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GUIDA ALLE ATTIVITA DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE (AGGIORNATA AL 31 LUGLIO 2009)

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GUIDA ALLE ATTIVITA’ DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

(AGGIORNATA AL 31 LUGLIO 2009)

(2)

Si intendono per imprese di pulizia tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

 Pulizia: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.

 Disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o in attivazione di microganismi patogeni.

 Disinfestazione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi (Gli Artropodi sono animali invertebrati provvisti di uno scheletro esterno, (esoscheletro), contenente “Chitina”

(una sostanza organica azotata, talvolta impregnata di sali minerali e sostanze coloranti) e di zampe articolate, letteralmente, infatti, il termine artropode significa piedi articolati. L’esoscheletro essendo rigido viene rinnovato per l’accrescimento, fenomeno detto muta. Alcune classi di artropodi sono acquatiche, quindi dispongono di branchie, altre sono adattate alla vita terrestre e respirano tramite un sistema di canali ramificati detti trachee. La riproduzione è esclusivamente sessuata, rare sono le forme ermafrodite, frequenti quelle partenogenetiche. Quindi una riproduzione generalmente ovipara ma in alcuni casi ovovivipara. Molte specie attraversano una o più fasi larvali, prima di diventare adulti, queste fasi prendono il nome di metamorfosi. Gli artropodi rappresentano il gruppo più ricco di specie di tutto il regno animale, essi si suddividono un due grandi gruppi: i Chelicerati e gli Antennulati, i primi hanno sul capo due sole paia di appendici chiamate cheliceri e pedipalpi, esempio gli Aracnidi, i secondi impropriamente detti anche Mandibolati hanno sul capo quattro o cinque paia di appendici cefaliche, antennule-antenne-mandibole- mascelle, esempio Crostacei, Miriapodi e Insetti, di tutti gli artropodi solo gli insetti od esapodi (sei zampe) hanno le ali. ) sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate.La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.

 Derattizzazione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.

 Sanificazione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.

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Non rientrano nell’attività di pulizia di cui alla legge n. 82 /1994 le seguenti attività:

-pulizia di caminetti -l’espurgo dei pozzi neri

-la sterilizzazione di terreni ed ambienti

-la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali

-la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri

-l’attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

Le imprese che svolgono le attività di pulizie,disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione rientrano tra quelle che sono tenute a presentare la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), articolo 19 legge 7 agosto 1990 n. 241 è successive modifiche compresa quella della legge 18 giugno 2009 n. 69, al front- office del Registro Imprese utilizzando il modello Dichiarazione inizio attività per Attività di Impresa di pulizie,disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione disponibile sul sito internet della Camera di Commercio di Pisa o presso gli sportelli del front- office compreso le sedi decentrate di Santa Croce S.A. e Volterra.

Successivamente la Dichiarazione di inizio attività sarà istruita dall’ufficio “Albi Tecnologici - Leggi speciali della Camera di Commercio di Pisa” al quale ci si dovrà riferire per notizie sull’istruttoria della pratica.

L’ufficio Albi tecnologici - Leggi Speciali provvederà a comunicare l’esito della dichiarazione di inizio attività.

Successivamente, a seguito della comunicazione dell’esito, o dopo trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio l’impresa potrà iniziare l’attività dando comunicazione al Registro Imprese o all’Albo Artigiani, in caso di impresa artigiana, utilizzando i modelli già previsti per le denunce al Registro Imprese o all’Albo Artigiani con l’inserimento nelle note della dicitura : inizio di attività collegata alla D.I.A. presentata in data ******** .

Richiesta di procedura di iscrizione immediata articolo 19 legge 7 agosto 1990 n. 241 è successive modifiche compresa quella della legge 18 giugno 2009 n. 69 :

In questo caso l’impresa presenta la denuncia di inizio attività al Registro Imprese e contemporaneamente la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) al front- office del Registro Imprese utilizzando il modello Dichiarazione inizio attività per Attività di impresa pulizie,disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione disponibile sul sito internet della Camera di Commercio di Pisa o presso gli sportelli del front- office compreso le sedi decentrate di Santa Croce S.A. e Volterra, contemporaneamente presenta la domanda al Registro Imprese utilizzando i modelli già previsti per le denunce al Registro Imprese o all’Albo Artigiani utilizzando i modelli già previsti per le denunce all’Albo Artigiani con l’inserimento nelle note della dicitura : inizio di attività con procedura immediata.

