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Merito Giurisprudenza

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Academic year: 2022

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M erito Giurisprudenza

L’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 prevede unicamente che venga dichiarato il valore della controver- sia, cioè lo scaglione in cui la stessa deve rientrare ai fini dell’applicazione del contributo unificato.

Ciò perché la legge non richiede l’indicazione esatta del «quantum» contestato, ma soprattutto perché la «ratio» che sottende la norma è quella di consentire all’Ufficio di verificare l’esattezza di quanto indicato. Ovviamente, ove non sia possibile tale controllo, per omessa totale dichiarazione, scatta la sanzione.

Fatto e diritto

La sig.ra (...) difesa dall’avv. proponeva ricorso nei confronti della Commissione tributaria provin- ciale di Massa, in persona del Direttore pro tempo- re, per l’annullamento dell’avviso di pagamento di contributo unificato prot. (...), atto attraverso il quale alla sig.ra (...) veniva intimato il pagamento della somma di euro 1.475,60 (di cui euro 1.470.00 per sanzione conseguente all’omessa in- dicazione del valore della controversia ed euro 5,60 per spese di notifica).

Rilevava che nell’atto impugnato veniva chiara- mente riportato che la controversia aveva il valore di euro 196,00, come era desumibile dal corpo del ricorso e nelle conclusioni del ricorso (pag. 8 del- l’atto stesso), veniva chiaramente riportato che «ai sensi del pagamento del contributo unificato, si di- chiara che la presente controversia ha un valore in- feriore a euro 2.582,28, pertanto il versamento è pari a euro 30,00» per cui non si concretizzava l’o- messa indicazione del valore della controversia.

Tale interpretazione era avallata dallo spirito della normativa che disciplina il contributo unificato:

l’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 in tema di spese di giustizia stabilisce chiaramente che «il valore dei processi ... deve risultare da apposita di- chiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di preno- tazione a debito ...».

Precisava che il D.P.R. n. 115/2002 prevede sem- plicemente che venga dichiarato il valore della cau- sa in modo tale da permettere l’identificazione del- lo scaglione del contributo unificato da versare ma la precisa indicazione del valore della causa secon- do un determinato ed inconfutabile valore numeri- co peraltro espresso nell’atto prodotto in atti.

Inoltre, l’atto impugnato non risultava essere copia conforme all’originale, ciò determinava l’illegitti- mità dell’avviso per infrazione del diritto di difesa.

Chiedeva che la Commissione tributaria provincia- le di Massa Carrara annullasse l’avviso di paga- mento del contributo unificato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si costituivano la Commissione tributaria provin- ciale di Massa Carrara e il Ministero dell’econo- mia e delle finanze rappresentati e difesi per legge

Processo tributario

Contributo unificato:

impugnabilità dell’invito a pagare

e dichiarazione del valore della causa

Sufficiente la dichiarazione dello scaglione di riferimento del valore della controversia per l’applicazione del contributo unificato

Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, Sez. II, Sent. 8 ottobre 2012 (18 luglio 2012), n. 302 - Pres. e Rel. Dova

Processo tributario - Contributo unificato - Indicazione dello scaglione in cui rientra la controversia - Ne- cessità - Indicazione esatta del quantum contestato - Irrilevanza

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M erito

Giurisprudenza

dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze.

Ribadiva l’Ufficio che l’art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 citato stabilisce che l’obbligo di dichiarazione non può essere assolto, tramite la generica indicazione dello scaglione di valore in cui ricade la causa, essendo invece necessaria l’in- dicazione del preciso valore della controversia (da determinarsi alla stregua dei criteri di cui al D.Lgs. n. 546/1992), ovvero l’indicazione della sua indeterminabilità.

Respingeva le altre eccezioni proposte dalla ricor- rente e chiedeva la reiezione del ricorso, con vitto- ria di spese.

La Commissione ritiene che il ricorso sia fondato.

Ed invero va ribadito, come specificato da entram- be le parti nelle rispettive memorie, che l’art. 14, comma 3-bis, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) prevede che nei processi tributari, il valore della lite, deter- minato ai sensi del comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiara- zione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.

In mancanza della dichiarazione di cui al comma 3- bis dell’art. 14, il processo si presume del valore indi- cato al comma 6-quater, lett. f), vale a dire di valore superiore a euro 200.000, con il conseguente versa- mento del contributo unificato pari a euro 1.500,00.

