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Lo stato dell’arte sul Progetto Libera Professione Intramuraria

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(1)

Lo stato dell’arte sul Progetto Libera Professione Intramuraria

Seminari della Federazione Nazionale Collegi IPASVI

Fiuggi 5-6/8-9 giugno 2009

(2)

•Dove siamo partiti

•Lo sviluppo

•La Proposta PROGETTUALE

•Il mezzo per poterla realizzare

•Gli Ostacoli

•Nuova opportunità

(3)

LIBERA PROFESSIONE MEDICA

  

R.D. 30-9-1938 n. 1631

Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali.

le amministrazioni ospedaliere non possono inserire nei loro regolamenti disposizioni limitatrici della libera attività professionale del personale sanitario.

L. 10-5-1964 n. 336

Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali.

sono estese a tutto il personale sanitario ospedaliero

L. 12-2-1968 n. 132

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

lo stato giuridico deve prevedere il «tempo definito» con determinazione degli obblighi relativi, anche per i medici con funzioni di diagnosi e cura e l'incompatibilità con l'assunzione di altri rapporti di impiego presso enti pubblici e con l'esercizio professionale in case di cura private, consentendo, però, nelle ore libere, l'esercizio professionale, anche nell'àmbito dell'ospedale, entro limiti rigorosamente determinati

D.P.R. 27-3-1969 n. 130

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

Il consiglio di amministrazione può autorizzare i medici con funzione di diagnosi e cura all'esercizio della libera professione nell'ambito dell'ospedale, ove l'ente disponga di ambienti attrezzati in modo adeguato alle necessità terapeutiche e alle prestazioni ed entro limiti rigorosamente determinati.

  

(4)

LIBERA PROFESSIONE MEDICA

  

L. 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale

garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura

D.P.R. 20-12-1979 n. 761

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

 c) il diritto all'attività libero-professionale al di fuori dei servizi e delle strutture della unità sanitaria locale, limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla base di norme regionali;

d) il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unità sanitaria locale, sulla base di norme regionali;

  

.Lgs. 30-12-1992 n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

ALPI (INTERNA + ALLARGATA)

+

INDENNITA’ ESCLUSIVITA’

  

(5)

le Aziende unità sanitarie locali,

le Aziende ospedaliere,

le Residenze sanitarie per anziani

Istituti di riabilitazione,

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

case di riposo

possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio,

tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL

. 8-1-2002 n. 1

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 novembre 2001, n. 402,

recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

(6)

.

D.L. n 402 del 12 novembre 2001

Legge n. 1 del 8 gennaio 2002 scadenza 31/12/03

D.L. n. 355 del 24 dicembre 2003 proroga 31/12/04

D.L. n. 314 del 30 dicembre 2004 proroga 31/12/06

D.L. n. 300 del 28 dicembre 2006 proroga 31/05/07

L. n. 120 del 3 agosto 2007 CCNL 2006 - 2009

(7)

L. n. 120 del 3 agosto 2007

Art. 4 “Differimento del termine per le

prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica”

1. “… il termine del 31 maggio 2007, … , è

deferito fino alla definizione della disciplina

di tali prestazioni aggiuntive nell’ambito del

contratto collettivo nazionale di comparto

2006 – 2009 e non oltre la data di entrata in

vigore del contratto medesimo.”

(8)

CCNL 2006/2009

 Norme finali e di rinvio ( art.13)

Si rinvia la trattazione (… da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009...) della:

… disciplina delle prestazioni aggiuntive alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007;

2. Per quanto non previsto dal presente CCNL restano in

vigore le norme dei vigenti CCNL, ove non disapplicate o

sostituite dal CCNL medesimo.

(9)

2006/09 ipotesi II biennio economico

 Norme finali e di rinvio ( art. 12 )

 2. In materia di prestazioni aggiuntive, si rinvia a quanto stabilito nell’art. 1 del DL 402/2001,

convertito in L. 1/2002 e s.m.i.

