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OGGETTO: Pratica n. 1360/VV/2018.

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OGGETTO: Pratica n. 1360/VV/2018.

Nota n. 4330 del 13.11.2018 del Presidente del Tribunale di XXX avente ad oggetto: quesito sui requisiti di ammissione al tirocinio formativo ex art 73 dlgs 69/2013.

(delibera 6 febbraio 2019)

Il Consiglio

vista la nota n. prot. 4330 del 13.11.2018, con la quale il Presidente del Tribunale di XXX ha formulato un quesito relativo ai requisiti di ammissione al tirocinio formativo ex art. 73 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, chiedendo, in particolare se i requisiti relativi all’aver “riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo” ed all’aver conseguito “un punteggio di laurea non inferiore a 105/110” debbano intendersi come alternativi o, invece, cumulativi;

osserva

L’art. 73 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n.

90 (Formazione presso gli uffici giudiziari), recita: “I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi”.

Il Presidente del Tribunale di Catanzaro ha osservato che “l’espressione ovvero in materia giuridica viene usata sia in senso disgiuntivo (col valore di “o, oppure”) sia in senso esplicativo (col valore di “cioè, vale a dire”)”. Ha, dunque, espresso il dubbio “se la media del 27 nelle citate materie possa ricorrere come requisito alternativo al voto di laurea non inferiore al 105 oppure se entrambi i requisiti debbano sussistere congiuntamente ai fini della ammissione ai predetti stage formativi”, ritenendo tale ultima opzione “più confacente allo spirito della normativa, volta a garantire la selezione dei candidati più meritevoli”.

Deve, invero, rilevarsi che il comma 1 dell’art. 73 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, prima della conversione operata dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, recitava: “I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi”.

Il tenore letterale della norma rendeva evidente che il requisito della media in determinati esami (27/30) ed il requisito del punteggio di laurea (non inferiore a 102/110), unitamente a quello dell’età (28 anni), dovessero coesistere.

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In sede di conversione, la formulazione dell’art. 73 è stata significativamente cambiata, essendo stato previsto, per quanto in questa sede rileva, che le parole: «un punteggio di laurea non inferiore a 102/110» fossero sostituite dalle seguenti: «ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110».

Il legislatore, nell’elevare il punteggio relativo al voto di laurea, lo ha reso alternativo a quello della media dei voti riportati in alcuni specifici esami, ritenuti particolarmente qualificanti del corso di studi in giurisprudenza. La congiunzione “ovvero” ha, quindi, chiaramente valore disgiuntivo.

Tale interpretazione trova espressa conferma nei lavori parlamentari preliminari alla conversione del decreto legge. In particolare, nel resoconto stenografico dell’Assemblea - seduta n. 59 di mercoledì 24 luglio 2013, si legge: “L'accesso a domanda ai periodi di formazione – possibili una sola volta – è subordinato dal decreto-legge al possesso dei seguenti requisiti: la laurea in giurisprudenza … all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, ottenuta con punteggio minimo di 102 su 110; la media di almeno 27/30 negli esami nelle materie più significative del corso di laurea, individuate dal comma 1 dell'articolo 73; un'età massima di 28 anni e i requisiti di onorabilità consistenti nel non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto misure di prevenzione o di sicurezza. Le Commissioni riunite, poi, hanno emendato il comma 1 stabilendo un punteggio di laurea minimo di 105 su 110, da intendersi come requisito alternativo alla media di almeno 27 su 30 nelle materie individuate come più significative. Le Commissioni hanno inoltre portato a 30 anni l'età massima degli stagisti, al momento della presentazione della domanda”.

In definitiva, l’emendamento apportato in sede di conversione al Decreto Legge n. 63/2013 e la lettura dei lavori preparatori rendono evidente la volontà del legislatore di rendere alternativi i due requisiti inizialmente previsti come cumulativi. E proprio per garantire, in ogni caso, che ai percorsi formativi in parola accedessero solo i migliori laureati, il punteggio di laurea richiesto è stato elevato da 102/110 a 105/110.

Tanto premesso,

delibera

di rispondere al quesito posto dal Presidente del Tribunale di XXX nei seguenti termini:

il requisito della media in determinati esami (27/30) ed il requisito del punteggio di laurea (non inferiore a 105/110), necessari per essere ammessi ai tirocini formativi previsti dall’art. 73 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, sono alternativi.”

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