e te dalla o ve uta sui / i esa e e pe l’effetto o da a e la Ba a a o ispo de e all’Att i e la so a di € . , o la dive sa aggio e o i o e so a he dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In subordine

- ualo a o dovesse esse e a e tata l’usu a ei te i i spe ifi ati i a ativa, a e ta e e di hia a e l’illegitti a appli azio e di i te essi a ato isti i, di o issio i di assi o s ope to, di tassi ultralegali senza alcuna preventiva pattuizione, di tassi di interesse creditorî e debitorî decisi e odifi ati u ilate al e te e i de ito a i hi e to e l’i effi a ia di og i e ualsivoglia apitalizzazio e di i te essi sui / i esa e pe tutti i t i est i o usu a i e pe l’effetto condannare la Banca alla refusione di tutte le somme che dovessero essere accertate in corso di

ausa e a seguito di o sule za te i a d’uffi io, olt e i te essi legali e ivalutazio e o eta ia;

In via ulteriormente gradata:

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di tassi ult alegali, a e ta e e di hia a e l’illegitti a appli azio e di i te essi usu a i, a ato isti i, di tassi di interesse creditorî e debitorî decisi e modificati unilateralmente e indebito arricchimento e l’i effi a ia di og i e ualsivoglia apitalizzazio e di i te essi sui / e pe l’effetto o da a e la Banca alla refusione di tutte le somme che dovessero essere accertate in corso di causa e a seguito di o sule za te i a d’uffi io, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

^^^^^^

-Si costituiva in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro spa., la quale eccepiva innanzitutto la genericità ed inammissibilità delle domande avanzate. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, deducendo che:

-la società attrice era decaduta dalla facoltà di contestare le risultanze degli estratti conto e comunque il diritto di credito vantato era prescritto;

-il al olo dell’usu a e a stato e o eamente effettuato in assenza del contratto di o to o e te e diffo e e te dalle Ist uzio i della Ba a d’Italia;

-le commissioni di massimo scoperto erano state espressamente pattuite;

-non erano state specificamente individuate e quantificate le spese asseritamente non dovute.

OSSERVA IN DIRITTO 1 – Delimitazione del thema decidendum:

Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la parte attrice, titolare del rapporto di conto corrente n. 4200/16832, acceso nel 1993 e chiuso in data 23.6.2015, sul quale venivano girocontate le competenze del conto accessorio n. 280747, ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l’appli azio e, da parte della Banca convenuta, di interessi illegittimi ed al fine di sentirla condannare alla ripetizione degli interessi indebitamente applicati.

In particolare, con riferimento al suddetto rapporto, la parte attrice ha lamentato l’applicazione illegittima di:

a) Interessi usurari;

b) Interessi indeterminati ed in assenza di pattuizione scritta;

c) Commissioni di massimo scoperto.

Per contro, la Banca convenuta ha eccepito la genericità ed infondatezza delle avverse doglianze.

^^^^^^

2 – Sulla forma scritta dei contratti bancari:

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L’a t. TUB ai o i e sta ilis e he i o t atti so o redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga disposizio e è o te uta ell’a t. TUF, o ife i e to ai o t atti di i te ediazio e fi a zia ia, a he se a a il ife i e to al ilievo d’uffi io del giudi e.

E’ evide te, ui di, he la fo a scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso –pur presente- non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.

Qualora manchi un valido contratto scritto di apertura del rapporto, si pone il problema di quali siano le conseguenze, con particolare riferimento al rapporto di conto corrente. Ci si è

hiesti, i fatti, se i tal aso possa t ova e appli azio e il tasso sostitutivo p evisto dall’a t.

TUB.

O e e, l’a t. TUB (dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 p evede he i o t atti i di a o il tasso di i te esse e og i alt o p ezzo e o dizione praticati, i lusi, pe i o t atti di edito, gli eve tuali aggio i o e i i aso di o a . Poi, il su essivo o a sta ilis e he i aso di i osse va za del o a … si appli a o a il tasso o i ale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni o di a i del teso o a uali o di alt i titoli si ila i … .

Si hè, ella ipotesi di ui al o a dell’a t. TUB i osse va za della fo a s itta pe il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4, come esp essa e te p evisto. Del esto, il o a dell’a t. TUB p evede u a ipotesi di auto ati a sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia.

Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva i adi e di effetti l’ope azio e di auto o ia p ivata i postata dai o t ae ti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le p estazio i eseguite da e t a e le pa ti, ai se si dell’a t. . .. Tuttavia, essendo il conto o e te u appo to di du ata, ell’a ito del uale le pa ti a ota o sul o to e ip o he i esse t a le uali ope a la o pe sazio e, sa à e essa io edia te u a tu i ost ui e l’i te a movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.

^^^^^^

3 – Esame delle allegazioni attoree e della documentazione in atti:

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Ciò p e esso e passa do all’esa e della fattispe ie o eta, va i a zitutto ilevato che nel caso in esame non risulta presente in atti il contratto di apertura del rapporto di conto corrente e del rapporto di conto accessorio n. 280747, essendo state depositate solo le lettere relative alla concessione di affidamenti, sottoscritte solo dalla Banca.

I pa ti ola e, ell’atto di itazio e la pa te att i e ha dedotto he o esiste copia scritta del contratto di conto corrente. Ciò nonostante, la Banca convenuta non ha dato dimostrazione del contrario, omettendone la produzione in giudizio.

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la mancanza di forma scritta del contratto di apertura del rapporto determina la nullità totale dello stesso, con conseguente impossibilità di applicare qualsivoglia interesse, spesa o commissione, non risultando queste pattuite per iscritto.

Ed infatti, nella ipotesi di cui al comma 3 dell’a t. TUB i osse va za della fo a s itta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4 (mancata indicazione del tasso in un contratto esistente con conseguente nullità parziale dello stesso ed automatica sostituzione della clausola nulla).

Sicchè, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l’ope azio e di auto o ia p ivata i postata dai o t ae ti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai se si dell’a t. . ..

Per questo motivo, è stata disposta una CTU, al fine di ricostruire, sulla base degli estratti o to dispo i ili, l’i te a ovimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.

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4 – Le risultanze della ctu:

L’ausilia e del giudi e ha, quindi, evidenziato che il conto corrente n. 4200/16832 giroconta le competenze maturate su altri conti accessori, Tuttavia, considerato che oggetto del giudizio sono solo il conto principale ed il conto anticipi n. 280747, esclusivamente tali rapporti sono stati oggetto di ricalcolo.

Di o segue za, ell’effettua e il i al olo –sulla base di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha annullato i giroconti effettuati dalla Banca solo con riferimento al conto anticipi suindicato.

Pe alt o, sta te l’e ezio e di p es izio e sollevata te pestiva e te dalla Ba a o ve uta ed ope a do l’o di a io te i e de e ale, per il periodo antecedente i dieci anni dalla

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chiusura del rapporto, il consulente ha lasciato invariate le competenze girocontate a qualsiasi titolo sul conto ordinario sino a tale data.

Ed infatti, come affermato dalla Suprema Corte, In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata. (Sez. 1 - , Sentenza n. 2660 del 30/01/2019, Rv. 652622 - 01) .

Nel aso i esa e, i asse za di u valido appo to di ape tu a di edito sta te l’asse za di pattuizione scritta) ogni versamento deve considerarsi solutorio, con conseguente maturazione della prescrizione dalla data del pagamento.

Dalla data suindicata in poi, il consulente ha effettuato il ricalcolo del rapporto, non applicando alcuna capitalizzazione; applicando il tasso legale sia per gli interessi attivi sia per gli interessi passivi; stornando dal conteggio tutti gli addebiti a titolo di spese, commissioni e CMS.

In conclusione, il saldo finale del conto corrente n. 4200/16832, è pari ad € 526.473,47 (saldo positivo, a credito per il correntista), risultando prescritte competenze per Euro 80.194,31.

^^^^^^

5 – Conclusioni:

Alla luce delle precedenti considerazioni, attesa la nullità dei contratti di conto corrente n.

4200/16832 e n. 280747 per difetto di forma scritta, la Banca convenuta va condannata alla ripetizione della somma di € 526.473,47, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto sino al saldo.

Le spese della presente procedura seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai se si del DM / , i agio e dell’a olto. Le spese della consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) CONDANNA la convenuta BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA. alla ripetizione, in favore della società attrice INTERFIDI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, della somma di € 526.473,47, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto sino al saldo;

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b) CONDANNA la convenuta BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA. alla refusione, in favore della società attrice INTERFIDI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, delle spese di lite, che liquida in € . , per spese ed € 18.452,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;

c) PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Roma, in data 22.6.2019

Il Giudice

Dr.ssa Cecilia Bernardo (Provvedimento sottoscritto con firma digitale)

Firmato Da: BERNARDO CECILIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6462af400f4ae1c0d88a679581d190c2

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