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Sent. n.589/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

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Sent. n.589/2020

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dal Sigg.ri Magistrati

dott.ssa Anna Bombino Presidente f.f.

dott. Alessandra Sanguigni Consigliere dott.ssa Beatrice Meniconi Consigliere-rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 76578 del registro di segreteria ad istanza della Procura Regionale nei confronti di

- Z Z , nato a Marino (RM) il --- e residente a Grottaferrata (RM) ---n.---, non costituito;

- Y Y , nato a Frosinone il --- e residente a Terracina (LT) in --- , rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Rinaudo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in Torino, Corso Valdocco n. 2;

X X , nato a Marino (RM) il --- e residente a Montecompatri (RM) in ---, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Primavera, con domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in Roma, Via Monte Zebio n. 43;

-Visti gli atti di causa;

-Uditi, nella pubblica udienza del 26 novembre 2019 la relatrice Cons. Beatrice Meniconi, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Barbara Pezzilli, l'avv. Beatrice Rinaudo per il convenuto Y e l'avv. Daniela Primavera per il X ; nessuno è presente per il Z

;

FATTO:

Con atto di citazione depositato in data 12.12.2018 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i Sigg.ri:

− Y Y, quale Ufficiale dell'Aeronautica Militare;

− Z Z e X X, quali dipendenti civili del Ministero della Difesa, per sentirli condannare al pagamento in favore dell'Aeronautica Militare-Ministero della Difesa della somma di € 1.834.566,11 -oltre

rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio- per avere alterato le procedure di 12 gare di appalto bandite dal 2° Reparto Lavori Genio dell'Aeronautica Militare di Ciampino per opere di ristrutturazione e manutenzione delle basi militari di Vigna di Valle e Pratica di Mare negli anni 2012- 2015, così da assegnarle ad imprenditori conniventi in cambio di dazioni illecite.

Nell'atto di citazione viene evidenziato il vincolo associativo che legava i convenuti ed alcuni imprenditori privati finalizzato alla commissione dei delitti di turbata libertà degli incanti, falsità materiale in atti pubblici, introduzione clandestina in luoghi militari, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, in relazione alle singole gare alterate, per come descritte nella domanda.

La Procura ha ritenuto in particolare sussistere una responsabilità amministrativa dei prevenuti per danno da lesione del principio e delle norme a tutela della concorrenza (per € 1.159.711,00) e da disservizio (per € 674. 855,11), così ripartita tra i convenuti:

- Il Z , assistente tecnico per l'edilizia e le manutenzioni, impiegato presso la caserma 2°

Reparto Lavori Genio dell'Aeronautica Militare di Ciampino, per una quota pari al 50% del danno complessivo (e dunque € 917.283,05), per avere compiuto 17 accessi abusivi negli uffici riservati della base militare di Ciampino, così da alterare le offerte presentate dagli

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imprenditori per partecipare alle gare e garantire l'aggiudicazione alle imprese colluse, che versavano in cambio somme di denaro ricomprese tra il 5% ed il 10% del valore degli appalti;

- Il Y , Tenente Colonnello in servizio presso il medesimo Reparto, per una quota pari al 40% del danno complessivo (e dunque per € 733.826,44), per avere fornito copertura al Z per accedere nei detti uffici e per manipolare i documenti di gara con l'inserimento del ribasso vincente;

- Il X , anch'egli assistente tecnico per l'edilizia e le manutenzioni del citato Reparto, per la minor quota del 10% del danno complessivo (e dunque per € 183. 456,61), per aver agevolato gli accessi abusivi del Z e compartecipato alla spartizione dei proventi illeciti.

La Procura ha evidenziato di avere aperto l'istruttoria a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa e di avere delegato le indagini al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, da cui sarebbe emerso che:

-il Z , già destinatario della misura cautelare della custodia in carcere, e della sanzione disciplinare del licenziamento a far data dal 11.12.2015, sarebbe stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed al pagamento di € 89.800,00, a titolo di riparazione pecuniaria da corrispondere al Ministero della Difesa per la violazione degli artt. 416, 110, 260, 319 e 353 c.p. (corruzione e turbata libertà degli incanti) (sentenza Tribunale di Velletri n. 1733/16 dep.

il 4.1.2017, appellata presso la Corte di Appello di Roma);

- il Y , anch'egli destinatario della misura cautelare della custodia in carcere, sospeso precauzionalmente dall'impiego a far data dall'11.12.2015, sarebbe stato sottoposto dal Tribunale di Velletri a procedimento penale, con dibattimento in corso alla data del 10.5.2018;

-il X , anch'egli sospeso precauzionalmente dall'impiego a far data dal 11.12.2015, e sottoposto dal Tribunale di Velletri a procedimento penale, con dibattimento in corso alla data del 10.5.2018;

Parte attrice ha riferito di aver emesso rituale invito a dedurre, nei confronti del quale rimanevano inerti i tre prevenuti, che pertanto sono stati tratti nel presente giudizio per la ritenuta sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità erariale, in particolare del dolo per la grave violazione degli obblighi d'ufficio per il sistematico inquinamento e sviamento rispetto ai fini pubblici delle procedure di assegnazione delle gare di appalto, con ingiusto profitto per gli imprenditori e per i dipendenti infedeli del Ministero della Difesa.

