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Ricorso contro Equitalia: come e quando agire

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Ricorso contro Equitalia: come e quando agire

Autore: Redazione | 02/10/2016

Difendersi da Equitalia: suggerimenti per il ricorso contro la cartella di pagamento, i termini per agire, la prescrizione, il pignoramento, l’ipoteca, il fermo.

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Come agire contro Equitalia? Una domanda che oggi è sulla bocca di tutti, complice non solo l’insostenibile pressione fiscale, ma il momento di crisi che non consente a tutti di far fronte ai debiti. Così, le insolvenze si ereditano di padre in figlio e passano, a volte, anche alla generazione successiva (salvo che, nel frattempo, non intervenga la prescrizione). Il patrimonio familiare (case, terreni, eccetera) viene aggredito da Equitalia e, spesso, il contribuente resta con lo stipendio, la pensione o il conto corrente pignorato.

Tuttavia, benché sicuramente gli strumenti di Equitalia siano più celeri rispetto a quelli dei creditori privati, è sempre possibile fare ricorso e difendersi. Il contribuente, però, deve essere ben informato, per tempo, di quelli che sono i suoi diritti e facoltà, dimodoché non lasci scadere i termini.

Ecco, quindi, questa sintetica guida per orientarsi nella difesa contro Equitalia e scoprire tutte le possibilità per fare ricorso contro la cartella di pagamento, il pignoramento, il fermo o l’ipoteca.

Come fare ricorso contro la cartella di pagamento di Equitalia

Quando viene notificata una cartella di pagamento, il contribuente può difendersi contestandola davanti al giudice. Può farlo anche da solo, senza bisogno di avvocato, se si tratta di:

multe: per valore non superiore a 1.100 euro (in tal caso il giudice competente è il giudice di pace);

tasse: per valore non superiore a 3.000 euro (in tal caso il giudice competente è la Commissione tributaria).

Davanti alle Commissioni tributarie sono abilitati alla difesa tecnica innanzi le Commissioni tributarie gli avvocati, i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro.

I dipendenti dei Caf possono difendere i propri assistiti soltanto nelle controversie

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originate da adempimenti per i quali il Caf stesso abbia prestato assistenza.

Contrariamente a quanto comunemente si crede, il ricorso non sospende l’esecuzione forzata; questo vuol dire che, se la causa dura a lungo, Equitalia può, nel frattempo, procedere ugualmente al pignoramento. Anzi, per quanto riguarda gli avvisi di accertamento notificati per imposte dirette, Irap ed Iva è previsto l’obbligo di versare un terzo delle sole imposte pretese, oltre interessi, in pendenza del primo grado di giudizio.

Dal 2011, gli accertamenti per tali imposte sono immediatamente esecutivi, con la conseguenza che se il contribuente non provvede al versamento del dovuto entro il termine per impugnare, Equitalia procede alla riscossione forzata. Quindi, in caso di ricorso contro la cartella di pagamento, entro il termine per impugnare il contribuente è tenuto al versamento solo del terzo delle maggiori imposte pretese e pertanto l’Agente della riscossione potrà agire limitatamente a tale somma.

L’unico modo per scongiurare l’evenienza di un pignoramento durante il ricorso è di chiedere, al giudice, già al momento del deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento impugnato. Se il magistrato la concede, il debitore non dovrà temere nulla.

Diversamente, si può decidere di pagare e dopo fare ricorso: secondo infatti la giurisprudenza della Cassazione, il pagamento anticipato non costituisce un’ammissione di debito e di responsabilità, essendo finalizzato (solo in ambito tributario) a impedire conseguenze peggiori, come ad esempio il pignoramento dello stipendio che potrebbe mettere in cattiva luce il dipendente agli occhi del datore di lavoro.

Attenzione: se la cartella di pagamento è di importo inferiore a 20mila euro, il ricorso deve essere proceduto dalla cosiddetta mediazione tributaria, ossia una istanza – presentata a Equitalia – con cui si propone la revisione del proprio atto, evidenziandone l’errore. La risposta deve intervenire entro massimo 90 giorni, durante i quali non si può procedere a esecuzione forzata. In caso di risposta

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negativa o di mancata risposta, si può finalmente andare dal giudice.

Chiedere la sospensione della cartella senza avvocato

Il contribuente che ritenga nulla la cartella per vizi macroscopici può presentare un’istanza di sospensione a Equitalia secondo il modello scaricabile qui. L’istanza sospende automaticamente la cartella e se Equitalia non fornisce risposta entro 220 giorni, la cartella si considera automaticamente annullata.

Questa possibilità è limitata solo ad alcuni vizi della cartella:

se il debito era già stato pagato dal contribuente;

se la cartella era stata annullata o sospesa dal giudice o da una autorità amministrativa o era stata oggetto di sgravio;

se sul diritto di credito era già intervenuta decadenza o prescrizione.

Entro quanto tempo impugnare la cartella di pagamento?

