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COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO

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Academic year: 2022

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COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO

Valceresio

Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE

tel. 0332/47.67.80 – fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120 Valganna Valmarchirolo

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D. LGS. N. 50/2016

Tra

la Comunità Montana del Piambello ed i Comuni sottoscrittori di cui all’allegato “A” alla presente, suddiviso in più parti secondo la data delle singole sottoscrizione.

PREMESSO CHE:

• le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "sono unioni di Comuni montani ... per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali"; - che l'art. 11 della Legge 31/01/1994 n. 97 dispone che i "Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi; - che comunque per effetto del rinvio normativa operato dal decreto legislativo n. 267/2000 alle comunità montane si applica l'articolo 32 dello stesso decreto legislativo;

• l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

• l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18 aprile /2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;

• l'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ha stabilito che se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia procede all'acquisizione di lavori, beni e servizi, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo, ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, oppure mediante unioni di comuni costituite e qualificate

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come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento, oppure ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; - che pertanto la Comunità Montana è legittimata a svolgere il compito di centrale unica di committenza per conto dei comuni in quanto unione di comuni; - Lo Statuto della Comunità Montana del Piambello prevede la possibilità di conferire funzioni e gestire servizi in forma associata, con la partecipazione anche soltanto di alcuni dei Comuni membri;

• che la Comunità Montana del Piambello con delibera della Giunta Esecutiva n. 105 del 04/12/2019 ha istituito nell’ambito del proprio organigramma la Centrale di committenza per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, approvando con la deliberazione assembleare 29 del 16/12/2019 lo schema della presente convenzione per la gestione della stessa in forma associata;

CONSIDERATO CHE

• attraverso lo strumento della centrale unica di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’azione amministrativa;

• attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un’azione amministrativa più snella e tempestiva, cercando di semplificare gli adempimenti e le procedure;

• tale modello di gestione consente un’ottimizzazione delle risorse, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

DATO ATTO CHE:

• la Convenzione rappresenta uno strumento flessibile e consono per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica;

• l’art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare: i) i fini; ii) la durata; iii) le forme di consultazione tra gli enti contraenti; iv) i loro rapporti finanziari; v) gli obblighi e le garanzie reciproche;

RITENUTO CHE:

• sarà necessario disciplinare con specifici accordi/regolamenti attuativi la puntuale regolamentazione dell’organizzazione della gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Tutto ciò premesso, ritenuto e visto tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – Premesse

Le premesse di cui sopra e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente Convenzione.

Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.

ARTICOLO 2 - Oggetto

1. Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, l’Ente conferisce alla Comunità Montana del Piambello le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi dell’art.

37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Alla Centrale di Committenza è attribuito il ruolo di gestore del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. In particolare alla Centrale di Committenza spettano i compiti di:

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- organizzare il servizio per conto degli Enti aderenti nel rispetto delle indicazioni programmatico- operative fornite dagli stessi;

- gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;

- adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dagli Enti aderenti.

ARTICOLO 3 - Ambito di applicazione

La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (esclusi gli affidamenti diretti) in cui è necessario svolgere una procedura comparativa tra più operatori economici, senza alcuna distinzione di valore, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

La presente convenzione non si applica:

• a tutte le procedure finalizzate all’affidamento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016;

• agli acquisti mediante mercato elettronico Mepa, Consip e Neca/Sintel o mediante accesso alle Convenzioni Consip.

Resta ferma la possibilità per i Comuni di gestire autonomamente i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 4 – Enti aderenti

La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti i Comuni dell’ambito territoriale della Comunità Montana del Piambello interessati, previa approvazione della stessa da parte dei propri Consigli Comunali.

ARTICOLO 5 – Competenze della Centrale di Committenza

Rientra nella competenza della Centrale di Committenza lo svolgimento di tutti gli adempimenti inerenti la gestione della procedura di affidamento fino all’aggiudicazione. In particolare spettano alla Centrale di Committenza i seguenti compiti:

a) collabora con i singoli Enti aderenti nella definizione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara, incluso lo schema del contratto, per le parti strettamente funzionali alla procedura di gara

b) collabora con i singoli Enti aderenti alla corretta individuazione per la definizione della procedura di gara per la scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;

c) collabora con i singoli Enti aderenti per la definizione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

d) nomina il Responsabile del procedimento relativamente alla sub procedimento di gara rimesso alla Centrale di committenza;

e) prepara la documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l’avviso, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

f) acquisisce il CIG valido per la procedura di gara

g) risponde alle richieste di chiarimento di natura giuridico – amministrativa e procedurale formulate dagli Operatori economici nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;

h) in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nomina la commissione giudicatrice, in accordo con il Responsabile del Procedimento;

i) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino all’aggiudicazione, ivi compresi le indagini di mercato per la selezione degli operatori, gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;

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j) verifica, in capo ai concorrenti, il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria;

k) provvede all’aggiudicazione.