Il Ten. Col. Y con comparsa di risposta si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Beatrice Rinaudo, contestando la domanda attorea e concludendo:

1) in via pregiudiziale, per la dichiarazione di nullità della citazione, ex art. 86, comma 2, lett.e) e comma 6 del Codice di Giustizia contabile, per la genericità dei fatti e delle condotte ascritte al prevenuto, prive di prova;

2) in via subordinata per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106, primo comma, del detto Codice, in attesa della definizione dei procedimenti penali. Con sentenza in data --- il Y sarebbe stato assolto dai reati contestati in relazione ad una delle gare "perché il fatto non sussiste", mentre il X sarebbe stato assolto da tutti i capi d'imputazione afferenti le gare d'appalto, con appello interposto in attesa di fissazione dell'udienza. Anche la sentenza n. --- emessa dal G.U.P. di Velletri il 4.1.2017 a carico di Z , sarebbe ancora sub judice.

3) in via ulteriormente subordinata ha chiesto:

-l'acquisizione dei verbali delle gare d'appalto e di alcuni interrogatori;

-la trascrizione, previa nomina di un C.T.U., di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali;

-la proiezione in udienza dei video registrati nel corso delle indagini preliminari; l'esame di vari testimoni;

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4) in via ulteriormente gradata ha chiesto di far uso del potere riduttivo dell'addebito, contestando il danno da disservizio, e l'eccessiva quantificazione del danno medesimo. All'udienza del 13.6.2019 è stato disposto un rinvio per il rinnovo delle notifiche dell'atto di citazione.

Il Sig. X X con comparsa del 29.10.2019 si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Primavera, contestando la domanda attorea e concludendo per:

-la sospensione del giudizio in attesa della definizione dei procedimenti penali presupposti, ex art. 106 del C.G.C.. La sentenza del Tribunale di Velletri, n. ---, divenuta irrevocabile in data 5.3.2019, avrebbe assolto il X da tutti i capi di imputazione afferenti le gare d'appalto.

La residua colpevolezza derivante dal primo capo di imputazione sarebbe oggetto di appello, per il quale si attende la fissazione d'udienza. Sarebbero sub judice anche le vicende relative agli altri convenuti;

-per la dichiarazione di non luogo a provvedere per la sopravvenuta carenza di interesse dell'attore, ex art. 652 c.p.p., in quanto la citata sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito del dibattimento avrebbe efficacia di giudicato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste nel giudizio amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno;

− in subordine, per la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, carente dell'individuazione delle condotte e delle modalità di alterazione delle gare;

− in ulteriore subordine, per l'infondatezza della domanda. Non vi sarebbero prove della partecipazione del X ad una consorteria criminale, né di alcun danno erariale, anche perché i pagamenti dei lavori sarebbero stati sospesi, anche se puntualmente eseguiti. Il X dopo la sentenza di assoluzione sarebbe stato reintegrato in servizio, nel locus commissi delicti di Ciampino, con conferimento di vari elogi scritti.

− in via ulteriormente gradata, per l'ammissione delle istanze istruttorie, in parte analoghe a quelle formulate dal convenuto Y ;

− in via di estremo subordine ha chiesto farsi uso del potere riduttivo.

Con le consequenziali statuizioni in relazione alle spese di giudizio.

All'udienza odierna la Procura ha ulteriormente illustrato le tesi accusatorie ed insistito per l'accoglimento della domanda, ritenendo prive di pregio le eccezioni sollevate dalle difese ed evidenziando i plurimi riscontri delle condotte di ideazione e partecipazione alla commissione dei reati e dell'alterazione delle gare dietro pagamento di compensi, confermando i conseguenti danni arrecati alla pubblica amministrazione, così come evidenziati in citazione.

L’avv. Rinaudo per il convenuto Y , ha illustrato le proprie difese, insistendo per il loro accoglimento.

L'avv. Primavera per il convenuto X , ha ribadito le richieste formulate negli scritti difensivi, insistendo per il loro accoglimento. Nessuno è comparso per il convenuto Z , che risulta non costituito nell'odierno giudizio. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla pretesa fatta valere dalla Procura Regionale a carico degli odierni convenuti per il risarcimento del danno erariale -nella duplice componente di danno patrimoniale alla concorrenza e di danno da disservizio - quale conseguenza dell'alterazione delle procedure di aggiudicazione delle gare di appalto bandite dall'Aeronautica Militare, assegnate ad imprenditori conniventi in cambio di dazioni illecite di denaro e della lesione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. In proposito questa Sezione ritiene che le eccezioni preliminari formulate dalle difese debbano essere respinte e che, nel merito, la domanda della Procura Regionale debba essere parzialmente accolta, per i motivi di cui in prosieguo.

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I) Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia del convenuto Z Z in quanto, malgrado la regolarità delle plurime notifiche dell'atto di citazione, non risulta costituito in giudizio;

II) L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da entrambe le difese dei convenuti -per la genericità dei fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria e la mancata individuazione delle condotte ascrivibili a ciascun prevenuto, ed asserita violazione dell'art.

