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VANIN, DI GIROLAMO, MONTEVECCHI, LANZI, TRENTACOSTE, ROMANO, BOTTICI, CIOFFI, GAUDIANO, NATURALE, DELL OLIO, DESSÌ, SANTILLO, CROATTI, ENDRIZZI,

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N. 94

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LUPO, VANIN, DI GIROLAMO, MONTEVECCHI, LANZI, TRENTACOSTE, ROMANO, BOTTICI, CIOFFI, GAUDIANO, NATURALE, DELL’OLIO, DESSÌ, SANTILLO, CROATTI, ENDRIZZI, Marco PELLEGRINI e FENU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2021

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle garanzie

internazionali su beni mobili strumentali e del Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, fatti a Città del Capo il 16 novembre 2001, nonché delega al Governo per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale

Senato della Repubblica

X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO

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I N D I C E

Relazione . . . Pag. 3 Disegno di legge . . . » 5 Testo della Convenzione in lingua ufficiale . . . » 9 Testo del Protocollo in lingua ufficiale . . . » 35 Traduzione non ufficiale della Convenzione in lingua italiana . » 56 Traduzione non ufficiale del Protocollo in lingua italiana . . . . » 73

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ONOREVOLI SENATORI. – Ci troviamo in un contesto di crisi finanziaria senza precedenti.

Gli istituti di credito in questa fase si tro- vano costretti ad alzare i livelli di attenzione per limitare i rischi di insolvenza; di conse- guenza l’accesso ai finanziamenti è divenuto sempre più difficile anche per società di grandi dimensioni.

Tra queste rientrano quelle del settore del trasporto aereo. Le compagnie più impor- tanti, infatti, utilizzano forme di finanzia- mento particolari per l’acquisizione o la lo- cazione di aeromobili: spesso di fa leva su contratti di leasing o finanziamenti specifici.

Tra questi, quelli su scala internazionale di- ventano sempre più competitivi. Soprattutto in questa fase di crisi finanziaria globale, il gap delle nostre aziende del trasporto aereo rischia di diventare insormontabile.

Uno strumento giuridico per ovviare a questo problema è rappresentato dalla cosid- detta Convenzione di Cape Town, relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e dal relativo Protocollo concer- nente le garanzie internazionali su beni mo- bili per le questioni inerenti al materiale ae- ronautico, sottoscritti dall’Italia nel 2001.

Sia la Convenzione che il Protocollo hanno la finalità di offrire un quadro norma- tivo omogeneo per la registrazione delle pro- prietà, degli interessi di sicurezza, delle lo- cazioni e dei contratti condizionali di ven- dita. Inoltre, hanno la finalità di offrire di- versi strumenti giuridici in caso di insol- venza, con l’obiettivo di facilitare l’offerta di finanziamento dei beni aeronautici, aero- mobili o parti di essi, attraverso la creazione di una garanzia internazionale particolar- mente forte a favore dei creditori o venditori a credito e degli organismi finanziari che

hanno finanziato tali beni; garanzia che ac- corda loro la prelazione assoluta su tali beni rispetto ad altri creditori.

La Convenzione è entrata in vigore il 1°

marzo 2006. Nel 2009 è stato ultimato l’iter di adesione dell’Unione europea.

L’Italia, come si è detto, pur essendo fir- mataria sia della Convenzione che del rela- tivo Protocollo, non ha mai proceduto alla loro ratifica. Ciò ha portato i vettori aerei a individuare con i creditori-venditori a credito alcuni strumenti contrattuali ad hoc per po- ter disporre di aeromobili in leasing. Tali ac- cordi implicano anche la registrazione degli aeromobili in Paesi firmatari della Conven- zione e del Protocollo. Questo è all’origine della limitata iscrizione delle flotte aeree de- gli operatori italiani nel Registro aeronautico nazionale (RAN) dell’Ente nazionale per l’a- viazione civile (ENAC) e della loro iscri- zione all’estero, nei registri di Paesi che hanno ratificato la Convenzione.

Nella pratica, si prevede che al momento di acquistare o prendere in locazione un ae- romobile, i vettori di uno Stato aderente alla Convenzione e al relativo Protocollo possano ottenere dai fornitori condizioni finanziarie notevolmente migliori di quelle normalmente applicate a coloro che non possono garantire gli strumenti internazionali di tutela. Nel mercato italiano, infatti, i finanziamenti di aeromobili, sia che si tratti di leasing finan- ziario o di leasing operativo (cosiddetto dry lease), hanno costi più alti rispetto ai Paesi aderenti agli strumenti normativi in oggetto.

A fronte di tali vantaggi per i vettori, i cre- ditori, in caso di insolvenza o fallimento dei primi, avranno degli strumenti che agevole- ranno il recupero dei loro crediti. Questo,

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come si è detto, in virtù dei rimedi previsti dalla Convenzione e dall’annesso Protocollo.

Il recepimento della Convenzione di Cape Town e del relativo Protocollo nel nostro si- stema giuridico consentirà agli operatori di ridurre i rischi finanziari attraverso l’introdu- zione di criteri efficienti e armonizzati a li- vello internazionale come, ad esempio, il di- ritto di rivendicare la proprietà del velivolo da parte del creditore o il diritto del credi- tore ipotecario di accedere al bene ipotecato.

