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2. Oggetto. 3. Obiettivi Generali. 4. Obiettivi Specifici

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Academic year: 2022

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Invito a presentare proposte per la selezione degli interventi di cui alla Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 “Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale”.

1. Premessa

Il Consiglio europeo, tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004, ha riaffermato l’importanza attribuita alle politiche della cooperazione, tramite la promozione e il consolidamento di relazioni partenariali stabili e durature con i sistemi locali dei Paesi della sponda sud ed est del bacino Mediterraneo, dando seguito agli orientamenti già definiti dai precedenti Consigli europei.

Questa nuova forma di cooperazione, affermatasi nell’ultimo decennio, si pone come obiettivo quello di orientare, verso modelli più sostenibili, la crescita economica e sociale dei Paesi partners favorendo la partecipazione e mobilitazione della società civile organizzata nei processi di sviluppo anche tramite la definizione di programmi ed iniziative in grado di intervenire sulle specificità locali.

In quest’ottica, al fine di ridurre il divario socio-economico con i Paesi dell’area mediterranea e balcanica, la nuova politica di coesione 2007-2013 rappresenta la scelta strategica con cui l’Unione europea allargata intende rafforzare i programmi di cooperazione stimolando, sulla base di convenienze e di valori politici ed economici comuni, la costruzione di partnership con i Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale, anche al fine di promuovere la partecipazione attiva delle diverse componenti rappresentative della società civile nei processi di sviluppo all’interno dell’Unione e al di fuori delle sue nuove frontiere.

Nello specifico, le Politiche europee di Prossimità e di Pre-adesione, i cui strumenti finanziari saranno operativi dal 2007, possono offrire ai sistemi locali e territoriali italiani nuove opportunità di cooperazione per il sostegno ai processi di sviluppo e integrazione socio-economica dei Paesi dell’area Euro-Mediterranea.

In tale prospettiva, il Ministro degli Affari Esteri e i Presidenti delle Regioni italiane hanno convenuto sulla realizzazione di un’iniziativa sul partenariato mediterraneo.

Obiettivo dell’Iniziativa è quello di identificare strategie, partnership e progetti di partenariato interregionale e territoriale che consentano alle Regioni italiane di partecipare all’attuazione della politica europea di integrazione dello spazio mediterraneo.

L’Iniziativa è supportata dal Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale, per la cui realizzazione sono stati assegnati al Ministero degli Affari Esteri 23 milioni di euro di risorse CIPE.

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Il Programma si articola in due sottoprogrammi: il primo, del valore di 15 milioni di euro, è destinato al sostegno di iniziative e progetti di cooperazione internazionale che le Regioni e altri soggetti pubblici e privati, anche esteri, realizzano in partnership a favore dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo; il secondo sottoprogramma, del valore di 8 milioni di euro, è destinato ad iniziative con i Paesi Balcani.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha designato le Regioni Sardegna e Piemonte capofila per la formulazione e l’attuazione rispettivamente del programma-quadro nel Mediterraneo e nei Balcani.

La Regione Sardegna, in qualità di Regione capofila, ha sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro con il Ministero degli Affari Esteri e con il Ministero della Economia, del valore di 15 milioni di euro.

Appare pertanto evidente come la Sardegna, anche per la sua peculiare posizione geografica, ha la possibilità di proporsi come soggetto attivo delle Politiche di Vicinato e di Pre-adesione che guardano all’intero bacino del Mediterraneo come ad uno spazio nel quale sviluppare nuove e più forti relazioni istituzionali, sociali e culturali anche in vista della creazione, entro il 2010, di una zona di libero scambio (ZLS) euro-mediterraneo.

2. Oggetto

Il presente invito contiene indirizzi sull’attuazione, per il 2005, della Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19

“Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale”. Esso sostiene proposte progettuali di cooperazione decentrata presentate, in forma associata, dagli attori previsti dalla Legge citata ed attuate, in rapporto di partenariato, con le omologhe istituzioni dei Paesi partners, anche al fine di favorire la partecipazione attiva delle diverse componenti rappresentative della società civile nel processo decisionale finalizzato allo sviluppo sostenibile del territorio interessato.