86, commi 2 lett. e) e comma 6 seconda parte, del Codice di Giustizia Contabile, di cui al D.lgs. n. 174 del 26.8.2016 e s.m.i..- deve essere respinta.

Infatti dall'attenta lettura dell'atto di citazione non emerge la lamentata violazione del citato art. 86, avendo il Procuratore Regionale descritto dettagliatamente i fatti produttivi di danno erariale, che origina da condotte aventi rilevanza penale ed oggetto di sentenze di condanna, adeguatamente ricostruite per tutti i convenuti. Le singole gare oggetto di turbativa sono state poi dettagliatamente descritte nella domanda.

III) Anche la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dei processi penali, avanzata da entrambe le difese dei convenuti ai sensi dell'art. 106, primo comma, del Codice di Giustizia contabile, deve essere rigettata.

Nel caso di specie non sussistono infatti i presupposti previsti dalla citata norma per disporre la sospensione del giudizio, non rivestendo le questioni penali oggetto di esame il necessario antecedente pregiudiziale dal quale dipende la decisione della presente controversia, come richiesto invece dall'art. 106 del richiamato Codice, e ciò in considerazione dell'autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale.

IV) Deve essere altresì rigettata la richiesta formulata dalla difesa del X di dichiarare il non luogo a provvedere per la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'attore pubblico, ai sensi dell'art. 652 del c.p.p., derivante dalla pubblicazione in corso di causa della sentenza penale del Tribunale di Velletri n. --- in data 4.12.2018, che avrebbe assolto il citato convenuto.

Non risulta infatti che si siano concretizzate le condizioni richieste dal citato articolo, poiché detta sentenza, non ancora passata in giudicato, ha in realtà dichiarato il X colpevole per essersi associato con gli altri imputati "allo scopo di commettere più delitti di turbata libertà degli incanti, falsità materiale in atti pubblici, introduzione clandestina in luoghi militari e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio", assolvendolo solo in relazione ai singoli reati c.d. fine dell'associazione a delinquere, per di più ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., ovverosia per il caso in cui "manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova" dei fatti o di averli commessi.

V) Quanto alle istanze istruttorie formulate dalle difese dei convenuti, occorre rilevare che il materiale già acquisito in atti ed il contraddittorio che si è svolto in sede penale sono da ritenere sufficienti ai fini dell'accertamento della responsabilità per danno erariale, considerate le specificità del giudizio contabile.

VI) Nel merito, come detto, la domanda della Procura deve essere parzialmente accolta. Dai documenti di causa è infatti emersa l'esistenza di comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti civili del Ministero della Difesa- i prevenuti Z Z e X X - e dall'Ufficiale dell'Aeronautica Militare -il convenuto Y Y - che, alterando le procedure di gara, riuscivano a far assegnare ad imprenditori conniventi vari appalti banditi dall'Aeronautica Militare relativi ad opere di ristrutturazione e manutenzione delle basi militari di Pratica di Mare e Vigna di Valle, determinando un rilevante danno patrimoniale alle pubbliche finanze, con abuso delle posizioni e funzioni rivestite in un notevole lasso temporale dipanatosi dall'anno 2012 al 2015.

Non risponde a verità quanto asserito dalle difese in merito alla carenza di prove, in quanto detti comportamenti sono emersi dalle indagini svolte in sede penale, da quelle effettuate su delega della Procura contabile, e vengono descritti in dettaglio nelle sentenze di

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condanna emesse dal Tribunale ordinario di Velletri a carico del Z (sent. n. --- in data 4.1.2017) e a carico del Y e del X , (sent. n. --- in data 4.12.2018).

In particolare, con le citate sentenze, diverse per rito prescelto, tutti i convenuti sono stati condannati, ai sensi dell'art. 416, 1° e 2° comma, del c.p. (associazione a delinquere) poiché insieme ad altri soggetti -anche imprenditori- "si associavano tra loro, allo scopo di commettere più delitti di turbata libertà degli incanti, falsità materiali in atti pubblici, introduzione clandestina in luoghi militari e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio".

Più in dettaglio, gli imprenditori privati promuovevano e mantenevano "i contatti tra le imprese interessate all'aggiudicazione ... e il Col. Y ", mentre il " Z , su indicazione del Y e con la collaborazione del X , nonché con il supporto seppure a distanza, della R [convivente del Z ], accedeva clandestinamente all'interno degli uffici del 2° Reparto Lavori Genio dell'Aeronautica Militare","permaneva clandestinamente nel luogo militare_ oltre l'orario di lavoro" e alterava più volte "la documentazione, ivi custodita, relativa alle offerte presentate dalle imprese partecipanti alle gare d'appalto"..."aprendo le buste, modificando la documentazione e le offerte presentate dai concorrenti, richiudendo le buste e riponendole nuovamente nella cassaforte ove erano custodite", così "garantendo l'aggiudicazione alle imprese colluse che versavano in cambio somme di denaro ai membri dell'associazione,... ricomprese tra il 5% e il 10% del valore degli appalti aggiudicati illecitamente."..." Y e Z nel ruolo di promotori,.. X e R nel ruolo di partecipi..."

