• Non ci sono risultati.

Consultazione da parte delle banche dei registri telematici

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Consultazione da parte delle banche dei registri telematici"

Copied!
20
0
0

Testo completo

(1)

Sede centrale: 00186 Roma, Piazza del Gesù, 49. Tel. +39.06.67671, fax +39.06.6767457, e-mail abi@abi.it

Sede di Milano: 20124 Milano, Via Locatelli, 1. Tel. +39.02.721011 Sede di Bruxelles: 1000 Bruxelles, Avenue de la Joyeuse Entrée, 1/5

Loro Sedi

Pegno rotativo in agricoltura

Consultazione da parte delle banche dei registri telematici

L’art. 78, comma 2-duodecies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “DL Curata Italia”) ha esteso la possibilità di costituire il pegno rotativo – originariamente, limitata al prosciutto di Parma (legge 24 luglio 1985, n.401) e ai formaggi stagionati (decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) del 26 luglio 2016, n. 188) - ai prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta).

In particolare, è previsto che i prodotti anzidetti possano essere sottoposti a pegno rotativo individuandoli mediante documenti o annotazione in appositi registri, le cui modalità di costituzione e tenuta sono definite – come previsto dal comma 2 -terdecies del medesimo art. 78 – dal decreto del MiPAAF dello scorso 23 luglio.

In particolare, il decreto anzidetto prevede che la banca provveda ad annotare le informazioni relative alla costituzione del pegno rotativo su un apposito registro cartaceo

(2)

Pagina 2 di 2

(conforme al fac-simile allegato al decreto), conservato dal debitore, salvo diverso accordo tra quest’ultimo e la banca.

Per quanto riguarda in particolare i prodotti vitivinicoli e l’olio d’oliva, il comma 3 lo stesso decreto prevede, invece, che il debitore annoti le informazioni necessarie alla costituzione del pegno rotativo in apposite sezioni dei registri telematici del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dandone informazione alla banca finanziatrice entro il giorno successivo alla registrazione.

A partire dal 2021, il registro dei prodotti vitivinicoli è consultabile anche dalle banche che ne fanno richiesta. Per questo, il MiPAAF ha predisposto una specifica guida, pubblicata sul Portale “mipaaf.sian.it” nella sezione “download”, che per immediato riferimento si riporta in allegato.

Al riguardo, si segnala che per accedere al registro, la banca deve obbligatoriamente iscriversi al SIAN, inviando una richiesta alla casella di posta elettronica certificata seam2@pec.politicheagricole.gov.it., con allegato il modulo riportato nella Guida.

Nel registro, la banca può visualizzare l’elenco di tutti i pegni rotativi costituiti dalla stessa con il dettaglio dell’importo e della relativa data di costituzione, estinzione e contratto.

Nel fare riserva di continuare a informare le banche sugli ulteriori sviluppi dello strumento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero Vice Direttore Generale

ALLEGATO

(3)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

1 di 18

DM 23 Luglio 2020 – Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a DOP o IGP inclusi i prodotti

vitivinicoli e le bevande spiritose

Guida rapida alla consultazione del registro dei pegni da

parte degli Istituti bancari

(4)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

2 di 18

Indice

1 INTRODUZIONE ... 3

1.1 PREMESSA ... 3

1.2 SCOPO ... 3

1.3 CAMPO DI APPLICAZIONE ... 3

1.4 RIFERIMENTI ... 3

1.5 REGISTRO DELLE MODIFICHE... 3

1.6 ACRONIMI E GLOSSARIO ... 4

2 LE DISPOSIZIONI PER IL REGISTRO DEI PEGNI ... 5

2.1 IL DECRETO LEGGE 18/2020CURAITALIA ... 5

2.2 LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL18/2020 ... 5

2.3 IL DM23LUGLIO 2020 ... 6

2.3.1 L’Allegato 2 al decreto ... 6

3 MODALITÀ DI COLLOQUIO ... 8

3.1 ISCRIZIONE AL SIAN ... 8

3.2 LA PROCEDURA DI PRIMO ACCESSO ... 8

3.3 L’AUTENTICAZIONE AL PORTALE SIAN ... 8

3.4 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ... 10

4 CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DEI PEGNI ... 13

1.1 RICERCA DI UN PEGNO ... 13

1.2 L’ELENCO DEI PEGNI ... 14

1.3 IL DETTAGLIO DEL PEGNO ... 15

4.1.1 La sezione DITTA/STABILIMENTO... 15

4.1.2 La sezione DATI PEGNO ... 15

4.1.3 La sezione PRODOTTO ... 16

4.1.4 La sezione VASI ... 16

4.1.5 L’allegato al pegno... 16

5 ALLEGATO A ... 17

(5)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

3 di 18

1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

La guida è stata ideata pensando a un percorso virtuale attraverso i diversi servizi operativi disponibili utilizzando un approccio del tipo domanda-risposta.