L’ufficio Albi Tecnologici comunicherà entro trenta giorni al Registro Imprese ed all’interessato la conclusione positiva dell’istruttoria.

Nel caso in cui la procedura non si concludesse positivamente, poichè l’ufficio Albi Tecnologici – Leggi Speciali non ha rilevato i requisiti di legge, sarà comunicato al Registro Imprese la mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di pulizie,disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e quest’ultimo provvederà ad inibire lo svolgimento dell’attività e nel contempo l’ufficio Albi Tecnologici dovrà inoltrare denuncia alla Procura della Repubblica per dichiarazione non veritiera.

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REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Requisiti di capacità economico finanziaria

I requisiti di capacità economico finanziaria sono posseduti in presenza di:

-assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative salvo riabilitazione.

Tale requisito verrà accertato dall’ufficio mediante il Registro Informatico dei Protesti tenuto dall’Ufficio Protesti della Camera di Commercio.

- iscrizione all’INPS ed all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera.

-regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l’impresa occupi personale dipendente.

-esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno un c/c bancario, postale)

Requisiti Tecnico - Professionali

NON SONO NECESSARI PER LE ATTIVITA’ DI PULIZIA E DISINFEZIONE.

Il preposto alla gestione tecnica di un impresa che eserciti l’attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico – professionali:

- titolo di studio

diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività ( il corso di studi deve avere almeno un biennio di chimica o di scienze naturali o biologiche)

diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività ( il corso di studi deve avere almeno un biennio di chimica o di scienze naturali o biologiche)

attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

-esperienza professionale

E’ necessario l’assolvimento dell’obbligo scolastico che per i nati prima del 1952 è provare la frequenza della scuola per 5 anni, i nati dopo il 1952 la frequenza della scuola dell’obbligo per otto anni, i nati dal 1986 al 1989 è la frequenza per nove anni e successivamente 10 anni in quanto l’obbligo scolastico è fino a 16 anni.

L’esperienza lavorativa deve essere una esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni in qualità di

- titolare, amministratore, socio lavorante – iscritto Inail - collaboratore familiare, lavorante iscritto Inail

-dipendente operaio qualificato (inclusa formazione lavoro con conseguimento della qualifica di uscita ma escluso l’apprendistato)

- associato in partecipazione, lavorante iscritto Inail

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 Requisiti di onorabilità

Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice(sas) o per azioni (sapa), tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative, l’institore devono possere i requisiti di onorabilità e pertanto nei loro confronti :

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non devono essere in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un arte o all’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese salvo che sia intervenuta riabilitazione

-non deve essere stata svolta o non è in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione

-

non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982, n.

646 e successive modificazioni o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso

-

non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’articolo 513 bis del codice penale

-

non devono essere state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

ATTENZIONE: qualora l’impresa perda uno dei requisiti è necessario che provveda a cessare l’attività, nel caso non lo facesse e venisse rilevato dall’ufficio si procederà all’inibizione dell’attività.

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PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

Come precedentemente evidenziato nella Guida il Preposto alla Gestione Tecnica è necessario solamente per le imprese che esercitano l’attività di disinfestazione, derattizzazione e/o

sanificazione.

Il Preposto alla gestione tecnica è nominato per una sola impresa e deve rispettare un rapporto di

“immedesimazione” con l’impresa di cui diviene preposto alla gestione tecnica.

Qui di seguito elenchiamo le figure di preposto:

 Titolare

 Amministratore

 Socio

 Institore

 Dipendente

 Collaboratore familiare

 Associato in partecipazione

 Procuratore, con procura all’esercizio dell’attività di pulizie

 Prestatore di lavoro somministrato (già interinale)

Non è mai permessa la nomina di un consulente o professionista esterno

Si fa presente che per le imprese artigiane il preposto alla gestione tecnica deve essere necessariamente il titolare dell’impresa individuale od il socio lavorante di snc o srl o socio accomandatario lavorante di sas altrimenti l’impresa non ha i requisiti previsti dalla legge per divenire artigiana.

I preposti possono essere anche più di uno

Alla momento della cancellazione del preposto deve contestualmente essere presentata la nomina del nuovo preposto a meno che l’impresa abbia già iscritto altri preposti altrimenti l’attività deve essere cessata o sospesa.