Per impugnare la cartella di pagamento, il contribuente deve rispettare dei termini precisi:

60 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di tasse e tributi (Ici, Imu, Tasi, Tari, Irpef, Iva, imposta di registro, bollo auto e, comunque, tutte le somme di competenza dell’Agenzia delle Entrate): in tal caso il ricorso va presentato alla Commissione tributaria;

30 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di multe: in tal caso il ricorso va presentato al giudice di pace;

40 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di

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contributi previdenziali: in tal caso il ricorso va presentato al tribunale ordinario, sezione lavoro.

A questi termini si applica la sospensione feriale (non va computato il periodo 1-31 agosto). C’è però un’eccezione a questa regola, applicabile solo agli avvisi di accertamento se il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione. In questo caso i giorni per presentare il ricorso diventano 150: ai 60 giorni dalla notifica dell’atto se ne aggiungono altri 90 per consentire di espletare la procedura di adesione.

I termini invece sono diversi se si ricorre contro il pignoramento. In tal caso, se ci si oppone a vizi di procedura e formali, si hanno solo 20 giorni. Altrimenti non ci sono termini e il contribuente può ricorrere in qualsiasi momento, almeno finché l’esecuzione forzata e l’espropriazione (del bene o del denaro) non è già avvenuta.

Se non è mai stata notificata la cartella di pagamento

Spesso può capitare che il contribuente si accorga di avere un debito con Equitalia perché, tutto d’un tratto, subisce un pignoramento, un preavviso di ipoteca o di fermo auto. Oppure perché si è recato da Equitalia e, fattosi consegnare l’estratto di ruolo, ha verificato che, nell’elenco, risultano debiti dei quali non era mai stato mai avvisato dall’amministrazione.

In questi casi, la Cassazione riconosce la possibilità di fare ricorso senza termini massimi di scadenza: difatti, tutte le volte in cui il contribuente debba contestare la mancata notifica della cartella di pagamento può agire in qualsiasi momento davanti al giudice. Ma procediamo con ordine.

L’estratto di ruolo è quel documento contenente gli elementi della cartella, emesso dal concessionario su richiesta del contribuente interessato. Si tratta, in

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sostanza, di una sorta di “estratto conto” che rilascia lo sportello Equitalia, dal quale é possibile vedere tutti i debiti che il contribuente ha verso all’agente della riscossione. Ebbene, in presenza di una mancata (valida) notifica dell’atto prodromico – ossia della cartella di pagamento che risulta indicata nell’estratto di ruolo – anche l’estratto di ruolo può essere impugnato davanti al giudice.

Al contribuente non spetta altro che contestare l’omessa notifica agendo contro Equitalia. Quest’ultima chiamerà in causa l’ente titolare del credito (ad esempio, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, il Comune) e quest’ultimo dovrà produrre, nel proprio fascicolo, la prova della avvenuta consegna della cartella.

La prova dell’amministrazione deve consistere necessariamente in:

avviso di ricevimento della raccomandata ar se la notifica della cartella di pagamento è avvenuta tramite postino. A ciò dovrà aggiungersi anche l’avviso di comunicazione di deposito alla casa comunale se, nel momento in cui il postino ha bussato al citofono, il contribuente non era in casa e nessuno, per conto di questi, ha ritirato l’atto;

cosiddetta relazione di notifica che redige il messo comunale quando la consegna della cartella di pagamento non avviene a mezzo posta ma direttamente nelle mani del destinatario. Anche in questo caso, se il contribuente non era a casa, nella relazione deve risultare l’avviso dato al contribuente e immesso nella cassetta, con il conseguente deposito alla casa comunale.

Se l’amministrazione non fornisce tali documenti in originale perde la causa (capita spesso che, pur essendo la notifica avvenuta correttamente, la Pa perda gli originali o li depositi in semplice copia).

Secondo la giurisprudenza la notifica della cartella si considera inesistente se avvenuta con poste private o corrieri.

Attenzione: per i cosiddetti accertamenti esecutivi notificati dall’Agenzia delle Entrate (per le somme contenute negli avvisi di accertamento emessi, ai fini delle

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imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’Irap, dell’Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive, dalle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi) non è più previsto l’obbligo di invio della cartella di pagamento ed Equitalia può procedere direttamente al pignoramento.

Come verificare se si hanno debiti con Equitalia?

Per sapere se si hanno debiti con Equitalia è possibile recarsi allo sportello dell’ufficio più vicino e chiedere il cosiddetto estratto di ruolo che è un documento a uso interno ove vengono indicate tutte le cartelle notificate. In questo modo è possibile farsi un’idea di quanto sia il proprio debito.

Inoltre Equitalia fornisce ai cittadini il servizio on line estratto conto, per conoscere la propria situazione debitoria senza recarsi agli uffici della riscossione.

Per accedere al servizio, è necessario disporre delle credenziali fornite dalle Entrate per usare il cassetto fiscale, www.agenziaentrate.gov.it, o delle credenziali rilasciate dall’Inps per usare i servizi sul sito www.inps.it.