Per ciascun servizio è presente una descrizione dettagliata delle funzioni offerte, note tecniche e indicazioni per la sua corretta fruizione.

1.2 Scopo

Il manuale intende offrire le linee guida per l’utilizzo del servizio di consultazione del registro dei pegni rotativi costituiti nell’ambito del settore vitivinicolo in attuazione al DM 23 luglio 2020.

1.3 Campo di applicazione

Il documento è rivolto a tutti gli Istituti bancari a favore dei quali è stato attivato un pegno rotativo e fornisce i principali indirizzi e raccomandazioni per la consultazione dello stesso.

1.4 Riferimenti

Nel seguito vengono elencati i documenti che si ritengono utili alla migliore comprensione del manuale.

Normativa Titolo

DM 23 Luglio 2020

Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (GU Serie Generale n.215 del 29-08- 2020)

Decreto Legge 17

marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Legge 24 aprile

2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

1.5 Registro delle modifiche

Si riportano nel seguito le modifiche sul documento.

(6)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

4 di 18

Revisione Descrizione Autore Data

Emissione

1 Prima emissione R. Vanzini 07/12/2020

1.6 Acronimi e glossario

Nel seguito vengono elencati tutti i termini e acronimi utilizzati nel documento al fine di definirne una descrizione rigorosa e non ambigua.

Abbreviazione utilizzata

Descrizione

MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale Credenziali

personali

Username e password

Username Identificativo dell’utente: codice fiscale del responsabile legale o del delegato

Codice ICQRF Codice identificativo assegnato dall’ICQRF che identifica univocamente lo stabilimento/deposito

Prodotti

vitivinicoli I prodotti elencati all’Allegato I, Parte XII del regolamento (CE) n.

1308/2013, ivi compresi le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi e i fermentati alcolici ottenuti dalle uve stesse o dai derivati di esse.

Designazione L’insieme delle indicazioni previste dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale atte ad individuare nella maniera più precisa il prodotto vitivinicolo nel registro telematico

Stabilimento Il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati per l’esercizio dell’ attività professionale o a fini commerciali

Deposito Il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione

(7)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

5 di 18

2 LE DISPOSIZIONI PER IL REGISTRO DEI PEGNI

2.1 Il Decreto legge 18/2020 CURA ITALIA

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il cosiddetto Cura Italia) prevede all’art.

78 alcune misure in favore del settore agricolo e della pesca.

In particolare per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per :

a) la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti;

b) per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese;

c) per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

2.2 La conversione in Legge del DL 18/2020

La conversione in legge del citato decreto (Legge n.27 del 24 aprile 2020) ha introdotto alcune modificazioni alla norma emanata prevedendo i commi seguenti:

▪ 2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonchè mediante l'annotazione in appositi registri

▪ 2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonchè le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

▪ 2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili

(8)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

6 di 18

2.3 Il DM 23 Luglio 2020

Il decreto Mipaaf del 23 Luglio 2020, in attuazione dell'art. 78 commi 2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies del DL 17 marzo 2020, n. 18 disciplina le modalità di tenuta dei registri, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri nonchè le norme per la registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo.

All’articolo 2 viene specificato che per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (DM 20 marzo 2015, n. 293), tale annotazione viene assolta con la registrazione nei predetti registri.

Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione, il creditore può chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri.

2.3.1 L’Allegato 2 al decreto

L’allegato 2 al decreto specifica le modalità di annotazione dei prodotti oggetto di pegno presenti nei registri telematici del vino e dell'olio di oliva.

In particolare viene precisato che il soggetto che ha offerto un quantitativo identificabile di prodotto quale pegno rotativo per un finanziamento ottenuto da un Istituto di credito, entro il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo deve registrare:

la tipologia;

il quantitativo da utilizzare quale pegno;

il recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso è stoccato;

il lotto per il prodotto confezionato;

la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo;

l'Istituto bancario interessato;

il valore del pegno in euro.

Qualora i prodotti individuati quale pegno rotativo appartengano a categorie e tipologie diverse gli stessi devono essere presi in carico distintamente. I recipienti in cui sono contenuti i prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere utilizzati esclusivamente per contenere i vini e gli olii medesimi ed il relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a registro.

Inoltre ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di effettuazione dell'operazione e tale spostamento deve essere comunicato all' Istituto di credito che ha

(9)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

7 di 18

operato il finanziamento ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti quelli di effettuazione dell'operazione.

