• Non ci sono risultati.

Il III III MI O Il III III III Pro. n. CPTNI I Trento, 09/05/2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Il III III MI O Il III III III Pro. n. CPTNI I Trento, 09/05/2016"

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSIGLIO DELLA PROVINCIP PUTONOMP DI TRENTO

Il III III MI O Il 1110111 III I III III

Codice CIG: 6688418124 Pro . n. CPTNI00088991I Trento, 09/05/2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Considerato che in data 30 giugno 2016 verrà a scadenza il contratto rep. n. 637/2014, prot.

n. 11148, di data 11 agosto 2014, stipulato con il Consorzio Trentino Autonoleggiatori (CTA) per il servizio di noleggio pullman per le visite guidate presso il Consiglio provinciale di Trento;

ritenuto necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio per il periodo di un anno a decorrere dal 1 luglio 2016, con possibilità di rinnovare il contratto per la durata di un ulteriore anno, fino al termine massimo del 30 giugno 2018, dandone comunicazione alla ditta aggiudicataria almeno un mese prima della scadenza del termine annuale;

visto l'art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale;

vista la normativa nazionale in materia di acquisti e centrali di acquisto e di committenza ed in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review") e ss.mm., e l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm.;

visti l'art. 39-ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l'art. 23 del d.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013 che definisce le modalità di utilizzo del sistema Mercurio e il rapporto tra esso ed il sistema delle convenzioni e del mercato elettronico di Consip;

considerato che l'importo stimato del contratto, al netto dell'IVA, per la durata di un anno ammonta ad Euro 57.500,00, e che, nell'ipotesi di rinnovo per la durata di un ulteriore anno l'importo complessivo ammonta ad Euro 115.000,00, e che la scelta della ditta può avvenire a trattativa privata a seguito di confronto concorrenziale, nel rispetto di quanto disposto dall'art.

21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., adottando quale criterio di scelta del contraente quello dell'offerta con il prezzo più basso;

visto l'allegato schema di contratto e il capitolato speciale che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

determina

- di autorizzare, ai sensi dell' art. 21, comma 2 lett. h e comma 5, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, l'indizione di una gara telematica sul portale Mercurio per l'affidamento del servizio di noleggio con conducente di mezzi per il trasporto di studenti e anziani in relazione all'iniziativa delle visite guidate presso il Consiglio provinciale, per il periodo di un anno a

38122 TRENTO —Via Manci, 27 — Tel. 0461 213111 — Fax 0461 986477 Internet: www.consiglio.provincia.tn.it - email: infoCikonsiglio.provincia.tn.it

C.E. 80009910227

(2)

2.

partire dal 1 luglio 2016, con possibilità di rinnovare il contratto per la durata di un ulteriore anno, fino al termine massimo del 30 giugno 2018;

- di approvare lo schema di contratto e il capitolato speciale allegati al presente provvedimento come parti integranti e sostanziali, che verranno stipulati con la società vincitrice del confronto concorrenziale;

- di affidare il servizio alla società che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso, - di prenotare sul capitolo 10520-003 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario

2016, i seguenti importi comprensivi di Iva, così ripartiti:

• anno 2016: Euro 31.625,00

• anno 2017: Euro 63.25000

• anno 2018: Euro 31.625,00

Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa Il responsabile de, settore finanziario

(

(3)

SOGGETTO A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO, ai sensi dell'art. 1 lett. b), della Parte II della Tariffa Allegata al D.P.R.

26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A.

Imposta di bollo assolta mediante contrassegni telematici rilasciati apposti su copia cartacea del contratto conservato presso la Segreteria del Consiglio.

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CODICE CIG: 6688418124

CONTRATTO D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI MEZZI PER IL TRASPORTO DI STUDENTI ED ANZIANI

Tra

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, e

la ditta

si stipula e si conviene quanto segue:

ART.1

(Prestazioni della ditta)

La ditta si impegna a fornire al

Consiglio della Provincia autonoma di Trento il servizio di noleggio con conducente degli automezzi necessari per il trasporto di studenti e anziani in occasione delle visite guidate presso il Consiglio provinciale di Trento.