In sede penale sono risultate alterate 12 procedure di gara, elencate analiticamente nell'atto di citazione, come segue:

1) gara n. --- (appalto di importo pari ad € 1.564.165,75 IVA inclusa), relativa alla manutenzione di una palazzina presso l'aeroporto militare di Guidonia, turbata favorendone l'assegnazione alla società M P srl, facente capo a C M , amministratore unico; in relazione a tale procedura, i predetti funzionari accettavano dal C la promessa della consegna della somma di € 150.000,00, pari al 10% circa dell'importo di aggiudicazione;

2) gara n. --- (appalto di importo pari ad € 184.815,91 IVA inclusa) turbata favorendone l'assegnazione alla G C srl , facente capo a B S , suo amministratore delegato, ed accettando la promessa della consegna di una somma pari al 5% del valore della gara, cioè di € 8.275,04 (come da appunto ritrovato nella disponibilità del Z ), non consegnata essendo intervenuti gli arresti tra la fase dell'aggiudicazione e la stipula del contratto;

3) gara n. --- (appalto di importo pari ad € 4.398.697,77 relativo a "progettazione ed esecuzione ampliamento mensa sottufficiali presso l'aeroporto militare di Centocelle"), turbata favorendone l'assegnazione al C I facente capo a S A ;

4) gara per un appalto di importo pari a € 660.000,00 (IVA 22% inclusa) relativo alla "esecuzione dei lavori di Vigna di Valle Aeroporto - Rimozione M manufatti vari", turbata favorendone l'assegnazione alla A s.r.l. di F G , di fatto amministrata da B R;

5) la gara di appalto n. ---, relativa a "Pratica di Mare Aeroporto interventi di ripristino della centrale idrica n. 180 di p.g., comprese vasche di accumulo e ripristino rete idrica e organi di sezionamento — Programma n. 2/2015/0746" — importo dell'appalto € 224.844,39 (IVA 22% inclusa), turbata favorendone la temporanea assegnazione alla predetta A s.r.l. di F G , aggiudicazione tuttavia superata a seguito di presentazione di re- golare documentazione S da parte di altra impresa cui veniva definitivamente assegnato l'appalto;

in relazione a questa procedura di gara, i tre di- pendenti pubblici accettavano dal B la somma di euro 28.800,00, pari al 10% circa dell'importo di gara;

6) gara relativa all'appalto di importo pari a € 310.000 per la "progettazione ed esecuzione dei lavori di Pratica di Mare Aeroporto — Manutenzione straordinaria hangar Tornado nr.

147 di P.G", turbata favorendone l'assegnazione alla P s.r.l., facente capo a P G ;

7) gara n. --- per un appalto di importo pari a € 151.473,12 relativa a "interventi di manutenzione ordinaria officina autoreparto n. 23 di P.G." presso l'Aeroporto militare di

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Pratica di Mare, turbata favorendone l'assegnazione alla C S.p.a., facente capo a V L , presidente del c.d.a. della stessa.

8) gara n. --- per un appalto di importo pari a € 116.679,10 (IVA al 22% inclusa), relativa a "lavori 19 di adeguamento ed omologazione CCTT Capodichino Aeroporto" turbata favorendone l'assegnazione alla "I dal 1968 s.r.l. di Roma", facente capo a C A , legale rappresentante della stessa, in particolare suggerendo il Z a quest'ultimo di proporre un ribasso del 35,444% dopo aver preso visione delle offerte dei concorrenti; con riferimento a questa procedura i tre dipendenti pubblici accettavano dal predetto imprenditore ( C A ) la promessa della consegna di una somma pari al 5% dell'importo di aggiudicazione, pari a euro 5.243,12 (come da appunto ritrovato nella disponibilità del Z );

9) gara d'appalto n. --- per "Pratica di Mare aeroporto – C - lavori di riqualificazione edile ed impiantistica per esigenza gruppo Fotointerpretazione Operativa - C.E. 203411"

importo a base di gara € 372.999,55 (Presidente di commissione Y Y ), turbata favorendone l'assegnazione alla "I dal 1968 s.r.l. di Roma", facente capo al predetto C A , accettando da quest'ultimo la somma di euro 11.000,00 per favorire l'assegnazione della gara;

10) gara d'appalto n. --- per un importo pari a € 1.100.000,00 (IVA al 22%

inclusa), relativa a "Pratica di Mare Aeroporto. Ripristino copertura Aviorimessa 193 di P.G.

