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Cartella pazza di Equitalia: guida completa a sospensione e ricorso

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Cartella pazza di Equitalia: guida completa a sospensione e ricorso

Autore: Noemi Secci | 05/09/2016

Sospensione e ricorso contro Equitalia per le cartelle prescritte o contenenti somme non dovute: la guida completa.

Ti è arrivata una cartella di Equitalia che contiene importi non dovuti, già pagati o prescritti? Niente panico, esistono diversi sistemi per far valere le tue ragioni. In questa guida ti spiegherò, passo dopo passo, che cosa devi fare per annullare il debito e bloccare la riscossione.

(2)

Sospensione della cartella

In primo luogo, ti consiglio di sospendere immediatamente la riscossione degli importi indicati nella cartella. Puoi domandare la sospensione a Equitalia, oppure all’ente creditore o al giudice.

Puoi richiedere la sospensione direttamente a Equitalia se:

il debito è stato pagato prima della formazione del ruolo;

1.

esiste un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore (cioè un 2.

provvedimento con cui l’ente annulla il credito);

sono intervenute la prescrizione o la decadenza del debito prima della 3.

data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;

è intervenuta la sospensione amministrativa da parte dell’ente 4.

creditore o la sospensione giudiziale;

esiste una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa 5.

dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Equitalia non ha preso parte.

Per presentare la richiesta di sospensione a Equitalia, è sufficiente compilare l’apposito modulo che si trova nel sito dell’ente, alla sezione Sospensione, o presso gli sportelli locali: l’istanza deve essere motivata (devi cioè spiegare i motivi per cui non devi pagare, che devono rientrare tra quelli appena elencati) e accompagnata da un documento di riconoscimento e da tutta la documentazione in merito. Ad esempio, se la cartella non è dovuta perché gli importi sono stati già pagati, devi allegare alla domanda di sospensione la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto.

La domanda può essere presentata una volta sola e va inviata, a pena di decadenza, entro 60 giorni da quando Equitalia ti ha notificato la cartella (o il diverso atto di riscossione).

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Puoi inoltrare la domanda direttamente online, alla pagina Sospensione (sezione Cittadino) del sito web di Equitalia, presentarla presso uno sportello dell’ente, inviarla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti che trovi indicati nella cartella oppure inviarla via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo.

Una volta ricevuta la domanda, Equitalia si fa carico di trasmetterla all’ente creditore e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione: se l’ente non risponde entro 220 giorni, il tuo debito è annullato.

Richiedere la sospensione direttamente a Equitalia, anziché all’ente creditore o al giudice, è senz’altro più conveniente, perché, mentre negli ultimi due casi Equitalia è tenuta per legge ad andare avanti con le procedure di riscossione finché l’ente creditore non le trasmette il provvedimento di annullamento del debito, nella prima ipotesi la riscossione è immediatamente sospesa in attesa che l’ente creditore corregga l’errore.

Attenzione: la richiesta di sospensione della cartella non sospende i termini per presentare ricorso. Ti consiglio, pertanto, di presentarlo comunque entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, in assenza di un riscontro positivo immediato.

Annullamento in autotutela all’ente creditore

Oltre alla richiesta di sospensione a Equitalia, puoi richiedere la sospensione e l’annullamento del debito direttamente all’ente creditore: ad esempio, se nella cartella risultano dei contributi previdenziali, devi richiedere l’annullamento all’Inps, se risultano delle imposte non pagate, devi richiederlo all’Agenzia delle

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Entrate o al Comune, a seconda della natura del tributo.

La domanda di annullamento, o sgravio, è detta istanza in autotutela: con questa domanda, in pratica, chiedi all’ente di correggere il suo errore, per evitare un futuro contenzioso.

Se l’ente riconosce che la tua pretesa è corretta, annulla il debito emettendo un provvedimento di sgravio: con lo sgravio, l’ente ordina a Equitalia di annullare il debito, che viene cancellato dalla cartella.

Anche in questo caso devi tener presente che la domanda di annullamento in autotutela non sospende i termini per fare ricorso al giudice: è dunque consigliabile, in assenza di risposta immediata dall’ente creditore, inviare comunque il ricorso.

Annullamento e sospensione con ricorso al giudice

In caso di risposta negativa di Equitalia o dell’ente creditore, o in assenza di risposta, per annullare il debito devi presentare un ricorso giudiziale. Ricordati che hai tempo 60 giorni per presentare ricorso e che l’istanza di sospensione a Equitalia e la richiesta di autotutela non sospendono i termini: i termini sono, invece, sospesi per legge dal 1° al 31 agosto.

