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AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ: WHISTLEBLOWING

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Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Pagina 1

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ:

“WHISTLEBLOWING”

REDATTO DAL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA Dott.ssa Lucia Citro

APPROVATO DAL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 GENNAIO 2022

IL PRESIDENTE Dott. Luigi Roth

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Pagina 2 Indice

1. CONTESTO NORMATIVO ... 3

2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALAZIONE ... 4

3. PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL REGOLAMENTO ... 4

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI ... 5

5. SEGNALAZIONI ANONIME ... 6

6. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE ... 6

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER ... 7

8. RESPONSABILITÁ DEL WHISTLEBLOWER ... 8

9. PROCEDURA TRASMISSIONE/RICEZIONE/GESTIONE SEGNALAZIONI... 9

10. ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .. 9

11. ARCHIVIAZIONE ... 10

12. ALLEGATI ... 10

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Pagina 3 1. CONTESTO NORMATIVO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell’ambito delle attività di prevenzione della corruzione e di politica della trasparenza disciplinate dal Piano di prevenzione della corruzione e dal Programma per la trasparenza, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito “APL” o “Società”).

La Legge 30 novembre 2017 n. 179, entrata in vigore il 29.12.2017, ha sostituito l’art. 54 bis del D.Lgs.165/2001, e integrato l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, consolidando alcuni principi fondamentali dell’istituto del whistleblowing introdotto dall’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 e rinviando a successive apposite Linee Guida di ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

Sempre la Legge 179/2017, all’art. 3 dispone poi l’integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Successivamente tale disciplina è stata recepita/armonizzata nell’ambito delle linee guida emanate dall’ANAC nelle quali, specificamente, stabilisce indicazioni in relazione alle misure che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”) deve adottare durante e all’esito dell’istruttoria e rafforza la tutela e protezione del segnalante, che comprende la garanzia di riservatezza dell’identità del dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, trasmette all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria ovvero a quella contabile, nonché al RPCT segnalazioni di illeciti o di abuso di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro.

La legge prevede specifiche garanzie a tutela del dipendente che segnala illeciti e non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo, diretto o indiretto sulle condizioni di lavoro.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 331 del codice di procedura penale, che prevede l’obbligo di denuncia per i “pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio”.

In sintesi le novità rilevanti sono le seguenti:

 Reintegrazione nel posto di lavoro. La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell’amministrazione.

 Sanzioni per gli atti discriminatori. L’ANAC, a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all’ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

 Segretezza dell’identità del denunciante. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l’identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della Legge 241/1990. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, elaborerà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

 Blocco della tutela. il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia,

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Pagina 4 diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

 Estensione della nuova disciplina al settore privato. Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla PA. Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge, la nuova disciplina allarga anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

 Giusta causa di rivelazione del segreto. L'articolo 3 del provvedimento introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALAZIONE

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente e/o al lavoratore o al collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi in favore della Società che segnala all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria ovvero a quella contabile, nonché al RPCT condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Non rientrano nella definizione di dipendente e per tale motivo non sono whistleblower i rappresentanti di organizzazioni sindacali e altri soggetti che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore dell’amministrazione, non godono dello status di dipendente quando effettuano la segnalazione (ad es., stagisti, tirocinanti dipendenti in pensione).

3. PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

In particolare i principi e lo scopo che stanno alla base del presente Regolamento sono i seguenti:

 chiarire i principi ispiratori dell’istituto ed il ruolo del RPCT quale destinatario della segnalazione;

 indicare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale predefinito, che prevede termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria;

 dettagliare le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell’identità di eventuali soggetti indicati.

La segnalazione deve essere spontanea e non può essere anonima, il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni contatto successivo alla stessa. Il dipendente che segnala illeciti è infatti tenuto a dichiarare la propria identità, ma questa verrà tenuta riservata nei limiti previsti dalla legislazione vigente. La protezione opera solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria di dipendente.

