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SENTENZA DEL CAUSA 65/81

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SENTENZA DEL 14. 1. 1982 — CAUSA 65/81

causa principalmente della loro qua- lità obiettiva di lavoratori o del sem- plice fatto della loro residenza nel ter- ritorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare quindi atta a facili- tarne la mobilità nell'ambito della Co- munità.

3. La nozione di vantaggio sociale di cui all'art. 7, n. 2 del regolamento n.

1612/68 comprende non solo le age- volazioni attribuite come diritto, ma anche quelle concesse discrezional- mente.

4. L'art. 7, n. 2 del regolamento n.

1612/68 va interpretato nel senso che la nozione di vantaggio sociale con- templata da questa disposizione com- prende i mutui senza interessi di nata- lità concessi da un istituto di credito di diritto pubblico, in base a direttive e con l'aiuto finanziario dello Stato, a famiglie a basso reddito, onde inco- raggiare la natalità. Detti prestiti vanno quindi concessi ai lavoratori di altri Stati membri alle stesse condi- zioni che ai lavoratori nazionali.

Nel procedimento 65/81,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

1.

FRANCESCO REINA,

Stoccarda, 2.

LETIZIA REINA,

Stoccarda,

e

LANDESKREDITBANK BADEN-WÜRTTEMBERG,

Ente di diritto pubblico,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, I

o

comma, del Trattato

CEE nonché dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 otto-

bre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno

della Comunità (GU n. L 257, pag. 2),

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REINA / LANDESKREDITBANK. BADEN-WÜRTTEMBERG

LA C O R T E ( T e r z a Sezione)

c o m p o s t a dai signori A. Touffait, presidente di S e z i o n e , M a c k e n z i e Stuart e U. Everling, giudici,

avvocato g e n e r a l e : Sir G o r d o n Slynn cancelliere: M . D a u s e s , referendario ha p r o n u n z i a t o la seguente

S E N T E N Z A

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedi- mento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE si possono così riassumere:

1 — Gli a n t e f a t t i e il p r o c e d i - m e n t o s c r i t t o

1. L'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257, pag. 2), recita:

«Articolo 7

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territo- rio degli altri Stati membri, a motivo

della propria cittadinanza, un tratta- mento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le con- dizioni di impiego e di lavoro, in par- ticolare in materia di retribuzione, li- cenziamento, reintegrazione profes- sionale o ricollocamento se disoccu- pato.

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.»

2. Nella causa principale, d'indole am- ministrativa, si tratta della concessione di un mutuo per la nascita di un figlio da parte della Landeskreditbank Baden- Württemberg, un ente di diritto pub- blico, fornito di capacità giuridica, posto sotto il controllo del Land Baden- Württemberg. Questa concede, su do- manda, in forza delle direttive del com- petente ministero del Baden-Württem- berg relative alla concessione di mutui familiari, dei mutui «per evitare, atte- nuare o eliminare le difficoltà economi-

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SENTENZA DEL 14. 1. 1982 — CAUSA 65/81

che delle famiglie» (punto 1 delle diret- tive), tra l'altro in ragione della nascita di un figlio.

Questi mutui sono concessi, a norma delle direttive, sino all'importo di DM 8 000, in casi eccezionali sino a D M 12 000, durano sette anni e sono senza interessi. La Landeskreditbank riceve a tal fine sovvenzioni dal Land Baden- Württemberg a carico del bilancio dello Stato.

Possono presentare apposita domanda, ai sensi delle direttive, i coniugi di cui al- meno uno sia cittadino tedesco. Gli inte- ressati devono aver stabilito la loro resi- denza, al momento della presentazione della domanda, nel Baden-Württemberg.

I mutui per la nascita sono concessi sol- tanto se il reddito familiare netto mensile medio non superi un determinato im- porto.