Il ricorso va presentato:

al giudice di pace, per le multe;

1.

al tribunale del lavoro, per contributi Inps e Inail;

2.

alla commissione tributaria, per tasse e imposte, anche locali;

3.

al tribunale ordinario, per la bolletta dell’acqua;

4.

al giudice dell’esecuzione, se Equitalia ha già iniziato il pignoramento: il 5.

giudice decide subito in merito alla sospensione delle azioni esecutive e, successivamente, ti invita a riassumere la causa nel merito davanti al giudice competente, secondo le competenze appena elencate.

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Ricorso alla commissione tributaria e reclamo-mediazione

La procedura di ricorso alla commissione tributaria è piuttosto articolata, in quanto, prima del ricorso vero e proprio, si apre automaticamente una fase amministrativa, detta reclamo-mediazione.

Questa fase si apre se il valore della lite è inferiore a 20.000 euro e se l’atto contestato rientra tra i seguenti:

avviso di accertamento;

1.

avviso di liquidazione;

2.

provvedimento che irroga le sanzioni;

3.

ruolo;

4.

rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie 5.

e interessi o altri accessori non dovuti;

diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione 6.

agevolata di rapporti tributari;

ogni altro atto per cui la legge preveda l’autonoma impugnabilità davanti 7.

alle Commissioni tributarie.

Gli atti possono essere emessi non solo dall’Agenzia delle Entrate, ma anche da altri enti impositori (Comune, Regione..); sono inoltre inclusi gli atti di Equitalia, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione.

La fase amministrativa di reclamo-mediazione dura 90 giorni e sospende automaticamente i termini per la costituzione in giudizio e quelli di pagamento: non bisogna, però, presentare un’istanza di reclamo-mediazione a parte, come prevedeva la procedura in vigore sino al 2015, ma direttamente il ricorso, che può essere o meno accompagnato da una proposta di mediazione.

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Come compilare il ricorso

Puoi redigere il ricorso e stare in giudizio da solo se il valore della lite, cioè quello del debito, escluse sanzioni e interessi, è inferiore a 3.000 euro. In caso contrario, devi farti rappresentare da un difensore, che può essere un avvocato, un commercialista, un consulente del lavoro o un dipendente del Caf, a seconda dell’oggetto della controversia.

Il ricorso deve contenere:

i tuoi dati ed il tuo domicilio ( compreso l’indirizzo Pec, cioè di posta 1.

elettronica certificata);

i dati ed il domicilio del difensore che hai eventualmente nominato 2.

(compreso l’indirizzo Pec), assieme alla relativa procura speciale;

gli esatti riferimenti dell’atto impugnato (ente che ha emesso l’atto, 3.

numero di protocollo, data della notifica ed ulteriori eventuali specifiche);

i motivi dell’illegittimità della pretesa dell’ente creditore;

4.

le tue richieste (ad esempio l’annullamento dell’atto);

5.

il valore della lite (che deve risultare inferiore a 20.000 euro, perché 6.

possa instaurarsi la fase di reclamo-mediazione); nel valore, come già detto, non vanno inclusi interessi e sanzioni.

Devi poi allegare al ricorso le copie dei documenti che intendi depositare al momento della tua costituzione in giudizio.

Puoi allegare alle tue richieste anche un’eventuale proposta di mediazione, che deve contenere:

gli stessi dati elencati per il ricorso;

1.

una proposta di rideterminazione del credito;

2.

l’indicazione della tua disponibilità a valutare in contraddittorio la 3.

mediazione della controversia.

(7)

Alla fine del testo è presente un facsimile che puoi utilizzare come modello per il ricorso con eventuale mediazione.

Quanto costa presentare il ricorso

Per presentare il ricorso in Commissione tributaria devi pagare un contributo, detto contributo unificato, il cui importo cresce all’aumentare del valore della lite. In particolare, il contributo unificato è pari a:

30 euro per controversie di valore fino a 2.582,28 euro;

60 euro per controversie sopra i 2.582,28 euro e fino a 5.000 euro;

120 euro per controversie sopra i 5.000 euro e fino a 25.000 euro e per le liti di valore indeterminabile;

250 euro per controversie sopra i 25.000 euro e fino a 75.000 euro;

500 euro per controversie sopra i 75.000 euro e fino a 200.000 euro;

1.500 euro per controversie sopra i 200.000 euro.

Sono previste delle sanzioni se il difensore non ha indicato il suo indirizzo pec, anche se la situazione si può sanare presentando un’apposita dichiarazione alla segreteria della Commissione tributaria. Se presenti da solo il ricorso, scatta la sanzione solo se non indichi il tuo codice fiscale [1].