Se il segnalante non svela la propria identità, la Società o ANAC non hanno modo di verificare se si tratta di un dipendente pubblico o di un soggetto ad esso equiparato, come inteso dal co. 2 dell’art.

54-bis.

Il whistleblower, infatti, deve fornire indicazione di tutte le informazioni idonee ai fini dell’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti necessari a verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

A tal fine la segnalazione dovrà contenere, possibilmente, tutti gli elementi indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel Modulo allegato al presente Regolamento e segnatamente:

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Pagina 5 a) identità e i recapiti del whistleblower e, se posseduto, dell’indirizzo di posta elettronica

certificata presso cui possano essere indirizzate eventuali comunicazioni;

b) indicazione della qualifica/posizione/funzione del whistleblower nella Società (o nell’impresa fornitrice di beni o servizi in favore della Società), al momento della segnalazione e all’epoca del fatto segnalato;

c) chiara ed esaustiva descrizione dei fatti segnalati e della Società in cui sono avvenuti;

d) se conosciute, circostanze di tempo e luogo in cui il fatto è stato commesso;

e) una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;

f) indicazione delle modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza del fatto;

g) se conosciute, le generalità o altri elementi di identificazione del/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere il fatto segnalato;

h) indicazione di eventuali ulteriori soggetti che possano riferire sul fatto oggetto di segnalazione;

i) indicazione di eventuali documenti a comprova del fatto segnalato;

j) ogni eventuale ulteriore elemento utile a comprova del fatto segnalato.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI a - IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli uffici competenti possano procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione/funzione svolta nell’ambito della Società o dell’impresa fornitrice di beni o servizi in favore della Società e, se posseduto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui possano essere indirizzate eventuali comunicazioni;

b) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;

d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;

e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

b- L’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, anche a seguito delle modifiche ex L. 179/2017, prevede espressamente che il dipendente possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro», ossia a causa o in occasione dello stesso. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all’interno della propria società o comunque relativi ad essa.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demensionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e, soprattutto nel Piano nazionale anticorruzione, volti a ricomprendere le varie

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Pagina 6 situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

5. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni presentate in modo anonimo, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Anche tali segnalazioni saranno valutate dal RPCT.

La tutela tipica dell’istituto del whistleblowing, pertanto, verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti che si siano chiaramente identificati.

6. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede, se del caso con la collaborazione dell’Organismo di Vigilanza o di un gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni whistleblowing, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora la segnalazione riguardi il RPCT, l’organismo di Vigilanza o un componente del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni whistleblowing, il segnalante può inviare la segnalazione direttamente all’A.N.AC.

Il RPCT, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al segnalante elementi integrativi, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona. Valutata l’ammissibilità della segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi la fondezza della segnalazione si rivolgerà agli uffici interni competenti e/o coinvolgerà terze persone tramite audizione, e procederà alla verbalizzazione, a meri fini interni, di tali incontri e la relativa documentazione non verrà protocollata ma conservata presso gli archivi del RPCT medesimo.

Il RPCT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione inserendo adeguata motivazione nel fascicolo. In caso contrario, qualora RPCT abbia necessità di coinvolgere altri soggetti interni di APL, potrà, ove necessario, trasmettere soltanto estratti accuratamente anonimizzati prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che, dalle informazioni e dai fatti descritti, si possa risalire all’identità del segnalante. Tali soggetti, dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta a cui consegue l’avvio dell’istruttoria da parte del RPCT.

Successivamente il procedimento di valutazione del RPCT dovrà concludersi in un intervallo di tempo adeguato alla complessità della vicenda oggetto di segnalazione e comunque non oltre i 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

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Pagina 7 a) presentare denuncia all’Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti e all’ANAC per i

profili di rispettiva competenza;

b) solo laddove non si ravvisino gli estremi di ipotesi di reato, comunicare l’esito dell’accertamento al Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare;

c) comunicare l’esito dell’accertamento al responsabile delle Risorse Umane per i profili di responsabilità disciplinare;

d) inoltrare la segnalazione all’Organismo di Vigilanza.