(10)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

8 di 18

3 MODALITÀ DI COLLOQUIO

3.1 Iscrizione al SIAN

Per poter accedere al registro dei pegni ciascun Istituto bancario deve obbligatoriamente iscriversi al SIAN inviando una specifica richiesta alla casella di posta elettronica certificata seam2@pec.politicheagricole.gov.it.

Tale richiesta deve contenere il modulo in allegato A compilato in tutte le sue parti debitamente sottoscritto e corredato da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti da abilitare ai servizi.

Il Ministero provvederà all’iscrizione e all’invio delle credenziali di accesso al SIAN alla casella di posta elettronica indicata nel modulo di richiesta iscrizione unitamente alle istruzione per il primo accesso.

3.2 La procedura di primo accesso

Dopo avere ricevuto le credenziali di accesso al SIAN è necessario effettuare la procedura di primo accesso procedendo secondo quanto indicato dal SERVIZIO GESTIONE UTENZE del SIAN e seguendo le istruzioni, ricevute via mail, riportate all’indirizzo http://www.sian.it/portale-sian/servizio?sid=1963.

3.3 L’autenticazione al portale SIAN

L’accesso alla procedura avviene attraverso l’autenticazione al Portale SIAN collegandosi all’indirizzo http://www.sian.it

(11)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

9 di 18

Si procede quindi con la richiesta di autenticazione selezionando il link ACCESSO ALL’AREA RISERVATA posto sulla spalla destra della homepage.

Apparirà la seguente maschera in cui si dovranno digitare USERNAME e PASSWORD personali assegnate al singolo utente, per accedere si seleziona poi il pulsante ACCEDI.

(12)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

10 di 18

Una volta premuto il pulsante ACCEDI viene visualizzata la homepage dell’area riservata e si può procedere con la selezione del percorso di interesse.

ATTENZIONE

Si ricorda che Il portale SIAN, al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza, consente a ciascun utente di visualizzare e attivare esclusivamente i servizi per i quali risulta abilitato.

3.4 Attivazione del servizio

Per accedere al servizio di consultazione si seleziona l’opzione SERVIZI posta nel riquadro in alto a sinistra.

(13)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

11 di 18

Nella pagina che compare occorre selezionare l’opzione GESTIONE presente nel riquadro centrale.

Si scorre quindi la pagina verso il basso e nella sezione MIPAAF CENTRALE > ISTITUTI BANCARI si trova il link “CONSULTAZIONE REGISTRO PEGNO ROTATIVO”.

(14)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

12 di 18

ATTENZIONE

Ricordiamo che per la corretta navigazione all’interno dell’applicazione è di fondamentale importanza utilizzare solo le voci messe a disposizione dalle pagine del sistema.

In particolare per tornare a schermate precedenti VA EVITATO l’utilizzo dei pulsanti INDIETRO/AVANTI (BACK/FORWARD) del browser per la navigazione web (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox etc.) ma utilizzare sempre le voci di menù a disposizione sulla pagina corrente

(15)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

13 di 18

4 CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DEI PEGNI

Dopo aver ricevuto le credenziali di accesso l’Istituto bancario può accedere al servizio di consultazione dei pegni dove visualizzare l’elenco di tutti i pegni rotativi che fanno riferimento al proprio Istituto bancario (a prescindere dalla filiale che ha rilasciato il credito) e visualizzare il dettaglio delle informazioni sull’importo, data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo, contratto in formato PDF ecc.

L’istituto bancario NON POTRÀ IN NESSUN CASO accedere al registro telematico vitivinicolo dell’azienda che ha inserito il pegno rotativo tenuto in attuazione al DM 20 marzo 2015, n. 293

1.1 Ricerca di un pegno

Per ricercare un pegno afferente al proprio istituto bancario occorre selezionare l’opzione di menu RICERCA PEGNI ottenendo la maschera riportata nel seguito.

Nella maschera è possibile indicare diversi parametri di ricerca:

L’intervallo temporale in cui è stato costituito il pegno (DA/A) – dato obbligatorio;

Il codice fiscale dell’azienda di interesse che ha registrato il pegno (dato facoltativo);

lo stabilimento dove è presente il prodotto sottoposto a pegno (è sufficiente indicare il codice fiscale e premere il pulsante CERCA CODICE ICQRF per avere l’elenco dei depositi/stabilimenti).

(16)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

14 di 18

1.2 L’elenco dei pegni

La selezione del pulsante CERCA avvia la ricerca proponendo in output la maschera riportata nel seguito.