(Hangar Girola)", turbata favorendone l'assegnazione alla S G s.p.a. di Roma, facente capo a C S , amministratore unico della stessa, ma di fatto amministrata e gestita da C S , accettando da quest'ultimo la somma di euro 30.000,00,in acconto degli 36.350,00 complessivamente pretesi (come da appunto ritrovato nella disponibilità del Z ), pari al 5% circa dell'importo di gara;

11) gara d'appalto n. --- per "Aeroporto di Guidonia. Interventi di ammodernamento/rinnovamento e messa a norma dell'impianto A/1 del fabbricato nr. 179 di P.G." - importo a base di gara €. 867.321,21, turbata favorendone l'assegnazione alla S G S.p.A. di Roma, facente capo al predetto C S , accettando in cambio da C S la somma di euro 15.000,00, mediante compensazione di un credito da questi vantato nei confronti del Z;

12) gara d'appalto n. --- per lavori in località Bagni di Tivoli per l'importo di

€.537.590,45, turbata favorendone l'assegnazione alla B B s.r.l., facente capo a C A , amministratore unico della stessa, accettando quest'ultimo la somma di euro 5.000,00, in acconto degli euro 18.000,00 complessivamente pretesi (come da appunto ritrovato nella disponibilità del Z ), pari al 5% circa dell'importo di aggiudicazione della gara medesima.

Per tutti i fatti suddetti il Z , con la citata sentenza n. --- seguito di rito abbreviato, è stato condannato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed al pagamento di € 89.800,00 a titolo di riparazione pecuniaria da corrispondere al Ministero della Difesa, con la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni tre, con dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro con il Ministero della Difesa, e con la confisca degli immobili in sequestro. La Procura ha riferito che, al momento di redazione della citazione, risultava pendente il giudizio di appello presso la Corte di Appello di Roma, con prima udienza fissata per il 13.6.2018.

La posizione degli altri due convenuti è stata invece definita con la citata sentenza n. --- -- intervenuta, a seguito di rito ordinario, nelle more del presente giudizio, per cui:

-Il Y è stato ritenuto colpevole per tutti i suddetti reati (ad eccezione di quelli della gara di cui al riportato punto 12, relativo ai capi di imputazione 29) e 30), dai quali è stato assolto perché il fatto non sussiste) e di conseguenza condannato alla pena di anni sette e mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare, e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto legalmente per la durata della pena, incapace di contrarre con Pubblica Amministrazione per la durata di anni 5, con dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro con il Ministero

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della Difesa, con confisca del prezzo dei reati -sino alla concorrenza complessiva della somma di € 71.000,00-.

-Il X è stato ritenuto colpevole per il reato associativo sopra descritto, contenuto nel capo 1) della imputazione, e quindi condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare, mentre è stato assolto dagli altri reati a lui ascritti (in dettaglio: per quelli indicati dal capo 2) e seguenti fino al capo 28)- coincidenti con quelli di cui alle gare da n.1) a n. 11) di cui l'atto di citazione, come sopra riportato, -per non aver commesso il fatto- e, analogamente al Y , per quelli indicati nei capi di imputazione 29) e 30)-coincidenti con quelli di cui alla gara riportata al n.

12), -perché il fatto non sussiste-. Le difese hanno riferito che il Y e il X hanno interposto appello avverso la citata sentenza.

Ebbene dal complesso delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle riprese video, dalle prove documentali, dalle dichiarazioni a contenuto confessorio, e dagli sms in atti, e dalla ricostruzione operata in sede penale emerge che i convenuti, con la connivenza di altri soggetti- soprattutto imprenditori- avevano dato vita ad una stabile organizzazione criminale e che "procedevano secondo un modus operandi consolidato che consentiva [loro] di turbare, potenzialmente, infine gare d'appalto, avendo, da un lato, ampi contatti con il mondo imprenditoriale grazie al ... Z e, dall'altro, avendo la copertura e l'ausilio di pubblici ufficiali corrotti (il Y , ma anche altri militari_)_"(sent. citata Trib. Velletri n.

---).

Tutti i prevenuti risultano coinvolti, sebbene in diverso modo e misura.

Il giudice penale precisa che "dell'associazione in esame fanno certamente parte i seguenti soggetti. Z Z ...è colui che sistematicamente accede illecitamente nella base militare di Ciampino in orari non consentiti...egli ha compiuto 17 accessi abusivi negli uffici riservati alterando le offerte delle gare... Y Y . Il coinvolgimento del Ten. Col. Y è supportato da tutta una serie di telefonate da cui risulta che lo stesso dà al Z copertura per consentirgli di entrare e uscire dalla stanza sua e da quella dell'ufficiale dove sono custodite le carte da manipolare...Senza la sua complicità, Z non avrebbe avuto la disponibilità di quei documenti la cui manipolazione è indispensabile per condizionare l'aggiudicazione degli appalti. Il suo ruolo di promotore dell'organizzazione emerge con chiarezza da tutto l'insieme degli elementi riportati e dalle stesse dichiarazioni del Z , che...ha precisato di essere stato coinvolto dal Y già nell'anno 2012 e che fu il Y a fornirgli il programma informatico da utilizzare per calcolare il ribasso vincente...". "Il X ... quale dipendente del ministero della difesa, risulta a pieno titolo coinvolto. Ed invero, il fatto di aver preso recentemente le distanze dal Z , suscitando le ire di questi, va letto proprio come conferma di una pregressa e consolidata attività comune tesa a commettere illeciti..."(sent. citata Trib. Velletri n. --- ).