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FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Dopo due anni di regolare iscrizione al Registro Imprese le imprese di pulizia per poter essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, a gare di appalto per l’affidamento di servizi pubblici devono essere iscritte, a domanda, presentando l’apposito modello disponibile sul sito internet e presso gli sportelli Camerali in una delle seguenti fasce di classificazione:

o Fascia a) fino a euro 51.646,00 o Fascia b) fino a euro 206.583,00 o Fascia c) fino a euro 361.520,00 o Fascia d) fino a euro 516.457,00 o Fascia e) fino a euro 1.032.914,00 o Fascia f) fino a euro 2.065.828,00 o Fascia g) fino a euro 4.131.655,00 o Fascia h) fino a euro 6.197.483,00 o Fascia i) fino a euro 8.263.310,00 o Fascia l) oltre euro 8.263.310,00

Requisiti economico finanziari per l’iscrizione nella fascia

L’iscrizione nella fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato dall’impresa mediamente nell’ultimo triennio, oppure nel minor periodo di attività ( che comunque non può essere inferiore a due anni): la fascia di classificazione che può essere richiesta è quella immediatamente superiore al quella comprendente l’importo medio di cui sopra.

Nel caso di iscrizione nella prima fascia l’importo medio deve essere almeno di euro 30.987,00.

I requisiti che debbono essere dimostrati sono i seguenti:

1- Elenco dei servizi forniti nel periodo di riferimento ( il periodo coincide con gli ultimi tre anni oppure se l’impresa è in attività da meno di tre anni il periodo può essere inferiore a tre ma superiore a due anni).

o Almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40%

o Oppure almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%

o Oppure almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%

Le percentuali del 40%, 50%, 60% devono essere calcolate facendo riferimento all’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale è richiesta l’iscrizione.

Per l’inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno calcolate facendo riferimento all’importo massimo della fascia stessa ( 51.646,00).

Calcolo per servizi eseguiti per ciascuna fascia:

fascia di classificazione 1 servizio 2 servizi 3 servizi

Fascia a) 12.395,00 15.494,00 18.592,00 Fascia b) 20.658,00 25.823,00 30.988,00 Fascia c) 82.633,00 103.291,00 123.950,00 Fascia d) 144.608,00 180.760,00 216.912,00 Fascia e) 206.583,00 258.227,00 309.874,00 Fascia f) 413.166,00 516.457,00 619.748,00 Fascia g) 826.331,00 1.032.914,00 1.239.497,00

Fascia h) 1.652.662,00 2.065.828,00 2.478.993,00

Fascia i) 2.478.993,00 3.098.741,00 3.718.490,00

Fascia l) 3.305.324,00 4.131.655,00 4.957.986,00

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Gli importi della tabella possono essere riferiti anche a contratti pluriennali e quindi scontare servizi per importo annuale frazionato.

2- Costo complessivo lordo per il personale dipendente

Per ogni anno del periodo di riferimento ( il periodo coincide con gli ultimi tre anni oppure se l’impresa è in attività da meno di tre anni il periodo può essere inferiore a tre ma superiore a due anni) l’impresa deve avere sopportato un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamento ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% dei costi totali se l’attività è esclusivamente quella di pulizia e disinfezione;

Se non si possono dimostrare le percentuali costo personale/costo totale è possibile allegare gli attesati INAIl ed INPS che comprovano la regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa di tutti gli addetti dell’impresa es. titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d’opera, dipendenti)

3- Rapporti col sistema bancario

E’ necessario comprovare tale requisito con apposite dichiarazioni bancarie o postali riferiti agli affidamenti effettivamente accordati.

4- Libri paga e matricola

E’ necessario presentare copia dei libri paga e matricola. In alternativa è possibile presentare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento( il periodo coincide con gli ultimi tre anni oppure se l’impresa è in attività da meno di tre anni il periodo può essere inferiore a tre ma superiore a due anni).

5- Elenco dei servizi

E’ necessario presentare un elenco di tutti i servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo.

6- Elenco dei contratti

E’ necessario presentare un elenco dei contratti in essere alla data della presentazione delal domanda.

7- Attestazioni dei committenti

E’ necessario presentare le attestazioni dei committenti dei servizi prestati (tutti quelli del punto 5).

In caso di subentro di attività, di fusione, successione ecc. è possibile fare ricorso, ai fini della iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell’impresa cessata a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività.

In caso di variazione negativa, cioè si sono verificati i presupposti per classificare l’impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere comunicata la variazione

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