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COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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(1)

COMUNE DI NORMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

n. 7

del 16/04/2021

OGGETTO:

Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di aprile alle ore 19,10 Solita sala delle Adunanze, alla seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A P A

1) Tessitori Gianfranco S

2) Cappelletti Alfonso S

3) De Mei Luca S

4) Ricci Elisa S

5) Catalani Giuseppe S

6) Marini Roberto S

7) Guarnacci Elisa S

8) Carella Guglielmo S

9) Non Assegnato S

10) Dell'Omo Andrea S

11) Avvisati Tommaso S

12) Giuliani Giacomo S

13) Mancini Sergio S

Presenti n. 9 Assenti n. 4 Assegnati n. 13

in carica n. 12

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il TESSITORI GIANFRANCO, nella sua qualità di SINDACO;

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE STORELLI CLORINDA.

- La seduta è pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del

giorno.

(2)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che recita:

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”.

VISTO che i commi dal n. 738 al comma n. 800 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

abbiano sostanzialmente mutata la disciplina dell’IMU, soprattutto in tema di riscossione coattiva

;

VISTO Il Regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 9 del 09/05/2020

VISTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IMU si applica quanto dettato dall’art. 1, comma 739, della Legge n. 160/2019 nonché le altre norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente” ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all’imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione all’ IMU;

RILEVATO pertanto che il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, che prevede la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ( con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 .) ed alle relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo

CONSIDERATO che l’articolo 6 del Regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 9 del 09/05/2020 assimila alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola

(3)

unità immobiliare.

g) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

VISTO che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

VISTO per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” l'aliquota di base è' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

VISTO che per le

aree fabbricabili, la base imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al 1°

gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

VISTO che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 a prescindere dalla loro destinazione d’uso. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

VISTO che la base imponibile è ridotta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n.

431/1998.

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Norma è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ;

CONSIDERATO che sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

(4)

i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonchè il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all’articolo 5 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti solo a partire dall’anno 2022;

gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IMU attualmente in vigore, approvato con deliberazione di C.C.

con delibera di C.C. n. 9 del 09/05/2020;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale.

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

CONSIDERATO che non è stato emanato il suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze non è possibile predisporre il prospetto delle aliquote.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

(5)

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il quale dispone il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CONSIDERATO che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della legge 27 dicembre 2019 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RITENUTO di procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2021 nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e richiamate, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di applicare aliquote differenziate allo scopo di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale;

TENUTO CONTO delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2021, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2021,

allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio

, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, approvare, per l’anno 2021, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato;

ALIQUOTA 6 per mille per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

N.B. per questa tipologia di immobili l’aliquota base è pari allo 0,50%, la massima è pari allo 0,60%

ALIQUOTA 9,80 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi

N.B. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” l'aliquota base è' pari allo 0,86%, la massima è pari allo 1,06%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato;

ALIQUOTA 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

N.B. per questa tipologia di immobili l’aliquota base è' pari allo 0,10%, la massima è pari allo 0,25%.

ALIQUOTA 1,0 per mille per l’abitazione i fabbricati rurali ad uso strumentale

N.B. per questa tipologia di immobili l’aliquota base è' pari allo 0,10%, la massima è pari allo 0,10%

ALIQUOTA 9,80 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili.

N.B. per questa tipologia di immobili l'aliquota base è' pari allo 0,86%, la massima è pari allo 1,06%

RIENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter confermare per l’anno 2021 suddette aliquote IMU;

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per l’anno 2021 di € 744.800,60 al lordo del prelievo che lo Stato opera a titolo di compartecipazione nell’alimentazione del F.S.C.;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale

con delibera di C.C. n. 9 del 09/05/2020

, di approvazione del Regolamento IMU con la quale è stato disposto :

(6)

Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre dell’anno interessato, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2021, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento dell’Imposta municipale propria, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2021 da parte dei relativi soggetti passivi;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTI:

l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.

l’art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.

la L. 208/2015

l’art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i.

gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2001

l’art. 1 comma 380 L. 228/2012

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

il vigente Statuto comunale

il vigente regolamento delle entrate

Sentita la relazione introduttiva dell’Assessore al Bilancio Elisa Guarnacci ed i conseguenti interventi, il tutto come in atto riportato (https://youtu.be/L_KMsji26Wg)

sia in modalità di trascrizione che

in modalità audiovisiva che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito reso per appello nominale:

Presenti: 9

Assenti: n. 3 (Marini, Avvisati, Giuliani);

Favorevoli: n. 7 resi per appello nominale Contrari: n. 2 (Dell’Omo, Mancini) Astenuti: n. 0

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2021:

(7)

ALIQUOTA 6 per mille per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

N.B. per questa tipologia di immobili l’aliquota base è pari allo 0,50%, la massima è pari allo 0,60%

ALIQUOTA 9,80 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi

N.B. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” l'aliquota base è' pari allo 0,86%, la massima è pari allo 1,06%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato;

ALIQUOTA 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

N.B. per questa tipologia di immobili l’aliquota base è' pari allo 0,10%, la massima è pari allo 0,25%.

ALIQUOTA 1,0 per mille per l’abitazione i fabbricati rurali ad uso strumentale

N.B. per questa tipologia di immobili l’aliquota base è' pari allo 0,10%, la massima è pari allo 0,10%

ALIQUOTA 9,80 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili.