3. Obiettivi Generali

La necessità di rafforzare la politica di cooperazione decentrata promossa dalla Regione Sardegna impone di ridefinire la strategia di programmazione e di realizzazione degli interventi, indicando forme e modalità in grado di influenzare, in modo ampio ed incisivo, i processi di sviluppo dei Paesi a favore dei quali sono dirette le azioni.

Appare pertanto opportuno, anche al fine di promuovere stabili e durature relazioni partenariali, favorire l’elaborazione congiunta e condivisa delle proposte progettuali dei soggetti locali con i Paesi partners del Mediterraneo.

Questo indirizzo rappresenta un valore aggiunto della attuale politica di cooperazione in quanto supera i numerosi elementi di debolezza quali la polverizzazione degli interventi, la sovrapposizione e/o scarsa integrazione degli stessi, il debole coordinamento fra enti proponenti e la carenza di rapporti con organismi nazionali ed internazionali.

4. Obiettivi Specifici

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Al fine di creare un maggior impatto socio-economico sui territori d’intervento attraverso strategie e modalità maggiormente conformi agli indirizzi nazionali e comunitari, la Regione Sardegna ha ritenuto di dover concentrare la propria azione in specifici ambiti tematici e geografici in coerenza con le priorità indicate negli APQ.

Ambiti tematici ammissibili

• Sanità e servizi sociali;

• Ambiente e valorizzazione delle risorse naturali;

• Sviluppo rurale, con particolare riferimento alla tecnologia di trasformazione delle risorse locali;

• Sostegno all’istruzione e alla formazione del capitale umano;

• Valorizzazione dei beni culturali e promozione del dialogo interculturale

Ambiti geografici ammissibili Ripartizione dello stanziamento per aree geografiche:

• 70% Area Mediterranea

• 30% Africa (escluso i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo)

5. Soggetti ammessi

Le singole proposte progettuali devono essere presentate in forma associata da almeno tre dei seguenti soggetti:

-Enti Pubblici, Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni e di Enti Locali, associazioni di Comuni, Province);

-Associazioni di volontariato e Organizzazioni non governative;

-Università;

-Istituti di ricerca;

-Imprese.

Si precisa che i soggetti proponenti l’intervento devono:

¾ avere sede legale od operativa sul territorio regionale (documentabile attraverso specifici atti interni all’organizzazione o registrazioni formali ed attraverso la documentazione dell’esistenza di attività sul territorio regionale);

ovvero:

sede legale od operativa fuori dal territorio regionale, purché il progetto preveda il coinvolgimento diretto di personale residente in Sardegna sia nella fase di programmazione che in quella di attuazione. Il coinvolgimento dovrà risultare dalla modulistica predisposta dal Servizio competente e valutabile in termini di gestione diretta e di budget;

¾ per le Organizzazioni non governative operare in Sardegna nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed aver ottenuto il riconoscimento di idoneità di cui all'art. 28 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49;

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¾ per le Associazioni di volontariato essere riconosciute in base alla Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39 e prevedere nel proprio statuto attività in sintonia con lo spirito della legge.

Si fa presente inoltre che:

-nel caso di presentazione di progetti intercomunali in forma associata tramite convenzione, o altra forma di associazione, dovrà essere specificato ed individuato il Comune capofila;

-ciascun progetto, pur prevedendo il coinvolgimento di una pluralità di attori, deve essere presentato da un unico soggetto -Soggetto Capofila- il quale rappresenta il solo responsabile della rendicontazione.

6. Iniziative ammesse a finanziamento

Sono ammesse a finanziamento ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n. 19/96:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione di iniziative, anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione,valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo "in loco", in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della Legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per assicurare un'effettiva tutela dei diritti umani nonché per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna attraverso la sua diretta partecipazione ai processi decisionali e politici nei Paesi in via di sviluppo;

f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

7. Ammontare del finanziamento e del contributo

Per il presente invito è previsto un finanziamento complessivo pari a 800.000,00 Euro a valere sui fondi della L.

R. 19/96 - Esercizio finanziario 2005.

Il costo totale di ogni progetto non potrà essere inferiore all’importo di 100.000,00 Euro IVA compresa.

