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Sentenza n. 15/2019 pubbl. il 12/09/2019 RG n. 7/2017

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FORLÌ

LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella causa n. 7/2017 R.G.A.C. promossa

DA

MAGNI NICOLETTA (avv. SILVETTI MASSIMILIANO)

CONTRO

MOSCHINI-PIEROTTI-PRATESI S.R.L. (avv. TALLARICO MARIANNA)

NONCHÉ CON L’INTERVENTO DI

FISAC CGIL FORLÌ (avv. SILVETTI MASSIMILIANO)

avente ad oggetto: risarcimento del danno;

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispetti atti di causa, qui da intendersi riprodotte e su cui è intervenuto separato dispositivo, osserva quanto segue:

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deteriore rispetto a quello derivante dall’applicazione della precedente fonte collettiva (tanto che la retribuzione lorda passava da € 1.385,93 nel novembre 2014 ad € 1.329,35 nel dicembre 2014). Agisce pertanto in giudizio al fine di sentir condannare la resistente al pagamento delle spettanti differenze retributive.

2. La domanda appare fondata alla luce delle considerazioni che seguono.

3. Ripercorrendo gli esiti interpretativi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, occorre rilevare che:

- i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost1;

- alla scadenza prevista del contratto collettivo regolarmente disdetto secondo quanto previsto dalle parti stipulanti, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2704 cod. civ. o comunque una regola di ultrattività del contratto medesimo, ed il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge (in particolare, quanto alla retribuzione, dall'art. 36 Cost.) e da quelle convenzionali eventualmente esistenti, le quali ultime possono manifestarsi anche "per facta concludentia", con la prosecuzione dell'applicazione delle norme precedenti2;

1 Cass., 15.12.2016, n. 25919.

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- nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, per cui le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, il lavoratore stesso non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente e ciò in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nel caso di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale3;

- (a specificazione di quanto poc’anzi rilevato) le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi di prestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi4.

4. Il datore di lavoro ha affermato che “il contratto individuale di

lavoro della Ricorrente contiene un rinvio formale per la regolamentazione del rapporto al “CCNL Assicurazioni SNA-UNAPASS”. La sig.ra Magni, infatti, è stata assunta nel corso del settembre 2010: all’epoca, il CCNL sottoscritto, sul versante datoriale, da SNA e UNAPASS trovava applicazione in forza dell’automatico rinnovo biennale previsto dall’art. 67

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del CCNL SNA-UNAPASS 2007, che, alla naturale scadenza in data 31 dicembre 2008, non era stato rinnovato dalle Parti collettive stipulanti. Dopo la fine del 2008, e anche nel corso del biennio successivo, le trattative per il rinnovo del contratto collettivo tra lo SNA e la FISAC-CGIL, la FIBA-CISL e la UILCA-UIL si sono trascinate a lungo e l’Agenzia ha continuato

a applicare di fatto il contratto scaduto fino al 30 novembre 2014”.

Lo stesso datore quindi precisa di aver sempre “applicato il CCNL

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esame, invece, il vecchio CCNL SNA - UNAPASS non esiste più ed era già da tempo scaduto: attualmente sono in vigore due diversi CCNL, entrambi astrattamente idonei a integrare il rispetto del rinvio formale (al CCNL SNA – UNAPASS) contenuto nella lettera di assunzione della sig.ra Magni. La scelta relativa all’applicazione di uno piuttosto che dell’altro rientra dunque nella discrezione del datore di lavoro garantita dall’art. 39 Cost., e naturalmente la Moschini Pierotti Pratesi S.r.l. dà applicazione al contratto collettivo sottoscritto dalla associazione cui da sempre aderisce.”.

5. Ora, proprio quanto affermato dal datore di lavoro in relazione alla natura del rinvio operato nel contratto individuale al C.C.N.L. sembra condurre a disattendere, nel particolare caso di specie, l’esito raggiunto per cui si tratterebbe di rinvio formale alla fonte collettiva.

5.1. Il rinvio formale (o mobile o non recettizio), infatti, è notoriamente rinvio alla fonte normativa astrattamente considerata e vale a richiamare la disciplina posta dalla fonte medesima quale che sia il relativo contenuto, dovendosi tenere conto, pertanto, anche del differente contenuto che la fonte stessa è suscettibile di assumere nel tempo, a seguito di modificazioni normative.

Nel caso di specie, il riferimento, operato il 29.4.2011, nella lettera di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, (non al C.C.N.L. genericamente applicato dall’azienda ma) al “CCNL Assicurazioni SNA –

UNIPASS applicato dall’azienda” non consente di far questione di rinvio

formale e ciò proprio in quanto, come affermato dallo stesso datore di lavoro, la fonte collettiva non era più vigente a quella data, trattandosi pertanto di richiamo che, così inteso, va ritenuto per definizione inoperante.