Orbene, nel caso di specie la domanda che deve porsi la Commissione è se «il valore» della contro- versia debba essere precisamente indicato ovvero è sufficiente la dichiarazione, sia pur indicata in calce al ricorso e firmata dal difensore, dello sca- glione di riferimento del contributo, in base al va- lore peraltro desumibile dal contesto del ricorso.

Secondo questa Commissione la normativa citata prevede unicamente che venga dichiarato il valore della controversia, alias lo scaglione in cui la stes- sa deve rientrare ai fini dell’applicazione del con- tributo unificato. Ciò perché la legge non disciplina tale ultima conclusione, vale a dire l’indicazione esatta del «quantum» contestato, ma soprattutto perché la ratio che sottende la norma è quella di consentire all’Ufficio di verificare l’esattezza di quanto indicato. Nulla toglie che, in caso di non possibilità di tale controllo, per omessa totale di- chiarazione, scatti la sanzione applicata nel caso di specie.

Va sottolineato che nelle conclusioni del ricorso, vie- ne chiaramente riportato che «ai sensi del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ha un valore inferiore a euro 2.582,28, pertanto il versamento è pari a euro 30,00».

Il valore della causa, nel caso di specie, viene, dunque, precisato per cui non si concretizza l’o- messa indicazione del valore della controversia che ha indotto la segreteria della Commissione tri- butaria ad emettere l’atto impugnato.

Il ricorso è perciò da accogliere con compensazio- ne delle spese di lite, in quanto l’Ufficio ha appli- cato una circolare ministeriale richiedendo l’inte- grazione del contributo unificato oggetto di rim- borso, con un’interpretazione rigorosa, frutto della mancata chiarezza della normativa in esame, fatto che ha determinato nell’ambito della stessa Com- missione contrastanti giudizi.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso annul- la l’avviso di pagamento del contributo unificato emesso in data 15 febbraio 2012. Spese compensate.

Impugnabile l’invito al pagamento del contributo unificato

e presunzione di valore di causa massimo in assenza di dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, Sez. I, Sent. 16 agosto 2012 (16 luglio 2012), n. 278 - Pres. e Rel. Pedroni Menconi

I. Processo tributario - Contributo unificato - Inviti al pagamento - Autonoma impugnabilità dinanzi al giu- dice tributario - Sussistenza

L’avviso di pagamento di maggior contributo unificato manifesta una pretesa fiscale nei confronti del contribuente laddove irroga sanzioni in relazione a «tributi» (dovuti in proporzione al valore della causa); pertanto gli atti relativi debbono essere considerati autonomamente impugnabili di- nanzi alle Commissioni tributarie ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

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M erito Giurisprudenza

II. Processo tributario - Contributo unificato - Dichiarazione del valore della lite - Necessità - Alternativa alla dichiarazione - Inammissibilità - Mancata indicazione del valore della controversia - Irregolarità fiscale - Configurabilità - Contributo corrispondente allo scaglione massimo - Applicabilità

Nei processi tributari il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, né sono ammesse alternative a tale dichiarazione (nel caso di specie, specificazione degli importi chiesti a rimborso), dal che la mancata indicazione del valore della con- troversia nelle conclusioni costituisce un’irregolarità fiscale che deve essere esaminata secondo il dettato normativo, cioè applicando il contributo unificato corrispondente allo scaglione massimo.

Pur trattandosi di adempimento esclusivamente formale, potendosi rilevare il valore della causa da altri documenti, disconoscere l’obbligatorietà dell’applicazione letterale della norma comportereb- be un’abrogazione - non autorizzata - della stessa.

Svolgimento del processo

Breve esposizione dei fatti di causa

Ricorre il contribuente avverso avviso di paga- mento di maggior contributo unificato, emesso dalla Segreteria della Commissione tributaria di Massa Carrara in relazione a ricorso avverso riget- to dell’istanza di rimborso IRES e IRAP anno 2007, per avere il ricorrente omesso di indicare nelle conclusioni il valore della controversia.

La Commissione, esaminato il ricorso proposto per IRES ed IRAP anno 2007, verificato che nelle conclusioni non è stato indicato il valore della lite, come previsto dal comma 3-bis dell’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, visto il comma 6 dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, ha ritenuto richiedere la differenza tra quanto versato e quanto dovuto co- me importo massimo.

