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Loro Sedi
Pegno rotativo in agricoltura
Consultazione da parte delle banche dei registri telematici
L’art. 78, comma 2-duodecies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “DL Curata Italia”) ha esteso la possibilità di costituire il pegno rotativo – originariamente, limitata al prosciutto di Parma (legge 24 luglio 1985, n.401) e ai formaggi stagionati (decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) del 26 luglio 2016, n. 188) - ai prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta).
In particolare, è previsto che i prodotti anzidetti possano essere sottoposti a pegno rotativo individuandoli mediante documenti o annotazione in appositi registri, le cui modalità di costituzione e tenuta sono definite – come previsto dal comma 2 -terdecies del medesimo art. 78 – dal decreto del MiPAAF dello scorso 23 luglio.
In particolare, il decreto anzidetto prevede che la banca provveda ad annotare le informazioni relative alla costituzione del pegno rotativo su un apposito registro cartaceo
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(conforme al fac-simile allegato al decreto), conservato dal debitore, salvo diverso accordo tra quest’ultimo e la banca.
Per quanto riguarda in particolare i prodotti vitivinicoli e l’olio d’oliva, il comma 3 lo stesso decreto prevede, invece, che il debitore annoti le informazioni necessarie alla costituzione del pegno rotativo in apposite sezioni dei registri telematici del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dandone informazione alla banca finanziatrice entro il giorno successivo alla registrazione.
A partire dal 2021, il registro dei prodotti vitivinicoli è consultabile anche dalle banche che ne fanno richiesta. Per questo, il MiPAAF ha predisposto una specifica guida, pubblicata sul Portale “mipaaf.sian.it” nella sezione “download”, che per immediato riferimento si riporta in allegato.
Al riguardo, si segnala che per accedere al registro, la banca deve obbligatoriamente iscriversi al SIAN, inviando una richiesta alla casella di posta elettronica certificata seam2@pec.politicheagricole.gov.it., con allegato il modulo riportato nella Guida.
Nel registro, la banca può visualizzare l’elenco di tutti i pegni rotativi costituiti dalla stessa con il dettaglio dell’importo e della relativa data di costituzione, estinzione e contratto.
Nel fare riserva di continuare a informare le banche sugli ulteriori sviluppi dello strumento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Gianfranco Torriero Vice Direttore Generale
ALLEGATO
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DM 23 Luglio 2020 – Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a DOP o IGP inclusi i prodotti
vitivinicoli e le bevande spiritose
Guida rapida alla consultazione del registro dei pegni da
parte degli Istituti bancari
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Indice
1 INTRODUZIONE ... 3
1.1 PREMESSA ... 3
1.2 SCOPO ... 3
1.3 CAMPO DI APPLICAZIONE ... 3
1.4 RIFERIMENTI ... 3
1.5 REGISTRO DELLE MODIFICHE... 3
1.6 ACRONIMI E GLOSSARIO ... 4
2 LE DISPOSIZIONI PER IL REGISTRO DEI PEGNI ... 5
2.1 IL DECRETO LEGGE 18/2020CURAITALIA ... 5
2.2 LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL18/2020 ... 5
2.3 IL DM23LUGLIO 2020 ... 6
2.3.1 L’Allegato 2 al decreto ... 6
3 MODALITÀ DI COLLOQUIO ... 8
3.1 ISCRIZIONE AL SIAN ... 8
3.2 LA PROCEDURA DI PRIMO ACCESSO ... 8
3.3 L’AUTENTICAZIONE AL PORTALE SIAN ... 8
3.4 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ... 10
4 CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DEI PEGNI ... 13
1.1 RICERCA DI UN PEGNO ... 13
1.2 L’ELENCO DEI PEGNI ... 14
1.3 IL DETTAGLIO DEL PEGNO ... 15
4.1.1 La sezione DITTA/STABILIMENTO... 15
4.1.2 La sezione DATI PEGNO ... 15
4.1.3 La sezione PRODOTTO ... 16
4.1.4 La sezione VASI ... 16
4.1.5 L’allegato al pegno... 16
5 ALLEGATO A ... 17
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1 INTRODUZIONE
1.1 Premessa
La guida è stata ideata pensando a un percorso virtuale attraverso i diversi servizi operativi disponibili utilizzando un approccio del tipo domanda-risposta.
