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COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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COMUNE DI NORMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registrato Impegno ___________

in data ___________

Il Responsabile

PROVINCIA DI LATINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N. 45

del 10/06/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMU E TASI.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 19,25 Solita sala delle Adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Mancini Sergio P

1. Sindaco

Guarnacci Marcello P

2. Vicesindaco

Guarnacci Bruno P

3. Assessore

Marcelli Romeo P

4. Assessore

Ferrarese Antonio P

5. Assessore

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FALSO DANIELA.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(2)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

-la LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 che istituito la IUC;

-il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014;

-il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012, nonché gli interventi legislativi successivi che hanno introdotto modificazioni ed integrazioni alla disciplina in esso contenuta;

-il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs 30/12/1992 n. 504 indica come presupposto dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli e, in particolare, all’art. 5, comma 5 precisa che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio;

- il medesimo D.Lgs 504/1992, all’art. 2 – lett. b), specifica che per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;

-sulla base dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 504/1992 espressamente richiamato dall’art.

13, comma 3 del D.L. n 201/2011, il valore impositivo ai fini I.MU. delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

-con propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 28/12/2007 avente ad oggetto “Adempimenti Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione valore venale delle are fabbricabili” questa Amministrazione ha individuato i valori di riferimento per l’anno d’imposizione 2006;

- nell’ambito del vigente PRG sono state rilevate zone omogenee “B” di completamento e

“C” di espansione;

- con l’adozione del PUGC in variante al PRG avvenuta con deliberazione di C.C. n. 2 del 27/01/2011 sono individuate, oltre alle precedenti “B1”, “B2”, “C”, altre suddivisioni delle zone omogenee e precisamente “B3”, “B4”, “B5”, “B6, “C2” e “C3”;

RICHIAMATO

il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Propria (IMU)”, il quale all’art. 7.B (IMU), comma 6, demanda a specifico provvedimento della Giunta Comunale la

(3)

determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale Propria (IMU);

DATTO ATTO

-che dall’assunzione del sopra citato atto deliberativo l’applicazione del valore venale delle aree edificabili site in questo Comune ha trovato a causa della molteplici differenziazioni delle aliquote, difficoltà da parte della cittadinanza nel calcolo degli importi IMU da versare;

CONSIDERATO :

-che occorre provvedere all’individuazione dei valori medi di mercato delle aree edificabili ai fini IMU in modo da fornire dei riferimenti indicativi ai contribuenti e al personale tenuto necessariamente ad espletare le dovute verifiche;

-che la finalità principale della norma regolamentare è quella di ridurre sensibilmente il contenzioso, stabilendo a priori la base imponibile “minima” di tale tipologia di aree;

RITENUTO opportuno dal 2015 effettuare una nuova valutazione delle aree edificabili alla luce delle recenti evoluzioni di mercato immobiliare e del contesto socio-economico del territorio di Norma degli ultimi periodi;

VISTO che il mercato immobiliare degli ultimi mesi è in fase di stallo: l’aumento della pressione fiscale sulla casa, la crisi economica generalizzata che ha colpito il paese negli ultimi periodi, la situazione del mercato immobiliare hanno determinato dei mutamenti dei valori di mercato degli immobili in oggetto;

CONSIDERATO che ai fini della coerente applicazione dell’Imposta Municipale Unica si rilevata la necessità di provvedere ad individuare i nuovi valori venali delle aree fabbricabili in relazione alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per l’adattamento del terreno necessari per l’edificazione, ai prezzi medi del mercato di aree aventi analoghe caratteristiche;

CONSIDERATO che dai dati assunti, risulta possibile presumere una flessione del mercato specifico che consente di ridurre i valori a base della precedente deliberazione di G.M. n. 149 del 28/12/2007, nell’ordine del 20% secondo il seguente prospetto;

Zone Omogenee di PRG Indice di edificabilità

€/mq

Valore venale

€/mq

B1 2,5 61,98

B2 1,5 49,59

C 1,0 41,32

Zone Omogenee di PUGC Indice di edificabilità

€/mq

Valore venale

€/mq

B3 1,00 41,32

B4 0,8 33,06

B5 1,0 41,32

B6 Conservazione del volume 41,32

C2 0,6 30,99

C3 0,4 16,53

(4)

RITENUTO OPPORTUNO che la determinazione dei predetti valori costituisce altresì valore di riferimento al fine dell’esercizio del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta I.MU. sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, anche in considerazione di prevenire e ridurre l'insorgenza di contenzioso;

PRECISATO che i valori indicati e riportati nella tabella, sono da considerarsi come limite minimo da utilizzarsi come base imponibile per il conteggio relativo all’IMU. Il valore così determinato costituisce un semplice punto di riferimento qualora il contribuente non possa rilevare in modo certo il reale valore venale in comune commercio dell’area sia maggiore che minore da quello indicato dal comune con il provvedimento sopra indicato (atto di compravendita dell’area, compromessi, convenzioni ecc…);