ART. 2 (Durata del servizio)

Il presente contratto ha validità di un anno a partire dal 1 luglio 2016, e con scadenza quindi il 30 giugno 2017. L'amministrazione si riserva la possibilità di rinnovare il contratto per la durata di un ulteriore anno, pertanto fino al termine massimo del 30 giugno 2018, dandone comunicazione alla ditta aggiudicataria almeno un mese prima della scadenza del termine annuale.

ART. 3

(4)

(Prestazioni del Consiglio provinciale, corrispettivi e pagamenti) Le prenotazioni del servizio avverranno via e-mail con un anticipo minimo di 8 giorni dalla data di effettuazione del servizio.

Variazioni ed annullamenti delle prenotazioni dovranno essere comunicati entro 24 ore dall'inizio previsto del servizio, aumentate a 72 nell'intervallo venerdì-lunedì o in caso di festività infrasettimanali.

Il Consiglio provinciale corrisponderà alla ditta , per ogni pullman utilizzato, i seguenti importi, calcolati con partenza ed arrivo dal luogo di ritrovo dei soggetti trasportati:

trasporti di durata complessiva fino a 6 ore e fino a 120 km: prezzo forfettario di Euro + IVA;

trasporti di durata complessiva fino a 6 ore e fino a 240 km: prezzo forfettario di Euro + IVA;

trasporti di durata superiore alle 6 ore e fino a 120 km: prezzo forfettario di Euro + IVA;

trasporti di durata superiore alle 6 ore e fino a 240 km: prezzo forfettario di Euro + IVA.

L'utilizzo di mezzi attrezzati per disabili comporta un aumento del corrispettivo pari al 30%. Eventuali richieste di trasporto atipiche e/o comunque difformi da quelle precedentemente riportate dovranno essere concordate e quantificate economicamente di volta in volta mediante scambio di corrispondenza.

Detti importi sono da considerarsi validi per il periodo dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017. Nel caso di rinnovo del contratto per la durata di un ulteriore anno i prezzi rimarranno fissi ed invariabili, e non si procederà ad

(5)

alcun aggiornamento in base agli indici ISTAT. I costi della sicurezza sono pari a zero.

L'aliquota IVA per il noleggio pullman sarà corrisposta secondo la normativa vigente nel periodo di applicazione del contratto.

Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto verrà effettuato tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo sospensione dei tempi dovuti alla necessità di acquisire documentazione richiesta dalla legge.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice univoco ufficio di questo Consiglio provinciale è: UFBDMT.

ART. 4 (Subappalto)

Il subappalto delle attività oggetto del servizio avverrà nei limiti di cui alla dichiarazione della Società affidataria presentata in sede di offerta e allegata al presente contratto, quale sua parte integrante e sostanziale. Il subappalto è altresì disciplinato dall'articolo n. 13 del capitolato speciale d'appalto.

E' vietata la cessione del contratto.

ART. 5

(Tracciabilita' dei flussi finanziari)

La società aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La società aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione al

(6)

Consiglio provinciale ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La società aggiudicataria si impegna a consegnare all'amministrazione i contratti sottoscritti con i subcontraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità di cui al presente articolo comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente le autorità competenti.

ART. 6

(Tutela della riservatezza e trattamento dati)

La ditta è tenuta in solido con i propri dipendenti all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie. In particolare, per quanto riguarda il servizio di trasporto, si impegna a rispettare le norme previste dal D. Lgs.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza a tutela della riservatezza dei dipendenti del Consiglio e di terzi. Nessuna informazione raccolta potrà essere comunicata a terzi o diffusa se non nei casi e secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla competente struttura del Consiglio provinciale.

ART. 7 (Cauzione)

L'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10% (10 per cento) dell'importo contrattuale relativo ad un anno, a garanzia

(7)

dell'esatto adempimento mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria. Nel caso di rinnovo del contratto la cauzione dovrà permanere per tutta la durata dello stesso.