Il RPCT e tutti i soggetti di APL coinvolti nella gestione del procedimento della segnalazione sono tenuti ad osservare l’obbligo della riservatezza sull’identità del whisterblowing. La violazione del predetto obbligo è fonte di responsabilità disciplinare. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m .i. fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte al comma 2 del nuovo art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in caso di necessità di svelare l’identità del denunciante. Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1 lett. a) della Legge n. 241/90e s.m.i..

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Obblighi di riservatezza sull’identità e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Più in particolare, come disposto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 179/2017:

- nell’ambito del procedimento penale l’identità del whistleblower è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 del codice di procedura penale (ovvero “fino a quanto l’indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”);

- nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità del whistleblower non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

- nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;

- la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa

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Pagina 8 dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l.

n. 241/90 s.m.i..

Divieto di discriminazione:

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria ovvero altra “misura organizzativa”1, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misura discriminatoria o ritorsive si intende la sanzione ingiustificata, demensionamento, licenziamento o trasferimento ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell’amministrazione.

Comunicazioni di misure ritenute ritorsive:

Le comunicazioni di misure ritorsive possono essere trasmesse all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali.

Il RPCT che riceve la comunicazione di misure ritorsive invita il segnalante a trasmettere la comunicazione all’ANAC.

Tutto quanto sopra fermo ed impregiudicato il diritto del dipendente di dare notizia dell’accaduto al Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza/ al Responsabile Risorse Umane e/o all’Amministratore Delegato/Direttore Generale e/o all’Internal Auditing/Organismo di Vigilanza e/o di adire l’Autorità Giudiziaria ritenuta competente o di informare personalmente l’Organismo di Vigilanza.

Se il whistleblower sceglie di segnalare a soggetti diversi rispetto a quelli indicati dal co. 1 dell’art 54-bis d.lgs. 165/2001, egli sta consapevolmente accettando il rischio che la sua identità venga rivelata. Tale circostanza può condurre a ritenere non più applicabile, alla segnalazione presentata dal dipendente, il divieto di accesso di cui all’art 54-bis co 4 giacché verrebbe meno la ratio, insita in tale comma, di mantenere segreta un’identità già rivelata alla collettività da parte dello stesso segnalante.

8. RESPONSABILITÁ DEL WHISTLEBLOWER

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa ai sensi del Codice Penale e dell’art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto.

1 A Le misure ritorsive e/o organizzative sono a titolo esemplificativo: irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate, valutazione della performance artatamente negativa, revoca ingiustificata di incarichi, ecc...

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Pagina 9 9. PROCEDURA TRASMISSIONE/RICEZIONE/GESTIONE SEGNALAZIONI

La segnalazione deve essere indirizzata dal dipendente al RPCT di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., in via prioritaria compilando il modulo allegato (Allegato 1), che viene reso disponibile sul sito istituzionale di APL nella sezione “Società Trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – corruzione”, nonché nella intranet aziendale nell’apposita sezione “anticorruzione” e inviata all’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@pedemontana.com. o in alternativa, il modulo compilato e sottoscritto potrà essere consegnato direttamente a mani del RPCT. L’utilizzo di tale canale anticorruzione@pedemontana.com. consente al whistleblower di beneficiare dell’applicabilità della discriminante di cui all’art. 3 l. 179/20172.

Il RPCT è l’unico soggetto a conoscere e detenere la password di accesso alla casella di posta elettronica “anticorruzione@pedemontana.com” e visiona personalmente le segnalazioni inviate.

Il RPCT prende in carico la segnalazione, effettua gli accertamenti opportuni (anche eventualmente coadiuvato dall’ufficio anticorruzione, cui non viene rivelata l’identità del segnalante) ed effettua personalmente le valutazioni del caso.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente all’ANAC attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.

È istituito un protocollo riservato dell’Autorità in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente: saranno assicurati la riservatezza sull’identità del segnalante e lo svolgimento di un’attività di vigilanza, al fine di contribuire all’accertamento delle circostanze di fatto e all’individuazione degli autori della condotta illecita.