Nelle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatori lo stesso Z ammette "di aver truccato alcune delle gare", "...abbiamo aperto la cassaforte e Y mi ha dato le buste che erano all'interno...". Il "...denaro_ era destinato ad essere diviso tra me e Y ..." (sent.

citata Trib. Velletri ---). Le dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio da vari imprenditori, e gli appunti sequestrati nell'abitazione del Z , confermano che "era stata stabilita una percentuale fissa da riconoscere al Z ed agli altri...al momento dell'aggiudicazione della gara e prima della stipula del contratto. Tale percentuale era fissata in ragione del 5% del valore dell'aggiudicazione, mentre saliva al 10% quando l'intermediario era S _"(sent. cit. ---).

Varie prove hanno consentito poi di "individuare l'altro promotore_ del sodalizio, Y Y , ovvero il pubblico ufficiale corrotto all'interno dell'aeroporto di Ciampino_". Lo stesso Y "nel corso del suo interrogatorio svolto dinanzi al PM, con la presenza del difensore di fiducia, ... ammetteva (a) di aver concorso nella turbativa delle gare in contestazione, (b) che il Z entrava regolarmente nell'ufficio del Comandante, apriva la cassaforte, prendeva le buste,

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le portava a casa per manometterle, poi riportava le buste nella cassaforte e (c) di aver accettato la promessa di denaro in quanto spinto dal desiderio di comprare una casa migliore_".

"...Si consideri, altresì, come il Y ...ha rivestito in tre delle gare in contestazione (gara n.---- , --- e ---) il ruolo di Presidente della Commissione aggiudicatrice...quest'ultimo aveva il dovere di verificare la correttezza formale e sostanziale della procedura ed, invece, ometteva di segnalare la manomissione delle offerte, di cui era consapevole, compiendo così una serie di atti contrari ai doveri del proprio ufficio...al fine di percepire, come di fatto è avvenuto, una parte della "tangente" che gli imprenditori collusi pagavano al sodalizio per l'aggiudicazione pilotata dell'appalto..." (sent. cit. n. ---).

Le intercettazioni telefoniche dimostrano anche la compartecipazione del X , il suo coinvolgimento iniziale ed il successivo ripensamento, che lo porta a dissociarsi dall'attività criminosa. "...il Z rimproverava al X proprio una sua mancata collaborazione in ordine a delle "pratiche" (appalti) che, in passato, lo avevano riguardato personalmente.

Inoltre, i due interlocutori discutevano anche di denaro e di spartizione dei compensi "extra"

guadagnati in passato, potendo affermarsi con certezza, alla luce delle precedenti intercettazioni, che tali somme non potessero essere in alcun modo ricollegabili all'attività di falegnami svolta dal Z e dal X " (sent. n. - --- cit.).

Così ricostruito il quadro delle condotte criminose imputabili agli odierni convenuti, occorre evidenziarne i riflessi ai fini del presente giudizio di responsabilità amministrativo- contabile. Ebbene l'esistenza di una organizzazione criminale operante nell'ambito delle istituzioni militari, che comprendeva al proprio interno i soggetti appartenenti a tali istituzioni, coinvolti -a vario titolo- con estranei alla pubblica amministrazione, che poteva garantire, ove "retribuita" con una determinata percentuale rispetto al valore della gara d'appalto, tramite la commissione di una serialità e sistematicità di reati, l'aggiudicazione della stessa, rende evidente un sistema di appalti truccati da cui è derivato un consistente danno all'erario, quale danno alla concorrenza e da disservizio.

Infatti l'attività svolta dai convenuti ha determinato un "inquinamento" e sviamento - rispetto ai fini pubblici-delle procedure di assegnazione delle gare di appalto, e garantito un ingiusto profitto ai dipendenti infedeli del Ministero della Difesa, che hanno abusato della loro posizione e delle loro funzioni.

Il danno è derivato in primis dalla violazione delle norme di evidenza pubblica che regolano la scelta del contraente, le quali sono poste a presidio del cd. interesse pubblico alla convenienza amministrativa degli approvvigionamenti pubblici, soprattutto in un settore delicato come quello degli appalti dell'aeronautica militare. Le norme intendono garantire all'Amministrazione tutti quei benefici derivanti dalla migliore offerta, anche in termini economici, esistente sul mercato.

La presenza di offerte che sono invece il frutto non di un regolare e trasparente confronto concorrenziale tra operatori economici, ma di elaborazioni operate "a tavolino" sulla base di software, cioè a dire di programmi matematici idonei a calcolare solo la percentuale di maggior ribasso necessaria ad offrire l'offerta economicamente più conveniente, come avvenuto nel caso di specie, frustra in radice la ratio delle norme suddette.

L'Amministrazione viene indotta, per tale via, ad aggiudicare la gara in favore della ditta che solo apparentemente è la migliore sul mercato. L'offerta del maggior ribasso possibile scollegato dai reali costi che una impresa deve sostenere, contiene infatti prezzi e condizioni

"fuori mercato", che non riescono ad essere praticati da quelle ditte che invece forniscono servizi di qualità.