ART. 8

(Tutela dei lavoratori)

La ditta affidataria deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. La dtta affidataria ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. Prima di procedere ai pagamenti a favore della ditta affidataria, l'Amministrazione verifica l'avvenuto versamento, relativamente ai lavoratori addetti all'appalto dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali; a tal fine sarà acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo quanto previsto all'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010. In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 207 del 2010. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegatizio nell'esecuzione del contratto e dipendente dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 207 del 2010. Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 d.d. 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto non sono stati individuati costi aggiuntivi per

(8)

apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 9 (Recesso)

E' facoltà del Consiglio provinciale recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, tramite raccomandata A.R. ex art. 1671 c.c., anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore solo il corrispettivo per la parte del servizio utilmente prestata.

ART. 10

(Registrazione contratto e spese contrattuali)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; ai sensi dell'art. 9 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico della ditta affidataria.

ART. 11

(Elezione di domicilio)

Per ogni effetto del presente contratto di appalto la ditta affidataria elegge domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare all'Amministrazione ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 12

(Disposizioni anticorruzione)

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo

(9)

2001, n. 165. Il Consiglio provinciale rende altresì edotto il Fornitore della esistenza dei Codici di comportamento dei dipendenti pubblici e del fatto che gli stessi Codici si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore. I codici sono reperibili presso il sito internet del Consiglio provinciale, nella sezione

"Amministrazione trasparente".

ART. 13 (Controversie)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Consiglio provinciale e la ditta affidataria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Il Presidente

del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

Il legale rappresentante della ditta

Viene espressamente approvato l'art. 9.

Letto, accettato e sottoscritto

Il legale rappresentante della ditta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.

(10)

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI MEZZI PER IL TRASPORTO DI STUDENTI ED ANZIANI

Art. 1— Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente degli automezzi necessari per il trasporto di alunni e anziani in occasione delle visite guidate presso il Consiglio provinciale di Trento.

Art. 2 — Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 11 servizio di cui all'art. 1 avrà esecuzione nell'ambito del territorio provinciale.

I viaggi stimati nell'arco di un anno sono pari a 170, con una concentrazione maggiore nei periodi scolastici. Circa una metà dei servizi si svolgerà nel corso delle mattine (trattasi del trasporto di studenti, con partenza indicativa alle ore 6.30 /8.00 a seconda delle zone di provenienza, e partenza da Trento per il ritorno ad ore 12.45 circa) e una metà circa durante i pomeriggi (trattasi del trasporto di anziani, con partenza indicativa alle ore 11.30/13.00 a seconda delle zone di provenienza e partenza da Trento per il ritorno ad ore 17.00 circa).

L'affidamento del contratto non impegna in alcun modo la stazione appaltante al raggiungimento del numero di viaggi indicato. Entro il limite di detto numero, spetta pertanto alla stazione appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni, fermo restando quanto stabilito dall'art. 29 della legge provinciale n. 23/1990.

Saranno pertanto remunerate solo le prestazioni effettivamente richieste dalla stazione appaltante e svolte dall'appaltatore.

La ditta contraente è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

La salita e la discesa dei soggetti trasportati dovrà essere gestita in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e in condizioni di sicurezza, nelle aree autorizzate dal Comune.

Art. 3 - Caratteristiche dei veicoli

In base alle esigenze di volta in volta rappresentate dalla stazione appaltante, l'appaltatore dovrà fornire l'automezzo del proprio parco macchine più idoneo a soddisfare le stesse. Nel caso di Società costituita in forma di Consorzio, la stessa potrà affidare l'incarico dello svolgimento del servizio ad una o più delle Aziende ad esso associate. In ogni caso dovranno essere sempre impiegati mezzi in regola con quanto previsto dal Codice della Strada e da tutta la normativa vigente in materia.

In ogni caso gli automezzi devono essere:

— in perfetta efficienza dal punto di vista meccanico;

— in possesso dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada, e muniti dei documenti richiesti dall'art. 180 del Codice;

— regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del medesimo Codice;

— in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del DLgs n. 285/92 e dal D.M. n. 408/98.

I conducenti degli automezzi devono essere in possesso dei titoli e requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività, e prestare il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia (tempi di guida, ecc.).

La ditta contraente solleva il Consiglio provinciale da qualsiasi responsabilità derivante dal trasporto di persone per conto del Consiglio provinciale non conforme alla disciplina vigente.

(11)

2

Non è ammesso l'uso di scuolabus.