Se il debito con la cartella è prescritto

Equitalia deve agire entro termini certi. Se, dopo la notifica della cartella, decorre molto tempo, il credito si prescrive. La prescrizione, però, è diversa a seconda del tipo di somma richiesta. In particolare, la prescrizione è di:

10 anni per Iva, canone Rai e, secondo l’impostazione tradizionale, Irpef e Irap;

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5 anni per Imu, Tasi, Tari, multe stradali, sanzioni, contributi Inps e Inail e, secondo un recente orientamento, Irpef;

3 anni per il bollo auto (i tre anni iniziano però a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento).

Attenzione però: dopo la notifica della cartella di pagamento, Equitalia, se intende agire con un pignoramento, deve farlo entro 1 anno. Se fa decorrere tale termine deve inviare un nuovo atto di sollecito: la cosiddetta intimazione di pagamento.

In mancanza, il pignoramento è nullo. Per maggiori informazioni leggi La cartella di pagamento scade dopo un anno.

Niente cartelle per debiti inferiori a 30 euro

Non si procede all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento per debiti relativi ai tributi erariali e regionali quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è superiore, con riferimento a un singolo periodo d’imposta, a 30 euro. Questa norma non si applica se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a uno stesso tributo.

Come viene inviata la cartella di pagamento?

Equitalia può inviare la cartella di pagamento attraverso notifica eseguita dal personale dell’agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso agente (ad esempi i messi comunali). Può essere eseguita anche per raccomandata con avviso di ricevimento o, per le società e le persone fisiche

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titolari di partita Iva, per posta elettronica certificata (Pec).

Qual è il contenuto minimo della cartella di pagamento?

Un decreto ministeriale ha fissato il contenuto minimo che deve avere una cartella di pagamento. Se non viene rispettato la cartella è nulla. In particolare, le cartelle contengono:

– la descrizione degli addebiti;

– le istruzioni sulle modalità di pagamento;

– l’intimazione a pagare entro 60 giorni le somme descritte;

– le indicazioni per l’eventuale proposizione del ricorso;

– il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella.

Che succede se non si paga la cartella di pagamento?

Se, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente non versa spontaneamente l’importo richiesto, Equitalia può agire in due modi (anche contemporaneamente): il primo è rivolto a impedire che il contribuente possa cedere i propri beni e consiste nell’iscrivere il fermo sull’auto o l’ipoteca sulla casa; il secondo è invece rivolto al materiale recupero del credito e consiste nel vero e proprio pignoramento.

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Richiesta di rateazione

Il contribuente può evitare ipoteche, fermi e pignoramenti se presenta istanza di rateazione che, una volta concessa, evita misure cautelari ed esecutive sui suoi beni.

Se, al momento della presentazione dell’istanza di rateazione, era già in atto un pignoramento questo viene abbandonato con la dimostrazione del pagamento della prima rata e i beni del debitore sono salvi. Se invece era presente un’ipoteca, essa rimane fino al versamento dell’ultima rata. Infine, se era stato iscritto il fermo auto, è possibile chiederne la sospensione con il pagamento della prima rata: il contribuente viene autorizzato a circolare ma la misura viene definitivamente cancellata solo a estinzione integrale del debito.

Nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, non si può procedere alle azioni cautelari ed esecutive, prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione con il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella, o dell’invito al pagamento, sulle somme chieste si applicano giornalmente, a partire dalla data della notifica della cartella o invito e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.

Il fermo auto

30 giorni prima di iscrivere al Pra il fermo auto, Equitalia deve avvisare il contribuente che, nello stesso termine, può evitare la misura:

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pagando,

chiedendo la rateazione

oppure dimostrando che l’auto serve per il lavoro.

Se l’avviso non viene inviato, il fermo è nullo.

Non è invece dovuto alcun avviso una volta iscritto il fermo e se il conducente viene trovato dalla polizia a circolare, rischia un procedimento penale.

Se il debitore presenta una richiesta di rateazione del pagamento, l’agente della riscossione può iscrivere il fermo solo nel caso non accolga la richiesta, o quando il debitore non paga, nel corso del periodo di rateazione, cinque rate, anche non consecutive.

Per la cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati, il debitore non è tenuto a pagare le relative spese né all’agente della riscossione, né al Pra, né ai gestori degli altri Pubblici registri.

L’ipoteca

L’ipoteca è una misura cautelare che garantisce il credito, attribuendo all’ente creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione.

L’ipoteca può riguardare beni del debitore o del coobbligato, ipoteca legale, o di un terzo, ipoteca volontaria. Si costituisce mediante sottoscrizione nei registri immobiliari.

Prima di iscrivere ipoteca, l’agente della riscossione deve notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva con l’avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione di ipoteca.

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L’ipoteca è possibile solo se il debito è superiore a 20mila euro.

Equitalia può poi passare dall’ipoteca al pignoramento vero e proprio, con vendita della casa all’asta, solo se sussistono le seguenti due condizioni:

il debito sia superiore a 120mila euro;

anche per debiti sopra 120mila euro, l’immobile non può essere pignorato se presenta le seguenti caratteristiche (impropriamente detto prima casa): I) è l’unico immobile di proprietà del debitore; II) non è di lusso; III) è accatastato come civile abitazione; IV) il contribuente vi ha fissato la residenza.

Riferimenti

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