Se il dipendente presenta molteplici segnalazioni di illeciti al RPCT, aventi il medesimo contenuto, si ritiene che, al fine contemperare le esigenze di prevenzione della corruzione con quelle del buon andamento dell’Ufficio del RPCT, quest’ultimo dovrà gestire l’originaria segnalazione mentre non sarà tenuto ad un riesame ulteriore della stessa ove quest’ultima venga duplicata e re-inoltrata senza la rappresentazione di fatti nuovi. In tal caso, il RPCT potrà informare il segnalante che, da quel momento in poi, ulteriori segnalazioni, di analogo contenuto a quella già gestita originariamente, non saranno oggetto di ulteriore trattazione e verranno, viceversa, archiviate de plano. In tale ipotesi, la mancata trattazione di segnalazioni dal contenuto analogo a quelle già evase non sarà considerata fonte di responsabilità del RPCT ai sensi dell’art 54-bis co 6 terzo periodo d.l.gs.165/2001.

In aggiunta il whistleblower che utilizza per la segnalazione il sistema informatico di gestione della segnalazione potrà collegarsi al link visibile sul proprio sito istituzionale.

I soggetti che trattano i dati della segnalazione sono il RPCT che è anche il custode dell’identità e il gruppo di lavoro che coincide con l’organo collegiale dell’Organismo di Vigilanza.

Il RPCT precisa che attualmente la procedura di gestione delle segnalazioni (in via informatizzata) è in fase di predisposizione. Tale procedura sarà resa disponibile nella seconda metà del 2022. Sino a tale data il whistlerblower potrà accedere alle suddette procedure.

10. ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2 L’invio a soggetti diversi da quello indicati per legge o l’utilizzo di altri canali, non specificamente predisposti per le segnalazioni di whistleblowing, potrebbe comportare il rischio di diffusione delle informazioni coperte da segreto. Tale rischio non può essere tollerato e, pertanto, fa venire meno la giusta causa della rivelazione di cui all’art 3, co. 1, giacché denota un comportamento non congruo e diligente che non può essere giustificato

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Pagina 10 Il RPCT, in conformità alle disposizioni dell’ANAC, invia a tutto il personale della Società, con cadenza periodica, comunicazioni ed informative specifiche in cui sono illustrate le finalità dell’istituto del

“whistleblowing”.

Il RPCT, inoltre, qualora ne ravvisi la necessità, provvede ad organizzare di concerto con il Responsabile Risorse Umane Servizi corsi di formazione sul tema “whistleblowing”, al fine di rendere noti gli aspetti principali di tale sistema e i dipendenti consapevoli degli strumenti a loro disposizione.

Il RPCT rende conto nella Relazione Annuale di cui all’art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Il RPCT provvederà a pubblicare il presente Regolamento sia sulla intranet aziendale sia sul sito web nella sezione “Società trasparente” – Altri contenuti – Corruzione”.

11. ARCHIVIAZIONE

I dati oggetto della procedura di whistleblowing sono conservati dalla Società per cinque anni secondo i termini di legge.

La documentazione e archiviata a cura del RPCT e conservata per cinque anni.

12. ALLEGATI

ALLEGATO 1: Modulo per la segnalazione di condotte illecite

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Pagina 11 Allegato 1.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE (c.d. “ WHISTLEBLOWING”)

I dipendenti ed i collaboratori di Autostrada Pedemontana Lombarda spa (di seguito APL) possono utilizzare il presente modulo per segnalare situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro/collaborazione con APL.

Per situazioni di illecito si intende ogni abuso delle funzioni di servizio, anche non rilevante penalmente, posto in essere o tentato da dipendenti/collaboratori di APL per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche solo di immagine, per APL stessa.

La segnalazione effettuata in forma anonima non sono considerate ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 e sono trattate come segnalazioni ordinarie.

Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale

La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

La segnalazione può essere presentata inviando il presente modulo, compilato e sottoscritto, all’indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato,

anticorruzione@pedemontana.com.

