LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE IV: La successione.
La società fiduciaria, attraverso l’ampio novero di soluzioni applicabili, risulta essere uno strumento molto valido al fine di soddisfare le esigenze di pianificazione patrimoniale degli imprenditori ed a risolvere i cd. passaggi generazionali nelle grandi famiglie: in Italia, infatti, paese sostenuto dall’economia delle piccole e medie imprese (nella grande maggioranza imprese famigliari), l’85%
delle imprese stesse non supera la terza generazione, molto spesso a causa di una cattiva gestione del “passaggio di testimone” fra l’imprenditore capo famiglia ed i discendenti.
A questo fine è quindi necessario che l’imprenditore programmi per tempo ed in maniera efficace il passaggio dei propri beni agli eredi, al fine di suddividere in modo adeguato e duraturo a favore dei soggetti designati l’insieme dei beni facenti parte del patrimonio successorio.
La successione, pur non essendo uno strumento di pianificazione patrimoniale, risulta essere lo scenario nel quale si possono collocare gli interventi di una società fiduciaria volti a soddisfare le esigenze di passaggio generazionale delle famiglie: partendo dalla conoscenza della normativa civilistica in merito, infatti, risulta possibile agire per il tramite di una società fiduciaria al fine di trovare lo strumento più adattabile al caso concreto.
L’ordinamento giuridico italiano dedica il Libro Secondo del codice civile alle successioni, le quali vengono suddivise in successioni legittime (Titolo II) e successioni testamentarie (Titolo III): le prime volte a regolamentare il diritto di successione nel caso in cui il decuius non abbia lasciato tramite un testamento le sue ultime volontà, le seconde volte invece a regolare la situazione successoria in presenza di testamento; il Capo X del Titolo I introduce, inoltre, la successione necessaria, volta a garantire una porzione di eredità ai soggetti più vicini al decuius anche in presenza di testamento.
1. La successione legittima
Seppur la successione testamentaria risulti essere la tipologia successoria privilegiata dall’ordinamento (l’art. 457 del codice civile prevede, infatti, che non si dia luogo alla successione legittima se non quando manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria), è possibile che il decuius non abbia disposto dei propri beni tramite testamento, o ne abbia disposto in maniera solamente parziale: nel primo caso, infatti, interverrà totalmente il sistema previsto dal legislatore (chiamato
“successione legittima”), nel secondo invece la successione legittima si applicherà solamente a quei beni facenti parte del patrimonio ereditario ma estranei alle disposizioni del testatore.
L’ordinamento, in queste ipotesi, prevede un sistema successorio fondato sulla cd. “solidarietà familiare”, prevedendo alcune categorie di soggetti successibili pro quota; essi, secondo l’art. 565 del codice civile, sono:
- il coniuge;
- i discendenti legittimi e naturali (cioè, rispettivamente, i figli nati da genitori uniti in matrimonio oppure da genitori non coniugati);
- gli ascendenti legittimi (genitori o nonni);
- i collaterali (soggetti che non discendono l’uno dall’altro ma hanno un antenato in comune, es.:
fratelli o cugini);
- gli altri parenti entro il sesto grado;
- lo Stato.
Tramite la seguente tabella riassuntiva è possibile, infatti, comprendere la suddivisione, prevista
dalla legge, del patrimonio del decuius ai soggetti superstiti più prossimi:
Soggetti superstiti Eredità in quote
(in mancanza di testamento)
Coniuge
(in mancanza di figli, genitori e fratelli)
Intera eredità
Uno o più figli
(in mancanza del coniuge)
Intera eredità da dividere in parti uguali fra i figli
Coniuge e un solo figlio
(altri parenti non hanno diritto all’eredità)
½ al coniuge
½ al figlio Coniuge e due o più figli
(altri parenti non hanno diritto all’eredità)
1/3 al coniuge
2/3 ai figli da dividere in parti uguali Coniuge e fratelli
(in mancanza di discendenti e ascendenti)
2/3 al coniuge
1/3 ai fratelli da dividere in parti uguali Coniuge e genitori
(in mancanza di discendenti e fratelli)
2/3 al coniuge
1/3 ai genitori da dividere in parti uguali Coniuge, fratelli e genitori
(in mancanza di discendenti)
2/3 al coniuge
1/3 a genitori e fratelli (la quota di eredità va divisa per capi, ma ai genitori spetta almeno ¼) Fratelli e genitori
(in assenza di coniuge e discendenti)
Intera eredità da dividere per capi (ai genitori spetta almeno ½)
Parenti più prossimi entro il sesto grado (in mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro discendenti)
Intera eredità
Stato
(in mancanza di tutti i soggetti precedenti)
Intera eredità
Godrà di tutti i diritti successori spettanti per legge al coniuge anche il coniuge separato al quale non sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato; stesso trattamento non è previsto invece per il coniuge al quale sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, il quale non potrà godere dei diritti successori derivanti dal decesso dell’ex coniuge: egli avrà diritto solamente ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto1.
2. La successione necessaria
Da non confondere con la successione legittima, la successione necessaria è stata prevista dall’ordinamento al fine tutelare i soggetti più vicini al decuius (cd. legittimari), ai quali la legge riserva una quota chiamata appunto “quota legittima”: i legittimari non devono essere confusi con gli eredi legittimi , ossia con coloro ai quali l’eredità viene devoluta ex lege mancando il testamento.
All’apertura della successione, infatti, il patrimonio ereditario si dividerà idealmente in due parti:
una parte disponibile, della quale il testatore era libero di disporre a chiunque avesse voluto, ed una legittima spettante per legge ai legittimari.