Per ciascun servizio è presente una descrizione dettagliata delle funzioni offerte, note tecniche e indicazioni per la sua corretta fruizione.
1.2 Scopo
Il manuale intende offrire le linee guida per l’utilizzo del servizio di consultazione del registro dei pegni rotativi costituiti nell’ambito del settore vitivinicolo in attuazione al DM 23 luglio 2020.
1.3 Campo di applicazione
Il documento è rivolto a tutti gli Istituti bancari a favore dei quali è stato attivato un pegno rotativo e fornisce i principali indirizzi e raccomandazioni per la consultazione dello stesso.
1.4 Riferimenti
Nel seguito vengono elencati i documenti che si ritengono utili alla migliore comprensione del manuale.
Normativa Titolo
DM 23 Luglio 2020
Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (GU Serie Generale n.215 del 29-08- 2020)
Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Legge 24 aprile
2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
1.5 Registro delle modifiche
Si riportano nel seguito le modifiche sul documento.
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Revisione Descrizione Autore Data
Emissione
1 Prima emissione R. Vanzini 07/12/2020
1.6 Acronimi e glossario
Nel seguito vengono elencati tutti i termini e acronimi utilizzati nel documento al fine di definirne una descrizione rigorosa e non ambigua.
Abbreviazione utilizzata
Descrizione
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
ICQRF Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale Credenziali
personali
Username e password
Username Identificativo dell’utente: codice fiscale del responsabile legale o del delegato
Codice ICQRF Codice identificativo assegnato dall’ICQRF che identifica univocamente lo stabilimento/deposito
Prodotti
vitivinicoli I prodotti elencati all’Allegato I, Parte XII del regolamento (CE) n.
1308/2013, ivi compresi le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi e i fermentati alcolici ottenuti dalle uve stesse o dai derivati di esse.
Designazione L’insieme delle indicazioni previste dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale atte ad individuare nella maniera più precisa il prodotto vitivinicolo nel registro telematico
Stabilimento Il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati per l’esercizio dell’ attività professionale o a fini commerciali
Deposito Il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione
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2 LE DISPOSIZIONI PER IL REGISTRO DEI PEGNI
2.1 Il Decreto legge 18/2020 CURA ITALIA
Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il cosiddetto Cura Italia) prevede all’art.
78 alcune misure in favore del settore agricolo e della pesca.
In particolare per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per :
a) la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti;
b) per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese;
c) per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.
2.2 La conversione in Legge del DL 18/2020
La conversione in legge del citato decreto (Legge n.27 del 24 aprile 2020) ha introdotto alcune modificazioni alla norma emanata prevedendo i commi seguenti:
▪ 2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonchè mediante l'annotazione in appositi registri
▪ 2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonchè le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.
▪ 2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili
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2.3 Il DM 23 Luglio 2020
Il decreto Mipaaf del 23 Luglio 2020, in attuazione dell'art. 78 commi 2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies del DL 17 marzo 2020, n. 18 disciplina le modalità di tenuta dei registri, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri nonchè le norme per la registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo.
All’articolo 2 viene specificato che per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (DM 20 marzo 2015, n. 293), tale annotazione viene assolta con la registrazione nei predetti registri.
Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione, il creditore può chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri.
2.3.1 L’Allegato 2 al decreto
L’allegato 2 al decreto specifica le modalità di annotazione dei prodotti oggetto di pegno presenti nei registri telematici del vino e dell'olio di oliva.
In particolare viene precisato che il soggetto che ha offerto un quantitativo identificabile di prodotto quale pegno rotativo per un finanziamento ottenuto da un Istituto di credito, entro il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo deve registrare:
la tipologia;
il quantitativo da utilizzare quale pegno;
il recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso è stoccato;
il lotto per il prodotto confezionato;
la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo;
l'Istituto bancario interessato;
il valore del pegno in euro.
Qualora i prodotti individuati quale pegno rotativo appartengano a categorie e tipologie diverse gli stessi devono essere presi in carico distintamente. I recipienti in cui sono contenuti i prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere utilizzati esclusivamente per contenere i vini e gli olii medesimi ed il relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a registro.