Assume il ricorrente che nelle conclusioni dell’at- to depositato fossero stati specificati gli importi chiesti a rimborso e pertanto un’ulteriore dichiara- zione sarebbe stata pleonastica.

Si sono costituiti il Ministero dell’economia e delle finanze e la Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara eccependo preliminar- mente l’inammissibilità del ricorso in quanto l’invi- to al pagamento non sarebbe ricompreso tra gli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito eccepiscono l’infondatezza del ricorso in quanto la previsione normativa sarebbe chiara e lo- gica: il ricorrente è onerato della specifica dichiara- zione del valore della causa, in assenza di tale di- chiarazione il valore si presume massimo.

Motivi della decisione

Il ricorso è ammissibile: l’atto impugnato manife- sta una pretesa fiscale nei confronti del contri- buente laddove irroga sanzioni in relazione a «tri-

buti» (dovuti in proporzione al valore della causa), pertanto gli atti relativi debbono essere considerati autonomamente impugnabili dinanzi alle Commis- sioni tributarie ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

Quanto alla mancata specifica dichiarazione di valo- re, la norma di legge è chiara: «Nei processi tributa- ri, il valore della lite, determinato ai sensi del com- ma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.

546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclu- sioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito», né sono ammesse alternative a tale dichia- razione, dal che la mancata indicazione del valore della controversia nelle conclusioni costituisce un’irregolarità fiscale che deve essere esaminata se- condo il dettato normativo. Pur riconoscendo che trattasi di adempimento esclusivamente formale po- tendosi rilevare il valore della causa da altri docu- menti quali la nota di iscrizione a ruolo, la Commis- sione ritiene che disconoscere l’obbligatorietà del- l’applicazione letterale della norma comporterebbe un’abrogazione - non autorizzata - della stessa.

La novità della questione suggerisce la compensa- zione delle spese di causa.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Compensa le spese tra le parti.

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M erito

Giurisprudenza

Omessa o irregolare indicazione del valore della controversia ai fini del contributo unificato

di Fabio Graziano

Due sono le problematiche prese in esame dalle sentenze della Commissione tributaria provin- ciale di Massa.

L’impugnabilità dell’invito al pagamento del maggior contributo unificato

La prima concerne l’impugnabilità dell’invito al pagamento del maggior contributo unificato no- tificato al contribuente ai sensi dell’art. 248 del D.P.R. n. 115/2002 (1). Tale tipologia di atto non è rinvenibile nell’elenco di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, nel quale sono indicati gli atti suscettibili di impugnazione con ricorso giurisdizionale, né per esso l’autonoma impu- gnabilità è prevista da altra disposizione di leg- ge (2); la suddetta circostanza, tuttavia, non è impeditiva dell’azionabilità del ricorso giurisdi- zionale, essendo oramai del tutto pacifica la non tassatività dell’elenco contenuto nel citato art.

19 (3). Secondo la giurisprudenza, infatti, sono suscettibili di ricorso giurisdizionale quegli atti, variamente denominati, dalla normativa o nella prassi, avvisi o inviti di pagamento ovvero avvi- si o inviti bonari, che, pur non rientrando nel no- vero degli atti elencati in tale norma, e non es- sendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattua- li e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili

(4). Si è così ammessa l’impugnabilità dell’av- viso di pagamento della TARSU (5), dell’avviso

Alla luce della continua estensione operata dalla

giurisprudenza del numero degli atti impugnabili innanzi alla giurisdizione tributaria deve ricono- scersi la ricorribilità avverso l’invito al pagamen- to del contributo unificato, mentre le conse- guenze dell’omessa o irregolare formulazione di dichiarazione del valore della causa vanno riesa- minate in considerazione della direttiva n.

2/DGT del 2012 del Ministero delle finanze.

Fabio Graziano - Dottore di ricerca in Diritto tributario internazio- nale comparato presso l’Università di Genova e Giudice tributario Note:

(1) L’art. 16 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giusti- zia) prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, si applicano le disposizioni di cui alla parte VII del titolo VII del Testo Unico. Tra di esse rileva, in particolare, l’art.

248, il quale dispone la notifica, appunto, dell’invito al pagamento del maggior importo dovuto. Tale invito contiene l’espressa avver- tenza della successiva iscrizione a ruolo, con addebito degli inte- ressi legali, in caso di mancato pagamento entro un mese.

(2) Secondo la previsione della lett. i) dell’art. 19, che dichiara im- pugnabile «ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’auto- noma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie».