Puoi pagare il contributo unificato:

alle Poste, tramite bollettino di conto corrente;

1.

in banca, tramite modello F23 (codice 171T);

2.

acquistando un contrassegno telematico presso una tabaccheria: in 3.

questo caso devi applicare il contrassegno su un modulo dell’Agenzia

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delle Entrate (comunicazione di versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo) che devi compilare con le tue generalità (cioè quelle del ricorrente), con quelle del convenuto (cioè dell’ente che citi in giudizio) e con quelle di chi ha effettuato il pagamento, se diverso dal ricorrente; devi poi firmare il modulo e allegarlo al ricorso.

Assieme al contributo unificato devi anche pagare l’importo forfettario di 8 euro in marche da bollo, a titolo di anticipazione dei diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione per la notifica degli atti.

Come si notifica il ricorso

Una volta compilato il ricorso e pagati bolli e contributo unificato, devi notificare l’atto che contiene il ricorso e l’eventuale istanza di mediazione a chi ha emesso l’atto contestato (ad esempio, alla direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle Entrate, al centro operativo, all’ufficio territoriale, al Comune, alla Regione…).

Puoi notificare il ricorso all’ente tramite una delle seguenti modalità:

consegna diretta del ricorso in bollo in originale presso l’ufficio dell’ente 1.

creditore. In questo caso, l’impiegato a cui consegni l’atto deve lasciarti una ricevuta;

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno: attenzione, devi spedire 2.

direttamente il ricorso con i fogli spillati assieme in tre parti, senza busta;

a mezzo notifica di un ufficiale giudiziario: in questo caso, dovrai 3.

consegnare all’ufficiale giudiziario due originali in bollo.

Non è indispensabile, in questa fase, inserire i documenti allegati al ricorso.

Ricordati che hai tempo, per la notifica, 60 giorni dalla ricezione dell’atto contro

(9)

cui ricorri.

Fase di reclamo-mediazione

Una volta notificato l’atto, se il valore della lite è inferiore a 20.000 euro, si apre in automatico la fase amministrativa di reclamo-mediazione: durante questa fase, della durata di 90 giorni, come già esposto sono automaticamente sospesi i termini di pagamento e riscossione.

Il procedimento di reclamo-mediazione non è curato dalla Commissione tributaria, ma da un ufficio dell’ente creditore diverso da quello che ha emanato l’atto.

La procedura si può concludere:

col totale accoglimento delle tue richieste e l’annullamento dell’atto;

1.

con l’accoglimento della tua eventuale proposta di mediazione: in questo 2.

caso, pagherai le sanzioni ridotte, nella misura del 35% del minimo edittale;

col rigetto sia del reclamo che della mediazione.

3.

Per perfezionare la mediazione, nel caso del suo accoglimento, devi sottoscrivere l’accordo e versare, entro 20 giorni, l’intero importo dovuto o la prima rata (se chiedi la rateazione): puoi dividere l’importo in un massimo di 8 rate trimestrali (16 rate se il debito supera i 50.000 euro).

(10)

Come costituirsi in giudizio

Terminata la fase di reclamo-mediazione, in caso di rigetto hai 30 giorni di tempo per costituirti in giudizio, presentando il fascicolo contenente il ricorso ed i documenti allegati presso la Commissione tributaria provinciale.

In particolare, devi depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, o spedire, con raccomandata con ricevuta di ritorno senza busta, il tuo fascicolo, che deve contenere i seguenti atti:

l’originale del ricorso notificato dall’ufficiale giudiziario, oppure la copia 1.

del ricorso consegnato direttamente all’ente o spedito per raccomandata;

in questo caso devi allegare la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata, attestando la conformità della copia con l’originale;

l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e gli altri 2.

documenti necessari al giudizio;

la nota di iscrizione a ruolo (con la richiesta di iscrizione del ricorso nel 3.

registro generale dei ricorsi): la nota di iscrizione a ruolo deve contenere l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce in giudizio, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia, della data di notifica del ricorso.

Conciliazione durante il giudizio

Anche se in precedenza hai presentato un’istanza di mediazione, si può arrivare a una conciliazione durante il giudizio, sia in udienza che fuori udienza: in questo caso, le sanzioni sono dimezzate.

Vi sono, però, delle differenze, tra la conciliazione fuori udienza e quella che avviene in udienza:

– per la conciliazione fuori udienza, una delle parti ha la facoltà di presentare,

(11)

entro l’ultima udienza di trattazione, un’istanza congiunta che contenga una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia già aderito;

– per la conciliazione in udienza, la presentazione può avvenire entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione; in seguito alla valutazione positiva dell’ammissibilità, la commissione tributaria invita le parti alla definizione.

Con la sottoscrizione del verbale la conciliazione si perfeziona, senza la necessità di attendere il versamento della prima rata come avviene nella fase amministrativa di mediazione.