Come è precisato nell'ordinanza di rin- vio, le citate direttive del Ministero del Baden-Württemberg non sono normative giuridiche che attribuiscano direttamente diritti ai singoli. Il tribunale proponente le definisce piuttosto come norme di am- ministrazione interna, che vincolano la convenuta, nella sua qualità di autorità subordinata, soltanto nei confronti del Ministero, a svolgere i compiti a lei de- mandati; esse producono nei confronti dei singoli effetti giuridici indiretti, solo in quanto la Landeskreditbank non può, a pena di contravvenire al principio di uguaglianza, derogarvi senza ragioni obiettive nell'applicarle ai singoli casi.

II giudice di rinvio specifica che la con- cessione del mutuo per la nascita è con- templata solo dalla legislazione del Baden-Württemberg. I mutui per la na- scita sono considerati come sovvenzioni intese a contribuire all'incremento del tasso di natalità nella Repubblica fede-

rale di Germania e a limitare il numero di interruzioni della gravidanza.

3. I ricorrenti nella causa principale, i coniugi Francesco e Letizia Reina, sono cittadini italiani, che risiedono nella Re- pubblica federale di Germania dove svol- gono un'attività lavorativa subordinata.

In occasione della nascita di due gemelli essi chiedevano di fruire del mutuo per la nascita. La Landeskreditbank respingeva la domanda con la motivazione che il mutuo può essere concesso, ai sensi delle direttive relative alla concessione di mutui familiari, solo se almeno uno dei coniugi è cittadino tedesco.

I ricorrenti adivano il Verwaltungsge- richt di Stoccarda chiedendogli di obbli- gare la Landeskreditbank a concedere loro il mutuo per la nascita.

II giudice adito riteneva che la propria decisione dipendesse dal se, anche per i cittadini degli Stati membri, la conces- sione del mutuo possa essere subordinata alla condizione che almeno uno dei co- niugi sia cittadino tedesco. Esso sospen- deva perciò il procedimento e sottopo- neva, ai sensi dell'art 177 del Trattato CEE, alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

«1. Se l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera cir- colazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU n. L 257), vada interpretato nel senso che esso equi- para i cittadini d'altri Stati membri della Comunità economica europea ai cittadini dello Stato ospitante an- che nel caso in cui, in forza di diret- tive interne all'amministrazione che non creano un diritto soggettivo, un istituto di credito di diritto pubblico conceda su domanda, ai coniugi il cui reddito non superi un certo mas-

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RUINA / LANDF.SKREDITBANK BADEN-WÜRTTEMBERG

símale, in occasione della nascita di un figlio e al fine di evitare, mitigare od eliminare i problemi di natura economica, mutui senza interessi per i quali il Land Baden-Württemberg versa al suddetto istituto, nella mi- sura degli stanziamenti contemplati di volta in volta nel bilancio preven- tivo dello Stato, sovvenzioni desti- nate a compensare gli interessi non percepiti, in base, fra l'altro, alla considerazione che è necessario, me- diante provvedimenti d'aiuto alle fa- miglie, combattere la denatalità nella Repubblica federale di Germania e diminuire il numero delle interru- zioni volontarie della gravidanza.

2. Nel caso in cui l'art. 7, n. 2, del re- golamento (CEE) n. 1612/68 non sia applicabile, se l'art. 7, Io comma, del Trattato del 25 marzo 1957, che isti- tuisce la Comunità economica euro- pea, vada interpretato nel senso che, nelle circostanze di cui sopra, esso osta a che venga effettuata una diffe- renziazione fra i cittadini d'altri Stati membri e i cittadini dello Stato ospi- tante ai fini della concessione di mu-

» tui per la nascita».

4. L'ordinanza di rinvio è stata regi- strata nella cancelleria nella Corte il 30 marzo 1981.

Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la Landeskreditbank del Baden-Württem- berg, rappresentata dai sigg. Hanke e Stehle, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consi- gliere giuridico Manfred Beschel.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con ordi- nanza 16 settembre 1981, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di assegnare la causa, ai

sensi dell'art. 95 del regolamento di pro- cedura, alla Terza Sezione.