Inoltre ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di effettuazione dell'operazione e tale spostamento deve essere comunicato all' Istituto di credito che ha
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operato il finanziamento ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti quelli di effettuazione dell'operazione.
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3 MODALITÀ DI COLLOQUIO
3.1 Iscrizione al SIAN
Per poter accedere al registro dei pegni ciascun Istituto bancario deve obbligatoriamente iscriversi al SIAN inviando una specifica richiesta alla casella di posta elettronica certificata seam2@pec.politicheagricole.gov.it.
Tale richiesta deve contenere il modulo in allegato A compilato in tutte le sue parti debitamente sottoscritto e corredato da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti da abilitare ai servizi.
Il Ministero provvederà all’iscrizione e all’invio delle credenziali di accesso al SIAN alla casella di posta elettronica indicata nel modulo di richiesta iscrizione unitamente alle istruzione per il primo accesso.
3.2 La procedura di primo accesso
Dopo avere ricevuto le credenziali di accesso al SIAN è necessario effettuare la procedura di primo accesso procedendo secondo quanto indicato dal SERVIZIO GESTIONE UTENZE del SIAN e seguendo le istruzioni, ricevute via mail, riportate all’indirizzo http://www.sian.it/portale-sian/servizio?sid=1963.
3.3 L’autenticazione al portale SIAN
L’accesso alla procedura avviene attraverso l’autenticazione al Portale SIAN collegandosi all’indirizzo http://www.sian.it
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Si procede quindi con la richiesta di autenticazione selezionando il link ACCESSO ALL’AREA RISERVATA posto sulla spalla destra della homepage.
Apparirà la seguente maschera in cui si dovranno digitare USERNAME e PASSWORD personali assegnate al singolo utente, per accedere si seleziona poi il pulsante ACCEDI.
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Una volta premuto il pulsante ACCEDI viene visualizzata la homepage dell’area riservata e si può procedere con la selezione del percorso di interesse.
ATTENZIONE
Si ricorda che Il portale SIAN, al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza, consente a ciascun utente di visualizzare e attivare esclusivamente i servizi per i quali risulta abilitato.
3.4 Attivazione del servizio
Per accedere al servizio di consultazione si seleziona l’opzione SERVIZI posta nel riquadro in alto a sinistra.
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Nella pagina che compare occorre selezionare l’opzione GESTIONE presente nel riquadro centrale.
Si scorre quindi la pagina verso il basso e nella sezione MIPAAF CENTRALE > ISTITUTI BANCARI si trova il link “CONSULTAZIONE REGISTRO PEGNO ROTATIVO”.
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ATTENZIONE
Ricordiamo che per la corretta navigazione all’interno dell’applicazione è di fondamentale importanza utilizzare solo le voci messe a disposizione dalle pagine del sistema.
In particolare per tornare a schermate precedenti VA EVITATO l’utilizzo dei pulsanti INDIETRO/AVANTI (BACK/FORWARD) del browser per la navigazione web (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox etc.) ma utilizzare sempre le voci di menù a disposizione sulla pagina corrente
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4 CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DEI PEGNI
Dopo aver ricevuto le credenziali di accesso l’Istituto bancario può accedere al servizio di consultazione dei pegni dove visualizzare l’elenco di tutti i pegni rotativi che fanno riferimento al proprio Istituto bancario (a prescindere dalla filiale che ha rilasciato il credito) e visualizzare il dettaglio delle informazioni sull’importo, data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo, contratto in formato PDF ecc.
L’istituto bancario NON POTRÀ IN NESSUN CASO accedere al registro telematico vitivinicolo dell’azienda che ha inserito il pegno rotativo tenuto in attuazione al DM 20 marzo 2015, n. 293
1.1 Ricerca di un pegno
Per ricercare un pegno afferente al proprio istituto bancario occorre selezionare l’opzione di menu RICERCA PEGNI ottenendo la maschera riportata nel seguito.