Il contributo regionale erogabile per ciascun progetto è stabilito fino al limite del 70% del costo totale del progetto ammesso in sede di valutazione, e comunque per un importo massimo non superiore a 100.000,00 Euro.

La quota del 30% di finanziamento a carico del soggetto beneficiario può essere sostenuta con:

• contributi finanziari

• contributi in natura

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Per contributi in natura si intendono i costi sostenuti per la realizzazione del progetto a condizione che:

a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;

b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;

c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.

La quantificazione sarà resa nella forma di una dichiarazione sottoscritta da chi ha offerto beni e/o servizi, che indicherà anche le modalità di quantificazione dell’importo.

8. Documentazione richiesta

La domanda di contributo deve essere presentata completa di:

¾ Scheda ufficiale (Allegato 1). La scheda compilata in tutte le sue parti (4) deve essere redatta e sottoscritta dal Soggetto Capofila;

-La Parte Prima deve indicare la situazione anagrafica del Soggetto Capofila e le altre informazioni richieste;

-La Parte Seconda deve contenere la descrizione del progetto, obiettivi, risultati attesi e le altre informazioni richieste;

-La Parte Terza relativa al piano finanziario dell’intervento deve specificare le coperture finanziarie della spesa prevista da parte dei soggetti beneficiari (non inferiore al 30% del costo totale);

-La Parte Quarta deve indicare la situazione anagrafica e le informazioni degli altri partners.

¾ Dichiarazione di impegno (Allegato 2) con la quale il Soggetto Capofila si impegna:

-a fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta progettuale presentata;

-a consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell’intervento, da parte del competenti dei competenti Uffici Regionali;

-a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti;

-a rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto.

¾ Dichiarazione di impegno (Allegato 3) degli altri partners aderenti alla proposta. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale, e in caso di Ente Locale l’impegno deve essere preso con deliberazione dell’organo competente.

Si precisa che alle domande sottoscritte dal Soggetto Capofila e dal Rappresentante Legale dell’ente proponente dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità.

9. Procedure di selezione

La selezione dei progetti avviene i tre fasi:

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1. Controllo di ammissibilità

2. Analisi tecnica e selezione delle proposte progettuali 3. Risultati

La selezione delle proposte progettuali verrà effettuata dal competente ufficio della Direzione generale della Presidenza - Servizio Affari Comunitari e Internazionali, con il supporto delle strutture degli assessorati competenti, che, nella prima seduta, predisporrà una griglia di valutazione in base ai criteri di selezione previsti.

Lo stesso ufficio, con il supporto delle strutture degli assessorati competenti, provvederà all’apertura delle domande di partecipazione ed effettuerà l’istruttoria dei progetti, nel corso della quale si procederà alla verifica dell’ammissibilità dei soggetti proponenti e dei progetti stessi e di ogni altro atto che si dovesse rendere necessario per la valutazione delle proposte.

La Commissione si riserva, inoltre, di richiedere, ai sensi della legge 241/90 e successiva normativa, integrazioni o rettifiche della documentazione.

La finanziabilità degli interventi deriverà da una graduatoria redatta in base al punteggio conseguito da ogni progetto ammesso.

Con determinazione del direttore del Sevizio Affari Internazionali e Comunitari verrà approvata la graduatoria dei progetti e l’entità dei contributi da assegnare.

Gli elenchi dei progetti ammessi saranno pubblicati sul BURAS.

In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti o revoca del contributo si procederà al finanziamento delle iniziative successive nel rispetto della graduatoria.

10. Requisiti di ammissibilità

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

~ pervenute oltre il termine di scadenza;

~ presentate senza rispettare i moduli ufficiali (schede allegate) e/o incompleti (le domande saranno ritenute incomplete anche se non sono debitamente firmate o se il bilancio non è completo);

~ relative ad iniziative e spese non conformi agli obiettivi indicati nell’invito;

~ presentate da soggetti non ammissibili;

~ prive della dichiarazione di partecipazione al finanziamento il cui importo deve risultare complessivamente non inferiore al 30% del costo totale del progetto approvato;

~ presentate da singoli soggetti proponenti;

~ presentate da soggetti, beneficiari dei precedenti inviti, che non abbiano rendicontato le due annualità precedenti, salvo casi di comprovata ed effettiva difficoltà, previa autorizzazione dell’ufficio;

~ che non prevedano la partecipazione attiva degli operatori locali;

~ che riguardano meri studi di fattibilità, non finalizzati a concrete realizzazioni operative che siano contestualmente previste dal progetto per il quale si richiede il finanziamento;

~ la cui durata prevista per l’esecuzione dell’intervento risulti superiore ai 16 mesi.