II — Le o s s e r v a z i o n i s c r i t t e p r e - s e n t a t e alla C o r t e

1. La Lande s kreditbank del Baden- Württemberg sostiene anzitutto che la domanda di pronuncia pregiudiziale è inammissibile, perché il Verwaltungsge- richt di Stoccarda quando ha emanato l'ordinanza di sospensione del procedi- mento e di rinvio non aveva composi- zione conforme alle disposizione in ma- teria del diritto processuale tedesco.

a) Sulla prima questione la Landeskredit- bank assume che la libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE implica solo la sop- pressione delle discriminazioni fondate sulla cittadinanza «per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre con- dizioni di lavoro», e quindi presuppone un nesso funzionale con la qualità di la- voratore subordinato. L'ambito di appli- cazione ratione materiae del regolamento n. 1612/68 è limitato in funzione dello stesso criterio.

I mutui per la nascita di cui trattasi non costituiscono «vantaggi sociali» per il la- voratore ai sensi dell'art. 7, n. 2, del ci- tato regolamento, né la loro concessione rientra nelle «altre condizioni di lavoro»

ai sensi dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE. Lo status attuale o precedente di lavoratore subordinato non è presuppo- sto per la concessione del mutuo. Né, per il calcolo dei massimali di reddito, dai quali dipende la concessione del mu- tuo, è rilevante la fonte da cui il reddito deriva. Manca pertanto qualsiasi nesso giuridico con la qualità di lavoratore di-

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SENTENZA DEL 14. 1. 1982 — CAUSA 65/81

pendente o col precedente esercizio di una attività lavorativa dipendente. Non si può inoltre ravvisare alcun effettivo osta- colo alla libera circolazione dei lavora- tori di altri Stati membri nel fatto che il mutuo per la nascita sia concesso ai cit- tadini tedeschi celibi e ai coniugi di cui almeno uno possieda la cittadinanza te- desca.

La Landeskreditbank sostiene inoltre che i mutui per la nascita sono concessi in primo luogo per motivi di politica demo- grafica, per ovviare alla flessione del tasso di natalità fra la popolazione tede- sca del Baden-Württemberg. Questo tasso è notevolmente inferiore a quello registrato fra gli stranieri che vivono in quel Land. La concessione del mutuo per la nascita rappresenta perciò un attestato di benemerenza per gli oneri sopportati in ragione della nascita e dell'educazione dei figli. Essa non si può considerare come un ingiustificato privilegio per i cit- tadini tedeschi perché è intesa semplice- mente a colmare il relativo deficit di na- scite accusato dalla popolazione tedesca nei confronti della popolazione straniera.

Il Trattato CEE non vieta agli Stati membri di trattare diversamente i propri cittadini e gli stranieri per quanto con- cerne i diritti e gli obblighi inerenti allo status di cittadino. La limitazione della cerchia dei beneficiari del mutuo ai citta- dini tedeschi o ai coniugi di cui almeno uno abbia la cittadinanza tedesca costi- tuisce, tenuto conto degli scopi di poli- tica demografica delle concessioni del mutuo, una misura avente lecitamente un orientamento nazionale nell'ambito della concessione di diritti connessi allo status di cittadino.

Il mutuo per la nascita non deve neppure essere considerato come vantaggio so-

ciale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regola- mento n. 1612/68, perché rappresenta una prestazione concessa una tantum dal Land, di sua spontanea volontà, con mezzi finanziari limitati; gli interessati non hanno un vero e proprio diritto a fruire del mutuo, il quale viene concesso soltanto fino ad esaurimento dei fondi di volta in volta stanziati a questo scopo nel bilancio annuale del Land.

Inoltre la limitazione della concessione del mutuo per la nascita ai cittadini tede- schi è giustificata anche dal punto di vi- sta economico della garanzia del rim- borso del mutuo. Infatti, durante il pe- riodo del rimborso, i lavoratori stranieri spesso tornerebbero al loro paese d'ori- gine, e quindi non sarebbe certamente possibile, in caso di inadempimento del loro obbligo di rimborso, esperire util- mente un'azione giudiziaria nei loro con- fronti.