In definitiva, l’intero segmento non potrà che avere benefici: i costruttori aeronautici nazionali, ad esempio, potranno beneficiare di un aumento delle vendite e dei livelli oc- cupazionali grazie alle maggiori opportunità di finanziamento per i loro clienti, ovvero le compagnie aeree, con conseguenti vantaggi per i passeggeri, mentre il nostro Paese po- trà vedere le proprie flotte registrate in Italia e non in Irlanda, Paese che ha ratificato gli strumenti in parola, come purtroppo sta av- venendo da anni.

La Convenzione e il relativo Protocollo sono caratterizzati da meccanismi, tipici dei sistemi di common law, non sempre conci- liabili con i principi del nostro ordinamento in tema di garanzie a favore dei creditori.

Inoltre, alcune disposizioni del codice della navigazione del 1942 si rivelano obsolete

alla luce dei meccanismi previsti dal quadro normativo internazionale in esame.

Pertanto, il presente disegno di legge pre- vede la ratifica della Convenzione e del re- lativo Protocollo aeronautico ma contiene anche una delega al Governo per il riordino e l’armonizzazione delle norme del nostro ordinamento.

In particolare, l’articolo 1 contiene l’auto- rizzazione alla ratifica.

L’articolo 2 è dedicato all’ordine di ese- cuzione della Convenzione e del relativo Protocollo e include le dichiarazioni che la Repubblica italiana dovrà depositare conte- stualmente al deposito dello strumento di ra- tifica.

L’articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vi- gore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento dell’ordina- mento nazionale alla Convenzione e al rela- tivo Protocollo. Gli schemi dei decreti legi- slativi devono essere trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commis- sioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 5 stabilisce la data di entrata in vigore della presente legge.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare i seguenti atti internazio- nali:

a) Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, fatta a Città del Capo il 16 novembre 2001, di seguito denominata « Convenzione »;

b) Protocollo alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti ine- renti al materiale aeronautico, fatto a Città del Capo il 16 novembre 2001, di seguito denominato « Protocollo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 49 della Convenzione e dall’articolo XXVIII del Protocollo.

2. All’atto del deposito dello strumento di ratifica, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione, la Repub- blica italiana dichiara che le categorie di di- ritti o garanzie non consensuali, che preve- dono la prelazione su una garanzia su un bene equivalente a quella del titolare di una garanzia internazionale iscritta, hanno prio- rità su di essa, sia nell’ambito di una proce- dura concorsuale che al di fuori di essa.

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3. All’atto del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione, la Repubblica italiana dichiara che applicherà l’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione stessa.

4. All’atto del deposito dello strumento di ratifica, la Repubblica italiana dichiara che, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, della Convenzione, qualsiasi rimedio a disposi- zione del creditore può essere esercitato senza l’autorizzazione del tribunale, a meno che il ricorso all’autorità giudiziaria non sia espressamente previsto dalle disposizioni della Convenzione medesima.

5. Ai sensi dell’articolo XXX del Proto- collo, all’atto del deposito dello strumento di ratifica, la Repubblica italiana dichiara di applicare gli articoli VII, X e XIII del me- desimo Protocollo. Agli effetti previsti dal- l’articolo X, paragrafo 2, del Protocollo, il termine per l’adozione delle misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Convenzione è di dieci giorni lavo- rativi dal deposito della domanda e il ter- mine per l’adozione delle misure di cui al- l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione è di trenta giorni lavorativi dal deposito della domanda.

Art. 3.

(Delega al Governo per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale)

1. Al fine di adeguare la normativa nazio- nale alle disposizioni della Convenzione e del Protocollo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di en- trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei se- guenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare l’ordinamento italiano al fine di dare attuazione alla Convenzione e al Protocollo;

b) modificare coerentemente il codice della navigazione al fine di adeguarlo alle

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disposizioni della Convenzione e del Proto- collo;

c) armonizzare le norme adottate per l’adeguamento nazionale con le rilevanti fonti dell’Unione europea, in particolare quelle relative alla regolamentazione delle procedure di insolvenza di cui al regola- mento (UE) 2015/848 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;

d) adeguare al disposto della Conven- zione e del Protocollo le disposizioni rela- tive alle garanzie che regolano il conflitto tra più creditori nelle procedure concorsuali e tutte le pertinenti disposizioni processuali;

e) estendere ai beni mobili registrati la fattispecie del pegno non possessorio, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, e di cui all’articolo 152 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Se il ter- mine per l’espressione dei pareri parlamen- tari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Qualora il Go- verno non intenda conformarsi ai pareri par- lamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei neces- sari elementi integrativi di informazione e motivazione, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per

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materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Decorso il predetto termine, i decreti pos- sono essere comunque adottati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare di- sposizioni integrative o correttive dei mede- simi decreti legislativi in conformità con le modalità previste dal presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.

5. Dall’adozione dei decreti legislativi in attuazione della delega recata dal presente articolo non devono derivare nuovi o mag- giori oneri a carico della finanza pubblica.

In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qua- lora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestual- mente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le oc- correnti risorse finanziarie.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub- blica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi- gente.

2. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall’articolo 61 della Convenzione e dall’ar- ticolo XXXVI del Protocollo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.

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