La lista riporta l’elenco dei pegni risultanti con indicazione delle informazioni seguenti:

codice fiscale e denominazione dell’azienda interessata;

codice dello stabilimento dove è detenuto il prodotto in pegno;

data di costituzione ed estinzione del pegno;

data di chiusura del pegno e messa a disposizione delle informazioni all’istituto bancario (dopo la convalida e chiusura del pegno da parte dell’azienda viticola le informazioni sono congelate e messe a disposizione dell’Istituto bancario, l’azienda non può più modificare o cancellare il pegno registrato);

prodotto sottoposto a pegno (denominazione, classificazione ecc.) e relativa quantità;

(17)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

15 di 18

Per poter consultare le informazioni di dettaglio del pegno si seleziona quindi il pulsante ottenendo la maschera riportata nel seguito.

1.3 Il dettaglio del pegno

La pagina è organizzata in specifiche sezioni ciascuna delle quali riporta informazioni di dettaglio sul pegno rotativo attivato dall’azienda.

4.1.1 La sezione DITTA/STABILIMENTO

Nella sezione sono riportate le diverse informazioni anagrafiche relative all’azienda come il codice fiscale e l’ubicazione dello stabilimento.

4.1.2 La sezione DATI PEGNO

Nella sezione sono invece riportati i dati di riferimento del pegno come la data di costituzione ed estinzione, la data in cui il pegno è stato trasmesso all’Istituto bancario, l’importo e la quantità di prodotto interessata.

(18)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

16 di 18

4.1.3 La sezione PRODOTTO

In questa sezione viene riportato il prodotto a denominazione d'origine protetta oppure a indicazione geografica protetta indicato nel pegno unitamente ad alcune informazioni relative alla sua designazione (colore, se Atto a divenire oppure certificato ecc.).

4.1.4 La sezione VASI

La sezione riporta l’elenco dei vasi vinari destinati a contenere le partite di vino oggetto di pegno rotativo.

4.1.5 L’allegato al pegno

A fondo pagina è presente una sezione dove l’azienda può aver riportato note integrative o specificazioni al pegno.

Il pulsante VISUALIZZA ALLEGATO consente lo scarico della documentazione allegata al pegno come, per esempio, il contratto o altro.

ATTENZIONE

Ricordiamo che in fase di registrazione del pegno da parte dell’azienda il sistema verifica la disponibilità in giacenza del quantitativo di prodotto indicato (non consentendo l’acquisizione in caso di giacenza non disponibile) oppure se già indicato nel pegno a favore di un altro istituto.

Laddove alla data di consultazione del pegno tale quantità non risulta in giacenza nel registro telematico viene fornito un messaggio di avvertenza come riportato nel seguito

(19)

Versione 1.0

del 07/12/2020 Pagina

17 di 18

5 ALLEGATO A

Nel seguito il modulo di accreditamento per l’iscrizione al SIAN da inviare alla casella di posta elettronica seam2@pec.politicheagricole.gov.it debitamente sottoscritto e corredato da un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i soggetti indicati.

(20)

Richiesta di iscrizione al SIAN

Inviare al Mipaaf alla casella di posta seam2@pec.politicheagricole.gov.it

Istituto Bancario

Codice ABI Denominazione Istituto

Indirizzo Cap

Comune Provincia

Referente istituto bancario

Nominativo Data di nascita

Codice fiscale

Mail/PEC Telefono

Soggetti da abilitare ai servizi SIAN

Nominativo Data di nascita

Codice fiscale Email

Nominativo Data di nascita

Codice fiscale Email

Istruzioni di compilazione

Allegare alla richiesta di iscrizione la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmato sia del referente indicato dall’Istituto Bancario che da ciascun soggetto da abilitare

La richiesta di iscrizione compresa degli allegati va inviata alla casella di posta seam2@pec.politicheagricole.gov.it Data di compilazione Firma del Referente Istituto bancario

Riferimenti

Documenti correlati

URL for retrieving a detailed description of a Spatial Data Service, including a list of end points to allow its execution (INSPIRE metadata Technical Guidance). Physical

Tutte le imprese devono effettuare la stampa dei registri contabili nonché - limitatamente alle imprese in contabilità ordinaria (come detto, ciò esclusivamente

• compilare più campi possibile (CF, nome giudice,...) oltre a quelli con l’asterisco (necessari). • porre estrema attenzione ai campi SEDE

• la successione temporale degli eventi della nostra storia individuale, come persone (in questa vita) e come anime (in tutte le nostre vite).. • la successione temporale

Il Registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere presentato per la vidimazione prima dell'utilizzo, deve essere compilato nel frontespizio e deve riportare la

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line

– L’ingresso viene considerato solo quando CK varia da 0 ad 1 e lo stato può cambiare in corrispondenza di tale transizione. • Abilitazione sul fronte di discesa (negative

– L’ingresso viene considerato solo quando CK varia da 0 ad 1 e lo stato può cambiare in corrispondenza di tale transizione. • Abilitazione sul fronte di discesa (negative