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Solo da questo punto di vista quindi il rinvio assume senso e ragion d’essere e l’unicità di intento delle parti del contratto individuale deve portare a ritenere che questo fosse il significato attribuito al richiamo sin nella lettera di assunzione.

In tal modo il rinvio ben può assumere il senso di un impegno, assunto dal datore di lavoro già nel contratto individuale, di corrispondere alla lavoratrice il trattamento complessivamente risultante dall’applicazione del C.C.N.L. Assicurazioni SNA – UNIPASS, almeno nei valori applicabili alla data della costituzione del rapporto, ferma restando l’operatività dell’art. 2077 c.c. in ragione di successivi incrementi retributivi.

E non vale affermare, come fa la resistente, che la domanda attorea sarebbe incompatibile con l’eventuale natura materiale del rinvio, atteso che “la Ricorrente chiede l’applicazione del CCNL UNAPASS 2014 e non del

CCNL SNA-UNAPASS del 2007”. Invero la ricorrente più che chiedere

l’applicazione del C.C.N.L. UNAPASS 2014 si limita a chiedere la differenza tra quanto pattuito in sede di stipulazione del contratto individuale e quanto percepito in applicazione del C.C.N.L. stipulato tra la SNA e le OO.SS. FESICA/FISALS5.

5.3. Se è così è allora chiaro che l’adesione del datore di lavoro, a partire dal dicembre 2014, al successivo C.C.N.L. stipulato tra la SNA e le OO.SS. FESICA/FISALS è operazione che non involge alcuna delle questioni o dei principi prima illustrati in punto di successione di contratti

5

V. p. 5 del ricorso: “il contratto di lavoro, infatti, richiama espressamente e

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collettivi (e di relativa incidenza sul contratto individuale dei trattamenti successivi deteriori), occorrendo soltanto tener conto del disposto dell’art. 2077 c.c., per cui le clausole del contratto collettivo (cui il datore di lavoro successivamente aderisce) non si sostituiscono alle clausole difformi del contratto individuale che siano favorevoli al prestatore di lavoro. E nel caso di specie è pacifico che il trattamento complessivamente assicurato dal contratto individuale, attraverso il richiamo delle disposizioni del C.C.N.L. Assicurazioni SNA – UNIPASS., tenendo anche conto (ex art. 2077 c.c.) degli incrementi derivanti dal C.C.N.L. Agenzia 2009 – 2011 sottoscritto da S.N.A., sia favorevole rispetto al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione del successivo contratto collettivo.

6. Alla ricorrente spetta allora quanto richiesto a titolo di differenze retributive a far data dal dicembre 2014, come da conteggi allegati.

Gli importi così determinati andranno aggiunti alle differenze tra quanto pagato a partire dal settembre 2010 e quanto dovuto, occorrendo infatti tener conto degli incrementi previsti dalle tabelle retributive vigenti dal 2011 (v. allegato 4 della ricorrente, p. 54) per il livello di inquadramento e non pagati. Il tutto per € 2.992,01.

Vanno ancora aggiunti per le stesse ragioni i maggiori importi richiesti a titolo di t.f.r. per e 286,32 e di indennità sostitutiva delle ferie non godute per € 71,98.

Alla ricorrente va riconosciuta poi, in ragione dell’inapplicabilità del regime retributivo applicato dal dicembre 2014, sfavorevole rispetto al trattamento concordato in sede di contratto individuale, la restituzione di quanto trattenuto dal datore di lavoro a partire dal dicembre 2014 ai fini del versamento all’ente Bilaterale per il Settore Privato, per € 63,54.

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6.1. Controparte contesta i conteggi in ragione del fatto che la ricorrente non ha considerato i superminimi percepiti dal gennaio 2013, dichiarati assorbibili dal datore di lavoro.

Premesso che degli stessi la ricorrente ha tenuto conto nel determinare il valore dell’importo mensilmente percepito, si nota che essi non possono compensarsi con gli incrementi stipendiali dovuti in applicazione delle tabelle allegate al C.C.N.L. Assicurazioni SNA – UNIPASS., che hanno in realtà rideterminato il minimo retributivo; né vi è stato un miglioramento nel trattamento percepito dalla lavoratrice – in cui considerarli assorbiti – derivante dall’applicazione del regime economico di cui al C.C.N.L. stipulato tra la SNA e le OO.SS. FESICA/FISALS.

7. La regolamentazione delle spese di lite tra ricorrente e datore di lavoro. Si compensano le spese tra quest’ultimo e Fisac CGIL Forlì, che ha sostanzialmente aderito alle argomentazioni della ricorrente.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente, per le voci di cui in motivazione, dell’importo di € 3.413,85, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;

condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.961,00, oltre accessori di legge;

compensa le spese di lite tra resistente e Fisac CGIL;

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