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Procedura ex art. 28 L. 300/70 presso il Tribunale sez. lavoro di TRANI. Esito favorevole per il sindacato "PRESIDE, PREGO, CONSEGNI I DOCUMENTI E CONVOCHI PER LE INFORMAZIONI..."

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"PRESIDE, PREGO,

CONSEGNI I DOCUMENTI E CONVOCHI PER LE INFORMAZIONI..."

Procedura ex art. 28 L. 300/70 presso il Tribunale sez. lavoro di TRANI.

Esito favorevole per il sindacato

A seguito di una istanza di accesso a dati , informazioni e documenti dell' 8.8.2007 avanzata dal SEGRETARIO PROVINCIALE E REGIONALE della UNAMS-scuola (Federazione Nazionale Gilda UNAMS)per la Puglia, prof. BARTOLO DANZI, su segnalazione del rappresentante sinda- cale presso l'istituto D.S.G.A. Pasquale Del Mastro, il Dirigente scolastico dell' I.T.I.S. "O.

Jannuzzi" di Andria non rispondeva e non consegnava la documentazione, né tantomeno con- vocava il sindacato per le richieste informazioni successive, sebbene nella medesima istanza fosse stato avvertito che, in caso di inadempienza alla richiesta sindacale, sarebbe stato attiva- to lo speciale strumento di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/70 presso il TRIBUNALE DI TRANI sez. Lavoro.

Tale comportamento veniva denunciato dal prof. Bartolo Danzi alla competente AU- TORITA' GIUDIZIARIA innanzi alla quale(giudice del Lavoro Dott. Massimo Brudaglio)veniva convenuto e compariva in data 19.11.2007 ed in data 17.1.2008 il Dirigente scolastico difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari. Questi pur dichiarando incomprensibil- mente di non riconoscere "alcuna responsabilità" ha preferito però conciliare , dando la propria disponibilità ad instaurare proficue e serene relazioni sindacali con la sigla ricorrente, offrendo tutta la documentazione di cui all'istanza sindacale dell' 8.8.2007 , fissando la convocazione della sigla sindacale ricorrente per le dovute informazioni successive per il giorno 1.2.2008 alle ore 10, ed infine, obbligandosi a corrispondere all' Avv Lucio Barile del sindacato le spese legali della procedura giudiziaria ex art. 28 L.300/70 pari a 400,00 Euro.

In buona sostanza, poichè il petitum del ricorso del sindacato aveva in giudizio piena soddi- sfazione ed esito favorevole, il Segretario Provinciale e Regionale della sigla ricorrente ac- consentiva alla conciliazione.

La stessa,infatti,non sarebbe stata accettata dal sindacato ove il Dirigente scolastico non aves- se voluto corrispondere anche le spese legali.

V'è ora da chiedersi ,se il sindacato non avesse attivato la denuncia per comportamento anti- sindacale, a quali livelli si sarebbe spinta la disponibilità e la "mancanza di responsabilità" per l'omessa consegna della documentazione e le informazioni richieste dalla sigla ricorrente, "di- chiarate" incomprensibilmente in udienza dal Dirigente scolastico?

E allora perchè il Dirigente scolastico ha "scelto" di conciliare se non si riteneva responsabile?

Resta ora solo da capire da quali fondi debbano essere prelevate le somme che il Dirigente scolastico dovrà corrispondere al legale del sindacato e la ulteriore parcella(come prevede la legge) per la difesa dell'Avvocatura dello Stato intervenuta nel giudizio di repressione della condotta antisindacale presso il Tribunale di Trani sez. Lavoro.

Quindi ci sembra opportuno concludere con la massima di Cicerone, nel Pro Milone(n.53), "res ipsa loquitur"; o se si preferisce di Terenzio , nell' Eunuchus(n.705), "res ipsa indicat".

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