APL garantisce al segnalante la tutela prevista all’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, con le modalità esplicitate nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti.

APL informa che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, l’ANAC provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

IMPORTANTE: con un asterisco sono individuate le informazioni obbligatorie

DATI DEL SEGNALANTE IDENTITA’ DEL SEGNALANTE *

(nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, residenza numero di telefono e indirizzo emil/pec)

ATTUALE QUALIFICA E MANSIONE LAVORATIVA

SEDE DI SERVIZIO

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Pagina 12 E-MAIL /INDIRIZZO/RECAPITO

TELEFONICO3 DEL SEGNALANTE

ELEMENTI DELLA SEGNALAZIONE DI CONDOTTA ILLECITA TIPOLOGIA DI CONDOTTA

ILLECITA* Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere

Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale

Incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del d.lgs. n. 39/2013

Appalti illegittimi Concorsi illegittimi Conflitto di interessi

Mancata attuazione della disciplina anticorruzione

Adozione di misure discriminatorie da parte dell’amministrazione o dell’ente

Assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell’art. 1 della l. n. 179/2017

DATA/PERIODO E LUOGO

FISICO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO*

DURATA DELLA CONDOTTA ILLECITA*

la condotta illecita:

si è conclusa è ancora in corso

si verifica ripetutamente

SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI

NELL’ACCADUTO* si

no

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO COINVOLTO NELL’ACCADUTO

QUALIFICA DEL SOGGETTO

COINVOLTO □ RPCT

3 Dati obbligatori per i collaboratori, facoltativi per i dipendenti

(13)

Pagina 13 NELL’AMMINISTRAZIONE O

ENTE DI APPARTENENZA □ Direttore

□ Dirigente

□ Funzionario

□ Impiegato

□ RUP

□ Altro RUOLO CHE IL SOGGETTO HA

AVUTO NELL’ACCADUTO (numero di telefono e indirizzo email)

AUTORIZZAZIONE A

CONTATTARE IL SOGGETTO PER RICHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI

□ si

□ no

IL SOGGETTO HA TRATTO BENEFICIO ECONOMICO DALL’ACCADUTO

□ si

□ no

EVENTUALE IMPRESA COINVOLTA NELLA SEGNALAZIONE DI CONDOTTA ILLECITA

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’IMPRESA COINVOLTA (nome, ragione sociale, indirizzo sede legale e P. IVA)

NOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O NOME DI ALTRO SOGGETTO COINVOLTO NELL’ACCADUTO

RUOLO CHE IL SOGGETTO HA AVUTO NELL’ACCADUTO (numero di telefono e indirizzo email e sito web)

ULTERIORI INFORMAZIONI DESCRIZIONE DEL FATTO

COMMESSO O TENTATO

(14)

Pagina 14 RITENGO CHE IL FATTO

COMMESSO O TENTATO SIA:

posto in essere in violazione di obblighi/disposizioni di servizio

suscettibile di arrecare un danno patrimoniale e/o d’immagine ad APL

altro (specificare).

AUTORE o AUTORI DEL FATTO4

INDICARE ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO5 E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO E/O IN QUALCHE MODO COINVOLTI

MODALITA’ CON CUI SI E’

VENUTI A CONOSCENZA DEL FATTO

EVENTUALE ALLEGAZIONE DOCUMENTAZIONE

PROBATORIA A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE

4 Indicare i dati anagrafici e ogni altro elemento idoneo all’identificazione (nome, cognome, qualifica)

5 Indicare i dati anagrafici e ogni altro elemento idoneo all’identificazione (nome, cognome, qualifica)

(15)

Pagina 15 INDICARE SE LA

SEGNALAZIONE E’ STATA GIA’

PRESENTATA AD ALTRI

SOGGETTI E, SE SI, PRECISARE ESTREMI DELLA

SEGNALAZIONE (data

segnalazione, nome del ricevente, esito della segnalazione)

Il dichiarante è consapevole della responsabilità che assume e delle conseguenze derivanti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000.

LUOGO e DATA FIRMA

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