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Gara Lavori n. 1/2021 DISCIPLINARE DI GARA

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Academic year: 2022

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Gara Lavori n. 1/2021

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico finalizzato all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei manufatti di pertinenza di Milano Serravalle sull’intera rete di competenza

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1. PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/09/2021, Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (in seguito “Milano Serravalle” o “Società” o “Stazione Appaltante”) ha deliberato di affidare i lavori finalizzati alla manutenzione ordinaria dei manufatti di pertinenza di Milano Serravalle sull’intera rete di autostradale in concessione. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, finalizzata alla stipula di un accordo quadro ex art. 54, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., uno per lotto, gestita sul proprio portale acquisti: https://milanoserravalle.bravosolution.com (di seguito anche solo “Portale”) e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”). Gli atti di gara relativi a tale affidamento, sono stati successivamente approvati con determina del Direttore Generale del 15/09/2021.

Il luogo di esecuzione dei lavori è sito sull’intera rete in concessione e luoghi limitrofi immediatamente a ridosso della citata rete, come meglio precisato nella documentazione di gara Codice NUTS: ITC4C (sede principale).

CPV principale: 45221119 – 9 lavori di costruzione per rinnovo di ponti CPV secondario: 45221115 – 1 lavori di costruzione di ponti in acciaio

CIG: Lotto 1 8904688CFD - Lotto 2 89047017B9 CUI: L00772070157202100004

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Giuseppe Colombo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2.1 DOCUMENTI DI GARA

L’operatore economico collegandosi al Portale https://milanoserravalle.bravosolution.com, nella sezione “Bandi e Avvisi in corso” potrà visualizzare l’avviso relativo alla presente procedura e scaricare liberamente i seguenti documenti:

1) Bando di gara;

2) Disciplinare di gara;

3) DGUE ESPD online;

4) Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali;

5) Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche;

6) Computo di stima e elenco prezzi;

7) Relazione tecnico illustrativa e criteri premiali;

8) Tavole accordo quadro lotto 1, tav numero 1, 2 e 3;

9) Tavole accordo quadro lotto 2, tav numero da 1 a 4;

10) Piano di Sicurezza e Coordinamento accordo quadro manufatti 2022 - 2024;

11) Quadro incidenza manodopera;

12) Allegato PSC 01 – procedure 01- 09;

13) Allegato PSC 02 – Elenco prezzi sicurezza;

14) Schema di accordo quadro;

15) Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte.

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La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 58 del Codice, all’interno del Portale mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d’ora in poi anche solo “RDO on line”).

Le modalità operative di dettaglio per la registrazione al Portale, per l’accesso alla Procedura, per la presentazione dell’offerta in formato telematico e per la richiesta di chiarimenti, sono descritte nel documento Allegato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte” (in seguito

“Istruzioni operative”) a cui si rimanda espressamente.

La presente procedura di gara è identificata a Portale con il codice “tender_281 rfq_455 GARA LAVORI 1/2021- ACCORDO QUADRO PER LAVORI MANUTENZIONE MANUFATTI”

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla presente procedura potranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed in forma scritta, all’attenzione del RUP, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/10/2021, tramite l’area “Messaggi” del Portale seguendo le modalità individuate nelle Istruzioni operative allegate.

I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno dell’area “Messaggi” del Portale e sul profilo della Stazione Appaltante.

È esclusivo onere dell’operatore economico verificare l’eventuale pubblicazione di rettifiche e/o di integrazioni ed eventuali chiarimenti di interesse comune pubblicati all’interno dell’area “Allegati buyer” della RDO on line: “tender _281 rfq _455 GARA LAVORI 1/2021- ACCORDO QUADRO PER LAVORI MANUTENZIONE MANUFATTI”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, la Stazione Appaltante provvederà a rispondere, entro e non oltre il termine di 6 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, alle sole richieste di chiarimento pervenute nel rispetto dei termini e modalità sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Si rammenta che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice è l’indirizzo di posta elettronica certificata - PEC indicato in fase di Registrazione al Portale, come meglio precisato nelle Istruzioni operative.

In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/G.E.I.E./rete, ciascuna mandante/consorziata esecutrice/impresa raggruppata elegge domicilio all’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC della mandataria/consorzio, indicato in fase di Registrazione al Portale.

