• Non ci sono risultati.

SOSPENSIONE DEI MUTUI AVVISO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SOSPENSIONE DEI MUTUI AVVISO"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

AVVISO

pubblicato ai sensi dell’articolo 6 dell’Ordinanza 15 novembre 2018 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 558) –

SOSPENSIONE DEI MUTUI

04/12/2018 Informiamo i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati a seguito dell’emergenza in oggetto, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alla Banca, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Modalità di applicazione

I soggetti interessati possono richiedere la sospensione delle rate presentando, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, apposita richiesta, da predisporre e consegnare, unitamente alla certificazione prevista dalla sopra menzionata Ordinanza, alla Filiale presso la quale è radicato il relativo rapporto di mutuo ed esercitando l’opzione per la sospensione della sola quota capitale o dell’intera rata del mutuo.

I tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi saranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

 Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

 Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata gli interessi saranno rimborsati

(2)

2 senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale

 Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale della rata per mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso per 12 mesi a partire dal 10/12/2018.

Mutuo erogato il 11/01/2017 Importo mutuo: 100.000 euro Tasso nominale annuo fisso: 1,50%

Durata: 10 anni, scadenza 10/01/2027 Numero rate da rimborsare: 120 Periodicità rata: mensile

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 897,91 euro Scadenza prima rata sospesa: 10/12/2018,

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 82.770,83 euro Importo rata periodo sospensione 103,46

Importo rata post sospensione (scadenza 10/12/2019):897,91 Scadenza finale mutuo 10/01/2028

Per maggiori informazioni la invitiamo a rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.

Riferimenti

Documenti correlati

L’utenza può contattare l’Ufficio per posta elettronica agli indirizzi mail già indicati sul Sito web ovvero, telefonicamente, al n.. Per l’URP ci si può rivolgere

615, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia

o Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli

Si informa con la presente, che la gara in oggetto indicata è sospesa per rettifica della lettera invito per l’adeguamento alla normativa sul possesso dei requisiti di ammissione

n° 07/02, e del vigente regolamento per i lavori e gli acquisti in economia, approvato con delibera n° 5276 del 18/11/2013, per l’affidamento del servizio di gestione cucina del

Si comunica che la procedura negoziata in oggetto indicata, fissata per il giorno 06/03/2012, alle ore 10.00, è sospesa e rinviata a data

Pertanto, in virtù delle “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano che sono complessivamente 91.973 le domande arrivate al Fondo di Garanzia, dal 17 marzo ad al