Art. 4 — Pulizia e microclima dei veicoli

I mezzi dovranno essere puliti e sanificati in tutte le loro parti. I tessuti dei sedili dei passeggeri dovranno essere puliti. I mezzi dovranno inoltre essere riscaldati e/o climatizzati in modo da risultare confortevoli in ogni stagione; in particolare i filtri dell'impianto di condizionamento dovranno essere sostituiti con le prescritte scadenze al fine di evitare la trasmissione di agenti patogeni.

Art. 5 - Personale adibito al servizio

Il personale assunto alle dipendenze dell'appaltatore deve essere regolarmente assunto nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per la categoria ed in regola con le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento. Inoltre, i conducenti dei pullman devono essere in possesso dei titoli e requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività e prestare il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia (tempi di guida, ecc.). Il contraente è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e dei danni derivanti a terzi per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Art. 6 - Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Tutti i servizi di noleggio richiesti avranno le seguenti caratteristiche comuni:

- partenza e rientro in giornata

orario di partenza dal luogo di ritrovo dei soggetti trasportati orario di rientro al luogo di partenza

- destinazione esclusivamente in ambito provinciale - utilizzo di mezzi attrezzati per disabili, quando richiesto.

- capacità automezzi: 53 posti o inferiore nel caso di mezzi attrezzati per disabili.

- il servizio di noleggio sarà richiesto di volta in volta a seconda delle esigenze della Stazione appaltante.

Le prenotazioni del servizio avverranno via e-mail, con un anticipo minimo di 8 giorni dalla data di effettuazione del servizio. La richiesta conterrà precise informazioni relative a luogo di partenza e destinazione, orari di partenza e rientro, numero dei trasportati, eventuali indicazioni o richieste specifiche relative al servizio;

- l'appaltatore darà conferma del servizio via e-mail in tempo utile (almeno 24 ore prima), indicando i dati identificativi dell'automezzo (inclusa targa), il nominativo e il recapito telefonico dell'autista e nel caso di affidamento del servizio a Società consorziate con l'appaltatore, il recapito telefonico della Società o impresa esecutrice, al fine di consentire le verifiche di competenza degli uffici.

Art. 7 - Disposizioni particolari per appaltatore costituito in forma di Consorzio

(12)

3

Nel caso di affidamento dell'incarico ad appaltatore costituito in forma di Consorzio lo stesso è obbligato, in sede di presentazione dell'offerta, ad indicare a quali aziende ad esso associate intenda affidare lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto.

Il Consorzio è obbligato a verificare che le Aziende ad esso associate e alle quali intende affidare lo svolgimento dell'attività siano in regola con tutto quanto stabilito dal presente capitolato e in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio.

Nel caso in cui il Consorzio intenda avvalersi della facoltà di subappalto dei servizi ad Imprese diverse da quelle consorziate si rimanda a quanto stabilito al successivo art. 13.

Art. 8- Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

1) il presente capitolato speciale d'appalto;

2) il DUVRI.

Art. 9 - Importo del contratto

Il prezzo del servizio si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte, quali a titolo di esempio le forniture e gli oneri relativi alle autovetture, materiali di consumo, carburante, lubrificanti, manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa (terzi trasportati compresi), tasse di proprietà, manodopera, gestione sinistri e soccorso stradale, costi del personale e quant'altro necessario per eseguire tutte le prestazioni richieste, nonché oneri fiscali previsti per legge.

Le tariffe del servizio sono stabilite nel contratto. Le tariffe sono aumentate del 30% nel caso di utilizzo di mezzi attrezzati per disabili.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in rate mensili posticipate, previa presentazione da parte dell'appaltatore di idonea documentazione fiscale e resoconto dei viaggi attivati nel periodo di riferimento, elencante costo e dettagli di ogni singolo viaggio.

I costi della sicurezza sono pari a zero.

Art. 10 - Variazioni quantitative e qualitative

Le variazioni nelle prestazioni oggetto del presente contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario e verranno affidate dalla stazione appaltante con atto di sottomissione. Oltre detto limite, le Parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera e) della 1.p. n. 23/1990, la stazione appaltante potrà affidare servizi di carattere integrativo o complementare rispetto a quelli già previsti nel precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50% (cinquanta per cento) dell'importo di quello originario.