L'offerta "falsata" costituisce una proposta "disequilibrata" che deve, necessariamente, essere riequilibrata nel prosieguo del rapporto contrattuale, attraverso il ricorso, ad esempio, a costose ed inutili varianti in corso d'opera oppure ad economie da far gravare

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sui costi da sostenere per l'acquisto di materiali o di servizi, indispensabili per la buona riuscita dell'opera.

Ne sono prova le dichiarazioni di uno degli imprenditori coinvolti negli accordi corruttivi (che aveva inizialmente formulato una offerta con il ribasso del 29%). Egli afferma che lo stesso Z gli indicò di sostituirlo con il maggior ribasso del 35%, con ciò "spiazzandolo" in quanto il ribasso indicato era eccessivo e rendeva antieconomica la partecipazione alla gara, considerato il lavoro delicato da fare, la costosa progettazione e la notevole distanza da coprire. Prosegue affermando che "...Peraltro non avremmo potuto fare varianti in corso d'opera con le quali rientrare nei costi. Alla fine mi convinsi, dicendo che comunque poi avrei recuperato, magari dai costi da sostenere presso i fornitori..." (sent. cit. ---).

In sintesi, l'alterazione delle regole del mercato, che disciplinano la concorrenza, si traduce in un danno all'ente pubblico/parte contrattuale, perché altera alla fonte il meccanismo di formazione dei prezzi, privando il contraente pubblico della possibilità di conseguire una prestazione di servizi o una fornitura di beni in cui vi sia un giusto equilibrio tra qualità del servizio e utile di impresa.

In ultimo, l'Amministrazione è necessariamente costretta a sostenere una maggiore spendita di denaro per "riequilibrare" l'anomalia dell'offerta presentata in fase di gara, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e quella - minore-che avrebbe potuto sostenere a fronte di una corretta e concorrenziale procedura di gara.

Nel caso in esame una maggiore spendita di denaro vi è stata anche per l'annullamento di alcune gare viziate e la loro successiva rinnovazione. Quanto alla quantificazione, la Sezione -che non ignora la giurisprudenza contabile che si è formata in materia di danno alla concorrenza, che, in disparte l'an, dal punto di vista del quantum, confluisce ad unità nel ricorrere alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 del c.c. dell'utile di impresa, utilizzato dalla giurisprudenza amministrativa per la quantificazione del risarcimento danni spettanti all'impresa pretermessa nell'ipotesi di illegittima aggiudicazione di un appalto, pari convenzionalmente al 10% del valore dell'appalto-ritiene di poter utilizzare lo stesso parametro (Corte conti, Sez. Giur. Toscana n. 91 del 30.3.216; Sez. Giur. Piemonte n. 57/ 2017). Nel caso di specie detto criterio subisce tuttavia dei temperamenti per l'apporto concausale derivante dalla omissione di controlli da parte dell'Amministrazione danneggiata.

E' infatti da ritenere che il sodalizio criminale costituitosi tra il personale dipendente -militare e civile-, non fosse completamente ignorato dall'Amministrazione, sia per il lungo lasso temporale in cui le attività delittuose si sono snodate (dal 2012 al 2015), sia per il fatto che gran parte delle attività si sono svolte all'interno degli uffici, ed in spazi ad esclusivo uso militare, che avrebbero dovuto essere adeguatamente controllati,

essendone inibito l'ingresso agli estranei.

La percezione che esistesse "qualcosa di strano" è dimostrata dal fatto che l'Amministrazione ha provveduto alla sostituzione delle chiavi della cassaforte in cui erano custoditi gli atti relativi alle gare, che tanto ha indaffarato i convenuti nella ricerca del modo per rientrarne in possesso. Tuttavia nessuno ha proseguito con ulteriori controlli, permettendo così ai convenuti di continuare la loro attività criminosa.

Questo Collegio ritiene pertanto che, in applicazione di quanto detto, possa equitativamente commisurarsi il danno alla concorrenza nella misura del 5% del valore degli appalti oggetto di turbativa, e dunque pari ad € 579.855,5.

Alla voce di danno alla concorrenza deve aggiungersi, come detto, il danno da disservizio derivante dalla violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 98, comma 1, della Costituzione per cui i "pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", da cui discendono i divieti, violati nel caso di specie, di ricevere tornaconti personali illeciti, e di favorire qualcuno in danno di altri.

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L'azione amministrativa, in questi casi, non risulta più improntata ai criteri di efficacia, economicità, efficienza ed imparzialità che sempre la debbono contraddistinguere. E ciò determina un danno da disfunzione organizzativa, i cui responsabili finiscono per perseguire non più gli interessi generali dell'Amministrazione, ma quelli privati, propri esclusivamente del soggetto che ha agito, così che l'attività, sebbene svolta durante il servizio, è riconducibile al soggetto e non al datore di lavoro pubblico, che tuttavia sostiene i costi di detta attività (Corte conti, Sez. I App., 1.3.2018 n. 96; Sez. Giur. Umbria 371/2004).

