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COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO

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Academic year: 2022

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ELENCO DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – ANNO 2019

(art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008) COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO

1) Inquadramento normativo

L’elenco dei beni immobili di proprietà della Comunità Montana, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, come previsto dall’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni (vedasi art. 19 comma 16 bis D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito dalla legge 122/2010), deve individuare tutti gli immobili che non hanno caratteristiche e finalità d’impiego istituzionale attuali e/o future, sulla base delle prevedibili esigenze dell’ente, desumibili dai documenti di programmazione dell’ente, e che pertanto sono disponibili e suscettibili di valorizzazione e di dismissione.

L’inserimento nell’elenco dei beni del patrimonio disponibile è disposto con deliberazione della Giunta Esecutiva, a seguito di valutazioni e verifiche con i dirigenti tecnici e finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni e regolamenti vigenti.

Tale elenco, costituisce il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni”, viene allegato al bilancio di previsione e/o sue variazioni e con lo stesso unitariamente ed espressamente approvato con delibera dell’Assemblea.

L’inserimento dei beni immobili nel piano approvato dall’Assemblea determina i rilevanti effetti stabiliti dalle disposizioni dell’art. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

Non comporta l’impegno per la Comunità Montana di effettuarne l’alienazione e la rende possibile, e la cessazione per gli stessi del regime demaniale di cui all’art. 824 del Codice Civile, se ad esso soggetti per precedenti destinazioni, qualora l’Assemblea ritenga di disporla nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 42 del T.U.E.L., con le modalità e finalità stabilite dalle norme vigenti.

È inoltre da considerare che i commi 3, 4 e 5 dell’art. 58, con il loro effetto dichiarativo della proprietà, consentono di normalizzare eventuali situazioni non definite e l’assenza di esatte iscrizioni catastali.

I beni compresi nell’elenco, fino alla loro eventuale alienazione, dovranno essere valorizzati, tenendo conto delle particolari agevolazioni previste dai commi da 6 a 9 dell’articolo in esame, affinché siano o divengano produttivi per l’ente di risorse che ne consentano la manutenzione e assicurino entrate al bilancio dell’ente.

La ricognizione prevista consente la verifica e, se necessario, l’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili e la programmazione della loro destinazione e valorizzazione con procedure semplificate e con gli effetti sopra indicati.

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Da rilevare anche l’importante effetto disposto dal comma 6 dell’articolo in esame che consente la concessione a privati degli immobili inclusi negli elenchi individuati dalle Amministrazioni, ai fini della loro riqualificazione o conversione tramite interventi di recupero e ristrutturazione. Tali interventi possono prevedere anche destinazioni d’uso diverse finalizzate allo svolgimento di attività economiche o di servizio per la popolazione.

Recentemente è stata prevista la possibilità di individuare forme di valorizzazione alternativa, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi.

2) L’individuazione delle funzioni istituzionali

Il presente piano riguarda esclusivamente gli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

A tal fine, occorre prioritariamente individuare quali siano le funzioni istituzionali; occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti di diritto:

a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla legge costituzionale 18/10/2001 n. 3):

• art. 44 “La Legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”;

b) Legge 1102 del 03/12/1971 “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”

• istituzione delle Comunità Montane con attribuzione alle Regioni del compito di definire l’ambito territoriale ed il funzionamento degli organi;

c) Statuto Regione Lombardia

• riconoscimento esplicito delle Comunità Montane e loro valorizzazione anche in ragione dell’incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni comunali;

d) Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs 267/2000):

• art. 27: “Le Comunità Montane sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani …. Per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l’esercizio associato delle funzioni comunali;

• art. 28:

- spettano alle Comunità Montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.

- l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione;

- spetta altresì alle Comunità Montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;

- le Comunità Montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano;

- le Comunità Montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento;

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- alle Comunità Montane si applicano le disposizioni previste per le Unioni di Comuni, alle quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni.

e) L.R. n. 19 del 27/06/2008 “Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.

• Le Comunità Montane sono enti che associano comuni montani e che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano;

• La Regione, in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individua la Comunità Montana come destinataria di funzioni e servizi il cui ottimale espletamento sia connesso alla dimensione territoriale della medesima;

• La Comunità Montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione. Ogni funzione o servizi gestito in forma associata dalla Comunità Montana è regolato da apposita convenzione, che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l’imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all’organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti.

Per quanto concerne lo Statuto della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, occorre far riferimento all’art. 2 e all’art.3:

“Articolo 2 - Finalità della Comunità Montana”:

1. La Comunità Montana ha per fine essenziale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane, l'eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica all'interno del territorio di competenza e l'esercizio associato delle funzioni comunali;

2. La Comunità Montana si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive ed in particolare:

a) fornisce alla popolazione - riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio - gli strumenti necessari per superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e per impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;

b) predispone, attua e partecipa a programmi e iniziative rivolti alla difesa del suolo, alla protezione civile, alla protezione della natura e a dotare il territorio di infrastrutture e servizi atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, sociale e civile della popolazione;

c) individua e incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse della zona;

nell'intento di sviluppare e ammodernare l'agricoltura del proprio territorio, opera nei settori artigianale, commerciale, turistico e industriale, per il superamento degli squilibri esistenti;

d) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale; favorisce l'istruzione, la preparazione professionale e lo sviluppo culturale della popolazione;

e) concorre alla salvaguardia ed alla valorizzazione del territorio montano.