Nella maschera è possibile indicare diversi parametri di ricerca:
L’intervallo temporale in cui è stato costituito il pegno (DA/A) – dato obbligatorio;
Il codice fiscale dell’azienda di interesse che ha registrato il pegno (dato facoltativo);
lo stabilimento dove è presente il prodotto sottoposto a pegno (è sufficiente indicare il codice fiscale e premere il pulsante CERCA CODICE ICQRF per avere l’elenco dei depositi/stabilimenti).
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1.2 L’elenco dei pegni
La selezione del pulsante CERCA avvia la ricerca proponendo in output la maschera riportata nel seguito.
La lista riporta l’elenco dei pegni risultanti con indicazione delle informazioni seguenti:
codice fiscale e denominazione dell’azienda interessata;
codice dello stabilimento dove è detenuto il prodotto in pegno;
data di costituzione ed estinzione del pegno;
data di chiusura del pegno e messa a disposizione delle informazioni all’istituto bancario (dopo la convalida e chiusura del pegno da parte dell’azienda viticola le informazioni sono congelate e messe a disposizione dell’Istituto bancario, l’azienda non può più modificare o cancellare il pegno registrato);
prodotto sottoposto a pegno (denominazione, classificazione ecc.) e relativa quantità;
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Per poter consultare le informazioni di dettaglio del pegno si seleziona quindi il pulsante ottenendo la maschera riportata nel seguito.
1.3 Il dettaglio del pegno
La pagina è organizzata in specifiche sezioni ciascuna delle quali riporta informazioni di dettaglio sul pegno rotativo attivato dall’azienda.
4.1.1 La sezione DITTA/STABILIMENTO
Nella sezione sono riportate le diverse informazioni anagrafiche relative all’azienda come il codice fiscale e l’ubicazione dello stabilimento.
4.1.2 La sezione DATI PEGNO
Nella sezione sono invece riportati i dati di riferimento del pegno come la data di costituzione ed estinzione, la data in cui il pegno è stato trasmesso all’Istituto bancario, l’importo e la quantità di prodotto interessata.
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4.1.3 La sezione PRODOTTO
In questa sezione viene riportato il prodotto a denominazione d'origine protetta oppure a indicazione geografica protetta indicato nel pegno unitamente ad alcune informazioni relative alla sua designazione (colore, se Atto a divenire oppure certificato ecc.).
4.1.4 La sezione VASI
La sezione riporta l’elenco dei vasi vinari destinati a contenere le partite di vino oggetto di pegno rotativo.
4.1.5 L’allegato al pegno
A fondo pagina è presente una sezione dove l’azienda può aver riportato note integrative o specificazioni al pegno.
Il pulsante VISUALIZZA ALLEGATO consente lo scarico della documentazione allegata al pegno come, per esempio, il contratto o altro.
ATTENZIONE
Ricordiamo che in fase di registrazione del pegno da parte dell’azienda il sistema verifica la disponibilità in giacenza del quantitativo di prodotto indicato (non consentendo l’acquisizione in caso di giacenza non disponibile) oppure se già indicato nel pegno a favore di un altro istituto.
Laddove alla data di consultazione del pegno tale quantità non risulta in giacenza nel registro telematico viene fornito un messaggio di avvertenza come riportato nel seguito
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5 ALLEGATO A
Nel seguito il modulo di accreditamento per l’iscrizione al SIAN da inviare alla casella di posta elettronica seam2@pec.politicheagricole.gov.it debitamente sottoscritto e corredato da un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i soggetti indicati.
Richiesta di iscrizione al SIAN
Inviare al Mipaaf alla casella di posta seam2@pec.politicheagricole.gov.it
Istituto Bancario
Codice ABI Denominazione Istituto
Indirizzo Cap
Comune Provincia
Referente istituto bancario
Nominativo Data di nascita
Codice fiscale
Mail/PEC Telefono
Soggetti da abilitare ai servizi SIAN
Nominativo Data di nascita
Codice fiscale Email
Nominativo Data di nascita
Codice fiscale Email
Istruzioni di compilazione
Allegare alla richiesta di iscrizione la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmato sia del referente indicato dall’Istituto Bancario che da ciascun soggetto da abilitare
La richiesta di iscrizione compresa degli allegati va inviata alla casella di posta seam2@pec.politicheagricole.gov.it Data di compilazione Firma del Referente Istituto bancario