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ; RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446 e s.m.i., - il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

- il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; (coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214) recante ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'', in particolare l’art. 13;

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RITENUTO opportuno provvedere in merito ;

CON VOTI UNANIMI e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge:

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 7.B (IMU), comma 6, del Vigente Regolamento di applicazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/05/2015, i valori a metro quadrato determinati al fine degli accertamenti relativi alla congruità delle imposte versate per le aree fabbricabili del Comune di Norma , riportati nella tabella seguente:

Zone Omogenee di PRG Indice di edificabilità

€/mq

Valore venale

€/mq

B1 2,5 61,98

B2 1,5 49,59

C 1,0 41,32

Zone Omogenee di PUGC Indice di edificabilità

€/mq

Valore venale

€/mq

B3 1,00 41,32

B4 0,8 33,06

B5 1,0 41,32

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B6 Conservazione del volume 41,32

C2 0,6 30,99

C3 0,4 16,53

2. Di stabilire che quanto riportato ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno corrente, il valore delle zone “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “C”, “C2” E

“C3” debba essere ridotto del 50% in quanto le stesse zone, pur avendo una potenzialità edificatoria, al momento non possono essere utilizzate per tale fine dai proprietari, in quanto zone mancanti del Piano Attuativo che sarà predisposto o con appositi incarichi da parte dell’amministrazione Comunale o da parte dei privati;

3. Di considerare tali valori applicabili ai fini IMU a partire all'anno 2015;

4. Di dare atto che i valori determinati con il presente atto, sono da considerarsi come limite minimo da utilizzarsi come base imponibile per il conteggio relativo all’IMU. Il valore così determinato costituisce un semplice punto di riferimento qualora il contribuente non possa rilevare in modo certo il reale valore venale in comune commercio dell’area sia maggiore che minore da quello indicato dal comune;

5. Di precisare che i valori così determinati non assumono per il Comune un’autolimitazione del potere di accertamento, ma hanno valore meramente indicativo e pertanto l’Ufficio Tributi potrà accertare un maggior valore in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, etc.;

6. Di demandare ai preposti uffici finanziari la predisposizione degli atti conseguenti;

7. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità al sensi della Legge Costituzionale n. 3/2001;

8. Di dare mandato ai competenti uffici affinché il contenuto del presente atto sia adeguatamente pubblicizzato e reso noto ai cittadini.

9. Scostamento dai valori di riferimento:

a) i valori approvati costituiscono dei valori minimi che, essendo di fatto portati a conoscenza del contribuente, devono essere da questo utilizzati come tali, fermo restando che il valore da dichiarare deve essere quello in comune commercio;

b) qualora il valore commerciale di un’area abbia trovato un concreto riscontro in un atto di stima o di compravendita, il contribuente dovrà attenersi al valore risultante nell’atto, potendo discostarsi da esso solo per motivate ragioni;

c) nel caso in cui il contribuente dichiari un valore inferiore a quello risultante dall’atto di compravendita, il Comune potrà procede con l’accertamento finalizzato a recuperare la differenza di imposta;

d) Nel caso in cui il contribuente effettui variazioni di valore in diminuzione, il Comune potrà procedere alla richiesta delle motivazioni della variazione e, se insussistenti, potrà dar luogo al recupero della differenza di imposta anche per valori superiori ai valori di riferimento, a prescindere da quanto previsto dall’art. 2 del regolamento approvato con

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deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25/02/2004. In ogni caso tali variazioni in diminuzione del valore non possono dar luogo al rimborso dell’imposta precedentemente versata, salvo il caso di palese errore materiale.

Successivamente, con ulteriore votazione unanime espressa ai sensi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MANCINI SERGIO F.to Dott.ssa FALSO DANIELA

Deliberazione della Giunta Municipale n. 45 del 10/06/2015 Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO F.TO GUARNACCI MARCELLO

Dalla residenza comunale, li 12/06/2015

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È stata comunicata con lettera n° 3750, in data 12/06/2015 ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FALSO DANIELA

Reg. n° 492 del 12/06/2015

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12/06/2015 al 27/06/2015 senza reclami.

F.to ZIZZI ROBERTO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:

Visti gli atti d'ufficio;

Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza reclami;

A T T E S T A che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza municipale, li 10/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa FALSO DANIELA

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA

Numero deliberazione 45 del 10/06/2015

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267 Numero Proposta 47 del 10/06/2015

Data 10/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to FERRARESE ING. ANTONIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

10/06/2015

Data IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to SERANGELI DOTT. MICHELE

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