Per finire occorre ancora richiamare l'at- tenzione sul fatto che il disposto dell'art.

7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 esu- lerebbe dalla sfera di competenza deter- minata dal diritto primario della Comu- nità, se si volesse interpretarlo nel senso che esso si riferisce anche al mutuo per la nascita. Infatti la Comunità è compe- tente soltanto ad adottare norme intese a rimuovere gli ostacoli di diritto o di fatto che si oppongono alla mobilità dei lavo- ratori nell'ambito della Comunità. Or- bene, il fatto che in uno Stato membro siano riservati mutui per la nascita ai cit- tadini di questo Stato, per influenzare positivamente il loro comportamento procreativo e equilibrare un deficit di na- scite nei confronti dei cittadini stranieri, non costituisce affatto ostacolo all'attua- zione della piena libertà di circolazione dei lavoratori. Gli artt. 48 e segg. del Trattato CEE non vietano, né autoriz- zano a vietare, norme in materia di poli- tica demografica aventi un orientamento nazionale.

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RI-INA / I.ANDESKREDITBANK BADEN-WÜRTTEMBERG

b) Circa la seconda questione la Landes- kreditbank fa notare che il divieto gene- rale di discriminazione di cui all'art. 7 del Trattato CEE non trova applicazione se si applica la disposizione specifica del- l'art. 48, n. 2, del Trattato CEE; comun- que non è lecito far derivare dall'art. 7 conseguenze di ampia portata come quelle scaturenti dall'art. 48, n. 2. Il di- vieto di discriminazione sancito dall'art.

7 è limitato espressamente alla sfera d'applicazione del Trattato CEE e con- cerne soltanto i settori ricompresi nel- l'ambito dell'integrazione economica voluta dal Trattato CEE, tra i quali non figurano gli specifici provvedimenti di politica demografica di cui trattasi.

2. a) La Commissione delle Comunità europee osserva, sulla prima questione, che si tratta di stabilire se la concessione di mutui per la nascita contemplata dalle direttive del Ministero del Baden- Württemberg vada considerata come

«vantaggi sociali» ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. A questo proposito occorre anzitutto esaminare se la concessione di tale mutuo possa so- stanzialmente ritenersi costituire un van- taggio sociale. In caso affermativo oc- corre poi accertare se le considerazioni, che — come dichiara il giudice propo- nente — hanno indotto le autorità com- petenti a stanziare i fondi necessari nel bilancio o l'obiettivo dell'efficace im- piego di tali fondi, giustifichino l'esclu- sione dei cittadini di altri Stati membri da questi vantaggi.

Per il loro carattere generale i mutui per la nascita di cui trattasi sono senz'altro da considerare come «vantaggi sociali».

Essi sono intesi ad agevolare le famiglie che hanno un reddito modesto e che si trovano a dover sostenere oneri econo- mici in ragione della nascita di un figlio.

Il vantaggio economico per il beneficia-

rio consiste nel fatto che egli riceve il mutuo senza interessi.

Bisogna però considerare che questo van- taggio non è concesso esclusivamente ai lavoratori, e che quindi l'esistenza di un rapporto di lavoro non è affatto requisito giuridico per la concessione di un mutuo per la nascita.

La Corte di giustizia ha già ammesso nella sentenza 30 settembre 1975 (causa 32/75, Cristini, Race. 1975, pag. 1081) che il riferimento ai «vantaggi sociali» di cui all'art. 7, n. 2, non può essere inter- pretato in senso restrittivo, ma si riferisce a tutti i vantaggi sociali e tributari, a pre- scindere dal fatto che essi siano connessi o no ad un contratto di lavoro. La Corte di giustizia ha quindi tenuto conto della particolare importanza del diritto alla libera circolazione.