(3) La tendenza interpretativa ad estendere sempre di più il nu- mero degli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ha ricevuto un significativo impulso dalla importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 10 agosto 2005, n. 16776 (in questa Rivista n. 11/2005, pag. 1003, con commento di F. Ce- rioni, «Procedimenti di autotutela, dovere di riesame e tutela giu- risdizionale in ambito tributario», in Dir. prat. trib., 2006, II, pag.

311, con nota di C. Corrado Oliva, «La generalizzazione della giu- risdizione tributaria e la predeterminazione normativa degli atti impugnabili», e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA), ove si afferma che, in conseguenza della generalizzazione ad opera dell’art. 12, com- ma 2, della legge n. 448/2001 della giurisdizione tributaria, che ha ora ad oggetto i «tributi di ogni genere e specie», deve ritenersi necessariamente modificato anche l’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, in modo da configurare la «possibilità per il contribuente di ri- volgersi al giudice tributario ogni qual volta l’Amministrazione manifesti (anche attraverso la procedura del silenzio-rigetto) la convinzione che il rapporto tributario (o relativo a sanzioni tri- butarie) debba essere regolato in termini che il contribuente ri- tenga di contestare». Per rilievi critici a siffatto trend esegetico cfr. P. Russo, «L’ampliamento della giurisdizione tributaria e del novero degli atti impugnabili: riflessi sugli organi e sull’oggetto del processo», in Rass. trib. n. 6/2009, pag. 1551.

Per ulteriori approfondimenti e riferimenti bibliografici in argo- mento cfr. C. Consolo - C. Glendi, Commentario breve alle leggi del processo tributario, sub art. 19, III ed., Padova, 2012, pag. 257 ss.

(4) Così si è espressa, analogamente a molte altre precedenti, Cass., Sez. lav., 30 ottobre 2012, n. 18642, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

(5) Cass., SS.UU., 24 luglio 2007, n. 16293, in questa Rivista n.

4/2008, pag. 317, con commento di G. Tabet, «Contro l’impugna- bilità degli avvisi di pagamento della TARSU», e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Cass., Sez. trib., 15 giugno 2010, n. 14373, in questa Rivista n. 8/2010, pag. 665, con commento di M. Polano, «Atti tri- (segue)

(5)

M erito Giurisprudenza

di pagamento dei contributi consortili (6), del- l’invito al pagamento della TOSAP (7), dell’in- viato bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’imposta di pubblicità (8), della comunicazione del controllo della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (9) e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (10) (comu- nemente denominato «avviso bonario»), dell’in- vito al pagamento dei tributi dovuti ex art. 25, comma 3-quater, del D.Lgs. n. 472/1997 (11), dell’avviso di pagamento per cartelle esattoriali insolute (12). Tutte le pronunce nelle quali si è ammessa la ricorribilità avverso tali avvisi o in- viti di pagamento evidenziano la necessità che in essi siano esplicitate le ragioni fattuali e giu- ridiche che sorreggono la pretesa tributaria; cer- tamente questo avviene nel caso dell’invito al pagamento che le segreterie delle Commissioni tributarie debbono inviare al ricorrente in caso di omesso o insufficiente versamento del contri- buto unificato. Ed infatti nel modello di invito predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze (all. A alla circolare 21 settembre 2011, n. 1/DF) (13) vi è l’indicazione, tra l’altro, dei riferimenti normativi, dei motivi per il quale si richiede il pagamento della somma (omesso ov- vero insufficiente pagamento ovvero maggiora- zione del contributo unificato) (14) e degli estre- mi identificativi della controversia. Ed allora, alla luce di tali elementi e della giurisprudenza sopra ricordata, non può che condividersi l’af- fermazione contenuta nella sentenza n. 278 del 2012 della Commissione tributaria provinciale di Massa in commento (15), secondo la quale l’avviso (rectius, invito) di pagamento del mag- gior contributo unificato costituisce atto impu- gnabile, essendo manifestazione di una pretesa fiscale (16).