È onere del soggetto abilitato al Portale mantenere tempestivamente aggiornati, nella propria cartella personale sul Portale, tutti i dati concernenti il suo profilo di registrazione.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC fornito in fase di Registrazione al Portale.

3. OGGETTO DELL’APPALTO E VALORE STIMATO

L’intervento oggetto della presente procedura prevede l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dei manufatti di pertinenza di Milano Serravalle sull’intera rete di competenza, i cui

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interventi non sono predeterminabili nel numero, ma da effettuarsi in un determinato arco di tempo, secondo le esigenze della Stazione Appaltante.

Trattasi di interventi di manutenzione ordinaria relativi a sovrappassi, sottopassi e galleria, oltre che di un’attività di pronto intervento in caso di sinistri sui manufatti al fine di garantire la percorribilità della strada nel più breve tempo possibile, come meglio indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e nei relativi allegati.

L’appalto è suddiviso nei seguenti due lotti:

Numero Lotto Oggetto del Lotto CIG

1 Manutenzione dei manufatti di

competenza sull'autostrada Milano Serravalle (A7), raccordo Bereguardo – Pavia (A53), tangenziale ovest di Pavia (A54) e pertinenze autostradali

8904688CFD

2

Manutenzione dei manufatti di competenza sulle tangenziali Ovest (A50), Est (A51) e Nord (A52) di Milano e pertinenze autostradali.

89047017B9

Ciascun operatore economico potrà presentare offerta per uno o entrambi i lotti.

Il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo operatore è 1. Gli operatori che presenteranno offerta per entrambi i lotti, dovranno indicare l’ordine di preferenza di aggiudicazione dei Lotti nell’ambito della dichiarazione integrativa di cui al successivo articolo 14.3.1.

Laddove l’operatore risultasse, infatti, primo in graduatoria per entrambi i lotti, si terrà conto dell’ordine di preferenza ivi indicato. Una volta assegnato il lotto più in alto nelle preferenze, per l’aggiudicazione del secondo lotto si terrà conto del miglior piazzamento in graduatoria.

Si precisa che, in deroga alla regola sul vincolo di aggiudicazione al medesimo operatore di un unico lotto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare entrambi i lotti allo stesso soggetto, laddove in uno dei due lotti vi sia un’unica offerta valida presentata dall’operatore aggiudicatario dell’altro lotto indicato dallo stesso come primo in ordine di preferenza.

Nella tabella sottostante, viene riportata l’indicazione delle prestazioni oggetto di ogni lotto e la Categoria SOA di riferimento:

Lotto 1

Tab. 1

Tabella riassuntiva categorie SOA

Categoria Descrizione categoria

Importo in Euro

Incidenza Class Qualificazione obbligatoria

Tipo categoria subappalto avvalimento

OG03 Strade,

autostrade, ponti, viadotti, metropolitane, funicolari e piste

aereoportuali e relative opere complementari

2.707.386,45 50,51 % IV SI Prevalente SI SI

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OS11 Apparecchiature strutturali speciali

1.273.280,40 23,76% III SI Scorporabile

SIOSS

SI No Ai sensi

dell’art. 89 comma 11 Codice Appalti

OS18 A Componenti

strutturali in acciaio

857.898,80 16,01 % III SI Scorporabile

SIOSS

SI No

Ai sensi dell’art. 89 comma 11 Codice Appalti

TOTALE 5.360.000,00

comprensivi di costi sicurezza

100%

Lotto 2

Tabella riassuntiva categorie SOA

Categoria Descrizione categoria

Importo in Euro

Incidenza Class Qualificazione obbligatoria

Tipo categoria

subappaltabile avvalimento

OG03 Strade, autostrade, ponti, viadotti, metropolitane, funicolari e piste

aereoportuali e relative opere complementari

2.211.831,75

47,67% IV si Prevalente SI SI

OS11 Apparecchiature

strutturali speciali

1.005.620,40 21,67 III si Scorporabi

le SIOSS

SI No Ai sensi

dell’art. 89 comma 11 Codice Appalti

OS18 A Componenti

strutturali di acciaio

954.034,50 20,56 III si Scorporabi

le SIOSS

SI No Ai sensi

dell’art. 89 comma 11 Codice Appalti

TOTALE 4.640.000,00

comprensivi di costi sicurezza

100%

L’importo massimo totale per i due lotti è pari ad Euro 10.000.000,00: per quanto riguarda il Lotto 1, l’importo contrattuale, ammonta ad Euro 5.360.000,00, di cui Euro 4.838.565,65 per lavori ed Euro 521.434,35 per costi della sicurezza; per quanto riguarda il Lotto 2, l’importo contrattuale, ammonta ad Euro 4.640.000,00, di cui Euro 4.171.486,65 per lavori ed Euro 468.513,35 per costi della sicurezza.