3. La Comunità Montana è espressione democratica della popolazione del proprio territorio; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali,

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“Articolo 3 - Funzioni e strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali”:

1. La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione ed attuazione del piano pluriennale dì sviluppo socio-economico, dei programmi stralcio annuali e, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:

a. assumere funzioni proprie delle Amministrazioni Comunali che la compongono, della Provincia e delia Regione, su delega delie stesse e previa deliberazione di accettazione dell'Assemblea;

b. delegare di volta in volta ai Comuni membri, a loro Consorzi o ad altri Enti Pubblici operanti ne! territorio della Comunità Montana, l'esecuzione di determinati interventi attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;

c. assumere funzioni di Consorzio di Bacino Imbrifero Montano, di Consorzio di bonifica montana, di Consorzio forestale e di Consorzio idraulico, qualora delegata, nell'ambito delle disposizioni di legge;

d. stipulare convenzioni o costituire Consorzi con altri Enti Locali operanti nel territorio della Comunità Montana, nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità Montana stessa, anche per la gestione associata di funzioni e servizi;

e. partecipare ad iniziative dell'Amministrazione Provinciale, delle Comunità Montane, di Comuni o di Società con partecipazione di capitale pubblico o privato, finalizzate al conseguimento dei propri fini istituzionali;

f. sostituire, nell'esecuzione di opere, gli Enti o persone fisiche e giuridiche inadempienti, sulla base delle normative vigenti;

g. ospitare presso la propria sede uffici e servizi statali, regionali, provinciali e locali, al fine di superare le situazioni di disagio per i cittadini e migliorare la funzionalità dell'azione amministrativa.

Per quanto sopra esposto, l’Amministrazione della Comunità Montana Valtellina di Morbegno considera strumentali alle funzioni istituzionali dell’ente i seguenti edifici di proprietà:

La sede della Comunità Montana e l’adiacente edificio sede del Servizio Protezione Civile, Antincendio Boschivo e Guardie Ecologiche;

Il Polo Fieristico di Morbegno;

Centro Zootecnico Mandamentale e sede degli Uffici Locali di ERSAF;

Il Centro natatorio mandamentale di Morbegno;

Il Centro Polifunzionale della Montagna denominato “Casa delle Guide” in Comune di i Valmasino;

L’Ecomuseo Homo Selvadego in Comune di Cosio Valtellino;

L’Ecomuseo in Loc. Sostila in Comune di Forcola;

La Chiesa e l’area circostante il Castello di Domofole in Comune di Mello;

L’immobile e l’area naturale posta sull’isola della Pescaia in Comune di Cosio Valtellino e Traona;

La Comunità Montana Valtellina di Morbegno ha in essere contratti di locazione e/o in comodato, con soggetti privati e/o pubblici per funzioni di interesse pubblico:

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• Contratto di locazione con ERSAF (Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste) per alloggiare gli uffici di zona e le attrezzature presso il centro Zootecnico Mandamentale di Morbegno;

• Contratto di concessione con la Soc. Futura s.r.l. la gestione del Centro natatorio mandamentale di Morbegno;

• Contratto di locazione con Iris Gherbesi per la gestione del Centro Polifunzionale della Montagna denominato “Casa delle Guide” in Comune di Valmasino;

• Contratto di comodato d’uso con il Sig. Vaninetti Silvano per la gestione dell’Ecomuseo Homo Selvadego in Comune di Cosio Valtellino;

• Contratto di comodato d’uso con il Comune di Forcola per la gestione dell’Ecomuseo in Loc. Sostila in Comune di Forcola;

La Comunità Montana Valtellina di Morbegno è proprietaria altresì dei seguenti beni non ritenuti strumentali all’Ente:

• “Campeggio Sasso Remenno” in Comune di Valmasino affidato in locazione alla Soc.

Stella Alpina s.r.l.;

• Reliquati di terreni agricoli in Comune di Ardenno, acquisiti nell’ambito dei lavori di L. 102/90 – Piana della Selvetta Lotto A) Realizzazione della Via di fuga e scarico del canale pedemontano;

3) Le scelte di piano

Il presente piano è allegato al Bilancio triennale 2019-2021.

Ulteriori valorizzazioni e alienazioni potranno essere previste nel corso dell’anno, integrando il presente Piano, in occasione dei provvedimenti di variazione di bilancio, con le modalità e per gli effetti di quanto previsto dal citato art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.

112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni.

Si ritiene opportuno:

Completare l’alienazione dei seguenti immobili, non ritenuti strumentali all’Ente:

• Reliquati di terreni agricoli in Comune di Ardenno, acquisiti nell’ambito dei lavori di L. 102/90 – Piana della Selvetta Lotto A) Realizzazione della Via di fuga e scarico del canale pedemontano.

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