Nemmeno la tesi della Landeskredit- bank, secondo cui non sussiste alcun di- ritto alla concessione di un mutuo per la nascita, è convincente, giacché il princi- pio della parità di trattamento sancito dall'art. 7. n. 2, del regolamento impone di garantire alla cerchia di persone inte- ressate, alle stesse condizioni che val- gono per i lavoratori nazionali, l'accesso ad un vantaggio sociale. Ciò significa che i lavoratori provenienti da altri Stati membri hanno diritto, allo stesso modo dei lavoratori nazionali, a che la compe- tente autorità esamini la loro domanda e ne decida l'esito in funzione dei criteri all'uopo stabiliti.

Poiché quindi il mutuo del tipo descritto costituisce sostanzialmente un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del rego- lamento, occorre ancora stabilire se le considerazioni che sono alla base dell' istituzione dei mutui familiari consentano la restrizione della concessione di tali vantaggi ai cittadini tedeschi.

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SENTENZA DEI. 14. I. 1982 — CAUSA 65/81

La Corte di giustizia si è rifiutata, nella sentenza 31 maggio 1979 (causa 207/78, Even, Race. 1979, pag. 2019), di inclu- dere una determinata prestazione sociale nella sfera d'applicazione dell'art. 7, n. 2, perché questa prestazione non spettava a qualunque cittadino dello Stato interes- sato, ma soltanto a coloro i quali, in ra- gione di qualifiche personali, cioè il fatto di aver reso servizi al loro paese in tempo di guerra, andava attribuito uno status particolare, che li distingueva dagli altri lavoratori, ivi compresi i connazio- nali.

Nel presente contesto, invece, le citate considerazioni del legislatore del Land non valgono ad attribuire uno status par- ticolare, sostanzialmente giustificato, ai cittadini tedeschi. La considerazione che i mutui per la nascita devono contribuire a impedire le interruzioni di gravidanza, non può, manifestamente, essere addotta come obiettiva giustificazione per l'attri- buzione di tale status particolare. Nem- meno dallo scopo di politica demografica perseguito con le stanziamento di fondi in bilancio, cioè quello di contenere la flessione del tasso di natalità, risulta in alcun modo la necessità di riservare i vantaggi di cui trattasi ai cittadini tede- schi. Gli Stati membri possono certa- mente perseguire fini di politica demo- grafica mediante provvedimenti sociali;

ciò tuttavia non conferisce loro il diritto di operare discriminazioni a danno dei cittadini di altri Stati membri.

Infine nemmeno l'intento di impiegare efficacemente dei limitati mezzi a dispo- sizione giustifica la limitazione ai soli cit- tadini tedeschi dei vantaggi sociali di cui qui si discute. Le sole considerazioni fi- scali non sono di massima idonee, nella sfera d'applicazione del Trattato, ad escludere dai vantaggi sociali i cittadini di altri Stati membri.

b) La soluzione della seconda questione diventa pertanto inutile. In via subordi-

nata la Commissione osserva che le con- siderazioni relative all'art. 7, n. 2, del re- golamento n. 1612/68 valgono anche per il divieto generale di discriminazione in base alla cittadinanza sancito all'art. 7, n. 1, del Trattato CEE, che è concretiz- zato dagli artt. 48 e segg. del Trattato CEE e dal diritto comunitario derivato, su di essi fondato.

Per finire la Commissione propone di ri- solvere come segue le questioni pregiudi- ziali.

«1. L'art 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968 n.

1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Co- munità (GU n. L 257) deve essere in- terpretato nel senso che esso com- prende anche vantaggi come i mutui per la nascita descritti nell'ordinanza di rinvio del Verwaltungsgericht di Stoccarda.

2. La soluzione della seconda questione è superflua».

I l i — La fase o r a l e

All'udienza del 29 ottobre 1981 la Lan- deskreditbank Baden-Württemberg, rap- presentata dalla sig.ra Irene Kessler; il Governo italiano, rappresentato dal sig.