Nel caso in esame le condotte poste in essere dai prevenuti nell'esercizio delle loro funzioni hanno determinato un disservizio, sia per avere materialmente contraffatto le offerte di gara così da far aggiudicare gli appalti ad imprese non meritevoli; sia per avere sviato le loro energie, che invece avrebbero dovuto essere protese al raggiungimento della efficienza, economicità, efficacia dell'Aeronautica militare; sia per avere costretto quest'ultima ad impiegare successivamente risorse umane per ricostruire l'accaduto, individuare i responsabili, controllare l'operato svolto, oltreché rinnovare quei procedimenti amministrativi di assegnazione delle gare di appalto che, a causa delle condotte illecite, sono state oggetto di annullamento.

AI fini della quantificazione di detta voce di danno rilevano dunque le retribuzioni che sono state erogate dall'Amministrazione ai dipendenti infedeli nel periodo di riferimento (dal 1.1.2012 al 11.12.2015, data della sospensione dal servizio), per un totale di € 544.295,68 ( Y € 306.783,37; Z € 115.829,57; X € 121.682,744).

A detta cifra vanno aggiunti i costi sostenuti dal Ministero della Difesa per il rinnovo delle procedure di gara annullate a seguito delle turbative, pari ad € 85.118,00 (riferiti, in particolare, al rinnovo delle gare n. ---, n. ---, n. ---, n. ---).

Non può invece accogliersi la richiesta della Procura relativa all'addebito ai convenuti del maggior costo sostenuto dall'Amministrazione per il pagamento di ore di straordinario al personale per il ripristino dell'efficienza perduta, dovendosi considerare attività da evadere nel normale orario di servizio, e comunque, da ricomprendere nelle somme già sopra riconosciute.

In conclusione, il danno da disservizio ammonta ad € 629.413,68 (€ 544.295,68 + € 85.118,00), che, in considerazione delle circostanze del caso in esame, risulta congruo ridurre del 10%, cosicchè l'importo ammonta ad € 566.472,31. Conclusivamente il danno erariale complessivamente cagionato è pari ad € 1.146.327,81 (€ 579.855,5 per danno alla concorrenza + € 566.472,31 per danno da disservizio).

Occorre tenere conto del fatto che nella causazione, con consapevolezza e volontà, del detto danno, ciascuno degli odierni convenuti ha contribuito in misura diversa -in considerazione del ruolo di maggiore o minore influenza svolto all'interno del sodalizio criminoso, dei diversi compiti spettanti a ciascuno e del coinvolgimento o meno nella turbativa di ciascuna singola gara- di cui la Sezione tiene conto nei seguenti termini:

- Z Z , risponderà al 50% del danno complessivo, per avere svolto un'opera determinante all'interno del sodalizio, sia per essersi introdotto in plurime occasioni all'interno della base militare, sia per avere materialmente falsificato le buste di gara, oltre ad aver intrattenuto i rapporti con gli altri sodali e con gli imprenditori;

- Y Y , risponderà invece del 40% dell'intero danno, per avere -per il tramite del ruolo apicale rivestito- fornito copertura al CIFERRI nell'operare come detto sopra, e nel calcolare il ribasso vincente, inserito nelle offerte di gara, e per il coinvolgimento nella turbativa della maggior parte delle singole gare;

- X X , risponderà invece solo del 10% dell'intero danno per aver avuto un ruolo più marginale nell'associazione criminale, dalla quale risulta essersi dissociato in un secondo momento, così da veder scemare il suo coinvolgimento nelle singole gare.

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Conclusivamente gli odierni convenuti devono essere condannati al pagamento in favore dell'Aeronautica Militare-Ministero della Difesa della somma complessiva di €.

1.146.327,81, compresa la rivalutazione monetaria, così ripartita:

− Z Z , per € 573.163,90 (pari al 50% del totale);

− Y Y , per € 458.531,12 (pari al 40% del totale);

− X X , per € 114.632,78 (pari al 10% del−totale),

oltre alle spese di giudizio. Vanno addebitati i relativi interessi legali, dalla data di notifica della presente sentenza e fino al soddisfo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti -Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

1) Dichiara la contumacia del convenuto ZZ ;

2) ACCOGLIE parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto condanna i convenuti al pagamento in favore dell'Aeronautica Militare-Ministero della Difesa della somma complessiva di € 1.146.327,81, comprensiva della rivalutazione monetaria, così ripartita:

− Z Z , al pagamento di € 573.163,90 pari al 50% del totale;

− Y Y , al pagamento di € 458.531,12 pari al 40% del totale;

− X X , al pagamento di € 114.632,78 pari al 10% del totale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono poste a carico dei convenuti nelle rispettive percentuali di condanna, con liquidazione delle stesse, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 comma 5, del d. lgs n. 174/2016, nella misura di € 466,39 (quattrocentosessantasei/39 Sono dovuti infine gli interessi legali a decorrere dalla data di notifica della presente sentenza al soddisfo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2019.

L'Estenditrice La Presidente f.f.

(Cons. Beatrice Meniconi) (Cons. Anna Bombino)

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato art.

52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Presidente F.F.

Anna Bombino

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte private e se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Roma 9/11/2020 IL DIRIGENTE LUCIANA TROCCOLI

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