Il corrispettivo per i costi della sicurezza non è soggetto a ribasso d’asta e sarà contabilizzato a misura nelle modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.

L’appalto è autofinanziato.

Si precisa che i lavori oggetto dell’Accordo Quadro saranno individuati nel dettaglio (in numero e specie) nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro, in seguito alle necessità specifiche della Stazione Appaltante e saranno di volta in volta oggetto di specifico Contratto Applicativo.

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4. DURATA

La durata dell’appalto è fissata in 36 mesi naturali e consecutivi dalla data di stipula di ciascun accordo quadro, prorogabile di ulteriori massimi sei mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n.50 del 2016, su richiesta della Società, fino ad esaurimento dell’importo contrattuale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato agli operatori economici di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, “aggregazione di imprese di rete”).

È vietato all’operatore economico che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato all’operatore economico che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di

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procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Gli operatori economici dovranno dichiarare quanto segue:

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a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L’operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art.

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E FINANZIARIA

Gli operatori economici dovranno essere in possesso di Attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere per ciascun lotto, così come indicato nelle Tab. 1 e Tab 2 di cui al paragrafo 3 del presente disciplinare. L’operatore allegherà a Portale nell’apposita sezione, l’Attestazione SOA in suo possesso.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso di Attestazioni SOA di cui al paragrafo 7.2 deve essere posseduto dall’operatore economico concorrente nel suo complesso ai sensi di quanto prevede il comma 2 dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e con i limiti ivi riportati (senza l’applicazione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010).

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti speciali ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le

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mandanti quelle indicate come scorporabili. Nel caso di specie, deve intendersi come principale la categoria indicata come prevalente, mentre si intendono secondarie le categorie indicate come scorporabili.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 7.2, relativo al possesso della certificazione SOA per le categorie e classifiche indicate al paragrafo 3 - Tab. 1 e Tab 2 del presente disciplinare, deve essere posseduto secondo quanto previsto dall’ancora vigente art. 61 del D.P.R.

207 /2010.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e/o professionali eventualmente richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

L’operatore economico e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un operatore economico e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione dell’operatore economico e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art.

80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

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In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

L’operatore economico indica all’atto dell’offerta l’attività che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge dell’importo delle opere, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ove applicabile; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria per ciascun lotto di interesse, sotto forma di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell’appalto di ciascun lotto di riferimento e può essere ulteriormente ridotta qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice:

Garanzia provvisoria

LOTTO 1 LOTTO 2

Euro 107.200,00 Euro 92.800,00

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora l’operatore economico risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per

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la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita da una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp La garanzia fideiussoria, dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze del 19 gennaio 2018 n. 31;

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte con firma digitale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

(12)

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, l’operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni l’operatore economico segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti caricando a Portale sempre nell’apposito campo, i certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria potrà altresì essere costituita, a scelta del contraente, mediante bonifico bancario, ai sensi dell’art. 93, comma 2 del Codice.

Gli operatori economici interessati a tale modalità dovranno farne richiesta alla Stazione Appaltante mediante l’”area messaggi” del Portale almeno 7 giorni prima della data di scadenza del termine di ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante provvederà a trasmettere prontamente le istruzioni e le coordinate bancarie.

In mancanza di richiesta espressa o in caso di ritardo rispetto al termine innanzi fissato, l’unica forma consentita sarà quella della fideiussione bancaria o assicurativa.

(13)

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

Gli operatori economici effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 “Attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” e allegano la ricevuta alla documentazione amministrativa. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella.