Guido Fienga, avvocato dello Stato; e la Commissione delle CCEĽ, rappresentata dal sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, hanno presentato os­

servazioni orali e risposto alle domande della Corte.

L'avvocato generale ha presentato le conclusioni all'udienza del 10 dicembre 1981.

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REINA / LANDESKREDITBANK BADEN-WÜRTTEMBERG

In diritto

1 Con ordinanza 17 febbraio 1981, pervenuta alla Corte il 30 marzo 1981, il Verwaltungsgericht di Stoccarda ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trat- tato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 7,

I

o

comma, del Trattato CEE nonché dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavo- ratori nell'ambito della Comunità (GU n. L 257, pag. 2).

2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia amministra- tiva, vertente sulla concessione di un mutuo di natalità, fra una coppia di lavoratori, cittadini italiani residenti nella Repubblica federale di Germania, e la Landeskreditbank Baden-Württemberg, ente di diritto pubblico posto sotto la tutela del Land Baden-Württemberg.

3 In ossequio a direttive impartitele dalle competenti autorità del Land Baden- Württemberg, la Landeskreditbank concede a richiesta dei mutui, fra l'altro in occasione della nascita di un figlio. I mutui di natalità, esenti da interessi grazie alle sovvenzioni del Land, durano sette anni ed hanno un importo massimo di DM 8 00C, che può giungere a DM 12 000 in casi eccezionali.

Essi possono essere concessi alle coppie solo se uno almeno dei coniugi è cittadino tedesco e se il reddito familiare non supera un determinato mas- simo. Secondo i dati forniti dal giudice nazionale, questo sistema di prestiti di natalità è stato istituito per contribuire all'aumento delle nascite presso la popolazione tedesca e per limitare il numero delle interruzioni della gravi- danza.

•t Nella fattispecie, i ricorrenti nella causa principale, coniugi Reina, chiede-

vano la concessione di un mutuo in occasione della nascita di due gemelli.

Avendo la Landeskreditbank Baden-Württemberg rifiutato loro il mutuo per

il motivo che, secondo le direttive sopra menzionate, il mutuo poteva essere

concesso solo se almeno uno dei coniugi era cittadino tedesco, in coniugi

Reina hanno adito il Verwaltungsgericht di Stoccarda, contestando la con-

formità di questo requisito al diritto comunitario.

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SENTENZA DEL 14. 1. 1982 — CAUSA 65/81

s Ritenendo necessaria una pronunzia della Corte per poter pronunziare la sentenza, il Verwaltungsgericht di Stoccarda ha sollevato le seguenti questioni:

«1. Se l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU n. L 257), vada interpretato nel senso che esso equipara i cittadini d'altri Stati membri della Comunità economica europea ai citta- dini della Stato ospitante anche nel caso in cui, in forza di direttive in- terne all'amministrazione che non creano un diritto soggettivo, un isti- tuto di credito di diritto pubblico conceda su domanda, ai coniugi il cui reddito non superi un certo messimale, in occasione della nascita di un figlio e al fine di evitare, mitigare od eliminare i problemi di natura eco- nomica, mutui senza interessi per i quali il Land Baden-Württemberg versa al suddetto istituto, nella misura degli stanziamenti contemplati di volta in volta nel bilancio preventivo dello Stato, sovvenzioni destinate a compensare gli interessi non percepiti, in base, fra l'altro, alla considera- zione che è necessario, mediante provvedimenti d'aiuto alle famiglie, combattere la denatalità nella Repubblica federale di Germania e dimi- nuire il numero delle interruzioni volontarie della gravidanza.

2. Nel caso in cui l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 non sia applicabile, se l'art. 7, I

o

comma, del Trattato del 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità economica europea, vada interpretato nel senso che, nelle circostanze di cui sopra, esso osta a che venga effettuata una differenziazione fra i cittadini d'altri Stati membri e i cittadini dello Stato ospitante ai fini della concessione di mutui di natalità».

