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Protezione umanitaria: ultime sentenze

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Protezione umanitaria: ultime sentenze

written by Redazione | 05/04/2022

Domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari; situazione di vulnerabilità personale dello straniero;

discriminazione religiosa nel Paese di origine; credibilità della narrazione; accertamento delle condizioni di salute del richiedente la protezione umanitaria.

Pericolo di contagio COVID-19 in patria e protezione umanitaria in Italia

Il riferimento al rischio del contagio da COVID-19 in caso di ritorno in patria non basta a legittimare la concessione della protezione umanitaria in Italia, risultando, invece, necessario fornire elementi concreti a dimostrazione che nel Paese di origine dello straniero il rischio di contagio è maggiore anche a causa delle scarse cure disponibili.

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7046

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Protezione umanitaria: il contratto di lavoro a tempo indeterminato

In tema di protezione umanitaria, il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta una forma di integrazione sociale, a prescindere dalla produzione delle buste paga o di altri documenti dimostrativi dell’effettività del rapporto lavorativo e, quale atto proveniente dal datore di lavoro, costituisce prova sufficiente dell’effettiva esistenza del rapporto di lavoro, anche in considerazione della possibilità per il giudice di esercitare i poteri ufficiosi, al fine di accertare l’effettivo svolgimento dell’attività indicata dal richiedente.

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, n.6111

Riconoscimento della tutela della protezione umanitaria

Il legislatore non definisce i “gravi motivi di carattere umanitario” che giustificano il riconoscimento della tutela della protezione umanitaria. Pertanto nel vuoto legislativo essi vanno individuati di volta in volta nelle esigenze di tutela dei diritti umani fondamentali, riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana o nelle situazioni di emergenza sanitaria, alimentare o ambientale.

Corte appello Catanzaro sez. I, 21/02/2022, n.177

Diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari

In tema di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per la cui adozione, nella disciplina applicabile “ratione temporis”, sussiste la competenza diretta del questore, ai sensi degli artt. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998 e 11, comma 1, lett. c-ter, del d.p.r. n. 394 del 1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario tutti i giudizi aventi ad oggetto il provvedimento di diniego, e ciò anche quando la commissione territoriale non abbia espresso alcun parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione, in quanto il diritto alla

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protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a cui è rimesso solo l’accertamento dei presupposti di fatto che ne legittimano il riconoscimento.

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2022, n.2716

Controversie sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari

La controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (a seguito del silenzio dell’Amministrazione, che non aveva provveduto al rinnovo nonostante il decorso di oltre diciotto mesi dalla presentazione dell’istanza, senza fornire alcuna ragione del ritardo né chiedere alcuna integrazione documentale), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 Cost.e dall’art. 3CEDU, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui compete solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.

Cassazione civile sez. un., 18/01/2022, n.1390

Esclusione di atti persecutori

In tema di protezione internazionale, ove si accerti la vicenda storica della tratta ma si escluda il rischio attuale di atti persecutori, si dovrà valutare, nel caso in cui la persona non abbia ricevuto il permesso di soggiorno ex art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria (nella formulazione dell’art. 5 comma 6 del d.Igs. n. 286 del 1998 applicabile “ratione temporis”), comparando la situazione soggettiva e oggettiva della richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere

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state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana.

Cassazione civile sez. I, 12/01/2022, n.676

Insussistenza di motivi di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio

Viola il “minimo costituzionale” richiesto per la motivazione, in quanto incapace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, la decisione che esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria dando solo atto che la documentazione prodotta attesta l’esistenza di una condizione di occupazione e di un rapporto di locazione e limitandosi a ritenere le dette circostanze inidonee a dimostrare una concreta integrazione sociale ed economica del richiedente e che quand’anche si fosse voluta ritenere una concreta integrazione la stessa non sarebbe stata sufficiente al riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo non ricorrenti i motivi di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio ma senza specificarne il perché.

Cassazione civile sez. I, 10/01/2022, n.471

Non credibilità del racconto della vicenda personale reso dal richiedente asilo

In tema di riconoscimento della protezione umanitaria del richiedente asilo, in base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, occorre: operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto in Italia; ed accertare se e quale livello di integrazione è stato raggiunto in Italia e se il ritorno del richiedente nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata o familiare tali da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 Cedu, così che sussista un serio motivo di

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carattere umanitario, ai sensi del d.lg. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno.

A tal fine, eccezion fatta per le ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del richiedente, non è di ostacolo al riconoscimento del beneficio domandato la ritenuta non credibilità del racconto della vicenda personale reso dal richiedente asilo, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione individuale.

Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, n.41778

Condizioni di vulnerabilità

Ai fini della protezione umanitaria, per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase.

