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Le novità in materia di Transfer Pricing

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Academic year: 2022

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Le novità in materia di Transfer Pricing

Focus n. 3/2018

7 Settembre 2018

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Il Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50 ha introdotto diverse innovazioni nella normativa sul transfer price, riguardanti aspetti sostanziali, quali la riscrittura del comma 7, dell’art. 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ed aspetti procedimentali, quale l’introduzione dell’art. 31- quater del D.P.R. n. 600/1973.

Per la completa attuazione del Decreto Legge si è resa necessaria l’emanazione di:

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Le novità in materia di Transfer Pricing

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

«Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’articolo 31-quater, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 600 del 1973»

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018

«Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7, del TUIR»

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Linee Guida del Decreto del 14 maggio 2018

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Le Linee Guida del Decreto sono strutturate in nove articoli, di cui verranno analizzati soltanto gli aspetti innovativi rispetto il passato, di seguito evidenziati:

1. ambito di applicazione;

2. definizioni;

3. nozione di comparabilità;

4. metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento;

5. aggregazione delle operazioni;

6. intervallo di valori conformi ai principi di libera concorrenza;

7. servizi a basso valore aggiunto;

8. documentazione;

9. ulteriori disposizioni applicative.

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Linee Guida del Decreto del 14 maggio 2018

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L’articolo 2 ha introdotto importanti chiarimenti in tema di controllo societario.

- art. 2359, comma 1, del codice civile «Sono considerate società controllate

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

PRIMA del Decreto DOPO il Decreto

a) per imprese associate si intende: l’impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residenti allorché:

• una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra; o

• lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese;

b) per partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale si intende:

• la partecipazione per oltre il 50% nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili di un’altra impresa;

oppure

Art. 2 Art. 4 Art. 6 Art. 7 Art. 8

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Linee Guida del Decreto del 14 maggio 2018

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L’articolo 4 ha ad oggetto i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento. In particolare, l’articolo prevede che «la valorizzazione di un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso».

L’articolo continua al secondo comma elencando i diversi metodi previsti (CUP, Resale Price, Cost Plus, TNMM, Profit Split) e l’ordine di priorità nell’utilizzo di ciascuno di essi rispetto agli altri (comma 3), ricalcando quanto già previsto dalle linee guida OCSE.

La novità è stata introdotta nel sesto comma che limita il potere dell’Amministrazione Fiscale di contestare la scelta del metodo impiegato dal contribuente a condizione che siano rispettate le condizioni dei commi precedenti.

Art. 2 Art. 4 Art. 6 Art. 7 Art. 8

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Linee Guida del Decreto del 14 maggio 2018

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L’articolo 6, intitolato «Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza», pone fine al dibattito circa la scelta del valore puntuale dell’indicatore finanziario prescelto all’interno dell’intervallo derivato dall’analisi di comparabilità.

Infatti, per ridurre il rischio di verifica, l’art. 6 ha introdotto una clausola di salvaguardia a favore del contribuente per cui, qualunque valore assunto dall’indicatore, all’interno dell’intervallo, è considerato conforme al principio di libera concorrenza.

Lo stesso art. 6 però prevede una presunzione relativa a favore dell’Ente Accertatore nel caso in cui la scelta ricada oltre gli estremi dell’intervallo. In tale ipotesi, il contribuente potrà comunque presentare delle motivazioni per provare che il valore scelto soddisfi il principio di libera

Art. 2 Art. 4 Art. 6 Art. 7 Art. 8

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Linee Guida del Decreto del 14 maggio 2018

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L’articolo 7 prevede un approccio semplificato per i prezzi di trasferimento dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto. In tale contesto, il legislatore ha previsto, quale metodo principale, l’utilizzo del Cost Plus aggiungendo, ai costi diretti ed indiretti connessi alla fornitura del servizio, un margine di profitto pari al 5% dei costi. Lo stesso articolo, al secondo comma, stabilisce le caratteristiche principali che i servizi a basso valore aggiunto devono presentare per essere considerati tali, tra cui:

- Hanno natura di supporto;

- Non sono parte delle attività principali del Gruppo;

- Non richiedono l’uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi;

- Non comportano l’assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo al medesimo l’insorgere di un tale rischio.

Art. 2 Art. 4 Art. 6 Art. 7 Art. 8

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Linee Guida del Decreto del 14 maggio 2018

8

L’articolo 8, intitolato «Documentazione», prevede alla lettera a) del secondo comma una limitazione al potere dell’Amministrazione Fiscale di contestare l’efficacia della documentazione predisposta dal contribuente, disponendo quanto segue:

a) la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria;

b) la presenza nella medesima documentazione di omissioni o inesattezze parziali non

Art. 2 Art. 4 Art. 6 Art. 7 Art. 8

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Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2018

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Il Provvedimento disciplina l’implementazione di una procedura unilaterale al fine di ottenere il riconoscimento in Italia di una variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.

Pertanto, la nuova procedura prevista dall’art. 31-quater del D.P.R. n. 600/1973 mira ad evitare la doppia imposizione economica internazionale sui redditi di Gruppo.

Tale procedura si attiva presentando apposita istanza da trasmettere all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate «Accordi preventivi e controversie internazionali».

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