Sulla p r o c e d u r a

& La Landeskreditbank contesta l'ammissibilità della domanda pregiudiziale in quanto l'ordinanza di rinvio non sarebbe stata pronunziata del Verwaltungs- gericht nella sua composizione normale. Il Verwaltungsgericht avrebbe sta- tuito nella composizione di tre giudici togati mentre il diritto processuale tedesco esigerebbe inoltre la partecipazione di due giudici onorari.

In proposito va ricordato che, a norma dell'art. 177 del Trattato, la Corte è competente a statuire, in via pregiudiziale, sulle questioni di diritto comuni- tario che le vengono sottoposte da un giudice di uno degli Stati membri.

Secondo l'economia di questa disposizione, spetta alla Corte, onde accertare

la propria competenza, lo stabilire se il proponente sia un giudice di uno

Stato membro. Non le spetta tuttavia, data la ripartizione delle funzioni fra

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REINA / LANDESKREDITBANK BADEN-WÜRTTEMBERG

essa e il giudice nazionale, accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme di organizzazione e proces- suali del diritto nazionale. La Corte deve quindi attenersi al provvedimento di rinvio emesso da un giudice di uno Stato membro, fino a che esso non sia stato posto nel nulla in seguito ad un'impugnazione eventualmente contem- plata dal diritto nazionale.

8 Da queste considerazioni si desume che la Corte, adita dal giudice di uno Stato membro ai sensi dell'art. 177 del Trattato, è competente, a norma di detta disposizione, a risolvere le questioni sottopostele, senza che sia necessa- rio accertare previamente se il provvedimento di rinvio sia stato adottato in modo conforme alle norme di organizzazione giudiziaria e processuali del diritto nazionale.

S u l l a p r i m a q u e s t i o n e

9 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, vada interpre- tato nel senso che la nozione di vantaggio sociale contemplata da detta di- sposizione comprende i mutui senza interessi di natalità concessi da un isti- tuto di credito di diritto pubblico, in ossequio a direttive e con l'aiuto finan- ziario dello Stato, a famiglie a basso reddito, onde favorire la natalità.

io La Landeskreditbank deduce in primo luogo che questa disposizione non può essere applicata ai mutui di cui trattasi data la mancanza di qualsiasi nesso fra la concessione del mutuo e la qualità di lavoratore del beneficiario e dato che il rifiuto di concederlo non ostacola affatto la mobilità dei lavora- tori nella Comunità.

u Va ricordato che il regolamento n. 1612/68, adottato per l'attuazione, in

particolare, dell'art. 49 del Trattato, onde realizzare la libera circolazione dei

lavoratori nell'ambito della Comunità, stabilisce all'art. 7, n. 1, che il lavora-

tore cittadino di uno Stato membro non può, nel territorio degli altri Stati

membri, essere trattato, a causa della sua cittadinanza, in modo diverso dai

lavoratori nazionali, per quanto riguarda le condizioni d'impiego e di lavoro.

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SENTENZA DEL 14. I. 1982 — CAUSA 65/81

Il n. 2 dello stesso articolo aggiunge che detto lavoratore vi gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

12 Come la Corte ha più volte affermato, da ultimo nella sentenza 31 maggio 1979 (Even, 207/78, Race. pag. 2019), si desume da queste disposizioni come pure dallo scopo perseguito che i vantaggi che il regolamento estende ai lavoratori cittadini di altri Stati membri sono tutti quelli che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazio- nali, a causa principalmente della loro qualità obiettiva di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare quindi atta a facilitarne la mobilità nell'ambito della Comunità.

i3 Ne consegue che i mutui di natalità, come quelli cui si riferisce il giudice nazionale, possiedono, in linea di principio, i requisiti che consentono di considerarli come vantaggi sociali da attribuirsi ai lavoratori di tutti gli Stati membri senza alcuna discriminazione a causa della cittadinanza, in partico- lare in considerazione del loro scopo che è quello di alleviare, per le famiglie a basso reddito, il peso degli oneri finanziari connessi alla nascita di un fi- glio.