ARTICOLO 6 – Competenze degli Enti aderenti

Rimangono in capo agli Enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando sia la fase che segue l’aggiudicazione. In particolare:

a) nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 per le fasi della procedura di gara che non sono comprese nella competenza della Centrale di Committenza;

b) attività relative alla predisposizione della programmazione dei lavori, servizi e forniture;

c) l’acquisizione di tutti i pareri e nulla osta sovraordinati all’approvazione del progetto;

d) redazione e approvazione dei progetti dei lavori, servizi e forniture da porre a base di gara;

e) acquisizione del CUP (ove necessario);

f) la definizione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

g) adozione della determina a contrarre recante l’indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione, l’atto di approvazione del progetto posto a base di gara, la copertura della spesa e la delega espressa alla Centrale di Committenza per l’espletamento della procedura di gara;

h) risposta alle richieste di chiarimento di natura tecnica formulate dagli Operatori economici nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;

i) messa a disposizione di proprio personale per l’effettuazione degli eventuali sopralluoghi obbligatori;

j) in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, liquidazione dei compensi della commissione giudicatrice;

k) presa in carico del CIG con le credenziali del proprio Responsabile unico del procedimento l) stipula del contratto

m) ogni adempimento relativo alla fase di esecuzione e gestione del contratto

n) ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici e di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente

ARTICOLO 7 - Modalità di svolgimento

1. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata, gli Enti aderenti alla Convenzione sono tenuti a comunicare alla Centrale di Committenza nei tempi concordati i fabbisogni di lavori, servizi e forniture riferiti al rispettivo Ente.

2. I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Enti partecipanti.

3. In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:

- la Centrale di Committenza si impegna, entro il termine previsto dal regolamento organizzativo, ad attivare la procedura di gara;

- completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara agli Enti aderenti interessati dalla gara ai fini degli atti conseguenziali.

4. La gestione delle procedure di gara è comunque preceduta dallo studio di fattibilità che la Centrale di Committenza appronterà sulla base del carico di lavoro attribuitole e sulla disponibilità di risorse finanziarie ed umane alla gestione del servizio in discorso.

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5. Nello svolgimento di tutte le attività di competenza della Centrale di Committenza, quest’ultima potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti all’Ente aderente.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione gli aspetti organizzativi della gestione associata delle procedure di gara sono fissati in regolamenti attuativi della Convenzione di competenza della Giunta della Comunità Montana del Piambello.

ARTICOLO 8 - Personale

1. Per il funzionamento della Centrale di Committenza, il regolamento attuativo di organizzazione della presente Convenzione disciplinerà la struttura organizzativa del personale, prevedendo anche l’utilizzo di strumenti che consentano l’utilizzo, il trasferimento o l’assegnazione temporanea alla Centrale di Committenza di unità professionali degli Enti aderenti.

2. Alla direzione della Centrale di Committenza è preposto un organo amministrativo definito Responsabile della Centrale di Committenza, nominato della Comunità Montana del Piambello e le cui funzioni sono precisate dal regolamento di organizzazione della Centrale di Committenza.

3. Alla Comunità Montana del Piambello è affidato il compito di adottare gli atti necessari per la costituzione concreta della Centrale di Committenza e per la nomina del Responsabile della Centrale di Committenza.

ARTICOLO 9 – Decorrenza, durata e scioglimento della Convenzione 1. La presente Convenzione ha durata 5 anni, decorre dal 01.01.2020 e scade il 31.12.2024.

2. Per gli enti aderenti in corso di validità l’adesione decorre dalla data di comunicazione alla Comunità Montana della deliberazione comunale di adesione ed avrà comunque scadenza il 31.12.2024.

ARTICOLO 10 – Adesioni, recesso e risoluzione

1. L’adesione alla presente convenzione, oltre che iniziale, può avvenire in corso di validità della presente convenzione. A tal fine è necessario trasmettere una comunicazione preliminare necessaria per la valutazione dell’implementazione del servizio. A seguito della comunicazione positiva da parte della Comunità Montana il comune potrà deliberare l’adesione.