Lotto di riferimento

CIG Importo contributo ANAC

1 8904688CFD Euro 200,00

2 89047017B9 Euro 140,00

In caso di mancata allegazione a Portale, nell’apposito campo, della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata allegazione a Portale nell’apposito campo della ricevuta, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude l’operatore economico dal lotto per il quale non è stata presentata la documentazione di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara è interamente gestita per via telematica ex art. 58 del Codice e si svolgerà sul Portale Acquisti di Milano Serravalle.

Per partecipare alla procedura, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, ricevere risposte e/o chiarimenti e per presentare l’offerta l’operatore economico dovrà necessariamente registrarsi gratuitamente al Portale https://milanoserravalle.bravosolution.com.

Le modalità operative di dettaglio per la registrazione al Portale, per l’accesso alla procedura, per la presentazione dell’offerta in formato telematico e per la richiesta di chiarimenti, sono descritte nelle Istruzioni operative allegate al presente disciplinare ed al quale si rimanda espressamente.

E’ obbligatorio che la documentazione di gara sia firmata digitalmente (con un certificato di firma digitale in corso di validità che rispetti i requisiti di cui al “DPCM 22 febbraio 2013, articolo 63 comma 3 - Codifica dell'algoritmo di hash”, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto all’articolo 29, comma 1, del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, tenuto dal CNIPA). Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES (file con estensione.p7m) e PADES (file con estensione.pdf).

Si precisa inoltre che ciascun file caricato dall’operatore economico sul Portale non può avere una dimensione superiore a 50 MB, mentre nell’area “Generica Allegati” è possibile caricare fino a un massimo di 1GB. Si informa che preferibilmente non devono essere caricati documenti con estensione dei files .RAR e si richiede inoltre di non allegare documentazione aggiuntiva e non richiesta dalla lex specialis di gara.

(14)

Il Portale utilizzato da Milano Serravalle consente il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dell’ulteriore documentazione richiesta e garantisce la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

Per lo svolgimento della gara telematica, Milano Serravalle si avvale di un “Servizio Assistenza” che supporterà gli operatori economici in tutte le fasi della procedura, fornendo informazioni e chiarimenti, di natura esclusivamente tecnica, in relazione all’uso del Portale.

Si invita, pertanto, l’operatore economico a contattare il numero dedicato 02 124121303, disponibile dal lunedì al venerdì, nell’intervallo temporale 09:00/18:00, per informazioni ed assistenza relativa alla procedura on-line. In alternativa, è possibile contattare il Servizio Assistenza anche inviando

apposita comunicazione al seguente indirizzo mail

MISerravalleTangenziali_procurement@bravosolution.com presente nella homepage del Portale.

La presente procedura è identificata a Portale con il codice “tender_281 rfq_455 GARA LAVORI 1/2021- ACCORDO QUADRO PER LAVORI MANUTENZIONE MANUFATTI” a cui è collegata la RDO on line.

La richiesta di offerta come sopra identificata, è composta dalle seguenti buste telematiche:

- n. 1 busta documentazione amministrativa rfq 455 (sul Portale “Risposta di qualifica”);

- n. 2 Buste contenenti le Offerte Tecniche per ogni singolo lotto da “rfq_456 a rfq_457” (sul Portale “Risposta tecnica”);

- n. 2 Buste contenenti le Offerte Economiche per ogni singolo lotto da “rfq_456 a rfq_457”

(sul Portale “Risposta economica”).

Le istruzioni per il corretto inserimento delle offerte all’interno del Portale sono riportate nel documento Istruzioni operative.

Per gli operatori economici aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per gli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’operatore economico o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Risposta di qualifica (Documentazione Amministrativa), si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Si evidenzia che il Portale non consente la trasmissione di offerte oltre il termine di scadenza fissato al paragrafo 16. A maggior chiarezza si precisa che, qualora le operazioni di compilazione delle diverse sezioni previste (Risposta di qualifica e Risposta economica della RDO on line) non si concludano entro la data e ora di chiusura della procedura, il sistema non segnalerà l’avvenuto superamento del termine di scadenza in corso di compilazione. Solo dopo che l’operatore economico avrà cliccato il tasto “Salva e Continua” / “Salva ed esci” per salvare l’offerta e successivamente poterla trasmettere, il sistema respingerà l’offerta per avvenuto superamento della data di chiusura della RDO.

(15)

Le risposte non trasmesse si considerano non presentate e i documenti non trasmessi non saranno visibili a Milano Serravalle.

