Lo stato dell’arte sul Progetto Libera Professione Intramuraria
Seminari della Federazione Nazionale Collegi IPASVI
Fiuggi 5-6/8-9 giugno 2009
•Dove siamo partiti
•Lo sviluppo
•La Proposta PROGETTUALE
•Il mezzo per poterla realizzare
•Gli Ostacoli
•Nuova opportunità
LIBERA PROFESSIONE MEDICA
R.D. 30-9-1938 n. 1631
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali.
le amministrazioni ospedaliere non possono inserire nei loro regolamenti disposizioni limitatrici della libera attività professionale del personale sanitario.
L. 10-5-1964 n. 336
Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali.
sono estese a tutto il personale sanitario ospedaliero
L. 12-2-1968 n. 132
Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.
lo stato giuridico deve prevedere il «tempo definito» con determinazione degli obblighi relativi, anche per i medici con funzioni di diagnosi e cura e l'incompatibilità con l'assunzione di altri rapporti di impiego presso enti pubblici e con l'esercizio professionale in case di cura private, consentendo, però, nelle ore libere, l'esercizio professionale, anche nell'àmbito dell'ospedale, entro limiti rigorosamente determinati
D.P.R. 27-3-1969 n. 130
Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.
Il consiglio di amministrazione può autorizzare i medici con funzione di diagnosi e cura all'esercizio della libera professione nell'ambito dell'ospedale, ove l'ente disponga di ambienti attrezzati in modo adeguato alle necessità terapeutiche e alle prestazioni ed entro limiti rigorosamente determinati.
LIBERA PROFESSIONE MEDICA
L. 23 dicembre 1978, n. 833
Istituzione del servizio sanitario nazionale
garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura
D.P.R. 20-12-1979 n. 761
Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.
c) il diritto all'attività libero-professionale al di fuori dei servizi e delle strutture della unità sanitaria locale, limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla base di norme regionali;
d) il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unità sanitaria locale, sulla base di norme regionali;
.Lgs. 30-12-1992 n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
ALPI (INTERNA + ALLARGATA)
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INDENNITA’ ESCLUSIVITA’