u La Landeskreditbank contesta questa conseguenza sostenendo che i mutui di natalità, come quelli di cui trattasi, esulano dalla nozione di vantaggio so- ciale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, giacché sono con- cessi soprattutto per considerazioni di politica demografica nel senso che ten- dono a combattere la diminuzione delle nascite presso la popolazione tede- sca. Si tratterebbe quindi di un provvedimento adottato nel campo dei diritti politici, necessariamente connesso alla cittadinanza, e che sarebbe perciò sot- tratto all'impero degli artt. 38 e segg. del Trattato e delle norme adottate per la loro attuazione.

is Va rilevato che, in linea di principio, gli Stati membri, in mancanza di attri-

buzioni della Comunità in fatto di politica demografica come tale, possono

perseguire gli scopi di questa politica, sia pure mediante provvedimenti so-

ciali. Ciò non implica tuttavia che la Comunità ecceda dai limiti dei propri

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REINA / LANDESKREDITBANK BADEN-WÜRTTEMBERG

poteri per la sola ragione che l'esercizio di questi pregiudica i provvedimenti adottati in ossequio a detta politica. I mutui di natalità non possono quindi essere considerati sottratti all'applicazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone né, più precisamente, dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, per il solo fatto di essere concessi per considera- zioni di politica demografica.

i6 La Landeskreditbank ha dedotto inoltre che i mutui di cui trattasi sono delle prestazioni volontarie, concesse nei limiti dei mezzi di bilancio a tale scopo votati, di guisa che non sussisterebbe alcun diritto a fruire delle prestazioni stesse. Così pure, si dovrebbe tener conto del fatto che numerosi lavoratori stranieri rientrano nel paese di origine prima della scadenza del termine stabi- lito per il rimborso del mutuo, il quale sarebbe di conseguenza messo a re- pentaglio.

i7 Va tuttavia osservato in proposito che la nozione di vantaggio sociale di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento comprende non solo le agevolazioni attribuite come diritto ma anche quelle concesse discrezionalmente. In quest'ultimo caso, il principio della parità di trattamento esige che l'accesso alle agevola- zioni sia dato ai cittadini di altri Stati membri alle stesse condizioni che ai cittadini nazionali in base alle stesse direttive che disciplinano la concessione dei mutui a questi ultimi.

18 Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, va interpretato nel senso che la nozione di vantaggio sociale contemplata da questa disposizione com- prende i mutui senza interessi di natalità concessi da un istituto di credito di diritto pubblico, in base a direttive e con l'aiuto finanziario dello Stato, a famiglie a basso reddito, onde incoraggiare la natalità. Detti prestiti vanno quindi concessi ai lavoratori di altri Stati membri alle stesse condizioni che ai lavoratori nazionali.

Sulla s e c o n d a q u e s t i o n e

La seconda questione, che è stata sollevata solo per il caso di soluzione nega-

tiva della prima, non abbisogna di soluzione.

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SENTENZA DEL 14. I. 1982 — CAUSA 65/81

S u l l e s p e s e

i9 Le spese sostenute dal Governo italiano e dalla Commissione, che hanno pre- sentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei ri- guardi delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carat- tere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA C O R T E (Terza Sezione),

statuendo sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Stoccarda, con ordinanza 17 febbraio 1981, dichiara:

L'art. 7, n. 2. del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, va interpretato nel senso che la nozione di vantaggio sociale contemplata da questa disposizione comprende i mutui senza interessi di natalità concessi da un istituto di credito di diritto pubblico, in base a direttive e con l'aiuto finanziario dello Stato, a famiglie a basso reddito, onde incorag- giare la natalità. Detti prestiti vanno quindi concessi ai lavoratori di altri Stati membri alle stesse condizioni che ai lavoratori nazionali.

Touffait Mackenzie Stuart Everling

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 gennaio 1982.

Per il cancelliere

H. A. Rühi

amministratore principale

Il presidente della Terza Sezione

A. Touffait

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