Il rischio della tempestiva presentazione dell’offerta mediante Portale è a totale carico dell’operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o incompleto inserimento dell’offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di questa Stazione Appaltante ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito ed in qualsiasi altra ipotesi di mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale.

Si specifica inoltre che i dati precedentemente trasmessi possono essere modificati o ritirati entro e non oltre il termine di scadenza fissato da Milano Serravalle per la presentazione delle offerte, procedendo come indicato nelle Istruzioni operative.

Nel caso in cui vengano effettuate modifiche all’offerta precedentemente inviata, sarà necessario espletare le attività di caricamento del PDF della Risposta Economica generata da apposita funzionalità del Portale come riportato nelle Istruzioni operative.

L’offerta vincolerà l’operatore economico ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia dell’operatore economico alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

1. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

2. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

(16)

3. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

4. la mancata allegazione a Portale di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

5. la mancata allegazione a Portale di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna all’operatore economico, sempre tramite l’area

“Messaggi” del Portale, un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove l’operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Società procede all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà di Milano Serravalle invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni caricati a Portale sempre tramite l’area “Messaggi”.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

(SUL PORTALE “RISPOSTA DI QUALIFICA”)

La busta telematica “Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 14.1, il DGUE di cui al paragrafo 14.2, le dichiarazioni integrative e la documentazione a corredo di cui al paragrafo 14.3, la documentazione afferente alla garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10, e l’attestazione SOA.

La documentazione amministrativa dovrà essere caricata a Portale all’interno della busta elettronica accedendo alla Risposta di qualifica.

All’interno della RDO on line “tender_281 rfq_455 GARA LAVORI 1/2021- ACCORDO QUADRO PER LAVORI MANUTENZIONE MANUFATTI” nella busta elettronica “Risposta di qualifica”, l’operatore economico dovrà indicare la modalità di partecipazione rispondendo all’apposito campo e successivamente allegare, nei campi predisposti, la documentazione amministrativa, composta da dichiarazioni/documenti, di seguito elencata:

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione redatta su carta intestata dall’operatore economico e caricata a Portale nell’apposito campo, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

L’operatore economico indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

(17)

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, l’operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazione di Imprese aderenti al contratto di Rete (di seguito “Aggregazioni di imprese di rete”) o GEIE, l’operatore economico capogruppo mandatario, o che sarà individuato come tale, ha l’onere di inserire a Portale, tutta la documentazione richiesta con riferimento a tutti gli operatori economici che partecipano al raggruppamento, consorzio, aggregazione di imprese di rete o GEIE ex artt.

45,47 e 48 del Codice. Tutta la documentazione integrativa deve essere firmata digitalmente da tutti i componenti del Raggruppamento e caricata nell’Area riservata alla partecipazione in forma aggregata.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione e la trasmissione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Il Concorrente deve utilizzare il DGUE creato attraverso la Piattaforma o, se già in possesso di un DGUE in formato .xml può importare quest’ultimo in Piattaforma e terminarne la compilazione/scaricare il file aggiornato in pdf da sottoscrivere digitalmente e allegare in Piattaforma.

Non utilizzare altre tipologie di DGUE (es. generici in pdf, modificati in word ecc.) in quanto non sono aggiornati con la normativa vigente e/o incompleti.

A. Istruzioni per la creazione e il caricamento di un nuovo Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) all’interno della “Risposta di Qualifica” per Impresa partecipante in forma singola e/o Impresa mandataria/capogruppo:

1. effettuare l’accesso alla “Risposta di Qualifica” della RDO, cliccare sul link denominato

“Prepara Risposta ESPD”;

2. dal menù a tendina denominato “Carica la Risposta ESPD da” selezionare l’opzione “Nuovo”

e successivamente cliccare su “Crea nuova Risposta ESPD”;

3. procedere con la compilazione delle parti di cui si compone il “DGUE”;

4. cliccare sul pulsante “Quadro Generale” e successivamente sul pulsante “Esporta Risposta ESPD” per scaricare e salvare sul proprio PC il DGUE compilato in formato .pdf e in formato .xml;

5. dopo l’avvenuto salvataggio suddetto, cliccare su “OK” nell’ambito del pop-up “Esportazione completa. Ritorna alla RFQ”;

6. a seguire, dal menù a tendina denominato “Mantenere l’attuale Risposta ESPD nel Profilo Fornitore per uso futuro?” selezionare l’opzione “No” e cliccare sul pulsante “Conferma”;

7. infine, firmare digitalmente, secondo le indicazioni riportate nella lettera di invito, il DGUE compilato in formato PDF che dovrà essere caricato all’interno dell’area “Risposta di Qualifica”

assieme alla restante documentazione amministrativa richiesta dalla lettera di invito.