Sentenza della Commissione Tributaria

Se il giudice, con la sentenza che definisce il ricorso, ti dà ragione, accogliendo le tue richieste, l’ente è tenuto ad annullare il debito.

Se l’ente non si adegua alla decisione del giudice, puoi ricorrere nuovamente col giudizio di ottemperanza, per fare in modo che l’ente applichi la sentenza.

Ricordati, ad ogni modo, che puoi segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata nella fase amministrativa o giudiziale scrivendo al Garante del Contribuente: non è necessaria alcuna formalità ed è possibile inviare le proprie richieste e segnalazioni in carta semplice.

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Fac simile ricorso e reclamo-mediazione

Ecco, di seguito, i modelli, con spiegazioni, che puoi utilizzare per redigere il ricorso con eventuale istanza di mediazione. Tieni presente che dovrai corredare il ricorso con una procura a margine dell’atto o in calce.

Commissione Tributaria Provinciale Di ____________

Ricorso Con istanza di discussione in pubblica udienza Per il Sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita) con domicilio fiscale in (Comune e indirizzo)

codice fiscale

rappresentato e difeso per procura a margine (o in calce) del presente atto da (dati difensore, codice fiscale, indirizzo pec)

presso il cui studio in (indirizzo dello studio del difensore) ha eletto domicilio.

Ricorrente

Nei confronti di (indicare l’ente contro cui si ricorre, ad esempio “Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ____________, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore”)

Per ottenere

La declaratoria di nullità o di illegittimità, e/o l’annullamento di (indicare l’atto che

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si intende impugnare) notificato il (indicare la data di notifica), relativo al periodo di imposta (indicare l’anno a cui si riferisce il tributo).

Premessa

(indicare eventuali circostanze che si ritengono opportune).

Fatto

L’Ente (indicare il nominativo dell’ente che ha notificato l’atto), in data (indicare la data di notifica), ha notificato al ricorrente un (specificare i dettagli dell’atto notificato, comprese le conclusioni e le richieste da parte dell’ente)

Avverso il citato atto (indicare il numero dell’atto), il ricorrente, rappresentato e difeso dal sottoscritto, propone ricorso per i seguenti motivi di

Diritto

(A questo punto, bisogna esporre le motivazioni alla base del ricorso) P.Q.M.

(significa per questi motivi)

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede che il presente ricorso venga accolto e che l’atto (indicare il numero dell’atto) venga dichiarato nullo, o annullato per tutti i motivi esposti nel presente ricorso.

Con vittoria di spese ed onorari.

Chiede la discussione in pubblica udienza (la discussione in pubblica udienza è eventuale, su richiesta di parte; in caso contrario il ricorso è esaminato “a porte chiuse”).

Si allegano, alla copia del ricorso depositato in CTP, i seguenti documenti già richiamati nel testo :

Allegato 1 (indicare i dettagli relativi al primo documento);

Allegato 2 (indicare i dettagli relativi al secondo documento);

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Allegato 3 …

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è di euro __________ (quindi ricompreso nelle controversie di valore fino a euro __________) e pertanto il relativo contributo è di euro _______. (indicare l’importo del contributo unificato).

Data e luogo

Firma del difensore

Il sottoscritto difensore dott./avv.__________ attesta, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

che la presente copia del ricorso, depositata presso Codesta On.le Commissione tributaria, è conforme a quella consegnata/spedita al (indicare l’Ente contro cui si ricorre)

Firma del difensore

Istanza di mediazione tributaria

Dati identificativi, domicilio fiscale, Codice fiscale, PEC del ricorrente

Dati identificativi, domicilio fiscale, Codice fiscale, PEC del difensore eventualmente nominato

contro

(15)

avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, diniego di rimborso, ….. n. ……….

notificato in data __/__/___, emesso dall’Ente………..

per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati CHIEDE

che l’Ente ………. accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92: € ………..

Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti MOTIVI

(elenco delle motivazioni addotte dal contribuente)

Per quanto esposto, la pretesa verrebbe a essere così rideterminata:

– imposta: € ……….;

– interessi: € ……….;

– sanzioni: € ……….;

Comunica, in ogni caso, la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Per l’invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti:

Riferimento……….

via ………, città ……….., PEC:………,

telefono/ fax/ email ………,

Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:

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(elenco dei documenti allegati dal contribuente) Luogo e data ………

Firma………

Procura Speciale: Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, _____________, con ogni facoltà di legge, incluse quelle di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, trattare, comporre, conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire. Eleggo domicilio, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo e mediazione, presso __________.

Luogo e data ………

Firma ……….

Note

[1] Circ. Min. Economia prot.15051 del 21/9/2011.

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