Cassazione civile sez. III, 16/12/2021, n.40370

Permesso di soggiorno

Va riconosciuto il permesso di soggiorno per lo straniero che è prossimo ad avere un figlio dalla compagna italiana; la norma sulla protezione umanitaria assurge nell’ordinamento a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione e, in questo caso, si è valorizzata la condizione psicologica di vulnerabilità in cui lo straniero si sarebbe venuto a trovare a causa del forzato distacco dalla famiglia che si era creato in Italia in ipotesi di rimpatrio.

Cassazione civile sez. I, 25/09/2020, n.20291

Protezione umanitaria: nozione

La protezione umanitaria consiste in una tutela residuale e temporanea che deve essere riconosciuta quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l’esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all’ottenimento della misura tipica richiesta, ma limitata nel tempo, ad

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esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l’esigenza di protezione.

Corte appello Catanzaro sez. I, 29/07/2020, n.1103

Riconoscimento della protezione umanitaria

Anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 3, lett. a), del d.l. n. 113 del 2018 (conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), la proposizione, con un unico ricorso dell’azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale (“status di rifugiato”

e protezione sussidiaria)e di quella volta al riconoscimento della protezione umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall’art. 281 nonies c.p.c. ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, n.13575

Protezione umanitaria: irretroattività del dl sicurezza

In tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con d.l. n. 113 del 2018, convertito con la l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre

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2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

Tribunale Firenze, 16/09/2020

Valutazione comparativa con riferimento al Paese d’origine

In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Corte appello Reggio Calabria, 12/08/2020, n.572

Inattendibilità del racconto del richiedente

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti

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umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva del tutto omesso l’esame delle corrispondenti domande perché ritenute assorbite dalla valutazione negativa della credibilità della narrazione sulla condizione di omosessualità).

Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, n.16122

Riconoscimento della protezione umanitaria: i presupposti

Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria se il soggetto tornando nel Paese di origine perda opportunità sotto il profilo etico – giuridico. (Nel caso di specie, si trattava di un Nigeriano di uno stato in cui non operava il gruppo terroristico e negando la protezione internazionale riconosceva il giudice quella umanitaria essendosi il soggetto impegnato in corsi di formazione ed avendo un’attività lavorativa seppure a tempo determinato).

Corte appello Milano sez. V, 29/06/2020, n.1572

Protezione umanitaria, conversione religiosa e fuga

In considerazione del carattere di laicità dello Stato italiano, il sindacato sul percorso individuale che la persona abbia seguito per abbracciare un determinato credo religioso e sul livello di conoscenza dei relativi riti non rientra nell’ambito della valutazione di merito devoluta al giudice ordinario ai fini dell’apprezzamento della credibilità della storia riferita dal richiedente la protezione, internazionale o umanitaria.

Né, in un contesto di ravvisata discriminazione religiosa, nel Paese di origine, ai danni degli adepti di una determinata fede, può esser dato rilievo, ai fini di escludere l’attendibilità della storia personale riferita dal richiedente la protezione, al fatto che costui abbia comunque scelto di professare il suo credo o di fare proselitismo, posto che tali attività rientrano nell’ambito della libera

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esplicazione della personalità umana.

Cassazione civile sez. I, 16/07/2020, n.15219

Condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio

In tema di protezione umanitaria, al fine di verificare la sussistenza della condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, il giudice deve tenere conto delle eventuali menomate condizioni fisiche del richiedente, valutando se esse integrino un requisito di vulnerabilità tale da mettere a rischio il suo diritto alla salute in caso di rientro nel Paese di origine, in ragione sia del grado di sviluppo del sistema sanitario ivi vigente sia delle effettive possibilità di accesso alle cure.

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, n.13765

Riconoscimento della protezione umanitaria: la situazione di vulnerabilità

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la sussistenza di una situazione di vulnerabilità deve essere valutata, caso per caso sulla base di elementi legati alla vicenda personale del richiedente e, dunque, deve essere apprezzata nella sua individualità e concretezza, non essendo di per sé sufficienti né l’inserimento sociale e lavorativo dello straniero, poiché trattasi di circostanza che ancorerebbe tale forma di protezione ad una situazione di carattere stabile e permanente, laddove invece il complessivo regime giuridico proprio delle misura di natura umanitaria sembra ispirato alla tutela di situazioni tendenzialmente transitorie ed in divenire, né la generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza, dovendo tale elemento necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6, della D.Lgs. n.

286 del 1998.

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Corte appello Reggio Calabria, 03/09/2020, n.583

Riconoscimento della protezione umanitaria: valutazione degli elementi di fatto

In tema di riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementi fattuali accertati, e non in maniera atomistica e frammentata.

Ne consegue che nel caso in cui il ricorrente alleghi e documenti che le ragioni di fuga sono ascrivibili a motivi di salute,ove sia dedotta l’esistenza di postumi successivi all’esecuzione di un intervento chirurgico, il giudice non può limitarsi a riscontrarne l’esito positivo, deducendone implicitamente la guarigione, ma deve svolgere approfondimenti istruttori, anche officiosi, al fine di verificare la sussistenza di perduranti problematiche di salute.

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, n.14548

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