2. È possibile recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di sei mesi, fermi restando eventuali obblighi già assunti. Il recesso può essere esercitato decorso almeno un anno dalla stipulazione della presente convenzione, al fine di assicurare stabilità alla struttura organizzativa della Centrale di Committenza, fatta comunque salva l’ipotesi in cui il recesso sia sostenuto da ragionevoli motivazioni rimesse alla valutazione della Comunità Montana del Piambello.

3. L’adesione o il recesso di uno o più comuni non comporta la modifica della presente convenzione, e di conseguenza non determina la necessità di adottare un’apposita deliberazione degli altri comuni e della Comunità Montana.

4. Le parti possono deliberare all’unanimità la risoluzione della convenzione.

ARTICOLO 11 - Rapporti finanziari 1. Ai fini del presente articolo si intendono per:

- “costi di funzionamento” tutti gli oneri riguardanti i costi di gestione della Centrale di Committenza, le spese per lo svolgimento delle attività da parte del personale dipendente, l’acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato;

- “costi diretti” le spese vive sostenute per lo svolgimento della singola procedura di affidamento (contributo all’ANAC, pubblicazione bandi e avvisi, ecc.).

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2. Ciascun Ente aderente rimborsa alla Comunità Montana del Piambello i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nel proprio interesse con cadenza annuale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo entro 30 giorni dalla sua ricezione. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Ente aderente, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

3. I costi di funzionamento della Centrale di Committenza sono parzialmente a carico degli Enti aderenti con le seguenti modalità.

• quota fissa annua pari ad € 0,70 per abitante

• per ogni gara, quota proporzionale all’importo dell’appalto (base d’asta più oneri della sicurezza) così determinata:

- per appalti di importi fino a 100.000,00 €: importo fisso pari a 400,00 €

- per appalti di importo superiori a 100.000,00 € e fino a 200.000,00 €: 0,4% dell’importo dell’appalto

- per appalti di importo superiori a 200.000,00 € e fino a 1.000.000,00 €: 800,00 € + 0,08%

dell’importo eccedente i 200.000,00 €

- per appalti di importo superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00: 1.440,00 € + 0,02%

dell’importo eccedente il 1.000.000,00 €

- per appalti di importo superiore i 10.000.000,00 €: importo fisso pari a 3.240,00 €

In caso di gare aggregate, l’importo dovuto sarà maggiorato del 20% per ciascun Ente aggiuntivo con ripartizione della spesa proporzionale.

Il versamento dei costi di funzionamento della Centrale di Committenza avviene annualmente in un’unica soluzione su rendicontazione predisposta dalla Comunità Montana del Piambello.

ARTICOLO 12 – Incentivi per funzioni tecniche

Ai sensi dell’art. 113, comma 5 del D.Lgs. 50/20156 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale della Centrale di Committenza nell’espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ogni Ente aderente riconosce, per ogni gara espletata dalla Centrale di Committenza, una quota pari al 10%

dell’incentivo per funzioni tecniche.

Tali importi dovranno essere versati dagli Enti aderenti a favore della Comunità Montana del Piambello per il successivo compenso al proprio personale.

ARTICOLO 13 – Contenzioso

In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di gara gestite dalla Centrale di committenza, la stessa collabora con gli Enti aderenti:

a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l’esercizio della difesa;

b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all’espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza dell’ente aderente.

ARTICOLO 14 - Risoluzioni di controversie

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Enti in merito all’esecuzione della presente convenzione ed all’applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si riesca ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

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ARTICOLO 15 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione, nonché agli atti successivi che verranno adottati in attuazione della stessa Convenzione.

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Allegato A

Sottoscrizione schema di convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di beni, servizi e lavori ai sensi dell’art. 37 del d. lgs. n. 50/2016

tra

la Comunità Montana del Piambello

in persona del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva e Patrimonio, Maurizio Piatti e

Comune di Besano in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23/12/2019

in persona del Responsabile

Comune di Brusimpiano in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27/12/2019

in persona del Sindaco Fabio Zucconelli

Comune di Cadegliano Viconago in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18/12/2019

in persona del Sindaco Arnaldo Tordi

Comune di Cremenaga in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 21/12/2019

in persona del Sindaco Domenico Rigazzi

Comune di Cuasso Al Monte in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/12/2019

in persona del Responsabile Luciano Langeli

Comune di Cugliate Fabiasco in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 23/12/2019

in persona del Sindaco Angelo Filippini

Comune di Cunardo in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 17/12/2019

in persona del Responsabile Giuseppe Cardillo

Comune di Valganna in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/12/2019

in persona del Responsabile Ottavio Verde

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

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