L’omessa o irrituale dichiarazione circa il valore della controversia

La seconda problematica esaminata nelle sen- tenze in oggetto concerne l’inosservanza ovvero

Note:

(segue nota 5)

butari irregolari ed impugnabilità», e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. In senso contrario, cfr., però, Cass., Sez. trib., 28 gennaio 2005, n. 1791, in questa Rivista n. 7/2005, pag. 651, con commento

di M. Adda, «Sulla interpretazione della tassatività dei casi di im- pugnazione degli atti tributari», in Rass. trib. n. 3/2005, pag. 937, con commento di G. Ingrao, «L’impugnabilità degli avvisi bonari di pagamento e delle comunicazioni di irregolarità», e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

(6) Cass., SS.UU., 26 luglio 2007, n. 16428, in C.T. n. 45/2007, pag.

3687, con commento di C. Coppa, «Impugnabilità degli avvisi bo- nari e tutela del contribuente», e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

(7) Cass., Sez. trib., 8 ottobre 2007, n. 21045, in questa Rivista n.

6/2008, pag. 507, con commento di G. Tabet, «Verso la fine del principio di tipicità degli atti impugnabili?», in Rass. trib. n. 2/2008, pag. 447, con nota di F. Randazzo, «“Avvisi bonari” ed esercizio informale di funzioni tributarie», e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

(8) Cass., Sez. trib., 17 dicembre 2010, n. 25591, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

(9) Cass., Sez. trib., 11 maggio 2012, n. 7344, in C.T. n. 28/2012, pag. 2152, con commento di N. Raggi, «Avviso bonario: impugna- re o non impugnare?», in questa Rivista n. 8-9/2012, pag. 657, con commento di A. Guidara, «Ragioni e possibili implicazioni dell’af- fermata impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità», e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

(10) Cass., Sez. trib., 23 luglio 2009, n. 17202, in questa Rivista n.

8/2010, pag. 665, con commento di M. Polano, «Atti tributari irre- golari ed impugnabilità», e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

(11) Comm. trib. reg. Lazio, 13 dicembre 2006, n. 123, in questa Ri- vista n. 4/2007, pag. 351, con commento di L. Ferlazzo Natoli e G.

Ingrao, «L’interesse ad agire nelle opposizioni alla comunicazione di irregolarità fatte al contribuente», e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

(12) Cass., Sez. lav., 30 ottobre 2012, n. 18642, cit., in riferimento a contributi dovuti alla Cassa di previdenza e di assistenza forense.

(13) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. Si tratta della circolare con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria ha fornito chiari- menti interpretativi ed operativi sulla disciplina del contributo unificato nel processo tributario, introdotto con la cd. Manovra- bis 2011 (D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011). A commento di tale circolare cfr. F. Graziano, «Risolti i dubbi su con- tributo unificato e iscrizione a ruolo», in C.T. n. 40/2011, pag. 3295.

(14) Il modello allegato A è coerente con quanto affermato nella citata circolare n. 1/DF del 2011, ove si evidenzia che in confor- mità all’art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l’invito di pagamento deve contenere la motivazione della richie- sta del pagamento del contributo unificato, nonché il nominativo del responsabile del procedimento.

(15) Può notarsi che la sentenza n. 302 del 2012 in commento non si occupa dell’impugnabilità dell’invito al pagamento del con- tributo unificato; pronunciandosi, però, nel merito, la Commissio- ne implicitamente ammette che tale atto possa essere oggetto di ricorso.

(16) Nello stesso senso la medesima Commissione tributaria di Massa Carrara, Sez. I, si era espressa nella sentenza 12 giugno 2012, n. 239, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. Anche Comm. trib.

prov. di Foggia, Sez. XI, 15 aprile 2004, n. 100, in Riv. dir. trib., 2004, II, pag. 47, con commento di S. Pellegrini, «L’invito di pagamento emesso dal Tribunale in caso di insufficiente versamento del con- tributo unificato è atto impugnabile», ha affermato l’impugnabilità dell’invito al pagamento del maggior contributo unificato sul pre- supposto, però, della sua natura di avviso di accertamento.

Da ultimo ha riconosciuto la impugnabilità dell’invito al pagamen- to del maggior contributo unificato, Comm. trib. prov. di Berga- mo, sez. I, 20 marzo 2013, n. 81, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

(6)

M erito

Giurisprudenza

la non puntuale osservanza del disposto dell’art.

14, comma 3-bis, del T.U. n. 115/2002, in forza del quale, al fine della verifica della congruità del pagamento del contributo unificato effettua- to, il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso.

Nella fattispecie esaminata nella sentenza n.