N.B. per questa tipologia di immobili l'aliquota base è' pari allo 0,86%, la massima è pari allo 1,06%

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2021 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo relativamente alle esenzioni, alle riduzioni ed alle assimilazioni all’abitazione principale (così come riportate in premessa), si rimanda al Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 9 del 09/05/2020;

9) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre, per la pubblicazione delle aliquote e i regolamenti , entro il 28 ottobre dello stesso anno

nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale

In prosieguo, con ulteriore votazione resa con le forme di legge:

Favorevoli n.7

Contrari n. 2 (Dell’Omo e Mancini)

D E L I B E R A

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

(8)

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to TESSITORI GIANFRANCO F.to STORELLI CLORINDA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2021

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to CAPPELLETTI ALFONSO

Dalla residenza comunale, li 10/05/2021

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

Prot. N. Li

STORELLI CLORINDA IL SEGRETARIO COMUNALE

Reg. n° 335 del 10/05/2021

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10/05/2021 al 25/05/2021 senza reclami.

F.to ZIZZI ROBERTO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:

Visti gli atti d'ufficio;

Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza reclami;

A T T E S T A che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza municipale, li 20/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to STORELLI CLORINDA

(9)

QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021.

SINDACO – relaziona sempre il nostro Assessore al Bilancio, prego.

ASSESSORE GUARNACCI – grazie Sindaco per la parola. La Legge di Bilancio 2020 impone di aderire per l’anno 2020 l’Imposta Unica Comunale di cui all’art.1 comma 639 Legge 27 dicembre 2016 N.147 abolita per sezione dell’esposizione però nonostante questo resta in vigore l’Imposta IMU, il Regolamento è stato approvato con la Delibera di Consiglio Comunale del 9 maggio 2020 e per questo anno sostanzialmente andiamo a confermare le aliquote e detrazioni già previste per lo scorso anno ed in particolare come nella proposta di deliberazione che avete potuto leggere, è prevista un’aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali per le categorie catastali A1, A8, A9 e pertinenze, un’aliquota del 9,80 per mille per tutti gli immobili catastalmente classificati come B progressivi, l’aliquota dell’1,0 per mille per i fabbricati costruiti destinati (incomprensibile) alla vendita, un’aliquota dell’1 per mille per abitazioni e fabbricati rurali (incomprensibile) e un’aliquota del 9,8 per mille per tutti gli immobili ivi comprese le aree edificabili (incomprensibile) stimata è di 740 mila euro circa, nulla è cambiato rispetto allo scorso anno, c’è da dire che come per l’anno scorso ci siamo fatti forte di un impegno a risparmiare sulla spesa e tenere sostanzialmente ferma senza aumentare gli oneri previsti per questo tipo di imposta. Sindaco, credo di aver terminato, perché sostanzialmente questa è l’identità anche e la volontà politica di andare a confermare senza innalzamenti e non andare ad incidere sulle famiglie che già molto sono provate anche (incomprensibile) grazie.

SINDACO – grazie Elisa. Ci sono interventi?

CONSIGLIERE DELL’OMO – sì, vorrei fare un intervento. Allora,

l’Assessore al Bilancio ha dichiarato che il gettito sarà di 740

mila euro, ma in realtà vedo dalla nota integrativa del bilancio,

che il gettito dichiarato in sede di Bilancio è 529 mila euro ed è

diverso rispetto all’anno scorso, soprattutto diverso rispetto a

due anni fa, dove due anni fa c’era un altro metodo di calcolo

sicuramente ma due anni fa sono stati effettivamente incassati fra

IMU e TARI che prima erano insieme nella vecchia tassa, circa 600

mila euro. L’anno scorso sono stati preventivati 734 mila euro,

quest’anno sono preventivati ed iscritti in bilancio 529 mila

euro, quindi c’è un problema di numeri, come sempre… no, non è una

(10)

stima, è un parere, se tu hai un parere tecnico su un valore, qua me ne riporti un altro, la nota integrativa del Revisore è una stima fatta un po’ male perché ha due fogli diversi, questo qua lo approviamo al prossimo punto è? Non è sì Elisa, sempre sì.

ASSESSORE GUARNACCI – ripeto, ha scritto la ragioneria…

CONSIGLIERE DELL’OMO – Elisa, tu sei l’Assessore al Bilancio, veniamo qua, ogni volta che c’è l’ufficio ragioneria… va bene, è inutile tanto ogni bilancio è così, cioè non solo tutto quello che ci siamo detti nell’ultimo Consiglio, continuiamo così, va bene.

Segretaria, voglio che venga a messo agli atti che c’è una incongruità di 215 mila euro rispetto a quello dichiarato dall’Assessore… tanto stanno a vedere, stanno aspettando che arriva il consuntivo infatti. Stiamo parlando di preventivo adesso però Elisa…

ASSESSORE GUARNACCI – sì, tanto ci arriviamo

CONSIGLIERE DELL’OMO – sì, tanto hai preventivato un’altra cosa.

ASSSESSORE GUARNACCI – ci arriviamo

CONSIGLIERE DELL’OMO – ci arriviamo, va bene.

SINDACO – passiamo alla votazione.

SEGRETARIO – appello per votazione.

VOTAZIONE

SEGRETARIO – anche questa l’immediata esecutività.

SINDACO – votiamo l’immediata eseguibilità.

SEGRETARIO – appello per votazione VOTAZIONE

SINDACO – passiamo al quinto punto all’ordine del giorno.

(11)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA

Numero Proposta 10 del 02/04/2021 Numero deliberazione 7 del 16/04/2021

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

Data 02/04/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to SERANGELI DOTT. MICHELE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

02/04/2021

Data IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to SERANGELI DOTT. MICHELE

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