L’art. 536 prevede che i legittimari, cioè i soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità, sono:
- il coniuge (per quanto riguarda i diritti successori del coniuge separato si veda quanto già detto in precedenza);
- i figli legittimi (ai quali sono stati equiparati i legittimati e gli adottivi);
- i figli naturali;
- gli ascendenti legittimi.
Per la suddivisione delle quote si veda la tabella sottostante:
Soggetti legittimari Eredità in quote
1
Coniuge
(in mancanza di figli, genitori)
½ al coniuge
½ disponibile come da testamento Un solo figlio
(in mancanza del coniuge)
½ al figlio
½ disponibile come da testamento Due o più figli
(in mancanza del coniuge)
2/3 ai figli divisa in parti uguali 1/3 disponibile come da testamento
Coniuge e un solo figlio 1/3 al coniuge
1/3 al figlio
1/3 disponibile come da testamento Coniuge e due o più figli 1/4 al coniuge
½ ai figli divisa in parti uguali 1/4 disponibile come da testamento Coniuge e genitori
(in mancanza di figli)
1/2 al coniuge
¼ ai genitori divisa in parti uguali
¼ disponibile come da testamento Genitori
(in mancanza di figli e coniuge)
1/3 divisa in parti uguali
2/3 disponibile come da testamento
In presenza di un testamento, quindi, la legge riserva una quota di eredità solamente al coniuge e ai figli (nel caso in cui il defunto non aveva figli viene riservata una quota anche ai genitori ancora viventi); ciò significa che, nel caso in cui il testamento sia valido, gli altri parenti non potranno avanzare pretese nei confronti del patrimonio ereditario (si noti come l’elenco dei soggetti legittimari sia diverso e più ridotto rispetto alle categorie dei soggetti per i quali è prevista la devoluzione dell’eredità in mancanza di testamento).
Per calcolare l’attivo ereditario è necessario sottrarre al valore dei beni che appartenevano al decuius all’apertura della successione gli eventuali debiti ancora in essere ed aggiungere i beni di cui il testatore abbia disposto in vita a titolo di donazione; nel caso in cui risulti che le disposizioni testamentarie o le donazioni eccedano la quota di cui il testatore poteva disporre (quota disponibile), ciascun legittimario potrà agire per la riduzione delle stesse tramite l’azione di riduzione: verranno colpite in primis le disposizioni testamentarie (istituzione di erede e legati), che verranno diminuite proporzionalmente; successivamente si procederà con la riduzione delle donazioni.
3. La successione testamentaria
La successione testamentaria risulta essere la forma successoria prevista dall’ordinamento al fine di offrire la possibilità a chiunque lo desideri di decidere ex ante, tramite un atto unilaterale strettamente personale come il testamento, circa la suddivisione del proprio patrimonio per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere. Come già precisato in precedenza, il testatore dovrà rispettare le disposizioni sulla successione necessaria, prestando attenzione a non ledere la quota legittima spettante per legge ai legittimari.
L’eredità annovera l’intero patrimonio del decuius, comprensivo quindi di tutti i beni di sua proprietà (beni immobili, aziende, crediti, quote, denaro, ecc.) ma anche degli obblighi che facevano capo alla sua persona; l’erede, infatti, subentrerà in tutti i diritti e in tutti gli obblighi facenti capo al decuius, in quanto i rapporti giuridici in capo al primo continueranno senza soluzione di continuità in capo all’erede (ciò che non accade invece nei confronti del legatario).
Per questo motivo l’eredità richiede l’accettazione da parte della persona designata, la quale può essere espressa oppure tacita (essa si configura quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implichi in maniera inequivocabile la volontà di accettare l’eredità - per esempio il compimento di un atto dispositivo sul bene stesso). L’accettazione dell’eredità potrà avvenire anche con beneficio d’inventario, tramite la quale l’erede sarà tenuto ad assolvere agli eventuali debiti del decuius solo entro il valore dell’eredità, non dovendo risponderne con il proprio patrimonio personale; a questo fine è necessaria l’effettuazione di un inventario dell’eredità per il tramite di un notaio nominato dal tribunale.
4. Il legato
La successione mortis causa può avvenire “a titolo universale” (cd. eredità, avente cioè ad oggetto il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo al decuius al momento della sua morte) oppure “a titolo particolare” (cd. legato).
Il legato, quindi, è un atto negoziale di ultima volontà, tramite il quale il testatore attribuisce ad un soggetto determinato nominativamente (cd. legatario) singoli beni (o diritti) facenti parte del patrimonio ereditario.
Mentre l’eredità richiede sempre un’accettazione, espressa o tacita che sia, il legato si acquista automaticamente (pur essendo possibile rinunciarvi): questo perché, al contrario dell’eredità, il legatario non risponde mai dei debiti del decuius, subentrando esclusivamente in rapporti determinati.
Utile risulta essere l’istituto del legato in sostituzione di legittima, tramite il quale il testatore può, al fine di evitare il frazionamento del patrimonio ed al fine di escludere un soggetto dalla divisione dell’eredità, disporre a favore di un legittimario un legato di somma o di beni determinati, di un
valore uguale o anche superiore all’importo della legittima, a condizione che egli rinunci a qualsiasi pretesa sull’eredità; anche in questo caso, egli potrà accettare il legato, oppure rinunciarvi e chiedere la legittima (art. 551 c.c.).
Diverso è il legato in conto di legittima (art. 552 c.c.), con il quale il testatore effettua un’attribuzione di beni al legatario che deve essere calcolata ai fini della legittima, con la conseguenza che il legittimario potrà chiedere il supplemento se il valore di detti beni non raggiungerà l’entità della legittima.