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Si precisa inoltre che ogni soggetto proponente (Capofila o Partner) potrà partecipare ad un (1) solo progetto a valere sul presente invito.

11. Criteri di selezione

Le proposte ammissibili saranno esaminate in base ai sottoelencati criteri:

a. qualità della proposta progettuale e relativa fattibilità economico-finanziaria, gestionale, istituzionale e amministrativa (fino a 60 punti):

-presenza di un’analisi fondata su specifici indicatori socio-economici dell’area territoriale interessata dall’intervento e del/dei settori tematici nei quali si intende operare, con la conseguente motivazione;

-efficacia dell’intervento (grado di corrispondenza tra le azioni prescelte e gli obiettivi generali e specifico);

-efficienza (grado di utilizzo e pertinenza delle risorse impiegate –umane, finanziarie, organizzative- in relazione al conseguimento degli obiettivi e al rapporto tra costi e benefici);

-grado di coerenza e di integrazione tra le diverse azioni in cui si articola il progetto;

-impatto sullo sviluppo locale (dimostrazione in termini ad es. di miglioramento del capitale umano locale e/o di creazione di occupazione);

-sostenibilità ambientale della proposta progettuale (per es., ove possibile ed appropriato, utilizzo di tecniche di risparmio idrico, tecnologie atte a garantire l’efficienza energetica, fonti rinnovabili, progettazione bioclimatica ed ecosistemica passiva, tecniche di costruzione tradizionali nel rispetto dell’architettura locale, materiali tradizionali, locali ed ecocompatibili, materiali di recupero, etc.);

-fattibilità istituzionale ed amministrativa (descrizione/indicazione sintetica delle fasi in cui si articola l’iter amministrativo e procedurale dell’intervento con particolare riferimento al Paese partner interessato);

-sostenibilità economico-finanziaria e gestionale (analisi e valutazione del quadro finanziario e chiarezza e attendibilità dell’ipotesi gestionale);

-innovazione e trasferibilità della proposta progettuale;

b. grado e qualità del parternariato locale (numero soggetti pubblici e privati coinvolti e impegno previsto da ciascun proponente) e con i Paesi partners (fino a 10 punti);

c. chiarezza e fattibilità del programma di lavoro, in termini di calendario e metodologia (fino a 10 punti);

d. integrazione con altri progetti nazionali e/o locali in corso o in via di realizzazione nell’ambito del territorio interessato (fino a 10 punti);

e. approccio di genere in termini di benefici apportati dall’intervento nell’ambIto della promozione dell’istruzione e dell’inserimento lavorativo delle donne (fino a 10 punti);

12. Spese ammissibili

Possono rientrare nelle spese ammissibili i costi diretti e quelli indiretti nella seguente percentuale:

-spese per il personale fino ad un max del 50% del costo totale del progetto approvato;

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-spese per acquisto di tecnologie (hardware e software) e piccole strumentazioni da destinare al Paese partner fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto approvato;

-spese per missioni e viaggi consentiti tra la Sardegna e il Paese partner interessato, sino ad un massimo del 50%

del progetto approvato;

-spese generali e altre spese previste in preventivo, sino ad un massimo del 10% del progetto approvato (progettazione, direzione lavori, studi, consulenza esperti, costo della garanzia finanziaria);

-spese per la predisposizione di materiale informativo e divulgativo fino ad un massimo del 7%;

-IVA ove competa.

Si fa presente inoltre che non sono ammessi trasferimenti diretti a strutture estere partner.