(10)

LA LIBERA PROFESSIONE DEGLI INFERMIERI

Rendere possibile la libera professione degli Infermieri sia intra moenia a favore:

dell’Azienda di cui sono dipendenti - governata nei modi e nei tempi dal Direttore infermieristico della Azienda di riferimento

delle strutture private o private

convenzionate operanti nell’ambito della

provincia dell’Azienda di riferimento

(11)

PRINCIPALI AMBITI DI SVILUPPO DELLA LP

1. IMPLEMENTAZIONE DI SPECIFICHE LINEE DI PRODUZIONE (S.O. ,Servizi diagnostici, Dialisi turistiche, PS, ADI,Prelievi…)

2. MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI ASSISTENZA (per carenze di personale o aumento della domanda)

3. Attivazione/implementazione di sperimentazioni gestionali per strutture a valenza prevalentemente infermieristica (ospedali di comunità, centri residenziali, rsa..)

4. Attivazione /implementazione di nuove linee produttive in ambito ospedaliero (ambulatori infermieristici) e territoriale (ambulatori territoriali, supporto all’ADI…)

5. Collaborazione con i MMG

(12)

Art. 11

(Libera professione intramuraria degli infermieri)

Ai fini di un’efficace organizzazione dei servizi sanitari, fermi

restando i vincoli finanziari delle disposizioni vigenti, gli infermieri operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle Aziende del Servizio sanitario nazionale, negli IRCCS e nelle strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sono autorizzati ad esercitare la libera professione intramuraria. come previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, della Legge dell’8 gennaio 2002 n. 1

Le Aziende del Servizio sanitario nazionale, gli IRCCS e le strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale

emanano entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge specifici regolamenti per l’effettuazione della libera professione intramuraria degli infermieri.

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI GOVERNO DELLE ATTIVITA’ CLINICHE PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO SANITARIO

NAZIONALE

(13)

OSSERVAZIONI DELLA CONFERENZA DELLE REGONI E PROVINCE AUTONOME ALLA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL RELATORE ON. DOMENICO DI VIRGILIO

“PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI GOVERNO DELLE ATTIVITA’ CLINICHE PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA E

FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”

Articoli 10 (Produttività del servizio e attività professionale dei medici) e 11:

Mentre è assolutamente condivisibile l’attribuzione alle regioni della disciplina

del settore specifico prevista all’articolo 10, la stessa impostazione deve essere

seguita per quanto riguarda l’articolo 11 sulla libera professione intramuraria

degli infermieri.

(14)

La disposizione, diversamente da quanto si potrebbe intendere dalla rubrica che parla di libera professione

(terminologia comunque pericolosa per gli effetti indotti che potrebbe causare sui professionisti), è tesa a stabilizzare l’istituto delle c.d. “prestazioni aggiuntive infermieristiche”, già previste dall’art. 1, commi 2 e 3 della L. n. 1/2002 e

attualmente soggette a decadenza, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 120/2007, ove il CCNL non lo disciplinasse (nelle

bozze elaborate dall’ARAN per il CCNL del biennio 2009- 2009 e già presentate alle OO.SS. l’istituto è infatti oggetto di regolamentazione).

Sembra quindi preferibile che la materia venga lasciata

alla disciplina contrattuale.

(15)

NOMINA E VALUTAZIONE DIRETTORI GENERALI E STRUTTURA COMPLESSA

PENSIONAMENTO (70 ANNI COME GLI UNIVERSITARI)

INVASION ENEL CAMPO DELLA PORGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

TAVOLO TECNICO CON LE REGIONI

(16)

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

(Approvato definitivamente il 26 maggio 2009 )

Articolo 11

(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti

princìpi e criteri direttivi:

(17)

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare

integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a

supporto delle attività del medico di medicina

generale, anche con l’obiettivo di garantire il corretto

utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie

mediche;

(18)

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della

popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;

c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani

regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali

patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di

laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con

decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in

ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o di plasma mediante

siringhe;

(19)

e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio

sanitario nazionale entro il limite dell’accertata

diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo

Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti

locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte

delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica;

(20)

DA PRESIDIARE L’EMANAZIONE (ENTRO 3 MESI) DEI DDLLGGSS:

PER INDIVIDUARE I NUOVI SERVIZI A FORTE VALENZA SOCIO

SANITARIA EROGATI DALLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE SU BASE TERRITORIALE

ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DELLE FARMACIE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A SUPPORTO DEL MMG

COLLABORARE AI PROGRAMMI DI EDUCAZIONE SANITARIA REALIZZARE CAMPAGNE DI PREVENZIUONE ANCHE CON

L’EFFETTUAZIONE DI ESAMI (CON MODALITA’ DA DEFINIRSI CON UN

DM)

(21)

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