B. Istruzioni per il caricamento di un Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), già in proprio possesso, all’interno della “Risposta di Qualifica” per Impresa partecipante in forma singola e/o Impresa mandataria/capogruppo:

(18)

1. effettuare l’accesso alla “Risposta di Qualifica” della RDO, cliccare sul link denominato

“Prepara Risposta ESPD”;

2. dal menù a tendina denominato “Carica la Risposta ESPD” selezionare l’opzione “Altre Risposte ESPD (XML)” e successivamente procedere al caricamento del DGUE già in proprio possesso in formato .xml e cliccare su “Crea nuova Risposta ESPD”;

3. se del caso, procedere con la modifica al DGUE caricato;

4. cliccare sul pulsante “Quadro Generale” e successivamente sul pulsante “Esporta Risposta ESPD” per scaricare e salvare il DGUE compilato in formato .pdf e in formato .xml;

5. dopo l’avvenuto salvataggio suddetto, cliccare su “OK” nell’ambito del pop-up “Esportazione completa. Ritorna alla RFQ.”;

6. a seguire, dal menù a tendina denominato “Mantenere l’attuale Risposta ESPD nel Profilo Fornitore per uso futuro?” selezionare l’opzione “No” e cliccare sul pulsante “Conferma”;

7. infine, firmare digitalmente, secondo le indicazioni riportate nella lettera di invito, il DGUE compilato in formato PDF che dovrà essere caricato all’interno dell’area “Risposta di Qualifica” assieme alla restante documentazione amministrativa richiesta dalla lettera di invito.

C. Istruzioni per la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per gli ulteriori soggetti tenuti a presentare il documento in oggetto in caso di partecipazione forma plurisoggettiva:

l’impresa mandataria/capogruppo dovrà caricare all’interno della “Risposta di Qualifica” il DGUE compilato in formato PDF e firmato digitalmente da parte dei soggetti mandanti/associati/consorziati e/o ausiliari. I DGUE ESPD dovranno essere compilati e caricati in RDO direttamente dall’impresa mandataria/capogruppo secondo le istruzioni dettagliate nel precedente paragrafo A. In alternativa, l’impresa mandataria/capogruppo potrà caricare i DGUE ESPD degli ulteriori soggetti chiamati a presentare il documento secondo le istruzioni dettagliate nel precedente paragrafo B.

Si segnala che dovrà essere caricato a Portale nella Busta Amministrativa – (Risposta di qualifica), il DGUE:

- di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE,

- di ognuna delle imprese retiste nel caso di aggregazioni di imprese di rete, se l’intera rete partecipa, ovvero dell’organo comune e delle singole imprese retiste indicate;

- del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il format del DGUE è composto dalle seguenti sei parti:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il Concorrente trova già precompilate le informazioni relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Compilazione della sezione “A: informazioni sull’operatore economico”

(19)

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle informazioni pertinenti.

Alla domanda “Solo se l’appalto è riservato […]” il Concorrente seleziona “no” in quanto l’appalto non è riservato.

Compilazione della sezione “B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”

Il Concorrente indica, tra cui, generalità e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'Operatore Economico (ivi compresi procuratori e institori) ai fini della presente procedura (“[…] se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario”).

Compilazione della sezione “C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” - in caso di ricorso all’avvalimento

Il Concorrente risponde “si” o “no” a seconda se si avvalga o meno della capacità di altre imprese.

Compilazione della sezione “D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” – in caso di ricorso al subappalto

Alla domanda “L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?” il Concorrente risponde “no” o in alternativa “si”.

Il Concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell’art. 13 comma 2 del D.L. n. 183 del 31/12/2020, nonché degli artt. 49 e 52 del D.L. 77/2021, fino al 31 dicembre 2023 il subappaltatore non deve essere indicato in fase di procedura.