13. Modalità di erogazione del contributo

L’erogazione del contributo regionale, nella misura massima del 70% del costo complessivo, avviene nel modo seguente:

-10% a seguito dell’accettazione del contributo determinato dall’Amministrazione Regionale;

-60% entro 60 giorni dalla certificazione di avvio del progetto;

-30% a rendicontazione e conclusione del progetto.

In caso di contestuale accettazione e avvio lavori sarà possibile beneficiare del 70% del contributo.

Si precisa che le somme deliberate devono essere coperte da idonea polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, contro i rischi di una mancata possibilità di realizzazione dell’intervento.

Nel caso in cui la rendicontazione relativa alle attività realizzate non venga presentata all’Ufficio competente entro i termini previsti, salvo casi di comprovata e oggettiva difficoltà, l’Amministrazione regionale adotterà i provvedimenti necessari per rientrare in possesso delle somme già versate a titolo di acconto.

Si fa presente inoltre che in caso di ritardo nella rendicontazione il proponente verrà escluso da altro finanziamento sulla stessa legge.

14. Revoca e rideterminazione del contributo

L’omessa presentazione della documentazione di rendicontazione entro il termine stabilito comporta la revoca del contributo e l’obbligo di restituzione delle somme percepite.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione del contributo in presenza di significative variazioni nel budget a consuntivo ovvero di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi stessi.

15. Verifiche tecniche contabili

La Regione si riserva il diritto di effettuare controlli a campione per verificare la regolarità amministrativa e contabile delle rendicontazioni esibite e di predisporre, ove lo ritenesse necessario, sopraluoghi e verifiche sui progetti, sia in corso di realizzazione che a conclusione degli stessi, dando preventiva informazione al soggetto proponente.

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A tal fine tutta la documentazione in originale (tecnica e fiscale) va conservata per 5 anni agli atti presso la sede del proponente per i controlli che l’Ufficio riterrà opportuno effettuare.

16. Modalità di rendicontazione

Il rendiconto dovrà essere redatto in maniera tale che ad ogni singola voce del piano finanziario corrisponda, opportunamente numerata, la rispettiva pezza giustificativa.

Tutte le pezze giustificative relative al cofinanziamento regionale dovranno riportare la seguente dicitura: L.R.

19/96 – Anno 2005.

Qualora il progetto non venisse realizzato, o in caso di inserimento di spese non ammissibili, la somma erogata e non spesa dovrà essere restituita.

17. Variazioni dei progetti in corso d’opera

I soggetti beneficiari dei contributi potranno presentare proposte di variazione degli interventi già in via di realizzazione qualora si verifichino eventi eccezionali ed imprevisti. La proposta sarà valutata dai funzionari regionali incaricati che dovranno dare risposta scritta nei successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

18. Modalità di presentazione delle istanze

Le domande di contributo dovranno essere redatte in lingua italiana ed in triplice copia, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito www.regione.sardegna.it o da richiedersi presso il Servizio Affari Comunitari ed Internazionali, Viale Trento, 69, 09100 Cagliari.

Le domande di contributo dovranno pervenire entro e non oltre (45) quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell’Invito, al seguente indirizzo:

Regione Sardegna

Servizio Affari Comunitari ed Internazionali Settore Cooperazione Internazionale

Viale Trento n. 69 09123 Cagliari.

Sulla busta contenente la domanda di contributo dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“Invito a presentare proposte per la selezione degli interventi di cui alla Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 - Anno 2005”.

Si fa presente che la domanda di contributo, comprensiva di tutti gli allegati, e la relazione finale sui risultati raggiunti con l’intervento dovranno pervenire alla Regione anche in versione informatica, tramite floppy-disk o CD- ROM.

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Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Cooperazione Internazionale, Viale Trento n.° 69 – 09123 Cagliari, 3° piano ai seguenti numeri:

Telefono: 0706064510/4506/2772/2223/2636 Fax: 0706062458

E-mail: pres.affaricomunitari@regione.sardegna.it

19. Trattamento dei dati personali

Ai sensi della D. Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla privacy) si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Sardegna, Settore Affari Comunitari ed Internazionali, sarà unicamente finalizzato all’espletamento delle funzioni inerenti alle procedure di finanziamento, di informazione e di promozione delle attività realizzate.

Si precisa pertanto che la domanda di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati personali.

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