278/2012, relativa ad una controversia di rimbor- so IRES ed IRAP, il ricorrente aveva del tutto omesso la dichiarazione in questione; nelle con- clusioni dell’atto introduttivo del giudizio, tutta- via, aveva specificato gli importi richiesti a rim- borso e nelle argomentazioni difensive ciò avreb- be reso inutile la dichiarazione sul valore, che sa- rebbe risultata pleonastica. La sentenza, pur rico- noscendo il carattere «esclusivamente formale»

dell’adempimento, ha adottato una linea interpre- tativa rigoristica, evidenziando che non sono am- messe alternative a tale dichiarazione, e che la mancata indicazione del valore della controversia costituisce un’irregolarità che deve essere «san- zionata» secondo il dettato normativo, e cioè con l’applicazione del contributo corrispondente allo scaglione massimo (17); in difetto, si porrebbe in essere - si legge ancora nella sentenza - un’abro- gazione tacita del dettato normativo.

Nel caso esaminato dalla sentenza n. 302/2012, invece, il ricorrente aveva inserito nel ricorso la dichiarazione, non quantificando però in manie- ra precisa il valore della controversia, bensì in- dicando lo scaglione di valore in cui essa ricade- va. La Commissione ha osservato che la ratio della dichiarazione di valore di cui all’art. 14, comma 3-bis, del T.U. n. 115/2002, è quella di consentire alla segreteria il controllo circa la corrispondenza tra il valore della lite ed il con- tributo unificato corrisposto e, pertanto, a tal fi- ne ben vale l’indicazione dello scaglione in cui la lite medesima si colloca; conseguentemente ha dichiarato illegittimo l’invito al pagamento con il quale era stata richiesta l’integrazione del contributo unificato.

Indicazioni ministeriali

Va ricordato, in ultimo, che, successivamente al deposito delle due sentenze esaminate, il Mini- stero dell’economia e delle finanze ha emanato la direttiva 14 dicembre 2012, n. 2/DGT (18). In tale direttiva, conformemente a quanto già

espresso dal Ministero della giustizia in relazio- ne alle controversie civili (19), si afferma che, qualora la dichiarazione del valore della lite non venga resa nelle conclusioni del ricorso, è possi- bile sanare tale omissione mediante la precisa- zione, anche in un atto separato, del valore della causa. La precisazione del valore deve essere, comunque, sottoscritta e datata dal difensore o dalla parte e deve essere resa non oltre il temine di trenta giorni dal deposito dell’atto.

Normalmente l’omessa o irrituale dichiarazione sarà così sanata mediante la presentazione della nota di iscrizione a ruolo (20); va considerato, infatti, che nel modello predisposto dal Ministe- ro dell’economia e delle finanze (21), vi è un’apposita sezione nella quale va indicato il valore della controversia e che tale modello de- ve recare la sottoscrizione della parte o del di- fensore: pertanto, la sua rituale compilazione e sottoscrizione vale a sanare la omessa o irrituale dichiarazione di valore prevista dall’art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002.

A questa stregua, un rigore di giudizio analogo a quello della sentenza n. 278 del 2012 non sareb- be più giustificabile, ed una controversia come quella definita con la sentenza n. 302 del 2012 non dovrebbe neppure più porsi.

Note:

(17) Ciò in forza dell’art. 13, comma 6, del T.U. n. 115/2002.

Nella recente sentenza della Comm. trib. prov. di Bergamo n. 81 del 2013, cit., è stata riconosciuta al contribuente, che aveva omesso di dichiarare nelle conclusioni del ricorso il valore della controversia, la possibilità di dimostrare in sede di impugnazione dell’invito al pagamento del maggior contributo unificato l’effetti- vo valore della controversia e di evitare così il pagamento del contributo nella misura massima. Ciò, secondo i giudici di Berga- mo, è la conseguenza di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, ed in particolare della disposizione secondo cui la controversia «si presume» del valore superiore a 200.000 euro (valore massimo):

non ammettere il contribuente alla prova significherebbe costrin- gerlo a pagare il contributo unificato in maniera irragionevole, non proporzionalmente al valore effettivo della causa.

(18) Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione della giustizia tributaria, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

(19) Circolare 29 settembre 2003, prot. n. 1/12244/U/44 del Di- partimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio I.

(20) In tal senso, Comm. trib. prov. di Massa Carrara, Sez. I, 12 giugno 2012, n. 239, cit.

(21) Cfr. allegato alla nota 16 settembre 2011, n. 14744 del Dipar- timento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria.

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