Art. 11 — Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante, tramite il servizio amministrazione, si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante, tramite il servizio amministrazione, evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

(13)

4

La stazione appaltante, tramite il servizio amministrazione, si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

L' appaltatore si impegna a trasmettere, in qualsiasi momento, sia anteriormente alla data del servizio da svolgere che a posteriori, su richiesta della stazione appaltante, la documentazione relativa agli automezzi (carta di circolazione, attestato di avvenuta manutenzione), agli autisti (ad esempio fotocopia della patente di guida, certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente, dichiarazione delle ore di guida della settimana precedente all'effettuazione del servizio, dichiarazione di esperienza e libro matricola del personale), nonché altra documentazione ritenuta utile al fine di verifiche, da parte della stazione appaltante, del rispetto delle clausole contrattuali.

Art. 12 — Cessione dei crediti derivanti dal contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 13 — Subappalto

Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dalla vigente normativa, pena il diniego dell'autorizzazione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato.

Art. 14- Sicurezza

L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

(14)

5

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 15 — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

In applicazione dell'art. 26, comma 3 e 3-ter del D.Lgs 81/2008, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti, è stato elaborato un documento che indica le misure da adottare per eliminare le interferenze e per fornire alla medesima Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto.

Il DUVRI costituisce parte integrante del Capitolato speciale d'appalto nonché del successivo contratto da stipularsi dopo l'aggiudicazione definitiva.

Art. 16 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 17 - Cauzione definitiva

L'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo ad un annuo secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

La cauzione opera per tutta la durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso; pertanto la cauzione sarà svincolata in via definitiva dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificati motivi e giusta causa e in caso di inadempimento dell'obbligazione o di ritardo nell'esatta esecuzione della prestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 C.C., la stazione appaltante è tenuta a rivalersi, a titolo di penale, sul deposito cauzionale definitivo di cui al presente articolo.

Nel caso di proroga/rinnovo/integrazione del contratto dovrà rinnovare la cauzione fino alla scadenza ultima dello stesso.

Art. 18 - Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali nei termini di legge. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Società Contraente sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti della Stazione appaltante la quale si terrà sollevata da ogni

(15)

6

responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

La Società Contraente si impegna a garantire la copertura assicurativa responsabilità civile, eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione del servizio di cui al presente capitolato per qualsiasi causa, nei confronti degli utenti o di terzi, per un massimale che non dovrà essere inferiore ai termini di legge. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Art. 19- risoluzione per inadempimento

Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'appaltatore e secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge provinciale 23/1990,

In caso di ripetuto inadempimento del servizio, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto.

Art. 20- clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento indicata in contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b. ingiustificata sospensione del servizio;

c. subappalto non autorizzato;

d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 12 del presente capitolato;

e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

f.. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante tramite il servizio amministrazione;

h. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;

i mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

1. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;

Art. 21- Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 22 Spese contrattuali

L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 23 Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

(16)

7

Il Presidente

del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

Il legale rappresentante della ditta

La parte approva espressamente le clausole di cui agli arti. 19, 20, 21 del presente capitolato.

Il legale rappresentante della ditta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli arti. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.

82 e ss.

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

Troncando i vertici dell’ottaedro con piani passanti per i punti medi degli spigoli si ottiene di nuovo il cubo tronco.. Ciò non è stato notato da Leonardo e

We …nd that when governments can credibly commit to their preferred …scal plan in the …rst period, having a life-cycle structure is not much informative vis-a-vis considering a

Figure 22 is the scatterplot matrix of the final allocation from the forward search, with uncertain units highlighted: these units fall at the intersections

e) agli edifici distanti da centri e nuclei abitati, con servizi od esercizi pubblici (stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.), purchè

Ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo, si dichiara che le risorse disponibili provengono da:. data comunicazione ai Revisori 10/01/2018 Il direttore

Diverse anche le misure della matrice scelte dagli artisti, all’interno comunque del formato stabilito dal Concorso: c’è chi, nella stampa, ha riempito il foglio, come Solo

Le voci ed i prezzi [corrispondono alle voci del Prezzario regionale delle opere pubbliche di regione Lombardia e dell'Elenco prezzi non presenti nel Prezzario