Parte III – Motivi di esclusione

Alle domande delle sezioni “A: motivi legati a condanne penali”, “B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali”, “C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” il Concorrente risponde “no” o in alternativa “si” e in quest’ultimo caso fornisce le informazioni supplementari richieste.

Il Concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente paragrafo 6 (Requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III) o, in caso contrario, l’Operatore Economico deve indicare la presenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.

444 del c.p.p., per i reati indicati all’art. 80, comma 1 del Codice.

La dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice deve riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione della lettera di invito. Il sottoscrittore delle dichiarazioni è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “per quanto a propria conoscenza”.

La sezione “D: motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale” concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all’art. 80, comma 2, comma 5 lettere c-bis, c-ter), c-quater), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 del Codice (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un

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tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell’apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal D. Lgs. n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l’istituto del self cleaning.

Inoltre, l’Operatore Economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall’art.

53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Operatore Economico.

Il Concorrente risponde “no” o in alternativa “si” e in quest’ultimo caso fornisce le informazioni supplementari anche nell’ambito del documento “Dichiarazione integrative” di cui al punto 14.3.1.

Parte IV – Criteri di selezione

L’operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione di competenza.

In generale, tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura devono essere rese mediante la compilazione del DGUE (parte III e IV).

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Il Concorrente non deve compilare tale sezione in quanto non applicabile alla tipologia di procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti.

Il Concorrente compila “data” e “luogo” e sottoscrive digitalmente quanto dichiarato.

Si segnala che dovrà essere caricato a Portale nella Busta Amministrativa – (Risposta di qualifica), il DGUE ESPD:

- di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;

- di ognuna delle imprese retiste nel caso di aggregazioni di imprese di rete, se l’intera rete partecipa, ovvero dell’organo comune e delle singole imprese retiste indicate;

- del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun operatore economico dovrà rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 oltre alle dichiarazioni di cui al possesso dei requisiti generali, di idoneità, di capacità tecnico-finanziaria (di cui ai paragrafi 6, 7.1 e 7.2 del presente disciplinare) anche quelle di seguito indicate, che dovranno

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essere caricate nell’apposita sezione della busta elettronica “Risposta di qualifica”, con le quali l’operatore dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

2. in riferimento alla Parte III, sezione D, del DGUE, in caso di risposta affermativa, indica le ulteriori informazioni supplementari (es. descrizione e riferimento normativo nazionale, data dell’accertamento definitivo, autorità o organismo di emanazione, se la violazione è stata rimossa, ecc.);

3. in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - art. 17 Legge n. 68 del 12/3/99, dichiara: di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalla suddetta legge; oppure di avere ottemperato agli obblighi derivanti dalla suddetta legge (nel caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti, oppure che occupano da 15 a 35 dipendenti e abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); oppure che l’impresa non è assoggettata agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in ordine all’assunzione di lavoratori disabili, nel caso di imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure che occupano da 15 a 35 dipendenti e non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, o indica le altre motivazioni;

4. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

5. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo di stima e l’elenco prezzi, e di accettare lo schema di contratto, il capitolato speciale d’appalto nonché il piano della sicurezza e di coordinamento;

6. di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori in appalto;

7. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

8. la disponibilità ad eseguire lavorazioni anche nel mese di agosto e/o in periodi notturni ed in base alle disposizioni della Direzione Lavori, lavorando in prossimità a strada aperta al traffico;

9. di utilizzare esclusivamente attrezzature e macchinari CE;

10. di utilizzare macchine operatrici in possesso delle autorizzazioni/concessioni di legge per il transito e la circolazione su strade;

11. di aver specificatamente informato, formato ed addestrato il personale riguardo al posizionamento in autostrada delle segnaletiche di cui al Decreto 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per tipologia di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

12. di utilizzare personale idoneo all’eventuale attività e lavoro diurno e notturno;

13. conformemente a quanto previsto dal presente disciplinare al paragrafo 3, che l’ordine di preferenza dei Lotti da tenere in considerazione nel caso in cui partecipasse a entrambi i Lotti e risultasse primo in graduatoria per entrambi lotti, è il seguente:

1) Lotto………..;

2) Lotto ……….;

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